Art. 30. (Redazione della sentenza) .
La minuta della sentenza e' presentata dal giudico relatore, entro dieci giorni dalla sua pronuncia, al presidente del tribunale per il visto ed e' poi consegnata al cancelliere, il quale, senza ritardo, ne forma l'originale e lo fa sottoscrivere dai giudici che hanno preso parte alla deliberazione.
La minuta della sentenza e' presentata dal giudico relatore, entro dieci giorni dalla sua pronuncia, al presidente del tribunale per il visto ed e' poi consegnata al cancelliere, il quale, senza ritardo, ne forma l'originale e lo fa sottoscrivere dai giudici che hanno preso parte alla deliberazione.