TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/06/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. IO Farina Giudice
Dott. ES Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7857 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CARTA PATRIZIA che C.F._1
la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente nei confronti di
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
convenuto contumace e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse della ricorrente: “Voglia l'ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i sig.ri e trascritto Parte_1 CP_1
presso l'ufficio dello stato civile del comune di Gonnesa, al n. 3, parte I, anno 2005
- disporre che i figli minori delle parti siano affidati, in via esclusiva, alla sig.ra alla sig.ra Parte_1
ed abbiano stabile residenza presso la stessa
- disporre che il sig. versi, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di euro CP_1
450,00, oltre assegno unico, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre, al pagamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche e sportive.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/12/2024, ha chiesto che il Tribunale Parte_1
voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con in Gonnesa il CP_1
30/07/2005, prevedendo l'affidamento esclusivo dei figli nati dall'unione coniugale fra loro:
nata il [...], ES, nata il [...] e IO, nato il [...], con il loro Per_1
collocamento presso la madre, e il versamento di 450 in capo al padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
La ricorrente ha esposto che i coniugi si erano separati consensualmente con omologa del
29.06.2022, prevedendo, tra le altre cose, l'affidamento condiviso dei minori e tempi paritetici di permanenza presso ciascun genitore con il mantenimento diretto. Tuttavia, il non aveva mai CP_1
tenuto con sé i figli né provveduto al loro mantenimento, e aveva interrotto ogni contatto con loro.
Pertanto, a modifica delle condizioni di separazione, la ricorrente aveva chiesto e ottenuto l'affidamento esclusivo dei figli e la determinazione di un contributo al mantenimento in capo al padre di euro 450,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, cui il convenuto non aveva mai adempiuto. I redditi della ricorrente, nel 2023, erano stati pari a euro 8.987,00, nel 2022 euro 3659, mentre il
, nel corso nel procedimento per modifica delle condizioni di separazione, aveva dichiarato di CP_1
essere disoccupato, di avere venduto il proprio gregge di 150 capi ovini, di vivere presso la madre pensionata, di convivere con la compagna, anch'essa allevatrice e titolare di 150 capi ovini, e ai fini della determinazione degli obblighi economici il tribunale aveva considerato la capacità lavorativa del medesimo anche specifica di allevatore, nonché la plausibilità che egli avesse ceduto fittiziamente il proprio gregge alla compagna.
Infine, dalla separazione i coniugi non avevano ripreso la convivenza né ricostituito la comunione familiare.
Il convenuto, regolarmente chiamato in giudizio, non si è costituito ed è stata pertanto dichiarata la sua contumacia.
Sentita la ricorrente, in via temporanea e urgente sono state confermate le condizioni della separazione, e in assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
La ricorrente ha infatti provato che al momento della domanda i coniugi erano legalmente separati,
e che dalla data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale alla data di introduzione del presente giudizio di divorzio, erano trascorsi i termini di legge.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett.b) L.
1.12.1970 n. 898, il
Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti convincono il
Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio delle parti.
