Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 5066/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5066/2019 R.G., avente ad oggetto “Appalto di opere pubbliche”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del 18.12.2024, e vertente
TRA
Parte_1
, con sede in Bologna alla via Marco Emilio Lepido n.
[...]
182/2, C.F. e P.IVA , in proprio e quale capogruppo mandatario P.IVA_1
dell'ATI costituita tra le imprese Controparte_1
e
[...] CP_2 Controparte_3
in persona del legale rapp.te e Presidente pro - tempore, dott. CP_4
rapp.to e difeso, giusta procura in calce e su foglio Controparte_5
separato all'atto di appello, dal Prof. Avv. Felice Laudadio, c.f.
[...]
, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via F. C.F._1
Caracciolo 15. Il predetto procuratore dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui all'art. 133 c.p.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata, PEC:
e al numero di Fax 081- 682855. Email_1
APPELLANTE
E
, c.f. , in persona del Controparte_6 P.IVA_2
Sindaco pro - tempore rapp.to e difeso per procura in calce Controparte_7
alla comparsa di costituzione, in esecuzione della delibera della Giunta
Municipale n. 8 del 10.1.2020, dall'Avv. Maria Teresa Perna, c.f.
[...]
, con studio in Napoli, al C.so Meridionale n.7, e che dichiara di C.F._2
voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di Cancelleria al n. fax
0815630407 e/o all'indirizzo PEC: Email_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro - tempore, come da
[...]
atto di appello, reiterando tutte le deduzioni, eccezioni, istanze, anche istruttorie, ivi contenute
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli accogliere l'appello per
tutte le censure sollevate e, previo annullamento e/o riforma della sentenza n.
2176/2019, così provvedere:
1) Accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto al motivo sub 1)
del presente rimedio, e in riforma del capo di sentenza n. 3, in quanto erroneo 3
per travisamento di atti e fatti di giudizio, per grave omissione di pronuncia e
violazione della normativa regolante, ratione temporis, gli appalti di OO.PP.,
nonché del generale dovere di buona fede e cooperazione ex artt. 1175, 1337,
1366, 1375, 1460, 2598 n, 3, i tratti dell'illecito aquiliano ascrivibile al
, che ha posto in essere condotta antigiuridica e Controparte_6
colposa e/o dolosa, causa diretta, immediata e esclusiva, delle anomalie
Parte esecutive denunziate e dei connessi pregiudizi subiti da;
2) Conseguentemente, e sempre previa riforma del capo di sentenza n.
Parte 3, accogliere integralmente la domanda formulata da ai sensi dell'art.
2043 cc. ai capi 4) e 5) delle conclusioni rassegnate con il primo scritto di
trattazione ex art. 183 VI co. c.p.c., - da intendersi per ivi riportate - e, per
l'effetto, condannare il , in persona del legale Controparte_6
rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di Euro
3.584.760,27 oltre interessi e rivalutazione, come da quantificazioni operate
in atti e accertate dalla CTU del giudizio arbitrale;
il tutto, oltre
maggiorazioni dovute secondo la natura dei crediti rivendicati dalla data
dell'accertato diritto e fino all'integrale soddisfo;
3) Accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto al motivo sub 2)
del presente appello, il vizio di ultrapetizione che inficia, ai sensi degli artt.
99 e 112 c.p.c., capo di sentenza di n. 2 recante statuizione di nullità del
contratto d'appalto rep. n. 31/1991; per l'effetto, annullare e/o riformare e/o
dichiarare nulla la sentenza in parte qua, con rimessione, se del caso, degli
atti del processo al Primo Giudice in applicazione dell'art. 354 c.p.c.;
4) Accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto al motivo sub 3)
del presente rimedio, e sempre in riforma del capo di sentenza n. 2), 4
l'inesistenza di vizio genetico invalidante il contratto d'appalto rep. n.
31/1991 ai sensi dell'art. 1418 c.c., per inconfigurabilità di causa illecita e di
violazione di norme imperative;
5) Per l'effetto, e sempre in riforma del capo di sentenza n. 2),
accogliere le pretese azionate dal in relazione alle riserve iscritte Parte_1
in contabilità e attivate in prime cure a titolo di maggiori oneri danni e
indennizzi per anomalo andamento dei lavori in appalto, che si reiterano, in
questa sede per l'effetto devolutivo;
e segnatamente: 5.1) Accertare e
dichiarare, in relazione agli accadimenti e alle circostanze illustrate in punto
di fatto e denunziate con l'atto introduttivo di primo grado, e nei successivi
scritti, nonché con le riserve iscritte in contabilità dal - qui Parte_1
integralmente richiamate - gli estremi del grave e rilevante inadempimento
del alle obbligazioni definite nel contratto di Controparte_6
appalto rep n. 31/1991, agli obblighi di legge e la violazione del dovere di
leale cooperazione e buona fede, con particolare riferimento ai fatti ed
accadimenti richiamati in atti in ordine allo sconvolgimento della tempistica
e del sinallagma contrattuale;
5.2) Accertare e dichiarare in conseguenza del
riconoscimento della fondatezza, ed in accoglimento delle riserve avanzate da
Parte
nel corso del rapporto, e in questa sede integralmente richiamate, il
diritto del appellante al riconoscimento dei maggiori oneri, danni Parte_1
ed indennizzi conseguenti alle dedotte cause, determinandone l'ammontare
per un importo non inferiore a quello rivendicato in prime cure, correlato alle
riserve aggiornate all'attualità, ossia alla maggiore somma che sarà
quantificata in corso di causa;
5.3) Accertare e dichiarare la fondatezza delle
Parte riserve azionate, riconoscendo dovuta in favore di la somma non 5
inferiore ad Euro 3.584.760,27 oltre interessi e rivalutazione, e per l'effetto
dichiarare il diritto di CCC alla liquidazione degli importi rivendicati, oltre
maggiorazioni dovute secondo la natura dei crediti rivendicati dalla data
dell'accertato diritto e fino all'integrale soddisfo;
6) Accertare dichiarare, in riforma del capo di sentenza n. 4), e in
accoglimento delle argomentazioni svolte al motivo sub 4) del presente
scritto, la fondatezza della domandata ex art. 2041 c.c., proposta in prime
cure in via gradata;
conseguentemente, e sempre in via gradata, condannare
il al pagamento in favore del Controparte_6 Parte_1
appellante dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 2041 c.c., nell'importo
quantificato in € 3.584.760,27, oltre interessi e rivalutazione, come da
quantificazioni operate agli atti di prime cure e accertate dalla CTU del
giudizio arbitrale, il tutto, oltre maggiorazioni dovute secondo la natura dei
crediti rivendicati dalla data dell'accertato diritto e fino all'integrale
soddisfo; ovvero nella diversa misura che codesta Ecc.ma Corte riterrà
dovuta secondo equità;
7) In accoglimento della censura svolta al capo sub 5), e tenuto conto
della omissione di pronuncia sulle richieste istruttorie di primo grado,
ammettere, anche ai sensi dell'art. 356 c.p.c., le istanze istruttorie di CTU, e
di esibizione ex artt. 210-213 c.p.c., come reiterate al motivo 5) del presente
atto, e da intendersi per ivi ritrascritte;
8) Vinti spese diritti e onorari del doppio grado di giudizio, con
attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario”.
Per l'appellato , in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro - tempore, riportandosi integralmente a tutto quanto 6
dedotto, eccepito e prodotto, agli atti e verbali di causa, e concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 10.7.2017, in riassunzione del giudizio n.
17332/2014 precedentemente instaurato innanzi al Tribunale di Napoli -
Sezione Specializzata Imprese - e da questo definito con ordinanza n.
841/2017 dichiarativa della propria incompetenza, il
[...]
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro – tempore, esponeva in sintesi quanto segue.
Con delibera di Giunta Municipale del 13.2.1990 n. 121 il
[...]
aveva indetto una gara di appalto per la realizzazione di un Controparte_6
progetto stralcio di adeguamento della rete fognaria;
il quadro economico generale del progetto ammontava a lire 15.057.000.000 ed era finanziato con fondi F.I.O. giusta deliberazione C.I.P.E. del 19.12.1989 (pubblicata in Gazz.
Uff. n. 13 in data 7.1.1990).
In data 6.7.1990 il predetto aveva quindi trasmesso un “invito CP_6
alla licitazione privata per la aggiudicazione dell'appalto dei lavori di
costruzione della rete fognaria - 1° lotto - nel territorio cittadino”, risultando aggiudicataria, all'esito della procedura, l' costituita tra le imprese CP_8
Parte_1 CP_4 [...]
e che aveva CP_9 CP_2 Controparte_3
offerto un ribasso percentuale del 3.10% sull'importo a base d'asta, indicando quale tempo di esecuzione dei lavori 430 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. 7
Stante l'urgenza dell'esecuzione delle opere, i lavori erano stati consegnati in data 18.9.1990 “sotto riserva di legge” ed in pendenza della stipula del contratto di appalto ai sensi dell'art. 337, l. 2248/1865 All. F.,
limitando la consegna delle aree alla quota di finanziamento per “la prima
assegnazione per lire 4.978.412.412”, con termine per ultimazione dei lavori al 20.11.1991.
In data 22.10.1990 le opere avevano subito un primo arresto per la mancata stipula del contratto di appalto ed esaurimento delle relative attività
propedeutiche; detto contratto era quindi stato stipulato in data 6.2.1991, ed in tale occasione l'appaltatrice aveva presentato un nuovo programma dei lavori relativo alla consegna parziale effettuata nei limiti della prima assegnazione finanziaria di lire 6.975 milioni, proponendo la proroga del termine di ultimazione al 20.2.1992, in considerazione del tempo nelle more trascorso.
Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, a far data dal 6.2.1991, i lavori avevano subito n. 8 sospensioni, di cui sette originate dall'indisponibilità delle sedi stradali interessate dalle opere e dalla presenza di sottoservizi non rilevati nella progettazione a base d'appalto, ed una, quella disposta in data 1.10.1992,
dovuta alla necessità di attendere la redazione di una perizia di variante tecnica.
Quest'ultima sospensione si era protratta fino al 19.6.1995,
allorquando la Commissione Straordinaria del Comune di Controparte_6
con provvedimento n. 618/1995, aveva unilateralmente determinato la rescissione contrattuale dal rapporto, con provvedimento impugnato dal innanzi al TAR Campania;
in ragione dell'anomalo andamento dei Parte_1
lavori, l'appaltatrice aveva quindi iscritto in contabilità n. 6 riserve, 8
rivendicando i maggiori costi e danni da ciò derivanti.
Ciò posto, con domanda di arbitrato notificata al Controparte_6
il 15.5.1996, il - in proprio e
[...] Parte_1
Contr nella qualità di capogruppo dell' aveva azionato, in forza della clausola compromissoria contenuta nel contratto d'appalto, le riserve iscritte in contabilità; nel relativo giudizio si costituiva il resistente Controparte_6
proponendo le proprie difese.
[...]
Il successivo lodo arbitrale n.42/2000, dichiarato esecutivo in data
8.11.2020 era stato impugnato dal ed il relativo Controparte_6
giudizio, dopo una serie di vicende processuali ivi meglio descritte, si era concluso con la sentenza n. 1262/2012 del 20.2.2012 della Corte d'Appello
di Napoli, con la quale era stata dichiarata la nullità del lodo per inesistenza della potestas judicandi degli arbitri
Sulle base di tali premesse, l'istante, riproponendo le richieste già
formulate dinanzi agli arbitri ed evidenziando come l'anomalo andamento dei lavori fosse ascrivibile unicamente alla P.A. committente, sia per la progettazione carente ed inadeguata, sia per la mancata o ritardata adozione di atti di competenza, il tutto in spregio agli obblighi contrattualmente assunti nonché agli obblighi di buona fede e di leale cooperazione, conveniva innanzi al Tribunale di Torre Annunziata il in persona Controparte_6
del legale rapp.te pro - tempore, al fine di veder accolte le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare, in relazione agli accadimenti e alle
circostanze illustrate in punto di fatto e denunziate con il presente atto nonché
con le riserve iscritte in contabilità dal - qui integralmente Parte_1 9
richiamate - gli estremi del grave e rilevante inadempimento del
[...]
alle obbligazioni dedotte con contratto di appalto rep n. Controparte_6
31/1991, agli obblighi di legge e la violazione del dovere di leale
cooperazione e buona fede, con particolare riferimento ai fatti ed accadimenti
richiamati nel presente atto in ordine allo sconvolgimento della tempistica e
del sinallagma contrattuale;
2) Accertare e dichiarare in conseguenza del riconoscimento della
Parte fondatezza, ed in accoglimento delle riserve avanzate da nel corso del
rapporto ed in questa sede integralmente richiamate, il diritto del Parte_1
istante al riconoscimento dei maggiori oneri, danni ed indennizzi conseguenti
alle dedotte cause, determinandone l'ammontare per un importo non inferiore
a quello rivendicato con il presente atto, correlato alle riserve aggiornate
all'attualità, ossia alla maggiore somma che sarà quantificata in corso di
causa;
3) Accertare e dichiarare la fondatezza delle riserve azionate,
Parte riconoscendo dovuta in favore di la somma non inferiore ad Euro
3.584.760,27 oltre interessi e rivalutazione, e per l'effetto dichiarare il diritto
Parte di alla liquidazione degli importi rivendicati, oltre maggiorazioni dovute
secondo la natura dei crediti rivendicati dalla data dell'accertato diritto e fino
all'integrale soddisfo;
4) Accertare e dichiarare, e, per l'effetto, condannare il
[...]
