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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 10 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13219 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: indennità, rendita vitalizia
Inail o altra equivalente – vertente
tra
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Giovanni Martellotta;
ricorrente
e
Controparte_1
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore
rappr. e dif. dall'Avv. Cristina Servodio;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida". Con ricorso depositato il 21 novembre 2023 parte ricorrente, operatore ecologico da circa venti anni ed in passato operaio edile e metalmeccanico, come da estratto INAIL in atti, lamenta che a seguito di tale attività lavorativa gli è stato riscontrato “tendinite del sovraspinoso”;
di aver chiesto invano all'INAIL il riconoscimento della eziopatologia lavorativa della suddetta patologia;
ha chiesto che, accertata l'inabilità permanente pari al 6% o ad altra misura come accertata in giudizio, l'INAIL fosse condannata alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo in capitale.
L'INAIL si è costituito deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
La prova orale svolta a mezzo del teste ha dato Testimone_1 conferma della dinamica lavorativa sopra descritta.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa
è stata discussa e decisa.
La domanda è fondata nei termini che seguono, basandosi il giudizio di questo giudice sulle valutazioni del CTU, che appaiono adeguate rispetto all'esame della documentazione addotta dal ricorrente e congrue dal punto di vista logico.
Il consulente ha ritenuto quanto segue:
“CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E CONCLUSIONI Esaminando la documentazione sanitaria e il quadro obiettivo si rileva che il sig. è affetto da “tendinopatia del Parte_1 sovraspinoso e del sottoscapolare.”. Trattasi di infermità documentata da indagini strumentali (Ecografie spalla destra del 10/01/2020, del
25/01/2023 e del 08/09/2023, da RMN spalla destra del 01/02/2021,
04/02/2022 e del 09/09/2024 e da visita ortopedica del 05/02/2021).
Obiettivamente si apprezza una sindrome algo-disfunzionale a carico della spalla destra di moderata entità.
L'attività lavorativa svolta, operaio edile e metalmeccanico prima e operatore ecologico per circa 20 anni, addetto allo spazzamento e svuotamento cassonetti e da 10 anni addetto alla raccolta porta a porta, lo ha esposto a continui microtraumi della spalla destra (arto dominante) per attività eseguite con ritmi continui e ripetuti. L'espletamento delle sue mansioni lavorative, prevalentemente come operatore ecologico per circa
20 anni, comportava un sovraccarico biomeccanico della spalla destra durante lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti per strada, lo svuotamento dei cassonetti della spazzatura e lo svuotamento delle patumelle (raccolta porta a porta) mediante sollevamento manuale e svuotamento nel camion raccolta, ha logorato a lungo andare la spalla destra, causando l'insorgere delle patologie su descritte.
L'origine tecnopatica della patologia può desumersi non solo dalla sua localizzazione ma anche dal grado evolutivo della patologia in relazione all'età del periziando come anche si desume dalle RMN ed
Ecografie eseguite.
La patologia degenerativa del ricorrente rientra tra quelle che sono dette malattie da sovraccarico meccanico e che, anche per la loro eziologia multifattoriale, secondo un criterio di certezza o di alta probabilità o di possibilità, possono essere correlate al lavoro svolto.
In considerazione della documentazione clinico-strumentale presente in atti e dell'obiettività rilevata a carico della spalla destra, valutando le tabelle allegate al D.M. 12/07/2000:
224 Limitazione dei movimenti 3 dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi
227 Esiti di lesione delle strutture Fino a 4 muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale si ritiene che tale quadro clinico sia correlato a malattia professionale e induca una concreta menomazione della efficienza psico- fisica del soggetto da quantificarsi nella misura del 5% (cinque per cento) in relazione al danno biologico a carico della spalla destra che unitamente alla preesistenza del 7% per lombalgia meccanica cronica con irradiazione radicolare di tipo sciatalgico all'arto inferiore di destra determina un danno biologico complessivo nella misura del 11% (undici per cento)”.
Quanto affermato dal CTU è, quindi, fondato sul diretto esame obiettivo e sull'analisi della documentazione medica, nonché sorretto da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico- giuridici: si tratta di valutazioni che possono essere senz'altro condivise.
La domanda, pertanto, deve essere accolta con riconoscimento di un danno biologico permanente nella misura complessiva del 11%, inclusivo del danno biologico del 7% già riconosciuto per altra malattia professionale, con conseguente condanna dell'INAIL alla corresponsione dell'indennizzo in sorte capitale, comprensivo di arretrati dalla domanda amministrativa, nonché di interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini di legge.
All'accoglimento del ricorso consegue a carico dell'INAIL il pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, nonché delle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da - proc. n. 13219/2023 RG, ogni Parte_1 contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a una Parte_1 menomazione della integrità psico-fisica nella misura complessiva del 11%; - di conseguenza condanna l'INAIL alla liquidazione del danno biologico, in considerazione della preesistenza lavorativa, nella misura del 11% in sorte capitale, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge;
- condanna l'INAIL al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida nella misura di € 800,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u..
Bari, 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 10 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13219 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: indennità, rendita vitalizia
Inail o altra equivalente – vertente
tra
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Giovanni Martellotta;
ricorrente
e
Controparte_1
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore
rappr. e dif. dall'Avv. Cristina Servodio;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida". Con ricorso depositato il 21 novembre 2023 parte ricorrente, operatore ecologico da circa venti anni ed in passato operaio edile e metalmeccanico, come da estratto INAIL in atti, lamenta che a seguito di tale attività lavorativa gli è stato riscontrato “tendinite del sovraspinoso”;
di aver chiesto invano all'INAIL il riconoscimento della eziopatologia lavorativa della suddetta patologia;
ha chiesto che, accertata l'inabilità permanente pari al 6% o ad altra misura come accertata in giudizio, l'INAIL fosse condannata alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo in capitale.
L'INAIL si è costituito deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
La prova orale svolta a mezzo del teste ha dato Testimone_1 conferma della dinamica lavorativa sopra descritta.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa
è stata discussa e decisa.
La domanda è fondata nei termini che seguono, basandosi il giudizio di questo giudice sulle valutazioni del CTU, che appaiono adeguate rispetto all'esame della documentazione addotta dal ricorrente e congrue dal punto di vista logico.
Il consulente ha ritenuto quanto segue:
“CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E CONCLUSIONI Esaminando la documentazione sanitaria e il quadro obiettivo si rileva che il sig. è affetto da “tendinopatia del Parte_1 sovraspinoso e del sottoscapolare.”. Trattasi di infermità documentata da indagini strumentali (Ecografie spalla destra del 10/01/2020, del
25/01/2023 e del 08/09/2023, da RMN spalla destra del 01/02/2021,
04/02/2022 e del 09/09/2024 e da visita ortopedica del 05/02/2021).
Obiettivamente si apprezza una sindrome algo-disfunzionale a carico della spalla destra di moderata entità.
L'attività lavorativa svolta, operaio edile e metalmeccanico prima e operatore ecologico per circa 20 anni, addetto allo spazzamento e svuotamento cassonetti e da 10 anni addetto alla raccolta porta a porta, lo ha esposto a continui microtraumi della spalla destra (arto dominante) per attività eseguite con ritmi continui e ripetuti. L'espletamento delle sue mansioni lavorative, prevalentemente come operatore ecologico per circa
20 anni, comportava un sovraccarico biomeccanico della spalla destra durante lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti per strada, lo svuotamento dei cassonetti della spazzatura e lo svuotamento delle patumelle (raccolta porta a porta) mediante sollevamento manuale e svuotamento nel camion raccolta, ha logorato a lungo andare la spalla destra, causando l'insorgere delle patologie su descritte.
L'origine tecnopatica della patologia può desumersi non solo dalla sua localizzazione ma anche dal grado evolutivo della patologia in relazione all'età del periziando come anche si desume dalle RMN ed
Ecografie eseguite.
La patologia degenerativa del ricorrente rientra tra quelle che sono dette malattie da sovraccarico meccanico e che, anche per la loro eziologia multifattoriale, secondo un criterio di certezza o di alta probabilità o di possibilità, possono essere correlate al lavoro svolto.
In considerazione della documentazione clinico-strumentale presente in atti e dell'obiettività rilevata a carico della spalla destra, valutando le tabelle allegate al D.M. 12/07/2000:
224 Limitazione dei movimenti 3 dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi
227 Esiti di lesione delle strutture Fino a 4 muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale si ritiene che tale quadro clinico sia correlato a malattia professionale e induca una concreta menomazione della efficienza psico- fisica del soggetto da quantificarsi nella misura del 5% (cinque per cento) in relazione al danno biologico a carico della spalla destra che unitamente alla preesistenza del 7% per lombalgia meccanica cronica con irradiazione radicolare di tipo sciatalgico all'arto inferiore di destra determina un danno biologico complessivo nella misura del 11% (undici per cento)”.
Quanto affermato dal CTU è, quindi, fondato sul diretto esame obiettivo e sull'analisi della documentazione medica, nonché sorretto da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico- giuridici: si tratta di valutazioni che possono essere senz'altro condivise.
La domanda, pertanto, deve essere accolta con riconoscimento di un danno biologico permanente nella misura complessiva del 11%, inclusivo del danno biologico del 7% già riconosciuto per altra malattia professionale, con conseguente condanna dell'INAIL alla corresponsione dell'indennizzo in sorte capitale, comprensivo di arretrati dalla domanda amministrativa, nonché di interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini di legge.
All'accoglimento del ricorso consegue a carico dell'INAIL il pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, nonché delle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da - proc. n. 13219/2023 RG, ogni Parte_1 contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a una Parte_1 menomazione della integrità psico-fisica nella misura complessiva del 11%; - di conseguenza condanna l'INAIL alla liquidazione del danno biologico, in considerazione della preesistenza lavorativa, nella misura del 11% in sorte capitale, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge;
- condanna l'INAIL al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida nella misura di € 800,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u..
Bari, 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile