TAR Napoli, sez. IX, sentenza 23/04/2026, n. 2594
TAR
Sentenza 23 aprile 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Il giudice ha ritenuto che le censure non riguardano l'esercizio del potere di programmazione sanitaria, ma le modalità e i tempi della regressione tariffaria.

  • Rigettato
    Lesione del legittimo affidamento

    Il giudice ha ritenuto che le censure non riguardano l'esercizio del potere di programmazione sanitaria, ma le modalità e i tempi della regressione tariffaria.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, affermando la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. La regressione tariffaria è considerata un meccanismo convenzionale tra strutture accreditate e ASL, e gli atti impugnati sono strumentali alla definizione di un rapporto di credito, esulando dalla giurisdizione amministrativa esclusiva.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, affermando la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. La regressione tariffaria è considerata un meccanismo convenzionale tra strutture accreditate e ASL, e gli atti impugnati sono strumentali alla definizione di un rapporto di credito, esulando dalla giurisdizione amministrativa esclusiva.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, affermando la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. La regressione tariffaria è considerata un meccanismo convenzionale tra strutture accreditate e ASL, e gli atti impugnati sono strumentali alla definizione di un rapporto di credito, esulando dalla giurisdizione amministrativa esclusiva.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, affermando la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. La regressione tariffaria è considerata un meccanismo convenzionale tra strutture accreditate e ASL, e gli atti impugnati sono strumentali alla definizione di un rapporto di credito, esulando dalla giurisdizione amministrativa esclusiva.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, affermando la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. La regressione tariffaria è considerata un meccanismo convenzionale tra strutture accreditate e ASL, e gli atti impugnati sono strumentali alla definizione di un rapporto di credito, esulando dalla giurisdizione amministrativa esclusiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 23/04/2026, n. 2594
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2594
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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