Sentenza 13 marzo 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2019, n. 11209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11209 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IB EA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/03/2015 del TRIBUNALE di MODENAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso non opponendosi al rinvio e nel merito chiedendo l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Modena con sentenza del 6/3/2015 ha confermato, con aggravio delle spese del grado a favore della parte civile, la sentenza del giudice di Pace di Modena n.71 del 2013, appellata dall'imputato RE EN, che l'aveva ritenuto responsabile del reato di diffamazione ex art.595 cod.pen., aggravato dal fatto di essere stato commesso ai danni di incaricato di pubblico servizio e nell'atto o a causa dell'adempimento del servizio, in danno di GU ZZ, Presidente del Collegio dei Geometri di Modena, per aver inviato una comunicazione mail in data 7/2/2009 a tutti gli iscritti al Collegio, affermando che il geometra ZZ non aveva nessuna di queste qualità (deontologia, onorabilità, etica) e l'aveva perciò condannato alla pena di € 500,00 di multa e al risarcimento dei danni e alla refusione delle spese della parte civile.
2. Ha proposto ricorso l'avv.Marco Ferraresi, difensore di fiducia dell'imputato, svolgendo cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., il ricorrente lamenta motivazione meramente apparente, in relazione all'insussistenza del fatto e all'operare dell'esimente di cui all'art.51 cod.pen. Le espressioni ritenute diffamatorie erano state rivolte all'allora Presidente del Collegio dei geometri in piena campagna elettorale per il rinnovo di varie cariche elettive e quindi in un clima di acceso scontro politico. Con l'appello la difesa aveva sottolineato che il Giudice avrebbe dovuto considerare la reale valenza delle espressioni usate che attenevano tutte al corretto adempimento da parte del Presidente dei suoi compiti istituzionali;
le critiche svolte erano pertinenti, continenti, rilevanti, veridiche e documentate. La sentenza di appello, che pur pareva ritener soddisfatti i requisiti di continenza e pertinenza della critica, ha valorizzato il fatto che la censura inerente la mancata pubblicazione dei verbali consiliari era stata accompagnata dalla sottolineatura di un generico comportamento censurabile ventennale, finendo con l'ascrivere al ZZ, quale deus ex machina ,una serie di plurime condotte fastidiose che non era provato che fossero a lui riferibili. Il ricorrente osserva che l'espressione «venti anni» era chiaramente iperbolica perché la Presidenza ZZ era durata tre anni, cosa evidentemente nota a tutti i destinatari della mai;
inoltre la sentenza di secondo grado si era basata per ritenere integrato il reato su di una espressione neppure menzionata in querela, né trasfusa in imputazione, né riportata dalla sentenza di primo grado. La sentenza poi non era scesa a confutare la veridicità delle affermazioni contenute nella mail e nei relativi allegati, peraltro ampiamente documentate;
la verità dei fatti posti a fondamento delle critiche mosse attraverso gli allegati e la loro attribuibilità alla gestione politica della presidenza ZZ erano documentate e non contestate dalla parte civile.
2.2. Anche con il secondo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., il ricorrente lamenta motivazione meramente apparente e violazione della legge penale con riferimento all'esimente di cui all'art.51 cod.pen. Le espressioni ritenute diffamatorie erano state rivolte all'allora Presidente del Collegio dei geometri in piena campagna elettorale per il rinnovo di varie cariche elettive e quindi in un clima di acceso scontro politico, che giustificava il ricorso a toni più accesi e pungenti. Su tale punto centrale della linea difensiva la sentenza di appello non si era pronunciata.
2.3. Con il terzo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., il ricorrente lamenta omessa motivazione in relazione all'operare dell'esimente di cui all'art.599 cod.pen. con riferimento alla designazione di un candidato espresso da Presidente e maggioranza consiliare pochi giorni dopo che il Presidente aveva rifiutato di discutere la questione in consiglio. La sentenza di appello aveva liquidato in poche righe la censura, negando il principio di prova circa la commissione del fatto ingiusto da parte dell'offeso, nonostante le prove documentali fornite sul punto (verbali allegati alla mail, verbale 30/1/2009 con allegata lettera 10/1/2009, verbalizzazione al punto 6 contraddetta dalle circolari prodotte sub 4 e 5 in primo grado).
2.4. Con il quarto motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., il ricorrente lamenta violazione della legge penale processuale e omessa motivazione in relazione all'art.186 cod.pen. Decidendo sulla domanda risarcitoria della parte civile, che aveva chiesto l'invio del dispositivo a tutti gli iscritti, il Giudice di primo grado aveva disposto la pubblicazione su due quotidiani a tiratura locale e la sentenza di appello aveva eluso la proposta censura di ultrapetizione, limitandosi a ritenere congrua nel merito la decisione di primo grado, che comunque eccedeva macroscopicamente la funzione riparatoria del danno non patrimoniale cagionato dal reato.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente chiede la sospensione ex art.612 cod.proc.pen. del risarcimento in forma specifica mediante pubblicazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorrente lamenta con il primo motivo motivazione meramente apparente, in relazione all'insussistenza del fatto e all'operare dell'esimente di cui all'art.51 cod.pen. e con il secondo motivo motivazione meramente apparente e violazione della legge penale, sempre con riferimento all'esimente di cui all'art.51 cod.pen. I due motivi sono strettamente interconnessi e in parte iterativi e possono quindi essere trattati congiuntamente.
1.1. Con un rilievo critico logicamente preliminare, il ricorrente rammenta che le espressioni ritenute diffamatorie erano state rivolte all'allora Presidente del Collegio dei geometri in piena campagna elettorale per il rinnovo di varie cariche elettive e quindi in un clima di acceso scontro politico, che giustificava il ricorso a toni più accesi e pungenti. Su tale punto centrale della linea difensiva la sentenza di appello non si sarebbe pronunciata. L'esposto profilo di censura non è fondato. Il Tribunale modenese, pur non acc:reditando esplicitamente l'assunto difensivo sopra citato, non ha affatto rifiutato di calare l'azione posta in essere dall'imputato EN nel contesto politico elettorale che lo contrapponeva al Presidente ZZ ed anzi ha accettato di comrnisurare la sua condotta alla stregua dell'invocato diritto di critica, nella sua accezione latu sensu politica, prospettata dalla difesa, salvo poi (essenzialmente alla pagina 5 dell'impugnata sentenza) ritenere travalicati i confini delimitativi della scriminante in ragione del carattere generico, indeterminato e soprattutto generalizzato degli addebiti mossi.
1.2. Occorre ricordare che la causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie dell'esercizio di un diritto di critica, costituzionalmente tutelato dall'art. 21 Cost., è stata ritenuta prevalente rispetto al bene della dignità personale, pure tutelato dalla Costituzione agli artt. 2 e 3, considerato che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi (Sez. 5, n. 13549 del 20/02/2008, Pavone, Rv. 239825). Nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur se aspri, forti e sferzanti, non siano meramente gratuiti, ma siano, invece, pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere (Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, Maffioletti, Rv. 273573); il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica, un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016 - dep2017, P.C. in proc. Volpe, Rv. 270284); l'esercizio del diritto di critica politica, che pure tollera l'uso di espressioni forti e toni aspri, non consente invece il ricorso ad espressioni generiche e non collegabili a specifici episodi, risolvendosi in frasi gratuitamente espressive di sentimenti ostili (Sez. 5, n. 48712 del 26/09/2014, Magistà e altro, Rv. 261489); è permessa l'espressione di un dissenso motivato, anche estremo, rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni non obiettive, purché non trasmodanti in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario (Sez. 5, n. 46132 del 13/06/2014, P.O. in proc. Polverini, Rv. 262184).
1.3. Il ricorrente ricorda di aver sottolineato con l'atto di appello che il Giudice avrebbe dovuto considerare la reale valenza delle espressioni usate, che attenevano tutte al corretto adempimento da parte del Presidente dei suoi compiti istituzionali, e sottolinea che le critiche svolte erano pertinenti, continenti, rilevanti, veridiche e documentate. La sentenza di appello, che pur aveva mostrato di ritener soddisfatti i requisiti della continenza e pertinenza della critica, ha valorizzato il fatto che la censura inerente la mancata pubblicazione dei verbali consiliari era stata accompagnata dalla sottolineatura di un generico comportamento censurabile ventennale, finendo con l'ascrivere al ZZ, quale deus ex machina, una serie di plurime condotte fastidiose che non era provato fossero a lui riferibili. L'espressione «venti anni» era chiaramente iperbolica perché la Presidenza ZZ era durata tre anni, cosa evidentemente nota a tutti i destinatari della mai;
pertanto la sentenza di secondo grado si era basata per ritenere integrato il reato su di una espressione neppure menzionata in querela, né trasfusa in imputazione, né riportata dalla sentenza di primo grado.
1.4. Lo specifico profilo di doglianza sopra esposto appare fondato. Il capo di imputazione conteneva l'accusa mossa al geom.EN di aver offeso la reputazione del Presidente del Collegio nei geometri GU ZZ riportando una specifica frase contenuta nella mai/ del 7/2/2009, inviata a tutti gli iscritti, in cui egli affermava che il geometra ZZ, per quanto era a sua conoscenza, non possedeva le qualità di deontologia, onorabilità ed etica (evidentemente necessarie per esercitare la carica di Presidente di un ordine professionale), lamentando la mancata pubblizazione dei verbali consiliari. La sentenza impugnata non prende in esame tale affermazione e le difese apprestate al proposito dal ricorrente e invece rimprovera all'imputato un'altra espressione, non contenuta nel capo di imputazione e descritta con somma genericità nella sentenza impugnata, addebitando piuttosto all'EN di aver ascritto al ZZ «un generico comportamento censurabile di origine "ventennale"». Il carattere diffamatorio e non scriminato delle espressioni viene ravvisato dal Tribunale nel fatto che il ZZ è stato descritto dall'imputato come deus ex machina e corresponsabile principale di tutti i «comportamenti poco edificanti occorsi in precedenza» ovvero di «plurime condotte fastidiose», attribuendo rilievo al carattere generalizzato degli addebiti e .alla mancanza di prova della loro riferibilità personale proprio al geom.ZZ.Il Tribunale si risolve quindi ad affermare che non era senz'altro legittimo attribuire a titolo diretto e personale al Presidente dell'Ordine ogni singolo comportamento fastidioso proveniente da altri membri dell'Ordine o da membri ignoti, sol perché accaduto nell'ambito della sua gestione temporale, stigmatizzando inoltre l'attribuzione, non consentita, di una vera e propria sordida collaborazione, non provata, nei misfatti occorsi. In tal modo il Giudice di appello è incorso in una evidente carenza di motivazione poiché ha ravvisato il fondamento della responsabilità penale dell'imputato sulla base di presupposti fattuali non descritti e neppure sintetizzati, diversi da quelli contenuti nel capo di imputazione. Più chiaramente, non è dato conoscere il tenore delle frasi utilizzate dall'imputato e tantomeno la natura dei comportamenti poco edificanti e delle condotte fastidiose, indicate con inammissibile genericità; ciò preclude ogni valutazione sul carattere diffamatorio delle espressioni e sul rispetto dei confini del diritto di critica, come pure sul giudizio, privo di una base di riferimento, del Tribunale sul fatto che tali condotte, di ignoto contenuto, non potevano essere attribuite direttamente o indirettamente al Presidente del Collegio. Resta così preclusa ogni possibilità di controllo circa la verità dei fatti posti a fondamento delle critiche mosse attraverso gli allegati e circa la loro attribuibilità alla gestione politica della presidenza ZZ, che il ricorrente assume documentate e non contestate dalla parte civile.
3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta omessa motivazione in relazione all'esimente di cui all'art.599 cod.pen. con riferimento alla designazione di un candidato espresso da presidente e maggioranza consiliare pochi giorni dopo che il Presidente aveva rifiutato di discutere la questione in consiglio.
3.1. Il ricorrente si duole del fatto che la sentenza di appello aveva liquidato in poche righe la censura, negando il principio di prova circa la commissione del fatto ingiusto da parte dell'offeso, nonostante le prove documentali fornite sul punto (verbali allegati alla mai!, verbale 30/1/2009 con allegata lettera 10/1/2009, verbalizzazione al punto 6 contraddetta dalle circolari prodotte sub 4 e 5 in primo grado).
3.2. La doglianza è fondata, poiché il Tribunale non si è confrontato con lo specifico tenore del motivo di appello, riportato in ricorso, che attribuiva specifiche condotte al RA ZZ ( boicottaggio della sua partecipazione come delegato cassa alla riunione dei delegati delle proviince emiliane;
mancata discussione dell'episodio al Consiglio del 30/1/2009; rifiuto della maggioranza di esplicitare il proprio orientamento elettorale in quella sede;
successiva comunicazione elettorale di Presidente e consiglieri agli iscritti), circostanze tutte prospettate come fatto ingiusto altrui determinate lo stato d'ira, causa di non punibilità.
4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione della legge penale processuale e omessa motivazione in relazione all'art.186 cod.pen.
4.1. Decidendo sulla domanda risarcitoria della parte civile, che aveva chiesto l'invio del dispositivo a tutti gli iscritti, il Giudice di primo grado aveva disposto la pubblicazione su due quotidiani a tiratura locale. La sentenza di appello, secondo il ricorrente, aveva eluso la proposta censura di ultrapetizione, limitandosi a ritenere congrua nel merito la decisione di primo grado, che comunque eccedeva macroscopicamente la funzione riparatoria del danno non patrimoniale cagionato dal reato.
4.2. La doglianza è fondata. La censura proposta con l'appello contestava il vizio di ultrapetizione, perchè il Giudice di primo grado, statuendo su interessi civili, soggetti a domanda di parte, aveva accordato una misura riparatoria volta a risarcire in forma specifica il danno non patrimoniale arrecato dal reato, ossia la pubblicazione della sentenza su due diversi quotidiani a maggior tiratura locale, diversa e molto più onerosa di quella, più lieve, che era stata richiesta dalla parte civile interessata, che aveva infatti domandato solamente l'invio del dispositivo a tutti gli iscritti. La pubblicazione della sentenza prevista dall'art.186 cod. pen., avendo natura di sanzione civile, che può disporsi nell'ambito del procedimento civile innestato nel processo penale, quale mezzo di riparazione del danno e non di pena accessoria, può essere disposta a carico del colpevole, per riparare il danno non patrimoniale, solo a seguito di domanda della parte civile (Sez. 3, n. 23719 del 08/04/2016, Calise, Rv. 267979; Sez. 5, n. 14976 del 05/12/2011 - dep. 2012, P.G. in proc. Pitton, Rv. 252469; Sez. 2, n. 9058 del 24/02/2011, Friso, Rv. 249620; Sez. 6, n. 7917 del 15/06/1998, Maniero B, Rv. 211384; Sez. U, n. 6168 del 21/05/1988, Iori, Rv. 181124). Il Giudice ha ignorato la reale portata della censura, che gravitava sul piano processuale, e si è limitato ad affermare la congruità della forma di ristoro ai fini della riparazione del danno, rispondendo quindi con motivazione inconferente ed eccentrica.
5. Con il quinto motivo il ricorrente chiede la sospensione ex art.612 cod.proc.pen. del risarcimento in forma specifica mediante pubblicazione. La richiesta preliminare è ormai superata, essendo stato esaminato nel merito il ricorso. Indubbiamente la Corte di Cassazione ha il potere, discrezionale e cautelare, di disporre ai sensi dell'art.612 cod.proc.pen. la sospensione dell'esecuzione della condanna civile, in pendenza del ricorso, quando possa derivarne grave e irreparabile danno con decisione adottata con ordinanza in camera di consiglio. Tale istanza appare però ormai superata dal momento che si è ormai pervenuti alla pronuncia della decisione definitiva sul ricorso.
6. Il reato, poiché il fatto risale al 7/2/2009, è ormai estinto per prescrizione dal 27/12/2016, pur tenendo conto dei 140 giorni di sospensione conseguenti al rinvio per astensione dal 20/9/2012 al 7/12/2013. In conseguenza la sentenza impugnata per i motivi esposti deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. La stessa sentenza deve essere annullata anche agli effetti civili con rinvio per tali fini al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione. Annulla la stessa sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civile competen