Articolo 93 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 92Articolo 180
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1 gennaio 2006
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30 giugno 2015
Art. 93. Deposito e pubblicazione 1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, ((...)) sono tenute al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell' articolo 2435 del codice civile .
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette all'obbligo di revisione del bilancio e depositano la relazione della societa' di revisione ((...)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)) .
4. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo assistenza depositano, in allegato al bilancio, una relazione dalla quale risultino il personale e le attrezzature di cui l'impresa dispone per far fronte agli impegni assunti.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)) .
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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