Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/05/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3470 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ) nata il [...] in [...] e residente in
-87043 Bisignano (CS) alla Contrada Squarcio, 24, elettivamente domiciliata in 87043 - Bisignano,
,presso lo studio Via dei Principi Sanseverino, 7 - p.e.c. Email 1
dell'avv.to Antonello Calvelli (C.F. C.F. 2 ) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
Nei confronti di
,in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso Controparte 1 dagli avv. ti Umberto Ferrato e Marcello Carnovale, in virtù di procure generali alle liti per atto del notaio avv. Persona 1 di Fiumicino Rep n. 37875\7313 del 22.3.2025, elettivamente domiciliato a
Castrovillari, presso la Sede dell' CP_1
RESISTENTE
Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Con ricorso del 12.09.2024, ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha introdotto giudizio ex art. 445 bis, c. 6, c.p.c. al fine di sentir dichiarare, previa rinnovazione della ctu espletata nel giudizio per ATPO già svoltosi inter partes (r.g. n. 305/2024) che versa nelle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dello status di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa pari al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani ex Numero_1, con le diciture di legge secondo l'età e le condizioni della ricorrente ai fini del riconoscimento da parte dell' CP_2 della pensione di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento, dal giorno della visita di revisione del 18.07.2023 o, in subordine, dal giorno che risulterà di giustizia.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva al ricorso l'CP_2 instando per il suo rigetto con il favore delle spese di lite.
Ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine
16.8.2024, data deposito atto di dissenso 13.8.2024) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 12.09.2024.
Tanto rilevato in via preliminare, il ricorso si rivela del tutto inammissibile per le seguenti ragioni.
Si premette che dagli atti di causa la ricorrente risulta aver presentato domanda amministrativa in data
11.10.2021; con verbale del 7.12.2021, la competente commissione ha valutato la ricorrente invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari all'80 per cento;
avverso tale valutazione, la ricorrente introduceva giudizio ex art. 445 bis co. 1 c.p.c. e, di poi, giudizio ex art. 445 bis c. 6; tale giudizio - iscritto al n. 2434/23 del r.g.l. - si è concluso con sentenza del 13.6.2024 con cui questo Tribunale ha dichiarato inammissibile il capo di domanda relativo all'accertamento sanitario utile per la pensione di inabilità e, in accoglimento parziale del ricorso, accertato positivamente il requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento dall'ottobre del 2021 (così sentenza n.
1248/24 in atti). Nelle more di tale giudizio, la ricorrente è stata convocata per espletamento di visita di revisione in data
18.7.2023; dalla disamina del verbale di visita di revisione, si evince che la competente commissione medica ha valutato la ricorrente invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80 per cento, così confermando il pregresso giudizio medico espresso nella seduta del
7.12.2021 (domanda amministrativa dell'11.10.2021).
Indi, parte ricorrente ha introdotto giudizio ex art. 445 bis c.p.c. lamentando l'erroneità della valutazione che la competente commissione ha operato nella seduta del 18.7.2023 in sede di visita di revisione e di poi il presente giudizio al fine di contestare le conclusioni del ctu nominato.
Orbene, parte ricorrente ha chiesto, “impugnando” il verbale di visita di revisione (confermativo del grado di invalidità già in precedenza riconosciuto: 80 per cento), l'accertamento del requisito sanitario utile ai fini della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento ma tale istanza si rivela del tutto inammissibile per carenza di domanda amministrativa di aggravamento posto che la competente commissione medica in sede di visita di verifica ha valutato soltanto la permanenza del requisito sanitario già riconosciuto in precedenza (invalidità in misura pari all'80 per cento, confermata in sede di revisione).
Si tratta di principio consolidato, da ultimo ribadito da Cass. sez. L, ord. n. 30436/2024 che, in controversia in cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato improponibile la domanda giudiziale avente ad oggetto l'indennità di accompagnamento, siccome la parte ricorrente in sede amministrativa aveva CP presentato domanda di invalidità civile e l' - l'aveva riconosciuta invalida al 100% e l'aveva poi sottoposta a nuova visita in sede di revisione, riconoscendola ancora invalida al 100%, assumendo che la stessa avrebbe dovuto presentare domanda di aggravamento con richiesta di indennità di accompagnamento, in sede di revisione, in mancanza della quale la prestazione non poteva essere concessa in sede giudiziale, ha affermato: È pacifico che la ricorrente non presentò domanda di indennità di accompagnamento quando fu chiamata a visita di revisione. Secondo il costante orientamento di questa Corte, cui va data continuità, l'indennità di accompagnamento può essere riconosciuta solo sulla base di una previa domanda amministrativa, la quale deve essere specifica e distinta dalla domanda volta al riconoscimento dell'invalidità civile Cass. 12643/98). (Cass.1271/11, CP Cass.6941/05, Il fatto che l' in sede di revisione possa riconoscere una percentuale di invalidità superiore senza specifica domanda, è irrilevante ai presenti fini, poiché non si tratta di accertare il requisito sanitario ma di far valere il diritto ad una prestazione. Proprio perché la domanda giudiziale fa valere un diritto alla prestazione e non un'impugnazione del requisito sanitario accertato in sede di visita di revisione (v. Cass.3688/15), il Tribunale ha correttamente affermato l'improponibilità della domanda giudiziale in assenza di domanda amministrativa. Né la necessità di previa domanda amministrativa implica alcuna violazione di norme costituzionali, poiché la tutela giurisdizionale è comunque assicurata, ma contemperata con l'interesse pubblico "ad una sollecita e meno costosa definizione di determinate controversie" (Cass. S.U. 7269/94).
Nel caso di specie, del tutto analogo, la ricorrente non ha presentato domanda di aggravamento per ottenere l'indennità di accompagnamento o la pensione di inabilità e avendo la competente commissione medica confermato il grado di invalidità (80 per cento) già riconosciuto in precedenza, la ricorrente ha agito senza alcun interesse siccome non avrebbe potuto ottenere un bene della vita diverso.
Peraltro, si osserva che l'istante appare anche sotto ulteriore profilo priva di interesse ad agire (per come rilevato dal giudice con ordinanza in atti) siccome la stessa, in forza di sentenza n. 1248 del
13.6.2024, ha ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario utile per fruire dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di ottobre 2021, così già avendo ottenuto il bene della vita per il quale agisce, inammissibilmente, in questa sede. Ed invero, su richiesta del giudice, l'CP_2 ha prodotto cassetto previdenziale da cui si evince che la ricorrente percepisce l'indennità di accompagnamento donde è evidente l'inammissibilità della presente domanda volta ad accertare il requisito sanitario sotteso a prestazione che già percepisce regolarmente.
Il ricorso si rivela, quindi, del tutto inammissibile. Spese di lite irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
dichiara l'inammissibilità del ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Cosenza, 29 maggio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti