Art. 13. 1. All' articolo 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
"Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti".
Nota all'art. 13:
Il testo dell' art. 104 della legge n. 312/1980 (per il titolo si veda la nota all'art. 5), per le modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 104 (Commissione nazionale paritetica) - E' istituita presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato una commissione nazionale paritetica, nominata con decreto del Ministro delle finanze, presieduta dal direttore generale o da un dirigente generale, composta da sei dirigenti in rappresentanza dell'amministrazione e da altrettanti dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, nonche' da un segretario e relativi supplenti.
Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.
La commissione, oltre a quanto previsto dagli altri articoli, esprime parere:
a) sulla formulazione dei singoli profili professionali e sulla ripartizione dei contingenti organici;
b) sulle modalita' di espletamento dei concorsi interni;
c) sull'attribuzione di funzioni superiori alla III qualifica.
In tutti i casi in cui, in base alle norme contenute nel presente titolo, la commissione e' chiamata a pronunciarsi, l'interessato deve presentare apposita domanda al capo dell'opificio od ufficio, che l'inoltrera' entro trenta giorni dal ricevimento alla commissione medesima, corredata del proprio parere e di quello delle organizzazioni sindacali locali maggiormente rappresentative".
"Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti".
Nota all'art. 13:
Il testo dell' art. 104 della legge n. 312/1980 (per il titolo si veda la nota all'art. 5), per le modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 104 (Commissione nazionale paritetica) - E' istituita presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato una commissione nazionale paritetica, nominata con decreto del Ministro delle finanze, presieduta dal direttore generale o da un dirigente generale, composta da sei dirigenti in rappresentanza dell'amministrazione e da altrettanti dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, nonche' da un segretario e relativi supplenti.
Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.
La commissione, oltre a quanto previsto dagli altri articoli, esprime parere:
a) sulla formulazione dei singoli profili professionali e sulla ripartizione dei contingenti organici;
b) sulle modalita' di espletamento dei concorsi interni;
c) sull'attribuzione di funzioni superiori alla III qualifica.
In tutti i casi in cui, in base alle norme contenute nel presente titolo, la commissione e' chiamata a pronunciarsi, l'interessato deve presentare apposita domanda al capo dell'opificio od ufficio, che l'inoltrera' entro trenta giorni dal ricevimento alla commissione medesima, corredata del proprio parere e di quello delle organizzazioni sindacali locali maggiormente rappresentative".