Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 2244/2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. e , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
nato a [...] il [...], c.f. rappresentati e difesi dagli Avvocati CodiceFiscale_2
Giuseppe Rianna (c.f. ) e Geraldina Rianna (c.f. CodiceFiscale_3 C.F._4
) presso il cui studio in Caivano (Na) alla via Cavour n. 18 elettivamente domiciliano
[...]
giusta procura rilasciata il 7 novembre 2023 allegata alla citazione in appello, indirizzi di posta elettronica certificata – domicili digitali e Email_1
Email_2
APPELLANTI
CONTRO con socio unico, c.f. e p.i. , avente ad oggetto esclusivo la Controparte_1 P.IVA_1
realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione, in persona dell'amministratore unico rappresentata giusta procura speciale per notar di Milano Controparte_2 Per_1
del 21.01.2022 dalla con socio unico, c.f. e p.i. Controparte_3
, in persona dell'amministratrice delegata sua legale P.IVA_2 Controparte_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Basilio Puglia (c.f.
[...]
) presso il cui studio in Taranto, alla via G. Lanza n. 4 elettivamente domicilia, C.F._5
giusta procura rilasciata su foglio separato congiunto materialmente alla comparsa di costituzione e risposta in appello, indirizzo di posta elettronica certificata - domicilio digitale Email_3
- 1 -
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4364/2023 datata 30 ottobre 2023 e pubblicata in data 2 novembre 2023, non notificata, in materia di opposizione a pignoramento immobiliare.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 1° maggio 2024 e iscritto a ruolo il 9 maggio 2024 Parte_1
e hanno impugnato la sentenza n. 4364/2023, pubblicata in data 2
[...] Parte_2 novembre 2023, non notificata, con cui il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondata la loro opposizione proposta ai sensi degli artt. 617 II comma e 615 II comma c.p.c. contro l'atto di pignoramento immobiliare notificato il 19 agosto 2016, preannunciato dal precetto notificato insieme al titolo il 30 giugno 2016, per il credito sorto in loro confronto verso la e poi ceduto per ratei Controparte_5 impagati del mutuo ipotecario di cui al contratto per notar da Persona_2
Frattamaggiore del 15 aprile 2013 rep. n. 1223 racc. n. 799, condannandoli al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 5.031,00.
1.1. L'appello è stato affidato ad un unico – ancorché articolato - motivo, oggetto di successivo esame, all'esito del quale gli appellanti hanno chiesto che venga dichiarato il difetto di prova della titolarità del diritto del credito azionato in capo all'appellata nel procedimento esecutivo immobiliare n.r.g. 530/2016, con accoglimento dell'opposizione all'esecuzione e annullamento degli atti esecutivi per difetto di legittimazione attiva della società appellata e delle società cedenti - cessionarie precedenti, con integrale rigetto della domanda esecutiva avversaria e vittoria sulle spese di lite, con attribuzione ai difensori antistatari.
2. In data 29 agosto 2024 si è costituita in giudizio la chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello ritenuto infondato in fatto ed in diritto, a motivo del fatto che ancor prima della fusione per incorporazione nel del 2 Controparte_6 febbraio 2017, la , originaria titolare del credito nato dal mutuo Controparte_5
ipotecario del 15 aprile 2013 rep. n. 1223 racc. n. 799, il 30 maggio 2014 ha concluso un accordo di cessione includente quello in oggetto comunicandolo nelle forme legali con la
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2014, con conferma della sentenza del giudice di prime cure e vittoria sulle spese di lite.
3. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
Non è stato acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio ma si è verificata la consultabilità di quello telematico.
3.1. Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato nei termini assegnati ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 15 gennaio 2025 celebrata in modalità cartolare la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. Con atto di citazione notificato in data 2 dicembre 2021 e Parte_1 Parte_2
hanno citato per la fase di merito dell'opposizione dinanzi al Tribunale di Napoli
[...]
Nord in giudizio la e la quest'ultima quale cessionaria Controparte_7 Controparte_8 dei crediti vantati dalla in virtù di cessione di crediti in blocco ai sensi degli artt. CP_9
1 e 4 della legge n. 130/1999 e 58 del T.U.B. pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana parte II n. 68 del 26 luglio 2018, ricostruendo la vicenda all'origine della loro contestata posizione debitoria.
