Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/05/2025, n. 3576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3576 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40608/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40608/2022 promossa da:
(C.F. in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall' Avv. Elisa
Antongiovanni del Foro di Milano;
opponente contro
(P.IVA ) in Controparte_1 P.IVA_2 persona della sua procuratrice speciale, Dr.ssa Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Alessandro Maltarolo del Foro di Milano;
opposta
Oggetto: trasporto;
Conclusioni:
Per parte opponente Parte_1
“Voglia il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza reietta, previa ogni opportuna declaratoria e con qualsiasi statuizione, in via gradata e salvo gravame: accogliere l'opposizione di e per l'effetto revocare il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 14252/2022 e, comunque, dichiarare che Parte_1
pagina 1 di 10
[...]
fermo il mancato assolvimento dell'onere della prova Controparte_1 gravante su quest'ultima, limitare ex art. 1227 c.c. l'importo eventualmente dovuto da ai soli giorni di demurrages e detentions che Parte_1 dovessero risultare ad essa imputabili;
In via riconvenzionale: accertare e Contr dichiarare l'inadempimento di e condannarla al risarcimento del danno subito da nella misura di € 95.580,00 o della diversa somma Parte_1 che risulterà dovuta in corso di causa. In via istruttoria: ammettere i capitoli di prova formulati da nella seconda memoria ex art 183 c.6 c.p.c., Parte_1 con i testi ivi indicati Con vittoria di spese e competenze.” Per parte opposta Controparte_1
“NEL MERITO: - rigettare in toto, l'opposizione, le eccezioni e la domanda riconvenzionale formulata da
contro
Parte_1 [...] per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto - Controparte_1 confermare il Decreto Ingiuntivo n. 14252/2022 emesso dal Tribunale di Milano in ogni sua parte e quindi - condannare al pagamento a Parte_1 favore di della somma di € Controparte_1
26.787,69= (oltre le spese e competenze della procedura monitoria) o della eventuale minor somma che risulterà ad esito del presente giudizio o che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato dinanzi a questo Tribunale la società ha instato per la condanna della Controparte_1 società al pagamento in proprio favore della somma di € Parte_1
26.787,69, come indicata nelle fatture nn. W0109459 del 16.6.2021,
W0122658 del 1.7.2021, W0152109 del 9.8.2021, W0152122 del 9.8.2021,
W0206002 del 20.10.2021, oltre agli interessi moratori e alle spese di lite.
Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale, ha proposto opposizione la società chiedendone la revoca ed Parte_1 instando, in via riconvenzionale, per la condanna dell'opposta al pagamento in proprio favore della somma di USD 90.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
pagina 2 di 10 Al riguardo, parte opponente ha dedotto: a) la nullità del decreto ingiuntivo opposto stante l'omessa allegazione dei fatti costitutivi del diritto preteso;
b)
l'estinzione per prescrizione del diritto di credito vantato dall'opposta ai sensi dell'art. 2951 c.c. e “418 cod. nav.”; c) l'assenza di prova in ordine al conferimento dell'incarico, alla pattuizione dei corrispettivi, all'esecuzione dei trasporti, alla maturazione dei costi richiesti con le fatture allegate in monitorio;
d) la carenza di legittimazione passiva di essa opponente rispetto ai crediti richiesti con le fatture W0122658 del 1.7.2021, W0152109 del
9.8.2021, W0152122 del 9.8.2021, atteso che l'opposta era sempre stata a conoscenza del fatto che il costo del trasporto era a carico della società destinataria della merce, tale Lumech inc.; e) che, a causa dell'asserito inadempimento dell'opposta, in tesi consistito nell'omessa consegna della merce alla società destinataria, quest'ultima aveva rifiutato di corrisponderne il relativo prezzo, con conseguente danno patrimoniale per la società opponente di USD 90.000,00.
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta,
[...] ha insistito per la conferma del decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto e per il rigetto della domanda riconvenzionale dell'opponente.
In particolare, parte opponente ha dedotto: a) che l'oggetto della sua pretesa creditoria era evincibile dalle fatture allegate al ricorso monitorio;
b) di aver interrotto il termine di prescrizione con missiva del 14.2.2022 contenente la messa in mora indirizzata alla società odierna opponente;
c) che il conferimento dell'incarico ad essa opposta risultava dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e prodotta in giudizio da entrambe;
d) l'irrilevanza rispetto al pagamento dei costi della spedizione degli accordi intercorsi in sede di compravendita tra l'odierna opponente-mittente della spedizione e la sua cliente;
e) l'infondatezza della pretesa risarcitoria dell'opponente, stante l'assenza di qualsivoglia inadempimento dell'opposta.
pagina 3 di 10 La causa, senza assunzione di prove costituende, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come risulta dall'apposito verbale di udienza e come sopra riportate, all'udienza del 5.2.2025, con concessione alle medesime parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Tanto premesso, va, innanzitutto disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Al riguardo va, innanzitutto, rilevato che il termine di prescrizione applicabile al caso di specie è quello previsto dall'art. 438, cod. nav.1, trattandosi pacificamente di trasporti marittimi di merci.
Inoltre, risulta dalle fatture in atti che i suddetti trasporti hanno avuto inizio in Italia e termine negli Stati Uniti d'America per quanto attiene a quelli indicati nelle fatture nn. W0122658 del 1.7.2021, W0152109 del 9.8.2021,
W0152122 del 9.8.2021, e inizio in Cina e termine in Italia per quanto attiene a quelli indicati nelle restanti fatture nn. W0109459 del 16.6.2021 e
W0206002 del 20.10.2021, di guisa che si applica il termine prescrizionale di un anno, previsto dal secondo comma del medesimo articolo 438 cod. nav.
Quanto al dies a quo del termine di prescrizione, in mancanza di più precise allegazioni ad opera delle parti, deve farsi riferimento ai su menzionati documenti contabili dai quali risulta che i trasporti in parola hanno avuto termine rispettivamente nelle seguenti date: 4.6.2021, 24.5.2021,
24.4.2021, 24.5.2021, 5.9.2021.
Risulta, infine, documentalmente, che l'opposta, tramite il proprio difensore, ha inviato, in data 14.2.2022, a a mezzo di posta elettronica Parte_1
pagina 4 di 10 certificata, apposita diffida di pagamento2, con ciò interrompendo il decorso del termine di prescrizione.
Discende da quanto detto che, alla data di notificazione all'opponente del decreto ingiuntivo e del relativo ricorso, pacificamente avvenuta il 1.9.2022, il termine annuale di prescrizione non era ancora spirato.
Venendo, ora, all'esame degli altri motivi di opposizione, deve rilevarsi che parte opposta non ha invero assolto agli oneri allegativi e probatori sulla stessa gravanti in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito preteso con il ricorso monitorio, di guisa che la domanda di pagamento de qua deve essere rigettata.
Al riguardo, va, in primo luogo, osservato che parte opposta ha del tutto omesso di specificare, nel ricorso per decreto ingiuntivo, la causa petendi della sua domanda di pagamento, limitandosi nel medesimo ricorso a richiamare le fatture emesse nei confronti di Ora, se, per un Parte_1 verso, tali documenti contabili risultano, invero, sufficienti a far comprendere che i crediti vantati in monitorio attengono ai costi delle spedizioni ivi menzionate, per altro verso, i medesimi documenti risultano inidonei, di per sé soli considerati, a costituire una specifica allegazione dei fatti giustificativi del credito preteso, contenendo essi una descrizione del tutto generica della tipologia dei costi applicati (“dest. demurrage fee”, “dest. detention fee”, “delivery via truck”, “dest. chassis usage/rental fee”; “dest. CP_
”, “dest. Terminal Handling – Carrier”, “delivery via truck”, “det. op.
Doganale Import”, “dest. ispezione/visita doganale/ispezione doganale”,
“dest. delivery order”, “dest. amministrativi”), senza alcuna compiuta spiegazione in ordine allo specifico titolo giustificativo di tali costi ed ai criteri effettivamente utilizzati dall'opposta per determinarne l'esatto ammontare.
pagina 5 di 10 Peraltro, a fronte di tali carenze allegative, deve reputarsi giustificato il tenore delle contestazioni dell'opponente limitato alla deduzione della mancanza di prova della pretesa creditoria dell'opposta, atteso che, come condivisibilmente chiarito anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte,
l'onere del convenuto di “prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda” deve pur sempre coordinarsi “con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata del credito in parola”3.
