Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 5 maggio 2005 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 5 maggio 2005 |
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Art. 1. Campo di applicazione 1. La presente legge definisce, ai fini della iodioprofilassi, le modalita' di utilizzo e di vendita del sale alimentare arricchito con iodio destinato al consumo diretto oppure impiegato come ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. Definizioni 1. Per sale alimentare comune si intende il sale definito dal regolamento concernente la produzione e la commercializzazione del sale alimentare di cui al decreto del Ministro della sanita' 31 gennaio 1997, n. 106 .
2. Per sale arricchito con iodio si intende il sale definito dal regolamento concernente la produzione e il commercio di sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato di cui al decreto del Ministro della sanita' 10 agosto 1995, n. 562 .
Note all' art. 2:
Il decreto ministeriale 31 gennaio 1997, n. 106 reca: «Regolamento concernente la produzione e commercializzazione del sale alimentare».
Il decreto ministeriale 10 agosto 1995, n. 562 recante: «Regolamento concernente la produzione e il commercio di sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato». - Art. 3. Sale destinato al consumo diretto 1. I punti vendita di sale destinato al consumo diretto assicurano la contemporanea disponibilita' di sale arricchito con iodio e di sale alimentare comune; quest'ultimo e' fornito solo su specifica richiesta del consumatore.
2. Nell'ambito della ristorazione pubblica, quali bar e ristoranti e di quella collettiva, quali mense e comunita', e' messo a disposizione dei consumatori anche il sale arricchito con iodio.
3. Negli espositori dei punti vendita di sale alimentare e' apposta una locandina diretta ad informare la popolazione sui principi e sugli effetti della iodioprofilassi, individuata con decreto del Ministro della salute.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.