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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/05/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5414 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Giuseppe Costa ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Pozzuoli (NA) alla Via Napoli 119 bis – Trav. Falvella n. 2, presso lo studio di questi;
E nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Vincenzo D'Auria ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Roccapiemonte (SA) alla Via Roma n. 161, presso lo studio di questi;
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 05.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.10.2024 la sig.ra premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 15.12.2010 a Cercola (NA) con il sig. Parte_2
evidenziato che da detta unione non sono nati figli e che il Tribunale di Nola, con sentenza n. 122/2022, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, agiva in giudizio al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Si costituiva in giudizio il resistente non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 05.05.2025, parte ricorrente confermava la volontà di divorziare. Il Giudice, ritenuto superfluo l'ascolto del resistente non presente personalmente in quanto agli arresti domiciliari in Ungheria, ritenuta la causa matura per la decisione, riservava la causa al collegio per la decisione.
Tanto brevemente premesso, la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso oltre un anno dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Agli atti è stata altresì prodotta la sentenza di separazione personale dei coniugi n. 122/2022 emessa dal Tribunale di Nola il 14.01.2022
e munita di attestazione di passaggio in giudicato.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Null'altro va disposto non avendo le parti avanzato altre domande e segnatamente domanda di assegno divorzile.
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cercola (NA) il
15.12.2010, trascritto sul registro degli atti di matrimonio del predetto Comune atto n.
29 parte 2 serie A dell'anno 2010;
b) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 14.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott. ssa Federica Girfatti) (dott. Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5414 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Giuseppe Costa ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Pozzuoli (NA) alla Via Napoli 119 bis – Trav. Falvella n. 2, presso lo studio di questi;
E nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Vincenzo D'Auria ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Roccapiemonte (SA) alla Via Roma n. 161, presso lo studio di questi;
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 05.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.10.2024 la sig.ra premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 15.12.2010 a Cercola (NA) con il sig. Parte_2
evidenziato che da detta unione non sono nati figli e che il Tribunale di Nola, con sentenza n. 122/2022, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, agiva in giudizio al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Si costituiva in giudizio il resistente non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 05.05.2025, parte ricorrente confermava la volontà di divorziare. Il Giudice, ritenuto superfluo l'ascolto del resistente non presente personalmente in quanto agli arresti domiciliari in Ungheria, ritenuta la causa matura per la decisione, riservava la causa al collegio per la decisione.
Tanto brevemente premesso, la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso oltre un anno dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Agli atti è stata altresì prodotta la sentenza di separazione personale dei coniugi n. 122/2022 emessa dal Tribunale di Nola il 14.01.2022
e munita di attestazione di passaggio in giudicato.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Null'altro va disposto non avendo le parti avanzato altre domande e segnatamente domanda di assegno divorzile.
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cercola (NA) il
15.12.2010, trascritto sul registro degli atti di matrimonio del predetto Comune atto n.
29 parte 2 serie A dell'anno 2010;
b) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 14.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott. ssa Federica Girfatti) (dott. Vincenza Barbalucca)