CASS
Sentenza 7 maggio 2021
Sentenza 7 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/05/2021, n. 17838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17838 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NO LO nato il [...] OU OU nato il [...] avverso la sentenza del 20/03/2019 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17838 Anno 2021 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 01/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 20.3.2019, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva NO NX, IK RI e AZ AD dal reato di cui all'art.697 cod.pen., NO NX dal reato di cui all'art. 707 cod.pen. e IK RI e AZ AD dallo stesso reato limitatamente agli oggetti ritrovati in una sacca, riqualificava il reato di ricettazione di cui al capo c) in quello di furto aggravato, confermando la condanna di IK RI e AZ AD per la ricettazione di una autovettura. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di NO NX, lamentando che la Corte di appello aveva ritenuto la responsabilità del ricorrente per la "comune detenzione del veicolo rubato", senza considerare che egli non aveva mai conseguito la disponibilità del veicolo oggetto di furto commesso dal coimputato AZ, essendo stato notato in due sole occasioni a bordo del veicolo e in entrambe le occasioni era presente Mouarìz; inoltre, NO aveva riferito sin da subito di non avere avuto sospetti circa l'illecita provenienza del veicolo in quanto AZ gli aveva riferito di averlo avuto in prestito da uno zio e poiché vi erano le chiavi e non vi erano segni di effrazione. 2. Propone ricorso AZ AD 2.1 Il ricorrente lamenta come non vi fosse stata adeguata motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti rispetto alla recidiva ed aggravanti contestate, posto che il ricorrente aveva risposto a tutte le domande ed ammesso la propria responsabilità in ordine ai fatti contestati;
inoltre, il fatto era di esigua gravità, per il quale peraltro era stata riconosciuta la continuazione con altro fatto di imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 2.1 Con riferimento al ricorso di NO, se ne deve rilevare !a natura meramente fattuale, in quanto con esso il ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradì di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di 2 merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato non solo il fatto che il ricorrente Ria_stat3 notato in due occasioni a bordo del veicolo oggetto di furto, ma anche che nell'occasione dell'intervento della pattuglia radiomobile del 21 marzo 2018, NO era alla guida dei veicolo ed aveva cercato di sottrarsi al controllo effettuando una manovra repentina ed allontanandosi velocemente, atteggiamento incompatibile con la presunta buona fede del ricorrente, argomentazione sulla quale il ricorso non si confronta in alcun modo, con conseguente mancanza di specificità dello stesso. 2.1 Quanto al ricorso di Mouziz, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in seguito dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2021
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17838 Anno 2021 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 01/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 20.3.2019, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva NO NX, IK RI e AZ AD dal reato di cui all'art.697 cod.pen., NO NX dal reato di cui all'art. 707 cod.pen. e IK RI e AZ AD dallo stesso reato limitatamente agli oggetti ritrovati in una sacca, riqualificava il reato di ricettazione di cui al capo c) in quello di furto aggravato, confermando la condanna di IK RI e AZ AD per la ricettazione di una autovettura. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di NO NX, lamentando che la Corte di appello aveva ritenuto la responsabilità del ricorrente per la "comune detenzione del veicolo rubato", senza considerare che egli non aveva mai conseguito la disponibilità del veicolo oggetto di furto commesso dal coimputato AZ, essendo stato notato in due sole occasioni a bordo del veicolo e in entrambe le occasioni era presente Mouarìz; inoltre, NO aveva riferito sin da subito di non avere avuto sospetti circa l'illecita provenienza del veicolo in quanto AZ gli aveva riferito di averlo avuto in prestito da uno zio e poiché vi erano le chiavi e non vi erano segni di effrazione. 2. Propone ricorso AZ AD 2.1 Il ricorrente lamenta come non vi fosse stata adeguata motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti rispetto alla recidiva ed aggravanti contestate, posto che il ricorrente aveva risposto a tutte le domande ed ammesso la propria responsabilità in ordine ai fatti contestati;
inoltre, il fatto era di esigua gravità, per il quale peraltro era stata riconosciuta la continuazione con altro fatto di imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 2.1 Con riferimento al ricorso di NO, se ne deve rilevare !a natura meramente fattuale, in quanto con esso il ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradì di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di 2 merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato non solo il fatto che il ricorrente Ria_stat3 notato in due occasioni a bordo del veicolo oggetto di furto, ma anche che nell'occasione dell'intervento della pattuglia radiomobile del 21 marzo 2018, NO era alla guida dei veicolo ed aveva cercato di sottrarsi al controllo effettuando una manovra repentina ed allontanandosi velocemente, atteggiamento incompatibile con la presunta buona fede del ricorrente, argomentazione sulla quale il ricorso non si confronta in alcun modo, con conseguente mancanza di specificità dello stesso. 2.1 Quanto al ricorso di Mouziz, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in seguito dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2021