, per gli importi dovuti a titolo di debito di valuta, al Controparte_6
pagamento delle ulteriori somme spettanti a titolo di interessi legali e
moratori nonché a titolo di rivalutazione ISTAT su base annua, ovvero
secondo i criteri stabiliti nel contratto rep. n. 31/1991 e secondo i meccanismi 10
del Capitolato Generale OO.PP. ex DPR 1063/1962, con decorrenza dalla
data di maturazione dei rispettivi crediti fino al soddisfo, nonché al
pagamento delle somme dovute a titolo di maggior danno da svalutazione
monetaria, da calcolarsi, secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data
della domanda sino al soddisfo, oltre le maggiorazioni dovute per
l'anatocismo, ovvero nel diverso ammontare che sarà quantificato in corso di
causa;
5) Per l'effetto, condannare il , in Controparte_6
persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del istante Parte_1
delle somme derivanti dall'accoglimento di tutte le domande che precedono,
oltre le ulteriori maggiorazioni da riconoscersi su tutti gli importi aventi
natura di corrispettivo ed in misura pari agli interessi legali e moratori
calcolati secondo i criteri stabiliti nel contratto rep. n. 31/1991 ovvero in
subordine secondo i meccanismi del Capitolato Generale OO.PP. ex DPR n.
1062/1963, per un importo complessivo pari ad Euro 3.584.760,27, ovvero
alla maggiore somma che sarà quantificata in corso di causa, il tutto oltre
interessi e rivalutazione monetaria sino allo integrale soddisfo;
6) Condannare l'Amministrazione intimata al pagamento delle spese,
diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori
antistatari”.
Con comparsa del 30.10.2017 si costituiva nel relativo giudizio il
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, Controparte_6
il quale deduceva innanzitutto che il Consiglio Comunale era stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 4.6.1993 (in G.U.
5.6.1993 n. 130)
in quanto presentava forme di condizionamento da parte della criminalità 11
organizzata in numerose attività concernenti le modalità e le procedure per l'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, come evidenziato nella relazione del Ministro dell'Interno del 2.6.1993; pertanto, la Commissione
Straordinaria, appena insediatasi, aveva proceduto ad un'immediata verifica di tutte le procedure di aggiudicazione di appalti, tra cui quello in oggetto.
Nel frattempo, il G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata aveva rinviato a giudizio gli amministratori del e delle imprese partecipanti CP_6
all'A.T.I. aggiudicataria dell'appalto, per cui l'Amministrazione Comunale
aveva richiesto parere al proprio legale quanto alla necessità di rescindere il contratto, atto questo sostanzialmente dovuto, essendovi chiari indizi del fatto che l'appalto stesso fosse stato affidato con procedura non corretta.
Successivamente pertanto, la Commissione Straordinaria, con atto del
19.6.1995, aveva proceduto alla rescissione del contratto d'appalto Rep. 31/91
e del successivo contratto di rettifica Rep. n. 72/92 (ai sensi dell'art. 15-bis,
comma 6-quin-quies, L. 19.3.1990 n. 55 e degli artt. 340 della L. 20.3.1865 n.
2248 allegato F e 26 del R.D. 25.5.1895 n. 350).
Detta rescissione doveva ritenersi logica e dovuta conseguenza degli accertamenti effettuati dalla Commissione, dai quali era emerso che:
a) la procedura di affidamento ed il successivo atto contrattuale erano conseguenti ad attività penalmente rilevanti, poste in essere da una pluralità di componenti (amministratori, imprenditori e terzi estranei appartenenti alla malavita locale);
b) gli atti posti in essere dagli amministratori - sia in sede di scelta del contraente, sia in sede di stipulazione, sia successivamente (in particolare si veda il pagamento dell'anticipazione) - apparivano, da un lato viziati e 12
dall'altro tesi al conseguimento di rilevanti vantaggi per soggetti estranei alla
P.A. ed in danno di quest'ultima;
c) in sede penale risultavano elementi di grave responsabilità, a vario titolo ascrivibili tanto agli amministratori che agli imprenditori ed alla malavita locale culminati nei motivati decreti di rinvio a giudizio, tra l'altro,
per le tre imprese raggruppate nell'A.T.I. aggiudicataria;
d) nel processo penale in corso, alcune posizioni penali erano state definite per patteggiamento, risultando così definitivamente accertato il riconoscimento di responsabilità;
e) dal coacervo degli elementi risultava quanto meno l'esistenza di una frode continuata in danno della P.A., tesa a far conseguire alle varie componenti private sopra richiamate ingiusti profitti;
f) che, in simile ipotesi, indipendentemente dalla recente previsione dell'art. 15-bis, comma 6-quinquies della L. 55/90, l'ordinamento già
prevedeva la possibilità, per la P.A., di procedere alla rescissione dei contratti in corso di esecuzione;
g) nel caso di specie, il Consiglio Comunale di Torre era CP_6
stato sciolto per condizionamento da parte della criminalità organizzata, per cui trovava applicazione la norma sopra ricordata (L. 55/90) che imponeva alla Commissione straordinaria di procedere alle necessarie verifiche e di adottare i provvedimenti conseguenti, fino alla revoca delle delibere ed alla rescissione dei contratti;
h) alla luce dell'art. 340 della L. 20.3.1865 n. 2248 all. F e dell'art. 26
del R.D. 25.5.1895 n. 350, non vi era dubbio che si fosse verificato, nel caso di specie, più di un fatto che aveva dato luogo ad un procedimento penale, 13
anche per fattispecie più gravi della frode;
dagli atti, infatti, emergevano ipotesi delittuose ben più gravi della sola frode, fattispecie questa già
sufficiente ad imporre l'intervento della P.A.;
i) peraltro, all'adozione del provvedimento rescissorio, di cui all'art. 26
R.D. sopra citato, la P.A. poteva pervenire anche nell'ipotesi di “fatto a carico
dell'appaltatore che possa dar luogo ad un procedimento penale», con il che il legislatore privilegiava - nell'ambito della situazione contrattuale - la posizione del contraente pubblico, anche in assenza di fatti definitivamente accertati in sede penale.
La Commissione Straordinaria, quindi, con delibera del 19.6.1995 n.
618, aveva deciso di “1) revocare la delibera della C.C. n. 4079 del 27.9.1990
di aggiudicazione in favore dell' dei lavori di costruzione della rete CP_8
fognaria per l'importo complessivo di £. 11.292.047.208; 2) rescindere il
contratto stipulato in data 6.2.1991 rep. n. 31 e successiva rettifica del
30.11.1992 n. 72 tra il Comune di e l' composta dal Controparte_6 CP_8
dall'impresa OL e Faraone Parte_1
Mennella Costruzioni Edili S.r.l., ai sensi Controparte_10
dell'art. 15-bis, comma 6-quinquies della L. 19.3.1990 n. 55 e degli artt. 340
della L. 20.3.1865 n. 2248 all. F e 26 del R.D. 25.5.1895 n. 350”; detto provvedimento di rescissione era stato impugnato innanzi al CP_11
dall' appaltatrice, con ricorso poi dichiarato perento con decreto n. CP_8
1743/2011.
