Versione
16 settembre 2003
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1 giugno 2012
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24 dicembre 2021
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Art. 94. (( (Servizio universale a prezzi accessibili) )) (( (ex art. 84 eecc - art. 6 cod. 2003) ))
(( 1. Su tutto il territorio nazionale i consumatori hanno diritto ad accedere a un prezzo accessibile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale, che siano disponibili, al livello qualitativo specificato, ivi inclusa la connessione sottostante, in postazione fissa, da parte di almeno un operatore. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sull'applicazione del presente comma.
2. L'Autorita' puo' assicurare l'accessibilita' economica dei servizi di cui al comma 1 non forniti in postazione fissa qualora lo ritenga necessario per garantire la piena partecipazione sociale ed economica dei consumatori alla societa'.
3. L'Autorita' definisce, alla luce delle circostanze nazionali e della larghezza minima di banda di cui dispone la maggioranza dei consumatori nel territorio italiano, e tenendo conto della relazione del BEREC sulle migliori prassi, il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga ai fini del comma 1 al fine di garantire la larghezza di banda necessaria per la partecipazione sociale ed economica alla societa'. Il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e' in grado di fornire la larghezza di banda necessaria per supportare almeno l'insieme minimo di servizi di cui all'allegato 5.
4. Quando un consumatore lo richiede, la connessione di cui al comma 1 e, se del caso, al comma 2 puo' limitarsi a supportare i servizi di comunicazione vocale.
5. Il Ministero, sentita l'Autorita', puo' estendere l'ambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.
6. Il Ministero, attraverso i suoi Ispettorati territoriali, verifica che l'operatore rispetti gli obblighi e le condizioni economiche fissate dall'Autorita'. L'operatore e' tenuto a consentire l'accesso, presso i propri siti, del personale incaricato dell'Ispettorato, ai fini del controllo ispettivo.
(( 1. Su tutto il territorio nazionale i consumatori hanno diritto ad accedere a un prezzo accessibile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale, che siano disponibili, al livello qualitativo specificato, ivi inclusa la connessione sottostante, in postazione fissa, da parte di almeno un operatore. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sull'applicazione del presente comma.
2. L'Autorita' puo' assicurare l'accessibilita' economica dei servizi di cui al comma 1 non forniti in postazione fissa qualora lo ritenga necessario per garantire la piena partecipazione sociale ed economica dei consumatori alla societa'.
3. L'Autorita' definisce, alla luce delle circostanze nazionali e della larghezza minima di banda di cui dispone la maggioranza dei consumatori nel territorio italiano, e tenendo conto della relazione del BEREC sulle migliori prassi, il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga ai fini del comma 1 al fine di garantire la larghezza di banda necessaria per la partecipazione sociale ed economica alla societa'. Il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e' in grado di fornire la larghezza di banda necessaria per supportare almeno l'insieme minimo di servizi di cui all'allegato 5.
4. Quando un consumatore lo richiede, la connessione di cui al comma 1 e, se del caso, al comma 2 puo' limitarsi a supportare i servizi di comunicazione vocale.
5. Il Ministero, sentita l'Autorita', puo' estendere l'ambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.
6. Il Ministero, attraverso i suoi Ispettorati territoriali, verifica che l'operatore rispetti gli obblighi e le condizioni economiche fissate dall'Autorita'. L'operatore e' tenuto a consentire l'accesso, presso i propri siti, del personale incaricato dell'Ispettorato, ai fini del controllo ispettivo.
Commentari • 54
- 1. L'adeguamento del servizio universale di accesso a internet: analisi dell'AGCOMValeria Montani · https://www.dimt.it/ · 11 dicembre 2023 · 7.8254724
[…] Tale definizione, prevista dall'articolo 94, comma 3, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, è stata approvata mediante la delibera n. 309/23/CONS. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 128
- 1. Corte d'Appello Milano, sentenza 01/08/2023, n. 2506Provvedimento: […] B) per il periodo successivo, di determinare l'indennità dovuta nella misura stabilita dalla norma di cui all'art. 94 del D. Lgs. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) come integrata dalla norma di cui all'art. 40 L. 166/2002”; […] Parteall'attrice , per il periodo ricompreso tra il 2001 e il 2009, in base ai due distinti criteri indicati come applicabili dalla Suprema Corte di Cassazione, rispettivamente il criterio basato sull'art. 27 commi 7 e 8 del Codice della Strada, quanto al periodo sino al 16/9/2003, ed il criterio basato sull'art. 94 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, quanto al periodo successivo.Leggi di più...
- giudizio di rinvio·
- restituzione somme pagate in più·
- spese di CT·
- art. 94 Codice delle Comunicazioni Elettroniche·
- interessi legali·
- occupazione sine titulo·
- art. 27 Codice della Strada·
- criteri di quantificazione indennità·
- indennità di occupazione·
- compensazione spese di lite