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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/01/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 934/2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la discussione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 14.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; esaminate le note scritte depositate da parte appellante;
richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 429 c.p.c., come di seguito.
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 934/2023, decisa ex art. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vorraro Parte_1
APPELLANTE
E
in Controparte_1
persona del Prefetto pro tempore
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 14.01.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che, con ricorso depositato in data 06.02.2023, proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 3475/2022 resa pubblica in data 12.7.2022, con la quale il Giudice di Pace di Nola accoglieva l'opposizione proposta dal annullando l'ordinanza-ingiunzione prot. n. MIT PR NAUTG Parte_1
0078874 20200312, ma compensava tuttavia le spese di lite.
Con le note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 13.12.2023 e, poi, nuovamente, con quelle depositate per la partecipazione all'udienza del 05.3.2024, il difensore di parte appellante chiedeva termine per rinnovare la notifica dell'atto di appello alla Controparte_2
presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di che non era risultata
[...] CP_1
tempestiva e la scrivente autorizzava la rinotifica “entro il termine perentorio del 30.6.2024”, rinviando la causa all'udienza del 26.11.2024 (cfr. ordinanza del 02.4.2024).
L'appellante, quindi, provvedeva alla rinnovazione della notifica dell'atto di appello, ma oltre il termine fissato da questo giudice, che pertanto poneva la questione, ex art. 101 c.p.c., dell'improcedibilità dell'appello, concedendo a parte appellante termine di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza depositata il 27.11.2024 per depositare memorie inerenti la suddetta questione di improcedibilità dell'appello, e rinviava per la discussione all'udienza del 14.01.2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., nelle quali parte appellante concludeva affinché il
Tribunale, previa declaratoria di procedibilità, accogliesse l'appello e riformasse la sentenza impugnata con la condanna di parte appellata alle spese del doppio grado del giudizio.
Deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso.
La perentorietà del termine per procedere alla rinnovazione della notificazione della citazione è espressamente stabilita dall'art. 291 c.p.c. e ne consegue che in caso di inosservanza dell'ordine di rinnovazione o di mancato rispetto del termine, il giudice deve pervenire ad una pronuncia di mero rito che definisca il processo, senza alcuna possibilità di sanatoria o concessione di un nuovo termine.
3 Come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza della Suprema Corte, condivisa da questo Giudice, l'art. 291
c.p.c. trova applicazione anche nel rito del lavoro ed, altresì, nell'ipotesi in cui il giudice non abbia fissato un termine perentorio (cfr. Cass. 4529/00; Cass. 7209/99).
Invero, la Suprema Corte ha così statuito: «Anche nel rito del lavoro, dunque, la mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo comporta gli effetti estintivi di cui all'art. 307, terzo comma, c.p.c.
(Cass., n. 4637 del 1990), quand'anche il pretore abbia omesso di fissare il termine necessariamente perentorio entro il quale la notificazione del ricorso andava effettuata, giacché in tal caso (come per l'atto di citazione: cfr. Cass., n. 28 del 1996) deve ritenersi che il termine per la rinnovazione della notificazione sia implicitamente stabilito in misura tale da garantire, con riguardo all'udienza fissata, il rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 415, comma 5, c.p.c.» (Cass. sez. III
n.7209/99).
Anche di recente la Suprema Corte ha confermato che «Il termine concesso ex art. 291 c.p.c. è necessariamente perentorio, di talchè la sua infruttuosa scadenza produce l'improcedibilità dell'appello, restando irrilevante la successiva costituzione di parte appellata. Ove venisse riconosciuta funzione di sanatoria della violazione del termine alla costituzione nel giudizio di appello del soggetto destinatario della tardiva notifica, verrebbe alterata la funzione del carattere perentorio del termine (e della decadenza dal compimento dell'atto comminata dall'art. 152 c.p.c.) e verrebbe frustrato lo schema delle decadenze disegnato dal codice di rito. La disciplina dei termini processuali risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento del processo» (Cassazione civile sez. lav., 20.5.2020, n. 9307).
È appena il caso di rilevare, poi, che il termine per la rinnovazione della notifica non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio (cfr. Cassazione 7536/09 secondo cui la violazione del termine perentorio per la rinnovazione determina, per ragioni di ordine pubblico,
l'estinzione ipso facto del giudizio in virtù dell'art. 307, comma 3, c.p.c.).
Sulla perentorietà del termine di cui all'art. 291 c.p.c. la Suprema Corte ha anche affermato che «Costituisce, principio più volte affermato da questa Corte che il termine concesso ai sensi dell'art. 291 c.p.c. per la rinnovazione della notifica è perentorio e che la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la
4 perentorietà di quello già concesso (Cass. 3497 del 10.4.99; conf. Cass. n. 13285 del 2000 e 12385 del 2001 Cass. n.
15062 del 2004, Cass. n. 625 del 2008, Cass. n. 1226 del 2013)» (cfr. Cassazione civile sez. lav., 16.7.2015, n.
14954, in parte motiva;
cfr. altresì Cass. n. 13637 del 30.5.2017, secondo cui «L'inottemperanza all'ordine di rinnovazione della notifica dell'appello determina, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., l'inammissibilità del gravame, ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, diversamente dal caso di rinnovazione eseguita oltre il termine all'uopo fissato, che cagiona l'estinzione del processo»).
Pertanto, nel caso in esame, in considerazione della rinnovazione della notifica all'ente appellato oltre il termine fissato dal Giudice, va dichiarata l'improcedibilità dell'appello.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Nulla per le spese di lite, in assenza di instaurazione del contraddittorio.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità dell'appello.
2. Nulla sulle spese.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello
Così deciso il 27.01.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
5
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la discussione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 14.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; esaminate le note scritte depositate da parte appellante;
richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 429 c.p.c., come di seguito.
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 934/2023, decisa ex art. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vorraro Parte_1
APPELLANTE
E
in Controparte_1
persona del Prefetto pro tempore
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 14.01.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che, con ricorso depositato in data 06.02.2023, proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 3475/2022 resa pubblica in data 12.7.2022, con la quale il Giudice di Pace di Nola accoglieva l'opposizione proposta dal annullando l'ordinanza-ingiunzione prot. n. MIT PR NAUTG Parte_1
0078874 20200312, ma compensava tuttavia le spese di lite.
Con le note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 13.12.2023 e, poi, nuovamente, con quelle depositate per la partecipazione all'udienza del 05.3.2024, il difensore di parte appellante chiedeva termine per rinnovare la notifica dell'atto di appello alla Controparte_2
presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di che non era risultata
[...] CP_1
tempestiva e la scrivente autorizzava la rinotifica “entro il termine perentorio del 30.6.2024”, rinviando la causa all'udienza del 26.11.2024 (cfr. ordinanza del 02.4.2024).
L'appellante, quindi, provvedeva alla rinnovazione della notifica dell'atto di appello, ma oltre il termine fissato da questo giudice, che pertanto poneva la questione, ex art. 101 c.p.c., dell'improcedibilità dell'appello, concedendo a parte appellante termine di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza depositata il 27.11.2024 per depositare memorie inerenti la suddetta questione di improcedibilità dell'appello, e rinviava per la discussione all'udienza del 14.01.2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., nelle quali parte appellante concludeva affinché il
Tribunale, previa declaratoria di procedibilità, accogliesse l'appello e riformasse la sentenza impugnata con la condanna di parte appellata alle spese del doppio grado del giudizio.
Deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso.
La perentorietà del termine per procedere alla rinnovazione della notificazione della citazione è espressamente stabilita dall'art. 291 c.p.c. e ne consegue che in caso di inosservanza dell'ordine di rinnovazione o di mancato rispetto del termine, il giudice deve pervenire ad una pronuncia di mero rito che definisca il processo, senza alcuna possibilità di sanatoria o concessione di un nuovo termine.
3 Come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza della Suprema Corte, condivisa da questo Giudice, l'art. 291
c.p.c. trova applicazione anche nel rito del lavoro ed, altresì, nell'ipotesi in cui il giudice non abbia fissato un termine perentorio (cfr. Cass. 4529/00; Cass. 7209/99).
Invero, la Suprema Corte ha così statuito: «Anche nel rito del lavoro, dunque, la mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo comporta gli effetti estintivi di cui all'art. 307, terzo comma, c.p.c.
(Cass., n. 4637 del 1990), quand'anche il pretore abbia omesso di fissare il termine necessariamente perentorio entro il quale la notificazione del ricorso andava effettuata, giacché in tal caso (come per l'atto di citazione: cfr. Cass., n. 28 del 1996) deve ritenersi che il termine per la rinnovazione della notificazione sia implicitamente stabilito in misura tale da garantire, con riguardo all'udienza fissata, il rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 415, comma 5, c.p.c.» (Cass. sez. III
n.7209/99).
Anche di recente la Suprema Corte ha confermato che «Il termine concesso ex art. 291 c.p.c. è necessariamente perentorio, di talchè la sua infruttuosa scadenza produce l'improcedibilità dell'appello, restando irrilevante la successiva costituzione di parte appellata. Ove venisse riconosciuta funzione di sanatoria della violazione del termine alla costituzione nel giudizio di appello del soggetto destinatario della tardiva notifica, verrebbe alterata la funzione del carattere perentorio del termine (e della decadenza dal compimento dell'atto comminata dall'art. 152 c.p.c.) e verrebbe frustrato lo schema delle decadenze disegnato dal codice di rito. La disciplina dei termini processuali risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento del processo» (Cassazione civile sez. lav., 20.5.2020, n. 9307).
È appena il caso di rilevare, poi, che il termine per la rinnovazione della notifica non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio (cfr. Cassazione 7536/09 secondo cui la violazione del termine perentorio per la rinnovazione determina, per ragioni di ordine pubblico,
l'estinzione ipso facto del giudizio in virtù dell'art. 307, comma 3, c.p.c.).
Sulla perentorietà del termine di cui all'art. 291 c.p.c. la Suprema Corte ha anche affermato che «Costituisce, principio più volte affermato da questa Corte che il termine concesso ai sensi dell'art. 291 c.p.c. per la rinnovazione della notifica è perentorio e che la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la
4 perentorietà di quello già concesso (Cass. 3497 del 10.4.99; conf. Cass. n. 13285 del 2000 e 12385 del 2001 Cass. n.
15062 del 2004, Cass. n. 625 del 2008, Cass. n. 1226 del 2013)» (cfr. Cassazione civile sez. lav., 16.7.2015, n.
14954, in parte motiva;
cfr. altresì Cass. n. 13637 del 30.5.2017, secondo cui «L'inottemperanza all'ordine di rinnovazione della notifica dell'appello determina, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., l'inammissibilità del gravame, ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, diversamente dal caso di rinnovazione eseguita oltre il termine all'uopo fissato, che cagiona l'estinzione del processo»).
Pertanto, nel caso in esame, in considerazione della rinnovazione della notifica all'ente appellato oltre il termine fissato dal Giudice, va dichiarata l'improcedibilità dell'appello.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Nulla per le spese di lite, in assenza di instaurazione del contraddittorio.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità dell'appello.
2. Nulla sulle spese.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello
Così deciso il 27.01.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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