Anche il comparente richiamava quindi le vicende relative al giudizio arbitrale definito con la relativa declaratoria di nullità del lodo, pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 1262 del 20.2.2012. 14
Eccepiva quindi, in sintesi, che in conseguenza della rescissione del contratto e della revoca dell'aggiudicazione era stato travolto l'intero rapporto contrattuale e la Corte di Appello di Napoli, con la menzionata sentenza passata in giudicato, aveva accertato e dichiarato la nullità del contratto per illiceità della causa, con conseguente inammissibilità della domanda giudiziale volta all'accertamento di presunti inadempimenti del
[...]
rispetto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di appalto, Controparte_6
nonché al riconoscimento dei maggiori oneri, danni e indennità conseguenti.
Il oltre ad eccepire la prescrizione del diritto vantato, CP_6
deduceva di aver comunque pagato le opere realizzate;
contestava comunque,
come meglio ivi chiarito, la sussistenza degli inadempimento ad esso ascritti,
chiedendo rigettarsi la domanda, in quanto inammissibile ed infondata,
nonché prescritta, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Nel corso del giudizio, con la memoria autorizzata depositata ex art. 183, comma VI, n. 1), c.p.c., il contestava innanzitutto l'assunto di Parte_1
parte convenuta secondo il quale la menzionata sentenza della Corte di
Appello n. 1262/2012 conteneva una statuizione di presunta nullità del contratto rep n. 31/1991, costituente giudicato tra le parti ed in ipotesi opponibile nella presente controversia;
la stessa, a dire dell'attore, conteneva enunciazioni meramente incidentali, estranee all'oggetto del giudizio tra le parti
Il precisava inoltre che la decisione della Commissione Parte_1
Straordinaria del adottata con la delibera n. 618 Controparte_6
del 19.06.1995, e la successiva ordinanza n. 112 del 19.06.1995, aveva inciso unicamente sulla fase esecutiva e/o effettuale del contratto, e per ragioni 15
assolutamente estranee alle ipotesi di nullità genetica dello stesso ex art. 1418
c.c.
L'attore modificava comunque l'originaria richiesta, proponendo nei confronti del anche una domanda risarcitoria, ai Controparte_6
sensi dell'art. 2043 c.c., nonché chiedendo, in via subordinata, in ipotesi di ritenuta nullità del contratto d'appalto e di ritenuta infondatezza del titolo di ristoro ex art. 2043 c.c., la condanna dell'ente al pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c.
Il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, e senza provvedere quindi sulle richieste istruttorie formulate, con sentenza n.
2176/2019 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies all'udienza
dell'8.10.2019, rigettava tutte le domanda dell'attore, che condannava al pagamento delle spese di lite, come ivi liquidate.
Avverso detta decisione, con citazione dell'11.11.2019, proponeva impugnazione il Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro - tempore,
[...]
convenendo innanzi all'intestata Corte di Appello il Controparte_6
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, e chiedendo
[...]
accogliersi, per i motivi ivi meglio indicati ed in riforma della gravata decisione, le conclusioni sopra esposte.
Con comparsa del 26.2.2020 si costituiva il Controparte_6
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, contestando le
[...]
avverse richieste come meglio ivi indicato, chiedendo di rigettare, l'avversa impugnazione, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'esito della trattazione, nonché dell'udienza di precisazione delle 16
conclusioni del 18.12.2024, per la quale veniva disposta la trattazione scritta
- ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va quindi rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione.
Per ragioni di pregiudizialità logica è innanzitutto necessario esaminare il secondo motivo di gravame, con il quale il lamenta la Parte_1
violazione da parte del primo giudice del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con conseguente ultrapetizione, con riferimento alla dichiarata nullità del contratto di appalto.
Al fine di ben comprendere l'oggetto della censura e le ragioni della relativa infondatezza, è bene richiamare il passaggio motivazionale oggetto di gravame, nella parte in cui il Tribunale ha affermato quanto segue:
“In merito ai fatti allegati, il ha Controparte_6
innanzitutto eccepito la nullità per illiceità della causa del contratto
d'appalto, deducendo che tale nullità sarebbe stata accertata dalla Corte di
Appello di Napoli con sentenza n. 1262/2012 passata in giudicato.
Sul punto l'ente convenuto ha premesso che il Consiglio Comunale di
era stato sciolto con decreto del Presidente della Controparte_6
Repubblica 4 giugno 1993 (in G.U.
5.6.1993 n. 130) perché presentava forme
di condizionamento da parte della criminalità organizzata in numerose
attività concernenti le modalità e le procedure per l'aggiudicazione degli
appalti di lavori pubblici. Nel frattempo, il G.I.P. del Tribunale di Torre 17
Annunziata aveva rinviato a giudizio gli amministratori del e delle CP_6
imprese partecipanti all'A.T.I. aggiudicataria dell'appalto per cui è causa, per
cui la Commissione Straordinaria con atto 19.6.1995 si era determinata alla
rescissione -ai sensi dell'art. 15-bis, comma 6-quinquies, L. 19.3.1990 n. 55 e
degli artt. 340 della L. 20.3.1865 n. 2248 allegato F e 26 del R.D. 25.5.1895
n. 350- del contratto d'appalto rep. 31/91 e del successivo contratto di rettifica
rep. n. 72/92.
Il ha quindi richiamato il contenuto della Controparte_6
sentenza n. 1262/2012 cit., che, nel riconoscere la nullità del lodo arbitrale
per carenza della potestas judicandi in capo agli arbitri, ha argomentato tale
conclusione evidenziando come la rescissione dichiarata dalla Commissione
Straordinaria abbia travolto l'intero contratto d'appalto ex tunc, poiché trova
giustificazione nella nullità del regolamento contrattuale, illecito in quanto
frutto di condizionamenti di tipo mafioso.
Tanto chiarito, occorre osservare che non è invocabile, nella specie,
l'autorità di giudicato della sentenza in questione, poiché per consolidato
orientamento giurisprudenziale, “affinché il giudicato esterno possa fare
stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve
essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della
sentenza munita del relativo attestato di cancelleria” (Cass. 20974/2018;
6024/2017). Orbene, la sentenza n. 1262/2012 della Corte d'Appello di
Napoli, prodotta dalla parte convenuta in data 3-11-2017, doc. 6 del foliario,
risulta sprovvista della certificazione del passaggio in giudicato, con la
conseguenza che, in forza degli arresti richiamati, non può accordarsi alcun
rilievo alla mancata contestazione della parte attrice in ordine al carattere 18
definitivo della pronuncia.
