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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 2253 2023
TRA
Parte_1 con l'avv. EPICOCO STEFANO
Ricorrente
E
, Controparte_1 con l'avv. PISANU RITA
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Nell'ambito del presente giudizio parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva il riconoscimento di quanto in ricorso, nello specifico del diritto a fruire della pensione di vecchiaia anticipata (ex art. 1, comma 8, del dlgs 503 del 1992) - denegato dall'ente previdenziale in sede amministrativa per difetto del requisito sanitario - sostenendo di essere invalida nella misura non inferiore all'80%. CP_ Esponeva, in particolare, di aver inoltrato ad in data 15.02.2022, la relativa domanda di pensione di vecchiaia anticipata respinta dal convenuto in data 20.12.2022, con la seguente CP_1 motivazione: “non è stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% e pertanto non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia”.
La stessa, quindi, censurando la suddetta decisione, inoltrava dapprima ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale Inps, pure respinto, ed infine instaurava il presente giudizio.
L' si costituiva e contestava l'avversa pretesa. CP_2 Istruita la causa con l'espletamento della ctu, all'udienza odierna, all'esito della discussione mediante lo scambio di note ex art. 127 ter cpc, il Giudice decideva con sentenza recante contestuale motivazione.
***
La domanda attrice è fondata e deve esser accolta per quanto di ragione.
Come noto ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 503 “L'elevazione dei limiti di età di cui al 1° comma non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%”.
Il comma 1 - cui la disposizione de qua opera espresso rinvio – prescrive che “Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata”.
In estrema sintesi, si può affermare che la disciplina sopra menzionata è quella attraverso la quale il
Legislatore, con la riforma operata nel 1992, ha stabilito il progressivo innalzamento del limite di età per accedere alla pensione di vecchiaia, elevando gradualmente detto limite a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Si rammenta che fino all'emanazione del Decreto Legislativo n. 503/1992, l'età minima di accesso alla pensione di vecchiaia era di 55 anni per le donne e di 60 per gli uomini.
L'aumento dell'età pensionabile introdotto dalla disposizione in parola è stato graduale ed ha previsto una serie di passaggi intermedi, conclusi alla data del 31 dicembre 1999: dal successivo 1° gennaio
2000 l'età necessaria per ottenere la pensione di vecchiaia a carico dell'A.G.O. dei lavoratori dipendenti è dunque quella già ricordata di 60 anni per le donne e di 65 per gli uomini. In tale contesto legislativo, la norma di cui al comma 8 ha salvaguardato la posizione dei soggetti svantaggiati, in quanto invalidi, mantenendo immutati per costoro i più favorevoli requisiti anagrafici previgenti.
Tanto premesso, in via preliminare, il Tribunale osserva come dall'estratto contributivo allegato emerge la sussistenza del requisito contributivo e assicurativo utile per l'accesso alla misura richiesta, CP_ comunque non contestato da
In ordine, invece, alla fondatezza del requisito sanitario qui in contestazione, il ctu nominato, Dott.ssa in sede di operazioni peritali ha esposto le ragioni del riconoscimento del beneficio Persona_1
per cui è causa, con decorrenza dal mese di giugno 2024 così come ampiamente argomentato nella perizia resa, alla quale interamente si rimanda, riportandosene qui, per brevità, le sole conclusioni:
“Dalla disamina della documentazione medica visionata nonchè dalle risultanze degli accertamenti eseguiti, è possibile rispondere con parere motivato ai quesiti posti dalla S.V. Ill.ma.
La sig.ra , di anni 62, risulta affetta dalle seguenti patologie: Parte_1
• Obesità di I classe (BMI 32) in spondilodiscoartrosi con discopatie cervico lombari e lieve anterolistesi L4 su L5 con instabilità vertebrale a medio-severa incidenza funzionale;
• Artrite psoriasica con entesopatia inserzionale ed interessamento cutaneo palmo plantare a media incidenza funzionale;
• Grave disturbo depressivo ricorrente e sindrome vertiginosa cronica a media incidenza funzionale;
• Ipertensione arteriosa a lieve incidenza funzionale;
• Ipovisus OS da pregresso emovitreo in retinopatia ipertensiva (8/2022: VcOS 1/10 e VcOD
8/10) a lieve incidenza funzionale;
• Incontinenza urinaria ex urge a lieve incidenza funzionale;
• Ipercolesterolemia a grado non invalidante;
• Residui radicolari delle arcate dentarie a grado non invalidante;
• Pregressa Ipoacusia bilaterale non invalidante.
Le succitate condizioni patologiche, alla luce delle considerazioni medico legale sopra espresse, risultano di entità tale da determinare per la ricorrente un'invalidità non inferiore all'80%
(ottantapercento) a decorrere dal mese di giugno 2024.”
Avverso la relazione peritale, pure trasmessa in bozza alle parti in data 21.07.2024, pervenivano le CP_ sole note concordi dell' ed il Ctu rendeva la sua consulenza definitiva confermandola in ogni sua parte.
Ciò detto, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda della ricorrente essendo stato accertato lo stato di inabilità utile ai fini del riconoscimento del diritto alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata, con decorrenza dal mese di giugno 2024.
Tuttavia, tale beneficio non potrà esser erogato in via immediata, atteso il recente orientamento maturato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 29191/2018, che ha confermato la tesi dell' secondo cui l'estensione del meccanismo della finestra mobile di 12 mesi opererebbe anche CP_2
per gli invalidi, per via dell'applicazione dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 conv. in l. n. 122 del 2010
(il quale prevede uno slittamento nella decorrenza delle prestazioni pensionistiche di 12 mesi per i dipendenti del settore privato e di 18 mesi per gli autonomi).
La Corte ha affermato che il perimetro di applicazione delle finestre mobili (di cui al predetto articolo
12 del Dl 78/2010) è atto a ricomprendere non solo i "soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ", secondo la lettura riduttiva che è stata accolta dai giudici di merito, ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma - di tutti gli altri soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia
"alle età previste dagli specifici ordinamenti". Pertanto, secondo il giudizio della Corte, anche la disposizione di cui all'articolo 1, co. 8 del Dlgs
503/1992 è coinvolta nel predetto meccanismo di differimento ancorchè il legislatore non abbia espressamente menzionato nell'articolo 12 del Dl 78/2010 il suddetto trattamento tra quelli che soggiacciono al differimento. "Non è corretto sostenere - precisa il Collegio - che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi") utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12 sopra citato".
Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento successivo a quello dell'introduzione del presente giudizio (19.06.2023) devono essere compensate integralmente.
CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss.
c.p.c., così provvede:
a) accoglie il ricorso;
b) riconosce che il ricorrente versa nello stato di inabilità utile per il beneficio della pensione di vecchiaia anticipata ex dlgs 503 del 1992 per cui è causa con decorrenza come per legge, e per
CP_ l'effetto condanna all'erogazione della prestazione con decorrenza ex lege;
c) spese di lite compensate;
CP_ d) spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 28.01.2025
Il Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 2253 2023
TRA
Parte_1 con l'avv. EPICOCO STEFANO
Ricorrente
E
, Controparte_1 con l'avv. PISANU RITA
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Nell'ambito del presente giudizio parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva il riconoscimento di quanto in ricorso, nello specifico del diritto a fruire della pensione di vecchiaia anticipata (ex art. 1, comma 8, del dlgs 503 del 1992) - denegato dall'ente previdenziale in sede amministrativa per difetto del requisito sanitario - sostenendo di essere invalida nella misura non inferiore all'80%. CP_ Esponeva, in particolare, di aver inoltrato ad in data 15.02.2022, la relativa domanda di pensione di vecchiaia anticipata respinta dal convenuto in data 20.12.2022, con la seguente CP_1 motivazione: “non è stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% e pertanto non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia”.
La stessa, quindi, censurando la suddetta decisione, inoltrava dapprima ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale Inps, pure respinto, ed infine instaurava il presente giudizio.
L' si costituiva e contestava l'avversa pretesa. CP_2 Istruita la causa con l'espletamento della ctu, all'udienza odierna, all'esito della discussione mediante lo scambio di note ex art. 127 ter cpc, il Giudice decideva con sentenza recante contestuale motivazione.
***
La domanda attrice è fondata e deve esser accolta per quanto di ragione.
Come noto ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 503 “L'elevazione dei limiti di età di cui al 1° comma non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%”.
Il comma 1 - cui la disposizione de qua opera espresso rinvio – prescrive che “Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata”.
In estrema sintesi, si può affermare che la disciplina sopra menzionata è quella attraverso la quale il
Legislatore, con la riforma operata nel 1992, ha stabilito il progressivo innalzamento del limite di età per accedere alla pensione di vecchiaia, elevando gradualmente detto limite a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Si rammenta che fino all'emanazione del Decreto Legislativo n. 503/1992, l'età minima di accesso alla pensione di vecchiaia era di 55 anni per le donne e di 60 per gli uomini.
L'aumento dell'età pensionabile introdotto dalla disposizione in parola è stato graduale ed ha previsto una serie di passaggi intermedi, conclusi alla data del 31 dicembre 1999: dal successivo 1° gennaio
2000 l'età necessaria per ottenere la pensione di vecchiaia a carico dell'A.G.O. dei lavoratori dipendenti è dunque quella già ricordata di 60 anni per le donne e di 65 per gli uomini. In tale contesto legislativo, la norma di cui al comma 8 ha salvaguardato la posizione dei soggetti svantaggiati, in quanto invalidi, mantenendo immutati per costoro i più favorevoli requisiti anagrafici previgenti.
