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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/05/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 66/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore
Ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 1438/2021 emessa dal Tribunale di Foggia nel giudizio n. 3031/2010 R.G.), iscritta al n. 66/2022 R.G., avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale, opposizione a decreto ingiuntivo tra e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Gilberto Mercuri, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto procuratore, in Foggia alla via
Silvio Pellico n.5, nonché presso il domicilio telematico Email_1
APPELLANTI e
, rappresentato e difeso dell'avv. Valeria Luigia Controparte_1
OR ed elettivamente domiciliato, unitamente a quest'ultima, presso lo studio dell'avv. Roberta Piacente, in Bari alla piazza Umberto I n.54, nonché presso il domicilio telematico
Email_2
nonchè
, in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Coluccelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Ascoli Satriano (FG) al Vico Purgatorio n.1, nonché presso il domicilio telematico Email_3
APPELLATI
Conclusioni alla udienza del 28 febbraio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni, e la causa è stata riservata alla decisione collegiale con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato,
[...]
e evocavano in giudizio Parte_3 Parte_2
, onde ottenere la revoca del d.i. n. 386/2010, Controparte_1 emesso dal Tribunale di Foggia in data 20/04/2010, con il quale erano stati condannati, in solido fra loro, al pagamento della somma di € 9.321,37, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di corrispettivo per l'incarico di progettazione, coordinamento e direzione lavori conferito al professionista per la ristrutturazione di un fabbricato sito in Ascoli Satriano (FG) al Corso Vittorio Emanuele II n. 87. Gli opponenti, in particolare, sostenevano l'inadempimento contrattuale di
, con riferimento sia all'attività di progettazione che di direzione CP_1 dei lavori, in quanto svolte in spregio al canone di diligenza professionale prescritto dall'art. 1176 c.c. L'architetto avrebbe omesso, a dir loro, di tenere da conto il rispetto delle distanze legali, come dimostrato dal fatto che era pendente davanti al Tribunale di Foggia (n. 412/2010 R.G.) un giudizio possessorio azionato nei loro confronti dalla confinante, . Persona_1
A ciò doveva aggiungersi che molte opere, a causa dell'omesso controllo da parte del direttore dei lavori, erano state realizzate in maniera difforme rispetto alle direttive imposte dai committenti, e comunque non a regola d'arte. Gli odierni appellanti, infine, contestavano la quantificazione dei compensi operata dal professionista loro avversario, in quanto eccessivamente onerosa rispetto all'attività concretamente svolta. Sulla scorta di tali eccezioni, gli opponenti chiedevano, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, delle seguenti somme: a) €10.000,00 per l'eliminazione delle violazioni di legge in materia di distanze legali;
b) €10.000,00 per l'eliminazione dei vizi e difetti costruttivi dell'immobile di loro proprietà. Si costituiva in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta del 23/11/2010, impugnando e contestando tutto pag. 2/13 quanto dedotto, prodotto ed eccepito da controparte. In via preliminare, l'architetto chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della ditta appaltatrice a titolo di manleva;
nel merito, insisteva per il rigetto della domanda principale e di quella riconvenzionale, perché infondate e non provate. In via gradata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione, egli chiedeva fosse accertato e dichiarato il concorso di colpa della committenza ai sensi dell'art. 1227 c.c., e che fosse dichiarata esclusiva responsabile dei danni, eventualmente accertati, l'impresa terza chiamata. Autorizzata la chiamata in causa del terzo con provvedimento del 02/12/2010, si costituiva in giudizio l Controparte_2
, con comparsa di costituzione e risposta del 21/06/2011.
[...]
Essa eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, e contestava nel merito ogni avversa deduzione ed eccezione, sostenendo di essere stata - con comunicazione del 23.2.2009 a firma del IL - esonerata dalla prosecuzione dei lavori a far data dal 2.3.2009 e che, pertanto, le era stato impedito di effettuare un regolare collaudo, con la conseguenza che alcuna responsabilità era ad essa imputabile. Affermava l'impresa, inoltre, che in occasione dei verbali di constatazione dei lavori del 20/03/2009 e del 03/04/2009, le opere fino ad allora realizzate erano stato giudicate eseguite a regola d'arte, tranne che per alcuni marginali ritocchi, e che comunque la chiamata in causa doveva ritenersi illegittima, posta l'inadempienza da parte del direttore dei lavori ai propri obblighi di controllo e sorveglianza. Rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, oltre che l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, istruita la causa con prove orali e con ctu (volta a determinare il compenso spettante al professionista, e a verificare la sussistenza dei vizi denunciati con l'atto di opposizione, procedendo alla loro quantificazione), il Giudice di prime cure, con la sentenza n. 1438/2021, in accoglimento della domanda di opposizione per quanto di ragione, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti al pagamento di euro 5.616,24, oltre accessori e detratto l'acconto corrisposto;
rigettava, inoltre, la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti, come pure la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposto; infine, condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opposto (per la metà, restando compensate le stesse tra le parti per il resto) e dal terzo chiamato in causa. Il primo Giudice così riteneva, alla luce delle prove documentali acquisite in atti e dell'attività istruttoria espletata in corso di causa, che l'architetto pag. 3/13 IL avesse svolto in modo diligente l'incarico conferitogli, a mezzo di sopralluoghi e visite al cantiere, nonché tramite una puntuale comunicazione con i committenti, come peraltro comprovato dalla relazione peritale del 26/04/2019, a firma del C.T.U. dott. arch. Per_2
.
[...]
Quest'ultimo aveva ricalcolato il compenso spettante al IL in ragione della minor somma di € 6.116,24, oltre IVA e Cassa Previdenza di legge, a cui doveva essere detratta la somma di €500,00 versata dai committenti a titolo di acconto. Ciò premesso, l'opposizione dei coniugi e veniva Parte_3 Parte_2 accolta per quanto di ragione, mentre la domanda riconvenzionale era stata ritenuta priva di fondamento dal C.T.U., laddove era emersa la piena conformità delle opere realizzate alla normativa in materia di distanze legali, il rispetto delle norme in materia di distanze legali, e d'altro canto la presenza di alcune opere non eseguite a regola d'arte, per costi stimabili in complessivi €1.010,00, Priva di fondamento era risultata la domanda risarcitoria conseguente al decreto penale di condanna alla pena di € 5.000,00, con ordine di demolizione dell'opera abusiva, emesso a carico di , e Parte_2 parimenti fallace la domanda di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali formulata da parte opponente con la memoria ex art. 183, 6 co., n. 2 c.p.c., inammissibile in quanto tardiva, oltre che non provata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è stata impugnata dai coniugi e mercé Parte_3 Parte_2 atto di appello del 04/01/2022. Essi hanno chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, reietta ogni avversa deduzione, eccezione e domanda: 1) riformare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Foggia, per tutte le ragioni innanzi indicate, accogliendo le conclusioni dell'appellante rassegnate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e precisamente: - Dichiarare che il IL non ha adempiuto alla sua obbligazione con diligenza di CP_1 cui all'art. 1176 c.c., e per tutte le ragioni esposte nella parte motiva che precede e, per l'effetto, dichiarare il suo inadempimento contrattuale e che nulla è dovuto allo stesso dagli odierni opponenti in conseguenza di tale inadempimento;
- Pertanto, revocare e comunque mettere nel nulla il d.i. oggi opposto, per tutte le ragioni indicate nella narrativa che precede;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale condannare l'Arch. CP_1
pag. 4/13 al risarcimento del danno nell'importo di Euro 20.000,00 o di CP_1 quella maggiore o minore somma che verrà determinata dal Giudicante. - In via gradata, procedere comunque alla compensazione parziale tra le minori somme dovute all'opposto e quelle dallo stesso dovute a titolo risarcitorio, con condanna del medesimo al pagamento della differenza in favore dei sigg. e;
.2) Per l'effetto, accogliere il Parte_3 Parte_2 presente gravame per tutte le ragioni indicate nel presente atto;
3) condannare le parti appellate al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio”. Si è poi costituito nel giudizio di secondo grado l'architetto
[...]
, con comparsa di costituzione del 22/04/2022, il quale ha chiesto CP_1 di accogliere le seguenti conclusioni: “- dichiarare, fin da subito, l'inammissibilità dell'appello principale proposto dai sig.ri e Parte_3
; - in ogni caso, rigettare l'appello avversario in quanto infondato Parte_2 in fatto e in diritto, rigettando anche le avverse domande di rinnovazione istruttoria e nomina nuovo CTU, confermando la Sentenza n.1438/2021 del Tribunale di Foggia;
- in via gradata, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale del gravame avversario: 1) comunque rigettare le domande di controparte, anche riconvenzionali, perché infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate né nell'an né nel quantum, in ogni caso contestate sotto ogni voce;
2) rigettare le avverse richieste di rinnovazione istruttoria e nomina nuovo CTU perché inammissibili e illegittime oltre che superflue e irrilevanti;
3) comunque condannare gli appellanti al pagamento in favore dell'arch. della CP_1 somma di € 5.616,24# come determinata in primo grado dal Tribunale di Foggia o della diversa somma che risulterà di giustizia o determinata anche in via equitativa;
3) in via ulteriormente subordinata, sempre per la denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domande avversarie, ridurre le pretese risarcitorie avversarie epurandole delle voci non provate o comunque non dovute;
4) ancora in via gradata, sempre senza inversione dell'onere della prova, per l'ipotesi in verità non credibile, di rinnovazione della ctu si chiede che il CTU acquisisca anche copia della sentenza emessa a seguito dell'opposizione a decreto penale di condanna con esito favorevole all'opponente ed inoltre ricalcoli il compenso dovuto al IL tenendo conto di tutte le voci di cui alla specifica approvata, in atti, e del valore posto a base del calcolo del compenso di euro 49.448,00, solo tardivamente contestati dagli opponenti;
- ancora in via gradata, accogliere l'appello incidentale subordinato e/o condizionato come innanzi svolto dall'arch. , riformando Controparte_1
pag. 5/13 la Sentenza n. 1438/2021 del Tribunale di Foggia nella parte in cui non ha dichiarato espressamente tardiva e inammissibile la Nota avversaria prodotta solo con memoria di replica del 16.5.2021, confermandola per il resto;
dichiarare, comunque, tardiva e inammissibile la produzione avversaria (Nota a firma ing. del 2011) prodotta da controparte Per_3 solo con la memoria di replica del 16.5.2021 espungendola dal fascicolo di controparte;
in ogni caso: 1) rigettare l'appello avversario e tutte le domande di controparte, anche riconvenzionali, perché inammissibili, illegittime, infondate sia in fatto sia in diritto e in ogni caso non provate né nell'an né nel quantum, comunque contestate sotto ogni voce;
2) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, comunque rigettare ogni avversa domanda di riduzione del compenso e risarcitorie siccome infondate e non provate;
3) in via ulteriormente subordinata, sempre per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre le pretese risarcitorie avversarie epurandole delle voci non provate o comunque non dovute;
- sempre in via gradata, ancora per la denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande svolte dagli appellanti, ritenere e dichiarare il terzo chiamato in causa, in persona del suo Controparte_2 titolare e legale rappresentante, responsabile di quanto eventualmente patito dai committenti con conseguente condanna dello stesso al pagamento dei danni e di tutte le altre somme che risultassero ad essi dovute all'esito del presente giudizio, tenendone indenne il sig. IL;
altresì rigettare le domande del terzo chiamato verso il IL perché illegittime e infondate per i motivi svolti in primo grado;
- infine, nell'opporsi alle avverse istanze istruttorie, in caso di ammissione, chiede essere ammessi alla prova contraria;
- in ogni ipotesi, con condanna delle controparti, in solido tra loro, al pagamento di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore dell'Avv. OR Valeria Luigia che se ne dichiara antistataria”. Si è costituita in giudizio la ditta edile con atto del CP_2
11/05/2022, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1)- per il rigetto dell'appello così come proposto nei confronti del e la CP_2 conferma della sentenza n.1438/2021 del Tribunale di Foggia. 2)-per la condanna degli odierni appellanti, o di chi ritenuto responsabile, al pagamento delle spese ed onorari di giudizio anche di questo grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
pag. 6/13 Rigettata l'istanza di inammissibilità dell'appello, dopo alcuni rinvii determinati dal rilevante carico del ruolo la causa è stata riservata in decisione all' udienza del 28 febbraio 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*** Con il primo motivo d'appello, e si sono doluti Parte_3 Parte_2 dell'omessa declaratoria, da parte del primo Giudice, dell'inadempimento contrattuale del professionista.
Il Tribunale di Foggia ha, a loro dire erroneamente, ritenuto l'opera del professionista conforme all'art. 1176 c.c. sulla base delle contestazioni scritte formulate da questi alla impresa di costruzioni, mentre invece sarebbero stati gli appellanti stessi a constatare personalmente i vizi delle opere, nella completa inerzia, e, sovente, assenza fisica sui luoghi del professionista appellato.
Tutto ciò sarebbe stato provato dalla documentazione agli atti, nonché dalle prove orali, ossia dalle deposizioni dei testi Tes_1 Tes_2
Tes_3
Questa doglianza è infondata, e non merita di essere accolta, per le ragioni già efficacemente esposte dal giudice di prime cure, e che in questa sede potranno essere concisamente riassunte. In primis, appare poco attendibile l'accusa mossa dai committenti circa l'insufficiente assiduità con cui l'architetto avrebbe presenziato sui luoghi dei lavori, considerato che essi stessi pacificamente risiedono in altra regione, vi si recano in visita solo poche volte all'anno, e dunque non pare verosimile, non foss'altro che per un mero dato statistico, che essi abbiamo potuto prendere personalmente contezza delle presunte assenze dell'architetto.
Le risultanze discendenti dalle prove testimoniali, nel loro complesso, con particolare riferimento alle deposizioni di e , invero Tes_2 Tes_4 consentono di ricostruire un quadro dei fatti secondo cui il contegno professionale di IL può dirsi consono e congruo all'incarico conferitogli, soprattutto in virtù della decisiva circostanza dell'ottenimento di una sostanziosa decurtazione del compenso destinato alla azienda
[...]
che non avrebbe avuto luogo se non in conseguenza di una CP_2 approfondita conoscenza della vicenda da parte dell'architetto. E peraltro, a ben guardare, anche le testimonianze maggiormente prese in considerazioni dagli appellanti, come quella di del Testimone_5
19/03/2015, in realtà, considerate nella loro interezza, non conducono pag. 7/13 affatto a ritenere negligente la condotta dell'architetto, sottintendendo invece una serie di attività da egli svolte nell'interesse dei committenti. Valga, all'uopo, anche considerare che il professionista, nella qualità di direttore dei lavori, era certamente responsabile della sorveglianza delle opere e, dunque, tenuto ad effettuare il controllo della realizzazione dell'opera nei suoi vari stadi e, tramite visite periodiche e contatti diretti con i tecnici dell'impresa, a verificare se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali utilizzati;
ma costante giurisprudenza esclude che tali mansioni postulino una presenza fissa, o addirittura giornaliera presso i cantieri, consentendo invece un certo margine di discrezionalità sul tema in favore del professionista, purchè gli scopi predetti siano comunque perseguiti (ex multis: Cass. 24 aprile 2008 n. 10728). La doglianza, pertanto, deve dirsi respinta.
*** Con il secondo motivo gli appellanti hanno stigmatizzato la sentenza impugnata, ritenendola errata nella parte in cui vi è affermato che l'architetto IL ha adempiuto ai compiti assegnatigli con l'osservanza del disposto ex art. 1176 c.c., traendo tale convinzione dalle prove testimoniali e dalla CTU.
Questa Corte ritiene, invece, che la perizia redatta dal primo Giudice sia convincente ed immune da censure, in quanto aderente alla realtà fattuale. Ciò vale, ad esempio, in ordine ai due giudizi di cui i committenti si dolgono quali conseguenze del cattivo operato dell'appellato, pur essendone, di fatto, usciti vincitori, con il rigetto dell'azione promossa dal confinante OR, e l'annullamento del decreto penale e di tutte le sanzioni da esso discendenti (ammenda e ordine di demolizione); circostanze, invero, artificiosamente dissimulate dai coniugi, che si sono limitati, a proposito del decreto penale opposto, a produrre una mera copia del Modello F23 privo di attestazione di pagamento, obliando così di provarne l'avvenuta esecuzione. Non v'è quindi alcuna certezza in ordine alla effettiva sorte del decreto penale di condanna che, per ipotesi, potrebbe anche essere stato revocato. Altrettanto opaco appare il contegno degli appellanti in merito alla nota del 28/06/2011 a firma del tecnico del , ing. , Parte_4 Per_3 tardivamente prodotta nel giudizio di primo grado solo in sede di memoria di replica, pur avendo essi testualmente affermato, nella memoria conclusionale dell'aprile 2018, di esserne in possesso già da allora, e di averla versata in atti senza averla tuttavia prodotta, e che comunque pag. 8/13 avrebbe da essi potuto essere ottenuta agevolmente tramite apposita istanza di accesso agli atti all'ente territoriale. In definitiva, può in questa sede dirsi acclarato che la valutazione operata dal consulente del primo Giudice in ordine alla diligenza con cui l'architetto ha prestato la propria opera possa dirsi corretta e condivisibile, e pertanto il motivo di appello va respinto.
*** Con il terzo motivo, gli appellanti si sono doluti della determinazione del quantum delle competenze spettanti all'appellato, ritenendo erronea la ricostruzione effettuata dal CTU, il quale non avrebbe, fra l'altro, considerato che il progetto del professionista coinvolgeva anche una diversa unità abitativa e, trattandosi di attività identica, il calcolo avrebbe dovuto effettuarsi come se si fosse trattato di un unico progetto. Anche questo punto risulta fallace, e non può che essere rigettato. Posto in premessa che non v'è alcun motivo, di ordine logico né tampoco giuridico, per cui la prestazione di un'opera intellettuale finalizzata ad un determinato risultato debba ritenersi non meritevole di compenso solo perché sovrapponibile ad un'altra, affine ma relativa a progetto ben distinto, rimane in ogni modo palese la circostanza per cui i committenti non hanno fornito prova alcuna né della presunta identità dei due progetti, né dell'incasso di € 1.500,00 suppostamente percepito da per la CP_1 prestazione in favore della vicina, signora non essendo tale assunto Tes_1 corroborato da alcuna dichiarazione testimoniale. In disparte ciò, e dalla poca verosimiglianza di una simile ricostruzione dei fatti, anche ove questa fosse veritiera non potrebbe farsi automaticamente discendere che sul punto le parti fossero addivenute ad un identico accordo. Il motivo va pertanto dichiarato infondato, e dunque respinto.
*** Con il quarto motivo di appello gli appellanti hanno lamentato che il
Giudice di prime cure, aderendo ad una errata ricostruzione del CTU, avrebbe commesso un error in procedendo nel non considerare violata la normativa sulle distanze legali, avendo questi “… accertato la piena conformità della scalinata esterna, che collega lo spazio esterno piano terra al balcone posto al piano rialzato, agli elaborati progettuali e alla variante realizzata in corso di opera (vista ed approvata dal Comune di Ascoli Satriano e il cui progetto di variante è stato accettato e firmato dai committenti) e alle indicazioni del direttore dei lavori” (pag. 9 Sentenza di primo grado).
pag. 9/13 A loro dire, un carteggio rinvenuto dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni tra l'avv. Metta, difensore della confinante OR, ed il dimostrerebbe che la scala esterna alla costruzione non rispettava Pt_4 le distanze legali. Il dirigente dell'Ufficio tecnico, Ing. , avrebbe effettuato un Per_3 sopralluogo unitamente al comandante dei Vigili Urbani, constatando la effettiva violazione delle distanze legali della scala. Pertanto, con sua nota del 28.6.2011 inviata all'Avv. Franco Metta, difensore della sig.ra
[...]
confinante dei coniugi e Persona_1 Parte_3
, nonché a quest'ultima direttamente ed ad altre autorità Parte_2 giudiziarie compreso il PM, veniva dichiarato: “Dal sopralluogo eseguito con il Comandante della Polizia Municipale è emerso che la scala esterna realizzata nel retro giardino non rispetta la distanza dai confini (cm 75) come rappresentato dai grafici a corredo della pratica edilizia, nè risulta che la sig.ra OR (confinante) abbia dato assenso o autorizzazione alla deroga di tale distanza.” (nota del 28.6.2011). Di tale documento i coniugi e avrebbero avuto Parte_3 Parte_2 contezza accedendo casualmente agli uffici comunali, ed a loro dire il CTU avrebbe dovuto acquisirlo tramite accesso presso l'Ufficio Tecnico Comunale, essendo anche stato da essi sollecitato in tal senso, in quanto prova dirimente circa le responsabilità professionali del progettista e direttore dei lavori Arch. Vigiliante. Anche questo motivo di impugnazione è destituito di fondamento, e va rigettato. V'è da ribadire che il CTU ha dissipato ogni dubbio circa l'assenza di violazioni urbanistiche, e non può costituire, sul punto, prova contraria la produzione della nota del 28/06/2011, di cui il Tribunale di Foggia ha evidenziato la tardiva produzione, e che comunque è stata superata dalla nota del 2019 del a firma del medesimo tecnico, ing. . Pt_4 Per_3
Il CTU, a mente dell'impugnata sentenza, “…ha accertato la piena conformità della scalinata esterna, che collega lo spazio esterno piano terra al balcone posto al piano rialzato, agli elaborati progettuali e alla variante realizzata in corso di opera (vista ed approvata dal Comune di Ascoli Satriano e il cui progetto di variante è stato accettato e firmato dai committenti) e alle indicazioni del direttore dei lavori”. Ed è, infatti, provato che il abbia approvato gli elaborati Parte_4
e il progetto di variante, così come accettato e firmato dai committenti. L' Ufficio Tecnico comunale, in ogni caso, in persona del medesimo ing.
, in risposta all'istanza del CTU ing. , ha, come già accennato, Per_3 Per_2
pag. 10/13 confermato l'inesistenza di violazioni urbanistiche, e lo stesso CTU, recatosi presso l'immobile degli opponenti, ha rinvenuto la scala intatta, mai demolita, nonostante le diverse affermazioni di parte appellante, sicché è ben lecito ipotizzare che il decreto penale di condanna sia stato in realtà revocato in seguito alla opposizione della , in assenza di prova Parte_2 contraria in tal senso. Allo stesso modo, non v'è prova dell'avvenuto pagamento dell'ammenda discendente dal decreto penale stesso. Ebbene, non costituiva certo dovere, o prerogativa del il CTU reperire il carteggio tra il difensore della OR e il di cui si è fatto cenno Pt_4 più sopra, incombendo invece, come è risaputo, sugli appellanti l'onere di dimostrare i fatti da essi addotti come prova dell'avverso inadempimento. Per tali ragioni, anche il quarto motivo di appello va rigettato.
*** Infine, occorre rammentare della richiesta, da parte appellante, di rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, avendo, a suo dire, il perito incaricato nel primo grado omesso di esprimersi in ordine agli errori in cui sarebbe incappato IL. Ebbene, è appena il caso di ricordare che il potere di ordinare la rinnovazione delle indagini peritali è concesso a questa Corte nel caso in cui i risultati della primigenia perizia siano risultati insoddisfacenti, o inidonei al raggiungimento dello scopo per cui essa era stata ordinata, oppure quando essa stessa si affetta da vizi di forma tali da aver comportato la lesione del diritto di difesa di una delle parti. Ma nessuna di tali evenienze risulta sussistere nella presente fattispecie, allorchè invece il consulente del primo Giudice è addivenuto alle proprie conclusioni attraverso un iter logico-tecnico convincente e ben spiegato, ed esse risultano credibili e coerenti con le altre risultanze istruttorie.
Ciò premesso, una eventuale rinnovazione peritale non risponderebbe che all'unica esigenza di confortare le altrimenti indimostrate tesi di parte appellante circa le presunte negligenze messe in atto da parte dell'Architetto IL: avrebbe, dunque, finalità esplorative, e, come ben noto, è per ciò stesso proibita dalla Legge.
*** Per tutto quanto sin qui esposto, il gravame non è fondato, e va pertanto rigettato.
pag. 11/13 Stante l'esito del giudizio non va analizzato l'appello incidentale proposto dal IL, in quanto condizionato all'accoglimento dell'appello principale. Allo stesso modo, stante l'esito del giudizio, non v'è alcuna ragione di diversamente regolamentare le spese del primo grado del giudizio, stante la piena conferma della sentenza di primo grado e la mancanza di adeguate critiche al ragionamento del Giudice di prime cure su questo preciso punto.
Le spese di lite (liquidate tenendo presenti i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, il valore della controversia ed i valori medi) vanno poste a carico degli appellanti, in solido tra loro, ed in favore degli appellati. Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
-
P. Q. M.
- La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 66/2022 R.G., sull'appello proposto da ed nei confronti di Parte_3 Parte_2 [...]
ed avverso la sentenza del CP_1 Controparte_2
Tribunale di Foggia, n. 1438/2021, pubblicata il 09 giugno 2021 al culmine del procedimento n. 3031/2010 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in solido fra di loro, al pagamento delle spese di lite del secondo grado sostenute da e da Controparte_1 ditta edile che quantifica in € 3.966,00 per ognuno CP_2 di loro, per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali di lite, nella misura determinata dalla legge, Iva e Cap, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore dei rispettivi procuratori, dichiaratisi antistatari;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025
pag. 12/13 Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 66/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore
Ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 1438/2021 emessa dal Tribunale di Foggia nel giudizio n. 3031/2010 R.G.), iscritta al n. 66/2022 R.G., avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale, opposizione a decreto ingiuntivo tra e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Gilberto Mercuri, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto procuratore, in Foggia alla via
Silvio Pellico n.5, nonché presso il domicilio telematico Email_1
APPELLANTI e
, rappresentato e difeso dell'avv. Valeria Luigia Controparte_1
OR ed elettivamente domiciliato, unitamente a quest'ultima, presso lo studio dell'avv. Roberta Piacente, in Bari alla piazza Umberto I n.54, nonché presso il domicilio telematico
Email_2
nonchè
, in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Coluccelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Ascoli Satriano (FG) al Vico Purgatorio n.1, nonché presso il domicilio telematico Email_3
APPELLATI
Conclusioni alla udienza del 28 febbraio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni, e la causa è stata riservata alla decisione collegiale con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato,
[...]
e evocavano in giudizio Parte_3 Parte_2
, onde ottenere la revoca del d.i. n. 386/2010, Controparte_1 emesso dal Tribunale di Foggia in data 20/04/2010, con il quale erano stati condannati, in solido fra loro, al pagamento della somma di € 9.321,37, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di corrispettivo per l'incarico di progettazione, coordinamento e direzione lavori conferito al professionista per la ristrutturazione di un fabbricato sito in Ascoli Satriano (FG) al Corso Vittorio Emanuele II n. 87. Gli opponenti, in particolare, sostenevano l'inadempimento contrattuale di
, con riferimento sia all'attività di progettazione che di direzione CP_1 dei lavori, in quanto svolte in spregio al canone di diligenza professionale prescritto dall'art. 1176 c.c. L'architetto avrebbe omesso, a dir loro, di tenere da conto il rispetto delle distanze legali, come dimostrato dal fatto che era pendente davanti al Tribunale di Foggia (n. 412/2010 R.G.) un giudizio possessorio azionato nei loro confronti dalla confinante, . Persona_1
A ciò doveva aggiungersi che molte opere, a causa dell'omesso controllo da parte del direttore dei lavori, erano state realizzate in maniera difforme rispetto alle direttive imposte dai committenti, e comunque non a regola d'arte. Gli odierni appellanti, infine, contestavano la quantificazione dei compensi operata dal professionista loro avversario, in quanto eccessivamente onerosa rispetto all'attività concretamente svolta. Sulla scorta di tali eccezioni, gli opponenti chiedevano, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, delle seguenti somme: a) €10.000,00 per l'eliminazione delle violazioni di legge in materia di distanze legali;
b) €10.000,00 per l'eliminazione dei vizi e difetti costruttivi dell'immobile di loro proprietà. Si costituiva in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta del 23/11/2010, impugnando e contestando tutto pag. 2/13 quanto dedotto, prodotto ed eccepito da controparte. In via preliminare, l'architetto chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della ditta appaltatrice a titolo di manleva;
nel merito, insisteva per il rigetto della domanda principale e di quella riconvenzionale, perché infondate e non provate. In via gradata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione, egli chiedeva fosse accertato e dichiarato il concorso di colpa della committenza ai sensi dell'art. 1227 c.c., e che fosse dichiarata esclusiva responsabile dei danni, eventualmente accertati, l'impresa terza chiamata. Autorizzata la chiamata in causa del terzo con provvedimento del 02/12/2010, si costituiva in giudizio l Controparte_2
, con comparsa di costituzione e risposta del 21/06/2011.
[...]
Essa eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, e contestava nel merito ogni avversa deduzione ed eccezione, sostenendo di essere stata - con comunicazione del 23.2.2009 a firma del IL - esonerata dalla prosecuzione dei lavori a far data dal 2.3.2009 e che, pertanto, le era stato impedito di effettuare un regolare collaudo, con la conseguenza che alcuna responsabilità era ad essa imputabile. Affermava l'impresa, inoltre, che in occasione dei verbali di constatazione dei lavori del 20/03/2009 e del 03/04/2009, le opere fino ad allora realizzate erano stato giudicate eseguite a regola d'arte, tranne che per alcuni marginali ritocchi, e che comunque la chiamata in causa doveva ritenersi illegittima, posta l'inadempienza da parte del direttore dei lavori ai propri obblighi di controllo e sorveglianza. Rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, oltre che l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, istruita la causa con prove orali e con ctu (volta a determinare il compenso spettante al professionista, e a verificare la sussistenza dei vizi denunciati con l'atto di opposizione, procedendo alla loro quantificazione), il Giudice di prime cure, con la sentenza n. 1438/2021, in accoglimento della domanda di opposizione per quanto di ragione, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti al pagamento di euro 5.616,24, oltre accessori e detratto l'acconto corrisposto;
rigettava, inoltre, la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti, come pure la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposto; infine, condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opposto (per la metà, restando compensate le stesse tra le parti per il resto) e dal terzo chiamato in causa. Il primo Giudice così riteneva, alla luce delle prove documentali acquisite in atti e dell'attività istruttoria espletata in corso di causa, che l'architetto pag. 3/13 IL avesse svolto in modo diligente l'incarico conferitogli, a mezzo di sopralluoghi e visite al cantiere, nonché tramite una puntuale comunicazione con i committenti, come peraltro comprovato dalla relazione peritale del 26/04/2019, a firma del C.T.U. dott. arch. Per_2
.
[...]
Quest'ultimo aveva ricalcolato il compenso spettante al IL in ragione della minor somma di € 6.116,24, oltre IVA e Cassa Previdenza di legge, a cui doveva essere detratta la somma di €500,00 versata dai committenti a titolo di acconto. Ciò premesso, l'opposizione dei coniugi e veniva Parte_3 Parte_2 accolta per quanto di ragione, mentre la domanda riconvenzionale era stata ritenuta priva di fondamento dal C.T.U., laddove era emersa la piena conformità delle opere realizzate alla normativa in materia di distanze legali, il rispetto delle norme in materia di distanze legali, e d'altro canto la presenza di alcune opere non eseguite a regola d'arte, per costi stimabili in complessivi €1.010,00, Priva di fondamento era risultata la domanda risarcitoria conseguente al decreto penale di condanna alla pena di € 5.000,00, con ordine di demolizione dell'opera abusiva, emesso a carico di , e Parte_2 parimenti fallace la domanda di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali formulata da parte opponente con la memoria ex art. 183, 6 co., n. 2 c.p.c., inammissibile in quanto tardiva, oltre che non provata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è stata impugnata dai coniugi e mercé Parte_3 Parte_2 atto di appello del 04/01/2022. Essi hanno chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, reietta ogni avversa deduzione, eccezione e domanda: 1) riformare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Foggia, per tutte le ragioni innanzi indicate, accogliendo le conclusioni dell'appellante rassegnate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e precisamente: - Dichiarare che il IL non ha adempiuto alla sua obbligazione con diligenza di CP_1 cui all'art. 1176 c.c., e per tutte le ragioni esposte nella parte motiva che precede e, per l'effetto, dichiarare il suo inadempimento contrattuale e che nulla è dovuto allo stesso dagli odierni opponenti in conseguenza di tale inadempimento;
- Pertanto, revocare e comunque mettere nel nulla il d.i. oggi opposto, per tutte le ragioni indicate nella narrativa che precede;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale condannare l'Arch. CP_1
pag. 4/13 al risarcimento del danno nell'importo di Euro 20.000,00 o di CP_1 quella maggiore o minore somma che verrà determinata dal Giudicante. - In via gradata, procedere comunque alla compensazione parziale tra le minori somme dovute all'opposto e quelle dallo stesso dovute a titolo risarcitorio, con condanna del medesimo al pagamento della differenza in favore dei sigg. e;
.2) Per l'effetto, accogliere il Parte_3 Parte_2 presente gravame per tutte le ragioni indicate nel presente atto;
3) condannare le parti appellate al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio”. Si è poi costituito nel giudizio di secondo grado l'architetto
[...]
, con comparsa di costituzione del 22/04/2022, il quale ha chiesto CP_1 di accogliere le seguenti conclusioni: “- dichiarare, fin da subito, l'inammissibilità dell'appello principale proposto dai sig.ri e Parte_3
; - in ogni caso, rigettare l'appello avversario in quanto infondato Parte_2 in fatto e in diritto, rigettando anche le avverse domande di rinnovazione istruttoria e nomina nuovo CTU, confermando la Sentenza n.1438/2021 del Tribunale di Foggia;
- in via gradata, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale del gravame avversario: 1) comunque rigettare le domande di controparte, anche riconvenzionali, perché infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate né nell'an né nel quantum, in ogni caso contestate sotto ogni voce;
2) rigettare le avverse richieste di rinnovazione istruttoria e nomina nuovo CTU perché inammissibili e illegittime oltre che superflue e irrilevanti;
3) comunque condannare gli appellanti al pagamento in favore dell'arch. della CP_1 somma di € 5.616,24# come determinata in primo grado dal Tribunale di Foggia o della diversa somma che risulterà di giustizia o determinata anche in via equitativa;
3) in via ulteriormente subordinata, sempre per la denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domande avversarie, ridurre le pretese risarcitorie avversarie epurandole delle voci non provate o comunque non dovute;
4) ancora in via gradata, sempre senza inversione dell'onere della prova, per l'ipotesi in verità non credibile, di rinnovazione della ctu si chiede che il CTU acquisisca anche copia della sentenza emessa a seguito dell'opposizione a decreto penale di condanna con esito favorevole all'opponente ed inoltre ricalcoli il compenso dovuto al IL tenendo conto di tutte le voci di cui alla specifica approvata, in atti, e del valore posto a base del calcolo del compenso di euro 49.448,00, solo tardivamente contestati dagli opponenti;
- ancora in via gradata, accogliere l'appello incidentale subordinato e/o condizionato come innanzi svolto dall'arch. , riformando Controparte_1
pag. 5/13 la Sentenza n. 1438/2021 del Tribunale di Foggia nella parte in cui non ha dichiarato espressamente tardiva e inammissibile la Nota avversaria prodotta solo con memoria di replica del 16.5.2021, confermandola per il resto;
dichiarare, comunque, tardiva e inammissibile la produzione avversaria (Nota a firma ing. del 2011) prodotta da controparte Per_3 solo con la memoria di replica del 16.5.2021 espungendola dal fascicolo di controparte;
in ogni caso: 1) rigettare l'appello avversario e tutte le domande di controparte, anche riconvenzionali, perché inammissibili, illegittime, infondate sia in fatto sia in diritto e in ogni caso non provate né nell'an né nel quantum, comunque contestate sotto ogni voce;
2) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, comunque rigettare ogni avversa domanda di riduzione del compenso e risarcitorie siccome infondate e non provate;
3) in via ulteriormente subordinata, sempre per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre le pretese risarcitorie avversarie epurandole delle voci non provate o comunque non dovute;
- sempre in via gradata, ancora per la denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande svolte dagli appellanti, ritenere e dichiarare il terzo chiamato in causa, in persona del suo Controparte_2 titolare e legale rappresentante, responsabile di quanto eventualmente patito dai committenti con conseguente condanna dello stesso al pagamento dei danni e di tutte le altre somme che risultassero ad essi dovute all'esito del presente giudizio, tenendone indenne il sig. IL;
altresì rigettare le domande del terzo chiamato verso il IL perché illegittime e infondate per i motivi svolti in primo grado;
- infine, nell'opporsi alle avverse istanze istruttorie, in caso di ammissione, chiede essere ammessi alla prova contraria;
- in ogni ipotesi, con condanna delle controparti, in solido tra loro, al pagamento di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore dell'Avv. OR Valeria Luigia che se ne dichiara antistataria”. Si è costituita in giudizio la ditta edile con atto del CP_2
11/05/2022, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1)- per il rigetto dell'appello così come proposto nei confronti del e la CP_2 conferma della sentenza n.1438/2021 del Tribunale di Foggia. 2)-per la condanna degli odierni appellanti, o di chi ritenuto responsabile, al pagamento delle spese ed onorari di giudizio anche di questo grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
pag. 6/13 Rigettata l'istanza di inammissibilità dell'appello, dopo alcuni rinvii determinati dal rilevante carico del ruolo la causa è stata riservata in decisione all' udienza del 28 febbraio 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*** Con il primo motivo d'appello, e si sono doluti Parte_3 Parte_2 dell'omessa declaratoria, da parte del primo Giudice, dell'inadempimento contrattuale del professionista.
Il Tribunale di Foggia ha, a loro dire erroneamente, ritenuto l'opera del professionista conforme all'art. 1176 c.c. sulla base delle contestazioni scritte formulate da questi alla impresa di costruzioni, mentre invece sarebbero stati gli appellanti stessi a constatare personalmente i vizi delle opere, nella completa inerzia, e, sovente, assenza fisica sui luoghi del professionista appellato.
Tutto ciò sarebbe stato provato dalla documentazione agli atti, nonché dalle prove orali, ossia dalle deposizioni dei testi Tes_1 Tes_2
Tes_3
Questa doglianza è infondata, e non merita di essere accolta, per le ragioni già efficacemente esposte dal giudice di prime cure, e che in questa sede potranno essere concisamente riassunte. In primis, appare poco attendibile l'accusa mossa dai committenti circa l'insufficiente assiduità con cui l'architetto avrebbe presenziato sui luoghi dei lavori, considerato che essi stessi pacificamente risiedono in altra regione, vi si recano in visita solo poche volte all'anno, e dunque non pare verosimile, non foss'altro che per un mero dato statistico, che essi abbiamo potuto prendere personalmente contezza delle presunte assenze dell'architetto.
Le risultanze discendenti dalle prove testimoniali, nel loro complesso, con particolare riferimento alle deposizioni di e , invero Tes_2 Tes_4 consentono di ricostruire un quadro dei fatti secondo cui il contegno professionale di IL può dirsi consono e congruo all'incarico conferitogli, soprattutto in virtù della decisiva circostanza dell'ottenimento di una sostanziosa decurtazione del compenso destinato alla azienda
[...]
che non avrebbe avuto luogo se non in conseguenza di una CP_2 approfondita conoscenza della vicenda da parte dell'architetto. E peraltro, a ben guardare, anche le testimonianze maggiormente prese in considerazioni dagli appellanti, come quella di del Testimone_5
19/03/2015, in realtà, considerate nella loro interezza, non conducono pag. 7/13 affatto a ritenere negligente la condotta dell'architetto, sottintendendo invece una serie di attività da egli svolte nell'interesse dei committenti. Valga, all'uopo, anche considerare che il professionista, nella qualità di direttore dei lavori, era certamente responsabile della sorveglianza delle opere e, dunque, tenuto ad effettuare il controllo della realizzazione dell'opera nei suoi vari stadi e, tramite visite periodiche e contatti diretti con i tecnici dell'impresa, a verificare se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali utilizzati;
ma costante giurisprudenza esclude che tali mansioni postulino una presenza fissa, o addirittura giornaliera presso i cantieri, consentendo invece un certo margine di discrezionalità sul tema in favore del professionista, purchè gli scopi predetti siano comunque perseguiti (ex multis: Cass. 24 aprile 2008 n. 10728). La doglianza, pertanto, deve dirsi respinta.
*** Con il secondo motivo gli appellanti hanno stigmatizzato la sentenza impugnata, ritenendola errata nella parte in cui vi è affermato che l'architetto IL ha adempiuto ai compiti assegnatigli con l'osservanza del disposto ex art. 1176 c.c., traendo tale convinzione dalle prove testimoniali e dalla CTU.
Questa Corte ritiene, invece, che la perizia redatta dal primo Giudice sia convincente ed immune da censure, in quanto aderente alla realtà fattuale. Ciò vale, ad esempio, in ordine ai due giudizi di cui i committenti si dolgono quali conseguenze del cattivo operato dell'appellato, pur essendone, di fatto, usciti vincitori, con il rigetto dell'azione promossa dal confinante OR, e l'annullamento del decreto penale e di tutte le sanzioni da esso discendenti (ammenda e ordine di demolizione); circostanze, invero, artificiosamente dissimulate dai coniugi, che si sono limitati, a proposito del decreto penale opposto, a produrre una mera copia del Modello F23 privo di attestazione di pagamento, obliando così di provarne l'avvenuta esecuzione. Non v'è quindi alcuna certezza in ordine alla effettiva sorte del decreto penale di condanna che, per ipotesi, potrebbe anche essere stato revocato. Altrettanto opaco appare il contegno degli appellanti in merito alla nota del 28/06/2011 a firma del tecnico del , ing. , Parte_4 Per_3 tardivamente prodotta nel giudizio di primo grado solo in sede di memoria di replica, pur avendo essi testualmente affermato, nella memoria conclusionale dell'aprile 2018, di esserne in possesso già da allora, e di averla versata in atti senza averla tuttavia prodotta, e che comunque pag. 8/13 avrebbe da essi potuto essere ottenuta agevolmente tramite apposita istanza di accesso agli atti all'ente territoriale. In definitiva, può in questa sede dirsi acclarato che la valutazione operata dal consulente del primo Giudice in ordine alla diligenza con cui l'architetto ha prestato la propria opera possa dirsi corretta e condivisibile, e pertanto il motivo di appello va respinto.
*** Con il terzo motivo, gli appellanti si sono doluti della determinazione del quantum delle competenze spettanti all'appellato, ritenendo erronea la ricostruzione effettuata dal CTU, il quale non avrebbe, fra l'altro, considerato che il progetto del professionista coinvolgeva anche una diversa unità abitativa e, trattandosi di attività identica, il calcolo avrebbe dovuto effettuarsi come se si fosse trattato di un unico progetto. Anche questo punto risulta fallace, e non può che essere rigettato. Posto in premessa che non v'è alcun motivo, di ordine logico né tampoco giuridico, per cui la prestazione di un'opera intellettuale finalizzata ad un determinato risultato debba ritenersi non meritevole di compenso solo perché sovrapponibile ad un'altra, affine ma relativa a progetto ben distinto, rimane in ogni modo palese la circostanza per cui i committenti non hanno fornito prova alcuna né della presunta identità dei due progetti, né dell'incasso di € 1.500,00 suppostamente percepito da per la CP_1 prestazione in favore della vicina, signora non essendo tale assunto Tes_1 corroborato da alcuna dichiarazione testimoniale. In disparte ciò, e dalla poca verosimiglianza di una simile ricostruzione dei fatti, anche ove questa fosse veritiera non potrebbe farsi automaticamente discendere che sul punto le parti fossero addivenute ad un identico accordo. Il motivo va pertanto dichiarato infondato, e dunque respinto.
*** Con il quarto motivo di appello gli appellanti hanno lamentato che il
Giudice di prime cure, aderendo ad una errata ricostruzione del CTU, avrebbe commesso un error in procedendo nel non considerare violata la normativa sulle distanze legali, avendo questi “… accertato la piena conformità della scalinata esterna, che collega lo spazio esterno piano terra al balcone posto al piano rialzato, agli elaborati progettuali e alla variante realizzata in corso di opera (vista ed approvata dal Comune di Ascoli Satriano e il cui progetto di variante è stato accettato e firmato dai committenti) e alle indicazioni del direttore dei lavori” (pag. 9 Sentenza di primo grado).
pag. 9/13 A loro dire, un carteggio rinvenuto dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni tra l'avv. Metta, difensore della confinante OR, ed il dimostrerebbe che la scala esterna alla costruzione non rispettava Pt_4 le distanze legali. Il dirigente dell'Ufficio tecnico, Ing. , avrebbe effettuato un Per_3 sopralluogo unitamente al comandante dei Vigili Urbani, constatando la effettiva violazione delle distanze legali della scala. Pertanto, con sua nota del 28.6.2011 inviata all'Avv. Franco Metta, difensore della sig.ra
[...]
confinante dei coniugi e Persona_1 Parte_3
, nonché a quest'ultima direttamente ed ad altre autorità Parte_2 giudiziarie compreso il PM, veniva dichiarato: “Dal sopralluogo eseguito con il Comandante della Polizia Municipale è emerso che la scala esterna realizzata nel retro giardino non rispetta la distanza dai confini (cm 75) come rappresentato dai grafici a corredo della pratica edilizia, nè risulta che la sig.ra OR (confinante) abbia dato assenso o autorizzazione alla deroga di tale distanza.” (nota del 28.6.2011). Di tale documento i coniugi e avrebbero avuto Parte_3 Parte_2 contezza accedendo casualmente agli uffici comunali, ed a loro dire il CTU avrebbe dovuto acquisirlo tramite accesso presso l'Ufficio Tecnico Comunale, essendo anche stato da essi sollecitato in tal senso, in quanto prova dirimente circa le responsabilità professionali del progettista e direttore dei lavori Arch. Vigiliante. Anche questo motivo di impugnazione è destituito di fondamento, e va rigettato. V'è da ribadire che il CTU ha dissipato ogni dubbio circa l'assenza di violazioni urbanistiche, e non può costituire, sul punto, prova contraria la produzione della nota del 28/06/2011, di cui il Tribunale di Foggia ha evidenziato la tardiva produzione, e che comunque è stata superata dalla nota del 2019 del a firma del medesimo tecnico, ing. . Pt_4 Per_3
Il CTU, a mente dell'impugnata sentenza, “…ha accertato la piena conformità della scalinata esterna, che collega lo spazio esterno piano terra al balcone posto al piano rialzato, agli elaborati progettuali e alla variante realizzata in corso di opera (vista ed approvata dal Comune di Ascoli Satriano e il cui progetto di variante è stato accettato e firmato dai committenti) e alle indicazioni del direttore dei lavori”. Ed è, infatti, provato che il abbia approvato gli elaborati Parte_4
e il progetto di variante, così come accettato e firmato dai committenti. L' Ufficio Tecnico comunale, in ogni caso, in persona del medesimo ing.
, in risposta all'istanza del CTU ing. , ha, come già accennato, Per_3 Per_2
pag. 10/13 confermato l'inesistenza di violazioni urbanistiche, e lo stesso CTU, recatosi presso l'immobile degli opponenti, ha rinvenuto la scala intatta, mai demolita, nonostante le diverse affermazioni di parte appellante, sicché è ben lecito ipotizzare che il decreto penale di condanna sia stato in realtà revocato in seguito alla opposizione della , in assenza di prova Parte_2 contraria in tal senso. Allo stesso modo, non v'è prova dell'avvenuto pagamento dell'ammenda discendente dal decreto penale stesso. Ebbene, non costituiva certo dovere, o prerogativa del il CTU reperire il carteggio tra il difensore della OR e il di cui si è fatto cenno Pt_4 più sopra, incombendo invece, come è risaputo, sugli appellanti l'onere di dimostrare i fatti da essi addotti come prova dell'avverso inadempimento. Per tali ragioni, anche il quarto motivo di appello va rigettato.
*** Infine, occorre rammentare della richiesta, da parte appellante, di rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, avendo, a suo dire, il perito incaricato nel primo grado omesso di esprimersi in ordine agli errori in cui sarebbe incappato IL. Ebbene, è appena il caso di ricordare che il potere di ordinare la rinnovazione delle indagini peritali è concesso a questa Corte nel caso in cui i risultati della primigenia perizia siano risultati insoddisfacenti, o inidonei al raggiungimento dello scopo per cui essa era stata ordinata, oppure quando essa stessa si affetta da vizi di forma tali da aver comportato la lesione del diritto di difesa di una delle parti. Ma nessuna di tali evenienze risulta sussistere nella presente fattispecie, allorchè invece il consulente del primo Giudice è addivenuto alle proprie conclusioni attraverso un iter logico-tecnico convincente e ben spiegato, ed esse risultano credibili e coerenti con le altre risultanze istruttorie.
Ciò premesso, una eventuale rinnovazione peritale non risponderebbe che all'unica esigenza di confortare le altrimenti indimostrate tesi di parte appellante circa le presunte negligenze messe in atto da parte dell'Architetto IL: avrebbe, dunque, finalità esplorative, e, come ben noto, è per ciò stesso proibita dalla Legge.
*** Per tutto quanto sin qui esposto, il gravame non è fondato, e va pertanto rigettato.
pag. 11/13 Stante l'esito del giudizio non va analizzato l'appello incidentale proposto dal IL, in quanto condizionato all'accoglimento dell'appello principale. Allo stesso modo, stante l'esito del giudizio, non v'è alcuna ragione di diversamente regolamentare le spese del primo grado del giudizio, stante la piena conferma della sentenza di primo grado e la mancanza di adeguate critiche al ragionamento del Giudice di prime cure su questo preciso punto.
Le spese di lite (liquidate tenendo presenti i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, il valore della controversia ed i valori medi) vanno poste a carico degli appellanti, in solido tra loro, ed in favore degli appellati. Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
-
P. Q. M.
- La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 66/2022 R.G., sull'appello proposto da ed nei confronti di Parte_3 Parte_2 [...]
ed avverso la sentenza del CP_1 Controparte_2
Tribunale di Foggia, n. 1438/2021, pubblicata il 09 giugno 2021 al culmine del procedimento n. 3031/2010 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in solido fra di loro, al pagamento delle spese di lite del secondo grado sostenute da e da Controparte_1 ditta edile che quantifica in € 3.966,00 per ognuno CP_2 di loro, per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali di lite, nella misura determinata dalla legge, Iva e Cap, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore dei rispettivi procuratori, dichiaratisi antistatari;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025
pag. 12/13 Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 13/13