Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/06/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE in persona di: dott. Pasquale Cristiano Presidente rel. dott. Michele Videtta Consigliere dott. Mariadomenica Marchese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 465/2024 Parte_1
avente ad oggetto contratto di appalto, riservata in decisione alla udienza del
17-6-2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, ai sensi del quale, con effetto dal 1-1-2023, “l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice”, senza i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_2 CodiceFiscale_1
difeso, in forza di mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Vittorio De
Bonis (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso CodiceFiscale_2
lo studio del proprio difensore in Potenza (PZ) alla P.zza A. De Gasperi n.
10 appellante
1
(R.F. n. 2/2023 del Tribunale di Potenza – CF e Controparte_1
P. Iva ), in persona dei Curatori fallimentari p.t., avv. prof. P.IVA_1
Mauro Serra (CF ), dott. (CF C.F._3 Controparte_2
) e dott. (CF C.F._4 Controparte_3
), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio C.F._5
Lomonaco (CF ) giusta procura rilasciata ex art. 83 C.F._6
c.p.c. ed allegata alla busta di deposito della comparsa di costituzione e risposta, nonché in virtù del decreto di autorizzazione del G.D. dott. Davide
Visconti del 16/10/2024, parte e difensore elettivamente domiciliati in
Potenza, alla Via Nazario Sauro, 44, nonché all'indirizzo PEC
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appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con citazione notificata il 14-9-2024 ha proposto appello Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Potenza, in composizione monocratica,
n. 1181/2024, pubblicata e notificata il 16-7-2024, di rigetto della opposizione proposta da esso appellante avverso il decreto ingiuntivo, dichiarato definitivamente esecutivo, in forza del quale la in CP_1
bonis – cui, a seguito di dichiarazione di fallimento del 14-7-2023, è subentrata la Curatela, nei cui confronti è stato riassunto il processo – gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 84.152,00, oltre interessi ai sensi del decreto legislativo 231/2002 e spese del monitorio, a titolo di corrispettivo a fronte della esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto;
il primo giudice ha condannato altresì l'opponente soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 12.013 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali.
2 Ha concluso l'appellante per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto non dovuta la somma ingiunta per carenza di legittimazione passiva, assenza di titolarità del rapporto giuridico e inesistenza della obbligazione pecuniaria relativa al contratto di appalto nell'anno 2009 e per la insussistenza di alcuna prestazione effettuata a nome di esso appellante a seguito dei lavori conclusi e saldati nell'anno 2007; con il favore delle spese e attribuzione.
Il in epigrafe ha contestato la fondatezza dell'appello CP_1
chiedendone il rigetto, accertando, in via incidentale, il credito azionato in via monitoria, con la conferma della impugnata sentenza, con vittoria delle spese e delle competenze di lite della fase monitoria e del doppio grado di giudizio.
Rimessa la causa in decisione dinanzi all'istruttore, con ordinanza del 11-3-
2025, alla udienza del 7-4-2026 ex art. 352 c.p.c., con istanza congiunta del
6-5-2025 le parti hanno chiesto dichiararsi con sentenza la cessazione della materia del contendere, con compensazione per l'intero delle spese del grado di appello, stante il perfezionamento della transazione del 14-16-4-
2025 con il pagamento del dovuto da parte dell'appellante.
Alla udienza del 17-6-2025, fissata per la decisione in ordine alla istanza congiunta, previa revoca della ordinanza del 11-3-2025, svolta con le modalità in epigrafe, la Corte ha riservato la causa in decisione senza i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con le note scritte depositate in telematico le parti hanno reiterato la richiesta di pronuncia di sentenza di cessazione della materia del contendere.
Ora, è noto che “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità
3 di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito”
(Cass. 6909/2009).
Ad essa “consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudica, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio” (Cass.
12887/2009).
Peraltro, “il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale”
(Cass. 271/2006).
Nulla osta, pertanto, alla luce degli esposti principi e delle precisazioni che precedono, alla concordemente invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Non ignora la Corte che “la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo di impugnazione non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale” (Cass. Sez. L 11494/2004).
4 Anche la statuizione di condanna dell'opponente, attuale appellante, alla rifusione delle spese di lite è da intendersi caducata in forza della declaratoria di cessazione della materia del contendere. Ad ogni modo,
l'accordo transattivo può ritenersi raggiunto anche in ordine alle spese di entrambi i gradi, pur avendo le parti concordato espressamente la compensazione delle spese del grado di appello. Infatti, il pagamento eseguito dall'appellante è stato concordato a saldo e stralcio dei crediti di cui alla fattura n. 311 del 14 gennaio 2009, del decreto ingiuntivo n.
234/2016 del 14 marzo 2016 del Tribunale di Potenza e della sentenza n.
1181/2024 depositata il 15 luglio 2024 del Tribunale di Potenza, nonché di ogni diritto ed azione correlato e/o conseguente a tutti i rapporti meglio descritti nelle premesse.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Potenza, in composizione monocratica,
n. 1181/2024, pubblicata e notificata il 16-7-2024, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso il 17-6-2025 Il Presidente rel.
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