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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 6776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6776 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 30 settembre 2025 , la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 15845 R.G. 2024 LAVORO E PREVIDENZA, TRA
, nato Mugnano di Napoli il 31/07/1970 Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Cervantes 55/16, presso lo Studio degli avv.ti Roberto Avallone e , da cui è rappresentato e difeso come da procura in Controparte_1 atti
,RICORRENTE
E
, (c.f. ) in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede di CP_2 Napoli via Alcide De Gasperi n.55, rappresentato e difeso dall' avv. Alessandra Maria Ingala, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino (RM), rep. Per_1 N.37875 del 22.3.2024 RESISTENTE FATTO E DIRITTO Parte ricorrente in epigrafe indicata propone ricorso per ottenere il pagamento di quanto dovuto per le prestazioni economiche a titolo di invalidità civile, riconosciute a seguito di Decreto di Omologa ex art.445 bis – del ricorso incardinato con R.G. 19333/2022 del CP_ 06/03/2024, con decorrenza dal 16/06/2022, assumendo che l non aveva provveduto a ciò, a seguito della notificazione del predetto decreto di omologa, e successivamente, con comunicazione pec del 18/06/2024, ha precisato che la prestazione dovuta è stata sospesa a partire da gennaio 2023 e che l'importo precedentemente dovuto è stato compensato con indebiti vantati dalla resistente nei confronti del ricorrente. Chiede pertanto la liquidazione delle somme dovute specificamente per il periodo dal 16/06/2022, ovvero dalla data di decorrenza della prestazione, fino al 31/12/2022, oltre interessi come per legge. CP_ Si è costituito l' , resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Costituitosi il contraddittorio, e disposto il rinvio della causa per la discussione, essendo ritenuta matura per la discussione, la stessa viene decisa con la seguente sentenza. Il ricorso è meritevole di accoglimento. Parte ricorrente ha comprovato il possesso dei requisiti per ottenere il pagamento della prestazione economica a titolo di invalidità civile. Oltre all'accertamento del requisito sanitario di cui al procedimento di omologa richiamato in ricorso, parte ricorrente ha dedotto il possesso del requisito reddituale, non contestato CP_ per il periodo di causa dalla difesa . CP_ Deve invero evidenziarsi che la memoria di costituzione attiene ad oggetto del tutto inconferente rispetto a quello di causa – difesa in ricorso ex art. 445 bis c.p.c. – sicchè nessuna allegazione è volta a confutare gli assunti attorei né risulta alcuna prova documentale atta a superare il convincimento di cui sopra. Deve del resto evidenziarsi che con la pec del 18.6.2024 depositata nel fascicolo di parte ricorrente risulta la sospensione del pagamento della prestazione a decorrere dal gennaio CP_ 2023, ritenendosi quanto dovuto per il periodo precedente compensato con crediti da indebite erogazioni in favore del ricorrente. Da tale nota si evince la conferma da parte CP_ dell della sussistenza dei presupposti per ottenere il pagamento richiesto in questa sede per epoca anteriore al gennaio 2023. Per quanto sopra già rilevato, la inconferente CP_ difesa non ha fornito alcuna allegazione, eccezione né prova circa la sussistenza del controcredito da indebito da porre in compensazione. Tanto premesso, si ritengono integralmente meritevoli di accoglimento le ragioni di parte CP_ ricorrente, con la condanna dell al pagamento di quanto dovuto per il periodo dal 16.6.2022 al 31.12.2022. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente alle prestazioni economiche a titolo di invalidità civile – assegno di invalidità – per il periodo dal 16.6.2022 al 31.12.2022, CP_ con la condanna dell al pagamento di quanto dovuto, oltre interessi legali, o in alternativa, se maggiore, per rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei crediti al saldo;
condanna l alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in CP_2 euro 885,00,oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, Iva e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli , 30.09.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 30 settembre 2025 , la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 15845 R.G. 2024 LAVORO E PREVIDENZA, TRA
, nato Mugnano di Napoli il 31/07/1970 Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Cervantes 55/16, presso lo Studio degli avv.ti Roberto Avallone e , da cui è rappresentato e difeso come da procura in Controparte_1 atti
,RICORRENTE
E
, (c.f. ) in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede di CP_2 Napoli via Alcide De Gasperi n.55, rappresentato e difeso dall' avv. Alessandra Maria Ingala, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino (RM), rep. Per_1 N.37875 del 22.3.2024 RESISTENTE FATTO E DIRITTO Parte ricorrente in epigrafe indicata propone ricorso per ottenere il pagamento di quanto dovuto per le prestazioni economiche a titolo di invalidità civile, riconosciute a seguito di Decreto di Omologa ex art.445 bis – del ricorso incardinato con R.G. 19333/2022 del CP_ 06/03/2024, con decorrenza dal 16/06/2022, assumendo che l non aveva provveduto a ciò, a seguito della notificazione del predetto decreto di omologa, e successivamente, con comunicazione pec del 18/06/2024, ha precisato che la prestazione dovuta è stata sospesa a partire da gennaio 2023 e che l'importo precedentemente dovuto è stato compensato con indebiti vantati dalla resistente nei confronti del ricorrente. Chiede pertanto la liquidazione delle somme dovute specificamente per il periodo dal 16/06/2022, ovvero dalla data di decorrenza della prestazione, fino al 31/12/2022, oltre interessi come per legge. CP_ Si è costituito l' , resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Costituitosi il contraddittorio, e disposto il rinvio della causa per la discussione, essendo ritenuta matura per la discussione, la stessa viene decisa con la seguente sentenza. Il ricorso è meritevole di accoglimento. Parte ricorrente ha comprovato il possesso dei requisiti per ottenere il pagamento della prestazione economica a titolo di invalidità civile. Oltre all'accertamento del requisito sanitario di cui al procedimento di omologa richiamato in ricorso, parte ricorrente ha dedotto il possesso del requisito reddituale, non contestato CP_ per il periodo di causa dalla difesa . CP_ Deve invero evidenziarsi che la memoria di costituzione attiene ad oggetto del tutto inconferente rispetto a quello di causa – difesa in ricorso ex art. 445 bis c.p.c. – sicchè nessuna allegazione è volta a confutare gli assunti attorei né risulta alcuna prova documentale atta a superare il convincimento di cui sopra. Deve del resto evidenziarsi che con la pec del 18.6.2024 depositata nel fascicolo di parte ricorrente risulta la sospensione del pagamento della prestazione a decorrere dal gennaio CP_ 2023, ritenendosi quanto dovuto per il periodo precedente compensato con crediti da indebite erogazioni in favore del ricorrente. Da tale nota si evince la conferma da parte CP_ dell della sussistenza dei presupposti per ottenere il pagamento richiesto in questa sede per epoca anteriore al gennaio 2023. Per quanto sopra già rilevato, la inconferente CP_ difesa non ha fornito alcuna allegazione, eccezione né prova circa la sussistenza del controcredito da indebito da porre in compensazione. Tanto premesso, si ritengono integralmente meritevoli di accoglimento le ragioni di parte CP_ ricorrente, con la condanna dell al pagamento di quanto dovuto per il periodo dal 16.6.2022 al 31.12.2022. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente alle prestazioni economiche a titolo di invalidità civile – assegno di invalidità – per il periodo dal 16.6.2022 al 31.12.2022, CP_ con la condanna dell al pagamento di quanto dovuto, oltre interessi legali, o in alternativa, se maggiore, per rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei crediti al saldo;
condanna l alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in CP_2 euro 885,00,oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, Iva e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli , 30.09.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo