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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/06/2025, n. 2470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2470 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 13729/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord - Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Paola Odorino, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 13729 del Ruolo Generale affari civili contenziosi per l'anno
2018, avente ad oggetto “scioglimento di comunione ordinaria, divisione dei beni, resa dei conti e riconoscimento dei frutti”, riservata in decisione il 24/04/2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
deceduto in corso di causa, al quale è succeduto, in qualità di figlia e coerede,
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Edoardo DI NATALE (C.F.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla C.F._3
Riviera di Chiaia n. 260;
Parte Attrice - Interventrice
e
(C.F. ), nata ad [...] il [...], CP_2 C.F._4
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, in un primo memento dall'Avv.
Edoardo DI NATALE (C.F. ), e poi, a seguito della costituzione C.F._3
nella riassunzione del giudizio interrotto per la morte dell'istante Parte_1 dall'Avv. Arthur PORCARO (C.F. , presso il cui studio C.F._5
elettivamente domicilia in Portici (NA) alla via Tiziano n. 42;
Parte Attrice - Chiamata in causa
1 R.G. 13729/2018
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_3 C.F._6
(C.F. ), nato a [...] il [...]; entrambi CP_4 C.F._7 rappresentati e difesi, come da procura alle liti in atti, dall'Avv. Pasquale DE STEFANO
(C.F. ) e dall'Avv. Massimiliano PANICO (C.F. C.F._8
), elettivamente domiciliati presso il loro studio in Casalnuovo di C.F._9
Napoli al corso Umberto I n. 564;
Convenuti
(C.F. ), nata a [...] Controparte_5 C.F._10
(NA) il 08/07/1937, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv.
Francesco PASCUCCI (C.F. ), presso il cui studio elettivamente C.F._11
domicilia in Benevento alla via Ruffilli;
Convenuta
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Controparte_6 C.F._12
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Controparte_7 C.F._13
( ), nata a [...] il [...]; CP_8 C.F._14 Parte_2
(C.F. ), nata a [...] il [...] - quali eredi di
[...] C.F._15
; tutte rappresentate e difese, in virtù di procure alle liti in atti, dall'Avv. Persona_1
Iolanda OLIVIERO (C.F. ), presso il cui studio elettivamente C.F._16 domiciliano in T'AS (NA) alla via F. Petrarca n. 5, Parco - Quadrifoglio scala
34;
Convenute
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_9 C.F._17
16/05/1951; (C.F. ), nato a [...] il Controparte_10 C.F._18
30/06/1982 e (C.F. ), nata a [...] il CP_11 C.F._19
04/08/1987 - quali eredi di tutti rappresentati e difesi, in virtù di Persona_2
procure alle liti in atti, dall'Avv. Iolanda OLIVIERO (C.F. ), C.F._16 presso il cui studio elettivamente domiciliano in T'AS (NA) alla via F. Petrarca
n. 5, Parco - Quadrifoglio scala 34;
Convenuti
2 R.G. 13729/2018
(C.F. ), nata ad [...] il Controparte_12 C.F._20
13/02/1944 - quale erede di Persona_3
Convenuta - contumace
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa, che si intendono per riportati integralmente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta secondo quanto disposto dall'art. 132 c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., mediante una concisa esposizione del fatto e dei motivi di diritto della decisione, con indicazione delle sole circostanze collegate alle ragioni poste da questo giudicante a fondamento della decisione, espunto ogni altro aspetto, ritenuto a tal fine non essenziale.
Si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza, per quanto di seguito non è riportato.
La controversia è stata assegnata a questo Giudice a seguito dell'avvicendamento di più magistrati.
1. Con atto di citazione – notificato in riassunzione in forza della sentenza n° 4239/2018 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata il 21/09/2018, emessa nel giudizio, recante
R.G. n° 2847/2015, avente ad oggetto impugnazione della sentenza n° 7352/2015 del
Tribunale di Napoli - Sezione Stralcio ex Casoria – i coniugi e Parte_1
come sopra generalizzati, deducevano: CP_2
- di essere comproprietari con i RM e , gli eredi di Controparte_3 CP_4
e gli eredi di in comune e indiviso, dei seguenti beni: Persona_1 Persona_3
terreno in Volla di mq 24.135; appartamenti e box, siti in Casoria al Parco San Francesco in via G. Pascoli, Pal. B e D;
casa di riposo sita in Casoria al Parco San Francesco in via
G. Pascoli e del terreno adiacente alla predetta casa di riposo, come in premessa dettagliatemene identificati;
- e di non aver mai avuto il possesso nonché la gestione di detti immobili;
3 R.G. 13729/2018
per tali motivi convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale Controparte_3
(nato a [...] il [...], (nato a [...] il [...]), CP_4 [...]
(nata a [...] il [...]); (nata a [...] il CP_6 Controparte_7
08/12/1974); (nata a [...] il [...]); CP_8 Parte_2
(nata a [...] il [...]), (nata a [...] il Controparte_5
08/07/1937), (nata ad [...] il [...]), Controparte_12
(nata a [...] il [...]), (nato Controparte_9 Controparte_10
a Napoli il 30/06/1982) e (nata a [...] il [...]), per sentire CP_11
accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Dichiararsi lo scioglimento immediato della comunione di cui si tratta, e ordinarsi la divisione dei beni comuni, secondo le quote di comunione dei singoli partecipanti, quali risultano dai titoli di proprietà. 2) Accertarsi i frutti e le somme maturate dal su tutti i beni e in che misura sono stati percepiti dai singoli comproprietari sugli immobili
e, in caso di minusvalenza in danno dell'attore, condannare i RM o chi sarà _3
ritenuto percettore delle somme e dei frutti alla restituzione degli stessi ai comunisti, tenuto conto di quanto già percepito con la riserva. 3) Ordinare ai RM di _3
rendere conto della gestione di tutti i beni immobili a partire dal 1994 fino all'introduzione della presente lite e previa nomina di un custode. 4) Accertare quale sia il valore della locazione della Casa di Cura, in base alle condizioni di mercato, e nel caso di accertamento di un prezzo della locazione superiore a quanto pattuito nel contratto di locazione del 29/01/2008, condannare i RM ( e _3 _3
) al risarcimento del danno per il pregiudizio patito dall'attore per quella somma CP_4
che sarà ritenuta equa dal Tribunale. 5) Accertare e dichiarare la nullità o l'illiceità del contratto di locazione ad uso non abitativo, stipulato dai RM senza previa _3
convocazione assembleare tra i comunisti, dovuta ai sensi dell'art. 1105 c.c. o comunque accertare la mala gestio dei convenuti nella cura e nella gestione della casa di cura e del terreno, in subordine, accertare quale sia il valore della locazione della
Casa di Cura, in base alle condizioni di mercato, e nel caso di accertamento di un prezzo della locazione superiore a quanto pattuito arbitrariamente, nel contratto di locazione del 7.1.2011, condannare i RM ( e ) al risarcimento del _3 _3 CP_4
danno per il pregiudizio patito dall'attore per quella somma che sarà ritenuta equa dal
Tribunale. 6) Vittoria di spese e compensi di giudizio con attribuzione ex art. 93 c.p.c.”.
4 R.G. 13729/2018
Si costituivano in giudizio i convenuti e con Controparte_3 CP_4 comparsa di costituzione e risposta, depositata nel fascicolo d'ufficio in data 21/03/2019,
a mezzo della quale – previe le eccezioni di inammissibilità, improponibilità e improcedibilità della domanda nonché di nullità della citazione in ordine alla posizione dell'istante per carenza di legittimazione attiva, essendo litisconsorte CP_2
pretermesso nel giudizio riassunto non poteva, in sede di riassunzione, assumere la veste di attrice – pur aderendo alla domanda di divisione e di scioglimento della comunione, contestavano:
- le domande riportate sub punto 5) delle conclusioni dell'atto di citazione in riassunzione, in particolare di mala gestio rigettata dalla Corte territoriale Partenopea con sentenza n°
4239/2018, ormai passata in cosa giudicata, e di invalidità del contratto di locazione della casa di cura, essendo stato concluso dalla maggioranza dei partecipanti alla comunione;
- le domande relative ai frutti e alla resa dei conti, atteso che gli istanti avevano piena consapevolezza della coacerva gestione della comunione, percependo le relative quote, esercitata dai convenuti RM er l'anno 2005 (fino a novembre) e da dicembre _3
2013 in poi (sino alla costituzione nel presente giudizio);
- l'intervenuta prescrizione delle su riferite domande, quantomeno per CP_2 fino al 05/12/2008 (data di notifica dell'atto di citazione in riassunzione) e per per il lasso di tempo precedente al 26/05/2001(data di notifica Parte_1 dell'atto di citazione promosso davanti al Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di
Casoria);
- l'inutilità della reiterata richiesta di nomina di un custode giudiziario, stante l'infondatezza della medesima.
Si costituiva, altresì, la convenuta eccependo in via Controparte_5
preliminare:
- la nullità, l'inammissibilità e comunque l'irritualità della domanda di CP_2 proposta con l'atto di citazione in riassunzione giacché, come disposto dalla Corte di
Appello di Napoli con sentenza n° 4239/2018, la causa (già incardinata nel maggio 2011 dal solo innanzi il Tribunale di Napoli - Sezione Stralcio Ex Casoria, R.G. Parte_1
80888/2011) doveva essere riassunta sempre e solo da e non anche Parte_1
da essendo litisconsorte pretermessa nel giudizio medesimo, non era CP_2
legittimata ad assumerlo in posizione attiva;
5 R.G. 13729/2018
- l'improcedibilità della domandala, in quanto la controversia rientrante in una delle materie previste dall'art. 5, comma 1-bis, Decreto Legislativo 28/2010, non era stata preceduta dall'obbligatorio esperimento del tentativo di mediazione.
