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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/05/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 666 del 2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pendente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Anna
[...] C.F._2
Maria Stanganello ed elettivamente domiciliati come in atti;
-ricorrenti- nonché
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26 novembre 2024, e Parte_1
hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di CP_1
ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 celebrato, in data 11 maggio 2014, a Filandari (VV) e hanno dedotto che dalla loro unione sono nati due figli, (nel 2015) e (nel 2016). Per_1 Per_2
Gli atti del giudizio sono stati regolarmente comunicati al Pubblico Ministero in sede.
Le parti hanno rinunciato alla comparizione personale.
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel rispetto del termine assegnato, il difensore delle parti ha insistito nell'accoglimento della domanda.
Nel merito
La domanda è fondata e va accolta.
Si è infatti realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 1.12.1970, n.
898 in quanto: 1) sono decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Vibo Valentia nell'ambito del procedimento n. 463 del 2018 R.G., avente ad oggetto il giudizio di separazione, conclusosi con sentenza n. 30 del 2020; 2) è perdurata la separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto la conferma delle condizioni contenute nella sentenza di separazione che di seguito si riportano: “1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e cooperando responsabilmente nell'interesse dei figli minori;
2) i figli minori e resteranno collocati in via Per_3 Per_2
prevalente presso la madre e resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con la conseguenza che le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e l'aspirazione dei figli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai bambini;
entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione 2 nei rispettivi periodi di convivenza;
3) la casa familiare sita in Triparni (Vibo Valentia), alla Via Provinciale
s.n.c. resterà assegnata alla madre quale genitore collocatario della prole;
4) quanto al diritto/dovere di visita del genitore non collocatario, e salvo migliori accordi tra i genitori, il rapporto tra padre/figli sarà così disciplinato:
4a) il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i minori, compatibilmente con le esigenze dei figli, per due fine settimana al mese, dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica, che, in mancanza di accordi, vengono indicati nel II e IV fine settimana, con espressa esclusione al momento del pernotto dei figli presso il padre attesa la tenera età dei minori;
4b) il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i minori per un pomeriggio a settimana che, in mancanza di accordi, viene indicato nel pomeriggio del mercoledì, dalle ore 14:00 alle ore 20:00;
4c) il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i minori per sette giorni consecutivi durante le feste di Natale e Capodanno, nonché per due giorni consecutivi in occasione delle festività di Pasqua nonché ancora per venti giorni durante il periodo estivo, con modalità da concordare con il coniuge;
5) il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli entro il 5 di ciascun mese l'importo complessivo di 400,00 rivalutabile annualmente ex lege a mezzo di bonifico bancario sull'IBAN già noto al padre.
Si precisa che le spese comprese nell'assegno di mantenimento ordinario sono le seguenti: … (cfr. sentenza di separazione);
6) quanto alle spese straordinarie in favore dei figli, esse saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% a carico di ciascuno secondo il seguente schema: … (cfr. sentenza di separazione);
In relazione alle spese straordinarie da concordare, la richiesta di consenso 3 dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta (a mezzo
WhatsApp, sms, email, fax, pec, raccomandata a.r., etc.) in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno gg dieci (10), salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa;
in tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività. Entro cinque (5) giorni dalla comunicazione, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio motivato dissenso, sempre per iscritto;
in difetto di risposta, il silenzio ad ogni effetto sarà inteso come consenso alla spesa. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi a parità di condizioni.
Quanto al rimborso al genitore anticipatario, i conteggi di “dare-avere” dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (WhatsApp, sms, email, fax, pec, raccomandata a.r. etc.) con i relativi giustificativi di spesa almeno quindici (15) gg prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente al versamento dell'assegno ordinario. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento dell'assegno ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori ad € 300,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare e quindi versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza”.
Il collegio ritiene di poter confermare le condizioni della separazione.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente 4 pronunciando nell'ambito del procedimento n. 666 del 2024 R.G.V.G., così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Filandari (VV), in data 11 maggio 2014 (trascritto nel R.A.M. anno 2014, parte
II, serie A, n. 3), tra e , sopra generalizzati, Parte_1 CP_1
alle condizioni concordate e riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria e in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Filandari (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), del D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento Stato Civile);
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 13 maggio 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
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