Hanno narrato che BI CA, sostituita poi da ha promosso azione Controparte_8 esecutiva iscritta al n.r.g. 530/2016 nei confronti di e quali CP_10 CP_11
garanti e datrici di fideiussione, sottoponendo a pignoramento due immobili di proprietà di costoro ubicati in via Roma a Crispano;
che il pignoramento immobiliare è stato promosso da BI CA per la somma di € 138.189,56 a titolo di rate di mutuo ipotecario non pagate concesso dalla a e , per il quale Controparte_5 Parte_1 Parte_2
e hanno fornito garanzia ipotecaria;
che nel corso del CP_11 CP_10
giudizio d'esecuzione si sono avvicendate diverse società: il 16 maggio 2019 è intervenuta tramite la sua procuratrice speciale quale CP_8 Controparte_12 cessionaria in blocco dei crediti di BI;
il 17 luglio 2019 è intervenuta anche a CP_13
sua volta cessionaria di BI mandante di ma per diverse linee Controparte_14
di credito;
in data 21 agosto 2019 Marte e ulteriormente in data 14 – 16 settembre 2019 CP_8
hanno dichiarato la rinuncia agli atti e la desistenza dall'azione esecutiva quanto ai
[...]
crediti nascenti dai conti correnti ordinari già della Controparte_15
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda conservando la sola però l'esecuzione per il credito nato dal mutuo ipotecario;
che il CP_8
giudizio esecutivo è proseguito per il credito assistito dalla garanzia ipotecaria per l'importo di € 138.189,56.
Nell'opporlo hanno opinato la carenza di legittimazione attiva della Controparte_16
rispetto al precetto e all'atto di pignoramento, essendo il credito riferito al contratto di mutuo stipulato dalla Hanno eccepito la nullità assoluta del Controparte_5
contratto di mutuo con contestuale accensione di ipoteca perché in violazione di normativa anticoncorrenziale;
l'impignorabilità della prima casa del consumatore in presenza di clausole decretate abusive dalla Corte di Giustizia;
l'abusività delle condizioni generali prive della dichiarazione di espressa accettazione ai sensi dell'art. 1341 c.c..
Hanno così concluso chiedendo che sia accertata la nullità del contratto di mutuo e delle garanzie - fideiussione e ipoteca volontaria – e che siano dichiarati nulli, inefficaci o annullati tutti gli atti dell'esecuzione e rigettata la domanda esecutiva di parte creditrice, con vittoria sulle spese di lite. Hanno anche chiesto che vengano lasciate a carico della parte opposta tutte le spese già anticipate per l'esecuzione avviata e che venga ordinata la cancellazione della trascrizione, con vittoria di spese.
4.2. In data 25 gennaio 2022 si è costituita in giudizio la quale Controparte_7
cessionaria dei rapporti giuridici in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130/999 e dell'art. 58 T.U.B. stipulato con il 25 giugno 2021 pubblicato nella Gazzetta CP_8
Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 79 del 6 luglio 2021, eccependo l'infondatezza della domanda.
4.3. In data 21 febbraio 2022 si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. CP_1
subentrata nella posizione della quale cessionaria e titolare
[...] Controparte_7
esclusiva del credito vantato nei confronti dei debitori esecutati e Parte_1 Parte_2
in ragione del contratto del 15 dicembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
[...]
della Repubblica Italiana, parte II, n. 7 del 20 gennaio 2022, di cessione dei crediti classificati
“in sofferenza” e sorti tra marzo 1991 e giugno 2017 a titolo oneroso e pro soluto in blocco, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione del 9 settembre 2021, riportandosi agli atti e alle produzioni documentali già depositati dalla società cedente e facendo proprie le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze già formulate, chiedendo di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione intrapresa per i titoli e le ragioni di credito oggetto di causa, oltre spese e competenze della procedura esecutiva.
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
5. Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 4364/2023, ha dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi, respingendo quella qualificata opposizione esecutiva, condannando le parti attrici in solido al pagamento delle spese di giudizio.
5.1. A sostegno del proprio convincimento il giudice di prime cure ha rilevato, per il tipo di domande, che il ricorso in opposizione è stato depositato oltre il termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c., con conseguente impedimento alla possibilità d'esaminare i motivi d'opposizione agli atti esecutivi, mentre nel resto ha accertato esistente la legittimazione attiva dell'ultima cessionaria in ragione di una serie continua di avvicendamenti.
Ha osservato come nel precetto notificato illo tempore agli opponenti sia chiaramente detto che la ha ceduto il credito a BI Finance S.r.l., di cui Controparte_15 [...]
è mandante, con atto del 30 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CP_16 della Repubblica Italiana parte II del 12 giugno 2014, reperendone anche la prova in atti.
Ha indi richiamato il principio secondo il quale “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (Cassazione civile, sentenza n. 1770 del 28 gennaio 2014). Ha stigmatizzato il fatto che gli atti di cessione siano stati precisamente indicati nel precetto ritualmente notificato agli opponenti.
Ne ha inferito l'esistenza della legittimazione attiva – sia sostanziale sia processuale - della creditrice pignorante in quanto le cessioni indicate dal precetto hanno preceduto la notifica del pignoramento opposto e d'ogni atto dell'esecuzione ad esso conseguito. Il solo atto successivo al pignoramento è stato individuato nella fusione per incorporazione tra le due società.
Ha poi osservato come la disponibilità del titolo esecutivo - contratto di mutuo per notar del 15 aprile 2013 rep. n. 1223, racc. n. 799 - in capo alla pignorante che in Persona_2 base ad esso ha iniziato l'espropriazione immobiliare e di cui ha depositato copia conforme nel fascicolo dell'esecuzione, costituisca elemento di prova, rilevante e potenzialmente decisivo, dell'esistenza della cessione e dell'inclusione del credito azionato in questa, richiamando la sentenza della III sezione della Cassazione n. 10200 del 16 aprile 2021.
Le ulteriori obiezioni sui successivi atti di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. depositati nel corso del giudizio d'opposizione sono state valutate generiche e vinte dai depositi documentali curati dalle società cessionarie, fino all'ultima, degli atti attestanti la propria legittimazione attiva.
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Altrettanto infondata e generica è stata ritenuta la doglianza di nullità del contratto di mutuo per la quale il Tribunale ha ricordato che la possibilità di farla valere quale vizio negoziale dipendente da un'intesa anticoncorrenziale da applicazione delle clausole ABI avrebbe necessitato della specifica indicazione delle clausole impugnate. Ha anche osservato come l'accertamento d'intesa anticoncorrenziale che si legge nel provvedimento della CA d'Italia del 2005 abbia riguardato le condizioni generali della fideiussione
“omnibus” con riferimento alla garanzia personale prestata per una serie indeterminata di rapporti obbligatori, cui non è equiparabile il caso in esame che attiene ad una singola ed individuata operazione.
Ha anche negato esistente una disposizione normativa che escluda la pignorabilità della prima casa.
Le spese sono state regolate secondo soccombenza.
6. Va dichiarata la tempestività dell'appello, in quanto proposto con atto d'appello notificato in data 1° maggio 2024, a fronte della pubblicazione della sentenza avvenuta in data 2 novembre 2023, dunque rispettando l'art. 327 c.p.c..
7. Il gravame, affidato ad un unico motivo declinato in due paragrafi di cui è possibile trattare congiuntamente, reitera la denuncia di carenza di legittimazione attiva della convenuta nel procedimento esecutivo.
A parere degli appellanti non sarebbe provata la cessione del credito dalla CP_5 CP_5 alla né dimostrato che la cessione in blocco dei crediti di BI
[...] Controparte_16
CA a favore della società abbia riguardato anche quello nei confronti Controparte_8
degli opponenti e così neppure la successiva cessione di crediti, a seguito di cartolarizzazione, della a favore della nulla Controparte_7 Controparte_1
dimostrando l'inclusione anche della posizione creditoria verso gli opponenti.
Hanno negato che possa essere prova della cessione del credito o del suo contenuto la mera dichiarazione di tale vicenda modificativa, senza che sia stato prodotto nel giudizio il contratto di cessione.
7.1. L'appello è infondato.
Di tutte le vicende successorie si è riferito nella parte che precede relativa a quanto occorso nel giudizio.
Di tutte le cartolarizzazioni successive – cui non interessa solo quella che ha riguardato per diverse linee di credito – è documentata la natura che rispetta le previsioni degli CP_13
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda artt. 1 e 4 della legge n. 130/999 e dell'art. 58 T.U.B. e di cui è provata l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Del primigenio contratto di cessione richiamato dal precetto - e documentato dalla notifica del contratto di mutuo insieme ad esso, oltre che dall'atto di fusione prodotto in copia per notar del 2 febbraio 2017 rep. n. 103241, racc. n. 35832 con cui la Persona_3 [...]
, originaria titolare del credito, si è fusa per incorporazione nella Controparte_5 [...]
- vi è ampia evidenza non solo Controparte_17
negli atti dell'esecuzione cui si è richiamata l'appellata ma anche nella produzione che è stata già della e da questa curata in data 25 gennaio 2021, cedente di Controparte_7
Controparte_1
Non coglie nel segno dunque né la prima obiezione per cui non sarebbe documentata la titolarità del credito in testa alla BI CA quale creditrice pignorante, né la legittimazione delle sue cessionarie in blocco.
Con specifico riferimento alle cartolarizzazioni che sono avvenute in successione, si rammenta che ha dimostrato la sua legittimazione, invano negata Controparte_1
dagli appellanti, indicandosi cessionaria in ragione del contratto del 15 dicembre 2021, prodotto in copia in atti, con allegato elenco dei crediti ceduti, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 7 del 20 gennaio 2022 l'accordo di cessione include i crediti classificati “in sofferenza” sorti tra marzo 1991 e giugno 2017 a titolo oneroso ed è avvenuto pro soluto in blocco, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione del 9 settembre 2021. Anche delle precedenti cartolarizzazioni l'odierna appellata ha prodotto i documenti già esistenti nei fascicoli del primo grado, ossia la copia dei contratti e le pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale.
Per le operazioni di cartolarizzazione vera e propria gli appellanti hanno opinato incompletezza documentale mancando la prova che in esse sia incluso il loro asserito debito.
Neanche questo asserto merita accoglimento ma per convincersene conviene una breve premessa.
L'onere della prova delle cessioni è tema che ha ripetutamente impegnato la Corte regolatrice (da ultimo Cassazione civile sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790; Cassazione civile sez. III, 6 febbraio 2024, n. 3404; Cassazione civile sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
Il costante indirizzo nomofilattico è nel senso di ritenere che in tema di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dei contratti, ai fini della relativa prova, non sia sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta, come di solito accade, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
La Suprema Corte ha invero richiamato i giudici di merito cui è prospettata la questione a compiere un accertamento complessivo delle risultanze di fatto.
Nondimeno non si è mai negato che la citata notificazione riveste valore altamente indiziario, specialmente allorquando essa sia avvenuta su iniziativa della parte cedente.
Di vera e propria prova, invece, può parlarsi quando nel giudizio siano contestualmente presenti cedente e cessionario, com'è accaduto nella specie, ove le diverse società di cartolarizzazione si sono avvicendate nel giudizio (sia esecutivo che cognitorio d'opposizione) spiegando interventi ai sensi dell'art. 111 c.p.c. senza che mai le società cessionarie siano state smentite nelle loro affermazioni da quelle cedenti che neanche si sono mai opposte ad essere estromesse sostanzialmente dal giudizio.
Il principio da applicare, in ogni caso, è quello secondo cui ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, non può ritenersi idonea in sé la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., trattandosi di una mera dichiarazione della parte interessata.
Nondimeno, in disparte quanto già detto, sufficiente al rigetto dell'appello, nel caso di specie, una volta accertata l'esistenza – documentata - della fusione all'origine della legittimazione dell'BI CA, cui si deve la notifica del contratto insieme con il precetto, ogni successiva cessione è avvenuta nell'ambito di operazioni di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della stessa, oltre ad essere condivisa da cedente e cessionaria, è stata notiziata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prodotta per ogni vicenda.
È noto che se la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non assolve alla prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto, essa vale sicuramente a esonerare la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto (Cassazione civile sez. III, ordinanza n. 22151 del 5 settembre 2019; Cassazione civile sez. I, sentenza n. 5997 del 17 marzo 2006).
Sennonché, oltre ad essere documentata per tabulas (a principiare dal contratto di mutuo in atti e notificato da BI CA in cui si è fusa per incorporazione la Controparte_5
insieme al precetto), solo generica è l'obiezione degli opponenti odierni appellanti quanto
- 8 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda al fatto che nelle successive vicende traslative non sarebbe esistente la prova dell'inclusione del loro debito. Esso, limitato a quello da mutuo ipotecario, cade di volta in volta, sia per tipologia, sia per epoca di sottoscrizione, nel novero di quelli oggetto delle operazioni di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sul punto preme ricordare che quando non sia contestata, o, come nella specie, sia addirittura dimostrata l'esistenza del contratto di cessione in sé, per dimostrare l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari è sufficiente l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale (Cassazione civile sez.
III, 22 giugno 2023, n. 17944; Cassazione civile sez. III, ordinanza n. 9412 del 5 aprile 2023).
Ebbene, i documenti in atti, già scrutinati sia dal giudice dell'esecuzione sia dal Tribunale che ha deciso la sentenza oggetto d'odierna impugnazione, anche all'esame della Corte distrettuale paiono costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
7.2. In ultimo va osservato che di omessa pronuncia relativamente a vizi del contratto di mutuo ipotecario su cui il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare non è contenuta alcuna censura nell'appello, per cui la questione non è stata tempestivamente devoluta alla Corte territoriale che non è quindi chiamata a decidere in merito.
8. Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
Esse si liquidano come da dispositivo in base allo scaglione adeguato al valore della lite, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche da ultimo con il D.M. 13 agosto
2022, n. 147.
9. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
- 9 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ rigetta l'appello proposto da e verso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Napoli Nord n. 4364/2023 datata 30 ottobre 2023 e pubblicata in data 2 novembre 2023;
⎯ condanna parte appellante alle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore di rappresentata dalla in € Controparte_1 Controparte_3
3.966,00 per compensi professionali, oltre indennizzo forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il consigliere est. Il presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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