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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 28/05/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 67/2025 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 28 maggio 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, sono comparsi:
per l'avv. CALOJA MICAELA Parte_1
per l'avv. SICA SERGIO, CP_1
Entrambi i procuratori ribadiscono la richiesta che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere stante l'annullamento dell'avviso di addebito disposta in autotutela dall' e si riportano alle note congiunte depositate. CP_1
L'avv. Caloja insiste per la condanna alle spese giusta soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che si dichiarano antistatari.
L'avv. Sica si rimette sulle spese.
Il Giudice, raccolta la rinuncia delle parti ad attendere la lettura del dispositivo, esaurita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, assenti le parti, decide la causa con sentenza a norma dell'art. 429 cpc.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 67/2025 R.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio degli avv.ti BOLLANI ANDREA e CALOJA MICAELA
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
- convenuto -
con il patrocinio dell'avv. SICA SERGIO,
Conclusioni delle parti:
come da verbale di udienza del 28.5.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.2.2025 ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
chiedendo l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti della impresa individuale “Brick and Bricks di ”, nonché Parte_1
l'accertamento dell'insussistenza del relativo obbligo contributivo nei confronti dell' CP_1
dal 1.5.2021 al 31.12.2023.
Ha lamentato il fatto che, a seguito di un accertamento disposto d'ufficio, l' le CP_1
avrebbe notificato in data 30.1.2024 l'iscrizione d'ufficio nella “Gestione Commercianti”
con decorrenza dell'obbligo contributivo dal mese di maggio 2021, e contestato pagina 2 di 5 diffusamente la sussistenza dei requisiti per tale iscrizione.
Ha concluso chiedendo “accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione
alla gestione commercianti della signora;
accertare e dichiarare Parte_1
l'insussistenza di alcun obbligo contributivo della signora nei confronti Parte_1
della gestione commercianti dell' ordinare all' l'immediata cancellazione della CP_1 CP_1
signora dalla gestione commercianti. Con vittoria delle spese di lite”. Parte_1
Si è costituito “comunicando l'avvenuto annullamento dell'iscrizione a far tempo dal CP_1
1° maggio 2021” e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Con provvedimento reso a verbale di udienza cartolare del 11.4.2025 il giudizio è stato dichiarato estinto.
Su ricorso congiunto dei procuratori delle parti, accertata la sussistenza dell'errore materiale, da esse denunciato, da cui era affetto il citato provvedimento di estinzione, è
stato disposto che “laddove si legge “Il Giudice dà atto altresì che: per Parte_1
l'avv. BOLLANI ANDREA e per l'avv. Sergio Sica non hanno depositato
[...] CP_1
note scritte. Il Giudice Visto quanto sopra, visti gli artt. 181 e 309 c.p.c. e considerato che i procuratori delle parti hanno assicurato per le vie brevi di aver conciliato la controversia;
dichiara l'estinzione del processo” si legga invece “Il Giudice dà atto che entrambi i procuratori hanno depositato note sostitutive di udienza concludendo per la cessazione della materia del contendere””, fissando per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa l'udienza del 28.5.2025.
All'udienza, le parti hanno discusso come da verbale, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Considerando quanto allegato dal procuratore di , ossia l'intervenuto annullamento in CP_1
autotutela del provvedimento di iscrizione d'ufficio della ricorrente nella “gestione commercianti”, va senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, in conformità a quanto congiuntamente richiesto dalle parti.
pagina 3 di 5 Con la sentenza n. 5607/2005, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che: "In
particolare, la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso
processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la
sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il
giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente
atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano
al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della
cessazione cennata, dovendosi escludere, quindi, che il giudice, senza far luogo a
pronuncia extra petita, possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una
delle parti allegato, ed eventualmente provato, l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a
privare essa e il contraddittore di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa,
quando, nelle rispettive conclusioni, ciascuno dei contendenti abbia insistito sulle
domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul
merito della vertenza (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. n. 6395/2004, Cass. n. 8607/2000)”
(analogamente, Cass. sez. III, 08/07/2010, n. 16150).
Infine, è rilevante ribadire che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto
della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definzione del giudizio, postulando
che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle
ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno
dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un
espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive
posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti
per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione
delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia,
quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”
(Cass. Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
Ai fini della regolazione delle spese, rammentato che il perdurare del contrasto tra le parti pagina 4 di 5 in punto di spese non osta alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere,
stante il fatto che le stesse vanno regolate secondo il noto criterio della c.d. soccombenza virtuale (tra le molte, Cass. 7687/2000), non sussistono i presupposti per l'invocata compensazione delle stesse.
non ha precisato quando il provvedimento di annullamento in autotutela sia stato CP_1
emesso, ragion per cui può presumersi che l'annullamento sia avvenuto successivamente alla notifica del ricorso introduttivo di questo giudizio.
L' appare aver riconosciuto, insomma, che i presupposti per l'iscrizione della CP_2
ricorrente nella “gestione commercianti” non sussistevano, il che, secondo il criterio della soccombenza virtuale, consente di regolare le spese ponendole a carico dello stesso CP_2
convenuto.
Si ritiene congrua la liquidazione delle stesse in misura pari ad € 1.200,00 oltre IVA e
CPA, perchè ricompresa tra i valori minimi e medi del DM 55/2014 per scaglione di valore ed in considerazione delle sole fasi effettivamente celebrate.
p.q.m.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € CP_1
1.200,00 per compensi, oltre IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 cpc in favore degli avv.ti Micaela Caloja e Andrea Bollani, dichiaratisi antistatari.
Sentenza emessa a norma dell'art. 429 cpc.
Rovigo, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 5 di 5
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 67/2025 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 28 maggio 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, sono comparsi:
per l'avv. CALOJA MICAELA Parte_1
per l'avv. SICA SERGIO, CP_1
Entrambi i procuratori ribadiscono la richiesta che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere stante l'annullamento dell'avviso di addebito disposta in autotutela dall' e si riportano alle note congiunte depositate. CP_1
L'avv. Caloja insiste per la condanna alle spese giusta soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che si dichiarano antistatari.
L'avv. Sica si rimette sulle spese.
Il Giudice, raccolta la rinuncia delle parti ad attendere la lettura del dispositivo, esaurita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, assenti le parti, decide la causa con sentenza a norma dell'art. 429 cpc.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 67/2025 R.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio degli avv.ti BOLLANI ANDREA e CALOJA MICAELA
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
- convenuto -
con il patrocinio dell'avv. SICA SERGIO,
Conclusioni delle parti:
come da verbale di udienza del 28.5.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.2.2025 ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
chiedendo l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti della impresa individuale “Brick and Bricks di ”, nonché Parte_1
l'accertamento dell'insussistenza del relativo obbligo contributivo nei confronti dell' CP_1
dal 1.5.2021 al 31.12.2023.
Ha lamentato il fatto che, a seguito di un accertamento disposto d'ufficio, l' le CP_1
avrebbe notificato in data 30.1.2024 l'iscrizione d'ufficio nella “Gestione Commercianti”
con decorrenza dell'obbligo contributivo dal mese di maggio 2021, e contestato pagina 2 di 5 diffusamente la sussistenza dei requisiti per tale iscrizione.
Ha concluso chiedendo “accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione
alla gestione commercianti della signora;
accertare e dichiarare Parte_1
l'insussistenza di alcun obbligo contributivo della signora nei confronti Parte_1
della gestione commercianti dell' ordinare all' l'immediata cancellazione della CP_1 CP_1
signora dalla gestione commercianti. Con vittoria delle spese di lite”. Parte_1
Si è costituito “comunicando l'avvenuto annullamento dell'iscrizione a far tempo dal CP_1
1° maggio 2021” e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Con provvedimento reso a verbale di udienza cartolare del 11.4.2025 il giudizio è stato dichiarato estinto.
Su ricorso congiunto dei procuratori delle parti, accertata la sussistenza dell'errore materiale, da esse denunciato, da cui era affetto il citato provvedimento di estinzione, è
stato disposto che “laddove si legge “Il Giudice dà atto altresì che: per Parte_1
l'avv. BOLLANI ANDREA e per l'avv. Sergio Sica non hanno depositato
[...] CP_1
note scritte. Il Giudice Visto quanto sopra, visti gli artt. 181 e 309 c.p.c. e considerato che i procuratori delle parti hanno assicurato per le vie brevi di aver conciliato la controversia;
dichiara l'estinzione del processo” si legga invece “Il Giudice dà atto che entrambi i procuratori hanno depositato note sostitutive di udienza concludendo per la cessazione della materia del contendere””, fissando per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa l'udienza del 28.5.2025.
All'udienza, le parti hanno discusso come da verbale, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Considerando quanto allegato dal procuratore di , ossia l'intervenuto annullamento in CP_1
autotutela del provvedimento di iscrizione d'ufficio della ricorrente nella “gestione commercianti”, va senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, in conformità a quanto congiuntamente richiesto dalle parti.
pagina 3 di 5 Con la sentenza n. 5607/2005, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che: "In
particolare, la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso
processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la
sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il
giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente
atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano
al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della
cessazione cennata, dovendosi escludere, quindi, che il giudice, senza far luogo a
pronuncia extra petita, possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una
delle parti allegato, ed eventualmente provato, l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a
privare essa e il contraddittore di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa,
quando, nelle rispettive conclusioni, ciascuno dei contendenti abbia insistito sulle
domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul
merito della vertenza (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. n. 6395/2004, Cass. n. 8607/2000)”
(analogamente, Cass. sez. III, 08/07/2010, n. 16150).
Infine, è rilevante ribadire che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto
della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definzione del giudizio, postulando
che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle
ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno
dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un
espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive
posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti
per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione
delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia,
quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”
(Cass. Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
Ai fini della regolazione delle spese, rammentato che il perdurare del contrasto tra le parti pagina 4 di 5 in punto di spese non osta alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere,
stante il fatto che le stesse vanno regolate secondo il noto criterio della c.d. soccombenza virtuale (tra le molte, Cass. 7687/2000), non sussistono i presupposti per l'invocata compensazione delle stesse.
non ha precisato quando il provvedimento di annullamento in autotutela sia stato CP_1
emesso, ragion per cui può presumersi che l'annullamento sia avvenuto successivamente alla notifica del ricorso introduttivo di questo giudizio.
L' appare aver riconosciuto, insomma, che i presupposti per l'iscrizione della CP_2
ricorrente nella “gestione commercianti” non sussistevano, il che, secondo il criterio della soccombenza virtuale, consente di regolare le spese ponendole a carico dello stesso CP_2
convenuto.
Si ritiene congrua la liquidazione delle stesse in misura pari ad € 1.200,00 oltre IVA e
CPA, perchè ricompresa tra i valori minimi e medi del DM 55/2014 per scaglione di valore ed in considerazione delle sole fasi effettivamente celebrate.
p.q.m.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € CP_1
1.200,00 per compensi, oltre IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 cpc in favore degli avv.ti Micaela Caloja e Andrea Bollani, dichiaratisi antistatari.
Sentenza emessa a norma dell'art. 429 cpc.
Rovigo, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 5 di 5