Va, poi, rilevato che le lacune assertive riscontrate rispetto al contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo non sono state colmate dall'opposta né con la comparsa di costituzione e risposta, né -nonostante lo specifico rilievo svolto dal Tribunale alla prima udienza4- nella memoria ex art. 183, 6° comma, n.
1, c.p.c., nella quale la predetta opposta si è limitata ad una generica ricognizione del significato dei termini dumarrage e detention e ad effettuare un collegamento ipertestuale attivo al sito della società opposta, senza, tuttavia, minimamente chiarire gli elementi giustificativi della sua pretesa creditoria.
In particolare, deve osservarsi che è mancata da parte dell'opposta l'allegazione, nei termini decadenziali di rito, di quegli elementi fattuali invero necessari per verificare la spettanza, nonché la correttezza e congruità dei costi richiesti e ciò nonostante la vicinanza alla prova dell'opposta che ha agito nella vicenda de qua quale spedizioniere. Peraltro, trattandosi di costi che, come dedotto anche dalla stessa opposta, variano,
pagina 6 di 10 tra l'altro, a seconda dei vettori marittimi, dei terminal portuali, delle dimensioni dei container e della tipologia delle attrezzature utilizzate, deve rilevarsi che neppure è stato allegato dall'opposta, entro le preclusioni assertive, quali fossero, rispetto alle spedizioni di cui si tratta, i vettori marittimi che avevano applicato i costi richiesti con le fatture in contestazione, i terminal portuali interessati, le date esatte di entrata e di uscita dei container da questi ultimi, le precise ragioni della permanenza di tali container nei terminal, l'esistenza e la durata di un periodo di tolleranza previsto dal vettore marittimo prima di applicare i demurrage fee, il numero di giorni in relazione ai quali sono stati concretamente conteggiati, rispetto a ciascuna spedizione, i costi di demurrage e di detention, la tariffa giornaliera applicata, il numero di container in relazione ai quali sono stati applicati i predetti costi, le modalità di movimentazione dei container con i camion
(rispetto alle voci “delivery via truck”), l'esatta consistenza delle attrezzature noleggiate, il relativo periodo e costo unitario (rispetto alle voci “dest. chassis usage/rental”), le precise ragioni delle ispezioni effettuate alla dogana,
l'esatta durata delle stesse, la consistenza degli oneri amministrativi applicati nelle spedizioni provenienti dalla Cina. A ciò si aggiunga che parte opposta ha completamente omesso, sempre nei termini decadenziali di rito, ogni allegazione circa l'avvenuta pattuizione con la mittente delle tariffe applicate, e ciò a maggior ragione considerato che, mentre dalla corrispondenza inter partes risulta che l'opposta si riferiva quale vettore marittimo a MSC5, soltanto con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2,
c.p.c. per la prima volta, ha riferito che i costi relativi alle spedizioni effettuate negli erano stati applicati dalla compagnia marittima Pt_2
Danmar Lines. Così come, sempre per la prima volta, nella suddetta memoria istruttoria, e dunque, una volta spirate le preclusioni assertive, ha affermato che le somme richieste con le fatture in atti erano altresì
pagina 7 di 10 comprensive della provvigione maturata dalla stessa opposta quale agente di tale compagnia. E ciò, comunque, senza esplicitare, neppure in tale occasione, a tacer d'altro, l'esatto ammontare dell'importo preteso a tale titolo.
Neppure, infine, la carenza allegativa fin qui riscontrata può in alcun modo dirsi colmata per effetto della produzione documentale effettuata dall'opposta con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c., atteso, in senso dirimente, da un lato, che i documenti rivestono eminentemente una funzione probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti, potendo essi, nel contesto di un impianto allegatorio già delineato, essere semmai di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti6 (con la doverosa precisazione che la portata chiarificatoria dei documenti attiene ad un quadro allegatorio già prospettato e riguarda soltanto i documenti specificamente indicati nell'atto introduttivo7) e, da altro lato, che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo8.
E dovendosi, in ogni caso, ancora rilevare, come, nella specie, il documento n. 24 depositato dall'opposta unitamente alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c., sia costituito da un mero prospetto, di formazione unilaterale, completamente privo, come peraltro rilevato anche dall'opponente, di qualsivoglia elemento idoneo a comprovarne la provenienza e contenente, secondo la (tardiva) prospettazione dell'opposta pagina 8 di 10 svolta nella su citata memoria, “il tariffario della compagnia marittima utilizzata per il trasporto dei container, Danmar Lines”; documento che, per quanto detto, risulta, per un verso, carente di efficacia probatoria rispetto alle circostanze in esso rappresentate e, per altro verso e in ogni caso, irrilevante stante l'assenza di spiegazioni circa le concrete modalità di applicazione nel caso di specie delle tariffe ivi indicate.
Analoghe considerazioni vanno poi svolte anche rispetto agli ulteriori documenti prodotti con la medesima memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2,
c.p.c., i quali, stante l'assenza di puntuali spiegazioni nel senso sopra chiarito, neppure risultano pienamente comprensibili. Né potendosi demandare ad una consulenza tecnica d'ufficio, pure richiesta dall'opposta, il compito di supplire alle carenze allegative e probatorie di quest'ultima; consulenza tecnica che nel contesto fin qui delineato non potrebbe che rivestire natura meramente esplorativa, risultando, dunque, inammissibile.
Le considerazioni che precedono circa il mancato assolvimento degli oneri gravanti sull'opposta hanno carattere assorbente rispetto agli ulteriori motivi di opposizione svolti dall'opponente e determinano l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Va, infine, rigettata anche la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dalla parte opponente. Al riguardo deve, infatti, rilevarsi che quest'ultima ha completamente omesso di spiegare in che cosa esattamente sia consistito il fatto di inadempimento attribuito alla controparte, tanto più che non risulta provato che sia stata proprio la società opposta a rifiutare la consegna della merce alla destinataria né sono stati addotti elementi per ritenere che sia stata la medesima società opposta a depositare o a far depositare la merce in “depositi con accessi limitati” né è stato spiegato in che modo sarebbe stato reso “impossibile” sempre dalla medesima società opposta il “ritiro” della medesima merce alla destinataria, risultando a tal pagina 9 di 10 fine invero insufficiente la sola corrispondenza in tesi proveniente dalla
Lumech inc. e prodotta in giudizio dall'opponente.
Parimenti carente risulta, poi, anche la prova del danno lamentato, in tesi coincidente con il prezzo di acquisto della merce, non avendo l'opponente, la quale ha altresì omesso di svolgere, al riguardo, apposite istanze istruttorie, offerto idonea dimostrazione circa l'omesso versamento del suddetto prezzo da parte della cliente, nonché circa la sorte finale della medesima merce (ad esempio, se è stata recuperata dalla mittente e rivenduta a terzi e a che prezzo).
Pertanto, per tutto quanto detto, la domanda de qua va rigettata.
Per quanto attiene, infine, alle spese processuali, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92, 2° comma, c.p.c., per l'integrale compensazione, tra le medesime parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 2.5.2025
La Giudice
Francesca Avancini
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 438, cod. nav. così dispone: “
1. I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose si prescrivono col decorso di sei mesi dalla riconsegna delle cose, e, in caso di perdita totale, dal giorno in cui le cose avrebbero dovuto arrivare a destinazione o, nei trasporti di cose determinate, dal giorno indicato nell'articolo 456. 2. Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione si compie col decorso di un anno”. 2 Cfr. doc. 7 del fascicolo monitorio, come prodotto con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c. di parte opposta. 3 Vd. Cass. n. 26908/2020. 4 Cfr. verbale dell'udienza del 30.3.2023. 5 Cfr. docc. 5 e 8 di parte opponente. 6 Cfr. Cass. n. 7115/2013 in motivazione. 7 Cfr. Cass. 3363/2019 in motivazione. 8 Così Cass. n. 3022/2018.