Nel merito, non si opponeva allo scioglimento la comunione e alla divisione del compendio immobiliare;
pur tuttavia contestava:
- l'inammissibilità della domanda di cui al punto 5) delle conclusioni di cui all'atto di citazione in riassunzione tesa ad “Accertare e dichiarare la nullità o l'illiceità del contratto di locazione ad uso non abitativo, stipulato dai RM senza previa _3 convocazione assembleare tra i comunisti, dovuta ai sensi dell'art. 1105 c.c. o comunque accertare la mala gestio dei convenuti nella cura e nella gestione della casa di cura e del terreno, in subordine, accertare quale sia il valore della locazione della Casa di Cura, in base alle condizioni di mercato, e nel caso di accertamento di un prezzo della locazione superiore a quanto pattuito arbitrariamente, nel contratto di locazione del 7.1.2011, condannare i RM ( e ) al risarcimento del danno per il _3 _3 CP_4 pregiudizio patito dall'attore per quella somma che sarà ritenuta equa dal Tribunale.”, in quanto scrutinata e rigettata dalla Corte territoriale di Napoli;
- la prescrizione ultra-quinquennale, a decorrere dalla data della citazione, con riferimento alla richiesta di risarcimento danni avanzata per i canoni di locazione formulato sub punto
4) dell'atto introduttivo, e in ogni caso la prescrizione ultra-decennale per qualsivoglia ulteriore pretesa attorea rivendicata in relazione al periodo antecedente la data del 5 dicembre 2009.
Il 30/0472019 si costituiva, anche il gruppo delle convenute composto da
[...]
, e quali CP_6 Controparte_7 CP_8 Parte_2
eredi di , le quali stante la loro estraneità ai fatti di causa, concludevano Persona_1
per la estromissione dal giudizio, in quanto citate in carenza di legittimazione ad causam, non essendo parietarie dei beni oggetto della comunione in esame.
Non si costituivano invece, benché regolarmente citati, i convenuti CP_12
e
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11
2. Incardinato il giudizio, all'udienza del 26/11/2019 il G.U. dichiarava la contumacia dei convenuti e Controparte_12 Controparte_10 CP_11
e rilevato il mancato tentativo obbligatorio di mediazione, Controparte_9
6 R.G. 13729/2018
condizione di procedibilità dell'azione ex art. 5, comma 1-bis, Decreto Legislativo
28/2010, assegnava alle parti termine per avviare la relativa procedura.
Alla successiva udienza, tenutasi il 05/01/2021 in modalità cartolare, posto che la procedura di mediazione demandata si era conclusa con esito negativo, come chiesto dalle parti costituite, tranne per le convenute Controparte_6 Controparte_7
e che chiedevano rinvio per le conclusioni, CP_8 Parte_2 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
All'esito del deposito delle memorie formulate ai sensi della citata norma, disposta la consulenza tecnica d'ufficio, il giudizio veniva, con ordinanza del 23/06/2021, dichiarato interrotto a seguito dell'attestazione del difensore di parte attrice dell'avvenuta morte dell'istante Parte_1
Riassunto il giudizio dai convenuti e si costituiva Controparte_3 CP_4
con atto di intervento volontario in qualità di figlia e coerede del Controparte_1
defunto riportandosi alle difese svolte dagli attori;
si costituivano, Parte_1
altresì, la convenuta e il gruppo delle convenute Controparte_5 [...]
, e CP_6 Controparte_7 CP_8 Parte_2
riproponendo le rispettive difese;
inoltre, si costituivano i convenuti CP_9
e quali eredi di
[...] Controparte_10 CP_11 Per_2
rimasti contumaci nella prima fase del giudizio precedente alla scomparsa
[...] dell'attore chiedendo l'estromissione dalla causa per carenza di Parte_1
legittimazione ad causam, poiché non erano proprietarie di alcun bene facente parte del compendio immobiliare oggetto di lite.
Disposta con ordinanza del 14/02/2022, in conseguenza di un attento esame degli atti di causa – in particolare della sentenza n° 4239/2018 della Corte di Appello di Napoli e delle comparse di costituzione dei convenuti e nonché Controparte_3 CP_4 della convenuta – l'integrazione del contraddittorio nei Controparte_5 confronti di veniva poi conferito l'incarico al nominato c.t.u. Dott. Ing. CP_2
a rispondere ai quesiti elaborati dalle parti, con esclusioni di quelli Persona_4
non ammessi.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, il cui elaborato veniva depositato il 17/03/2024; falliti i tentativi di bonario componimento;
ritenuta la causa sufficientemente istruita, il
Giudice la tratteneva in decisione con i termini di cui all'art 190 cpc.
7 R.G. 13729/2018
Nelle more della decisione,in pendenza dei termini concessi ex art. 190 c.p.c., l'Avv.
[...]
comunicava il decesso del suo assistito CP_13 Controparte_3
3. Premesso che la causa viene in decisione per lo scioglimento dalla comunione di immobili richiamata nell'atto introduttivo e della divisione della massa di beni fra i comproprietari, non anche per l'accertamento dei frutti prodotti e della capacità dei cespiti di produrli nonché della relativa rendicontazione, attesa la complessa gestione della comunione, esercitata fra l'altro da più soggetti che si sono avvicendati nel corso del tempo (M.D.C. Service sas del rag. ; Persona_5 Controparte_14
e e
[...] Controparte_15 Controparte_1 CP_16
RM nei confronti dei quali andava necessariamente esteso il giudizio, e _3
stante il concorso nelle percezioni delle rendite conseguite da il tutto Parte_1
come riferito ed articolato dai convenuti e in Controparte_3 CP_4
comparsa di costituzione e risposta sub capi 5) e 6), non affatto contestato dagli attori, i quali si sono sul punto limitati a ribadire genericamente una domanda meramente esplorativa tesa, confusamente, a fini speculativi privi di concretezza, non essendo sostenuti da circostanziate vicende idonee, sotto il profilo logico e fattuale, a giustificarli.
Di talché, la domanda di accertamento dei frutti e dei relativi rendiconti, enunciata in questa sede in modo vago e impreciso e con l'esonero di taluni gestori dei beni comuni, essendo pertanto inammissibile, non può trovare accoglimento.
4. Orbene, a questo punto, occorre analizzare la domanda di scioglimento della comunione.
Nei rapporti tra gli attori e i convenuti ( Controparte_3 Controparte_5
e , l'oggetto della massa da dividere è costituito da immobili siti nel CP_4
comune di Casoria (NA) alla I traversa di Via Giovanni Pascoli, complesso Parco San
Francesco, Palazzina Scala B e Scala D, riportati nel N.C.E.U. di quel comune che insistono su suolo ricadente all'interno del Foglio 7:
- Appartamento, P.lla 688, sub 5, categoria A/2, classe 5, p. rialzato;
- Deposito, P.lla 688, sub 102, categoria C/2, classe 5, p. seminterrato;
- Deposito, P.lla 688, sub 103, categoria C/2, classe 3 p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 688, sub 104, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 688, sub 105, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
8 R.G. 13729/2018
- Box Auto, P.lla 688, sub 106, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 688, sub 107, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 688, sub 108, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 688, sub. 109, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 688, sub 110, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 688, sub 111, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 688, sub 112, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 688, sub 113, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 688, sub 114, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Appartamento, P.lla 690, sub 3, categoria A/2, classe 5, p. terra;
- Appartamento, P.lla 690, sub 7, categoria A/2, classe 5, p. primo;
- Appartamento, P.lla 690, sub 8, categoria A/2, classe 5, p. primo;
- Appartamento, P.lla 690, sub 11, categoria A/2, classe 5, p. secondo;
- Appartamento, P.lla 690, sub 12, categoria A/2, classe 5, p. terzo;
- Appartamento, P.lla 690, sub 13, categoria A/2, classe 5, p. terzo;
- Locale, P.lla 690, sub 101, categoria SC, p. S2;
- Deposito, P.lla 690, sub 102, categoria C/2, classe 4, p. ammezzato;
- Box Auto, P.lla 690, sub 103, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 690, sub 104, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 690, sub 105, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 690, sub 106, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 690, sub 107, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 690, sub 108, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 690, sub 109, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 690, sub 110, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 690, sub 111, categoria C/3, classe 6, p. seminterrato;
e da ulteriori immobili siti nel comune di Casoria (NA) alla I Traversa di Via G. Pascoli:
- Casa di Cura, identificato nel N.C.E.U. al Foglio 7, P.lla 692, sub 3, categoria D/4, fabbricato composto da sei piani fuori terra, con annesso terreno identificato nel N.C.T. al Foglio 7, P.lla 691, della superficie di mq. 1246.
Dalla documentazione in atti si evince la titolarità relativamente (solo) ai suddetti cespiti e la estraneità alla comunione delle convenute: Controparte_6 _3
9 R.G. 13729/2018
Annunziata, e nonché dei convenuti: CP_8 Parte_2
e Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
[...]
Ne consegue che nato ad [...] il [...]), unitamente a Parte_1
(nata ad [...] il [...]), coniugati in regime di comunione CP_2
legale, e (nato a [...] il [...]), unitamente ad Controparte_3 [...]
(nata a [...] il [...]), coniugati in regime di Controparte_5
comunione legale, risultano comproprietari, rispettivamente, di 1/3 della massa di beni, stimata dal c.t.u. in complessivi euro 2.054.782,83 (importo così determinato anche a seguito dell'accolta osservazione del c.t.p. Ing. di diminuire leggermente il CP_17 valore di stima relativo all'immobile censito al Foglio 7, P.lla 690, sub 8, non accessibile),
e (nato a [...] il [...]) risulta comproprietario dell'altro CP_4
restante 1/3.
Ai fini dello scioglimento della comunione ordinaria in parola, riscontrata la non utilità della consulenza tecnica effettuata, nel corso del giudizio celebrato davanti al Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Casoria, poi Sezione Stralcio (R.G. n. 80888/2011), in un diverso contesto e posta l'inopponibilità della stessa ai litisconsorti ( CP_2
e pretermessi dal sudddetto procedimento, si è ritenuto Controparte_5
opportuno avvalersi di un ausiliario, il c.t.u. Dott. Ing. , il quale ha Persona_4
risposto in modo puntuale ed esaustivo ai quesiti peritali formulati su indicazione dalle parti.
Sicché questo Giudicante intende uniformarsi alle risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio per l'irreprensibile metodo scientifico e l'iter logico - tecnico adottati.
Al riguardo, si rileva che non sussistono valide ragioni per discostarsi dalle attività svolte dal perito nel rispondere ai quesiti peritali ammessi e dalle conclusioni cui questi è giunto.
Peraltro, le osservazioni espresse dalle parti, in particolare di quelle di parte attrice, sono state ampiamente superate dalle pertinenti e condivisibili repliche del consulente. Tant'è, che le doglianze di nullità della c.t.u. e la richiesta di rinnovazione della medesima, esposte dall'attrice - interventrice e dall'attrice - chiamata in causa Controparte_1
nei loro atti conclusionali, vanno disattese. CP_2
Tanto premesso, stabilita la divisibilità dei beni e la loro commerciabilità (ai sensi del comma 1 dell'art. 41 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47), come accertato dal c.t.u. – sul
10 R.G. 13729/2018
punto, tra l'altro, non vi è contestazione tra le parti – è possibile recepire il progetto di divisione redatto nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio e raffigurato nei grafici riportati ivi nelle conclusioni (vedasi pagg. 109 – 111).
Tuttavia, in merito al ridetto progetto di divisione, è d'obbligo evidenziare che l'ausiliario ha inteso frazionare la massa dei beni – in base alle richieste avanzate dalle parti in sede conciliativa – formando quattro lotti (1/6 + 1/6 + 1/3 + 1/3), anziché tre lotti correlati alle aliquote, di eguale valore (1/3), corrispondenti alla contitolarità del coacervo dei cespiti oggetto della comunione in esame, facenti capo, si ribadisce, a:
1. nato ad [...] il [...]), in uno con Parte_1 CP_2
(nata ad [...] il [...]), coniugati in regime di comunione legale;
2. (nato a [...] il [...]), in uno con Controparte_3 Controparte_5
(nata a [...] il [...]), coniugati in regime di comunione
[...]
legale;
3. (nato a [...] il [...]). CP_4
Ciò posto, il frazionamento della quota di proprietà intestata a fra Parte_1
e e di quella intestata a fra CP_2 Controparte_1 Controparte_3
e gli eredi del predetto de cuius va Controparte_5 Controparte_3
esercitato senza revoca di dubbio con altra domanda e in altra sede, poiché connesso e funzionale a titoli diversi rispetto a quello generativo della comunione che ci occupa.
Pertanto, le due quote di 1/6 ciascuna previste dal c.t.u. vanno unite in misura tale da comporre una sola quota pari ad 1/3 del tutto.
Alla luce di quanto innanzi puntualizzato, la divisione dell'intera massa di beni, tenuto conto del suo valore commerciale complessivo determinato dal c.t.u. (euro 2.054.782,83) nonché del consequenziale valore della quota spettante a ciascuna parte condividente
(euro 684.927,61), va eseguita in ossequio delle seguenti tre quote.
QUOTA N° 1, pari ad 1/3 della comunione degli immobili:
▪ Appartamento, Foglio 7, Particella 688, Sub 5, Categoria A/2, Classe 5, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Rialzato (V.C. € 108.851,97);
▪ Locale, Foglio 7, Particella 688, Sub 101, Categoria B.C.N.C., Fabbricato Scala B
- Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2;
▪ Deposito, Foglio 7, Particella 688, Sub 102, Categoria C/2, Classe 5, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 1 (V.C. € 14.208,83);
11 R.G. 13729/2018
▪ Deposito, Foglio 7, Particella 688, Sub 103, Categoria C/2, Classe 3, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco Piano Seminterrato 1(V.C. € 82.658,30);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 104, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco Piano Seminterrato 2 (VC. € 10.736,93);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 105, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 22.659,99);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 106, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 12.231,95);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 107, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 12.701,46);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 108, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 11.045,82);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 109, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 10.946,97);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 110, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 22.561,15);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 111, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 9.365,47);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 112, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 23.524,87);
▪ Appartamento, Foglio 7, Particella 690, Sub 3, Categoria A/2, Classe 5, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco Piano Terra (V.C. € 173.705,99);
▪ Appartamento, Foglio 7, Particella 690, Sub 7, Categoria A/2, Classe 5, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Primo (V.C. € 141.025,69);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 690, Sub 103, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato (V.C. € 10.736,93);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 690, Sub 104, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato (V.C. € 22.375,81); per un totale di euro 689.338,13, con una differenza a dare di euro 4.410,52;
QUOTA N° 2, pari ad 1/3 della comunione degli immobili:
12 R.G. 13729/2018
▪ Casa di Cura, Foglio 7, Particella 692, Sub 3, Categoria D/4, Piani Terra, 1, 2, 3, 4,
5 (V.C. € 558.823,50);
▪ Terreno , Foglio 7, Particella 691, mq. 1246 (V.C. Parte_3
€ 10.000,00);
▪ Appartamento, Foglio 7, Particella 690, Sub 8, Categoria A/2, Classe 5, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Primo (V.C. € 116.129,59); per un totale di euro 684.953,09, con una differenza a dare di euro 25,48;
Con QUOTA , pari ad 1/3 della comunione degli immobili:
▪ Appartamento, Foglio 7, Particella 690, Sub 11, Categoria A/2, Classe 5, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Secondo (V.C. € 157.458,51);
▪ Appartamento, Foglio 7, Particella 690, Sub 12, Categoria A/2, Classe 5, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Terzo (V.C. € 124.753,50);
▪ Appartamento, Foglio 7, Particella 690, Sub 13, Categoria A/2, Classe 5, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Terzo (V.C. € 144.262,83);
▪ Locale, Foglio 7, Particella 690, Sub 101, Categoria B.C.N.C., Fabbricato Scala D
- Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2;
▪ Deposito, Foglio 7, Particella 690, Sub 102, Categoria C/2, Classe 4, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 1 (V.C. € 71.847,24);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 690, Sub 105, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 12.231,95);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 690, Sub 106, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 12.701,46);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 690, Sub 107, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 11.132,31);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 690, Sub 108, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 11.119,95);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 690, Sub 109, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 22.561,15);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 690, Sub 110, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 11.453,55);
13 R.G. 13729/2018
▪ Laboratorio, Foglio 7, Particella 690, Sub 111, Categoria C/3, Fabbricato Scala D-
Parco San Francesco, Piano Seminterrato 1 - 2 (V.C. € 78.210,32);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 113, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 12.231,95);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 114, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 10.526,89); per un totale di euro 680.491,61, con una differenza ad avere di € 4.436,00.
Le quote così formate, in mancanza di preferenze espresse dalle parti o di accordi in tal senso, andranno assegnate alla stregua del criterio dell'estrazione a sorte, a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo.
A tal fine, si osserva che non emergono cause oggettivamente ostative legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, né sono stati segnalati imprescindibili fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata necessità in senso contrario.
La ripartizione come sopra esposta – elaborata in base allo stato di fatto e manutentivo dei cespiti nonché all'intrinseco loro valore commerciale descritti dal c.t.u. – implica la composizione di più immobili di diversa destinazione per ogni quota, autonomi e di libero godimento, non compromessi da servitù, pesi o limitazioni eccessive e, sotto l'aspetto economico - funzionale, non risultano affatto deprezzate in proporzione al valore dell'intero. Cosicché per la ridetta ripartizione si è tenuto conto, nel bilanciamento tra le quote del diverso valore economico del principio secondo cui “l'ineguaglianza in natura si compensa con un equivalente in denaro”.
Con lo scioglimento della comunione, va approvato il progetto di divisione dei beni come innanzi prospettato, disponendosi a tale scopo l'assegnazione alle parti condividenti delle richiamate quote, n. 1, n.2 e n. 3, mediante sorteggio.
Con separata ordinanza, dunque, viene fissata l'udienza per lo svolgimento delle operazioni di sorteggio e assegnazione delle quote, in mancanza di un accordo delle parti sulla eventuale scelta delle medesime.
5. Nei rapporti tra gli attori, quale subentrante a Controparte_1 Parte_1
e (attrice - chiamata in causa), e i convenuti,
[...] CP_2 Controparte_3
e le spese di lite possono essere Controparte_5 CP_4
integralmente compensate, tenuto conto dell'interesse comune perseguito dalle parti in
14 R.G. 13729/2018
relazione alla domanda di divisione dei beni tra loro in comproprietà, nonché della reiezione delle altre domande.
Invece, e sono solidalmente tenute – in Controparte_1 CP_2
considerazione delle attività difensive svolte e del valore della controversia
(indeterminabile di complessità bassa) – a rifondere, come da dispositivo, le spese di lite a favore di: e Controparte_6 Controparte_7 CP_8 [...]
nonché di: Parte_2 Controparte_19
e essendo entrambi i gruppi di convenuti estranei alla
[...] CP_11
divisione dei beni oggetto di causa.
Le spese di c.t.u. – liquidate come da separato decreto – nei rapporti interni tra le parti condividenti, sono poste a carico delle stesse nella misura di ciascuna quota.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – Sezione Prima Civile, come in epigrafe composto, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 13729/2018 del
Ruolo Generale affari civili contenziosi, disattesa e/o assorbita ogni altra domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
I- Dichiara la contumacia della convenuta Controparte_12
II- Dichiara lo scioglimento della comunione ordinaria sussistente tra le parti, subentrante a Controparte_1 Parte_1 CP_2 [...]
+ e avente ad oggetto il _3 Controparte_5 CP_4
compendio immobiliare, richiamato in parte motiva, per cui vi è causa;
III- Dispone che i beni della comunione siano divisi – conformemente al progetto configurato in parte motiva – con la formazione, in riferimento alle parti comproprietarie
- condividenti, di tre quote come di seguito specificate:
QUOTA N° 1, costituita da immobili siti in Casoria (NA) alla I Traversa di via Giovanni
Pascoli e identificati nel N.C.E.U. di quel comune:
a) Appartamento, Foglio 7, Particella 688, Sub 5, Categoria A/2, Classe 5,
Fabbricato Scala B - Parco San Francesco, Piano Rialzato (V.C. € 108.851,97);
15 R.G. 13729/2018
b) Locale, Foglio 7, Particella 688, Sub 101, Categoria B.C.N.C., Fabbricato Scala
B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2;
c) Deposito, Foglio 7, Particella 688, Sub 102, Categoria C/2, Classe 5, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 1 (V.C. € 14.208,83);
d) Deposito, Foglio 7, Particella 688, Sub 103, Categoria C/2, Classe 3, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco Piano Seminterrato 1(V.C. € 82.658,30);
e) Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 104, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco Piano Seminterrato 2 (VC. € 10.736,93);
f) Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 105, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 22.659,99);
g) Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 106, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 12.231,95);
h) Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 107, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 12.701,46);
i) Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 108, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 11.045,82);
j) Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 109, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 10.946,97);
k) Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 110, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 22.561,15);
l) Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 111, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 9.365,47);
m) Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 112, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 23.524,87);
n) Appartamento, Foglio 7, Particella 690, Sub 3, Categoria A/2, Classe 5,
Fabbricato Scala D - Parco San Francesco Piano Terra (V.C. € 173.705,99);
o) Appartamento, Foglio 7, Particella 690, Sub 7, Categoria A/2, Classe 5,
Fabbricato Scala D - Parco San Francesco, Piano Primo (V.C. € 141.025,69);
p) Box Auto, Foglio 7, Particella 690, Sub 103, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato (V.C. € 10.736,93);
q) Box Auto, Foglio 7, Particella 690, Sub 104, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato (V.C. € 22.375,81);
16 R.G. 13729/2018
il tutto per un valore commerciale complessivo di euro 689.338,13 – con un conguaglio a debito a favore della QUOTA N° 3 di euro 4.410,52;
QUOTA N° 2, costituita da immobili siti in Casoria (NA) alla I Traversa di via Giovanni
Pascoli, identificati nel catasto di quel comune:
a) Casa di Cura, N.C.E.U. Foglio 7, Particella 692, Sub 3, Categoria D/4, Piani
Terra, Primo, Secondo, Terzo, Quarto e Quinto (V.C. € 558.823,50);
b) , N.C.T. Foglio 7, Particella 691, mq. CP_20 Parte_3
1246 (V.C. € 10.000,00);
c) Appartamento, N.C.E.U. Foglio 7, Particella 690, Sub 8, Categoria A/2, Classe
5, Fabbricato Scala D - Parco San Francesco, Piano Primo (V.C. € 116.129,59); il tutto per un valore commerciale complessivo di euro 684.953,09 – con un conguaglio a debito a favore della QUOTA N° 3 di euro 25,48;
QUOTA N° 3, costituita da immobili siti in Casoria (NA) alla I Traversa di via Giovanni
Pascoli, e identificati nel N.C.E.U. di quel comune:
a) Appartamento, Foglio 7, Particella 690, Sub 11, Categoria A/2, Classe 5,
Fabbricato Scala D - Parco San Francesco, Piano Secondo (V.C. € 157.458,51);
b) Appartamento, Foglio 7, Particella 690, Sub 12, Categoria A/2, Classe 5,
Fabbricato Scala D - Parco San Francesco, Piano Terzo (V.C. € 124.753,50);
c) Appartamento, Foglio 7, Particella 690, Sub 13, Categoria A/2, Classe 5,
Fabbricato Scala D - Parco San Francesco, Piano Terzo (V.C. € 144.262,83);
d) Locale, Foglio 7, Particella 690, Sub 101, Categoria B.C.N.C., Fabbricato Scala
D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2;
e) Deposito, Foglio 7, Particella 690, Sub 102, Categoria C/2, Classe 4, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 1 (V.C. € 71.847,24);
f) Box Auto, Foglio 7, Particella 690, Sub 105, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 12.231,95);
g) Box Auto, Foglio 7, Particella 690, Sub 106, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 12.701,46);
h) Box Auto, Foglio 7, Particella 690, Sub 107, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 11.132,31);
17 R.G. 13729/2018
i) Box Auto, Foglio 7, Particella 690, Sub 108, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 11.119,95);
j) Box Auto, Foglio 7, Particella 690, Sub 109, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 22.561,15);
k) Box Auto, Foglio 7, Particella 690, Sub 110, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 11.453,55);
l) Laboratorio, Foglio 7, Particella 690, Sub 111, Categoria C/3, Fabbricato Scala
D- Parco San Francesco, Piano Seminterrato 1 - 2 (V.C. € 78.210,32);
m) Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 113, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 12.231,95);
n) Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 114, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 10.526,89); il tutto per un valore commerciale complessivo di euro 680.491,61 – con un conguaglio a credito a carico della QUOTA N° 1 di euro 4.410,52 e a carico della
QUOTA N° 2 di euro 25,48;
IV- Dispone, come da separata ordinanza, per le operazioni di sorteggio ed assegnazione delle ridette quote;
V- Compensa le spese di giudizio per intero tra quale subentrante Controparte_1
a (attrice - interventore) e (attrice - chiamata in Parte_1 CP_2
causa), e i convenuti, e Controparte_3 Controparte_5 CP_4
;
[...]
VI- Dichiara l'estromissione dal giudizio le convenute: Controparte_6 [...]
e nonché i convenuti: CP_7 CP_8 Parte_2
e Controparte_9 Controparte_10 CP_11
Controparte_12
VII- Condanna (attrice - interventore) e attrice Controparte_1 CP_2
- chiamata in causa), in solido fra loro, al pagamento dei compensi professionali, secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 e successive integrazioni (D.M.
147/2022), in favore delle convenute: Controparte_6 Controparte_7
e per le sole fasi di studio, introduttiva e CP_8 Parte_2
di trattazione, che si liquidano in euro 2.356,00, con attribuzione al procuratore
18 R.G. 13729/2018
antistatario Avv. Iolanda Oliviero, nonché in favore dei convenuti:
[...]
e per la sole fasi di studio e Controparte_19 CP_11
trattazione, che si liquidano in euro 1.754,00, con attribuzione al procuratore antistatario, Avv. Iolanda Oliviero;
VIII- Pone in via definitiva e solidalmente a carico delle parti condividenti le spese di c.t.u. e di ogni spesa o costo successivi e inerenti alla presente sentenza;
IX- Autorizza il competente Conservatore dei RR.II. Ufficio Provinciale Territorio -
Servizio di Pubblicità Immobiliare - Napoli 2 presso Agenzia delle Entrate a trascrivere, all'esito del sorteggio di cui sopra, con esonero da ogni responsabilità, la presente sentenza e il verbale del sorteggio o di eventuale accordo delle parti sulla scelta delle quote, previe le necessarie incombenze di legge e regolarizzazioni catastali.
Così deciso in Aversa l'11 - 06 - 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Odorino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale
(artt. 1, lett. s, 21 e 24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli articoli 15 e 35, comma 1, D.M. 21/02/2011 n. 44, come modificato dal
D.M. 15/10/2012 n. 209. La presente sentenza è stata redatta con il supporto del Dott. Nicola
Paragliola (AUPP).
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord - Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Paola Odorino, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 13729 del Ruolo Generale affari civili contenziosi per l'anno
2018, avente ad oggetto “scioglimento di comunione ordinaria, divisione dei beni, resa dei conti e riconoscimento dei frutti”, riservata in decisione il 24/04/2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
deceduto in corso di causa, al quale è succeduto, in qualità di figlia e coerede,
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Edoardo DI NATALE (C.F.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla C.F._3
Riviera di Chiaia n. 260;
Parte Attrice - Interventrice
e
(C.F. ), nata ad [...] il [...], CP_2 C.F._4
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, in un primo memento dall'Avv.
Edoardo DI NATALE (C.F. ), e poi, a seguito della costituzione C.F._3
nella riassunzione del giudizio interrotto per la morte dell'istante Parte_1 dall'Avv. Arthur PORCARO (C.F. , presso il cui studio C.F._5
elettivamente domicilia in Portici (NA) alla via Tiziano n. 42;
Parte Attrice - Chiamata in causa
1 R.G. 13729/2018
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_3 C.F._6
(C.F. ), nato a [...] il [...]; entrambi CP_4 C.F._7 rappresentati e difesi, come da procura alle liti in atti, dall'Avv. Pasquale DE STEFANO
(C.F. ) e dall'Avv. Massimiliano PANICO (C.F. C.F._8
), elettivamente domiciliati presso il loro studio in Casalnuovo di C.F._9
Napoli al corso Umberto I n. 564;
Convenuti
(C.F. ), nata a [...] Controparte_5 C.F._10
(NA) il 08/07/1937, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv.
Francesco PASCUCCI (C.F. ), presso il cui studio elettivamente C.F._11
domicilia in Benevento alla via Ruffilli;
Convenuta
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Controparte_6 C.F._12
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Controparte_7 C.F._13
( ), nata a [...] il [...]; CP_8 C.F._14 Parte_2
(C.F. ), nata a [...] il [...] - quali eredi di
[...] C.F._15
; tutte rappresentate e difese, in virtù di procure alle liti in atti, dall'Avv. Persona_1
Iolanda OLIVIERO (C.F. ), presso il cui studio elettivamente C.F._16 domiciliano in T'AS (NA) alla via F. Petrarca n. 5, Parco - Quadrifoglio scala
34;
Convenute
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_9 C.F._17
16/05/1951; (C.F. ), nato a [...] il Controparte_10 C.F._18
30/06/1982 e (C.F. ), nata a [...] il CP_11 C.F._19
04/08/1987 - quali eredi di tutti rappresentati e difesi, in virtù di Persona_2
procure alle liti in atti, dall'Avv. Iolanda OLIVIERO (C.F. ), C.F._16 presso il cui studio elettivamente domiciliano in T'AS (NA) alla via F. Petrarca
n. 5, Parco - Quadrifoglio scala 34;
Convenuti
2 R.G. 13729/2018
(C.F. ), nata ad [...] il Controparte_12 C.F._20
13/02/1944 - quale erede di Persona_3
Convenuta - contumace
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa, che si intendono per riportati integralmente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta secondo quanto disposto dall'art. 132 c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., mediante una concisa esposizione del fatto e dei motivi di diritto della decisione, con indicazione delle sole circostanze collegate alle ragioni poste da questo giudicante a fondamento della decisione, espunto ogni altro aspetto, ritenuto a tal fine non essenziale.
Si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza, per quanto di seguito non è riportato.
La controversia è stata assegnata a questo Giudice a seguito dell'avvicendamento di più magistrati.
1. Con atto di citazione – notificato in riassunzione in forza della sentenza n° 4239/2018 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata il 21/09/2018, emessa nel giudizio, recante
R.G. n° 2847/2015, avente ad oggetto impugnazione della sentenza n° 7352/2015 del
Tribunale di Napoli - Sezione Stralcio ex Casoria – i coniugi e Parte_1
come sopra generalizzati, deducevano: CP_2
- di essere comproprietari con i RM e , gli eredi di Controparte_3 CP_4
e gli eredi di in comune e indiviso, dei seguenti beni: Persona_1 Persona_3
terreno in Volla di mq 24.135; appartamenti e box, siti in Casoria al Parco San Francesco in via G. Pascoli, Pal. B e D;
casa di riposo sita in Casoria al Parco San Francesco in via
G. Pascoli e del terreno adiacente alla predetta casa di riposo, come in premessa dettagliatemene identificati;
- e di non aver mai avuto il possesso nonché la gestione di detti immobili;
3 R.G. 13729/2018
per tali motivi convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale Controparte_3
(nato a [...] il [...], (nato a [...] il [...]), CP_4 [...]
(nata a [...] il [...]); (nata a [...] il CP_6 Controparte_7
08/12/1974); (nata a [...] il [...]); CP_8 Parte_2
(nata a [...] il [...]), (nata a [...] il Controparte_5
08/07/1937), (nata ad [...] il [...]), Controparte_12
(nata a [...] il [...]), (nato Controparte_9 Controparte_10
a Napoli il 30/06/1982) e (nata a [...] il [...]), per sentire CP_11
accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Dichiararsi lo scioglimento immediato della comunione di cui si tratta, e ordinarsi la divisione dei beni comuni, secondo le quote di comunione dei singoli partecipanti, quali risultano dai titoli di proprietà. 2) Accertarsi i frutti e le somme maturate dal su tutti i beni e in che misura sono stati percepiti dai singoli comproprietari sugli immobili
e, in caso di minusvalenza in danno dell'attore, condannare i RM o chi sarà _3
ritenuto percettore delle somme e dei frutti alla restituzione degli stessi ai comunisti, tenuto conto di quanto già percepito con la riserva. 3) Ordinare ai RM di _3
rendere conto della gestione di tutti i beni immobili a partire dal 1994 fino all'introduzione della presente lite e previa nomina di un custode. 4) Accertare quale sia il valore della locazione della Casa di Cura, in base alle condizioni di mercato, e nel caso di accertamento di un prezzo della locazione superiore a quanto pattuito nel contratto di locazione del 29/01/2008, condannare i RM ( e _3 _3
) al risarcimento del danno per il pregiudizio patito dall'attore per quella somma CP_4
che sarà ritenuta equa dal Tribunale. 5) Accertare e dichiarare la nullità o l'illiceità del contratto di locazione ad uso non abitativo, stipulato dai RM senza previa _3
convocazione assembleare tra i comunisti, dovuta ai sensi dell'art. 1105 c.c. o comunque accertare la mala gestio dei convenuti nella cura e nella gestione della casa di cura e del terreno, in subordine, accertare quale sia il valore della locazione della
Casa di Cura, in base alle condizioni di mercato, e nel caso di accertamento di un prezzo della locazione superiore a quanto pattuito arbitrariamente, nel contratto di locazione del 7.1.2011, condannare i RM ( e ) al risarcimento del _3 _3 CP_4
danno per il pregiudizio patito dall'attore per quella somma che sarà ritenuta equa dal
Tribunale. 6) Vittoria di spese e compensi di giudizio con attribuzione ex art. 93 c.p.c.”.
4 R.G. 13729/2018
Si costituivano in giudizio i convenuti e con Controparte_3 CP_4 comparsa di costituzione e risposta, depositata nel fascicolo d'ufficio in data 21/03/2019,
a mezzo della quale – previe le eccezioni di inammissibilità, improponibilità e improcedibilità della domanda nonché di nullità della citazione in ordine alla posizione dell'istante per carenza di legittimazione attiva, essendo litisconsorte CP_2
pretermesso nel giudizio riassunto non poteva, in sede di riassunzione, assumere la veste di attrice – pur aderendo alla domanda di divisione e di scioglimento della comunione, contestavano:
- le domande riportate sub punto 5) delle conclusioni dell'atto di citazione in riassunzione, in particolare di mala gestio rigettata dalla Corte territoriale Partenopea con sentenza n°
4239/2018, ormai passata in cosa giudicata, e di invalidità del contratto di locazione della casa di cura, essendo stato concluso dalla maggioranza dei partecipanti alla comunione;
- le domande relative ai frutti e alla resa dei conti, atteso che gli istanti avevano piena consapevolezza della coacerva gestione della comunione, percependo le relative quote, esercitata dai convenuti RM er l'anno 2005 (fino a novembre) e da dicembre _3
2013 in poi (sino alla costituzione nel presente giudizio);
- l'intervenuta prescrizione delle su riferite domande, quantomeno per CP_2 fino al 05/12/2008 (data di notifica dell'atto di citazione in riassunzione) e per per il lasso di tempo precedente al 26/05/2001(data di notifica Parte_1 dell'atto di citazione promosso davanti al Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di
Casoria);
- l'inutilità della reiterata richiesta di nomina di un custode giudiziario, stante l'infondatezza della medesima.
Si costituiva, altresì, la convenuta eccependo in via Controparte_5
preliminare:
- la nullità, l'inammissibilità e comunque l'irritualità della domanda di CP_2 proposta con l'atto di citazione in riassunzione giacché, come disposto dalla Corte di
Appello di Napoli con sentenza n° 4239/2018, la causa (già incardinata nel maggio 2011 dal solo innanzi il Tribunale di Napoli - Sezione Stralcio Ex Casoria, R.G. Parte_1
80888/2011) doveva essere riassunta sempre e solo da e non anche Parte_1
da essendo litisconsorte pretermessa nel giudizio medesimo, non era CP_2
legittimata ad assumerlo in posizione attiva;
5 R.G. 13729/2018
- l'improcedibilità della domandala, in quanto la controversia rientrante in una delle materie previste dall'art. 5, comma 1-bis, Decreto Legislativo 28/2010, non era stata preceduta dall'obbligatorio esperimento del tentativo di mediazione.
Nel merito, non si opponeva allo scioglimento la comunione e alla divisione del compendio immobiliare;
pur tuttavia contestava:
- l'inammissibilità della domanda di cui al punto 5) delle conclusioni di cui all'atto di citazione in riassunzione tesa ad “Accertare e dichiarare la nullità o l'illiceità del contratto di locazione ad uso non abitativo, stipulato dai RM senza previa _3 convocazione assembleare tra i comunisti, dovuta ai sensi dell'art. 1105 c.c. o comunque accertare la mala gestio dei convenuti nella cura e nella gestione della casa di cura e del terreno, in subordine, accertare quale sia il valore della locazione della Casa di Cura, in base alle condizioni di mercato, e nel caso di accertamento di un prezzo della locazione superiore a quanto pattuito arbitrariamente, nel contratto di locazione del 7.1.2011, condannare i RM ( e ) al risarcimento del danno per il _3 _3 CP_4 pregiudizio patito dall'attore per quella somma che sarà ritenuta equa dal Tribunale.”, in quanto scrutinata e rigettata dalla Corte territoriale di Napoli;
- la prescrizione ultra-quinquennale, a decorrere dalla data della citazione, con riferimento alla richiesta di risarcimento danni avanzata per i canoni di locazione formulato sub punto
4) dell'atto introduttivo, e in ogni caso la prescrizione ultra-decennale per qualsivoglia ulteriore pretesa attorea rivendicata in relazione al periodo antecedente la data del 5 dicembre 2009.
Il 30/0472019 si costituiva, anche il gruppo delle convenute composto da
[...]
, e quali CP_6 Controparte_7 CP_8 Parte_2
eredi di , le quali stante la loro estraneità ai fatti di causa, concludevano Persona_1
per la estromissione dal giudizio, in quanto citate in carenza di legittimazione ad causam, non essendo parietarie dei beni oggetto della comunione in esame.
Non si costituivano invece, benché regolarmente citati, i convenuti CP_12
e
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11
2. Incardinato il giudizio, all'udienza del 26/11/2019 il G.U. dichiarava la contumacia dei convenuti e Controparte_12 Controparte_10 CP_11
e rilevato il mancato tentativo obbligatorio di mediazione, Controparte_9
6 R.G. 13729/2018
condizione di procedibilità dell'azione ex art. 5, comma 1-bis, Decreto Legislativo
28/2010, assegnava alle parti termine per avviare la relativa procedura.
Alla successiva udienza, tenutasi il 05/01/2021 in modalità cartolare, posto che la procedura di mediazione demandata si era conclusa con esito negativo, come chiesto dalle parti costituite, tranne per le convenute Controparte_6 Controparte_7
e che chiedevano rinvio per le conclusioni, CP_8 Parte_2 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
All'esito del deposito delle memorie formulate ai sensi della citata norma, disposta la consulenza tecnica d'ufficio, il giudizio veniva, con ordinanza del 23/06/2021, dichiarato interrotto a seguito dell'attestazione del difensore di parte attrice dell'avvenuta morte dell'istante Parte_1
Riassunto il giudizio dai convenuti e si costituiva Controparte_3 CP_4
con atto di intervento volontario in qualità di figlia e coerede del Controparte_1
defunto riportandosi alle difese svolte dagli attori;
si costituivano, Parte_1
altresì, la convenuta e il gruppo delle convenute Controparte_5 [...]
, e CP_6 Controparte_7 CP_8 Parte_2
riproponendo le rispettive difese;
inoltre, si costituivano i convenuti CP_9
e quali eredi di
[...] Controparte_10 CP_11 Per_2
rimasti contumaci nella prima fase del giudizio precedente alla scomparsa
[...] dell'attore chiedendo l'estromissione dalla causa per carenza di Parte_1
legittimazione ad causam, poiché non erano proprietarie di alcun bene facente parte del compendio immobiliare oggetto di lite.
Disposta con ordinanza del 14/02/2022, in conseguenza di un attento esame degli atti di causa – in particolare della sentenza n° 4239/2018 della Corte di Appello di Napoli e delle comparse di costituzione dei convenuti e nonché Controparte_3 CP_4 della convenuta – l'integrazione del contraddittorio nei Controparte_5 confronti di veniva poi conferito l'incarico al nominato c.t.u. Dott. Ing. CP_2
a rispondere ai quesiti elaborati dalle parti, con esclusioni di quelli Persona_4
non ammessi.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, il cui elaborato veniva depositato il 17/03/2024; falliti i tentativi di bonario componimento;
ritenuta la causa sufficientemente istruita, il
Giudice la tratteneva in decisione con i termini di cui all'art 190 cpc.
7 R.G. 13729/2018
Nelle more della decisione,in pendenza dei termini concessi ex art. 190 c.p.c., l'Avv.
[...]
comunicava il decesso del suo assistito CP_13 Controparte_3
3. Premesso che la causa viene in decisione per lo scioglimento dalla comunione di immobili richiamata nell'atto introduttivo e della divisione della massa di beni fra i comproprietari, non anche per l'accertamento dei frutti prodotti e della capacità dei cespiti di produrli nonché della relativa rendicontazione, attesa la complessa gestione della comunione, esercitata fra l'altro da più soggetti che si sono avvicendati nel corso del tempo (M.D.C. Service sas del rag. ; Persona_5 Controparte_14
e e
[...] Controparte_15 Controparte_1 CP_16
RM nei confronti dei quali andava necessariamente esteso il giudizio, e _3
stante il concorso nelle percezioni delle rendite conseguite da il tutto Parte_1
come riferito ed articolato dai convenuti e in Controparte_3 CP_4
comparsa di costituzione e risposta sub capi 5) e 6), non affatto contestato dagli attori, i quali si sono sul punto limitati a ribadire genericamente una domanda meramente esplorativa tesa, confusamente, a fini speculativi privi di concretezza, non essendo sostenuti da circostanziate vicende idonee, sotto il profilo logico e fattuale, a giustificarli.
Di talché, la domanda di accertamento dei frutti e dei relativi rendiconti, enunciata in questa sede in modo vago e impreciso e con l'esonero di taluni gestori dei beni comuni, essendo pertanto inammissibile, non può trovare accoglimento.
4. Orbene, a questo punto, occorre analizzare la domanda di scioglimento della comunione.
Nei rapporti tra gli attori e i convenuti ( Controparte_3 Controparte_5
e , l'oggetto della massa da dividere è costituito da immobili siti nel CP_4
comune di Casoria (NA) alla I traversa di Via Giovanni Pascoli, complesso Parco San
Francesco, Palazzina Scala B e Scala D, riportati nel N.C.E.U. di quel comune che insistono su suolo ricadente all'interno del Foglio 7:
- Appartamento, P.lla 688, sub 5, categoria A/2, classe 5, p. rialzato;
- Deposito, P.lla 688, sub 102, categoria C/2, classe 5, p. seminterrato;
- Deposito, P.lla 688, sub 103, categoria C/2, classe 3 p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 688, sub 104, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 688, sub 105, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
8 R.G. 13729/2018
- Box Auto, P.lla 688, sub 106, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 688, sub 107, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 688, sub 108, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 688, sub. 109, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 688, sub 110, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 688, sub 111, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 688, sub 112, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 688, sub 113, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 688, sub 114, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Appartamento, P.lla 690, sub 3, categoria A/2, classe 5, p. terra;
- Appartamento, P.lla 690, sub 7, categoria A/2, classe 5, p. primo;
- Appartamento, P.lla 690, sub 8, categoria A/2, classe 5, p. primo;
- Appartamento, P.lla 690, sub 11, categoria A/2, classe 5, p. secondo;
- Appartamento, P.lla 690, sub 12, categoria A/2, classe 5, p. terzo;
- Appartamento, P.lla 690, sub 13, categoria A/2, classe 5, p. terzo;
- Locale, P.lla 690, sub 101, categoria SC, p. S2;
- Deposito, P.lla 690, sub 102, categoria C/2, classe 4, p. ammezzato;
- Box Auto, P.lla 690, sub 103, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 690, sub 104, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 690, sub 105, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 690, sub 106, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 690, sub 107, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 690, sub 108, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 690, sub 109, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 690, sub 110, categoria C/6, classe 6, p. seminterrato;
- Box Auto, P.lla 690, sub 111, categoria C/3, classe 6, p. seminterrato;
e da ulteriori immobili siti nel comune di Casoria (NA) alla I Traversa di Via G. Pascoli:
- Casa di Cura, identificato nel N.C.E.U. al Foglio 7, P.lla 692, sub 3, categoria D/4, fabbricato composto da sei piani fuori terra, con annesso terreno identificato nel N.C.T. al Foglio 7, P.lla 691, della superficie di mq. 1246.
Dalla documentazione in atti si evince la titolarità relativamente (solo) ai suddetti cespiti e la estraneità alla comunione delle convenute: Controparte_6 _3
9 R.G. 13729/2018
Annunziata, e nonché dei convenuti: CP_8 Parte_2
e Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
[...]
Ne consegue che nato ad [...] il [...]), unitamente a Parte_1
(nata ad [...] il [...]), coniugati in regime di comunione CP_2
legale, e (nato a [...] il [...]), unitamente ad Controparte_3 [...]
(nata a [...] il [...]), coniugati in regime di Controparte_5
comunione legale, risultano comproprietari, rispettivamente, di 1/3 della massa di beni, stimata dal c.t.u. in complessivi euro 2.054.782,83 (importo così determinato anche a seguito dell'accolta osservazione del c.t.p. Ing. di diminuire leggermente il CP_17 valore di stima relativo all'immobile censito al Foglio 7, P.lla 690, sub 8, non accessibile),
e (nato a [...] il [...]) risulta comproprietario dell'altro CP_4
restante 1/3.
Ai fini dello scioglimento della comunione ordinaria in parola, riscontrata la non utilità della consulenza tecnica effettuata, nel corso del giudizio celebrato davanti al Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Casoria, poi Sezione Stralcio (R.G. n. 80888/2011), in un diverso contesto e posta l'inopponibilità della stessa ai litisconsorti ( CP_2
e pretermessi dal sudddetto procedimento, si è ritenuto Controparte_5
opportuno avvalersi di un ausiliario, il c.t.u. Dott. Ing. , il quale ha Persona_4
risposto in modo puntuale ed esaustivo ai quesiti peritali formulati su indicazione dalle parti.
Sicché questo Giudicante intende uniformarsi alle risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio per l'irreprensibile metodo scientifico e l'iter logico - tecnico adottati.
Al riguardo, si rileva che non sussistono valide ragioni per discostarsi dalle attività svolte dal perito nel rispondere ai quesiti peritali ammessi e dalle conclusioni cui questi è giunto.
Peraltro, le osservazioni espresse dalle parti, in particolare di quelle di parte attrice, sono state ampiamente superate dalle pertinenti e condivisibili repliche del consulente. Tant'è, che le doglianze di nullità della c.t.u. e la richiesta di rinnovazione della medesima, esposte dall'attrice - interventrice e dall'attrice - chiamata in causa Controparte_1
nei loro atti conclusionali, vanno disattese. CP_2
Tanto premesso, stabilita la divisibilità dei beni e la loro commerciabilità (ai sensi del comma 1 dell'art. 41 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47), come accertato dal c.t.u. – sul
10 R.G. 13729/2018
punto, tra l'altro, non vi è contestazione tra le parti – è possibile recepire il progetto di divisione redatto nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio e raffigurato nei grafici riportati ivi nelle conclusioni (vedasi pagg. 109 – 111).
Tuttavia, in merito al ridetto progetto di divisione, è d'obbligo evidenziare che l'ausiliario ha inteso frazionare la massa dei beni – in base alle richieste avanzate dalle parti in sede conciliativa – formando quattro lotti (1/6 + 1/6 + 1/3 + 1/3), anziché tre lotti correlati alle aliquote, di eguale valore (1/3), corrispondenti alla contitolarità del coacervo dei cespiti oggetto della comunione in esame, facenti capo, si ribadisce, a:
1. nato ad [...] il [...]), in uno con Parte_1 CP_2
(nata ad [...] il [...]), coniugati in regime di comunione legale;
2. (nato a [...] il [...]), in uno con Controparte_3 Controparte_5
(nata a [...] il [...]), coniugati in regime di comunione
[...]
legale;
3. (nato a [...] il [...]). CP_4
Ciò posto, il frazionamento della quota di proprietà intestata a fra Parte_1
e e di quella intestata a fra CP_2 Controparte_1 Controparte_3
e gli eredi del predetto de cuius va Controparte_5 Controparte_3
esercitato senza revoca di dubbio con altra domanda e in altra sede, poiché connesso e funzionale a titoli diversi rispetto a quello generativo della comunione che ci occupa.
Pertanto, le due quote di 1/6 ciascuna previste dal c.t.u. vanno unite in misura tale da comporre una sola quota pari ad 1/3 del tutto.
Alla luce di quanto innanzi puntualizzato, la divisione dell'intera massa di beni, tenuto conto del suo valore commerciale complessivo determinato dal c.t.u. (euro 2.054.782,83) nonché del consequenziale valore della quota spettante a ciascuna parte condividente
(euro 684.927,61), va eseguita in ossequio delle seguenti tre quote.
QUOTA N° 1, pari ad 1/3 della comunione degli immobili:
▪ Appartamento, Foglio 7, Particella 688, Sub 5, Categoria A/2, Classe 5, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Rialzato (V.C. € 108.851,97);
▪ Locale, Foglio 7, Particella 688, Sub 101, Categoria B.C.N.C., Fabbricato Scala B
- Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2;
▪ Deposito, Foglio 7, Particella 688, Sub 102, Categoria C/2, Classe 5, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 1 (V.C. € 14.208,83);
11 R.G. 13729/2018
▪ Deposito, Foglio 7, Particella 688, Sub 103, Categoria C/2, Classe 3, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco Piano Seminterrato 1(V.C. € 82.658,30);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 104, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco Piano Seminterrato 2 (VC. € 10.736,93);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 105, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 22.659,99);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 106, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 12.231,95);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 107, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 12.701,46);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 108, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 11.045,82);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 109, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 10.946,97);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 110, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 22.561,15);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 111, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 9.365,47);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 112, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 23.524,87);
▪ Appartamento, Foglio 7, Particella 690, Sub 3, Categoria A/2, Classe 5, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco Piano Terra (V.C. € 173.705,99);
▪ Appartamento, Foglio 7, Particella 690, Sub 7, Categoria A/2, Classe 5, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Primo (V.C. € 141.025,69);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 690, Sub 103, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato (V.C. € 10.736,93);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 690, Sub 104, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato (V.C. € 22.375,81); per un totale di euro 689.338,13, con una differenza a dare di euro 4.410,52;
QUOTA N° 2, pari ad 1/3 della comunione degli immobili:
12 R.G. 13729/2018
▪ Casa di Cura, Foglio 7, Particella 692, Sub 3, Categoria D/4, Piani Terra, 1, 2, 3, 4,
5 (V.C. € 558.823,50);
▪ Terreno , Foglio 7, Particella 691, mq. 1246 (V.C. Parte_3
€ 10.000,00);
▪ Appartamento, Foglio 7, Particella 690, Sub 8, Categoria A/2, Classe 5, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Primo (V.C. € 116.129,59); per un totale di euro 684.953,09, con una differenza a dare di euro 25,48;
Con QUOTA , pari ad 1/3 della comunione degli immobili:
▪ Appartamento, Foglio 7, Particella 690, Sub 11, Categoria A/2, Classe 5, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Secondo (V.C. € 157.458,51);
▪ Appartamento, Foglio 7, Particella 690, Sub 12, Categoria A/2, Classe 5, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Terzo (V.C. € 124.753,50);
▪ Appartamento, Foglio 7, Particella 690, Sub 13, Categoria A/2, Classe 5, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Terzo (V.C. € 144.262,83);
▪ Locale, Foglio 7, Particella 690, Sub 101, Categoria B.C.N.C., Fabbricato Scala D
- Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2;
▪ Deposito, Foglio 7, Particella 690, Sub 102, Categoria C/2, Classe 4, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 1 (V.C. € 71.847,24);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 690, Sub 105, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 12.231,95);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 690, Sub 106, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 12.701,46);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 690, Sub 107, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 11.132,31);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 690, Sub 108, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 11.119,95);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 690, Sub 109, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 22.561,15);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 690, Sub 110, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 11.453,55);
13 R.G. 13729/2018
▪ Laboratorio, Foglio 7, Particella 690, Sub 111, Categoria C/3, Fabbricato Scala D-
Parco San Francesco, Piano Seminterrato 1 - 2 (V.C. € 78.210,32);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 113, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 12.231,95);
▪ Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 114, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 10.526,89); per un totale di euro 680.491,61, con una differenza ad avere di € 4.436,00.
Le quote così formate, in mancanza di preferenze espresse dalle parti o di accordi in tal senso, andranno assegnate alla stregua del criterio dell'estrazione a sorte, a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo.
A tal fine, si osserva che non emergono cause oggettivamente ostative legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, né sono stati segnalati imprescindibili fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata necessità in senso contrario.
La ripartizione come sopra esposta – elaborata in base allo stato di fatto e manutentivo dei cespiti nonché all'intrinseco loro valore commerciale descritti dal c.t.u. – implica la composizione di più immobili di diversa destinazione per ogni quota, autonomi e di libero godimento, non compromessi da servitù, pesi o limitazioni eccessive e, sotto l'aspetto economico - funzionale, non risultano affatto deprezzate in proporzione al valore dell'intero. Cosicché per la ridetta ripartizione si è tenuto conto, nel bilanciamento tra le quote del diverso valore economico del principio secondo cui “l'ineguaglianza in natura si compensa con un equivalente in denaro”.
Con lo scioglimento della comunione, va approvato il progetto di divisione dei beni come innanzi prospettato, disponendosi a tale scopo l'assegnazione alle parti condividenti delle richiamate quote, n. 1, n.2 e n. 3, mediante sorteggio.
Con separata ordinanza, dunque, viene fissata l'udienza per lo svolgimento delle operazioni di sorteggio e assegnazione delle quote, in mancanza di un accordo delle parti sulla eventuale scelta delle medesime.
5. Nei rapporti tra gli attori, quale subentrante a Controparte_1 Parte_1
e (attrice - chiamata in causa), e i convenuti,
[...] CP_2 Controparte_3
e le spese di lite possono essere Controparte_5 CP_4
integralmente compensate, tenuto conto dell'interesse comune perseguito dalle parti in
14 R.G. 13729/2018
relazione alla domanda di divisione dei beni tra loro in comproprietà, nonché della reiezione delle altre domande.
Invece, e sono solidalmente tenute – in Controparte_1 CP_2
considerazione delle attività difensive svolte e del valore della controversia
(indeterminabile di complessità bassa) – a rifondere, come da dispositivo, le spese di lite a favore di: e Controparte_6 Controparte_7 CP_8 [...]
nonché di: Parte_2 Controparte_19
e essendo entrambi i gruppi di convenuti estranei alla
[...] CP_11
divisione dei beni oggetto di causa.
Le spese di c.t.u. – liquidate come da separato decreto – nei rapporti interni tra le parti condividenti, sono poste a carico delle stesse nella misura di ciascuna quota.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – Sezione Prima Civile, come in epigrafe composto, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 13729/2018 del
Ruolo Generale affari civili contenziosi, disattesa e/o assorbita ogni altra domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
I- Dichiara la contumacia della convenuta Controparte_12
II- Dichiara lo scioglimento della comunione ordinaria sussistente tra le parti, subentrante a Controparte_1 Parte_1 CP_2 [...]
+ e avente ad oggetto il _3 Controparte_5 CP_4
compendio immobiliare, richiamato in parte motiva, per cui vi è causa;
III- Dispone che i beni della comunione siano divisi – conformemente al progetto configurato in parte motiva – con la formazione, in riferimento alle parti comproprietarie
- condividenti, di tre quote come di seguito specificate:
QUOTA N° 1, costituita da immobili siti in Casoria (NA) alla I Traversa di via Giovanni
Pascoli e identificati nel N.C.E.U. di quel comune:
a) Appartamento, Foglio 7, Particella 688, Sub 5, Categoria A/2, Classe 5,
Fabbricato Scala B - Parco San Francesco, Piano Rialzato (V.C. € 108.851,97);
15 R.G. 13729/2018
b) Locale, Foglio 7, Particella 688, Sub 101, Categoria B.C.N.C., Fabbricato Scala
B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2;
c) Deposito, Foglio 7, Particella 688, Sub 102, Categoria C/2, Classe 5, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 1 (V.C. € 14.208,83);
d) Deposito, Foglio 7, Particella 688, Sub 103, Categoria C/2, Classe 3, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco Piano Seminterrato 1(V.C. € 82.658,30);
e) Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 104, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco Piano Seminterrato 2 (VC. € 10.736,93);
f) Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 105, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 22.659,99);
g) Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 106, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 12.231,95);
h) Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 107, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 12.701,46);
i) Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 108, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 11.045,82);
j) Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 109, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 10.946,97);
k) Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 110, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 22.561,15);
l) Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 111, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 9.365,47);
m) Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 112, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 23.524,87);
n) Appartamento, Foglio 7, Particella 690, Sub 3, Categoria A/2, Classe 5,
Fabbricato Scala D - Parco San Francesco Piano Terra (V.C. € 173.705,99);
o) Appartamento, Foglio 7, Particella 690, Sub 7, Categoria A/2, Classe 5,
Fabbricato Scala D - Parco San Francesco, Piano Primo (V.C. € 141.025,69);
p) Box Auto, Foglio 7, Particella 690, Sub 103, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato (V.C. € 10.736,93);
q) Box Auto, Foglio 7, Particella 690, Sub 104, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato (V.C. € 22.375,81);
16 R.G. 13729/2018
il tutto per un valore commerciale complessivo di euro 689.338,13 – con un conguaglio a debito a favore della QUOTA N° 3 di euro 4.410,52;
QUOTA N° 2, costituita da immobili siti in Casoria (NA) alla I Traversa di via Giovanni
Pascoli, identificati nel catasto di quel comune:
a) Casa di Cura, N.C.E.U. Foglio 7, Particella 692, Sub 3, Categoria D/4, Piani
Terra, Primo, Secondo, Terzo, Quarto e Quinto (V.C. € 558.823,50);
b) , N.C.T. Foglio 7, Particella 691, mq. CP_20 Parte_3
1246 (V.C. € 10.000,00);
c) Appartamento, N.C.E.U. Foglio 7, Particella 690, Sub 8, Categoria A/2, Classe
5, Fabbricato Scala D - Parco San Francesco, Piano Primo (V.C. € 116.129,59); il tutto per un valore commerciale complessivo di euro 684.953,09 – con un conguaglio a debito a favore della QUOTA N° 3 di euro 25,48;
QUOTA N° 3, costituita da immobili siti in Casoria (NA) alla I Traversa di via Giovanni
Pascoli, e identificati nel N.C.E.U. di quel comune:
a) Appartamento, Foglio 7, Particella 690, Sub 11, Categoria A/2, Classe 5,
Fabbricato Scala D - Parco San Francesco, Piano Secondo (V.C. € 157.458,51);
b) Appartamento, Foglio 7, Particella 690, Sub 12, Categoria A/2, Classe 5,
Fabbricato Scala D - Parco San Francesco, Piano Terzo (V.C. € 124.753,50);
c) Appartamento, Foglio 7, Particella 690, Sub 13, Categoria A/2, Classe 5,
Fabbricato Scala D - Parco San Francesco, Piano Terzo (V.C. € 144.262,83);
d) Locale, Foglio 7, Particella 690, Sub 101, Categoria B.C.N.C., Fabbricato Scala
D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2;
e) Deposito, Foglio 7, Particella 690, Sub 102, Categoria C/2, Classe 4, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 1 (V.C. € 71.847,24);
f) Box Auto, Foglio 7, Particella 690, Sub 105, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 12.231,95);
g) Box Auto, Foglio 7, Particella 690, Sub 106, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 12.701,46);
h) Box Auto, Foglio 7, Particella 690, Sub 107, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 11.132,31);
17 R.G. 13729/2018
i) Box Auto, Foglio 7, Particella 690, Sub 108, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 11.119,95);
j) Box Auto, Foglio 7, Particella 690, Sub 109, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 22.561,15);
k) Box Auto, Foglio 7, Particella 690, Sub 110, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala D - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 11.453,55);
l) Laboratorio, Foglio 7, Particella 690, Sub 111, Categoria C/3, Fabbricato Scala
D- Parco San Francesco, Piano Seminterrato 1 - 2 (V.C. € 78.210,32);
m) Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 113, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 12.231,95);
n) Box Auto, Foglio 7, Particella 688, Sub 114, Categoria C/6, Classe 6, Fabbricato
Scala B - Parco San Francesco, Piano Seminterrato 2 (V.C. € 10.526,89); il tutto per un valore commerciale complessivo di euro 680.491,61 – con un conguaglio a credito a carico della QUOTA N° 1 di euro 4.410,52 e a carico della
QUOTA N° 2 di euro 25,48;
IV- Dispone, come da separata ordinanza, per le operazioni di sorteggio ed assegnazione delle ridette quote;
V- Compensa le spese di giudizio per intero tra quale subentrante Controparte_1
a (attrice - interventore) e (attrice - chiamata in Parte_1 CP_2
causa), e i convenuti, e Controparte_3 Controparte_5 CP_4
;
[...]
VI- Dichiara l'estromissione dal giudizio le convenute: Controparte_6 [...]
e nonché i convenuti: CP_7 CP_8 Parte_2
e Controparte_9 Controparte_10 CP_11
Controparte_12
VII- Condanna (attrice - interventore) e attrice Controparte_1 CP_2
- chiamata in causa), in solido fra loro, al pagamento dei compensi professionali, secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 e successive integrazioni (D.M.
147/2022), in favore delle convenute: Controparte_6 Controparte_7
e per le sole fasi di studio, introduttiva e CP_8 Parte_2
di trattazione, che si liquidano in euro 2.356,00, con attribuzione al procuratore
18 R.G. 13729/2018
antistatario Avv. Iolanda Oliviero, nonché in favore dei convenuti:
[...]
e per la sole fasi di studio e Controparte_19 CP_11
trattazione, che si liquidano in euro 1.754,00, con attribuzione al procuratore antistatario, Avv. Iolanda Oliviero;
VIII- Pone in via definitiva e solidalmente a carico delle parti condividenti le spese di c.t.u. e di ogni spesa o costo successivi e inerenti alla presente sentenza;
IX- Autorizza il competente Conservatore dei RR.II. Ufficio Provinciale Territorio -
Servizio di Pubblicità Immobiliare - Napoli 2 presso Agenzia delle Entrate a trascrivere, all'esito del sorteggio di cui sopra, con esonero da ogni responsabilità, la presente sentenza e il verbale del sorteggio o di eventuale accordo delle parti sulla scelta delle quote, previe le necessarie incombenze di legge e regolarizzazioni catastali.
Così deciso in Aversa l'11 - 06 - 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Odorino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale
(artt. 1, lett. s, 21 e 24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli articoli 15 e 35, comma 1, D.M. 21/02/2011 n. 44, come modificato dal
D.M. 15/10/2012 n. 209. La presente sentenza è stata redatta con il supporto del Dott. Nicola
Paragliola (AUPP).
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