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18 gennaio 1970
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1 gennaio 2006
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3 agosto 2008
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1 marzo 2009
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5 agosto 2009
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28 febbraio 2010
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Art. 8. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22) (24) (25) (26) ((27)) --------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (25) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Commentari • 7
- 1. Cassazione civile n. 5708/1987https://www.brocardi.it/ · 1
(massima n. 1) Con riguardo alla cessione del contratto di assicurazione in caso di trasferimento del veicolo (o natante) assicurato l'art. 8 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (e dei natanti), non ha innovato in toto la disciplina generale della formalità della cessione del contratto dettata dall'art. 1407 cod. civ., ma ne ha soltanto precisato l'applicazione, rinviando alle norme del regolamento per la sua attuazione (art. 19 d.p.r. 24 novembre 1970, n. 973), con il porre a carico del cedente o del cessionario l'obbligo di comunicare immediatamente all'assicuratore …
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Giurisprudenza • 11
- 1. Trib. Potenza, sentenza 22/12/2021, n. 1485Provvedimento: […] all'applicazione di una disciplina inconferente; b) l'applicazione dell'art. 171 d.lgs. n. 209 del 2005, che – secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla disposizione di cui all'art. 8 della legge n. 990 del 1969, riproduttiva del medesimo contenuto precettivo prevede l'estensione della copertura assicurativa sul nuovo veicolo, in mancanza di patto contrario, dalle ore 24,00 del giorno del rilascio del contrassegno assicurativo. Instaurato il contraddittorio, si costituiva Controparte_1 , evidenziando l'infondatezza dell'appello e la legittimità della pronuncia resa dal giudice di prime cure. L'appellato, chiedendo la condanna della parte appellante alLeggi di più...
- trasferimento di proprietà veicolo·
- opposizione a verbale di contestazione·
- contributo unificato·
- compensazione spese processuali·
- assicurazione obbligatoria·
- art. 171 d.lgs. n. 209/2005·
- appello incidentale·
- decorrenza copertura assicurativa·
- art. 1899 c.c.