Tanto premesso, in via preliminare, il Tribunale osserva come dall'estratto contributivo allegato emerge la sussistenza del requisito contributivo e assicurativo utile per l'accesso alla misura richiesta, CP_ comunque non contestato da
In ordine, invece, alla fondatezza del requisito sanitario qui in contestazione, il ctu nominato, Dott.ssa in sede di operazioni peritali ha esposto le ragioni del riconoscimento del beneficio Persona_1
per cui è causa, con decorrenza dal mese di giugno 2024 così come ampiamente argomentato nella perizia resa, alla quale interamente si rimanda, riportandosene qui, per brevità, le sole conclusioni:
“Dalla disamina della documentazione medica visionata nonchè dalle risultanze degli accertamenti eseguiti, è possibile rispondere con parere motivato ai quesiti posti dalla S.V. Ill.ma.
La sig.ra , di anni 62, risulta affetta dalle seguenti patologie: Parte_1
• Obesità di I classe (BMI 32) in spondilodiscoartrosi con discopatie cervico lombari e lieve anterolistesi L4 su L5 con instabilità vertebrale a medio-severa incidenza funzionale;
• Artrite psoriasica con entesopatia inserzionale ed interessamento cutaneo palmo plantare a media incidenza funzionale;
• Grave disturbo depressivo ricorrente e sindrome vertiginosa cronica a media incidenza funzionale;
• Ipertensione arteriosa a lieve incidenza funzionale;
• Ipovisus OS da pregresso emovitreo in retinopatia ipertensiva (8/2022: VcOS 1/10 e VcOD
8/10) a lieve incidenza funzionale;
• Incontinenza urinaria ex urge a lieve incidenza funzionale;
• Ipercolesterolemia a grado non invalidante;
• Residui radicolari delle arcate dentarie a grado non invalidante;
• Pregressa Ipoacusia bilaterale non invalidante.
Le succitate condizioni patologiche, alla luce delle considerazioni medico legale sopra espresse, risultano di entità tale da determinare per la ricorrente un'invalidità non inferiore all'80%
(ottantapercento) a decorrere dal mese di giugno 2024.”
Avverso la relazione peritale, pure trasmessa in bozza alle parti in data 21.07.2024, pervenivano le CP_ sole note concordi dell' ed il Ctu rendeva la sua consulenza definitiva confermandola in ogni sua parte.
Ciò detto, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda della ricorrente essendo stato accertato lo stato di inabilità utile ai fini del riconoscimento del diritto alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata, con decorrenza dal mese di giugno 2024.
Tuttavia, tale beneficio non potrà esser erogato in via immediata, atteso il recente orientamento maturato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 29191/2018, che ha confermato la tesi dell' secondo cui l'estensione del meccanismo della finestra mobile di 12 mesi opererebbe anche CP_2
per gli invalidi, per via dell'applicazione dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 conv. in l. n. 122 del 2010
(il quale prevede uno slittamento nella decorrenza delle prestazioni pensionistiche di 12 mesi per i dipendenti del settore privato e di 18 mesi per gli autonomi).
La Corte ha affermato che il perimetro di applicazione delle finestre mobili (di cui al predetto articolo
12 del Dl 78/2010) è atto a ricomprendere non solo i "soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ", secondo la lettura riduttiva che è stata accolta dai giudici di merito, ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma - di tutti gli altri soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia
"alle età previste dagli specifici ordinamenti". Pertanto, secondo il giudizio della Corte, anche la disposizione di cui all'articolo 1, co. 8 del Dlgs
503/1992 è coinvolta nel predetto meccanismo di differimento ancorchè il legislatore non abbia espressamente menzionato nell'articolo 12 del Dl 78/2010 il suddetto trattamento tra quelli che soggiacciono al differimento. "Non è corretto sostenere - precisa il Collegio - che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi") utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12 sopra citato".
Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento successivo a quello dell'introduzione del presente giudizio (19.06.2023) devono essere compensate integralmente.
CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss.
c.p.c., così provvede:
a) accoglie il ricorso;
b) riconosce che il ricorrente versa nello stato di inabilità utile per il beneficio della pensione di vecchiaia anticipata ex dlgs 503 del 1992 per cui è causa con decorrenza come per legge, e per
CP_ l'effetto condanna all'erogazione della prestazione con decorrenza ex lege;
c) spese di lite compensate;
CP_ d) spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 28.01.2025
Il Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)