Sentenza 21 maggio 2025
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La Corte d'appello di Venezia conferma la procedibilità delle azioni non debt sensitive. Nota a App. Venezia, Sez. Impr., 21 maggio 2025, n. 1846. Leggi tutto Liquidazione coatta amministrativa: la competenza è definita dalla declaratoria di insolvenza. Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 6 febbraio 2023, n. 3575. Massima redazionale L'art. 195, comma 1, legge fall. prevede che, ai fini dell'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa «il trasferimento della sede principale dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente l'apertura del procedimento non rileva ai fini della competenza». La […] Leggi tutto Corte Costituzionale: …
Leggi di più… - 2. operazioni baciate - Diritto del RisparmioDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 4 giugno 2025
La Corte d'appello di Venezia conferma la procedibilità delle azioni non debt sensitive. Nota a App. Venezia, Sez. Impr., 21 maggio 2025, n. 1846. Leggi tutto Anche le operazioni finanziarie non possono baciarsi. Nota a Trib. Treviso, Sez. III, 13 gennaio 2021, n. 1344. di Antonio Zurlo La Terza Sezione Civile del Tribunale di Treviso, con la recente sentenza in oggetto, statuisce l'applicabilità del divieto di assistenza finanziaria anche alle società cooperative bancarie (per l'identità dell'esigenza tutelare sottesa), specificando la conseguenza giuridica della sua […] Leggi tutto
Leggi di più… - 3. azioni proprie - Diritto del RisparmioDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 4 giugno 2025
La Corte d'appello di Venezia conferma la procedibilità delle azioni non debt sensitive. Nota a App. Venezia, Sez. Impr., 21 maggio 2025, n. 1846. Leggi tutto Sulle condizioni di validità delle operazioni di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie ex art. 2358 c.c. Nota a Cass. Civ., Sez. I, 6 ottobre 2023, n. 28148. Leggi tutto
Leggi di più… - 4. La Corte d’appello di Venezia conferma la procedibilità delle azioni non debt sensitive.Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 4 giugno 2025
Con la sentenza n. 1846/2025 pubblicata il 21/05/2025 la Corte d'Appello di Venezia, Sezione specializzata in materia d'impresa, ha confermato la procedibilità delle azioni di accertamento negativo nei confronti di un istituto bancario posto in liquidazione coatta amministrativa. La fattispecie, ormai nota, riguarda le azioni giudiziarie proposte dai clienti per far dichiarare l'invalidità delle linee di credito concesse dall'istituto a supporto dell'acquisto di titoli di propria emissione in violazione delle condizioni prescritte dall'art. 2358 cod. civ. (le c.d. operazioni “baciate”). La sentenza in commento affronta anche numerose altre questioni rilevanti, che andiamo ad illustrare …
Leggi di più… - 5. Dirittodelrisparmio - Pagina 29 - Diritto del RisparmioDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 9 giugno 2025
IVASS – Rapporto 2025 sui rischi catastrofali naturali e di sostenibilità Pubblicato il Rapporto 2025 di IVASS sui rischi catastrofali naturali e di sostenibilità, che descrive i principali risultati del secondo monitoraggio. Qui il Rapporto Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram Whatsapp ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉ Leggi tutto La clausola floor implica dei vantaggi anche per il cliente (e non è vessatoria). Nota a Trib. Firenze, Sez. III, 6 giugno 2025, n. 1942. Massima redazionale Parte opponente ha dedotto che la clausola floor prevista nel contratto di mutuo sia indeterminata e vessatoria e determinerebbe un significativo squilibrio di diritti ed …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/05/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel./est dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 1000/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato in data 16.5.2023, vertente
TRA
(già Parte_1
, C.F. e P.I. con sede legale in Parte_2 P.IVA_1
, Via Battaglione Framarin, n. 18, in persona dei Commissari Liquidatori, dott. Pt_1
, dott. avv. Giustino Di Cecco, Persona_1 Persona_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Manuela Malavasi, Giacomo Ricciadi e Roberto
Perrone, elettivamente domiciliata presso l'avv. Silvia Rosina, in EN (VE), via
Mestrina n. 6, appellante/convenuta in riassunzione in primo grado
E
, C.F. ; CP_1 C.F._1
C.F. , anche quale incorporante l'altra attrice in primo CP_2 P.IVA_2 grado, in persona dell'amministratore unico, sig. Controparte_3 [...]
, CP_1 rappresentati e difesi dagli avvocati Piero Cecchinato e Andrea Minozzi, con studio in
Padova, via G.A. Longhin n. 11, appellati/attori in primo grado
1 avente ad oggetto: appello avverso le sentenze del Tribunale di EN, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, n. 1916/2022, pubblicata il 16 novembre 2022
(la sentenza definitiva) e n. 1797/2019, pubblicata il 2 agosto 2019 (la sentenza non definitiva), entrambe emesse nel procedimento n. 12512/2016 R.G. promosso da
, e con atto di citazione CP_1 CP_2 Controparte_3 notificato il 25.11.2016; causa trattenuta in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: conclusioni della appellante Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione
e deduzione, ivi incluse quelle ex adverso riproposte ex art. 346 c.p.c., in riforma della sentenza n. 1916/2022, pronunciata dal Tribunale di EN, Sezione
Specializzata in materia di impresa, nel procedimento sub R.G. 12512/2016, in data
2 novembre 2022, pubblicata il 16 novembre 2022 (rep. n. 5364/2022), nonché in riforma della sentenza non definitiva n. 1797/2019, pronunciata dal Tribunale di
EN, Sezione Specializzata in materia di impresa, nel procedimento sub R.G.
12512/2016 in data 23 luglio 2019, pubblicata in data 2 agosto 2019 (rep.
3690/2019), oggetto di riserva d'appello da parte di non notificata ed in CP_4 accoglimento dei motivi di impugnazione spiegati: - in via pregiudiziale, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande avversarie, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;
- in subordine, in rito, dichiarare l'incompetenza, in favore del Tribunale di VI, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
- in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie volte a dichiarare che nulla è dovuto dall'attore odierno appellato dalla e a Intesa, in Pt_1 quanto spiegate in violazione dell'art. 83, comma 3-bis TUB;
- sempre in rito, dichiarare in ogni caso inammissibili le pretese/domande nuove e tardive formulate in atti da parte avversaria;
- nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi esposti in atti;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti e quanto sarà esposto e provato in corso di giudizio;
- in via istruttoria, anche previa ed occorrenda revoca/modifica delle ordinanze istruttorie e provvedimenti istruttori, ferme le istanze istruttorie formulate in atti dall'esponente, da intendersi riproposte: (a) dichiarare inammissibili e rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie per le ragioni esposte in atti;
(b) dichiarare
2 l'inammissibilità/nullità/inutilizzabilità della prova testimoniale assunta in giudizio nei termini e per le ragioni esposte in atti e che verranno esposte in corso di giudizio;
- in ogni caso, sulle spese, previo annullamento del capo della Sentenza Definitiva impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore degli attori odierni appellati: (a) in via principale, in conseguenza dell'accoglimento dei motivi di impugnazione oggi formulati, con integrale condanna degli attori, odierni appellati, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, nonché alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente; (b) in via subordinata, in caso di accoglimento parziale dei motivi di impugnazione, comunque con compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio, e condanna delle controparti alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente; (c) in ulteriore subordine, anche in caso di rigetto dei superiori motivi di impugnazione, con compensazione delle spese del primo grado di giudizio e condanna delle controparti alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente in relazione a tale grado di giudizio”; conclusioni degli appellati e CP_1 CP_2
“Rigettarsi l'appello proposto dalla banca, con vittoria di spese ed onorari di causa;
in subordine, per il caso in cui venisse accolto il motivo di appello basato sull'inapplicabilità dell'art. 2358 c.c. alla banca appellante, o quello per cui da tale disposizione non discenderebbe la nullità delle operazioni descritte o quello per cui, nel caso di specie, non ricorrerebbero indici di fatto per potersi dire integrato un collegamento negoziale fra finanziamenti e acquisti contestati, si chiede che comunque la sentenza venga confermata sulla base delle altre ragioni di nullità proposte in primo grado alla luce degli artt. 1344 e 1345 cod. civ. e dell'art. 23
T.U.F.”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con l'atto di citazione indicato in oggetto, (imprenditore, socio e CP_1 amministratore, tra l'altro, delle società immobiliari e di CP_2 [...]
, e (ora fusa per CP_3 CP_2 Controparte_3 incorporazione in C.G.N.) convenivano in giudizio avanti al Tribunale di EN,
Sezione Specializzata in Materia di Impresa, la (già Parte_1
, chiedendo accogliersi le seguenti domande: Parte_2
“Preliminarmente, in via cautelare, istruendo apposito procedimento che verrà proposto con separato ricorso all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 700 c.p.c., disporsi la rettifica nelle centrali rischi che
3 certificano il merito creditizio di ogni segnalazione pregiudizievole connessa alla scadenza del finanziamento di euro 900.000,00 effettuato in capo all'attore
[...]
e meglio descritto in atti;
- nel merito, accertata l'invalidità dell'atto di CP_1 investimento effettuato dal GN nei termini di cui al paragrafo b) di CP_1 pag. 5 del presente atto, nonché di quello effettuato nei termini di cui al paragrafo d) Cont di pag. 8 del presente atto e, quanto alle società e di quelli effettuati CP_3 nei termini di cui al paragrafo f) di pag. 9 del presente atto, e ciò per i motivi di invalidità esposti ai paragrafi b) e sotto paragrafi relativi della trattazione in diritto
(quanto a ) e paragrafo c) (quanto alle due società attrici), nonché per CP_1 tutti gli altri motivi che verranno legittimamente sollevati in atti, inclusi eventuali altri profili di invalidità rilevabili d'ufficio, dichiararsi la caducazione retroattiva degli effetti delle prestazioni intervenute fra le parti con sentenza che comporti la liberazione definitiva degli attori da ogni obbligazione vantabile nei loro confronti dalla AN, e ciò (i) con effetto invalidante totale rispetto al primo atto d'acquisto ed al finanziamento relativo effettuato dal GN , (ii) con effetto invalidante CP_1 totale rispetto ai due atti d'acquisto ed invalidante parziale rispetto ai finanziamenti relativi effettuati dalle due società e, infine, (iii) con effetto invalidante e restitutorio per l'intera somma investita con tanto di interessi dal versamento al saldo, per il secondo investimento effettuato con provvista propria dal GN;
- nel CP_1 merito, in subordine, dichiararsi la violazione da parte della delle regole di Pt_1 condotta dedotte in atti e per l'effetto disporsi la risoluzione retroattiva dell'atto di investimento effettuato dal GN nei termini di cui al paragrafo b) di CP_1 pag. 5 del presente atto, nonché di quello effettuato nei termini di cui al paragrafo d) Cont di pag. 8 del presente atto e, quanto alle società e di quelli effettuati CP_3 nei termini di cui al paragrafo f) di pag. 9 del presente atto e dichiararsi la caducazione retroattiva degli effetti delle prestazioni intervenute fra le parti con sentenza che comporti la liberazione definitiva degli attori da ogni obbligazione vantabile nei loro confronti dalla AN, e ciò (i) con effetto risolutivo totale rispetto al primo atto d'acquisto ed al finanziamento relativo effettuato dal GN
[...]
, (ii) con effetto risolutivo totale rispetto ai due atti d'acquisto ed invalidante CP_1 parziale rispetto ai finanziamenti relativi effettuati dalle due società e, infine, (iii) con effetto risolutivo e restitutorio e quindi condanna di pagamento per l'intera somma investita con tanto di interessi dal versamento al saldo, per il secondo investimento effettuato con provvista propria dal GN;
- nel merito, in ulteriore CP_1 subordine, dichiararsi la violazione da parte della delle regole di condotta Pt_1
4 dedotte in atti e per l'effetto condannarsi la stessa a risarcire il danno subito dagli attori in misura pari alla perdita di valore subita rispetto all'atto di investimento effettuato dal GN nei termini di cui al paragrafo b) di pag. 5 del CP_1 presente atto, nonché a quello effettuato nei termini di cui al paragrafo d) di pag. 8 Cont del presente atto e, quanto alle società e a quelli effettuati nei termini CP_3 di cui al paragrafo f) di pag. 9 del presente atto, con sentenza che comporti inoltre la liberazione definitiva degli attori da ogni obbligazione vantabile nei loro confronti dalla AN;
- nel merito in ogni caso, accertata l'illegittima segnalazione pregiudizievole subita dall'attore ed il conseguente pregiudizio subito CP_1 tanto dallo stesso quanto dalle società attrici da egli amministrate, condannarsi la al risarcimento di ogni danno subito, anche con valutazione da effettuarsi in Pt_1 via equitativa”, nello specifico deducendo:
A) in fatto:
i) di intrattenere da anni rapporti bancari con la , in Parte_1 particolare, il , nella veste di cliente e consumatore, e le società immobiliari CP_1 con riferimento, per lo più, a finanziamenti e affidamenti bancari funzionali alla realizzazione di opere edili e al perfezionamento di operazioni immobiliari di cui all'oggetto sociale;
ii) di avere acquistato, tra il 2013 e il 2014, un ingente numero di azioni della banca, per il pagamento del cui prezzo avevano ricevuto cospicui finanziamenti da parte della stessa banca. In particolare, il era stato contattato il 2.10.2013 CP_1 dai funzionari di e , i quali, recatisi in visita Controparte_5 Testimone_1 presso gli uffici delle imprese dallo stesso gestite, gli avevano rappresentato che il rifinanziamento, e lo stesso mantenimento delle linee di credito accordate alle due società ( e ), sarebbero stati possibili solo se, e laddove, CP_2 Controparte_3 avesse proceduto ad acquistare azioni della banca per l'importo di euro
1.000.000,00;
iii) che a fronte delle rimostranze avanzate, i funzionari della banca avevano rappresentato al che l'acquisto dei titoli sarebbe avvenuto senza alcun CP_1 esborso, in quanto le somme a tal fine necessarie sarebbero state fornite dallo stesso istituto di credito delle cui azioni si trattava. In particolare, l'investimento azionario, presentato come “aiuto funzionale” a consentire la prosecuzione del percorso aziendale della banca, era stato prospettato come sicuro e che la banca avrebbe in ogni caso provveduto a riacquistare le proprie azioni entro 2 anni a semplice richiesta
5 dell'investitore. Inoltre, era stato promesso un premio dell'1% sull'importo finanziato;
iv) che il , dopo un secondo incontro, avvenuto il 26.11.2013 alla presenza CP_1 di e , si era lasciato persuadere sotto la “pressione” dei Persona_3 Parte_4 referenti della banca e dietro il “ricatto” della messa in discussione dei fidi concessi alle due società, e di aver quindi sottoscritto, in data 22.11.2013, un contratto di concessione di fido per elasticità di cassa di euro 900.000,00, per quanto del tutto incoerente con le proprie necessità economiche. Inoltre, che qualche tempo dopo, in data 10.12.2013, l'operazione aveva assunto una forma differente, ossia quella del finanziamento non ipotecario a tasso fisso a breve termine. In data 23.12.2013 era, dunque, avvenuto l'acquisto di 14.290,00 azioni, al valore nominale di euro 62,50 ciascuna, per un valore complessivo di euro 893.175,00 con la provvista messa a disposizione dalla stessa . Con la medesima provvista, in Parte_1 data 31.12.2013 erano state acquistate ulteriori 100 azioni al prezzo corrispettivo di complessivi euro 6.250,00;
v) che nel febbraio 2014 la aveva quindi approvato la rimodulazione del Pt_1 conto corrente ipotecario intestato a CP_3 vi) che nella seconda metà del mese di giugno 2014 i funzionari della AN avevano prospettao al delle “difficoltà” per il rinnovo delle linee di credito CP_1 concesse a e lo avevano invitato a procedere a un secondo acquisto di azioni, CP_2 rappresentandogli che, qualora avesse sottoscritto l'operazione, l'approvazione del rinnovo della linea di credito concessa a sarebbe stata più rapida. , CP_2 CP_1 preoccupato per il futuro dei rapporti di credito concessi a aveva quindi deciso CP_2 di aderire e, in data 25.6.2014, aveva proceduto ad un nuovo acquisto di 3.200 azioni. L'operazione era stata rendicontata in data 20.8.2014 e, dopo la pausa estiva, Cont il mutuo concesso a era stato rinnovato;
vii) che nel settembre 2014 i funzionari della si erano presentati nuovamente Pt_1 presso la sede legale delle società del invitando questa volta direttamente CP_1 le società ( e ) ad effettuare gli acquisti delle azioni di CP_2 Controparte_3 secondo le modalità già descritte. A tal fine venne finanziata dalla CP_4 CP_2 con una linea di credito di 890.000 euro, dei quali 178.000,00 destinati Pt_1 all'acquisto di azioni di venne invece finanziata con la CP_4 Controparte_3 somma a mutuo di 1.065.000 euro da restituirsi in rate di 60 mesi, di cui euro
213.000,00 destinati all'acquisto di azioni CP_4
6 viii) che nel dicembre 2014 la AN aveva segnalato al il mancato CP_1 pagamento della rata unica del proprio finanziamento personale di euro 900.000,00,
e a seguito delle rimostranze da questi avanzate aveva proceduto a rinnovare il finanziamento, dopo avere rimborsato all'attore gli interessi e gli oneri sostenuti sul precedente finanziamento e avergli altresì erogato il premio dell'1%. In ogni caso, il lieve ritardo nella restituzione del finanziamento aveva comportato l'addebito di interessi di mora e registrazioni sfavorevoli nelle banche dati che forniscono informazioni sul merito creditizio, che non venivano rettificate neanche a seguito di specifica richiesta in tal senso avanzata dal ai funzionari della banca;
CP_1 ix) che nel settembre 2015 i funzionari della AN avevano rappresentato l'impossibilità a procedere al riacquisto delle azioni vendute con l'assistenza finanziaria della AN, suggerendo al di proporre reclamo CP_1
B) e in diritto, in via progressivamente gradata:
x) l'invalidità delle operazioni di acquisto di azioni della banca collegate a un sottostante finanziamento per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2358
c.c., o comunque per violazione delle disposizioni dettate dagli artt. 1418 e/o 1344
c.c.; xi) l'invalidità dell'acquisto per violazione dell'art. 23 TUF;
xii) la nullità dei contratti di negoziazione dei titoli ex art. 30 TUF essendo la sottoscrizione degli stessi avvenuta all'esterno dei locali della Pt_1 xiii) la violazione dell'art. 21 del D.L.gs. n. 58/1998 e degli art. 40 e 42 del
Regolamento NS n. 16190/2007; xiv) la violazione dell'art. 94 TUF.
2. La si costituiva in causa contestando integralmente Parte_1 la ricostruzione dei fatti prospettata dagli attori, evidenziando in via preliminare che
, socio della AN per molti anni, oltre che affermato imprenditore, CP_1 era un soggetto dotato di un'adeguata cultura e perfettamente in grado di sottoscrivere gli investimenti azionari di cui si tratta in modo pienamente consapevole e senza alcuna pressione, come dimostrato dai questionari di profilatura Mifid compilati dal medesimo e dalle società attrici. Nello specifico, ha dedotto:
a) l'infondatezza della domanda incentrata sulla violazione del divieto di assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 c.c., negando la configurabilità del collegamento negoziale tra le operazioni denunciate;
b) l'inapplicabilità dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative, qual era al CP_4 momento delle operazioni di riferimento;
7 c) che le operazioni contestate erano state realizzate nell'ambito dei limiti disegnati dalla norma, non potendosi, di conseguenza, ritenere, nè nulle, né illegittime;
d) che la tesi della nullità delle operazioni per illeceità della causa non era sostenibile, potendo al più discorrersi, sulla base delle prospettazioni attoree, di nullità per illiceità del motivo, da riferirsi peraltro esclusivamente alla sfera unilaterale della e pertanto inidonee ad integrare un'ipotesi di nullità; Pt_1
e) l'inapplicabilità degli artt. 30 e 31 TUF, non essendo le azioni di CP_4 riconducibili agli strumenti finanziari tecnicamente intesi, essendo i titoli di CP_4 ispirati ai principi del credito operativo e della mutualità;
f) che i contratti – al più affetti da nullità di protezione – erano stati comunque convalidati;
g) che in relazione agli acquisti di azioni effettuati sul mercato secondario si trattava di richieste formulate direttamente al Consiglio di Amministrazione, e quindi afferenti al rapporto tra soci e società.
Ha, infine, eccepito la prescrizione quinquennale e negato di aver eseguito alcuna segnalazione pregiudizievole alla NT Rischi di B.I., facendo presente di aver effettuato la sola segnalazione di sconfinamento, da ritenersi automatica, e di avere peraltro segnalato, a seguito della ricezione dell'atto di citazione, che il credito era stato contestato.
Ha quindi concluso per il rigetto delle domande attoree, ovvero, in subordine, per la riduzione del quantum all'importo ritenuto di giustizia.
3. Concessi i termini per il deposito degli scritti conclusivi, scaduto il termine per il deposito della terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., con decreto Legge n.
99/2017, emanato il 25 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio
2017, n. 121, veniva disposta la sottoposizione della Parte_1 alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, adottata con Decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 185, di pari data.
4. Il giudizio veniva, per l'effetto, interrotto con ordinanza resa all'udienza dell'11.10.2017 e successivamente riassunto nei confronti della liquidatela, che si costituiva con memoria in data 19.4.2018 eccependo, in principalità la improcedibilità del giudizio ai sensi dell'art. 83 TUB, e comunque l'incompetenza del Tribunale di
EN in favore del Tribunale di VI quale foro concorsuale. In via subordinata eccepiva l'infondatezza delle domande attoree richiamando le ragioni di contestazione già sollevate dalla banca in bonis.
8 5. Il Tribunale invitava le parti a precisare le conclusioni sulle questioni preliminari.
Parte attrice, dopo avere limitato, quanto a , le domande alla sola CP_1 operazione avvenuta con l'impiego del finanziamento concesso nel 2013 e rinnovato nel 2014, precisava le conclusioni dando atto di voler coltivare, in via principale, le domande volte ad ottenere la liberazione definitiva degli attori da ogni obbligazione vantabile nei loro confronti da parte di in liquidazione Parte_1 coatta amministrativa o da eventuali cessionari del credito;
solo in via subordinata chiedeva la condanna della liquidatela al risarcimento del danno. Chiedeva in ogni caso la condanna di al risarcimento del danno in tesi sofferto a Controparte_6 causa e in dipendenza della illegittima segnalazione alla C.R. di Bankitalia. Sempre in via subordinata, e per la sola ipotesi in cui le domande proposte in via principale fossero state dichiarate improcedibili, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa o quali successori a titolo particolare di CP_7 Controparte_8
CP_4
6. Con sentenza non definitiva n. 1797/2019, del 2.8.2019, il Tribunale ha dichiarato improseguibili le domande di condanna, a qualsivoglia titolo vantate, proposte da , e nei confronti CP_1 CP_2 Controparte_3 di;
ha Parte_1 dichiarato, inoltre, improseguibili le domande di accertamento dei crediti vantati da
, e a qualsivoglia titolo verso CP_1 CP_2 Controparte_3 la procedura convenuta e le conseguenti pretese di compensazione;
ha rigettato l'eccezione di incompetenza del Tribunale di EN in favore di quella del tribunale di VI quale foro concorsuale (“Il Tribunale di EN, Sezione Specializzata in
Materia di Impresa, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara improseguibili le domande di condanna, a qualsivoglia titolo vantate, proposte da
, e nei confronti di CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
in liquidazione coatta amministrativa;
2. Dichiara, inoltre, Parte_1 improseguibili le domande di accertamento dei crediti vantati da , CP_1
e a qualsivoglia titolo verso la procedura CP_2 Controparte_3 convenuta e le conseguenti pretese di compensazione;
3. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza. Spese al definitivo”).
7. Rimessa la causa in istruttoria, sono stati assunti i testi ed altresì disposta consulenza grafologica volta ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni attribuite a su alcuni documenti agli atti. Rimessa nuovamente in decisione, la causa è CP_1 stata decisa con la sentenza n. 1916/2022, del 16.11.2022), con la quale il Tribunale,
9 definitivamente pronunciando ha così statuito: “1) accerta e dichiara la nullità, per violazione dell'art. 2358 cod. civ, del contratto di acquisto di azioni, sottoscritto da
in data 23/12/2013, del contratto di finanziamento sottoscritto in data CP_1
10/12/2013 e del finanziamento sottoscritto in data 15/12/2014, sino alla concorrenza dell'importo di euro 893.125,00; 2) dichiara che nulla CP_1 deve a titolo di adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dai contratti di finanziamento datati 10.12.2013 e 15..12.2014 ( doc. n. 5 e 21 parte attrice), anche a titolo di commissioni e interessi, nei limiti dell'importo di euro 893.125,00 in linea capitale;
3) accerta e dichiara la nullità, per violazione dell'art. 2358 cod. civ., Cont del contratto di acquisto di 2748 azioni, sottoscritto da in data 31.10.2014 e del contratto di finanziamento sottoscritto in data 03.11.204, sino alla concorrenza dell'importo di euro 171.750,00; 4) dichiara che nulla deve a titolo di CP_2 adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dal finanziamento sottoscritto tra e in data 03/11/2014, anche a titolo di commissioni CP_4 CP_2
e interessi, nei limiti dell'importo utilizzato per gli acquisti azionari assistiti, pari, in linea capitale, ad euro 171.750,00; 5) accerta e dichiara la nullità, per violazione dell'art. 2358 cod. civ., del contratto di acquisto di 3.308 azioni, sottoscritto da in data 31.12.2014, del contratto di finanziamento Controparte_3 sottoscritto in data 03.11.2014, sino alla concorrenza dell'importo di euro
206.750,00; 6) dichiara che nulla deve a titolo di Controparte_3 adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dal finanziamento sottoscritto tra
e in data 03/11/2014, anche a titolo di commissioni CP_4 Controparte_3
e interessi, nei limiti dell'importo utilizzato per gli acquisti azionari assistiti, pari, in linea capitale, ad euro 206.750,00; 7) condanna in Parte_1
LCA a pagare in favore di parte attrice le spese di lite, che liquida in € 1.686,00 per esborsi ed euro 37.951,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e
CPA sugli importi ex lege assoggettabili;
8) Pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a definitivo carico di e di CP_1 Parte_1 lca, in ragione del 50% ciascuno”.
8. ha ritualmente impugnato entrambe Parte_3 le sentenze (non definitiva e definitiva) contestandole, sia in rito (con riferimento alla ritenuta ammissibilità e procedibilità delle domande attoree nei confronti di CP_6
e comunque all'incompetenza del Tribunale di EN e alla violazione delle
[...] norme sul rito applicabile, oltreché per insanabile contraddittorietà delle statuizioni assunte dallo stesso Collegio di primo grado), sia nel merito (con riferimento alla
10 pretesa violazione del divieto di assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 c.c. e alle conseguenti statuizioni contenute nella sentenza definitiva, sia, infine, in punto di spese), nello specifico deducendo:
i) con il primo motivo, che le sentenze sono errate nella parte in cui hanno ritenuto che l'art. 83, comma 3, del T.U.B. non precluda la proposizione di ogni tipo di azione nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, considerato che i criteri di interpretazione della legge non consentono una lettura restrittiva dell'art. 83, commi 1 e 3, T.U.B. e che la giurisprudenza di merito formatasi in materia di liquidazione coatta amministrativa delle cc.dd. “banche venete” rigetta l'interpretazione restrittiva dell'art. 83, comma 3, T.U.B.;
ii) con il secondo motivo, che la sentenza non definitiva e la sentenza definitiva sono errate nella parte in cui hanno ritenuto procedibili parte delle domande attoree
(sull'errato presupposto che le stesse fossero di mero accertamento negativo) e, per contro, infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire reiteratamente proposta dalla banca;
iii) con il terzo motivo, che le sentenze sono errate nella parte in cui hanno ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di EN e conseguentemente statuito sul merito delle domande attoree;
iv) con il quarto motivo, che la sentenza non definitiva è nulla per contraddittorietà insanabile della motivazione, mentre la sentenza definitiva è nulla perché contraddittoria con la sentenza non definitiva;
v) con il quinto motivo, che la sentenza definitiva è errata nella parte in cui ha ritenuto assolto (con motivazione in ogni caso non adeguata) l'onere della prova gravante sull'attrice in relazione alla presunta sussistenza di un collegamento negoziale;
vi) con il sesto motivo, che la sentenza definitiva è errata nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 2358 c.c. alle società cooperative, considerato che: - la condizione di “non incompatibilità” non è soddisfatta dall'art. 2358 c.c., né tantomeno dall'art. 2529 c.c.; - il disposto dell'art. 150-bis T.U.B. non consente di affermare che l'art. 2358 c.c. trovi applicazione alle banche popolari;
- l'applicabilità dell'art. 2358
c.c. alle società cooperative e alle banche popolari è stata esclusa da un recentissimo precedente di merito;
vii) con il settimo motivo, che la sentenza definitiva è errata nella parte in cui ha dichiarato la nullità del contratto di acquisto delle azioni e quella del corrispondente finanziamento per violazione dell'art. 2358 c.c., considerato che: a) non sussiste
11 alcuna violazione dell'art. 2358 c.c.; b) è infondata la tesi della nullità per violazione dell'art. 2358 c.c., che, in sé considerato, non comporta la nullità dei contratti posti in essere dalla banca con il socio;
c) la giurisprudenza invocata in materia di nullità del contratto per violazione di norme imperative c.d. “di validità” è stata fraintesa ed
è inconferente nel caso di specie;
d) la tardiva iscrizione della riserva indisponibile ex art. 2358, comma 6, c.c., non incide, né direttamente, né indirettamente, sulla validità dell'acquisto; e) in ogni caso, la violazione dell'art. 2358 c.c. non comporta la nullità dell'acquisto azionario;
viii) con l'attavo motivo, che la sentenza definitiva è errata nella parte in cui ha dichiarato che nulla è dovuto dagli attori per la quota del finanziamento correlata all'investimento in azioni di CP_4 ix) con il nono motivo, che la sentenza è errata in punto di spese, nonché riproponendo le istanze e questioni già sollevate nel corso del giudizio di primo grado rimaste assorbite, concludendo, quindi, nei termini sopra trascritti.
9. Nel presente giudizio si sono costituiti gli originari attori ( e CP_1 CP_2
che nelle more ha incorporato prendendo posizione
[...] Controparte_3 sui motivi di impugnazione e chiedendone il rigetto.
10. Precisate le conclusioni, depositati gli scritti conclusivi, all'udienza del
13.3.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione e quindi decisa come di seguito esposto.
II
Ragioni della decisione.
11. I motivi di impugnazione.
1. Il primo motivo – rubricato: “le Sentenze sono errate nella parte in cui hanno ritenuto che l'art. 83, comma 3, TUB non precluda la proposizione di ogni tipo di azione nei confronti della in liquidazione coatta amministrativa” (cfr. atto Pt_1
d'appello, pag. 19 – 40) – denuncia l'erroneità delle sentenze (non definitiva e definitiva) nella parte in cui, sulla base di un'errata interpretazione dell'art. 83, comma 3, T.U.B., hanno ritenuto (esplicitamente, la sentenza non definitiva, e implicitamente, la sentenza definitiva, siccome presupponente la statuizione adottata con quella non definitiva) che tale previsione normativa lasci ambiti “residui” di procedibilità con riferimento a domande giudiziali non finalizzate all'accertamento di crediti nei confronti della banca in l.c.a., mentre le norme applicabili alla liquidazione coatta amministrativa delle banche, laddove correttamente intese, escludono la
12 proponibilità e la procedibilità di qualsiasi tipo di domanda “individuale”. L'interesse all'impugnazione in parte qua sarebbe incontestabile, risiedendo nel fatto che la richiesta riforma della sentenza comporta la necessaria declaratoria di improcedibilità di tutte le domande attoree.
1.1 Il Tribunale si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini: “(omissis) 1)
Sull'eccezione di improcedibilità sollevata dalla liquidatela convenuta. Secondo quanto disposto dall'art. 83 del TUB, dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta "contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare". Analoga disposizione si rinviene, nell'ambito della disciplina del fallimento, nell'art. 51 l.fall, richiamato, in materia di liquidazione coatta amministrativa, dall'art.
201 della medesima legge, che sancisce il divieto di iniziare o proseguire, sui beni compresi nel fallimento, alcuna azione individuale esecutiva o cautelare, laddove invece il disposto dell'art. 52 l. fall disciplina il peculiare procedimento di accertamento di diritti patrimoniali nei confronti della massa, e stabilisce che ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V - ovvero le norme che disciplinano l'accertamento del passivo. La ratio delle norme su richiamate è quella di devolvere al Giudice della procedura l'accertamento delle poste di credito vantate nei confronti della procedura, nel rispetto della par condicio creditorum. Ne consegue che tutte le domande che contengano una pretesa contro la massa, suscettibili quindi di tradursi in una diminuzione dell'attivo, mediante condanna della procedura al versamento di una somma di denaro o alla restituzione di beni, non possono essere proposte avanti il giudice ordinario e devono essere dichiarate improcedibili, anche qualora esse siano finalizzate ad ottenere l'accertamento di un diritto al fine di far valere il titolo, successivamente, in sede fallimentare , ovvero nell'ambito della procedura di liquidazione coatta. In tal senso depone anche l'art. 72, comma 5, l. fall. La disposizione in esame prevede, infatti, che, se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma di denaro o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al
Capo V. Il disposto va interpretato, secondo l'interpretazione fatta propria da autorevole dottrina, nel senso che nell'ipotesi considerata devono essere trasferite in
13 sede fallimentare entrambe le domande, sia quella volta a far valere il credito nei confronti del fallito, sia quella diretta ad ottenere la risoluzione del rapporto. L'art.
72, 5° comma l. fall. avrebbe pertanto recepito un principio espresso più volte dalla
S.C. prima della riforma di cui al D.lgs. n. 5 del 2006 (Cass. civ. sent. 12396 del
1998; 7178 del 2002). Da quanto sin qui esposto discende che debbono ritenersi improcedibili, per essere devolute al Giudice della liquidazione coatta amministrativa, secondo le procedure previste dagli artt. 86
e ss. del TUB, non solo le azioni di ripetizione e condanna ma anche le azioni di accertamento e costitutive ad esse prodromiche, poiché finalizzate all'insinuazione al passivo del relativo credito. In tal senso si è pronunciata, anche di recente, la
Suprema Corte rilevando, proprio in tema di liquidazione coatta, che “qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicchè la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum (Cass. civ.
n. 7037/2017, Cass civ. 9/3/2010, n. 5662). Del resto, come osservato da autorevole giurisprudenza di legittimità, che l'intestato Tribunale ha già ritenuto di condividere
(Trib. Ve sent. n. 875/2019), <<la finalit del sistema quale si evince dalle norme citate sopra quella di assicurare la completa cristallizzazione patrimonio fallito allo scopo porre detto al riparo pretese soggetti che vantino titoli formatisi in epoca successiva alla dichiarazione fallimento e quindi impedire siano fatti valere nel concorso fallimentare aggiuntive rispetto>
a quelle facenti parte del patrimonio del fallito alla data della sentenza di fallimento
(così Cass 8.8.2013, n. 19025), deve affermarsi l'improcedibilità delle domande attoree anche come riformulate, in quanto domande comunque “idonee ad incidere sul patrimonio del soggetto in liquidazione coatta amministrativa, perché costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa” (in tal senso: Cass. sez. 3, n. 17388 del 8/8/2007; Cass. sez. 1, n. 17279 del 23/7/2010; Cass. sez. 1,
n. 25868 del 2/12/201; Cass. sez. L. 10955 del 8/5/2018) >>. Le considerazioni che precedono portano quindi a concludere, in linea generale, per l'improcedibilità, non
14 solo delle domande di condanna, ma anche delle domande di accertamento o costitutive il cui interesse sottenda quello di far valere una pretesa restitutoria verso la liquidatela. Resta tuttavia da verificare se la regola dell'improcedibilità riguardi tutte e proprio tutte le domande proposte nei confronti della liquidatela (come parrebbe statuire letteralmente l'art. 83 TUB) o se, invece, possano ritenersi proseguibili alcune categorie di azioni, ovviamente distinte da quelle, su richiamate, volte ad incidere negativamente sulla massa fallimentare. Occorre, a tal fine, muovere dalla giurisprudenza di legittimità che, seppur in settori diversi, quale la materia giuslavoristica, ha ritenuto proseguibili alcune domande nei confronti di soggetti sottoposti a procedura concorsuale, laddove non finalizzate ad ottenere un provvedimento di condanna o restitutorio, ma preordinate, invece, all'impugnazione del licenziamento e alla conseguente reintegra nel posto di lavoro, (cfr., ex multis,
Cass. n. 15066/2017). Tali pronunce hanno riconosciuto la proseguibilità, davanti al
Giudice ordinario, di tali domande, non essendo, le stesse, finalizzate ad erodere la massa della procedura ma, invece, preordinate al conseguimento di un provvedimento che il giudice della liquidatela non potrebbe riconoscere in loro favore.
In tale prospettiva, si è quindi venuto affermando un orientamento dottrinale, seguito anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es., Cass. civ. n. 17279/2010), che ha riconosciuto come proseguibili, ancorché rivolte verso un soggetto fallito, le domande volte ad ottenere l'accertamento negativo di un proprio debito nei confronti della procedura, non tanto al fine di vantare una pretesa nei confronti della massa, quanto piuttosto al sol fine di essere liberato dall'obbligo di pagamento. In tali casi è stato ritenuto possibile agire secondo le regole ordinarie, anche ove l'insussistenza del credito dipenda dalla nullità, dalla annullabilità ovvero dalla risoluzione del contratto, sempre che dette pretese siano funzionali all'accertamento negativo del credito vantato dalla procedura medesima. Il Tribunale ritiene di condividere tale impostazione. In argomento, si reputa decisivo osservare che il peculiare procedimento che regola la procedura concorsuale non offre alcuna tutela al debitore che intenda solo ed esclusivamente ottenere l'accertamento negativo di un proprio debito al sol fine di essere liberato dall'adempimento dei propri obblighi e che pertanto aderire ad un'interpretazione troppo rigorosa del divieto imposto dall'art. 83
TUB comporterebbe la conseguenza di dover riconoscere necessariamente un vuoto di tutela, non ammissibile ala luce del disposto dell'art. 24 Cost. Si deve quindi ritenere che il disposto dell'art. 83 TUB vada riferito alle sole azioni che siano volte o comunque preordinate ad ottenere un titolo che consenta alla parte che agisce di
15 incidere nella massa attiva della liquidazione. Chiarito quanto sopra, è ora possibile passare all'esame del caso concreto. Nel riassumere il giudizio, parte attrice ha dichiarato di voler coltivare le proprie domande al fine di ottenere, una “sentenza che comporti la liberazione definitiva delle attrici da ogni obbligazione di rimborso del debito vantabile nei loro confronti dalla o da Parte_3 eventuali cessionari del credito relativo, e ciò in misura corrispondente all'in vestimento effettuato, oltre ad interessi e accessori, e quindi con effetto invalidante totale rispetto ai due atti d'investimento ed invalidante parziale rispetto ai finanziamenti relativi effettuati dalle due società” (pag. 5 foglio di conclusioni). In particolare, parte attrice, pur avendo formalmente tenuto ferme le domande di condanna, proposte in via subordinata, prevalentemente di natura risarcitoria, ha chiarito di insistere, in particolare, per le domande volte all'accertamento di nulla dovere alla AN (oggi in liquidazione coatta amministrativa) in ragione dei rapporti per cui è causa. La liquidatela ritiene che tutte le domande sottendano l'accertamento di un credito restitutorio o comunque debbano essere interpretate come una richiesta di compensazione tra il debito derivante dai finanziamenti e il presunto credito derivante dall'investimento in Il Tribunale non condivide del tutto gli assunti CP_4 della convenuta. In argomento, deve osservarsi che l'art 56 della l.fall. consente ai creditori del fallimento di compensare con i loro debiti i crediti che essi vantano verso lo stesso. Il TUB, all'art. 83, comma 3, bis, statuisce che “in deroga all'articolo 56, primo comma, della Legge Fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa”. La ratio delle norme succitate è quella di consentire al creditore di vedere estinta la relativa obbligazione invocando un controcredito nei confronti della procedura, così evitando di essere condannato a pagare interamente un debito per poi vedere la riscossione del controcredito sottoposta alle regole della falcidia fallimentare. Trattandosi, tuttavia, di disposizioni che derogano in maniera significativa alle norme generali, ai sensi delle quali ogni credito nei confronti della procedura deve essere accertato secondo le disposizioni di cui all'art. 52 fall., richiamato dall'art. 86 e ss. del TUB, la disciplina della compensazione deve reputarsi del tutto eccezionale e di stretta interpretazione ed applicazione, pena il sovvertimento della regola generale. Ne consegue che, come rilevato dalla Suprema
Corte, ciò che è consentito al debitore della procedura è di eccepire in compensazione un proprio controcredito ove chiamato a rispondere dalla procedura medesima del pagamento di un suo debito nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione, così
16 derogandosi, per i motivi equitativi sottesi alla disciplina, al principio secondo cui
l'accertamento del credito debba avvenire secondo le regole concorsuali, ove la compensazione è una eccezione in senso proprio volta unicamente a paralizzare la pretesa di pagamento della procedura (Cass. n. 14418/2013 e Cass. n. 30298/2017).
Ne discende che l'eccezione di compensazione può essere efficacemente sollevata solo se e nella misura in cui la stessa si ponga quale reazione ad una domanda di condanna proposta dal fallimento nei confronti del proprio debitore in bonis. La deroga alla disciplina generale, in altri termini, è giustificata solo se e nella misura in cui il debitore in bonis sia attinto dalla domanda di condanna della procedura, al fine di evitare di essere costretto a pagare integralmente un proprio debito nei confronti del fallimento, rischiando invece di trovare soddisfazione del proprio controcredito in moneta fallimentare. La compensazione non può invece essere utilizzata quale rimedio preventivo, che non sia diretto paralizzare la pretesa di pagamento del soggetto fallito o in stato di liquidazione coatta, poiché ammettere tale soluzione significherebbe consentire al creditore del fallimento, ancorché non direttamente richiesto di pagare, di eludere la generale disciplina della par condicio creditorum. Da quanto sin qui esposto consegue che l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla liquidatela nel caso in esame può ritenersi fondata solo nella misura in cui la stessa si riferisca alle domande di condanna, pur mantenute ferme in sede di precisazione delle conclusioni, ovvero alle domande volte all'accertamento di un credito restitutorio o risarcitorio dell'attore nei confronti della liquidatela e delle pretese di compensazione con i crediti vantati dalla procedura nei confronti dello stesso, non avendo la liquidatela, nel presente giudizio, proposto alcuna domanda restitutoria nei confronti degli attori. Va quindi dichiarata l'improseguibilità delle domande di condanna proposte da parte attrice, ed altresì delle domande di accertamento di credito e delle pretese di compensazione con le ragioni di credito vantate dall'attore.
Quanto invece alle domande volte ad ottenere la liberazione dagli obblighi vantati nei confronti della procedura, va rilevato trattarsi di domande che, pur necessariamente richiedendo una delibazione circa la sussistenza di un collegamento negoziale tra le operazioni di acquisto di azioni e le erogazioni del finanziamento, ovvero circa la sussistenza degli ulteriori presupposti della prospettata nullità/ annullabilità/risoluzione, devono ritenersi esclusivamente preordinate ad ottenere la liberazione dall'obbligo di pagamento di quanto ancora dovuto in esecuzione dei predetti contratti di finanziamento. In particolare, parte attrice intende coltivare le su precisate domande volte ad ottenere una pronuncia avente ad oggetto
17 l'accertamento di nulla dovere alla in esecuzione dei rapporti contestati. La Pt_1 domanda di accertamento negativo formulata dall'attore può quindi prescindere dall'accertamento del controcredito vantato dallo stesso nei confronti della procedura
a titolo di ripetizione dell'indebito versamento del prezzo di acquisto, non essendo quindi necessario svolgere alcuna compensazione tra le reciproche poste. Ed invero, se la domanda di nullità, annullamento o di risoluzione fossero fondate, l'attore non sarebbe tenuto a versare alcunché in esecuzione dei contratti di finanziamento. Si tratta, in estrema sintesi, di domande che non incidono in alcun modo nella massa fallimentare, ma consentono esclusivamente all'attore di ottenere, con efficacia di giudicato, una pronuncia che accerti la liberazione dagli obblighi nascenti da contratti nulli o risolvibili. Non si ravvisano quindi i presupposti per l'operatività delle norme in materia di compensazione. La causa deve pertanto essere rimessa in istruttoria per
l'esame delle domande volte alla liberazione degli obblighi gravanti sull'attore, come da separata ordinanza”.
1.2 La decisione, coerente con l'orientamento stabilmente assunto sul punto da questa Corte, è corretta e va confermata. Non è per contro condivisibile – e ne va pertanto ribadito il rigetto – la tesi sostenuta dalla banca in primo grado e qui riproposta.
1.3 L'art. 83, co. 3, del T.U.B. (secondo cui: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”) dev'essere, invero, interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 della legge fallimentare, ossia nel senso che solo le pretese creditorie, o restitutorie, esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale. Non divengono viceversa improcedibili le domande di mero accertamento della nullità di contratti, o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia contestualmente valere un diritto alla restituzione di somme di denaro, ovvero al risarcimento del danno (c.d. azioni “debt sensitive”), da esercitarsi
– queste sì – solo in sede concorsuale.
Sarebbe d'altra parte incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa sarebbero comunque esercitabili (dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v. l'ultima parte del
18 richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non potrebbero essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, diverrebbero inevitabilmente improcedibili.
Tale assunto, sul quale insiste la banca appellante, sostanziandosi in una sorta di immunità giudiziaria, si pone, d'altra parte, in evidente contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, primo comma, della Costituzione. Invero, da un lato, la banca insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo diverso dalle altre imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa;
dall'altro, e per contro, resterebbe preclusa “sine die”, per chi ha intrattenuto rapporti con la banca, la tutela giurisdizionale dei propri diritti, atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa già in bonis nei confronti dei terzi (o, per l'appunto, l'accertamento negativo di tali crediti), né, tantomeno, l'accertamento di invalidità negoziali. Il Testo
Unico ANrio non prevede, infatti, la possibilità di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse dalle pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinando esclusivamente, nell'art. 86, la verifica dello stato passivo (in cui “i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi”
e possono domandare “il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti”), e nell'art. 87, l'eventuale giudizio di opposizione.
In altri termini, la locuzione normativa secondo cui contro la banca in liquidazione non può essere promossa, né proseguita, alcuna azione, va letta valorizzando il richiamo a quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92.3, rispettivamente relativi alle opposizioni allo stato passivo, all'esecutività delle sentenze, alle insinuazioni tardive dei crediti e alle opposizioni al piano di riparto. Sono tutti richiami normativi accomunati dall'inerenza a pretese creditorie che vanno “ordinate” secondo la logica concorsuale, e la loro inclusione nella norma significa logicamente che la disciplina dell'improcedibilità coinvolge esclusivamente pretese creditorie, sicchè la lettura combinata della locuzione (apparentemente preclusiva di ogni azione) e dei richiami normativi – valorizzandosi la connessione tra le parole quale criterio interpretativo ex art. 12.1 delle preleggi – porta a concludere che la regola dell'improcedibilità è posta
19 e illustrata in funzione delle sole azioni idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo, e tali sono solamente quelle inerenti alla deduzione in giudizio di crediti.
La conseguenza dell'accoglimento della tesi sostenuta dalla difesa della l.c.a. sarebbe d'altra parte, nella sostanza, incongrua, in quanto colui che ha interesse all'accertamento dell'invalidità di un negozio giuridico senza che da tale accertamento ne discenda una pretesa restitutoria o risarcitoria non potrebbe esercitare il proprio diritto, ovvero dovrebbe attendere (magari per anni) che la banca in l.c.a. (o l'eventuale cessionario del credito) si determini a richiedergli il pagamento (del finanziamento illecito in quanto collegato all'acquisto azionario effettuato in violazione dell'art. 2358 c.c.), ben potendo avere un interesse attuale e concreto ad ottenere in via immediata una statuizione che rimuova in via definitiva lo stato di incertezza derivante dalla (per quanto solo apparente) esistenza del debito, interesse da ritenersi certamente meritevole di tutela: si pensi ad es. ad un'impresa costretta a mantenere l'annotazione al passivo della posta debitoria e che necessiti pertanto di
“ripulire” il proprio bilancio in termini coerenti con l'effettiva realtà economica e giuridica, ovvero, più in generale, ad un qualsiasi soggetto che necessiti di un finanziamento e si trovi tuttavia nell'impossibilità di ottenerlo risultando a suo carico l'esistenza di un previo finanziamento (magari, come nella specie, particolarmente ingente) da ritenersi invece inesistente, siccome, appunto “nullo” per violazione della richiamata disposizione normativa societaria.
In tale prospettiva non può, pertanto, ritenersi condivisibile l'affermazione secondo cui la generalizzata improcedibilità di qualsiasi domanda verso la l.c.a. della banca non comporterebbe un'illegittima compressione del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti sancito dall'art. 24 della Costituzione in quanto la possibilità di far accertare l'inesistenza di debiti a carico dell'interessato sarebbe solo differita se, e al momento in cui, gli organi della procedura decideranno di far valere nei suoi confronti il credito risultante dalle scritture contabili della banca assoggettata a liquidazione coatta amministrativa. Così ritenendo, infatti, si finisce inevitabilmente col lasciare il
(solo apparente) debitore in una (per lui diversamente irrisolvibile) situazione di incertezza, non solo potenzialmente, ma anche concretamente, pregiudizievole per i suoi interessi.
In definitiva, deve quindi confermarsi la statuizione per cui sono procedibili – non potendo trovare legittima cognizione in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente – le domande proposte dagli attori volte all'accertamento negativo dei crediti di nei loro confronti scaturiti dalle complessive Controparte_9
20 operazioni in esame, previa dichiarazione della nullità dei contratti da cui tali crediti sarebbero scaturiti: contratti di affidamento e collegati contratto di investimento (cfr. in questo senso, tra le altre, Appello EN, sentenza n. 1817/2023; Appello
EN, sentenza n. 1922/2023, peraltro, come già detto, espressive di un orientamento che, in consapevole modifica di quello in precedenza seguito, deve ritenersi ormai costante in questa Corte veneta).
Deve in ogni caso escludersi – con ciò anticipandosi l'esame del secondo motivo – che nel caso di specie l'accertamento negativo richiesto da parte attrice presupponga un fenomeno compensativo (il credito restitutorio ex art. 2033 c.c. del cliente andrebbe a compensare il debito dello stesso nei confronti della banca) che attrarrebbe la fattispecie alla cognizione del tribunale fallimentare, poiché, da un lato, la compensazione non è stata dichiarata dal Tribunale di EN e, dall'altro, il venire meno del debito dell'istante è conseguenza della nullità, non del solo contratto di affidamento, ma, in ragione del rilevato collegamento negoziale, dell'intera operazione.
In altri termini, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come mai utilizzato, con la conseguenza che:
a) non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo al cliente;
b) le azioni, solo apparentemente acquistate dal correntista, sono nella sostanza rimaste nella titolarità della banca, sicché solo in senso a-tecnico si può discorrere di compensazione per indicare che sono contabilmente elise tutte le reciproche obbligazioni dell'unitaria operazione di cui viene accertata la nullità.
Così stando le cose, non può negarsi l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo agli attori, le cui domande di accertamento della nullità delle operazioni non rimane priva “di effetto utile”, comportando l'accertamento negativo del debito.
1.4 In definitiva, può dunque ribadirsi che l'improponibilità, o la improseguibilità, delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria riguarda tutte le domande che sono funzionali all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione, che “incidono”, cioè, sull'accertamento del “passivo”, anche qualora dette domande siano costitutive, o di accertamento, ma vengano invocate quali presupposto del credito risarcitorio, o restitutorio, da far valere verso la
Procedura, non potendosi in tali casi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso. Rimangono, per contro, escluse dalle regole dell'accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo quelle domande che non hanno la suddetta valenza e che sono volte a conseguire un “quid”
21 ulteriore e diverso, che non è nei poteri e nella competenza della procedura
Fallimentare o della Liquidazione giudiziale di riconoscere alla parte.
2. Il secondo motivo – rubricato: “la Sentenza non definitiva e la Sentenza definitiva sono errate nella parte in cui ha ritenuto procedibili le domande proposte da controparte e infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire di controparte”
(cfr. atto d'appello, pag. 40 – 49) – denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che gli attori abbiano conclusivamente proposto solo domande di mero accertamento negativo del credito vantato da nei suoi confronti, e non anche CP_4 domande comunque incidenti sulla distribuzione concorsuale del patrimonio della banca. Risulterebbe, in particolare, trascurato il dato che le domande attoree non sarebbero nella sostanza volte solo al mero accertamento negativo del credito vantato dall'istituto nei loro confronti, posto che quelle volte alla caducazione dell'acquisto delle azioni di non potrebbero in realtà produrre alcun CP_10
“accertamento negativo” del credito della banca, che deriva, piuttosto, dal finanziamento. L'effetto tipico della caducazione dell'acquisto delle azioni (che si produce peraltro ope legis) è, infatti, dato dalla perdita dell'efficacia (o della
“apparente efficacia”) del titolo giuridico in forza del quale la banca ha trasferito le azioni al cliente e ricevuto, in contropartita, il relativo “pretium”, donde, ai sensi degli artt. 2033 e ss. c.c., l'obbligo della banca di restituire il prezzo. Poiché non potrebbe dubitarsi del fatto che un simile obbligo restitutorio si traduca in una passività in capo alla banca, ne conseguirebbe l'inammissibilità delle domande volte ad ottenere la caducazione dell'acquisto delle azioni, e questo perché: i) da un lato, tali domande producono l'effetto di far sorgere, ope legis, un obbligo restitutorio (i.e. un debito pecuniario) in capo alla banca (effetto che peraltro si produrrebbe comunque, a prescindere dalla “concreta volontà” dell'attrice, poiché gli effetti della nullità di un contratto non sono nella disponibilità della parte che formula la domanda); ii) dall'altro, se anche si volesse ipotizzare l'ammissibilità di una pronuncia di nullità che non comporti al contempo l'insorgere di obblighi restitutori (ma il nostro ordinamento non prevede in realtà tale possibilità), le domande attoree sarebbero comunque inammissibili per carenza di interesse ad agire, in quanto dall'accoglimento delle stesse non potrebbe derivarne alcun effetto in concreto utile in capo agli attori. La
l.c.a. appellante sostiene, in buona sostanza, che il Tribunale avrebbe errato nel considerare le domande formulate da parte attrice come domande di mero accertamento negativo del credito vantato dalla banca nei suoi confronti, discendendo inevitabilmente dal loro accoglimento ulteriori conseguenze
22 potenzialmente incidenti sulle regole del concorso, la cui sola possibilità renderebbe inammissibile l'intera pretesa esercitata in causa.
2.1 La tesi è infondata e non può essere accolta.
2.2 Ciò che rileva nella prospettiva in esame è quello che la parte istante ha chiesto al giudice e che questi ha ritenuto ammissibile, e quindi accoglibile, discendendo da ciò la delimitazione del perimetro della statuizione e quindi la valutazione della sua correttezza.
Ora, di tutte le domande proposte da parte attrice, quelle in concreto accolte dal
Tribunale lo sono state in quanto previamente ritenute ammissibili, siccome di accertamento della nullità dei contratti di riferimento e di mero accertamento negativo (senza ulteriori implicazioni) di qualsiasi obbligo verso la banca in l.c.a. gravante sul medesimo.
Così stando le cose, la sentenza impugnata non potrà mai essere utilizzata o interpretata al fine di far insorgere una passività in capo alla banca, e questo proprio in quanto “ontologicamente” inidonea a tale fine, dovendo ribadirsi che la regola del concorso non può trovare applicazione quando la domanda abbia finalità estranee alla partecipazione al concorso stesso, o quando non sia strumentale all'ammissione al passivo del credito che ne discende, ma sia volta ad ottenere (solo, o anche) ulteriori declaratorie o adempimenti che esorbitano dai poteri, e/o dalla competenza, del Fallimento o della Procedura di l.c.a e che la parte non può in alcun modo ottenere dalla Procedura stessa, tra cui, in primis – come nella specie – le domande finalizzate a provocare la liberazione della parte dagli obblighi contrattuali verso la banca in l.c.a., posto che la relativa declaratoria non può essere ottenuta nell'ambito concorsuale.
Va inoltre sottolineato, come anticipato in sede di esame del primo motivo, che l'accertamento negativo del credito della banca non presuppone alcuna compensazione. Il venire meno del debito è invero la conseguenza diretta della nullità del contratto di affidamento e, in ragione del collegamento negoziale, dell'intera operazione oggetto di causa. Ed infatti, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come non mai utilizzato, con la conseguenza che non è sorta alcuna obbligazione restitutoria in capo al cliente e le azioni (ovvero le eventuali obbligazioni convertibili) apparentemente da questi acquistate sono rimaste nella titolarità della banca.
Ne deriva, per l'effetto, che non essendosi verificato alcun fenomeno compensativo l'accoglimento della domanda attorea non può incidere sullo stato passivo della
23 procedura di liquidazione coatta amministrativa, donde l'insussistenza delle condizioni determinanti l'attrazione al foro concorsuale del presente procedimento.
Va quindi confermata la decisione assunta dal Tribunale in parte qua (v. sentenza pag. 13 – 14), secondo cui le domande di accertamento negativo proposte non sottendono alcuna pretesa restitutoria, né del prezzo versato per l'acquisto delle azioni, né tantomeno degli importi pattuiti titolo di interessi e spese per il finanziamento, e ciò per il fatto che gli attori sostengono di non avere utilizzato denaro proprio per pagare il prezzo delle azioni, avendole acquistate con le somme ricevute in prestito dalla e nemmeno di avere pagato nulla in restituzione, Pt_1 donde l'accoglimento della domanda di nulla dovere alla non è prodromica ad Pt_1 una domanda volta all'accertamento di un credito restitutorio, ma esclusivamente alla liberazione dall'obbligo di eseguire un contratto nullo. Da ciò consegue che l'eccezione di carenza di interesse, fondata sull'assunto che gli attori non otterrebbero alcuna utilità dalla pronuncia di nulla dovere alla liquidazione coatta, essendo comunque tenuti a restituire gli importi ricevuti, previa declaratoria di compensazione tra i reciproci obblighi restitutori, non merita accoglimento. Va infatti ribadito che la domanda di liberazione dagli obblighi proposta in via principale, non passa affatto attraverso la compensazione (che viene invocata solo in via alternativa e subordinata), essendo il suo perimetro limitato esclusivamente all'accertamento della liberazione dagli obblighi discendenti dai contratti sottoscritti tra le parti. Tale obbligo, il cui accertamento negativo è stato richiesto al Tribunale, mira sostanzialmente a paralizzare un'eventuale domanda della AN volta all'esecuzione dei contratti di finanziamento, rimanendo impregiudicata ogni questione afferente all'esistenza o meno di altri e diversi eventuali obblighi delle parti restitutori e/o risarcitori che si fondino invece su altro e diverso titolo (ad es. eventualmente ex art 2033 c.c.), e ciò risponde senz'altro a un interesse della parte attrice. Del resto, come già osservato dal Tribunale di EN in altre fattispecie analoghe alla presente, “Alla diversità di titoli corrisponde una diversa regolamentazione giuridica - ad es. in punto interessi applicabili - contrattuali/legali e in punto decorrenza degli stessi- di tal che la domanda attorea di liberazione in ragione della invalidità del contratto dagli obblighi contrattuali di pagamento discendenti dal contratto medesimo è tutt'altro che pretesa
“fine a sé stessa” e priva di pratiche conseguenze” (cfr. Trib. EN, 12.03.2021), dal che discende l'infondatezza dell'eccezione incentrata sulla carenza di interesse.
In sintesi, le domande di nullità formulate da parte attrice possono quindi prescindere dall'accertamento del controcredito vantato nei confronti della procedura a titolo di
24 ripetizione dell'indebito versamento del prezzo di acquisto, non essendo quindi necessario svolgere alcuna compensazione tra le reciproche poste.
3. Il terzo motivo – rubricato: “le Sentenze sono errate nella parte in cui hanno ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di EN e ha conseguentemente statuito nel merito delle domande attoree” (cfr. atto d'appello, pag. 49 – 54) – denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di EN (Sezione Specializzata in Materia di Impresa) in luogo di quella del Tribunale di VI (quale foro concorsuale), escludendo la violazione delle norme di rito applicabili al procedimento di formazione dello stato passivo e quindi statuendo sul merito delle domande attoree. Nello specifico, viene censurato come non sia stato adeguatamente considerato il fatto che dette domande, anche se precisate e limitate dopo l'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa: i) avrebbero l'effetto di incidere sul patrimonio della banca, che si produrrebbe inammissibilmente in una sede diversa da quella concorsuale e per effetto della pronuncia di un foro diverso da quello competente per la procedura;
ii) andrebbero comunque lette come propositive di una domanda di compensazione, per la quale pure varrebbe la competenza del foro della procedura, i.e. del Tribunale di
VI.
3.1 Il motivo, con il quale la appellante ribadisce la tesi della incompetenza funzionale del Tribunale di EN, Sezione Spec. in , in favore Controparte_11 del Tribunale di VI quale giudice del concorso, alla luce di quanto si è osservato esaminando i primi due motivi deve ritenersi infondata, non trovando applicazione l'art. 83, co. 3, T.U.B., secondo cui “Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”.
Le domande proposte dagli attori nel presente giudizio non si possono, infatti, valutare come oggetto di un'azione “derivante dalla liquidazione”, atteso che i presunti diritti di credito (della AN) di cui è stato chiesto l'accertamento negativo si trovavano già nel patrimonio della banca in bonis e la domanda di accertamento della nullità delle operazioni contestate, e di conseguente accertamento negativo del corrispondente credito (della banca), non è idonea ad incidere sulla formazione dello stato passivo, con la conseguenza che la norma citata non è applicabile alla fattispecie in esame. Con l'ulteriore considerazione che l'eventuale azione della banca in l.c.a. per ottenere il pagamento del credito di cui gli attori hanno negato l'esistenza sarebbe devoluta alla competenza del tribunale ordinario e non già a quello del concorso.
25 Va in definitiva confermato, con riguardo all'eccezione di incompetenza del Tribunale di EN, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, per essere (in tesi) competente in via funzionale e inderogabile il Tribunale di VI quale giudice del luogo in cui ha sede la banca in liquidazione coatta amministrativa, e quindi quale giudice della procedura concorsuale a norma dell'art. 83, comma 3, ultima parte,
T.U.B., che le domande ritenute proseguibili, e quindi esaminate nel merito dal
Tribunale, non traggono origine, né sono derivanti, dalla liquidazione coatta amministrativa della banca, sicché non può trovare per esse applicazione la regola di competenza invocata dalla convenuta, attuale appellante.
4. Il quarto motivo – rubricato: “la Sentenza Non Definitiva è nulla per contraddittorietà insanabile della motivazione;
la Sentenza Definitiva è nulla perché contraddittoria con la sentenza non definitiva” (cfr. atto d'appello, pag. 54 – 56) – denuncia la nullità della sentenza non definitiva siccome intrinsecamente contraddittoria nella parte in cui ha ritenuto che, non solo le domande volte alla caducazione del finanziamento, ma anche quelle volte alla caducazione dell'acquisto delle azioni fossero procedibili. Si sostiene che laddove l'attrice avesse chiesto il mero accertamento negativo del credito di fonte contrattuale vantato dalla banca in forza del finanziamento concesso, tale risultato sarebbe stato ottenibile attraverso la caducazione del solo finanziamento, mentre, per contro, la caducazione dell'acquisto delle azioni non produce alcun effetto sul debito contrattuale dell'attore e determina, semmai, l'insorgere di un credito restitutorio ex indebito in capo allo stesso (in relazione al prezzo di acquisto delle azioni), che il medesimo Tribunale di EN ha dichiarato, però, di non poter accertare in quanto riservato alla sede concorsuale. La sentenza non definitiva sarebbe pertanto nulla perché contraddittoria nella parte in cui, dopo aver premesso chiaramente che le sole domande di accertamento negativo del credito sono procedibili, ha poi fatto salva la procedibilità delle domande di impugnativa negoziale aventi ad oggetto l'acquisto delle azioni. Ne consegue la nullità anche della stessa sentenza definitiva poiché la cognizione in merito alla validità dell'acquisto delle azioni doveva ritenersi esclusa. Nella seconda parte del motivo si denuncia, invece, l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha pronunciato sul merito della domanda di nullità dell'acquisto delle azioni di Si sostiene nello CP_4 specifico, per il caso in cui la sentenza non definitiva non dovesse essere ritenuta intrinsecamente contraddittoria, che l'unica possibile interpretazione alternativa sarebbe quella di ritenere che la sentenza non definitiva, nel fare salve le domande attoree, abbia in realtà inteso mantenere ferma la procedibilità solo di quelle riferite
26 al finanziamento. Ove tale lettura della sentenza non definitiva fosse ritenuta corretta, la sentenza definitiva sarebbe in ogni caso nulla nella parte in cui ha comunque deciso la domanda di accertamento della nullità dell'acquisto delle azioni
Infatti, laddove la sentenza non definitiva avesse escluso la procedibilità delle CP_4 domande caducatorie aventi ad oggetto l'acquisto delle azioni da parte CP_4 dell'attore (reputando “procedibili” le sole domande relative al finanziamento), il
Tribunale di EN non sarebbe potuto tornare sulla questione nella sentenza definitiva, essendosi ormai esaurita la sua potestas iudicandi sul punto. Ne dovrebbe, quindi, necessariamente conseguire la caducazione di tutti gli ulteriori capi delle sentenze impugnate, connessi, dipendenti e/o consequenziali alle predette statuizioni.
4.1 Il motivo, in relazione ad entrambe le articolazioni, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connesse, presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza – siccome, nella sostanza, basato su un'interpretazione dei fatti distonica rispetto alla realtà di quanto effettivamente avvenuto e accertato in causa – e va pertanto respinto.
4.2 Sostiene la banca che la sentenza non definitiva sarebbe nulla in quanto intrinsecamente contraddittoria nella sua motivazione e altresì, in una prospettiva relazionale, che sarebbe ravvisabile un'ulteriore contraddittorietà tra la sentenza definitiva e quella non definitiva. Tali distonie risiederebbero nel fatto che la sentenza definitiva avrebbe dichiarato procedibili le sole domande relative alla caducazione del finanziamento, mentre poi la stessa sentenza non definitiva, ed altresì la sentenza definitiva, avrebbero deciso anche le domande di impugnativa negoziale aventi ad oggetto l'acquisto delle azioni.
Va in primo luogo rilevato il difetto di specificità di entrambi i motivi.
L'appellante deduce, invero, un profilo di nullità della sentenza non definitiva, e in via derivata di quella definitiva, senza però in alcun modo specificarne la fonte, né le ragioni e i limiti dell'affermato effetto espansivo.
La tesi è comunque infondata, basandosi su una (peraltro ingiustificata) considerazione e valutazione atomistica (incompatibile con le evidenze di causa) dei contratti di riferimento (e cioè quello di assistenza finanziaria, sub specie di apertura di credito per “elasticità di cassa”, e quello avente ad oggetto l'acquisto/sottoscrizione delle azioni di , che vanno invece considerati unitariamente come un'unica CP_4 operazione negoziale, atteso che il risultato perseguito (e cioè l'acquisto delle azioni della banca attraverso l'assistenza finanziaria, nella specie “totalitaria”, direttamente
27 fornita dallo stesso istituto di credito delle cui azioni si tratta) è unitario sul piano economico-funzionale, come emerge dalla previsione normativa ex art. 2358.1 c.c., sicché l'invalidità colpisce inevitabilmente l'operazione negoziale nel suo complesso,
e quindi, sia nella parte relativa all'assistenza finanziaria, che a quella dell'acquisto dei titoli azionari della stessa banca in funzione del quale l'assistenza venne prestata
(v., ex multis: Cass. n. 20726/2014; Cass. n. 21417/2014; Cass. n. 7255/2013).
Deve ritenersi, quindi, corretta la valutazione fatta dal Tribunale nella parte in cui ha ritenuto esistente ed invalido il dedotto collegamento negoziale tra la concessione dei finanziamenti (da parte della in bonis) e l'acquisto Parte_1 delle azioni da parte dell'attore e delle società allo stesso riconducibili ( e CP_2
(cfr. sentenza definitiva, pag. 13 – 15): invero, nel caso Controparte_3 di specie, come già sottolineato, non ci si trova davanti a un mero collegamento obiettivo tra un qualsivoglia finanziamento fatto al cliente e acquisti azionari propri del finanziatore, bensì a un regolamento negoziale conseguito tramite collegamento intenzionale di negozi tale per cui la concessione del finanziamento è stata addirittura effettuata intenzionalmente all'unico scopo di finanziare l'acquisto delle azioni della stessa banca finanziatrice, di talché i negozi collegati risultano posti in essere intenzionalmente, oltre che obiettivamente, proprio e solo per conseguire acquisti finanziati vietati da normativa imperativa, di qui la nullità.
È dunque evidente che la domanda ritenuta ammissibile – e cioè quella diretta a conseguire la liberazione da un obbligo potenzialmente sussistente nei confronti della banca – postula la necessità di dichiarare l'inefficacia di entrambi i contratti (di finanziamento e di acquisto dei titoli) facenti parte dell'unica operazione contrattuale posta in essere.
5. Il quinto motivo – rubricato: “la Sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto, con motivazione in ogni caso non adeguata, assolto l'onere della prova gravante sugli atori in relazione alla presunta sussistenza di un collegamento negoziale” (cfr. atto d'appello, pag. 56 – 72) – denuncia l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha ritenuto assolto l'onere della prova gravante sugli attori in relazione alla affermata sussistenza di un collegamento negoziale rilevante ex art. 2358 c.c. tra i finanziamenti erogati dalla banca e l'acquisto delle azioni del medesimo istituto di credito sulla base: A) di elementi presuntivi di fonte documentale da ritenersi in realtà privi dell'efficacia probatoria necessaria per potersi ritenere provato lo specifico nesso giuridicamente rilevante tra i negozi in parola, sia sotto il profilo soggettivo della comune volontà delle parti, sia sotto il profilo oggettivo (la vicinanza temporale tra
28 le operazioni di finanziamento e le corrispondenti operazioni di acquisto delle azioni costituirebbe un mero elemento indiziario, di per sé solo insufficiente a dimostrare il collegamento, come sarebbe irrilevante anche la corrispondenza tra gli importi finanziati dalla banca e quelli investiti in azioni, peraltro solo parziale e non significativa;
sarebbe comunque assente ogni indicazione esplicita nei finanziamenti al vincolo di acquisto delle azioni, finanziamenti che sarebbero peraltro stati concessi in epoca diversa rispetto a quella dell'acquisto dei titoli) e, B) delle risultanze delle prove orali assunte in causa, da ritenersi da un lato inammissibili, in quanto volte a provare l'esistenza di patti aggiunti e contrari al contenuto dei contratti, anteriori o contemporanei alla stipula, e dall'altro comunque inconferenti, in quanto relative ad incontri preliminari che hanno preceduto la sottoscrizione dei contratti oggetti di causa, e come tali prive di una reale portata di convincimento del fatto rilevante, e cioè l'esistenza di uno specifico nesso giuridicamente rilevante tra i negozi giuridici in esame.
5.1 Il motivo – incentrato su una lettura critica delle evidenze probatorie esaminate dal Tribunale e ritenute rilevanti al fine del decidere e sulla conseguente erroneità della sentenza (definitiva) per aver posto a fondamento della decisione le risultanze di un'attività istruttoria inammissibilmente espletata e per aver ritenuto assolto (con motivazione inadeguata) l'onere della prova gravante su parte attrice in relazione alla sussistenza di un collegamento negoziale tra i contratti oggetto di causa – è infondato e va quindi respinto.
5.2 Il Tribunale si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini (cfr. sentenza, pag.
11 – 15): “Venendo al merito, e partendo dalla domanda principale di nullità per violazione dell'art. 2358 cod. civ., la prima questione da esaminare riguarda
l'accertamento del preteso collegamento negoziale tra: quanto a : -il CP_1 contratto di finanziamento non ipotecario a breve termine per euro 900.000,00 sottoscritto tra e in data 10/12/2013 , erogato in pari data sul CP_4 CP_1 conto 0244000000000133 ( doc. n. 5-6-7- di parte attrice); - il contratto il contratto di acquisto di 14.290 azioni, per euro 893.125,00, di cui alle domande di acquisto di azioni sottoscritta da 23/12/2013 e l'acquisto di 100 azioni di cui CP_1 all'aumento capitale registrate sul medesimo conto corrente in data 31.12.2013 (doc.
n. 4 di parte convenuta, doc.
7 -8 di parte attrice); - il contratto di finanziamento non ipotecario a breve termine per euro 900.000,00 sottoscritto tra e CP_4 [...]
in data 15/12/2014 , erogato in pari data sul conto 0244000000000133 ( CP_1 doc. 20 21 di parte attrice); quanto a - il contratto di finanziamento CP_2
29 non ipotecario a breve termine per euro 890.000,00 sottoscritto tra e CP_4 CP_2 in data 03/11/2014 ( doc. n. 14 parte attrice) e il contratto di acquisto azioni e
[...] adesione aumento capitale per euro 178.000,00, di cui alle domande del del
31.10.2014 ( doc. n.
7-8 parte convenuta) , addebitate il 28/11/2014 ( doc. n. 15 e
16 parte attrice); quanto a - il contratto di finanziamento Controparte_3 non ipotecario a breve termine per euro 1.065.000,00 sottoscritto tra e CP_4 in data 03/11/2014 ( doc. n. 17 parte attrice) e il contratto Controparte_3 di adesione all'aumento capitale e di acquisto azioni per euro 213.000,00, di cui alle domande del 31.10.2014 (doc. n. 10-11 parte convenuta) addebitate 11/12/2014
(doc. n. 18 parte attrice). In argomento, è opportuno ricordare che, affinché ricorra il collegamento negoziale, sono necessari sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti, pur manifestato in forma non espressa, di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. civ. 22216/2018- Corte d'Appello di Milano 08/01/2020 n. 40). Nel caso in esame, emerge documentalmente i contratti di finanziamento sono stati stipulati in epoca di poco antecedente agli acquisti azionari (che sono stati richiesti a distanza di pochi giorni rispetto alla sottoscrizione dei finanziamenti, ed addebitati sui vari conti correnti nel giro di poche settimane). Significativo è inoltre considerare che i tassi applicati alle operazioni di finanziamento in esame appaiono inferiori ai Tassi medi del periodo rilevati per categorie simili di operazioni (cfr. doc. n. 31- 32 parte attrice).
Nel caso di , l'importo oggetto del finanziamento è pressocché CP_1 coincidente con quello del prezzo versato per l'acquisto delle azioni (pari ad euro
62,50 per ogni azione. Dall'esame dell'estratto conto bancario all'epoca dell'acquisto azionario, emerge inoltre che, in data 09/12/2013, sul conto di giaceva il CP_1 modesto importo di euro 413,77. A ciò si aggiunga che nel periodo indicato si registrano sul conto scarse movimentazioni, salvo un'entrata di euro 49.000,00 a titolo di dividendi societari, donde può certamente desumersi che la provvista erogata in data 10/12/2013 sia stata integralmente utilizzata per l'acquisto azionario di pari importo. Dall'esame dell'estratto conto di emerge inoltre che il secondo CP_1 finanziamento, erogato a distanza di pochi giorni dalla scadenza del precedente, era
30 di pari importo ed è stato utilizzato per ripianare il primo finanziamento (doc. n. 22
– distinta estinzione- e doc. n. 24- estratto conto, dal quale si evince che le registrazioni di erogazione di nuovo finanziamento e di estinzione del precedente sono successive l'una all'altra): la circostanza che il secondo finanziamento sia destinato ad estinguere il precedente e costituisca una sorta di proroga del primo finanziamento è confermata anche dal tasso di interesse applicato, addirittura inferiore a quello di cui al primo finanziamento, pari allo 0,5 %. Dalla lettura dell'estratto conto al 31.03.2015, emerge infine che ha anche ottenuto il CP_1 rimborso di interessi e commissioni pari ad euro 19.012,35, con valuta 18/12/2014,
e quindi di poco successiva al pagamento del primo finanziamento, dal che può desumersi che tale rimborso si riferisca appunto alle spese ed interessi sostenuti per il primo finanziamento. Quanto invece alle società CG e , può Controparte_3 valorizzarsi la circostanza che, al momento in cui è stato erogato il finanziamento, i conti correnti delle società, sui quali le somme sono state erogate, avevano all'attivo somme del tutto insufficienti a soddisfare i numerosi pagamenti registrati sul conto subito dopo l'erogazione del finanziamento;
le somme oggetto del finanziamento hanno costituito l'entrata principale sul conto;
in ogni caso gli altri introiti sono stati subito utilizzati per il pagamento delle esigenze societarie donde può concludersi che le due società, all'epoca di sottoscrizione dei finanziamenti, necessitassero di somme per soddisfare i debiti sociali. La circostanza che, poco dopo l'erogazione del finanziamento, entrambe le società abbiano acquistato azioni per un importo pari a circa 20% degli importi finanziari, conferma la tesi che una parte del finanziamento, ottenuto a tasso particolarmente agevolato, sia stato impiegato per acquistare le azioni della banca erogatrice. Gli elementi sopra considerati portano a concludere che
i finanziamenti richiesti alla nel periodo preso in considerazione fossero Pt_1 destinati, quanto a integralmente, e quanto alle due società parzialmente, CP_1 agli acquisti azionari avvenuti in epoca di poco successiva, e che l'importo oggetto di fido sia stata effettivamente impiegato, totalmente quanto a e parzialmente CP_1 Cont quanto alle società e , a tale scopo. Tali evidenze Controparte_3 documentali denotano quindi la sussistenza di un nesso oggettivo che collega le due operazioni in esame. Gli esiti dell'istruttoria testimoniale confermano la tesi di un collegamento negoziale tra i contratti, dando contezza non solo dell'elemento oggettivo ma anche di quello soggettivo. In particolare, il teste , Tes_2 dipendente di , in pensione all'epoca dei fatti, ha dichiarato Parte_1 di aver conosciuto il cliente, di averlo seguito e di avere continuato a prestargli
31 consigli anche in epoca successiva al pensionamento. Ha quindi precisato di avere partecipato ad un incontro tenutosi nel mese di ottobre 2013 presso gli uffici delle società riconducibili a , confermando che, in tale occasione, i funzionari della CP_1
e , gli avevano rappresentato che le società di famiglia Pt_1 CP_5 Tes_1 presentavano problemi riferiti al rating necessario per ottenere affidamenti ed avevano altresì detto al cliente che lo avrebbero aiutato se lui avesse aiutato la Pt_1 mediante l'acquisto azionario. Il teste ha poi confermato che, nel corso di tale incontro, i funzionari della AN, a fronte della dichiarazione di , che CP_1 esponeva di non avere disponibilità per effettuare l'acquisto, gli dissero che la Pt_1 avrebbe messo a sua disposizione le somme necessarie per l'operazione. Il teste ha confermato che l'intera operazione era stata presentata a nel senso CP_1 prospettato dal cliente. Ha anche confermato che il finanziamento del 2014 costituiva sostanzialmente una proroga di quello concesso nel 2013 ed anzi ha affermato che, nel corso di un incontro, i funzionari della AN avevano addirittura dichiarato di essersi sbagliati e di avere per errore concesso un finanziamento con scadenza annuale, anziché biennale. Il teste ha anche confermato che i funzionari della AN, nel proporre le condizioni dei finanziamenti rivolti alle società, avevano riferito al cliente che se anche le società avessero utilizzato una parte della provvista per acquistare azioni della avrebbero avuto condizioni contrattuali più favorevoli Pt_1
(si veda risposta al capitolo 25). Le risultanze della testimonianza possono reputarsi attendibili, poiché le dichiarazioni sono state rese da un soggetto che ha partecipato ai fatti di causa, che ha reso delle dichiarazioni tra loro coerenti intrinsecamente ed estrinsecamente nonché prive di contraddizioni e che non ha alcun personale interesse all'esito della lite. Le dichiarazioni di non possono essere messe in Tes_2 discussione da quelle del teste , il quale ha reso una deposizione vaga, CP_5 generica e ha dichiarato di non ricordare con precisione i fatti di causa. La circostanza che abbia negato che la concessione dei fidi fosse subordinata all'acquisto CP_5 azionario non va comunque ad inficiare le risultanze documentali e le deposizioni del teste , il quale ha invece confermato che i funzionari della AN proponevano Tes_2 al cliente di acquistare azioni con il denaro oggetto del finanziamento: la circostanza che l'acquisto azionario fosse posto anche come condizione per il rilascio di finanziamenti a favore delle società di famiglia certamente potrebbe “colorare” ulteriormente l'operazione dal punto di vista delle motivazioni che possono avere indotto il cliente ad aderire al finanziamento, ma, al fine di configurare un'operazione “baciata”, è sufficiente che
32 l'accordo tra le parti prevedesse che il denaro erogato dalla AN fosse utilizzato per acquistare azioni e di un tanto il teste ha offerto piena conferma, mentre il Tes_2 teste ha reso dichiarazioni vaghe, dichiarando di non ricordare i fatti Non CP_5 può. infine, ritenersi che le testimonianze assunte siano tese a provare patti aggiunti
o contrari al contenuto degli atti negoziali oggetto di lite, essendo le stesse finalizzate
a dimostrare i fatti storici che dessero contezza del collegamento dedotto dall'attore in giudizio, ossia che l'operazione si è svolta in modo funzionalmente unitario per perseguire un fine causale ulteriore rispetto a quello dei singoli negozi collegati. La prova di un tanto può ben essere fornita mediante elementi, acquisibili anche a mezzo di testimonianze, volti ad illustrare il contenuto concreto delle trattative e quindi la sussistenza di un fine comune, non espressamente risultante dal contratto, volto alla concessione del finanziamento vietato dalla legge;
per tali ragioni le testimonianze sono state dichiarate ammissibili. Alla luce del compendio probatorio esaminato, il collegamento negoziale tra le operazioni contestate da parte attrice può ritenersi provato”.
5.3 La decisione e la corrispondente motivazione sono corrette e vanno confermate.
Per contro, le censure della banca sono, oltre che a-specifiche, infondate e non possono essere accolte.
La prova del collegamento è invero piena e discende dalle evidenze disponibili, sia emergenti dai documenti acquisiti agli atti del giudizio, che dalle risultanze dell'espletata istruttoria orale.
Va innanzitutto sottolineato che fin dall'introduzione della causa diversi indici documentali facevano propendere per la sussistenza di un tale collegamento. Nello specifico:
A) quanto alla posizione di : CP_1
a) il modulo di concessione fido sottoposto dalla AN indicava la ragione della richiesta in un'esigenza di “elasticità di cassa” per il periodo di 12 mesi di cui la persona fisica all'evidenza non necessitava, non generando in conto CP_1 saldi passivi di tale entità (doc. 3 del fasc. di primo grado di p.a.);
b) la prima versione del modulo contrattuale del finanziamento presentato in data
22.11.2013 come documento di sintesi generale (doc. 4 s.f.) prevedeva la forma tecnica dell'affidamento in conto corrente a termine (si trattava, cioè, di un fido con ammortamento a rata unica a scadenza) e un tasso debitore uguale, tanto entro il fido, quando oltre il fido, il che evidenzia la vera finalità del finanziamento, che deve
33 ritenersi essere stata quella di assistere il cliente nell'acquisto di azioni con il minor aggravio possibile degli oneri relativi;
c) lo stesso formulario prevedeva la commissione di affidamento al 2%, ma le particolari condizioni riservate al cliente ne escludevano l'applicazione (cfr. la prima pagina del doc. 3: la dicitura “FINANZ. ALTRI IN DIVISA B/T, non soggetta alla commissione per l'affidamento, di importo pari a 900.000,00 euro, con scadenza
30.11.2014; non si applicano le suddette spese per l'affidamento e l'utilizzo oltre fido
o in assenza di fido, ma le condizioni indicate nel contratto specifico”), il che conferma che l'operazione non avveniva a condizioni di mercato, bensì a condizioni di favore;
d) l'operazione di assistenza finanziaria assunse una forma tecnica differente qualche giorno dopo con la sottoposizione al cliente, in data 10.12.2013, di un modulo per “finanziamento non ipotecario a tasso fisso a breve termine” (doc. 5 s.f.), con un tasso debitore su base annua fissato al 2,234%, con esclusione anche in questo caso di spese di istruttoria, spese per pagamento rata ed eventuali compensi per estinzione anticipata, il che conferma come la si impegnò a “studiare” (ed Pt_1 attuare) una forma tecnica meno onerosa possibile per il cliente al fine di indurlo all'operazione;
e) l'erogazione del credito intervenne in data 10.12.2013 (doc. 6 s.f.) e solo pochi giorni dopo (il 23.12.2013) intervenne l'operazione di vendita delle azioni, attingendo direttamente dal conto del la provvista nel frattempo messa a disposizione CP_1 con il contratto di finanziamento (cfr. gli estratti conto e le distinte allegate da p.a. sub doc. 7 e 8 del fasc. di primo grado. In particolare, risulta eloquente l'estratto conto sub doc. 7, perché rende evidente il contesto ravvicinato in cui il finanziamento e l'acquisto sono intervenuti: solo poche registrazioni contabili e solo pochi giorni, infatti, separano le due operazioni);
f) il finanziamento venne rinnovato in data 15.12.2014, mediante l'erogazione di nuova provvista impiegata per estinguere il finanziamento precedente, nel frattempo interamente addebitato per capitale ed interessi per complessivi euro 906.247,47 (v. doc. 20, 21, 22 e 23 del fasc. di primo grado di p.a.), il che conferma che la ragione dell'erogazione non fosse la necessità di una momentanea elasticità di cassa. Il tasso di interesse in occasione di tale rinnovo venne addirittura abbassato dal 2,234% allo
0,5%, il che conferma come lo scopo perseguito dalla AN non fosse realmente pertinente con quello di finanziamento;
g) in data 2.1.2015, con valuta 18.12.2014, la AN rimborsò al GN , CP_1 usando la causale “rettifica interessi/commissioni”, l'importo di euro 19.012,35,
34 importo comprensivo degli interessi e degli oneri sostenuti sul precedente finanziamento oggetto di estinzione e sostituzione, nonché di un “premio” pari all'1% sul finanziamento erogato dalla AN (doc. 24 in primo grado), il che conferma come l'operazione non fosse una normale operazione di mercato, come invece prescrive il terzo comma dell'art. 2358 c.c. (come si ricava dal doc. 31, i tassi medi praticati dal mercato nell'ultimo trimestre 2013 si attestarono per tutte le categorie di prestito al di sopra del tasso praticato dalla AN, e ciò vale ancor più per il rinnovo intervenuto un anno dopo (doc. 32), risultando, pertanto, palesemente violata anche la condizione di validità che richiede che l'operazione intervenga a condizioni di mercato);
B) quanto alla posizione di e CP_2 Controparte_3
h) l'acquisto di azioni da parte di intervenne a pochi giorni di distanza CP_2 dalla sottoscrizione del finanziamento del 3.11.2014: cfr. doc. 14, 15 e 16 in primo grado: la C.G.N. venne finanziata con una linea di credito di complessivi euro
890.000,00 da restituirsi a rate in sessanta mesi (doc. 14), dei quali euro 178.000 vennero dedicati all'acquisto di azioni della AN (il 20%), di cui 171.750 per l'acquisto di 2.748 azioni ordinarie dismesse da soci direttamente rimborsati dalla banca ed euro 6.250,00 per l'acquisto di 100 azioni dell'aumento di capitale allora ancora in corso (doc. 15 e 16);
i) pure l'acquisto di azioni da parte di intervenne a Controparte_3 pochi giorni di distanza dalla sottoscrizione del finanziamento del 3.11.2014:
è stata finanziata con la somma a mutuo di euro Controparte_3
1.065.000,00 da restituirsi a rate in sessanta mesi (doc. 17), di cui € 213.000,00 destinati all'acquisto di azioni (ancora il 20%): € 206.750 per l'acquisto di 3.308 azioni ordinarie probabilmente dismesse da qualche socio illustre (doc. 18) e la restante parte per l'acquisto di azioni dell'aumento di capitale allora ancora in corso.
Il fatto che ad siano state cedute 2.748 azioni ordinarie Controparte_3 già in circolazione fa ritenere che la al tempo avesse la necessità di collocare Pt_1 azioni da essa riacquistate da altri soci in esecuzione di promesse di riacquisto simili a quelle fatte alle attrici. Questa seconda operazione venne giudicata dalla stessa come inadeguata per la società; Pt_1
j) dai doc. 36 e 37 (estratti conto al 31.12.2104 riferiti alle società e CP_2
si evince che la provvista impiegata per l'acquisto delle azioni fu CP_3 esattamente quella finanziata.
35 A tali elementi di prova, già di per sé significativi, si aggiungono le risultanze dell'istruttoria testimoniale, che ha oofferto i seguenti riscontri:
C) quanto alla posizione di : CP_1
k) il dipendente della , pur negando di aver mai subordinato Parte_5 la concessione di finanziamenti all'acquisto di azioni e nonostante la ripetuta sequenza di “non ricordo”, “non ho memoria” e “lo escludo”, ha riferito che
“sicuramente può essere stato presentato a anche il prodotto costituito dalle CP_1 azioni di , la AN all'epoca era società cooperativa e Parte_1 viveva dei contributi dei soci e della sottoscrizione delle azioni da parte dei soci”, tesi inverosimile trattandosi comunque di una banca commerciale, seppur costituita nella forma di società cooperativa;
l) il testimone : Tes_2
- sui capp. 6, 7 e 10, ha riferito che nel corso dell'incontro del 2.10.2013 “i funzionari della rappresentarono che le società gestite da Pt_1 CP_1 presentavano dei problemi riferiti al rating che serve per gli affidamenti;
ricordo che
i funzionari dissero che loro avrebbero aiutato se lui avesse aiutato la
CP_1 Pt_1 mediante acquisto di azioni. A quel punto disse che non aveva liquidità per
CP_1 un importo così elevato e che se le avesse avute le avrebbe investite in azienda. Al che i funzionari risposero che la avrebbe prestato a i soldi necessari Pt_1 CP_1 ad acquistare le azioni e che, a scadenza di due anni, avrebbero chiuso l'operazione senza nessun pericolo e avrebbero dato a anche un premio di circa l'1%. Lo
CP_1 ricordo bene perché io, e i funzionari della ne abbiamo parlato un paio
CP_1 Pt_1 di volte”;
- sui capitoli 12) e 13), ha confermato che i funzionari della avevano Pt_1
“legato” la concessione dei finanziamenti alla sottoscrizione di azioni della stessa
CP_4
- confermando i cap.li 14 e 15), ha altresì evidenziato che la stava Pt_1 cercando impropriamente di capitalizzarsi, riferendo, in particolare, che nello stesso incontro di cui al capitolo precedente i referenti della precisarono di nuovo che Pt_1 la provvista necessaria all'acquisto delle azioni sarebbe stata messa a disposizione del cliente dalla stessa, la quale avrebbe poi riacquistato lei stessa i titoli così Pt_1 negoziati allo stesso valore di vendita nel termine di due anni, motivando la disponibilità all'assistenza finanziaria all'acquisto dicendo che la AN necessitava di ricapitalizzarsi per presentarsi al mercato ed alle Autorità con una maggiore solidità patrimoniale in vista di nuove acquisizioni societarie allora imminenti;
36 - rispondendo al cap. 16) ha confermato che i referenti della avevano Pt_1 sempre confermato che questa avrebbe riacquistato le azioni emesse nel giro di un paio d'anni;
- rispondendo sui cap. 31-34), con riguardo al rinnovo del finanziamento intervenuto l'anno successivo, ha affermato di aver chiamato lui stesso la AN per chiedere spiegazioni quando il GN ricevette la comunicazione di rientro CP_1 del prestito originario, aggiungendo di ricordare “un incontro tenutosi presso le sedi delle società riconducibili a ( e ) dove i funzionari CP_1 CP_2 Controparte_3 dicevano che si era trattato di uno sbaglio, che l'ufficio fidi aveva deliberato per un anno anziché due e che avrebbero sistemato l'operazione”, oltre al fatto che “ CP_1 fece presente ai funzionari delle condizioni che avevano concordato in precedenza e
i funzionari risposero che non c'erano problemi” e che “I funzionari dissero che per errore il fido era stato deliberato in un anno anziché in due e che pertanto l'operazione si sarebbe sistemata mediante rinnovo del fido, non ricordo in che termini”;
- in risposta al cap. 35) ha ricordato che il funzionario della AN, dott.
, disse al : “tu hai fatto un favore alla AN e la AN, come CP_5 CP_1
d'accordo, riacquisterà le azioni al prezzo iniziale e chiuderà il tuo debito”;
D) quanto alla posizione di e sempre il CP_2 Controparte_3 testimone , sentito sui cap.li 25 e 28) ha confermato che i funzionari della AN Tes_2 affermarono che la concessione delle nuove tipologie di prestito allora proposte alle due società sarebbero potute intervenire a condizioni particolarmente vantaggiose se fossero state acquistate, per quota parte della linea di credito, nuove azioni della
AN (conferma del cap. 25) e che gli stessi funzionari dissero “che se anche le Con società avessero acquistato azioni di avrebbero avuto condizioni favorevoli”
(risposta sub cap. 28).
Le contestazioni dell'appellante presentano, per contro, concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e vanno pertanto respinte.
Va innanzitutto rilevato che la difesa della AN, all'esito dell'udienza di assunzione dei testi del 28.1.2020, non ha eccepito la nullità delle deposizioni, deducendo, per contro, l'inammissibilità (“A questo punto l'avv. Rognoni ribadisce l'eccezione di inammissibilità e rilevanza dei capitoli avversari, richiamando la propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. Eccepisce l'inutilizzabilità della prova assunta”), sicché deve ritenersi decaduta da ogni rilievo in merito. Invero, l'eccezione di inammissibilità non è sovrapponibile alla successiva eccezione di nullità, perché sono del tutto diversi gli interessi che vi sottostanno: la prima eccezione, infatti, opera ex ante per impedire
37 un atto invalido;
la seconda, invece, è finalizzata ex post ad evitare che gli effetti di tale atto si consolidino. Valutabili in senso diacronico, detti interessi possono essere apprezzati in modo differente dalla medesima parte, la quale, valutata la prova, può ritenerne vantaggioso l'esito che, per il principio acquisitivo, giova o nuoce indipendentemente da chi abbia dedotto il mezzo istruttorio. In altri termini, pertanto, per l'utile proposizione della censura avente ad oggetto la violazione dei limiti all'ammissibilità della prova testimoniale, è necessario, ai sensi dell'art. 157, comma
2, c.p.c., per aver tempestivamente chiesto, nella prima difesa utile, la dichiarazione di nullità della stessa prova poi espletata. In mancanza di tale istanza, gli effetti della prova invalida sono destinati a convalidarsi perché trattasi di nullità relativa (cfr.
Cass. civ., sez. II, 10.3.2023, n. 7130).
I rilievi sollevati sono in ogni caso infondati, dovendo nello specifico considerarsi:
i) che l'affermazione per cui la deposizione del dottor sarebbe inammissibile Tes_2
e inattendibile per la sua pretesa “vicinanza” al è nella sostanza CP_1 inconsistente e comunque infondata. In ogni caso il teste ha affermato chiaramente di aver assistito ai fatti e ai colloqui personalmente e comunque di averne avuto piena conoscenza;
ii) che non trova riscontro la contestazione secondo cui tali deposizioni sarebbero state contrastanti con il dettato dell'art. 2722 c.c., non avendo il dott. , per Tes_2 quanto qui rileva, riferito alcunché in contrasto con le risultanze dei contratti, avendone, invece, chiarito la portata;
iii) che nel porre a raffronto la testimonianza resa dell'ex impiegato della
[...]
con quella del teste , l'appellante trascura di considerare che in punto Parte_5 Tes_2 di attendibilità era semmai la deposizione del primo, e non quella del secondo, ad essere infirmata, essendo stato il primo il diretto responsabile dell'illecito denunciato dagli attori;
iv) che non risponde al vero l'osservazione che l'unico dato considerato dal
Tribunale è stato rappresentato dalla vicinanza temporale fra i finanziamenti e gli acquisti, in quanto gli indici in tal senso probanti risultano molteplici. Inoltre, il fatto che i contratti di finanziamento non prevedessero in maniera espressa uno specifico vincolo all'acquisto di azioni di appare nella sostanza irrilevante alla luce del CP_4 complesso delle evidenze acquisite, chiare nel senso che fu per effetto di una specifica iniziativa della banca che il , in proprio e per conto delle predette società allo CP_1 stesso riconducibili, si determinò a richiedere i finanziamenti di riferimento e utilizzare
38 (in tutto o in parte) la relativa provvista per acquistare azioni della stessa banca finanziatrice;
v) che in relazione al finanziamento concesso al , il fatto che tale CP_1 finanziamento sia stato rinnovato mediante la stipula di un nuovo analogo finanziamento l'anno successivo, dopo che quello originario era giunto a naturale scadenza senza venire (naturalmente) saldato, non è di ostacolo a una pronuncia di nullità, se si considera che:
- nella sostanza è intervenuto un allungamento della scadenza del debito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1231 c.c.;
- i fatti che hanno portato al rinnovo del fido e le risultanze dell'istruttoria hanno dimostrato un animus renovandi e non un animus novandi estintivo: le parti, cioè, hanno inteso collocare causalmente questo secondo prestito esattamente nella posizione contrattuale in cui si trovava quello precedente, di fatto sostituendolo in quella medesima posizione;
- il nuovo finanziamento sub doc. 21 venne in concreto erogato a soli tre giorni dalla diffida ad adempiere sub doc. 20, tempo neppure sufficiente per l'apertura della nuova istruttoria creditizia, soprattutto a fronte di un importo così elevato finanziato a una persona fisica e dell'insoluto formalmente maturato sul finanziamento originario;
- con riguardo a tale rinnovo, il testimone , rispondendo sui capp. Tes_2
31-34), ha affermato di aver chiamato lui stesso la AN per chiedere spiegazioni quando il ricevette la comunicazione di rientro del prestito originario, CP_1 aggiungendo di ricordare “un incontro tenutosi presso le sedi delle società riconducibili al dove i funzionari dicevano che si era trattato di uno sbaglio, CP_1 che l'ufficio fidi aveva deliberato per un anno anziché due e che avrebbero sistemato
l'operazione”, oltre al fatto che “ fece presente ai funzionari delle condizioni CP_1 che avevano concordato in precedenza e i funzionari risposero che non c'erano problemi” e che “I funzionari dissero che per errore il fido era stato deliberato in un anno anziché in due e che pertanto l'operazione si sarebbe sistemata mediante rinnovo del fido, non ricordo in che termini”; - in risposta al cap. 35) lo stesso testimone ha anche ricordato che il funzionario della AN dott. disse a CP_5
: “tu hai fatto un favore alla AN e la AN, come d'accordo, riacquisterà CP_1 le azioni al prezzo iniziale e chiuderà il tuo debito”;
39 - nelle intenzioni delle parti anche questo secondo finanziamento era dunque collegato all'operazione complessiva di acquisto di azioni e doveva fungere da ponte in attesa che la procedesse al promesso riacquisto;
Pt_1
- nulla osta a ravvisare un collegamento negoziale anche con riguardo a un atto di molto successivo. Se, infatti, il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo negozio, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, che conservano una loro causa autonoma, ancorché ciascuno sia finalizzato ad un unico regolamentazione dei reciproci interessi (Cass. civ. Sez. lavoro, 22.9.2016, n.
18585), nulla osta a ravvisare un collegamento anche rispetto a fattispecie che vengano stipulate in un secondo momento, o a negozi che vengano pattuiti in sostituzione di uno degli originari negozi collegati;
- per tale ragione anche questo finanziamento condivide la medesima causa in concreto illecita che caratterizzava il finanziamento precedente;
tale secondo finanziamento risulta inoltre illecito: a) per difetto di causa in concreto, essendo pacifico che il non necessitava di tale provvista se non per assecondare la CP_1
AN nel collocamento di azioni e nella illecita operazione di patrimonializzazione ormai nota;
b) ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1343 e 1344 c.c., essendo volto a coprire l'incapacità patrimoniale di rimborso del cliente e quindi volto ad evitare l'emersione di un problema di sotto patrimonializzazione per la AN e quindi ad evitare che emergesse la stessa elusione dell'art. 2358 c.c.; sotto tale ultimo profilo, il finanziamento rinnovato risulta inoltre illecito ai sensi dell'art. 1345 c.c., essendo stato caratterizzato da un motivo illecito comune a entrambe le parti, come emerso nel corso dell'istruttoria.
6. Il sesto motivo – rubricato: “la Sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 2358 c.c. alle società cooperative” (cfr. atto d'appello, pag. 72 – 85)
– denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'art. 2358 c.c., dettato in tema di società per azioni, fosse applicabile anche alle società cooperative e, specialmente, a quella particolare categoria di società cooperative costituita dalle Con banche popolari, quale era all'epoca dei fatti per cui è causa. Risulterebbe in particolare trascurato: i) che l'art. 2358 c.c. non è applicabile alle società cooperative e, in particolare, alle banche popolari, perché non rientra tra le norme dettate in materia di società per azioni richiamate dalla disciplina in materia di società cooperative;
ii) che l'art. 2358 c.c. non è comunque applicabile alle società
40 cooperative e, in particolare, alle banche popolari, in quanto tale disposizione non supera il vaglio di compatibilità “tipologica”; iii) che quand'anche si ravvisassero profili di compatibilità tipologica tra l'art. 2358 c.c. e la disciplina delle operazioni sul capitale nelle società cooperative, le uniche porzioni “compatibili” della prima disposizione sarebbero quelle relative ai limiti quantitativi: aspetto, questo, sul quale tuttavia il Tribunale di EN non ha condotto alcuna concreta analisi.
6.1 Il Tribunale di EN si è al riguardo pronunciato in senso favorevole all'applicazione dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative, e quindi alle banche popolari, qual era la all'epoca dei fatti, affermando: Parte_1
“Ritiene inoltre il Tribunale che la disciplina dell'art. 2358 cod. civ. sia applicabile anche alle società cooperative, e che la disposizione superi il vaglio di compatibilità di cui all'art. 2519 cod. civ. Va in primo luogo osservato che gli interessi tutelati dall'art. 2358 cod. civ., come sopra compendiati, certamente risultano pregnanti anche nella disciplina delle società cooperative;
segnatamente, lo scopo mutualistico non esclude che possano ritenersi vietate operazioni tali da mettere a rischio
l'equilibrio del capitale sociale, la cui tutela è peraltro salvaguardata da norme specifiche, in materia di cooperative, che impongono la formazione di riserve , quali
l'artt. 2454 quater e l'art. 32 comma 1 TUB per le banche popolari. Va poi rilevato che la previsione della deliberazione assembleare, di cui all'art. 2358 cod. civ. non può considerarsi come un ostacolo all'applicazione di tale disposizione anche alle società cooperative: come già osservato dall'intestato Tribunale, “se infatti, per la struttura aperta delle soc. cooperative, è compito degli amministratori ammettere nuovi soci, ciò vale unicamente, appunto, per l'ammissione di soci nuovi, non p.es. per il collocamento di azioni presso soggetti già soci, come è avvenuto nel presente caso, in cui gli attori erano già titolari di azioni La ragione bene si comprende: CP_4 la apertura della società ad accogliere nuovi soci è regola coessenziale allo scopo mutualistico e dunque essa viene gestita dall'organo amministrativo. A tale scopo però si ricollega anche la regola per la quale il socio dispone di un voto solo, quale che sia la sua quota di partecipazione. L'aumento della partecipazione in sé non ha un nesso funzionale immediato con la soddisfazione dello scopo mutualistico. Più in generale, la normativa prevede espressamente compiti dell'assemblea in vario modo relativi alla emissione e al collocamento di azioni: primo fra tutti il caso di aumento del capitale sociale, operazione che è ammessa dall'art. 2524 comma 3 c.c., il quale prescrive però la applicazione della disciplina generale delle s.p.a. relativa alla modificazione dell'atto costitutivo;
lo stesso acquisto o rimborso delle proprie azioni
41 può essere demandato agli amministratori solo dall'atto costitutivo (2529 c.c.). Più specificamente, nella materia bancaria, l'art.12 del T.U.B., norma generale applicabile anche alle banche popolari, prescrive la spettanza all'assemblea della deliberazione di emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie: e più in generale l'art. 12 comma 4 prevede che: “Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l'articolo 2412”. Si applica dunque, fra l'altro, l'art. 2420bis c.c. che ascrive l'emissione di obbligazioni convertibili ai compiti dell'assemblea straordinaria, determinando i casi, i modi e i limiti dell'emissione” (Cfr. Trib. EN, 23/07/2019 cit). Nemmeno può ritenersi che le ragioni di incompatibilità risiedano, in generale, nella disciplina delle modalità da seguire nella deliberazione del finanziamento per l'acquisto delle azioni della società, previsti dall'art. 2358 c.c. commi 3,4,5,6, e nemmeno nell'obbligo ivi previsto di iscrivere una riserva indisponibile corrispondente. Ed invero, poiché tutte le condizioni dettate dalla norma concorrono a elidere i pericoli insiti nel finanziamento dell'acquisto di proprie azioni, tutte indistintamente devono sussistere parimenti perché il divieto del comma 1 dell'art. 2358 sia superato. Va poi escluso che la disciplina civilistica, posta a tutela del capitale sociale, sia in qualche modo esclusa dal fatto che le società cooperative sono sottoposte a forme di vigilanza (per le
Banche, da parte di NS, AN d'LI e, dal 2014 in forza del reg. UE 575/2013, anche dalla BCE) in mancanza di norme che in tal senso dispongano. Quanto alla applicabilità dell'art. 2358 cc alle banche costituite in forma cooperativa, quale era
al momento dei fatti di causa, si osserva che con Parte_1
l'entrata in vigore del Testo Unico ANrio, giusta art. 161, è stato abrogato il D.Lgs.
n. 105/1948 che, al suo art. 9, prevedeva la possibilità per la società di accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per Legge era demandata la vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potevano in ogni caso eccedere il 40 % delle riserve legali. Inoltre, il nuovo testo unico bancario, introdotto con il D.L.gs. n. 310/2004, al proprio art. 150 bis, indica espressamente quali norme del codice civile non si applicano alle banche popolari, prevedendosi in tal senso gli artt. 2346 comma 6, 2349 comma 2, 2513, 2514 comma
2, nonché gli artt. 2512, 2514 e 2530 comma 1, norme del codice civile antecedenti
e successive all'art. 2358 cc che così il legislatore non ha ritenuto di escludere dal novero di applicabilità. In altre parole, l'abrogazione del citato art. 9 D.L.gs. n.
105/1948 ed il disposto dell'art. 150 bis TUB, autorizzano a ritenere che sussista anche per le banche popolari il divieto di finanziare l'acquisto di proprie azioni secondo
42 il paradigma dell'art. 2358 cc. Da quanto sin qui esposto discende che la disciplina dell'art. 2358 cod. civ. può ritenersi applicabile alle società cooperative, ad anche alle banche popolari, costitute in tale forma societaria”.
6.2 La decisione è corretta e va confermata. Il motivo di impugnazione è per contro infondato e non merita accoglimento.
Depone invero nel senso dell'applicazione dell'art. 2358 c.c. anche alle società cooperative, e alle banche popolari in particolare (qual era l'odierna appellante, che all'epoca dei fatti rivestiva tale forma societaria), innanzitutto il dato letterale, e segnatamente il richiamo “aperto” dell'art. 2519 c.c., il quale, stabilendo che “Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni”, induce a ritenere che l'art. 2358 c.c. debba trovare diretta applicazione anche nei riguardi delle società cooperative in quanto non in contrasto con la natura e le finalità delle medesime. Non si ritrova, infatti, nella norma in esame, volta a tutelare il capitale sociale nell'interesse della società, oltre che dei soci e dei creditori, alcuna specifica ragione di incompatibilità con la natura e la finalità delle società cooperative.
A favore dell'applicabilità dell'art. 2358 c.c. a quella particolare categoria di società cooperative costituita dalle banche popolari opera inoltre (come correttamente osservato dal Tribunale) la disciplina del TUB.
Nello specifico, prima della riforma operata al diritto societario dal T.U.B. vi era una norma (l'art. 9 del D.L.gs. 10 febbraio 1948, n. 105) contenente disposizioni sull'ordinamento delle banche popolari, che in deroga al divieto vigente per le società per azioni di prestare assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, consentiva espressamente alle banche popolari (e solo ad esse) di “accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per legge
è demandata la vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potranno in ogni caso eccedere il 40% delle riserve legali”. Ebbene, l'art. 161 T.U.B. ha soppresso tale deroga (norma speciale), sicché la regola generale che impone il divieto di cd. assistenza finanziaria deve ritenersi ora senza margini di dubbio operante senza limiti differenziali anche per le cooperative, e tra esse anche alle banche popolari.
Va poi richiamato l'art. 150-bis, comma 2, del T.U.B., che elenca quali norme dettate dal codice civile non si applicano alle banche popolari, tra cui l'art. 2349, comma 2,
c.c., dettato in tema di società per azioni.
Ora, appare evidente che qualora il legislatore avesse inteso escludere l'applicazione alle banche popolari costituite in forma di società cooperative anche dell'art. 2358
43 c.c. lo avrebbe previsto esplicitamente. Il fatto, invece, che l'elenco inizi con un articolo antecedente l'art. 2358 e continui con articoli ad esso susseguenti, senza includere la norma in esame [“Art. 150-bis Disposizioni in tema di banche cooperative.
2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma,
2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma,
2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma,
((2534, 2535, secondo comma, primo periodo,)) 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma,
2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545- octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545- quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies”], conferma indirettamente l'applicabilità di essa alle banche popolari.
A ciò si aggiunga che l'attuale formulazione dell'art. 2358 c.c. è il risultato dell'intervento operato dal D.L.gs n. 142/2008, attuativo della direttiva comunitaria
2006/68/CE, che ha attenuato il divieto di operazioni di concessione di prestiti o di garanzie per l'acquisto e la sottoscrizione delle proprie azioni, aprendo un'esenzione dal divieto purché vengano rispettate specifiche condizioni ed effettuati gli adempimenti previsti dalla norma. Il descritto intervento di modifica del 2008 ha ulteriormente privato di capacità di convincimento la tesi dell'incompatibilità della norma de quo alle cooperative, che si fondava per lo più sull'inadeguatezza per le società cooperative del carattere ineludibile del divieto.
La compatibilità della disciplina dettata dall'art. 2358 c.c. con la normativa delle banche popolari è stata riconosciuta, e ripetutamente affermata, dalla giurisprudenza di merito in vicende analoghe a quella oggetto del presente giudizio (cfr. Tribunale
EN, sentenza n. 175/2022 del 7.2.2022; Tribunale EN, sentenza n.
2430/2021 del 28.12.2021; Tribunale EN, sentenza n. 1786/2021 del
20.9.2021; Tribunale EN, sentenza n. 541/2021 del 6.5.2021; Tribunale
EN, sentenza n. 797/2021 del 3.5.2021; Tribunale EN, sentenza n. 1359/21 del 2.7.2021; Tribunale EN, sentenza n. 834/2021 del 5.5.2021; Corte d'Appello
EN, sentenza n. 505/2023 del 6.3.2023), nonché, proprio con riferimento alla posizione della , dalla NS (che nella propria relazione Parte_1 del 23.12.2016 ha affermato: “Le operazioni di finanziamento correlate alla sottoscrizione/acquisto di azioni proprie sono espressamente vietate dall'ordinamento se non poste in essere in osservanza delle condizioni stabilite
44 dall'art. 2358 del cod. civ. (omissis) Quanto all'applicabilità di tale disposizione alle società cooperative, è sufficiente rilevare che l'art. 2519 c.c. prevede che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni
e che in giurisprudenza e dottrina non si rinvengono convincenti argomenti volti a far ritenere che il divieto in questioni non si applichi alle predette società cooperative.
Del resto, la stessa scelta di fondo del legislatore in materia di banche cooperative, quale risulta dall'art. 150-bis del D.L.gs 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico
ANrio) è nel senso di una loro assimilazione alle società per azioni in misura anche maggiore rispetto a quella che può aversi per società cooperative di diritto comune in forza del rinvio operato dall'art. 2519 c.c.”) e da ultimo anche dalla S.C., che nella recente sentenza sez. 1, n. 372 dell'8.1.2025, trattando della invalidità di un mutuo concesso da ad un cliente per effettuare l'acquisto di azioni proprie, ha CP_4 affermato il seguente principio di diritto: “l'art. 2358 c.c., lì dove vieta alla società di accordare prestiti ovvero fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, salve le condizioni legittimanti ivi previste, è compatibile e dunque applicabile alle società cooperative per azioni nonché, e a maggior ragione, alle banche popolari che ne rivestono la forma”, così motivando: “(omissis) 10. Ritiene, infatti, la Corte che: a) l'art. 2358 c.c., nel testo in vigore (introdotto dal d.lgs. n. 142/2008, in attuazione della direttiva 2006/68/CE), lì dove prevede che “la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti … per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste” dallo stesso “articolo”, e, dunque, vieta il compimento di operazioni di assistenza finanziaria funzionali all'acquisto delle azioni proprie della società mutuante (salvo che non sussistano le condizioni stabilite dalla stessa, la cui mancanza “determina l'espansione del divieto, perché è codesto -
e non il suo contrario - a integrare la regola generale”: Cass. n. 28148 del 2023, in motiv.), è una norma senz'altro compatibile e, come tale, applicabile alle società cooperative e, per l'effetto, alle banche popolari che ne rivestono la forma;
b) tale disposizione detta una norma imperativa di grado elevato, la sua violazione
(compiuta attraverso la concessione di un finanziamento funzionale all'acquisto di azioni proprie ed in mancanza, come accertato nel caso in esame, delle condizioni legittimanti ivi previste) comporta, a norma dell'art. 1418, comma 1°, c.c., la nullità del contratto di finanziamento.
2.11. L'art. 2519, comma 1°, c.c. prevede che le disposizioni che disciplinano le società per azioni, “per (tutto) quanto non previsto” nel corrispondente titolo (e cioè, il VI, composto dagli artt. 2511-2548 c.c.), si applicano, ove “compatibili”, alle cooperative, anche se si tratta di società, come
45 quelle che esercitano l'attività bancaria (art. 28, comma 1, TUB), regolate da leggi speciali (art. 2520, comma 1°, c.c.).
2.12. Tale disposizione, dunque, subordina
l'applicazione alle società cooperative (per azioni) delle norme dettate per le società per azioni alla sussistenza di due presupposti, e cioè, da un lato, che un determinato profilo o aspetto dell'organizzazione o dell'attività della società cooperativa non sia disciplinato dalle disposizioni contenute negli artt. 2511-2548 c.c. e, dall'altro, che la disciplina dettata su tale profilo o aspetto per le società per azioni sia giuridicamente compatibile con il modello cooperativo adottato dalla società.
2.13. La norma che disciplina le operazioni di finanziamento per l'acquisto di azioni proprie da parte di società per azioni, così come contenuta nell'art. 2358, commi 1°-6°, c.c. (che l'art.
2525, comma 5°, c.c. non richiama espressamente senza tuttavia escludere la sua applicabilità), risponde a tutti e due i presupposti appena indicati.
2.14. Il divieto di accordare “prestiti” finalizzati direttamente o indirettamente all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni proprie, se non in presenza di alcune specifiche condizioni legittimanti (e cioè: - la predisposizione da parte degli amministratori della società di
“una relazione che illustri - tra l'altro -, sotto il profilo giuridico ed economico,
l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni”; - il deposito di tale relazione presso la sede della società, nei trenta giorni precedenti l'assemblea straordinaria, la cui delibera, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato per
l'iscrizione nel registro delle imprese;
- la necessità che “l'importo complessivo delle somme impiegate” per finanziare l'acquisto delle proprie azioni non ecceda “il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”, e che “una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate” sia contestualmente iscritta al passivo del bilancio) trova, di conseguenza, senz'altro applicazione anche nelle società cooperative per azioni: a partire dalla necessità (senz'altro compatibile con tali società e il loro funzionamento) di un'autorizzazione preventiva al compimento di un'operazione di tale genere da parte dell'assemblea straordinaria dei soci della società mutuante.
2.15. Non può, infatti, ragionevolmente dubitarsi che: - la concessione di prestiti in funzione della sottoscrizione di azioni proprie della società finanziatrice è un profilo dell'attività della società cooperativa per azioni non regolato
(e, dunque, ai fini di cui all'art. 2519, comma 1°, c.c., “non previsto”) né dall'art.
46 2529 c.c. (che pure disciplina l'acquisto da parte delle società cooperative di azioni proprie, stabilendo le condizioni necessarie ai fini della legittimità della relativa operazione, come il limite quantitativo, singolarmente uguale a quello previsto dall'art. 2358, comma 6°, cit., “degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”: ma non anche le “altre operazioni sulle proprie azioni”, previste dall'art. 2358 c.c., come, appunto,
l'erogazione di prestiti per l'acquisto ad opera del soggetto finanziato di azioni della stessa società mutuante), né da altra norma contenuta tra gli artt. 2511-2548 c.c.;
- il divieto di fornire assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, così come fissato dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c., in quanto volto alla tutela (nell'interesse degli “azionisti” e dei “terzi” creditori: cfr. l'art. 23, parag. 1, della direttiva
77/91/CEE, così come modificato dalla direttiva 2006/68/CE cit., ed il considerando
5 di quest'ultima) dell'integrità del capitale sociale della società finanziatrice e dell'effettività del suo patrimonio (Cass. n. 15398 del 2013; Cass. n. 28148 del 2023),
è compatibile: a) tanto con la disciplina delle società cooperative per azioni, la quale, infatti, specie a fronte della variabilità del capitale (che non è determinato in un ammontare prestabilito: artt. 2511 e 2524 c.c.) e dell'esclusiva imputazione delle obbligazioni sociali alla società ed al suo patrimonio (art. 2518 c.c.), con il conseguente assoggettamento delle stesse, in caso d'insolvenza, alle procedure concorsuali a tal fine previste (art. 2545-terdecies c.c.) ed, in caso di perdita
(integrale) del capitale sociale, alla liquidazione ordinaria (art. 2545-duodecies c.c.), condivide pienamente l'indicata finalità: come, del resto, si evince sia dall'art. 2529
c.c. che, per il caso di acquisto di azioni proprie, estende a tali società il limite quantitativo, previsto dall'art. 2357 c.c. per le società azionarie, degli “utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”, sia dalla necessaria destinazione al fondo di riserva legale di almeno il trenta per cento degli utili netti annuali ai sensi dell'art. 2545-quater, comma 1°,
c.c.; ed ancora dall'art. 2545-quinquies, comma 2°, c.c., che, con approccio più restrittivo di quello che caratterizza le società per azioni, condiziona l'acquisto di azioni proprie al rispetto di un rigido rapporto d'indebitamento, stabilendo che possono essere acquistate proprie azioni solo se il rapporto tra il patrimonio netto e
l'indebitamento complessivo della società è superiore ad un quarto;
b) quanto, e a maggior ragione, con la normativa che regola le banche popolari (che sono costituite in forma di società cooperative per azioni: art. 29, comma 1, TUB), la cui attività è, in effetti, assoggettata a vincoli patrimoniali a carattere prudenziale (come la
47 doverosa sussistenza, ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello determinato dalla AN d'LI a norma dell'art. 14, comma 1, lett. b, del TUB, e l'obbligatoria destinazione a riserva legale di almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a norma dell'art. 32, comma 1,
TUB) e può, comunque, svolgersi soltanto se è preventivamente assicurata (anche attraverso le “garanzie” previste dal considerando 5 cit., come, appunto, il divieto generale previsto dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c. e la conseguente necessità che sussistano, onde consentirne eccezionalmente la deroga, le specifiche condizioni procedurali e sostanziali ivi previste) la protezione dell'integrità del capitale sociale e della relativa effettività (cfr. gli artt. 70 e 80, commi 1 e 6, TUB e l'art. 17, commi 1
e 2, d.lgs. n. 180/2015).
2.16. La ratio della normativa prevista dall'art. 2358, commi
1° e ss., c.c. (senz'altro compatibile con lo scopo mutualistico, che, specie nelle società esercenti l'attività bancaria, da solo certamente non basta a giustificare il compimento da parte delle stesse di operazioni tali da mettere a rischio l'equilibrio economico della struttura), per come è stata delineata dalla giurisprudenza di questa
Corte, risulta, in effetti, sussistente tanto nelle società per azioni, quanto nelle società cooperative per azioni (tanto più se si tratta di banche che, come nel caso delle banche popolari, tale forma giuridica abbiano, appunto, assunto quale modello organizzativo dell'attività d'impresa). E' utile richiamare Cass. n. 9445 del 1996, in motiv., secondo la quale “il connotato della mutualità, che tradizionalmente connota le cooperative sotto il profilo causale, è nelle banche popolari così attenuato da poter apparire talvolta persino sfuggente”; Cass. n. 15398 del 2013, secondo cui la ratio della norma è di “vietare la cd. assistenza finanziaria, sia nella forma del prestito che in quella della prestazione di garanzie, a favore di chiunque voglia acquistare o sottoscrivere le azioni della società medesima, onde impedire il compimento di operazioni che possano determinare un'erosione anche potenziale del capitale sociale, nell'interesse dei creditori della società, a tutela dell'interesse dei soci contro rimborsi preferenziali di conferimenti ad alcuni di essi, e dell'interesse della società a contrastare l'uso da parte degli amministratori delle quote comprate, anche e soprattutto in sede assembleare”; Cass. n. 4916 del 1984, che, nello stesso senso, sia pur con riguardo all'originario testo della norma, ha esteso il divieto previsto dall'art. 2358 c.c. alle società a responsabilità limitata ed ha inteso in senso ampio la norma in modo da ricomprendervi, ancor prima del recepimento della direttiva CE
77/91, ogni operazione finanziaria che persegua la medesima finalità, come, appunto,
“finanziare un terzo per l'acquisto di quote (fare prestiti) o prestare fideiussioni a
48 garanzia del pagamento delle quote stesse …”; Cass. n. 25005 del 2006, secondo cui la violazione dell'art. 2358, comma 1°, c.c., comporta il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto, e tale rischio incide direttamente sull'interesse di ciascun socio a conservare il valore, in termini sia assoluti che relativi, della sua quota di partecipazione alla società, in quanto, nella misura in cui al formale incremento del capitale, cui corrisponde una riduzione proporzionale della sua quota di partecipazione, non si accompagni un effettivo incremento del patrimonio netto, il valore della quota si riduce, a tutto vantaggio dei sottoscrittori delle nuove azioni;
infine e più di recente, Cass. n. 28148 del 2023, secondo cui l'art. 2358 c.c., nel testo attualmente in vigore, pur consentendo il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni, come l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria
e la predisposizione di una relazione illustrativa da parte degli amministratori, prevede ancora un divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria, volto
a tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale).
2.17. Le banche popolari, pur se assoggettate ad una disciplina speciale, restano pur sempre (come esplicitamente confermato dall'art. 29, comma 1, TUB) costituite nella forma giuridica della società cooperativa per azioni (compreso, come detto, l'obbligo di destinare a riserva legale una quota, pari al dieci per cento, degli utili netti annuali ai sensi dell'art. 32, comma 1, TUB, nonché, come si evince a contrario dall'art. 150- bis, comma 2, TUB, il limite patrimoniale all'acquisto di azioni proprie previsto dall'art.
2529 c.c., che rinvia al secondo comma dell'art. 2545-quinquies c.c., e lo scioglimento automatico della società in caso di perdita del capitale ex art. 2545- duodecies c.c.), “il che non rileva solo sul piano definitorio, ma ha invece precisi riflessi anche in termini di disciplina”, nel senso che “non è consentito … sovvertire le indicazioni di diritto positivo per sottrarre queste particolari società alla disciplina generale delle cooperative … salvo che per specifiche norme incompatibili con le disposizioni delle leggi speciali che quelle banche riguardino” (Cass. n. 9445 del 1996, in motiv.), con la conseguenza che, in mancanza di un'esplicita disciplina che regoli i prestiti erogati da tali società in funzione dell'acquisto di azioni proprie ed a fronte di una comune ratio, tali operazioni rimangono senz'altro assoggettate alle disposizioni dettate in ordine al loro compimento da parte delle società per azioni e, come detto, delle società cooperativa per azioni in quanto compatibili con l'attività imprenditoriale
(specie se bancaria) ed il funzionamento delle stesse.
2.18. L'art. 150-bis, comma 2,
TUB, così come introdotto dal d.lgs. n. 310/2004, nel testo in vigore ratione temporis
49 (ma anche in quello attuale), indica, del resto, le disposizioni del codice civile che non si applicano alle banche popolari, con un elenco che inizia con un articolo antecedente
l'art. 2358 c.c. e prosegue con articoli ad esso successivi senza, tuttavia, includere tale articolo, con la conseguenza che, per tutte le disposizioni codicistiche non espressamente escluse, deve presumersi (salva l'incompatibilità prevista dall'art.
2520, comma 1°, c.c.) la loro applicabilità, come, appunto, nel caso dell'art. 2358, commi 1° e ss., c.c.. 2.19. Se, poi, si considera che l'art. 161 del TUB ha abrogato il
d.lgs. 105/1948 (contenente disposizioni sull'ordinamento delle banche popolari), il cui art. 9 prevedeva che “la società può accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per legge è demandata la vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potranno in ogni caso eccedere il 40% delle riserve legali”), risulta, allora, evidente che il legislatore: a) non ha affatto inteso consentire alle banche popolari di finanziare l'acquisto di proprie azioni al di fuori di qualsiasi forma e condizione;
b) ha, dunque, inteso (implicitamente ma inequivocamente) estendere a tali società il divieto di assistenza finanziaria previsto dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c. e la necessità al fine di consentirne eccezionalmente la deroga che sussistano le condizioni legittimanti ivi previste: a partire, come detto, dalla delibera di preventiva autorizzazione al compimento della singola operazione da parte dell'assemblea straordinaria dei soci.
2.20. Non merita, in effetti, consenso l'obiezione della ricorrente secondo cui l'operazione di assistenza finanziaria può essere legittimamente decisa dai soli amministratori sul rilievo che gli stessi, a norma dell'art. 2529 c.c., ove l'atto costitutivo lo consenta, possono autonomamente decidere di acquistare (o rimborsare) azioni della società: a fronte della diversità di tale operazione (che poi è quella sulla quale si è pronunciata la sentenza di questa Corte n. 9404 del 2015 e, come tale, non utilmente deducibile come precedente di legittimità idoneo ad orientare la decisione sul ricorso in esame) rispetto al prestito finalizzato all'acquisto di azioni proprie e dei differenti effetti che la quest'ultima è in grado di spiegare rispetto alla prima nei confronti dei soci già esistenti (posto che, come è stato ben detto, “la prestazione di assistenza finanziaria
… è operazione che, a differenza dell'acquisto di azioni proprie, non risponde al principio di parità di trattamento dei soci ma, anzi, è strutturalmente diretta a favorire”, con l'ingresso in società di nuovi soci attraverso l'impiego di risorse della stessa società, “alcuni soci o terzi rispetto ad altri membri della compagine sociale”, condizionando, peraltro, sia pur attraverso il voto capitario ex art. 30, comma 1, TUB, il funzionamento dell'assemblea e, dunque, degli organi sociali), deve, per contro,
50 ritenersi che l'erogazione in favore di alcuni soci o di terzi di prestiti finalizzati all'acquisto di azioni proprie della società finanziatrice resti, in applicazione integrale dell'art. 2358, commi 1° e ss., c.c., di esclusiva pertinenza dell'assemblea straordinaria dei soci, specie se si considera che: - il procedimento deliberativo di quest'ultima, a differenza di quello che riguarda le decisioni degli amministratori, consente (non a caso) ai soci di ricevere dagli stessi le necessarie informazioni, se del caso ulteriori rispetto a quelle già fornite, in ordine all'operazione di assistenza finanziaria posta all'ordine del giorno della riunione assembleare chiamata a pronunciarsi sulla relativa autorizzazione;
- la competenza esclusiva degli amministratori in ordine all'ammissione di nuovi soci nella società cooperativa, a norma dell'art. 2528, comma 1°, c.c. (applicabile, come si evince dall'art. 150-bis, comma 2, TUB, anche alle banche popolari, nelle quali, peraltro, l'ammissione dei nuovi soci è comunque e significativamente subordinata, come si evince dall'art. 30, comma 5, TUB, all'interesse della società), risulta senz'altro recessiva in favore dell'assemblea dei soci tutte le volte in cui, come nel caso del prestito finalizzato all'acquisto di azioni proprie, la stessa possa ledere, come detto, gli interessi dei soggetti già soci e quelli dei creditori della società”.
Deve comunque rilevarsi che il divieto di cui all'art. 2358 c.c. nella versione vigente a partire dal 2008, e quindi, al momento dell'esecuzione dell'operazione oggetto di causa [“La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo. Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria. Gli amministratori della società predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico,
l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresì che l'operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato. La relazione è depositata presso la sede della società durante
i trenta giorni che precedono l'assemblea. Il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese”] avrebbe potuto essere superato solo se fossero state
51 rispettate specifiche condizioni (regole procedimentali e pubblicitarie e limiti patrimoniali), non sussistenti, però, nel caso di specie. In disparte la notazione che l'onere della prova circa il rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 2358 c.c. grava sulla banca e non già sull'acquirente (cfr. artt. 1218 e 2697 c.c.).
La violazione dell'art. 2358 c.c. per avere la banca operato l'assistenza finanziaria all'acquisto delle proprie azioni in violazione dell'art. 2358 c.c., e senza il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti dalla norma, è comunque circostanza di cui la stessa ha dato atto nella Relazione Finanziaria Consolidata al 30 giugno CP_4
2015, nella quale risulta nella sostanza riconosciuto che in violazione della previsione dell'art. 2358 c.c. l'assemblea dei soci della banca non ebbe mai ad autorizzare i finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni proprie dell'istituto e che gli amministratori non provvidero mai a redigere la relazione prescritta dal terzo comma della medesima disposizione.
La banca, quindi, ha riconosciuto che solo a seguito degli accertamenti ispettivi della
AN NT EU (e pertanto successivamente al perfezionamento della transazione di cui è causa) e delle gravi censure in merito alle operazioni di acquisto e finanziamento dei titoli della banca, si è vista costretta, seppur tardivamente, all'iscrizione della riserva indisponibile obbligatoria ai sensi dell'art. 2358, comma 6,
c.c., inserita per la prima volta nella semestrale al 30 giugno 2015 e mai appostata nei bilanci precedenti.
In definitiva, non vi sono ragioni di incompatibilità tra le disposizioni dell'art. 2358
c.c. e la struttura cooperativa della banca, ed anzi l'esigenza di salvaguardia del patrimonio sociale, sottesa al suddetto divieto, permane immutata anche con riferimento alle cooperative. Anche per questa tipologia di società vi è infatti la necessità di assicurare, a tutela dei terzi creditori, l'effettiva consistenza del capitale, il cui accrescimento, mediante il collocamento di nuove azioni, rimane solo fittizio se le azioni stesse sono sottoscritte con il denaro messo a disposizione dalla stessa cooperativa.
In altre parole, la disciplina che assicura la tutela del capitale sociale non è incompatibile con la struttura di tali società, che nel perseguire il proprio scopo mutualistico, svolgono la loro attività secondo criteri di economicità e razionalità.
Il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talché è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria, avvenga essa prima, o dopo, l'acquisto, qualora assuma
52 rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato.
7. Il settimo motivo – rubricato: “la Sentenza è errata nella parte in cui ha dichiarato la nullità del contratto di acquisto azioni e quella dei Finanziamenti per violazione dell'art. 2358 c.c.” (cfr. atto d'appello, pag. 85 – 105) – denuncia l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell'acquisto effettuato dagli attori delle azioni di di cui si tratta e dei relativi CP_4 finanziamenti per violazione dell'art. 2358 c.c.; nello specifico viene contestato: i) che non può sostenersi, in relazione alle operazioni oggetto di causa, alcuna violazione dell'art. 2358 c.c., la cui applicazione sarebbe comunque limitata alla sola mancanza dell'autorizzazione assembleare e della previa relazione degli amministratori;
ii) che la pretesa violazione dell'art. 2358 cc. (a maggior ragione nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia dovuta alla sola mancanza dell'autorizzazione assembleare e della previa relazione degli amministratori) non comporta comunque la nullità dei contratti;
iii) che in ogni caso l'eventuale nullità per violazione dell'art. 2358 c.c. non potrebbe estendersi anche al contratto di acquisto delle azioni, che resta valido ed efficace.
7.1 Il motivo è infondato.
7.2 Con il D.L.gs n. 142/2008, che ha attuato la direttiva comunitaria 2006/68/CE
e novellato l'art. 2358 c.c., il divieto del primo comma dell'articolo non è più assoluto.
Tuttavia, le eccezioni sono puntualmente disciplinate. La necessità di salvaguardia del patrimonio sociale impone che la concessione di finanziamenti per l'acquisto di azioni della società sia deliberata dall'assemblea e sia altresì giustificata da specifiche esigenze imprenditoriali che gli amministratori hanno l'onere di illustrare all'assemblea.
Dunque, il divieto può essere superato solo alle condizioni specificamente indicate nei commi successivi al primo, ossia a seguito di autorizzazione dell'assemblea straordinaria adottata sulla base di una dettagliata relazione depositata dagli amministratori prima dell'adunanza e per importi che complessivamente devono attenersi entro il limite degli utili distribuibili e delle risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con contestuale iscrizione al passivo del bilancio di una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite.
È perciò irrilevante il fatto, asserito dalla appellante, che la banca disponesse al tempo di riserve disponibili sufficienti per coprire gli acquisiti finanziati, perché, a
53 parte la mancanza di autorizzazione, gli amministratori hanno omesso di rendere indisponibili tali riserve (la cui sorte negli esercizi successivi, che hanno preceduto la messa in liquidazione, non è indicata), iscrivendo parimenti al passivo dello stato patrimoniale l'importo complessivo dei finanziamenti concessi.
In assenza delle condizioni previste dall'art. 2358, co. 2, c.c., il divieto permane efficace e comporta, ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c., la nullità del contratto di finanziamento e, in forza del collegamento negoziale, delle operazioni di sottoscrizione o acquisto delle azioni della banca finanziante, e ciò a prescindere dalla diversa questione circa l'eventuale responsabilità risarcitoria degli amministratori (in questi termini la sopra richiamata sentenza n. 372/2025 della S.C., sez. 1, che ha così affermato: “
2.21. Quanto al resto, la Corte intende ribadire i principi dettati da
Cass. n. 28148 del 2023, vale a dire che: - il divieto previsto dall'art. 2358 c.c. è volto a presidiare interessi di carattere generale, come indubbiamente sono quelli dei soci e dei terzi (creditori) all'integrità patrimoniale della società, come è dato evincere dal limite quantitativo imposto dalla norma a Ric. 2021 n. 20109, Sez. 1, P.U. del 10 dicembre 2024 fronte degli utili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
- l'operazione compiuta in violazione dell'art. 2358 c.c. (e delle relative condizioni) integra, pertanto, l'inosservanza di una norma imperativa di grado elevato, com'è quella tesa a tutelare interessi di sistema;
- il mancato rispetto del divieto, ove difettino le condizioni stabilite dalla norma in questione, produce, di conseguenza, la nullità, a norma dell'art. 1418, comma 1°, c.c., dell'operazione
d'assistenza finanziaria nel suo complesso, vale a dire tanto del contratto di finanziamento, quanto dell'atto d'acquisto delle azioni cui lo stesso era funzionale.
2.22. In effetti, “l'area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell'art. 1418, comma 1°, c.c., è … più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo”, essendovi “ricomprese sicuramente anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto”, con la conseguenza che “se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto (come nel caso in esame) viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo” (Cass. SU n. 26724 del 2007, in motiv.).
2.23. D'altra
54 parte, se “non ogni violazione di norma imperativa può dare luogo ad una nullità contrattuale”, essendo a tal fine necessario che “il contratto” si ponga “in contrasto con lo specifico interesse che la norma imperativa intende tutelare” (Cass. SU n.
33719 del 2022, in motiv.), è tuttavia evidente come, nel caso in esame, la nullità dell'intera operazione di assistenza finanziaria (e cioè il contratto di finanziamento e
l'atto d'acquisto delle azioni cui lo stesso era funzionale) compiuta in violazione del divieto previsto dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c. si giustifica proprio in ragione del fatto che la stessa è di per sé direttamente lesiva degli interessi degli “azionisti”
(rispetto all'ingresso di nuovi soci) e dei “terzi” creditori (rispetto all'integrità del patrimonio sociale) che la menzionata norma ha inteso, appunto, proteggere: tanto più se si considera che, a fronte della violazione della norma in questione, la realizzazione degli interessi sottesi alla stessa non è presidiata da un meccanismo alternativo a quello della sanzione della nullità dell'intera operazione compiuta (cfr.
Cass. n. 8499 del 2018). La violazione di una norma imperativa, infatti, non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto giacché l'art. 1418, comma 1°, c.c., con
l'inciso “salvo che la legge disponga diversamente”, esclude tale sanzione (soltanto) nel caso in cui sia predisposto un meccanismo (nel caso in esame insussistente) idoneo a realizzare ugualmente gli effetti voluti della norma, indipendentemente dalla sua concreta esperibilità e dal conseguimento reale degli effetti voluti (Cass. n. 8236 del 2003; Cass. n. 22625 del 2012; più di recente, Cass. n. 2176 del 2023, in motiv.)”).
Quanto all'argomento per cui la nullità pregiudicherebbe quello stesso patrimonio sociale che l'art. 2358 c.c. è diretto a proteggere, perché determinerebbe l'estinzione per compensazione del credito vantato verso il socio per il rimborso del finanziamento, ovvero di un asset rilevato nel bilancio, con il debito per la restituzione del prezzo ricevuto al momento dell'acquisto delle azioni, ricevendo invece la società in contropartita la retrocessione di azioni proprie, che però dal punto di vista della società non hanno alcun valore intrinseco, fermo quanto già precisato circa l'assenza di un fenomeno compensativo, si osserva che il pregiudizio non consegue alla nullità, causata dalla violazione del divieto in esame, bensì dall'erogazione del finanziamento che la banca ebbe a concedere per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni proprie.
L'argomento dell'appellante contiene, pertanto, un'inversione logica, laddove vorrebbe escludere la nullità perché pregiudizievole, trascurando che essa rappresenta la sanzione di una condotta illecita per contrarietà a una norma imperativa.
55 Nel caso di specie è certo che l'assemblea dei soci di non ebbe mai ad CP_10 autorizzare concessioni di credito finalizzate all'acquisto di azioni della stessa banca e che nulla gli amministratori ebbero a illustrare a questo proposito all'assemblea.
Vi è dunque stata, da parte degli amministratori della banca, la violazione dell'art. 2358 c.c.
Deve perciò concludersi che l'attività di assistenza finanziaria compiuta dalla banca in bonis al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 2358 c.c. – comportante il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto della società (cfr.
Cass. n. 25005/2006) – è nulla per violazione della richiamata norma imperativa. Ciò comporta, a sua volta, in ragione del collegamento negoziale, la nullità dell'operazione unitariamente considerata, ossia del contratto di finanziamento e del correlato acquisto di azioni della banca, come correttamente affermato dal Tribunale
(cfr. sentenza, pag. 15 – 16).
8. L'ottavo motivo – rubricato: “la Sentenza è errata nella parte in cui ha dichiarato che nulla è dovuto da controparte” (cfr. atto d'appello, pag. 105 – 111) –denuncia l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha dichiarato che nulla è dovuto dagli attori a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dai finanziamenti oggetto di lite utilizzati per gli acquisti azionari oggetto di causa. Nello specifico, il Tribunale avrebbe errato: a) nel non considerare che la pretesa avversaria volta ad ottenere l'accertamento di “nulla dovere” a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali presuppone necessariamente l'implicita compensazione tra asseriti crediti e controcrediti (altrimenti, la stessa sarebbe del tutto priva di un concreto ed effettivo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.). Inoltre, che tale pretesa
è, da un lato improcedibile, e dall'altro lato – per ciò che concerne i finanziamenti erogati a favore di e – infondata per difetto di identità tra CP_2 CP_3 debitore e creditore, dal momento che i rapporti giuridici da cui derivano le rispettive poste attive e passive oggetto di implicita compensazione fanno capo a soggetti del tutto differenti ( per quanto riguarda l'acquisto azioni e Intesa per quanto CP_4 riguarda il finanziamento insoluto); b) nel non tenere in considerazione il comportamento tenuto dalle controparti successivamente alla sottoscrizione dei contratti per cui è causa, di per sé idoneo a comportare il rigetto delle pretese avversarie: in particolare, gli attori non avrebbero eccepito alcunché in merito alle modalità dell'operazione per anni, e solo in conseguenza del clamore suscitato dalla perdita di valore delle azioni si sarebbero preoccupati di contestare la validità CP_4
56 dei contratti sub iudice avendo fino a quel momento goduto dei frutti che quell'operazione assicurava;
inoltre, avrebbero detenuto lungamente i titoli della cui svalutazione oggi si dolgono, ma tale scelta è stata il frutto della libera determinazione delle controparti stesse, le quali hanno ritenuto di “scommettere” sul perdurare dell'andamento positivo del titolo, sopportando la relativa alea.
8.1 Il motivo è infondato in relazione a tutti i profili dedotti.
8.2 Va innanzitutto rilevato che l'appellante non considera adeguatamente il dato che la dichiarazione di nullità di un titolo giuridico è di per sé sufficiente per evitare di dover adempiere a quel titolo.
D'altra parte, la liberazione dagli obblighi di pagamento derivanti dai contratti di finanziamento pronunciata dal giudice non implica, o presuppone, affatto, di per sé, una compensazione fra poste diverse (che troverebbero titolo nuovo), posto che, come già detto, questa compensazione non può dirsi chiesta, e non risulta comunque necessaria, per conseguire l'effetto liberatorio.
In sintesi, poiché dell'atto nullo non può essere richiesto l'adempimento, la statuizione impugnata è corretta e va senz'altro confermata.
8.3 Quanto al secondo profilo, va richiamato quanto in precedenza osservato in merito al fatto che solo nella relazione finanziaria consolidata al 30.6.2015 gli amministratori della avevano provveduto ad iscrivere al Parte_1 patrimonio netto le riserve indisponibili ex art. 2358, comma 6, c.c., sicché al momento dell'operazione di cui si tratta (realizzata nel maggio/giugno del 2013) non era stata attuata alcuna formalità necessaria per il legittimo compimento dell'operazione di assistenza finanziaria.
Per l'effetto, i contratti collegati oggetto di causa, per quanto si è detto, integrano un'operazione ex lege vietata, donde la correttezza della sentenza impugnata che ne ha dichiarato la nullità per violazione della norma imperativa di ordine generale di cui all'art. 2358 c.c., con la conseguenza della nullità dell'acquisto dei titoli azionari e liberazione degli attori (acquirenti finanziati) dagli obblighi che non siano stati ancora adempiuti discendenti dai contratti di finanziamento oggetto di lite utilizzati per gli acquisto azionari assistiti di riferimento, posto che ciò che è nullo non è idoneo a produrre effetti.
Invero, proprio perché riferita all'intera operazione di assistenza finanziaria, la sanzione di nullità si propaga necessariamente anche al contratto di acquisto delle azioni. Nell'operazione restano, cioè, avvinti entrambi gli atti, di finanziamento e di cessione delle azioni, giacché evidente ne è la connessione funzionale, essendo
57 entrambi tesi al perseguimento dell'unico risultato economico integrato dall'acquisto della partecipazione.
Il rischio tutelato è peraltro anche quello della non effettività del conferimento dei nuovi soci e del conseguente aumento del capitale societario, con le già considerate ricadute sul patrimonio netto in ipotesi di inadempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento, per cui non è sostenibile che la violazione del divieto possa infine portare alla invalidazione del solo contratto di finanziamento e non anche di quello relativo all'acquisto delle azioni (cfr. Cassazione, sez. 1, ordinanza n. 28148 del 6.10.2023, Rv. 669287 - 01).
E' appena il caso di aggiungere che la accertata nullità opera in entrambi i sensi, sicché, da un lato gli attori non saranno tenuti a restituire una somma che di fatto non hanno mai ricevuto, essendo stata immediatamente utilizzata per acquistare le azioni della stessa banca finanziatrice ( , né ad effettuare ulteriori CP_12 versamenti comunque dipendenti dal contratto di finanziamento come inteso, e dall'altro saranno però tenuti a non opporsi al mutamento dell'intestazione
(risultando le azioni formalmente agli stessi intestate) e a restituire quanto dovessero aver ricevuto a titolo di “compenso” per essersi prestati all'esecuzione dell'operazione, ovviamente se e laddove la intenda formalizzare (in Parte_3 altra sede) dette pretese.
8.4 Quanto poi alla censura secondo cui la sentenza non avrebbe tenuto in considerazione il comportamento tenuto dagli attori successivamente alla sottoscrizione dei contratti per cui è causa, e segnatamente il non aver contestato la nullità delle operazioni di cui è causa se non quando le azioni della avevano CP_4 ormai perso significativamente di valore, ne va esclusa la fondatezza facendo riferimento a eventi e comportamenti che non incidono sull'invalidità ex art. 2358 c.c. dei negozi oggetto di causa e che peraltro si giustificano proprio in ragione della condotta tenuta dalla banca in danno del cliente.
8.5 Parimenti irrilevanti, oltre che non corrette, sono, infine, tutte le ulteriori deduzioni contenute sub 260 dell'atto d'appello circa l'assenza di colpa della banca per la perdita di valore delle sue azioni, bastando al riguardo richiamare le risultanze contrarie degli accertamenti svolti dalle Autorità di vigilanza.
9. Con il nono motivo, infine (cfr. atto d'appello, pag. 112 – 113) l'appellante invoca, infine, la riforma integrale anche di detta statuizione volta che la decisione venga riformata nel senso auspicato dalla banca in accoglimento degli esposti motivi.
Deduce altresì che la statuizione in punto di spese sarebbe comunque errata, non
58 essendosi tenuto conto della parziale soccombenza degli attori, avendo il Tribunale:
i) dichiarato l'improcedibilità/inammissibilità di parte delle domande attoree;
ii) rigetto le domande attoree in relazione agli acquisti operati dagli attori in sede di adesione agli Aucap 2013 (per il Sig. : ns. doc. 4 fascicolo di primo grado) e CP_1 CP_1 Cont
(per e ns. doc. 8 e 11 fascicolo di primo grado), e che, quindi, CP_3 in relazione a tali domande gli attori appellati sono rimasti totalmente soccombenti.
Parimenti trascurata sarebbe poi la valutazione della particolare complessità, oltre alla novità, in fatto e in diritto, delle questioni dedotte in giudizio.
9.1 Il motivo è infondato in relazione a entrambi i profili in contestazione.
9.2 Quanto al primo, deve considerarsi che la domanda è stata comunque accolta nei termini richiesti dagli attori – che fin dall'inizio della causa hanno sempre chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità degli acquisti azionari di riferimento, nonché la nullità dei correlato e collegati contratti di finanziamento e, per l'effetto, accertarsi che nulla gli stessi devono alla in relazione a tali titoli (cfr. sentenza, Parte_1 pag. 18 – 19: “Da ciò consegue che: - quanto a , l'acquisto delle azioni CP_1 del 23/12/2013 è nullo, per violazione dell'art. 2358 cod. civ., così come è parzialmente nullo il finanziamento erogato dalla AN in data 10.12.2013 ed altresì il secondo finanziamento, erogato al fine di estinguere il finanziamento precedente limitatamente all'importo utilizzato per l'acquisto di 14.290 azioni per complessivi Cont euro 893.125,00 di cui alla distinta del 23.12.2013; - quanto a e CP_3
gli acquisti azionari di cui ai documenti 7 e 10 di parte convenuta sono nulli;
[...]
i finanziamenti erogati sono parzialmente nulli, limitatamente agli importi utilizzati per gli acquisti azionari meglio evidenziati nei documenti 7 e 10 di parte convenuta, Cont e quindi quanto a limitatamente all'importo di euro 171.750,00 ( doc. n. 15 di parte attrice) e quanto a limitatamente all'importo di euro Controparte_3
206.750 ( doc n. 18 parte attrice). Per l'effetto, va dichiarato che nulla CP_1 deve a titolo di adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dai contratti di finanziamento datati 10.12.2013 e 15.12.2014 (doc. n. 5 e 21 parte attrice), anche
a titolo di commissioni e interessi, nei limiti dell'importo di euro 893.125,00 in linea capitale. Va poi dichiarato che nulla deve a titolo di adempimento di tutti CP_2 gli obblighi di pagamento derivanti dal finanziamento sottoscritto tra e CP_4 CP_2 in data 03/11/2014 (doc. n. 14 parte attrice), anche a titolo di commissioni e
[...] interessi, nei limiti dell'importo utilizzato per gli acquisti azionari assistiti, pari, in linea capitale, ad euro 171.750,00, e che nulla deve a Controparte_3 titolo di adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dal finanziamento
59 sottoscritto tra e in data 03/11/2014 ( doc. n. 17 CP_4 Controparte_3 parte attrice), anche a titolo di commissioni e interessi, nei limiti dell'importo utilizzato per gli acquisti azionari assistiti, pari, in linea capitale, ad euro 206.750,00”)
– risultando del tutto irrilevante ai fini qui in esame che lo sia stata ex art. 2358 c.c., anziché ad altro titolo.
Quanto al secondo, va considerato che il presente giudizio involge la soluzione di questioni che già alla data di pubblicazione della sentenza impugnata risultavano ampiamente esplorate e che il rilevante valore di causa non incide sulla sua complessità.
In ogni caso il rigetto dell'appello per le ragioni esposte esaminando i primi otto motivi comporta l'adozione della corrispondente statuizione in punto di spese di lite del secondo grado in base al principio di soccombenza.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico della appellante Parte_1
e a favore degli attori appellati ( e : anche
[...] CP_1 CP_2 CP_3 quale incorporante di , con riferimento al D.M. n. 55/2014 Controparte_3
e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo al minimo per ciascuna delle tre fasi (di studio, di introduzione e decisoria) in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello (tenuto conto che le questioni dedotte, pur complesse, risultano ormai ampiamente esplorate e che il rilevante valore di causa non incide sulla sua complessità) nell'ambito dello scaglione di riferimento: “da € 520.001 a € 1.000.000”.
Poiché l'impugnazione è stata proposta successivamente al 30 gennaio 2013 ed è integralmente rigettata, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della appellante Parte_3 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 1000/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
60 a) rigetta l'appello di e, per l'effetto, Parte_3 conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante, Parte_1
, a rimborsare agli appellati e le
[...] CP_1 CP_2 spese di lite del secondo grado, che liquida, per compensi, in € 15.642,90, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico della appellante Parte_1 dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. Parte_3
30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in EN nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
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