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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/04/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3992/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari, pendente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaella Parte_1
Vetrano ed Elena Vetrano, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, come da CP_1 procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/02/2025, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 673/2017 notificatogli in data 25-
30/05/2017 dalla cessionaria per il pagamento di euro Controparte_1
5217,81 oltre accessori, per un credito da finanziamento al consumo con carta di credito cd. revolving, stipulato con la cedente ME CA s.p.a. , deducendo a motivi: 1) l'inammissibilità della domanda in quanto esso opponente versava in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 legge n. 3/2012 ed a cui avevano contribuito i vari finanziamenti, tra cui quello per cui è causa, in relazione alla quale aveva depositato presso il
Tribunale di Nocera Inferiore istanza per la nomina di un professionista ex art. 15 co. 9 legge n. 3/2012, a seguito del quale, il giudice aveva nominato l'Organismo di Composizione della Crisi e in data 15/03/2018 aveva omologato il piano del consumatore, nel quale rientrava anche il credito nel frattempo azionato in monitorio;
2) l'insufficienza probatoria della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 documentazione prodotta in monitorio;
3) la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB per mancanza di prova scritta;
4) la nullità delle clausole relative agli interessi applicati per superamento del tasso soglia usurario;
5)
l'applicazione indebita di ulteriori oneri e commissioni di massimo scoperto non dovuti. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la la quale rilevava che l'opponente non Controparte_1 aveva contestato il credito, tanto che lo aveva inserito, riconoscedolo in capo ad essa opposta, nel piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento. Deduceva che i tassi di interesse applicati erano ben al di sotto di quello usurario e che alcuna commissione di massimo scoperto era stata applicata. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni, riservata in decisione la causa con i termini ridotti di all'art. 190 comma 2 c.p.c.
Vanno altresì compensate con l'interventrice volontaria, atteso che la stessa si è limitata, con l'intervento, a sostenere le ragioni della banca opposta.
L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. L'opponente ha riconosciuto il suo debito nei confronti dell'opposta, avendolo inserito nel piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento, omologato dal Tribunale di Nocera Inferiore. Il debito si fonda su un contratto scritto e nessuna ipotesi di usurarietà è presente in esso.
Il contratto di finanziamento del 25/01/2009 prevede, infatti, un TAN del
9,94% e un TAEG del 10,41% e un tasso di mora del 14,60% annuo (giusta art. 22 Condizioni Generali di contratto); per quanto attiene alle condizioni per linea di credito revolving il TAN risulta del 18,72% e il TAEG è indicato nel 20,41%, con un tasso di mora del 14,60% annuo. Tali tassi sono ben al di sotto della soglia d'usura del 24,435% (trim. gennaio- marzo 2009, categoria credito revolving fino a € 5.000, TEGM 16,29%).
Neppure si sono verificate ipotesi di usura sopravvenuta osservando come la stessa sia, peraltro, irrilevante ai fini della validità del contratto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.538,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge
Così deciso in data 1/04/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3992/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari, pendente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaella Parte_1
Vetrano ed Elena Vetrano, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, come da CP_1 procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/02/2025, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 673/2017 notificatogli in data 25-
30/05/2017 dalla cessionaria per il pagamento di euro Controparte_1
5217,81 oltre accessori, per un credito da finanziamento al consumo con carta di credito cd. revolving, stipulato con la cedente ME CA s.p.a. , deducendo a motivi: 1) l'inammissibilità della domanda in quanto esso opponente versava in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 legge n. 3/2012 ed a cui avevano contribuito i vari finanziamenti, tra cui quello per cui è causa, in relazione alla quale aveva depositato presso il
Tribunale di Nocera Inferiore istanza per la nomina di un professionista ex art. 15 co. 9 legge n. 3/2012, a seguito del quale, il giudice aveva nominato l'Organismo di Composizione della Crisi e in data 15/03/2018 aveva omologato il piano del consumatore, nel quale rientrava anche il credito nel frattempo azionato in monitorio;
2) l'insufficienza probatoria della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 documentazione prodotta in monitorio;
3) la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB per mancanza di prova scritta;
4) la nullità delle clausole relative agli interessi applicati per superamento del tasso soglia usurario;
5)
l'applicazione indebita di ulteriori oneri e commissioni di massimo scoperto non dovuti. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la la quale rilevava che l'opponente non Controparte_1 aveva contestato il credito, tanto che lo aveva inserito, riconoscedolo in capo ad essa opposta, nel piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento. Deduceva che i tassi di interesse applicati erano ben al di sotto di quello usurario e che alcuna commissione di massimo scoperto era stata applicata. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni, riservata in decisione la causa con i termini ridotti di all'art. 190 comma 2 c.p.c.
Vanno altresì compensate con l'interventrice volontaria, atteso che la stessa si è limitata, con l'intervento, a sostenere le ragioni della banca opposta.
L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. L'opponente ha riconosciuto il suo debito nei confronti dell'opposta, avendolo inserito nel piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento, omologato dal Tribunale di Nocera Inferiore. Il debito si fonda su un contratto scritto e nessuna ipotesi di usurarietà è presente in esso.
Il contratto di finanziamento del 25/01/2009 prevede, infatti, un TAN del
9,94% e un TAEG del 10,41% e un tasso di mora del 14,60% annuo (giusta art. 22 Condizioni Generali di contratto); per quanto attiene alle condizioni per linea di credito revolving il TAN risulta del 18,72% e il TAEG è indicato nel 20,41%, con un tasso di mora del 14,60% annuo. Tali tassi sono ben al di sotto della soglia d'usura del 24,435% (trim. gennaio- marzo 2009, categoria credito revolving fino a € 5.000, TEGM 16,29%).
Neppure si sono verificate ipotesi di usura sopravvenuta osservando come la stessa sia, peraltro, irrilevante ai fini della validità del contratto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.538,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge
Così deciso in data 1/04/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3