Art. 8. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22) (24) (25) (26) ((27)) --------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (25) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
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18 gennaio 1970
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1 gennaio 2006
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3 agosto 2008
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1 marzo 2009
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5 agosto 2009
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28 febbraio 2010
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Commentario • 1
- 1. Incidente in area privata: l’assicurazione paga i danni?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 giugno 2023
Giurisprudenza • 11
- 1. Trib. Potenza, sentenza 22/12/2021, n. 1485Provvedimento: […] all'applicazione di una disciplina inconferente; b) l'applicazione dell'art. 171 d.lgs. n. 209 del 2005, che – secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla disposizione di cui all'art. 8 della legge n. 990 del 1969, riproduttiva del medesimo contenuto precettivo prevede l'estensione della copertura assicurativa sul nuovo veicolo, in mancanza di patto contrario, dalle ore 24,00 del giorno del rilascio del contrassegno assicurativo. Instaurato il contraddittorio, si costituiva , evidenziando Controparte_1Leggi di più...
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- art. 171 d.lgs. n. 209/2005·
- appello incidentale·
- decorrenza copertura assicurativa·
- art. 1899 c.c.
- 2. Cass. civ., sez. III, sentenza 16/12/1988, n. 6851Provvedimento: L'art. 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 - secondo cui il trasferimento di proprietà del veicolo importa la cessione del contratto di Assicurazione obbligatoria, salvo che l'alienante chieda che il contratto stipulato per il veicolo sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà - va interpretato nel senso che il trasferimento del veicolo, mentre non produce effetti immediati e automatici nei confronti del contraente ceduto al di fuori di ogni comunicazione allo stesso, comporta invece la cessione del contratto di Assicurazione, con effetti immediati e automatici, nei confronti dei terzi danneggiati: incombe pertanto alla società assicuratrice l'Onere di provare l'avvenuto trasferimento della garanzia su altro veicolo dell'assicurato. ( V 77/83, Corte costituzionale;Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/1987, n. 5708Provvedimento: Con riguardo alla cessione del contratto di Assicurazione in caso di trasferimento del veicolo (o natante) assicurato l'art. 8 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, in materia di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (e dei natanti), non ha innovato in toto la disciplina generale della formalità della cessione del contratto dettata dall'art. 1407 cod. civ., ma ne ha soltanto precisato l'applicazione, […]Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/1984, n. 3243Provvedimento: Poiché il trasferimento di proprietà dell'autoveicolo importa la cessione del contratto di Assicurazione per la responsabilità civile, salvo che l'alienante chieda che il contratto stipulato per il veicolo alienato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà (art. 8 della legge 24 dicembre 1969 n. 990), è necessario e sufficiente, ai fini della copertura del rischio connesso alla circolazione del veicolo alienato (e della conseguente legittimazione passiva dell'assicuratore rispetto all'Azione diretta del danneggiato ex art. 18 dell'indicata legge), che il danneggiato provi che, […]Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/1980, n. 323Provvedimento: L'art 8 della legge 24 dicembre 1969, n 990 - secondo cui il trasferimento di proprieta del veicolo importa la cessione del contratto di Assicurazione obbligatoria, salvo che l'alienante chieda che il contratto stipulato per il veicolo sia reso valido per altro veicolo di sua proprieta - va interpretato nel senso che il trasferimento del veicolo, mentre non produce effetti immediati e automatici nei confronti del contraente ceduto al di fuori di ogni comunicazione allo stesso, comporta invece la cessione del contratto di Assicurazione, con effetti immediati e automatici, nei confronti dei terzi danneggiati: incombe pertanto alla societa assicuratrice l'Onere di provare l'avvenuto trasferimento della garanzia su altro veicolo dell'assicurato. ( Conf 1661/78, mass n 391059).*Leggi di più...
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