Le condizioni della separazione come modificate con decreto di revisione nel 2023 devono essere confermate, non essendo allegate né altrimenti emerse circostanze sopravvenute tali da giustificarne la revisione. La natura costitutiva della pronuncia e la mancata opposizione del convenuto, neppure costituito,
sono motivo di compensazione delle spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Gonnesa il 30/07/2005 tra Parte_1
, nata in [...] il [...], e , nato in
[...] CP_1
CARBONIA (CI) il 04/05/1973, ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di Gonnesa di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005,
atto n. 3, parte I);
2. affida i minori in via esclusiva alla madre , con facoltà per la stessa di Parte_1
assumere autonomamente ogni decisione anche di maggiore interesse riguardi i figli;
3. dispone che corrisponda in favore di la somma di CP_1 Parte_1
euro 450,00), a titolo di contributo al mantenimento dei figli (euro 150,00 per ciascuno), entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT dal maggio 2025;
4. dispone che le parti concorrano in ragione del 50% ciascuno nel pagamento delle spese straordinarie necessarie o utili per i figli;
5. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, il 11/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
ES Lucchesi Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. IO Farina Giudice
Dott. ES Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7857 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CARTA PATRIZIA che C.F._1
la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente nei confronti di
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
convenuto contumace e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse della ricorrente: “Voglia l'ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i sig.ri e trascritto Parte_1 CP_1
presso l'ufficio dello stato civile del comune di Gonnesa, al n. 3, parte I, anno 2005
- disporre che i figli minori delle parti siano affidati, in via esclusiva, alla sig.ra alla sig.ra Parte_1
ed abbiano stabile residenza presso la stessa
- disporre che il sig. versi, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di euro CP_1
450,00, oltre assegno unico, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre, al pagamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche e sportive.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/12/2024, ha chiesto che il Tribunale Parte_1
voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con in Gonnesa il CP_1
30/07/2005, prevedendo l'affidamento esclusivo dei figli nati dall'unione coniugale fra loro:
nata il [...], ES, nata il [...] e IO, nato il [...], con il loro Per_1
collocamento presso la madre, e il versamento di 450 in capo al padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
La ricorrente ha esposto che i coniugi si erano separati consensualmente con omologa del
29.06.2022, prevedendo, tra le altre cose, l'affidamento condiviso dei minori e tempi paritetici di permanenza presso ciascun genitore con il mantenimento diretto. Tuttavia, il non aveva mai CP_1
tenuto con sé i figli né provveduto al loro mantenimento, e aveva interrotto ogni contatto con loro.
Pertanto, a modifica delle condizioni di separazione, la ricorrente aveva chiesto e ottenuto l'affidamento esclusivo dei figli e la determinazione di un contributo al mantenimento in capo al padre di euro 450,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, cui il convenuto non aveva mai adempiuto. I redditi della ricorrente, nel 2023, erano stati pari a euro 8.987,00, nel 2022 euro 3659, mentre il
, nel corso nel procedimento per modifica delle condizioni di separazione, aveva dichiarato di CP_1
essere disoccupato, di avere venduto il proprio gregge di 150 capi ovini, di vivere presso la madre pensionata, di convivere con la compagna, anch'essa allevatrice e titolare di 150 capi ovini, e ai fini della determinazione degli obblighi economici il tribunale aveva considerato la capacità lavorativa del medesimo anche specifica di allevatore, nonché la plausibilità che egli avesse ceduto fittiziamente il proprio gregge alla compagna.
Infine, dalla separazione i coniugi non avevano ripreso la convivenza né ricostituito la comunione familiare.
Il convenuto, regolarmente chiamato in giudizio, non si è costituito ed è stata pertanto dichiarata la sua contumacia.
Sentita la ricorrente, in via temporanea e urgente sono state confermate le condizioni della separazione, e in assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
La ricorrente ha infatti provato che al momento della domanda i coniugi erano legalmente separati,
e che dalla data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale alla data di introduzione del presente giudizio di divorzio, erano trascorsi i termini di legge.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett.b) L.
1.12.1970 n. 898, il
Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti convincono il
Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio delle parti.
Le condizioni della separazione come modificate con decreto di revisione nel 2023 devono essere confermate, non essendo allegate né altrimenti emerse circostanze sopravvenute tali da giustificarne la revisione. La natura costitutiva della pronuncia e la mancata opposizione del convenuto, neppure costituito,
sono motivo di compensazione delle spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Gonnesa il 30/07/2005 tra Parte_1
, nata in [...] il [...], e , nato in
[...] CP_1
CARBONIA (CI) il 04/05/1973, ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di Gonnesa di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005,
atto n. 3, parte I);
2. affida i minori in via esclusiva alla madre , con facoltà per la stessa di Parte_1
assumere autonomamente ogni decisione anche di maggiore interesse riguardi i figli;
3. dispone che corrisponda in favore di la somma di CP_1 Parte_1
euro 450,00), a titolo di contributo al mantenimento dei figli (euro 150,00 per ciascuno), entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT dal maggio 2025;
4. dispone che le parti concorrano in ragione del 50% ciascuno nel pagamento delle spese straordinarie necessarie o utili per i figli;
5. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, il 11/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
ES Lucchesi Giorgio Latti