TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/06/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 346/2025 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 27.05.2025e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to GIUSEPPINA LETIZIA, come da procura Parte_1
in atti;
- RICORRENTE
E
nato in [...] il [...] CP_1
-RESISTENTE CONTUMACE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 21.01.2025, l'istante ha esposto: - di aver contratto matrimonio con il resistente il 21.05.2024; - che dal matrimonio non sono nati figli;
- che il resistente si è allontanato dalla casa coniugale nel mese di agosto 2024 senza farvi più ritorno;
- di aver interesse, una volta decorso il periodo di tempo previsto dalla legge, ad ottenere anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Tanto premesso, parte ricorrente ha formulato domanda contestuale di separazione e divorzio, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c.
All'udienza del 27.05.2025, parte ricorrente ha reiterato le richieste di cui al ricorso introduttivo.
Il giudice relatore, stante l'assenza di provvedimenti urgenti da adottare, dichiarata la contumacia di parte resistente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha riservato la causa alla decisione del Collegio.
Ciò posto, la recente riforma del Codice di procedura civile ha previsto l'introduzione dell'art. 473 bis.49 c.p.c. ai sensi del quale le parti possono proporre contestualmente domanda di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con la precisazione che, in caso di cumulo di domande, le stesse “sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
La domanda è fondata e, pertanto, può essere accolta.
Nel merito, deve essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le risultanze di causa e le dichiarazioni di parte ricorrente sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tale conclusione trova conforto anche nel comportamento processuale di parte resistente, che rimanendo contumace nel presente giudizio ha palesato di non aver alcun interesse alla ricostituzione della vita familiare.
L'assenza di altre richieste accessorie esime il Tribunale da ogni altra valutazione.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al n. 346/2025, non definitivamente pronunciando, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata il [...] Parte_1
in CASSINO (FR) e nato il [...] in [...]; CP_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CANCELLO E ARNONE per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 2, parte I, serie, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2024);
c) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 27/05/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Luigia Franzese Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso