Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2502 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, all'udienza del 1 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 354/2023 R.G. vertente
TRA
, nata in [...] in data [...], res.te in Portici Parte_1 (Napoli) alla traversa Scuotto n° 11, rappresentata e difesa dall'avv. DEL GAISO ANTONIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp. pt. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 CP_ MOSCARIELLO CARMEN, elettivamente domiciliato presso la sede in via De
Gasperi 55, Napoli, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 9 gennaio 2023, la parte istante premesso di aver presentato domanda di reddito di cittadinanza in data 6.3.2020 con istanza n. INPS-RDC-2020-
2304085, lamentando di aver ricevuto nel settembre 2022, la comunicazione con cui
CP_ l' disponeva la revoca del citato beneficio (Protocollo n. INPS-RDC-2020-
2304085), nonché un provvedimento di richiesta di restituzione della citata prestazione, percepita da aprile 2020 a settembre 2021 (all. 4), asserendo la sussistenza dei requisiti di legge, con particolare riferimento al citato requisito: “residente in Italia per almeno
10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”. La parte ricorrente ha dedotto, altresì che il citato provvedimento di revoca costituisce un
1
CP_ 5233121) risulta al 10.12.22 “richiesta revocata” (All. 5), lamentando che l' non ha mai comunicato tale provvedimento, né ha mai erogato la prestazione richiesta con tale domanda.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
“Accogliere il presente ricorso e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca delle prestazioni versate di cui alla prima istanza RdC/PdC Protocollo n. CP_2
2020-2304085 nonché di quello di revoca della seconda istanza avente n° 3/2/2022
(prot. ; Controparte_3
3. Accertare e dichiarare il diritto dell'istante per la ricorrenza dei presupposti di cui alla legge DL 4/19 all'erogazione del rdc della prima e della seconda istanza.
4. Disporre ogni opportuno provvedimento che elimini la disparità di trattamento per il carattere discriminatorio delle condotte dell' consistenti nella concessione del rdc CP_1
ai soli stranieri titolari di permesso di lungo periodo con residenza di almeno 10 anni, con conseguente ordine all' di cessare tale condotta e di rimuoverne gli effetti, CP_1
riconoscendo l'agevolazione economica agli stranieri regolarmente soggiornanti, che abbiano gli ulteriori requisiti prescritti.
5. Dichiarare la disapplicazione dell'art. 2 co. 1 lett “a” n 1 del decreto legge n. 4 del
2019 per contrasto con la normativa comunitaria richiamata;
6. Accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' , CP_1 consistente nell'aver revocato l'erogazione alla ricorrente del RDC a causa della mancanza del requisito dei dieci anni di pregressa residenza in Italia e conseguentemente, ai fini della cessazione della discriminazione e della rimozione degli effetti, anche quale piano di rimozione ex art. 28, comma 5, d.lgs. 150/11:
7. Accertare e dichiarare che quanto percepito dalla ricorrente con la prima istanza a titolo di RDC è stato legittimamente percepito e, pertanto, non ripetibile, e nulla è dovuto dalla ricorrente in restituzione all' . CP_1
8. Condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
in favore della ricorrente:
- dell'importo spettante a titolo di RDC nella medesima misura riconosciuta sin dal momento della presentazione della seconda istanza per la ricorrenza dei presupposti di cui alla legge DL 4/19 ovvero, in subordine, la stessa somma a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
2 - Ordinare all' di ammettere la ricorrente al RDC anche per le eventuali CP_1
domande successive alla ordinanza, ferma la verifica di tutti i requisiti previsti dal DL 4/19 salvo quello della residenza decennale.
- di un ulteriore importo a titolo di danno patrimoniale da perdita di chances / sofferenza / inadempimento in misura pari ad euro 100,00 (o la diversa somma ritenuta di giustizia) per ciascuno dei 18 mesi nei quali la ricorrente avrebbe dovuto fruire del RDC con la seconda istanza.” ..
- “12. In ogni caso, condannare l' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
p.t., al versamento in favore del ricorrente del reddito di cittadinanza di cui alla domanda del 2022.
- 13. Condannare l' al pagamento delle competenze di lite, oltre imposte di CP_1 legge.” CP_ L' si è costituito contestando le avverse argomentazioni e deducendo che in data
09/02/2023, è pervenuto all' di Portici a mezzo Controparte_4
PEO (posta elettronica ordinaria) richiesta di rinvio a giudizio della Procura della
Repubblica di Napoli dell'11.01.2023; con seguente rinvio a giudizio della Procura della Repubblica di Napoli, concludendo per il rigetto del ricorso.
CP_ In corso di causa l' ha depositato provvedimento di annullamento dell'indebito, in conseguenza della sentenza di assoluzione della ricorrente, concludendo per la cessata materia del contendere.
Il difensore nelle note di trattazione ha dichiarato di aver chiesto la cancellazione della causa nrg 23286/2022, come da rinunzia depositata il 2/1/2023. Con le note del novembre 2024, la ricorrente ha rinunziato all'istanza di gratuito patrocinio.
La causa è stata fissata in presenza per discutere in merito alla richiesta di cessata materia del contendere.
All'esito della discussione, all'udienza del 1 aprile 2025, la causa è stata decisa con dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento impugnato con il presente giudizio ha ad oggetto la revoca del reddito di cittadinanza, provvidenza richiesta con la domanda del marzo 2020, nonché la richiesta di restituzione relativamente al periodo da aprile 2020 al settembre 2021. ( cfr.: all. 3 e 4).
3 È pacifico che la ricorrente ha presentato due domande con cui ha chiesto il reddito
CP_ di cittadinanza e l' ha dedotto che “le domande RdC risultavano già precedentemente revocate dal Comune di residenza, ente preposto alle verifiche sui requisiti di residenza e soggiorno (residenza in Italia da almeno 10 anni di cui gli ultimi 2 in modo continuativo e stabile):
- n. RDC 2020-2304085indebito di euro 3464,26; CP_1
- n. RDC 2022-5233121indebito di euro 2500,00. CP_1
La ricorrente ha asserito di essere stata presente in Italia già dal 2009,
CP_ contrariamente a quanto dedotto dall' anche se la mera residenza anagrafica è stata ottenuta dall'istante dopo il 2012 (All. 11 e 12).
La parte ricorrente, in corso di causa in data 13.3.2023, ha depositato il dispositivo di assoluzione del 27.3.2023. CP_ In corso di causa, con le note dell'ottobre 2024, l' ha depositato l'atto di autotutela con cui ha annullato il provvedimento di revoca del 7.10.2024 dell'indebito sia per il periodo da aprile 2020 a settembre 2021, per la somma di €
3.464,26, sia per il periodo 1.3.2022 sino al 31/07/2022, per la somma di € 2.500,00, concludendo per la cessata materia del contendere.
La parte ricorrente, peraltro, in udienza, non ha aderito a tale richiesta, deducendo che non risultano pagati i ratei del reddito di cittadinanza di cui alla domanda del
2022 (all. 5). ( cfr.: verbale del 1 aprile 2025).
Nel presente ricorso la parte non ha dedotto con chiarezza di non aver mai ricevuto la prestazione relativa ai periodi indicati, né ha precisato sia l'entità dei ratei ricevuti, sia il periodo in cui vanterebbe il diritto ad ulteriori erogazioni.
Il presente ricorso, del resto, ha ad oggetto il provvedimento di revoca “delle prestazioni versate di cui alla prima istanza RdC/PdC Protocollo n. CP_2
2020-2304085 nonché di quello di revoca della seconda istanza avente n° 3/2/2022
(prot. : dunque la parte ricorrente fa riferimento a Controparte_3 prestazioni “versate”,. CP_ L' ha comprovato di aver adottato provvedimenti di storno degli indebiti relativi alle citate domande.
Ne consegue che va dichiarata la cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere si verifica, difatti, quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali,
4 incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass. n.16891/2021; n. 19845/2019; n.
22446/2016; n. 6909/2009).
È stato anche precisato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 21757/2021).
La pronunzia di cessata materia del contendere, in via di principio generale, deve essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuto meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, nonché della pretesa di diritto sostanziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672; Cass. civ. Sez. I, 03-03-2006, n. 4714).
In merito alle ulteriori doglianze della parte ricorrente, si rileva che l'istante, nel ricorso, ha dedotto di aver ricevuto gli allegati 3 e 4, ovvero la “comunicazione di revoca della prestazione erogata per i mesi da aprile 2020 a settembre 2021”.
Dal verbale di storno risulta, peraltro, che ha ricevuto la prestazione anche per il
2022.
In merito alla domanda proposta a verbale, inerente la prestazione richiesta con la seconda domanda del 2022 ( all. 5), tuttavia, non risulta la prova dei requisiti di legge, in quanto risulta depositato solo l'ISEE 2023.
Si rileva, inoltre, che la stessa parte ricorrente ha prodotto la sentenza del Tribunale di Napoli, relativa ad analogo giudizio, proposto dalla stessa parte istante, avente ad oggetto: “l'accertamento della l'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme da parte dell' per il pagamento delle prestazioni versate di cui alla CP_1 istanza RdC/PdC Protocollo n. ” , ovvero la stessa Controparte_3
domanda citata nelle conclusioni del giudizio in esame ( cfr.: Causa nrg 8980/2023
).
5 La ricorrente ha dunque riproposto in successiva causa le medesime domande introdotte nel presente giudizio.
Con la sentenza che ha definito il citato giudizio, il Tribunale di Napoli ha accertato
“l'illegittimità del provvedimento di restituzione del 24.3.2023 recapitato alla ricorrente” e ha dichiarato che “la ricorrente nulla deve restituire all' in CP_1
relazione agli importi già percepiti per i mesi da Marzo a Luglio 2022” ( cfr.:
Tribunale di Napoli n. 3451/2024 pubbl. il 13/05/2024, depositata dalla parte ricorrente con le note del 22.10.2024).
La seconda istanza citata dal difensore udienza, indicata nel ricorso, dunque, risulta già oggetto di giudizio, definito con sentenza, depositata dal difensore con le note dell'ottobre 2024. CP_ L' del resto, ha comprovato di aver annullato l'indebito relativo alla citata istanza e da tale sentenza versata in atti risulta accertato che la ricorrente ha ricevuto il pagamento dei ratei da marzo e luglio 2022.
Ne consegue il rigetto delle ulteriori domande proposte, relative anche alla seconda istanza, già oggetto di giudizio, definito con la citata sentenza del Tribunale di
Napoli.
In ragione della cessata materia, nonché del parziale rigetto e del comportamento processuale del difensore che ha proposto molteplici giudizi, in relazione alla medesima prestazione, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite integralmente. Si rileva che con le note del novembre 2024, la ricorrente ha rinunziato all'istanza di gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- rigetta le altre domande;
- compensa le spese di lite;
- Fissa il termine di 60 gg per il deposito della motivazione.
In Napoli, 01/04/2025 – 26/05/2025
Il Giudice
MARTINA BRIZZI
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Sentenza depositata in via telematica con firma digitale il 26/05/2025 in Cancelleria
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