(Pubblicazione).
La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))
[…] La promessa di matrimonio può essere semplice, ovvero fungente da “affermazione sociale” della propria volontà e non è soggetta a requisiti di forma e capacità, oppure solenne, vale a dire coincidente con le pubblicazioni di matrimonio (art. 93 c.c.). […]
Leggi di più…[…] Per quanto concerne gli uffici comunali, la diffusione dei dati mediante affissione all´albo pretorio delle pubblicazioni matrimoniali è lecita (e risponde anzi ad un obbligo di legge) anche dopo l´entrata in vigore della legge n. 675/1996, in quanto il citato art. 93 cod. civ. rappresenta una delle disposizioni che, ai sensi dell´art. 27, comma 3, legge n. 675, rende legittima la pubblicazione fatta, a cura dell´ufficiale dello stato civile, al fine di rendere nota la volontà dei nubendi di contrarre matrimonio e di consentire agli interessati di manifestare eventuali opposizioni.
Leggi di più…[…] Le pubblicazioni andranno affisse alla Casa Comunale di residenza dei due. L'articolo 93 del Codice Civile, ovvero "Pubblicazione", descrive le pubblicazioni tra le formalità preliminari del matrimonio, come: “La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile”. […]
Leggi di più…[…] Ai sensi dell'art. 106 disp. att. c.c., il commissario deve osservare, in quanto compatibile, la stessa disciplina prevista per l'amministratore giudiziario nominato dal tribunale ai sensi dell'art. 2409, comma 4, c.c. (cioè gli artt. 92, 93 e 94 disp. att. c.c.); ne consegue, tra l'altro, che il commissario è un pubblico ufficiale, stante l'art. 93 disp. att. c.c. […]
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