Ordinanza collegiale 16 gennaio 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 03/03/2025, n. 4597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4597 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04597/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04366/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4366 del 2024, proposto da
SI BO, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Ferrara e Costanzo Roberto Di Gioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Ferrara in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’ottemperanza
dell’ordinanza di assegnazione, depositata dal Tribunale Civile di Roma in data 21-30/01/2019, nel procedimento iscritto al nr. di R.G.E. 17817/2018, notificata al Ministero della Giustizia, presso il domicilio reale in data 01/02/2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2024 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, contrariamente a quanto si afferma nella memoria di parte ricorrente del 23 gennaio 2025, il Collegio, con l’ordinanza del 16 gennaio 2025, non ha richiesto integrazioni documentali, ma ha dato termine per il deposito di memoria ex art. 73, comma 3, c.p.a.;
rammentato che ammettersi, all’esito della segnalazione di una questione rilevabile d’ufficio, la produzione solo di “memorie” e non anche di documenti coglie la ratio della previsione di cui al terzo comma dell’art. 73 c.p.a., ossia quella di consentire alle parti di controdedurre in merito alla questione rilevata d’ufficio – considerato che la causa è già passata in decisione ed è pronta per essere decisa – e che una diversa interpretazione condurrebbe ad una non consentita elusione del termine processuale, in antitesi al principio di parità delle parti nell’utilizzo dei mezzi processuali (cfr., in questo senso, Cons. Stato, Sez. IV, 8 novembre 2022, n. 9797);
ritenuto, dunque, che il deposito della prova della notifica dell’ordinanza di assegnazione (peraltro risalente all’8 giugno 2024, e dunque a una data successiva all’instaurazione del presente giudizio, in violazione del disposto dell’art. 114, comma 2, c.p.a.: cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 22 marzo 2011, n. 1760), è tardivo e dunque inammissibile;
valutato che le ulteriori circostanze rappresentate nella memoria del 23 gennaio 2025 – dove si è affermato che la pronuncia di questo T.A.R. n. 21710/2024 richiamata nell’ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a. costituirebbe un overruling , ovvero che non sarebbe imputabile alla parte ricorrente la mancata comunicazione dell’ordinanza alla parte resistente, ad opera della cancelleria del giudice dell’esecuzione, in applicazione analogica dell’art. 533 c.p.c. – non inducono a soprassedere rispetto al rilievo dell’inammissibilità del gravame per le ragioni compiutamente esposte nella richiamata ordinanza del 16 gennaio 2025, non oggetto di adeguato confronto ad opera di parte ricorrente nella richiamata memoria del 23 gennaio 2025;
preso atto – in relazione alla questione rilevata all’udienza del 20 dicembre 2024 – della rinuncia, da parte del difensore di parte ricorrente, alle spese di precetto e di procedura esecutiva distratte in suo favore dal Tribunale di Roma, che non incide, comunque, sul rilievo dell’inammissibilità del ricorso per le ragioni di cui all’ordinanza del 16 gennaio 2025;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per insussistenza del presupposto della prova, tempestivamente prodotta, della definitività del provvedimento del giudice civile di cui è stata chiesta l’ottemperanza;
ritenuto che le spese di lite possano essere compensate in ragione della circostanza che l’amministrazione resistente, costituita con atto di stile, non ha spiegato attività difensiva nel rispetto dei termini a difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per le ragioni precisate in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 20 dicembre 2024 e 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Edoardo Fiorani | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO