Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/04/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2564/2018 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), in Parte_1 C.F._1
proprio e quale legale rappresentante della società Parte_2
(c.f. ), , nato a
[...] P.IVA_1 Parte_3
Siracusa il 7 ottobre 1956 (c.f. ), , nato a C.F._2 Parte_4
Siracusa il 16 luglio 1961 (c.f. ) e , C.F._3 Parte_5
nata a [...] il [...] (c.f. ), tutti rappresentati e C.F._4
difesi dall'AVV. DE BENEDICTIS MARCO, presso il cui studio, in Siracusa, via
Eumelo n. 32, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
Opponenti contro
(già , P. IVA , in Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa per delega in calce al presente atto dall'AVV. PASCULLI MATTEO, presso lo studio del quale in Milano, via dei Bossi n. 6, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
pagina 1 di 17
e con l'intervento di
(c.f. e numero di iscrizione nel Registro delle imprese Controparte_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la P.IVA_3 [...]
(c.f. e p.iva ), elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale CP_4 P.IVA_4
dell'AVV. BARBARO ALESSANDRO, che la Email_1
rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'AVV. ALOI ANDREA, giusta procura in atti.
Intervenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 02/10/2024, che qui si intendono richiamate.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli opponenti sopra indicati hanno convenuto in giudizio la società e per essa la Controparte_5 [...]
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 389/2018, Controparte_6
provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Siracusa il 6 febbraio 2018, con cui veniva ingiunto alla società € figli il Parte_2 Parte_2
pagamento della somma di €. 246.501,78 e ai sig.ri , Parte_3 Parte_4
e , in qualità di fideiussori, la somma complessiva di €. 225.000,00, il Parte_5
tutto oltre interessi e spese del monitorio, derivante dal mancato rimborso delle linee di credito accessorie al rapporto di conto corrente n. 140392/33 originariamente acceso presso la e proseguito con la banca Controparte_7 Controparte_5
pagina 2 di 17 A sostegno dell'opposizione hanno eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova del credito derivante dal conto corrente n. 140392/33; l'usurarietà dei tassi d'interesse in violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 108/96; la violazione delle disposizioni di cui all'art. 117 D.lgs. 385/1993, per mancanza di validi ed efficaci documenti contrattuali;
la nullità della commissione di massimo scoperto per assenza di causa ed indeterminatezza;
l'illegittimità dell'esercizio dello ius variandi da parte della esercitato in modo arbitrario ed ingiustificato;
l'illegittimità dell'anatocismo; CP_7
infine, la nullità delle fideiussioni rilasciate dai sig.ri , Parte_3 Pt_1
e per violazione dell'art. 1956 c.c. e segg.
[...] Parte_4 Parte_5
in relazione alla legge n. 154/1992.
Si è costituita in giudizio la società divenuta cessionaria del Controparte_3
credito, contestando quanto dedotto ed eccepito dagli opponenti;
si è costituita, altresì, la
CP_8 Controparte_9
Entrambe hanno eccepito l'infondatezza della pretesa mancanza di prova del credito, atteso che nella fase monitoria e nella comparsa di costituzione e risposta sono stati depositati tutti i documenti idonei a provare il saldo del conto corrente;
la genericità e l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalle controparti in tema di usura, di commissione di massimo scoperto, di ius variandi e di anatocismo;
l'infondatezza della pretesa nullità delle fideiussioni.
La causa, istruita in via documentale, la causa è stata una prima volta posta in decisione senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria;
quindi, è stata rimessa sul ruolo per l'espletamento di CTU contabile e, all'esito, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In sede di comparsa conclusionale le parti opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva di per mancanza di prova della cessione del credito;
CP_3
quest'ultima, in sede di memoria di replica, ha contestato l'eccezione effettuando produzione documentale a supporto della contestazione.
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2. In primo luogo, con riferimento all'eccezione sollevata dalle parti opponenti di nullità del contratto di conto corrente per violazione dell'art. 117 T.U.B., occorre rilevare come le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile, SS.UU., sentenza
16/01/2018 n. 898), facendo riferimento all'art. 23 T.U.F., che a pena di nullità prevede che "i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti...", hanno affermato trattarsi di nullità per difetto di forma posta nell'interesse esclusivo del cliente, intesa ad assicurare a quest'ultimo, da parte dell'intermediario, la piena indicazione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione ed altro come specificamente indicato, considerato che è l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto.
Di conseguenza, il vincolo di forma da essa imposto va inteso secondo quella che è la funzione propria della norma e non automaticamente richiamando la disciplina generale della nullità: la specificità della disciplina consente infatti di scindere i due profili del documento come certezza della regola contrattuale e dell'accordo.
Il principio espresso dalle Sezioni Unite deve ritenersi applicabile anche ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio di protezione del cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B., a mente del quale "i contratti sono redatti per iscritto
e un esemplare è consegnato ai clienti".
Nel caso di specie, non può non rilevarsi l'evidente genericità e indeterminatezza dell'eccezione del difetto di forma del contratto d conto corrente e di apertura di credito;
ed altresì della asserita non conformità all'originale del contratto originariamente stipulato con la contestata dagli opponenti ai sensi e per Controparte_7
gli effetti dell'art. 2719 c.c.
pagina 4 di 17 Invero, l'onere di disconoscimento ex art. 2719 c.c. della conformità tra l'originale di un documento e la copia fotostatica prodotta in giudizio, infatti, pur non implicando necessariamente formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive, ancorché riferibili a tale produzione.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (cfr.
Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 16557 del 20/06/2019).
Per cui, l'ammissibilità del disconoscimento di conformità tra originale e copia fotostatica prodotta in giudizio è subordinata al presupposto indefettibile dell'indicazione, in modo univoco, delle ragioni per cui si nega la conformità della copia, che non può essere generica, essendo preciso onere della parte di specificare sotto quale profilo si assuma la non corrispondenza della copia prodotta all'originale, anche al fine di evidenziare la serietà e ragionevolezza della censura;
il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito dovendo concretizzarsi, appunto, nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
3. In ordine all'eccezione di nullità del contratto ex art. 117 T.U.B. sollevata dalle stesse parti opponenti per omessa consegna del documento contrattuale, va rilevato che non può dirsi rispettato il requisito della forma scritta ai sensi della norma citata nel caso in cui la banca non offra la prova della consegna della scheda contrattuale al correntista;
pagina 5 di 17 pertanto in carenza della prova della consegna del contratto al correntista, detto contratto sarà affetto da nullità, con la conseguenza della non può dirsi provato il credito preteso dalla banca.
Nel caso di specie tale onere risulta essere stato assolto con riferimento ai contratti di c/c di corrispondenza con apertura di credito n. 140392 e 140393, debitamente sottoscritti dal cliente nella parte relativa all'attestazione di avvenuta consegna dei documenti contrattuali.
Viceversa, è da evidenziare che, contrariamente a quanto asserito da parte opposta, non risulta essere stata effettuata la produzione del contratto di anticipo export e relativi e/c: al riguardo, come confermato dal CTU dott. sulla base delle evidenze di cui agli Per_1
e/c agli atti si evidenzia la presenza nel conto corrente ordinario n. 140392/33 di addebiti per operazioni di anticipo export non supportati da alcuna contrattualistica agli atti, se non limitatamente ad alcune contabili riferite alle suddette operazioni.
Appare opportuno rilevare che l'anticipo fatture è un tipo di finanziamento particolare rivolto alle imprese e ai professionisti autonomi che chiedono alla propria banca di anticipare il pagamento di fatture già emesse ma non ancora incassate;
è un tipo di finanziamento particolare rivolto alle imprese e ai professionisti autonomi che chiedono alla propria banca di anticipare il pagamento di fatture già emesse ma non ancora incassate.
Con la sentenza n. 14321 del 5 maggio 2022 la Corte di Cassazione ha affermato che
“nella prassi bancaria possono costituirsi, in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente di corrispondenza, sia un diverso conto transitorio ad esso collegato, denominato frequentemente come “conto anticipi su effetti salvo buon fine”, od altre espressioni analoghe, in esecuzione di un'operazione di anticipazione di effetti. I diversi conti possono presentarsi, dunque, come avvinti da nessi funzionali reciproci, oppure come del tutto indipendenti: nel primo caso, il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna
pagina 6 di 17 delle parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti: ciò, in particolare, quanto alla pretesa della di esigere il saldo passivo concernente il predetto conto CP_7
anticipi, indipendentemente dal conto corrente ordinario cui accede”.
Nella fattispecie, dalla documentazione versata in atti, i documenti contabili prodotti cui sopra evidenziano come gli addebiti riferiti alle operazioni di anticipo export contengono importi relativi ad interessi e competenze che, siccome non espressamente pattuite risultano, quindi, illegittimamente addebitate al correntista.
In particolare, lo stesso CTU ha avuto modo di appurare la mancanza di “evidenze documentali in ordine alle pattuizioni, espressamente convenute, tra la banca e il correntista, con cui regolare le condizioni relative agli addebiti in c/c per le operazioni di anticipo export. Agli atti, infatti, è stato possibile individuare solamente alcune delle lettere contabili riferite alle suddette operazioni, dalle quali si evince come gli addebiti
a titolo di anticipo export comprendano anche componenti di costo riferite ad interessi, spese e commissioni”.
Conseguentemente, va dichiarata la nullità del tasso d'interesse applicato alle operazioni di anticipo su export per indeterminatezza dello stesso.
Trattandosi, come detto, di una forma di finanziamento, si ritiene debba trovare applicazione l'art. 1284 c.c., che stabilisce che gli “interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto” e definisce le conseguenze da applicarsi in caso di violazione di tale principio, ovvero che gli interessi non convenuti per iscritto o di cui le parti non hanno “determinato la misura” sono “dovuti nella misura legale”.
Il CTU ha correttamente proceduto alla rielaborazione del rapporto del c/c ordinario depurando delle quote di interessi, delle spese e delle commissioni esplicitamente indicate nelle contabili risultanti agli atti, per un ammontare complessivo depurato pari a
€ 20.251,15.
Tra le ipotesi di ricalcolo prospettate dal CTU per l'applicazione dei tassi d'interesse sostitutivi si ritiene più aderente allo spirito normativo quello di cui all'Allegato E bis,
pagina 7 di 17 con applicazione dei tassi BOT a decorrere dal 13/2/2007, pervenendosi ad un saldo a debito per il correntista pari a € -116.161,84.
4. Per le medesima ragioni con hanno eccepito la nullità dei contratti per mancanza di forma scritta e indeterminatezza del tasso d'interesse applicato, le parti opponenti hanno eccepito, altresì, l'applicazione da parte della di interessi in misura superiore alla CP_7
soglia usura.
Anche in questo caso l'eccezione non può che ritenersi viziata per genericità della relativa contestazione, dovendosi osservare che la parte che deduce la violazione dell'usura bancaria e, dunque, l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla
Legge n. 108/1996, ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, allegando ed indicando i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia.
Nel caso di specie, le parti opponenti non hanno assolto a tale onere, essendosi limitate a riportare l'indicazione di alcuni tassi indicati nel contratto del tutto svincolati dall'effettivo parametro che deve essere preso in considerazione per la verifica dell'usura.
Peraltro, il CTU ha avuto modo di appurare che l'assenza agli atti del contratto originario di affidamento in c/c non costituisca il presupposto per l'applicazione dei tassi sostitutivi ex D.lgs. 385/93, a decorrere dalla data di apertura del rapporto, in quanto il contratto di apertura del c/c del 4/3/2002 riporta un contenuto minimo ed essenziale in ordine ai tassi, i prezzi e le condizioni economiche con cui viene regolato il rapporto di conto corrente.
Il dott. seguendo una impostazione condivisibile in quanto intrinsecamente Per_1
coerente e immune da vizi logici e normativi, ha sul punto concluso come segue:
“- considerata la sostanziale completezza delle condizioni economiche riportate nel contratto di apertura del c/c del 4/3/2002;
pagina 8 di 17 - che la banca appare provvedere all'applicazione dei tassi debitori, entro ed oltre fido, nella misura espressamente pattuita al 4/3/2002, nel limite dell'affidamento di €
50.000,00;
- che le evidenze documentali agli confermano con ragionevole certezza di un affidamento in conto corrente di importo verosimilmente pari ad € 50.000,00 a decorrere dalle fasi iniziali del rapporto;
- che l'affidamento in c/c reca comunque beneficio per il correntista, in ordine all'applicazione di un tasso debitore, per scoperto di conto, altrimenti di misura superiore;
il CTU conferma l'impostazione metodologica perseguita in ordine alle elaborazioni di cui all'allegato E bis, con applicazione dei tassi sostitutivi BOT ex art. 117 TUB a decorrere dalla data del 13/2/2007”.
5. Priva di pregio è l'eccezione d'illegittimità della commissione di massimo scoperto applicata in costanza di rapporto.
In proposito, è utile rammentare che nel periodo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 2 bis della legge 28 gennaio2009, n. 2, la commissione di massimo scoperto, costituente un autonomo corrispettivo dovuto alla banca, per aver posto e mantenuto a disposizione del cliente una somma richiesta, non era regolata da specifiche disposizioni di legge e pertanto trovava riconoscimento solo se espressamente pattuita, nella misura convenuta e compiutamente definita nei suoi elementi essenziali allorché il contratto specificasse quantomeno la relativa percentuale e periodicità di calcolo (cfr. ex multis
Cass. Sent. n. 870/2006 e n. 11772/2002).
Orbene, nella fattispecie in esame, il contratto di apertura del c/c ordinario del 4/3/2002, contiene la specificazione di elementi essenziali relativi alla CMS in ordine alla percentuale, la periodicità e il criterio con cui regolare gli addebiti nel c/c.
Di conseguenza, le condizioni espressamente pattuite appaiono così allineate al quadro normativo pro-tempore vigente, posta la sostanziale incertezza relativa pagina 9 di 17 all'inquadramento concettuale e normativo della CMS nel periodo anteriore alla riforma del 2009.
Con riferimento al periodo successivo alla riforma del 2009, il CTU ha affermato che, dalle rielaborazioni dallo stesso condotte, ha ritenuto di esclusdere gli addebiti a titolo di
CMS nel periodo compreso tra il I trimestre 2009 e I trimestre 2010, in aderenza alle pattuizioni di cui al contratto del 18/1/2007 che prevedevano una percentuale di applicazione della CMS dello 0,00%.
Mentre con il contratto di apertura di credito del 13/4/2010 la banca ha proceduto, fino al termine del rapporto, nuovamente agli addebiti in c/c a titolo di commissione omnicomprensiva sull'affidamento accordato e nella misura convenuta dello 0,5%, con un comportamento coerente con il dettato normativo pro-tempore vigente.
Alla luce di quanto precede, il dott. ha correttamente ritenuto che l'istituto di Per_1
credito abbia agito in maniera sostanzialmente coerente con il quadro normativo pro tempore vigente e che, pertanto, vada confermata l'impostazione metodologica perseguita dal CTU in ordine al mantenimento degli addebiti a titolo di
CMS/commissioni sull'affidamento, secondo le condizioni espressamente pattuite tra le parti.
6. Altrettanto generica risulta l'eccezione di applicazione illegittima dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca, nonché della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Invero, le parti opponenti si sono limitate a contestare del tutto genericamente che le proposte di variazione delle condizioni economiche non sarebbero conformi alla normativa.
7. In definitiva, alla luce di quanto precede, procedendo alla rielaborazione del rapporto del c/c ordinario depurato dagli addebiti riferiti alle operazioni di anticipo export delle quote di interessi, delle spese e delle commissioni esplicitamente indicate nelle lettere contabili risultanti agli atti, come da elaborazioni condotte all'Allegato E bis, l'importo dovuto alla società opposta deve essere rideterminato nella misura di €. 116.161,84.
pagina 10 di 17 8. In ordine all'eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate dai sig.ri , Parte_4
e , la domanda attorea è parzialmente fondata e va Parte_3 Parte_5
accolta per quanto di ragione.
È da rammentare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994, in ipotesi di contratto di fideiussione stipulato tra la banca e il cliente (contratto a valle), ove sono riportate pedissequamente le clausole dello schema
ABI (intesa a monte) dichiarate in contrasto con la disciplina antitrust, hanno affermato trovarsi applicazione il rimedio della nullità parziale.
Infatti, qualora nel contratto di fideiussione a valle siano riprodotte le tre clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, opera il “principio di conservazione” degli atti negoziali.
Quindi, il contratto di fideiussione a valle è nullo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte;
per contro, è nullo l'intero contratto, in deroga al principio di conservazione, solo laddove sia dimostrata la diversa volontà delle parti
“nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità”.
Ed infatti, la parte che contesta la validità della fideiussione per asserita contrarietà alla normativa antitrust deve allegare e provare che il contratto "a valle" contestato costituisce effettivamente lo sbocco dell'intesa realizzata "a monte" e di cui al noto provvedimento della Banca d'Italia; deve, quindi, provare il collegamento funzionale sussistente tra la pretesa intesa a monte e il singolo contratto di fideiussione in questione.
Nel caso in esame, gli opponenti non hanno fornito prova alcuna sulla sussistenza del predetto collegamento funzionale.
Tuttavia, in ordine alla qualificazione del contratto, si ritiene che abbia natura fideiussoria specifica, non già omnibus.
Occorre rammentare che il contratto autonomo di garanzia è un contratto atipico che ha la funzione di sollevare il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della pagina 11 di 17 prestazione gravante sul debitore principale e che si distingue dalla fideiussione sia in relazione all'oggetto, sia in relazione allo scopo perseguito. In relazione all'oggetto,
"l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore".
La causa in concreto invece "è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale" (cfr. Cass., sez. un., 18 febbraio
2010 n. 3947).
Nella pratica è ricorrente la difficoltà di discernere tra fideiussioni e contratti autonomi di garanzia, a causa della frequente inserzione tra le condizioni generali di contratto di clausole dal contenuto atipico, come quella che attribuisce alla banca la facoltà di esigere il pagamento "a prima richiesta" e che può essere rivenuta tanto in un contratto autonomo, quanto in una fideiussione.
Quest'ultima infatti è notoriamente caratterizzata dalla accessorietà della garanzia e quindi dalla possibilità per il garante di opporre al creditore le stesse eccezioni che sono in facoltà del debitore principale, per paralizzare la pretesa creditoria, per cui la clausola avrebbe la funzione di differire soltanto la proponibilità delle eccezioni, ma non di inibirle del tutto (cd. clausola solve et repete).
Diversamente, nel contratto autonomo, il rapporto di garanzia si astrae dal rapporto garantito, in modo da assicurare al creditore un pronto soddisfacimento con immediata disponibilità dell'indennizzo e da inibire la proponibilità di eccezioni relative al rapporto garantito.
pagina 12 di 17 Le uniche eccezioni opponibili dal garante autonomo sono state individuate nella nullità del rapporto di provvista per contrarietà a norme imperative, nella inesistenza del rapporto garantito, nella nullità del contratto di garanzia stesso e nella c.d. "exceptio doli generalis", per il caso di escussione fraudolenta della garanzia da parte del creditore (cfr.
Tribunale Salerno, 05/03/2020, n.893).
Detto principio è stato confermato (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 1186/2020) come di seguito:
"il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale."
"Mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore" (cfr.
Cassazione civile, sez. III, n. 30181/2018).
In applicazione dei suddetti principi, si rileva che, nel caso di specie, il contratto stipulato tra e gli odierni opponenti prevede, in tutte le sue clausole, il richiamo al CP_7
tipo "fideiussione", per procedere alle deroghe alla relativa disciplina, sottoscritte espressamente.
pagina 13 di 17 Non viene, invece, prevista la clausola di pagamento "senza eccezioni." salvo per quanto attiene al momento della richiesta da parte della sicché non può operare il CP_7
principio giurisprudenziale già sopra richiamato secondo il quale l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.
Deve allora, ai fini della qualificazione della fattispecie, procedersi ad un'interpretazione del contratto (ai sensi dell'art. 1362 c.c.) in cui si colga la reale intenzione delle parti e si verifichi se, attraverso l'uso del nomen juris, ma anche delle varie clausole apposte, la prima richiesta rilevi in termini processuali — a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione principale, di cui costituisce accessorio — ovvero se rimuove ogni tipo di vincolo con suddetta obbligazione.
Infine, argomento a conforto della natura fideiussoria è che il negozio di garanzia contiene proprio quelle clausole, esaminate nella sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 41994/2021 (art. 2, art. 6, ed art. 8) che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI: art.
2 - clausola di reviviscenza della fideiussione ("il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo"); art.
6 - clausola di deroga all'art. 1957 c.c. ("i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato"); art.
8 - clausola di permanenza del vincolo fideiussorio, in ipotesi di vicende estintive e di nullità dell'obbligazione pagina 14 di 17 principale ("qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate").
Per tutti i motivi esposti il negozio de quo, che contiene siffatte disposizioni agli artt. 2,
6 ed 8, è da qualificare come fideiussione ancorché specifica e non omnibus, in quanto riferita al solo contratto di mutuo e non già a tutte le obbligazioni intercorrenti tra la società e CP_7
Deve dunque rigettarsi la domanda principale volta alla declaratoria di nullità del contratto di fideiussione per riproduzione delle clausole abusive dello schema ABI, non potendo qualificarsi come fideiussione omnibus.
Ciò posto, deve affermarsi la nullità parziale dei contratti di fideiussione in oggetto, ex art. 1419 c.c., in ragione della nullità della clausola derogatoria alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c., in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33 Cod. Cons., dovendo qualificarsi, , e , consumatori. Parte_4 Parte_3 Parte_5
Per quanto attiene alla qualifica di consumatore occorre sottolineare che, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale in causa C-74/15, , e 14 Per_2
settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore Per_3
il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (cfr. Cass. Civ. n. 5868/2023).
In ordine poi alla illegittimità di siffatta deroga, secondo il recente approdo della giurisprudenza di legittimità è vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di pagina 15 di 17 sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente (Cass. Civ. n. 27558/2023).
Ebbene per quanto attiene al caso di specie, dalla documentazione versata in atti non emerge che gli opponenti abbiano rivestito né la carica di amministratore, né quella di soci.
Ciò detto, qualificata la garanzia come fideiussoria ed il consumatore, deve dunque ritenersi che la clausola concernente la deroga all'art. 1957 c.c. sia nulla.
Ebbene, non risulta che la parte opposta abbia spiegato alcuna azione giudiziaria nei confronti della debitrice principale nel termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., per cui deve ritenersi irreversibilmente decaduta dalla garanzia fidejussoria azionata e dalle relative azioni nei confronti dei garanti, in applicazione dell'alt. 1957 c.c., a mente del quale "il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi rispetto del termine semestrale ex art. 1957 cc abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate." la fideiussione deve essere dichiarata inefficace, non avendo la Banca promosso le sue istanze contro il debitore, ove per "istanze" debbano intendersi "atti di natura giudiziale"
(cfr. Cass. Civ. n. 25197/2023).
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, la società opposta va dichiarata decaduta dalla possibilità di escutere la garanzia prestata dagli opponenti , e . Parte_4 Parte_3 Parte_5
Analoga decisione non può essere adottata con riferimento alla posizione di Pt_1
, la quale ha chiaramente prestato la garanzia fideiussoria non in qualità di
[...]
consumatore.
9. Va ritenuta tardiva l'eccezione sollevata da parte opponente di difetto di legittimazione attiva della società intervenuta essendo stata Controparte_3
sollevata soltanto in sede di comparsa conclusionale, così non consentendosi la trattazione della questione nel contraddittorio tra le parti.
pagina 16 di 17 È pur vero che sollevare il difetto di legittimazione rappresenta una mera difesa e non un eccezione in senso proprio, come tale non soggetta alle rigide regole delle preclusioni.
Tuttavia, è sempre necessario consentire alla controparte la possibilità di spiegare le proprie difese e prendere posizione in contraddittorio;
le parti opponenti avevano l'onere di sollevare la questione in occasione del deposito delle note d'udienza del 30 settembre
2024 di precisazione delle conclusioni, avvenuto successivamente alla costituzione in giudizio della società Controparte_10
[...
. L'esito del giudizio, che parziale soccombenza reciproca delle parti, costituisce giusto motivo per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la nullità dei contratti di fideiussione rilasciati da , Parte_4 Parte_3
e in favore della società
[...] Parte_5 Parte_2
;
[...]
- revoca il decreto ingiuntivo n. 389/2018 emesso dal Tribunale di Siracusa il 6 febbraio
2018;
- condanna la società , in persona del Parte_2
legale rappresentante pro-tempore, nonché , in solido, al pagamento in Parte_1
favore delle parti opposte della somme di €. 116.161,84, oltre interessi dalla data del monitorio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 23/04/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Siracusa.
Il Giudice
Dott. Domenico Stilo
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