Sentenza 31 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 31/07/2023, n. 4652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4652 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/07/2023
N. 04652/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04691/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4691 del 2022, proposto da
IO Di IO, rappresentato e difeso dagli avvocati Eduardo Riccio, Enrica Troisi e Teresa Gambuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Napoli, alla via Guglielmo Melisurgo n. 4;
contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore , non costituiti in giudizio;
nei confronti
Liceo Scientifico F. Brunelleschi, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 1556 del 28 maggio 2020;
nonché per il risarcimento del danno connesso all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione da parte delle resistenti Amministrazioni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’articolo 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Espone il ricorrente:
- di essere abilitato all’insegnamento per la classe di concorso A048 (scienze motorie e sportive, negli istituti di istruzione di secondo grado) e inserito all’interno della graduatoria d’istituto di terza fascia della Provincia di Napoli degli aspiranti a supplenza;
- di essere stato convocato, nell’anno scolastico 2018-2019, per una supplenza annuale dal Liceo scientifico “F. Brunelleschi” di Afragola;
- di avere, a tal fine, sottoscritto un contratto con decorrenza dal 29 novembre 2018 all’8 giugno 2019, per n. 18 ore settimanali di lezione;
- che, tuttavia, l’Amministrazione scolastica, con nota prot. n. 675 del 26 febbraio 2019, gli ha comunicato la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a far data dal 22 febbraio 2019, riconoscendogli “ agli effetti giuridici ed economici il servizio prestato dal 29.11.2018 al 22.02.2019 ”;
- che a seguito di ciò, con l’azionata sentenza n. 1556 del 28 maggio 2020, il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha “ condanna [to] l’amministrazione convenuta al pagamento, nei confronti di IO Di IO, delle retribuzioni dovute sino alla data di naturale scadenza del contratto a tempo determinato (8.06.2019) ed al riconoscimento ai fini del punteggio dell’intero periodo di supplenza ”.
2. In mancanza di esecuzione della sentenza, il ricorrente chiede a questo tribunale:
- la piena ottemperanza alla predetta sentenza del Tribunale di Napoli Nord, mediante assegnazione del punteggio relativo all’espletamento dell’intero periodo di supplenza, pagamento delle retribuzioni non corrisposte sino alla data di naturale scadenza del contratto e versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, oltre agli interessi maturati sino all’effettivo soddisfo;
- la nomina di un Commissario ad acta , per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza;
- la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni, ai sensi dell’articolo 112, comma 3, del codice del processo amministrativo, da determinarsi anche in via equitativa, per la mancata esecuzione della sentenza, oltre che al pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo.
3. Come da avviso dato, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, alla camera di consiglio del 17 maggio 2023, il ricorso è solo in parte fondato, dovendosene rilevare altresì la parziale inammissibilità e la parziale infondatezza.
3.1. Per quanto concerne, in particolare, la richiesta di pagamento degli importi dovuti e non corrisposti, è necessario richiamare l’articolo 14 ( Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni ), comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, secondo cui: “ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ” .
Non vi è, tuttavia, prova in atti dell’avvenuta notifica della sentenza – della quale si chiede l’esecuzione – all’Amministrazione intimata, nel suo domicilio reale, ai fini del decorso del termine di centoventi giorni per l’adempimento spontaneo e, successivamente, dell’ammissibilità del ricorso per l’ottemperanza.
Sotto tale profilo, dunque, il ricorso è inammissibile.
3.2. Il ricorso deve, invece, essere accolto per quanto concerne l’obbligo – da parte del Ministero dell’Istruzione – di assegnare al ricorrente il punteggio relativo all’espletamento dell’intero periodo di supplenza, per il cui adempimento il Collegio assegna all’Amministrazione il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Il Collegio, altresì, nomina Commissario ad acta , per il caso di ulteriore inottemperanza, il Responsabile della Direzione generale per il Personale Scolastico del Ministero dell’Istruzione, con facoltà di delega all’interno della Struttura, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato all’Amministrazione ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza in questa sede azionata. Le spese per la funzione commissariale, qualora in concreto dovute, vengono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’Ente debitore.
3.3. Il ricorso deve, infine, essere respinto per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno, derivante dal perdurante ritardo nell’ottemperanza, tuttavia ancora possibile. La sussistenza e l’entità del danno lamentato avrebbero dovuto, in ogni caso, essere provate dal ricorrente, secondo i normali principi in tema di risarcimento (e salva la possibilità, per la sola quantificazione, di ricorrere a criteri equitativi ai sensi dell’articolo 1226 del codice civile; così, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza n. 2511 del 2023).
Nel caso di specie, non si ravvisa un particolare pregiudizio economico non ristorabile con l’ottemperanza della sentenza in sede di ricostituzione giuridica ed economica della situazione del ricorrente, che l’Amministrazione dovrà operare.
4. L’esito del giudizio, solo parzialmente favorevole, sorregge la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) in parte lo dichiara inammissibile;
b) in parte lo accoglie;
c) in parte lo respinge;
nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Nomina Commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell’Istruzione, con facoltà di delega all’interno della Struttura, il quale provvederà, ricevuta comunicazione dalla parte ricorrente della perdurante inerzia del Ministero, al compimento degli atti necessari all’esecuzione dell’azionata sentenza, nei termini di cui in motivazione; qualora sussistano in concreto i presupposti per la sua debenza, determina in euro 1.000,00 (mille/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, a carico del Ministero dell’Istruzione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Valeria Ianniello, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ianniello | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO