Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 2659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2659 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dr.ssa Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1123/2024 R.G. promossa dalla:
(P. IVA ), in persona dei Legali CP_1 Parte_1 P.IVA_1
Rappresentati pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Majocchi (C.F.
, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso C.F._1 [...]
, sito in Milano, Piazza Fontana n. 6; Controparte_2
PARTE RICORRENTE
contro la
GN (C.F. ), in proprio e Controparte_3 CodiceFiscale_2
quale titolare della impresa individuale (P.I. Controparte_3
), residente a [...]-491 rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'avvocato Federico Vido del Foro di Milano (c.f. ), CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Milano, Via Perugino n. 9;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: locazione operativa. CONCLUSIONI: per parte ricorrente: come da processo verbale della udienza in data del 5.2.2025 (da intendersi qui trascritto nella parte contenente le conclusioni);
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. la nel CP_1 Parte_1
prosieguo anche solo promuoveva il giudizio nei confronti della GN Pt_1
- titolare di un centro estetico - in proprio, e nella sua Parte_2
qualità di titolare della omonima impresa individuale, al fine di ottenere il pagamento degli importi dovuti per canoni insoluti, a titolo di penale per inadempimento contrattuale per mancata restituzione del Materiale, oltre interessi legali, per anticipata risoluzione del contratto di locazione operativa n. 259-6131 stipulato in data 15.3.2019
(cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente) relativo a “n. 1 Laser Diodo 808 extreme” e relativi accessori ed oggetti supplementari.
La Società ricorrente esponeva che aveva stipulato con la GN Controparte_3
il suddetto contratto di locazione operativa per un importo complessivo di € 51.850,20, oltre IVA (cfr. doc. nr. 2 di parte ricorrente) da pagarsi in 60 rate mensili dell'importo di
€ 864,17, oltre I.V.A.. proseguiva la sua esposizione evidenziando che la Pt_1
Parte resistente aveva provveduto al pagamento di nr. 16 rate e, in seguito, si era resa inadempiente rispetto al pagamento dei restanti canoni concordati. La Società ricorrente era, pertanto, stata costretta ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, prevista dall'articolo 12 delle “Condizioni Generali del Contratto di Locazione di beni mobili”, richiedendo alla parte resistente: il pagamento delle fatture insolute, le ulteriori somme dovute in forza della risoluzione anticipata e la restituzione del “Materiale” (cfr. doc. 6 di parte ricorrente). Successivamente, la Società e la GN Pt_1 CP_3
sottoscrivevano, in data 26.7.2021, un piano di rientro, dell'importo di € 39.427,22 da pagarsi in 48 rate mensili (cfr. doc. n. 7 parte ricorrente), che però veniva disatteso dalla parte resistente dopo il pagamento dell'importo parziale di € 19.006,90. Pt_1
pertanto, comunicava alla controparte di considerare risolto il predetto accordo e richiedeva alla parte resistente sia il pagamento delle somme dovute a seguito della risoluzione del contratto di locazione operativa n. 259-6131, stipulato in data 15.3.2019, sia la restituzione del Materiale oggetto della locazione operativa. Dopo un infruttuoso tentativo di instaurare la procedura di negoziazione assistita, adiva l'intestato Pt_1
Tribunale al fine di recuperare quanto dovutole dalla parte resistente.
La GN si costituiva in giudizio contestando le pretese della Società CP_3
ricorrente. Nello specifico, la parte resistente, pur riconoscendo la sussistenza del
Contratto di Locazione Operativa, evidenziava che il mancato pagamento delle rate mensili ivi previste era da imputarsi alle difficoltà lavorative ed economiche conseguenti al diffondersi della cd. Pandemia da COVID 19, difficoltà aggravate da sopraggiunti gravi problemi di salute che la avevano resa inabile al lavoro. La Difesa della GN contestava anche la quantificazione dell'indennizzo da CP_3
mancata restituzione del Materiale effettuata da sostenendo che la Società Pt_1
ricorrente non aveva insistito nella riconsegna del Materiale dopo la sottoscrizione, in data 26.7.2021, del piano di rientro e che, di conseguenza, la richiesta di indennizzo doveva essere rideterminata in diminuzione. Infine, la parte resistente giustificava la mancata partecipazione alla procedura di negoziazione assistita evidenziando che le sue gravi condizioni di salute (cfr. doc. n. 1 di parte resistente) erano peggiorate con la nascita della figlia.
Nel corso della udienza del 23.4.2024 la difesa di parte resistente chiedeva rinvio di gg.
45, evidenziando che questa ultima era disponibile a restituire il materiale entro i primi giorni del mese di Maggio 2024 e a incontrare stragiudizialmente la controparte, per verificare se vi fossero possibilità conciliative. Alla successiva udienza del 6.6.2024, cui la causa era stata rinviata al fine di consentire alla parte resistente di definire stragiudizialmente la vertenza, tenuto conto delle sue delicate condizioni di salute, la difesa di parte resistente evidenziava che il materiale sarebbe stato restituito al più presso, essendo la parte resistente in attesa dell'arrivo del corriere, e formulava una definire la vertenza con il versamento della somma di Euro 7.000,00. La Società ricorrente rifiutava la proposta transattiva e all'udienza fissata per la discussione finale evidenziava che il materiale non era stato ancora restituito.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Le domande formulate dalla sono fondate e meritano accoglimento. CP_4
Infatti, la Società ricorrente ha offerto, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., la prova della fondatezza della propria pretesa producendo il contratto di locazione operativa n. 259-
06131 del 15 marzo 2019 stipulato con la GN , nonché il Controparte_3
verbale di consegna del “Materiale” recapitato alla Conduttrice, datato 15.3.2019 e le relative fatture (cfr. docc. nr. 4 e nr. 5 di parte ricorrente).
L'esistenza del contratto e della posizione debitoria della resistente risultano acclarate anche in virtù del fatto che la stessa non ha espresso contestazioni in proposito (cfr. ultime righe di pag. n. 2 e righe iniziali di pag. n. 3 della comparsa di costituzione e risposta di parte resistente). A nulla può valere la considerazione svolta dalla parte resistente in base alla quale il suo inadempimento sarebbe giustificato adottata a causa del verificarsi dalle difficoltà lavorative ed economiche incontrate a causa della c.d.
Pandemia da Covid-19. A tal proposito, infatti, si deve rilevare che, per costante giurisprudenza, le obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro sono sempre possibili, in quanto il denaro è il bene fungibile per eccellenza. In ogni caso, anche a voler diversamente ritenere, non è stata prodotta documentazione (contabile ecc.), né sono state articolare prove, a comprova di tali difficoltà. Per quanto concerne, invece, le doglianze della Parte Resistente riguardo alla quantificazione del debito, così come calcolato dalla Società le stesse non Pt_1
meritano accoglimento. Infatti, le voci di credito esposte dalla parte ricorrente risultano dovute in forza del contenuto del contratto sottoscritto dalle parti.
Innanzitutto, risulta dagli atti di causa che abbia correttamente imputato, ai Pt_1
sensi dell'articolo 1193 c.c., la somma di € 19.003,90 pagata dalla GN , CP_3
in parziale esecuzione del piano di rientro sottoscritto in data 26.7.2021, a saldo delle fatture scadute per un importo pari ad € 12.371,19, IVA inclusa (cfr. doc. n. 5 di parte ricorrente). Inoltre, la Società ricorrente ha imputato la rimanente parte della predetta somma, pari ad € 6.632,71, a titolo di acconto sul maggior dovuto (pari ad € 9.505,87) dalla Sig.ra per la penale per inadempimento prevista dall'articolo 13, 2° CP_3
comma, delle Condizioni Generali di contratto (che recita: “Il Locatore ha inoltre la facoltà di pretendere, in aggiunta al risarcimento dovuto in forza del successivo Art. 14 per l'eventuale eccessivo deterioramento del Materiale o per il suo eventuale ulteriore uso, il risarcimento del danno subito a seguito dell'anticipata risoluzione del Contratto: danno che, in via preventiva ed astratta, salvo ed impregiudicato il diritto a pretendere
l'eventuale maggior danno, viene quantificato nella penale di risoluzione pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici”).
Pertanto, l'importo complessivo richiesto dalla Società pari ad € 28.860,66 Pt_1
(calcolato alla data di redazione del ricorso, ovvero il 29.12.2023), è stato correttamente calcolato come segue:
i) € 2.873,16 (oltre interessi legali ex art. 1282 e 1284, 4° comma, c.c.) quale somma residua per la penale per inadempimento contrattuale in ragione della risoluzione anticipata del Contratto, calcolata come ammontare pari a «un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita» (cfr. articolo 13, 2° comma,
“Effetti della risoluzione del Contratto” delle Condizioni Generali del
Contratto di Locazione di beni mobili) (€ 9.505,87, penale complessiva, - €
6.632,71, quale rimanenza della somma versata dalla Parte resistente in ottemperanza del piano di rientro concordato tra le parti);
ii) Euro 25.952,10 (oltre interessi legali), quale indennizzo per la mancata restituzione del Materiale (cfr. articolo 14, 4° comma, delle “Condizioni
Generali del Contratto di Locazione di beni mobili” che recita: “In caso di ritardo nella restituzione, fermo restando il diritto del Locatore di agire nelle sedi più opportune per il recupero forzoso del Materiale, il Conduttore dovrà continuare a corrispondere a a titolo di indennizzo, gli Parte_1
importi che verranno calcolati sulla base dei periodi di fatturazione concordati e previsti dalle Condizioni Particolari di Contratto, sino all'effettiva restituzione del Materiale e salvo il risarcimento del maggior danno che dovesse risultare all'esito di ogni più opportuna verifica delle condizioni del Materiale restituito”), calcolato moltiplicando il valore del canone mensile (€ 864,17) per il numero di mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto (21.06.2021) e la data di redazione del ricorso
(21.12.2023), quindi per n. 30 mesi;
Risultano, inoltre, dovute alla ricorrente anche le spese di recupero del credito Pt_1
in sede stragiudiziale, pari ad € 62,40 in base al disposto dell'articolo 6 del D. Lgs.
231/2002 e gli interessi di mora, come da domanda, alla luce della previsione contrattuale di cui all'articolo 6 delle “Condizioni Generali del Contratto di Locazione di beni mobili” che recita: “In caso di ritardo di qualunque pagamento dovuto dal
Conduttore in forza del presente Contratto e senza che sia necessaria la sua preventiva costituzione in mora, saranno dovuti a dal giorno di scadenza fino a Parte_1
quello dell'effettivo soddisfo interessi di mora nella misura indicata nel punto F) delle
Condizioni Particolari.
L'interesse di mora è determinato in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.
Ogni tributo, imposta o tassa, così come ogni altro eventuale onere di legge, derivante dalla detenzione e/o dall'utilizzo del Materiale, sarà ad esclusivo carico del
Conduttore”.
Non può essere accolta, quindi, la domanda della parte resistente di rideterminare in diminuzione l'importo di € 25.925,10 richiesto dalla Società a titolo di Pt_1
indennizzo per mancata restituzione del Materiale. Infatti, l'articolo 12 delle Condizioni
Generali di Contratto prevede che “Ai sensi dell'articolo 1456 c.c. ha Parte_1
facoltà di risolvere di diritto il contratto di locazione senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio di una comunicazione tramite lettera raccomandata
a.r. o tramite P.E.C., posta elettronica certificata, contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola, nei seguenti casi: …omissis … - qualora ci sia stato un mutamento sostanziale nella situazione patrimoniale del Conduttore che abbia ridotto le garanzie economico patrimoniali in base alle quali è stato concluso il Contratto, ovvero il suo comportamento faccia ritenere che non sia più in grado di adempiere correttamente alle obbligazioni assunte o renda ragionevolmente difficoltoso l'esercizio dei diritti di derivanti dal Contratto;
…omissis …- qualora il Parte_1
Conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni al pagamento in favore di anche di uno solo dei canoni e di ogni altro importo contrattualmente Parte_1 dovuto …”. Il predetto importo è dovuto anche in virtù del fatto che la GN
non ha ancora provveduto alla restituzione del Materiale oggetto del CP_3
contratto di locazione operativa, così come previsto dall'articolo 13, 1° comma delle
Condizioni Generali di Contratto (che recita: “A seguito dell'intervenuta risoluzione di diritto del Contratto il Conduttore dovrà restituire immediatamente il Materiale nel luogo indicato dal Locatore e pagare i corrispettivi periodici maturati fino alla data della risoluzione maggiorati degli eventuali interessi di mora al tasso indicato nelle
Condizioni Particolari, nonché di ogni spesa, onere o tributo che Parte_1
abbia sopportato in ragione di detta risoluzione o che sia a questa dovuta in forza del presente contratto…”) e dall'articolo 14, 4° comma delle Condizioni Generali di
Contratto (che recita: “In caso di ritardo nella restituzione, fermo restando il diritto del
Locatore di agire nelle sedi più opportune per il recupero forzoso del Materiale, il
Conduttore dovrà continuare a corrispondere a a titolo di Parte_1
indennizzo, gli importi che verranno calcolati sulla base dei periodi di fatturazione concordati e previsti dalle Condizioni Particolari di Contratto, sino all'effettiva restituzione del Materiale e salvo il risarcimento del maggior danno che dovesse risultare all'esito di ogni più opportuna verifica delle condizioni del Materiale restituito”).
Non può sostenersi, così come afferma la parte resistente, che la restituzione dei beni mobili locati non sia stata richiesta da nella proposta transattiva datata Pt_1
23.7.2021, atteso che la stessa espressamente prevede “le scadenze indicate dovranno essere rispettate, pena la nullità del presente accordo e la conseguente perdita del diritto dalla dilazione del credito, nonché al mantenimento del materiale di proprietà
. Pt_1 Ne consegue che la domanda di parte ricorrente sia meritevole di accoglimento per la somma pari ad € 28.860,66, oltre agli ulteriori interessi convenzionali di mora.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, secondo le vigenti tariffe professionali (D.M. nr. 147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, in contraddittorio della parte resistente convenuta, così provvede:
1. accerta l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione operativa n. 259-06131 stipulato in data 15.3.2019 tra la società e la Parte_1
GN , in proprio e nella sua qualità di titolare Controparte_3
della omonima impresa individuale;
2. condanna la GN a pagare a favore di Controparte_3 [...]
'importo complessivo di € 28.860,66 (I.V.A. inclusa), come Parte_1
meglio quantificato e dettagliato in parte motiva, oltre interessi dal dovuto al saldo;
3. condanna la GN a restituire alla società Controparte_3
“n. 1 Laser Diodo 808 extreme” e i relativi Parte_1
accessori ed oggetti supplementari, ovvero il Materiale oggetto del contratto di locazione operativa n. 259-06131, stipulato in data 15.3.2019;
4. condanna la GN al pagamento delle spese Controparte_3
processuali in favore di he si liquidano in € Parte_1
545,00 per esborsi ed in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 28.3.2025 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta