Articolo 30 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
Articolo 29Articolo 31
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29 luglio 1945
Art. 30. (Redazione della sentenza) .


La minuta della sentenza e' presentata dal giudico relatore, entro dieci giorni dalla sua pronuncia, al presidente del tribunale per il visto ed e' poi consegnata al cancelliere, il quale, senza ritardo, ne forma l'originale e lo fa sottoscrivere dai giudici che hanno preso parte alla deliberazione.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945