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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/09/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Antonio Converti (g.o.t.c.)
All'udienza del 24/09/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., presa visione delle note di trattazione scritta depositate in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
nella causa iscritta al n. 286/2024 RG, promossa da:
C.F. , residente a [...] C.F._1
D'Azeglio n. 24, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Mimola, giusta procura allegata al ricorso ed elettivamente dom.to presso lo studio del procuratore in Pescara, Via Napoli n. 23
RICORRENTE
Contro
l' , c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dagli Avvocati Silvana Mariotti e
, giusta procura generale alle liti Notar in Fiumicino (RM) in data Controparte_2 Persona_1
22/03/2024 - n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale
Periferico in Teramo, corso San Giorgio n. 14/16 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso il verbale unico di accertamento n. 2023003099 del 18/05/2023 e a CP_3 diffida ad adempiere del 18/05/2023.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/10/2023, il sig. ha impugnato il verbale unico di Parte_1 accertamento n. 2023003099 del 18/05/2023, con cui è stato annullato il rapporto di lavoro CP_3 subordinato in qualità di socio/titolare della società Piada Concept S.r.l. a decorrere dal 20/06/2018, con contestuale diffida al pagamento dell'importo di euro 22.829,39, per contribuzione dovuta alla
Gestione Autonoma Commercianti, periodo di competenza giugno 2018/maggio 2023.
L' costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'incompetenza funzionale del Tribunale CP_1 di Teramo in favore di quello di Pescara. Nel merito, ha resistito all'opposizione, chiedendone il rigetto, riportandosi agli accertamenti effettuati in sede ispettiva.
Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale. La causa, quindi, è stata rinviata - per la discussione con termine per note - all'udienza del
23/09/2025.
Esaminando, preliminarmente, la questione del foro competente, è necessario definire compiutamente il contenuto della domanda.
Il ricorrente ha agito in giudizio nei confronti dell' al fine di contestare le risultanze contenute nel CP_1 verbale unico di accertamento n. 2023003099 del 18/05/2023, con il quale è stato disconosciuto CP_3 il rapporto di lavoro subordinato svolto in seno alla Piada Concept s.r.l., nel periodo giugno
2018/maggio 2023.
La controversia, dunque, ha natura previdenziale, riguardando il rapporto previdenziale tra il ricorrente e l' in ordine alle conseguenze, sotto il profilo previdenziale, che derivano dal disconoscimento del CP_1 rapporto di subordinazione contenuto nel verbale unico di accertamento.
Ciò posto, le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, nel cui ambito vanno ricomprese, ai sensi dell'art. 442 c.p.c., tutte quelle "derivanti dalla applicazione" di norme di natura previdenziale, sono di competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha residenza l'attore ai sensi del comma 1 dell'articolo 444 c.p.c.
La giurisprudenza consolidatasi nel tempo sul punto (Cass. n. 10055 del 2020; Cass. n. 550 del
21/01/1987; Cass. n. 17387 del 26/08/2016; Cass. n. 21072/2017), sul cui solco si muove anche l'orientamento di questo Ufficio (Trib. Teramo, Ord. 19/03/2024), ha chiarito che al criterio di collegamento della residenza - che in base all'articolo 444 co. 1 c.p.c., vale come canone generale - vanno ricondotte tutte le controversie previdenziali, siano esse relative a diritti o ad obblighi (ma non di datori di lavoro); mentre al diverso criterio della sede dell'ufficio dell'ente previsto nel comma 3, che vale come regola speciale, vanno riportate tutte le controversie specificamente riferite agli obblighi dei datori di lavoro.
Considerato che, nella fattispecie in esame, la residenza dell'attore è collocata incontestabilmente nel
Comune di Pescara, ne consegue che il Giudice territorialmente competente va individuato inderogabilmente ed in via esclusiva nel Tribunale di Pescara, in funzione di Giudice del lavoro, dinanzi al quale la causa deve essere riassunta.
Alla luce dei principi sopra enunciati, deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Giudice adito e le parti devono essere rimesse dinnanzi al Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del Lavoro, territorialmente competente, con termine di trenta giorni per la riassunzione, dalla comunicazione della presente ordinanza.
Il rilievo meramente processuale della pronuncia e la particolarità della questione inducono a compensare integralmente tra le parti le spese processuali
P.Q.M.
visto l'art. 428 c.p.c.
- dichiara l'incompetenza per territorio del giudice adito, indicando la competenza del Tribunale di
Pescara in funzione di Giudice del Lavoro;
- fissa il termine perentorio di giorni trenta per la riassunzione della causa presso il Tribunale competente;
- compensa integralmente le spese di lite.
Teramo, addì 24/09/2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
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