Pur tuttavia, deve essere accolta l'eccezione di nullità sollevata dalla
parte convenuta, sotto il duplice profilo dell'illiceità della causa del contratto
d'appalto e della violazione delle norme imperative in materia di scelta del
contraente.
Ed invero, da tempo ormai la giurisprudenza ha avuto modo di
chiarire che in tema di appalti pubblici, l'elusione delle garanzie di sistema a
presidio dell'interesse pubblico prescritte dalla legge per l'individuazione del
contraente più affidabile e meglio tecnicamente organizzato per
l'espletamento dei lavori, comporta la nullità del contratto per contrasto con
le relative norme inderogabili;
inoltre, ove la violazione di dette norme sia
stata preordinata, altresì, alla conclusione di un contratto le cui reciproche
prestazioni sono illecite e la cui condotta è assolutamente vietata alle parti e
penalmente sanzionata nell'interesse pubblico generale la nullità per
contrasto con norme imperative sussiste, e deve essere dichiarata, anche sotto
tale specifico profilo, al fine di impedire che dalla commissione del reato
derivino ulteriori conseguenze. (cfr. Cass. 3672/2010).
In tale contesto, il giudice civile, in presenza di sentenza di
applicazione delle pena su richiesta delle parti, è tenuto a decidere
accertando i fatti illeciti e le relative responsabilità autonomamente,
valutando, unitamente alle altre risultanze, anche la sentenza ex art. 444
c.p.p. (Cass. 23025/2011). Nella specie, la circostanza che il contratto
d'appalto azionato dall'attrice sia nullo sotto il duplice profilo evidenziato,
risulta provato sulla scorta della sentenza definitiva ex art. 444 c.p.p. n.
45/1995 del tribunale di Torre Annunziata e del correlato decreto di rinvio a 19
giudizio reso dal G.I.P. del tribunale di Torre Annunziata in data 14-2-1994,
posto che dal capo c) di imputazione si evince , CP_12 [...]
e , legali rappresentanti delle società edili CP_13 Controparte_14
componenti l'ATI aggiudicataria si sono resi responsabili, in concorso con
esponenti di spicco della malavita locale e di politici a vario titolo operanti
presso il Comune di , dei reati p.e p. dagli artt. 81, 319 e Controparte_6
319 bis c.p. proprio in relazione al contratto d'appalto per cui è causa, avendo
promesso di versare a politici ed esponenti della criminalità organizzata
somme per ottenere l'aggiudicazione dell'appalto, pur in difetto dei requisiti
formali prescritti nella lettera d'invito. Non può poi sottacersi che la
circostanza che il contratto d'appalto de quo sia frutto di corruzione attuata
con il coinvolgimento della criminalità organizzata, allegata dal
[...]
in comparsa di costituzione, risulta contestata dalla parte Controparte_6
attrice, che, a pag. 7 della memoria ex art. 183, co. VI, n. 1) c.p.c. ha
evidenziato come le risultanze processuali abbiano smentito le ricostruzioni
dell'accusa ed all'uopo ha richiamato l'ordinanza di archiviazione resa dal
G.I.P. presso il tribunale di Torre Annunziata in data 13-6-1995 nel
procedimento n. 114/1994-RG GIP 425/2014 e la sentenza di non luogo a
procedere n. 404/1996 del G.I.P. presso il Tribunale di Torre Annunziata. Tali
provvedimenti, tuttavia, risultano unicamente indicati, ma non depositati,
sicché le deduzioni difensive della parte attrice in merito all'insussistenza
dell'accordo corruttivo non trovano alcun riscontro documentale. Di contro,
deve osservarsi che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444
cod. proc. pen., sebbene non possa configurarsi come sentenza di condanna,
presuppone pur sempre una ammissione di colpevolezza, sicché esonera la 20
controparte dall'onere della prova e costituisce un importante elemento di
prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere
di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua
insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale
ammissione. (arg. ex Cass. S.U. 21591/2013; 3980/2016). Ne consegue che,
sulla base degli elementi istruttori offerti delle parti, deve considerarsi
provato che, in riferimento al contratto d'appalto rep. n. 31/1991 posto a base
delle richieste attoree, risultano integrate entrambe le fattispecie di nullità del
contratto stabilite dagli art.1343 e 1418 cod. civ. Ciò sia per l'illiceità della
sua causa concreta, in quanto finalizzata a realizzare un pregresso accordo
criminoso corrispondente all'attività vietata dall'ordinamento e penalmente
sanzionata nell'interesse pubblico generale con i reati di corruzione;
sia
perché l'area delle norme inderogabili di cui all'art. 1418, comma l, c.c.,
ricomprende, oltre le disposizioni relative al contenuto dell'atto, anche quelle
che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni
oggettive e soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipula stessa
del contratto, ponendo la sua esistenza in contrasto con la norma imperativa,
e non consentendo alcuna possibilità di esenzione dalla relativa osservanza (
cfr. Cass. 11446/2017 in motivazione)”.
Ciò posto, secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe indebitamente esteso il proprio scrutinio alla questione di nullità del contratto d'appalto, estranea all'oggetto della controversia come definito dalle difese proposte in contraddittorio tra le parti e dalle correlate domande giudiziali.
Lo stesso ritiene, infatti, che detta questione sarebbe stata posta dal esclusivamente quale effetto dell'opponibilità Controparte_6 21
di un presunto giudicato interno discendente dalla sentenza della Corte
d'Appello n. 1262/2012, con la quale, come sopra precisato, era stata dichiarata la nullità del lodo arbitrale in precedenza pronunciato tra le parti;
l'esistenza ed opponibilità di detto giudicato erano state peraltro escluse dal
Tribunale.
Era quindi rimasta estranea alle richieste del appellato, anche CP_6
a seguito della precisazione delle domande in fase di trattazione, qualsivoglia domanda diretta, in ipotesi, all'accertamento di presunti vizi di invalidità del contratto d'appalto, finanche in via pregiudiziale;
non era mai stata formulata,
dunque, una specifica richiesta di accertamento giudiziale della relativa nullità, introdotta quindi d'ufficio ed in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Tanto premesso, ritiene la Corte che, al fine di giustificare la pronuncia di assoluta infondatezza del motivo di gravame, come sopra formulato, appare sufficiente richiamare il pacifico insegnamento della Suprema Corte (v.
Cassazione civile, Sez. III, 23/02/2024, n. 4867 secondo il quale “La nullità
del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di
un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del
processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non
interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti
al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma
restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla
dimostrazione degli stessi”.
Orbene, una volta sollevata da parte del Controparte_6
l'eccezione di nullità del contratto in maniera espressa, ed introdotti regolarmente in giudizio tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno 22
della stessa, appare del tutto irrilevante la circostanza che il Tribunale non abbia ritenuto di fondare la propria declaratoria su di un presunto giudicato derivante dalla sentenza della Corte d'Appello n. 1262/2012, ma su di una serie di diversi elementi, comunque regolarmente introdotti in giudizio da parte del come chiaramente evincibile dalla Controparte_6
motivazione sopra esposta;
la censura sul punto formulata, con riguardo al vizio di ultrapetizione, appare quindi priva di fondamento.
Con il proprio terzo motivo di gravame, che per le medesime ragioni di pregiudizialità logica va sempre esaminato in via prioritaria, l'appellante lamenta che, fermo restando il vizio di ultrapetizione come sopra evidenziato,
la sentenza di primo grado sarebbe comunque erronea anche con riferimento alle argomentazioni utilizzate a sostegno della dichiarata nullità del contratto d'appalto, per ritenuta illiceità della sua causa concreta e per contrasto con norma imperativa.
Il ritiene infatti che, contrariamente a quanto affermato dal Parte_1
primo giudice, la sentenza di “patteggiamento” ex art. 444 c.p.c.”
costituirebbe un semplice "elemento di convincimento" liberamente apprezzabile dal giudice, assumendo valenza di “mero indizio”.
Anche in questo caso, pare utile richiamare l'affermazione, peraltro assolutamente recente, della Suprema Corte (v. Cassazione civile, Sez. III,
27/06/2024, n. 17807, secondo la quale “La sentenza emessa all'esito di un
procedimento di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. può costituire un
elemento di prova per il giudice di merito investito di un successivo giudizio
di responsabilità civile”.
I giudici di legittimità hanno in tale sede richiamato il principio già in 23
precedenza esplicitato, in modo più diffuso (v. Cassazione civile, Sez. Lav.,
18/12/2017, sent. n.30328; id. sent. n.9358 del 5.5.2005), secondo il quale “La
sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce
indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda
disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per
cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il
giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione;
detto riconoscimento,
pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del
giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio
di responsabilità in sede civile, atteso che in tal caso l'imputato non nega la
propria responsabilità e accetta una determinata condanna, chiedendone o
consentendone l'applicazione, il che sta univocamente a significare che il
medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità”.
Appare poi sul punto del tutto ininfluente il richiamo di parte appellante alla circostanza relativa all'intervenuta archiviazione disposta dal
GIP presso il Tribunale di Torre Annunziata con Decreto del 13.06.95 RG n.
114/94 – Rg. Gip 425/94, ed alla sentenza di non luogo a procedere del GIP
n. 404/96, emessa in relazione ad altri soggetti imputati nel medesimo procedimento penale n. 8385-R/91, e che avevano scelto di non “patteggiare”.
Ed invero, come già chiarito dal primo giudice, occorre innanzitutto rilevare che tali provvedimenti sono stati inizialmente unicamente indicati, ma non depositati, sicché le deduzioni difensive della parte attrice in merito all'insussistenza dell'accordo corruttivo non hanno trovato il primo grado alcun riscontro documentale;
né pare condivisibile, in quanto in contrasto con l'ordinario regime dell'art. 2697 c.c., l'assunto di parte appellante secondo il 24
quale, come sembrerebbe comprendere dall'esame delle relative argomentazioni, il relativo onere probatorio graverebbe sul convenuto
CP_6
Inoltre, per le stesse ragioni, certamente non può affermarsi che,
trattandosi di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, gli stessi sarebbero sottratti ad ogni preclusione e decadenza allegativa, ben potendo il giudice provvedere alla relativa acquisizione istruttoria, invece ingiustificatamente omessa da parte del Tribunale.
Il motivo di gravame appare infine del tutto infondato anche con riguardo alla circostanza dedotta secondo la quale il Tribunale avrebbe del tutto omesso l'esame dei contenuti della delibera n. 618/1995 con la quale la
Commissione Straordinaria presso il Comune di aveva Controparte_6
disposto la rescissione del Contratto d'appalto.
Infatti, a dire del , la relativa lettura dimostrerebbe Parte_1
l'insussistenza di un vizio invalidante il momento genetico del contratto di appalto, incidendo l'interruzione unilaterale del vincolo da parte dell'appaltante unicamente sulla fase esecutiva e/o effettuale del contratto, e per ragioni assolutamente estranee alle ipotesi di nullità ex art. 1418 c.c.,
comunque inesistenti.
Infatti, la Commissione Straordinaria aveva deciso la rescissione contrattuale sul presupposto di una “inaffidabilità complessiva” del soggetto appaltatore, derivante dalla presunta esistenza - poi smentita dalle successive risultanze processuali - di un “sinistro intreccio” tra esponenti dell'Amministrazione comunale malavitosi legati a clan della zona e imprenditori coinvolti nel raggruppamento affidatario. 25
In buona sostanza, le ragioni che avevano indotto la Commissione
Straordinaria a interrompere il vincolo negoziale in essere con il , Parte_1
nelle forme della rescissione disciplinata dall'art. 340 L 2248/1865 e art. 15
bis legge n. 55/90, erano del tutto diverse ed estranee rispetto alla dedotta - ed affermata esistenza da parte del primo giudice - patologia invalidante il momento genetico del contratto, ai sensi degli artt. 1418, 1325, 1345 e 1346
c.c.
Orbene, osserva sul punto la Corte che, come correttamente rilevato dal primo giudice, “risulta del tutto irrilevante stabilire quale sia la portata
della delibera n. 618/1995, con cui la Commissione Straordinaria ha statuito
la rescissione del contratto d'appalto, dal momento che il contratto di cui si
discute risulta comunque affetto da un vizio genetico, incidentalmente
accertato in questa sede, che preclude alla parte attrice di avvalersi della
tutela contrattuale”.
In buona sostanza, una volta accertata la nullità del contratto, appariva del tutto irrilevante ogni ulteriore questione in ordine al fatto che fosse stato o meno correttamente azionato il rimedio rescissorio (peraltro, detto provvedimento di rescissione era stato impugnato innanzi al CP_11
dall' appaltatrice, con ricorso poi dichiarato perento con decreto n. CP_8
1743/2011, divenendo quindi definitivo).
D'altra parte, la circostanza che la Commissione Straordinaria non abbia fatto menzione del vizio genetico riguardante il contratto di appalto,
appare del tutti irrilevante, rispetto a quanto invece accertato nel presente giudizio, sulla base di una valutazione giudiziaria del tutto indipendente da quella amministrativa;
anche il terzo motivo di gravame, quindi, appare 26
infondato.
Ciò posto, l'analisi del primo motivo di censura, va effettuata tenendo conto che la decisione del Tribunale in ordine all'affermata nullità
dell'originario contratto di appalto deve ritenersi del tutto corretta.
Orbene, lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente rigettato la propria domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c.,
omettendo l'esame di una serie di violazioni contrattuali compiute dalla parte appaltante, come richiamate a pag. 23 dell'atto di appello.
Si tratterebbe in particolare di omissioni e negligenze tali da rivelare un comportamento della Committente, nel complesso, antigiuridico per le molteplici, ed evidenti, violazioni di precise disposizioni di legge e, del pari,
per la costante violazione del generale dovere di buona fede e leale cooperazione, fissati sul piano ordinamentale dagli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c.
Orbene, osserva la Corte che, una volta dichiarata, con affermazione assolutamente corretta, come sopra evidenziato, la nullità dell'originario contratto di appalto, appaiono del tutto condivisibili le affermazione del primo giudice secondo le quali:
“….le condotte ascritte dalla parte attrice all'ente convenuto (ritardo
nella stipula del contratto di appalto;
reiterate disposizioni di sospensione dei
lavori motivata dalla rilevata indisponibilità delle aree di cantiere, di sedi
stradali, di interferenze con i sottoservizi, al di fuori, dunque, delle ipotesi ex
art 30 DPR n. 1062/1963; progettazione carente, mai adeguata alle
prescrizioni del CIPE, non coerente con l'effettivo stato dei luoghi;
omessa
approvazione della perizia di variante necessaria per sopperire alle carenze
progettuali; omessa cooperazione per l'ottenimento di autorizzazioni e/o 27
nulla osta da parte di enti terzi;
ritardo nella contabilizzazione e il pagamento
dei corrispettivi di appalto) attengono tutte alla violazione di obblighi
correlati alla stipula ed all'esecuzione del contratto d'appalto, mentre non
possono essere riguardate come violazioni di obblighi normativamente
imposti alla p.a. a prescindere dalla costituzione del rapporto contrattuale.
In assenza di valido contratto, infatti, non può ravvisarsi in capo alla
parte attrice alcuna situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela, cui
corrisponda un obbligo per la PA di attivazione e cooperazione. La condotta
omissiva, ad avviso dell'attrice tenuta dal , non Controparte_6
costituisce cioè una violazione del generale principio del neminem laedere,
ma rileva solo ed esclusivamente come inadempimento rispetto ad obblighi
che sorgono con il contratto.
Non potendosi dunque ravvisare nella specie un fatto illecito
ascrivibile alla P.A. ai sensi dell'art. 2043 c.c., la domanda non può trovare
accoglimento”.
D'altra parte, l'appellante, non ha minimamente sottoposto a critica in maniera incisiva tale affermazione di principio, essendosi limitato a ribadire la fondatezza nel merito delle singole dedotte violazioni contrattuali, senza tuttavia dedurre in maniera chiara, ovvero dimostrare, in quale modo le stesse assumerebbero rilevanza indipendentemente dalla validità o meno del contratto;
anche in questo caso, quindi, la censura appare infondata.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante deduce ancora la erroneità della sentenza di primo grado anche nella parte in cui, al capo 4),
pagg. da 8 a 10, il primo giudice ha rigettato la domanda subordinata di indebito arricchimento, ritualmente azionata dal in primo grado, ai Parte_1 28
sensi dell'art. 2041 c.c., con la prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
Orbene, anche in questo caso, ai fini di una migliore valutazione del motivo di censura, pare utile richiamare la motivazione sul punto adottata da parte del Tribunale di Torre Annunziata, come di seguito riportata:
“…la parte attrice ha proposto, in via subordinata, con la memoria ex
art. 183, co. VI, n. 1) c.p.c., domanda di condanna dell'ente convenuto al
pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. in relazione alla vicenda per cui
è causa.
In punto di ammissibilità della domanda deve osservarsi che, con
sentenza n. 22404/2018, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno
precisato che “nel processo introdotto mediante domanda di adempimento
contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato
arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi
dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda
sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa
per incompatibilità a quella originariamente proposta”.
Nella specie, dunque, la domanda proposta in via subordinata deve
ritenersi ammissibile, in quanto si fonda sulla medesima vicenda sostanziale
dedotta in giudizio e risulta tempestivamente proposta con la memoria ex art.
183, co. VI, n. 1) c.p.c.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che il Controparte_6
ha tempestivamente eccepito, con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 2) c.p.c.,
prima difesa successiva alla formulazione della domanda ex art. 2041 c.c., la
prescrizione della domanda in questione.
Al riguardo, quanto al dies a quo del termine decennale di prescrizione 29
dell'azione ex art. 2041 c.c., la Suprema Corte ha avuto modo di statuire che
«con riguardo all'azione di indebito arricchimento nei confronti di una P.A.,
in relazione al vantaggio che essa abbia ricevuto da un'opera realizzata in
suo favore, il riconoscimento da parte della stessa P.A., anche in modo
implicito, dell'utilità dell'opera realizzata in suo favore ne costituisce il
presupposto e, quindi, segna il "dies a quo" del termine decennale di
prescrizione» (Cass. 8537/2011).
Tale orientamento, tuttavia, deve essere rivisto alla luce dei più recenti
sviluppi ermeneutici in materia, posto che le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 10789/2015 hanno chiarito che il riconoscimento
dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di
indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ.
nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo
dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato
riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che
l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di
"arricchimento imposto”.
A tale principio si è uniformata la giurisprudenza successiva (cfr. ex
multis, Cass. 15937/2017 e 11209/2019), sicché alla luce di tale impostazione
non può più ritenersi che il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione
ex art. 2041 c.c. debba correlarsi al riconoscimento dell'utilità dell'opera da
parte della P.A., in quanto tale riconoscimento non è un elemento costitutivo
della domanda.
Ed allora, in ossequio ai principi affermati dalla giurisprudenza con
riferimento all'azione di ingiustificato arricchimento nei rapporti tra privati, 30
deve ritenersi che anche nel caso di specie “il carattere sussidiario dell'azione
di arricchimento senza causa non impedisce che essa possa esercitarsi in
concorrenza o in pendenza dell'azione cosiddetta primaria. Pertanto, il
termine di prescrizione dell'azione di arricchimento decorre, come per ogni
altra azione, dal giorno in cui si matura il relativo diritto, che coincide con
quello in cui si verifica l'arricchimento del beneficiario e la relativa
diminuzione patrimoniale dell'altra parte, (e non dalla data del giudicato
esterno che disconosce la proponibilità dell'azione primaria)” (Cass.
6570/2005).
Occorre, pertanto, avere riguardo al momento dell'arricchimento per
il e della relativa diminuzione patrimoniale dell'appaltatrice. Nella CP_6
specie tale momento deve farsi coincidere con l'adozione del provvedimento
di rescissione del contratto d'appalto di cui si discute da parte Commissione
Straordinaria del Comune di Annunziata, (provvedimento n. 618/1995 CP_6
del 19.6.1995), poiché è in seguito alla caducazione del contratto che si sono
cristallizzati i rapporti dare/avere tra le parti.
Ciò posto deve considerarsi che, quanto al decorso del termine di
prescrizione, “non ogni domanda ha effetto interruttivo della prescrizione, ma
soltanto quella con cui l'attore chiede il riconoscimento e la tutela giuridica
del diritto del quale si eccepisca poi la prescrizione. Pertanto, la domanda
proposta per chiedere l'adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge
o da convenzione o da atto dell'autorità non vale ad interrompere la
prescrizione dell'azione, successivamente esperita di arricchimento senza
causa (Nella specie la Corte Cass. ha ritenuto che il corso della prescrizione
della domanda di indebito arricchimento non fosse stata interrotta da una 31
domanda precedentemente proposta con riferimento alla medesima situazione
di fatto, ma avente come oggetto il pagamento di compenso conseguente a
contratto di prestazione d'opera professionale)” (Cass. 6570/2005 cit.; in
senso analogo, Cass. 24540/2009).
Orbene, nella specie, la domanda ex art. 2041 c.c. risulta proposta per
la prima volta in data 19.4.2018 (data di deposito della memoria ex art. 183,
co. VI, n. 1 c.p.c. di parte attrice), sicché non potendo riconoscersi efficacia
interruttiva agli atti introduttivi del giudizio arbitrale e del presente giudizio,
in quanto fondati su un titolo contrattuale, la domanda di ingiustificato
arricchimento deve ritenersi ampiamente prescritta e va, pertanto, rigettata.
Per tutto quanto precede, le domande di parte attrice vanno
integralmente rigettate”.
Secondo l'appellante, la corretta applicazione della regula juris
enucleata dal costante orientamento della Corte di Cassazione, rivelerebbe che, ai fini dell'azionabilità di pretesa indennitaria a titolo di indebito arricchimento, sarebbe necessario l'avveramento della condizione del cd.
“diniego di tutela contrattuale”. (cfr. ex multis, Cass. Civ. sentenza
11489/2011).
Nella specie, detta condizione, si era determinata esclusivamente con la declaratoria di nullità del contratto pronunciata dal Tribunale di Torre
Annunziata con la sentenza oggetto della presente impugnativa., decorrendo,
in ipotesi, il termine di prescrizione dalla pubblicazione della sentenza n.
2176/2019.
Infatti, solo con tale statuizione si era verificato il diniego di “tutela contrattuale” tale da legittimare, ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c., nella 32
elaborazione giurisprudenziale riportata, la esperibilità della azione ex art. 2041 c.c.; da ciò derivava quindi l'erroneità della statuizione appellata, nella parte in cui aveva affermato la prescrizione dell'azione di indebito arricchimento, invece ritualmente proposta in prime cure condizionatamente all'eventuale ipotesi di declaratoria di nullità del contratto.
In realtà, tale interpretazione contrasterebbe innanzitutto con la stessa possibilità, pacificamente riconosciuta dalla Suprema Corte, relativa alla proponibilità della domanda ex art. 2041 c.c., in via gradata, anche nel corso del giudizio volto ad ottenere tutela contrattuale.
A ciò va anche aggiunto, come correttamente chiarito dal primo giudice con motivazione assolutamente logica e coerente, che il Parte_1
istante ben avrebbe potuto proporre detta azione già all'esito della cristallizzazione dei rapporti tra le parti dovuta all'intervenuta delibera di rescissione, peraltro divenuta definitiva all'esito della perenzione del ricorso proposto per impugnare la stessa in sede amministrativa.
D'altra parte, anche non volendo considerare la questione della prescrizione, la domanda proposta dall'appellante - originario attore – non potrebbe in ogni caso trovare accoglimento, posto che, come precisato in più
occasioni dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n 27008 del 18/10/2024 e n.
6735 del 13/3/2024; cfr. anche SS.UU., sent. n. 33954 del 5/12/2023), “Ai fini
del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda
di ingiustificato arricchimento, avanzata autonomamente ovvero in via
subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile ove la
diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica
disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab 33
origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima
sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza
di prova del pregiudizio subito o (come appunto avvenuto nella specie. n.d.r.)
per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con
norme imperative o con l'ordine pubblico”.
Anche in questo caso, quindi, le conclusioni cui è giunto il Tribunale
di Torre Annunziata appaiono assolutamente corrette, dovendosi rigettare anche il motivo di gravame sul punto proposto.
Del tutto infondato appare infine il quinto motivo di censura,
riguardante la mancata ammissione dei mezzi istruttori, e ciò con particolare riguardo alla richiesta c.t.u., ferma comunque la rilevanza probatoria della documentazione prodotta in giudizio in primo grado e della CTU resa nel procedimento arbitrale, che attestava l'anomalo andamento dei lavori riferibile a fatto e/o colpa esclusiva del Controparte_6
E' evidente infatti che, una volta dichiarata la nullità del contratto ed esclusa la possibilità per l'istante di agire in via risarcitoria in relazione al mancato o inesatto adempimento di obbligazioni contrattuali, certamente non poteva essere ammessa una c.t.u. per l'accertamento del reale andamento dei lavori rispetto al programma previsto e i tempi contrattuali, nonché per la quantificazione degli importi oggetto delle riserve azionate e del relativo aggiornamento per rivalutazione monetaria e interessi legali e/o moratori.
Allo stesso modo, del tutto inammissibile, tenuto conto della pronuncia adottata, doveva ritenersi il chiesto ordine al ai Controparte_6
sensi e per gli effetti degli artt. 210 e 213 c.p.c., di esibizione e deposito del progetto relativo alla perizia di variante n. 1, mai approvata, nonché di copia 34
del progetto esecutivo posto a base d'appalto.
Sulla base delle considerazioni che precedono, aventi carattere del tutto assorbente rispetto ad ogni altra questione posta da parte appellante,
l'impugnazione proposta va senz'altro rigettata, con conseguente conferma della gravata decisione.
Le spese e competenze di lite anticipate per il presente grado di giudizio dall'appellato , in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro - tempore, seguono la soccombenza dell'appellante
, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro - tempore, e si liquidano in favore del primo come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento (da € 2.000.001,00 ad € 4.000.000,00) e del grado di difficoltà
delle questioni trattate - oltre che, per il presente grado, dell'assenza di fase istruttoria.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro - tempore di un
[...]
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro - tempore, con citazione dell'11.11.2019, nei confronti del , in persona Controparte_6 35
del legale rappresentante pro - tempore, nonché avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 2176/2019 dell'8.10.2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata sentenza;
2) Condanna il Parte_1 Parte_1 Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro - tempore al
[...]
pagamento in favore del , in persona Controparte_6
del legale rappresentante pro - tempore, di spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida, in complessivi €
25.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro - tempore di
[...]
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19.3.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo