TRIB
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 08/09/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 10/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Giuliana Bartolomei Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g.v.g. 10/2025 promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Rossella Cannarsa, presso il cui C.F._2 studio in Termoli (CB), alla Via N. Mascilongo n.50, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.04.2025, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice delegato dal Collegio ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del proprio parere e quindi al tribunale in camera di consiglio per la decisione. In data 20.06.2025 il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 10.01.2025, e Parte_1 Parte_2
- premesso che questo Tribunale, con Sentenza n. 256/2021, pubblicata il 28.06.2021 (RG n.
[...] pagina 1 di 4 1208/2018), ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti con rito civile in
Termoli (CB) il 16.06.2007; che la Corte di Appello di Campobasso, con Sentenza n. 190/2022, pubblicata il 28.06.2022 (RG n. 7/2022), ha rigettato l'appello proposto dal avverso la Pt_2 sentenza di primo grado n. 256/2021; che i rapporti tra gli ex coniugi sono ormai distesi – hanno chiesto a questo Tribunale di disporre la modifica della sentenza di divorzio n.256/2021,
(successivamente confermata dalla Corte di Appello di Campobasso con sentenza n. 190/2022), alle seguenti condizioni: “1) confermare l'affido del figlio minore congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori con collocazione principale presso il padre e con la facoltà, relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, di esercizio separato della potestà genitoriale da parte del genitore presso il quale il minore si trova nel momento in cui devono essere adottate le singole decisioni sulle questioni stesse;
2) confermare che la madre possa vederlo e tenerlo con sé liberamente, tutte le volte che il minore lo desidera e compatibilmente con gli impegni di scuola dello stesso e lavorativi delle madre. Solo in caso di disaccordo tra i genitori, garantire comunque la permanenza del minore Per_1 presso la madre almeno per un week end al mese;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e
l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis, ed un mese durante le ferie estive, da concordare con il padre entro il mese di maggio unitamente ai quindici giorni accordati al padre, ovvero, in caso di disaccordo, un anno dall'1 agosto al 30 agosto e l'anno successivo dal 1 luglio al 30 luglio;
d) dispone che i periodi di collocazione mensile del minore presso la madre siano sospesi durante le festività natalizie e pasquali nonché per quindici giorni durante le ferie estive, in modo tale da assicurare anche al padre, durante le predette festività e ferie, periodi di vacanza da trascorrere insieme al figlio minore di durata eguale a quelli concessi alla madre;
e) confermare che i genitori, di comune accordo fra loro, tenendo conto delle aspirazioni del figlio minore e senza necessità di ulteriori provvedimenti del giudice, possano, di volta in volta, modificare la collocazione del minori;
f) revocare l'assegnazione dell'uso della casa familiare a che provvederà a Parte_1 restituire l'immobile, libero da persone e cose, all'ex coniuge proprietario, entro e non oltre il 1 marzo
2025, mentre restituirà, su accordo congiunto delle parti, il box auto di pertinenza libero da persone e cose entro e non oltre il 30 aprile 2025 data fino alla quale l'immobile sarà in suo uso per il ricovero di beni personali;
g) confermare che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento ordinario dei figli (maggiorenne ma non economicamente autonoma) e (minore di età) Per_2 Per_1 nei periodi nei quali essi si trovano presso lo stesso;
h) pone a carico di entrambi i genitori, in parti uguali, l'onere delle spese straordinarie necessarie per i figli e , disciplinate come Per_2 Per_1
pagina 2 di 4 analiticamente in sentenza di divorzio;
j) spese compensate private e processuali integralmente compensate fra le parti che dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una nei confronti dell'altra”.
All'udienza del 15.04.2025, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice delegato dal Collegio ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del proprio parere e quindi al tribunale in camera di consiglio per la decisione. In data 20.06.2025 il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio merita di essere accolta.
Costituisce principio riconosciuto dall'ordinamento quello secondo il quale i provvedimenti, anche definitivi, che regolano i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono emanati rebus sic stantibus, e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione.
Il successivo e fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti e, conseguentemente, determinare la necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti all'interesse della prole e ravvisato che esse non sono contrarie a disposizioni normative, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei ricorrenti di modifica delle condizioni di divorzio può, pertanto, essere accolta.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti, come dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata congiuntamente il 10.01.2025 da , nata a [...] Parte_1
(Venezuela) il 09.11.1975, e , nato a [...] il [...], con l'intervento Parte_2 del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, provvede in conformità delle condizioni tutte concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
pagina 3 di 4 Così deciso in camera di consiglio, il 28.08.2025
Il Presidente estensore
dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Giuliana Bartolomei Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g.v.g. 10/2025 promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Rossella Cannarsa, presso il cui C.F._2 studio in Termoli (CB), alla Via N. Mascilongo n.50, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.04.2025, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice delegato dal Collegio ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del proprio parere e quindi al tribunale in camera di consiglio per la decisione. In data 20.06.2025 il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 10.01.2025, e Parte_1 Parte_2
- premesso che questo Tribunale, con Sentenza n. 256/2021, pubblicata il 28.06.2021 (RG n.
[...] pagina 1 di 4 1208/2018), ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti con rito civile in
Termoli (CB) il 16.06.2007; che la Corte di Appello di Campobasso, con Sentenza n. 190/2022, pubblicata il 28.06.2022 (RG n. 7/2022), ha rigettato l'appello proposto dal avverso la Pt_2 sentenza di primo grado n. 256/2021; che i rapporti tra gli ex coniugi sono ormai distesi – hanno chiesto a questo Tribunale di disporre la modifica della sentenza di divorzio n.256/2021,
(successivamente confermata dalla Corte di Appello di Campobasso con sentenza n. 190/2022), alle seguenti condizioni: “1) confermare l'affido del figlio minore congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori con collocazione principale presso il padre e con la facoltà, relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, di esercizio separato della potestà genitoriale da parte del genitore presso il quale il minore si trova nel momento in cui devono essere adottate le singole decisioni sulle questioni stesse;
2) confermare che la madre possa vederlo e tenerlo con sé liberamente, tutte le volte che il minore lo desidera e compatibilmente con gli impegni di scuola dello stesso e lavorativi delle madre. Solo in caso di disaccordo tra i genitori, garantire comunque la permanenza del minore Per_1 presso la madre almeno per un week end al mese;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e
l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis, ed un mese durante le ferie estive, da concordare con il padre entro il mese di maggio unitamente ai quindici giorni accordati al padre, ovvero, in caso di disaccordo, un anno dall'1 agosto al 30 agosto e l'anno successivo dal 1 luglio al 30 luglio;
d) dispone che i periodi di collocazione mensile del minore presso la madre siano sospesi durante le festività natalizie e pasquali nonché per quindici giorni durante le ferie estive, in modo tale da assicurare anche al padre, durante le predette festività e ferie, periodi di vacanza da trascorrere insieme al figlio minore di durata eguale a quelli concessi alla madre;
e) confermare che i genitori, di comune accordo fra loro, tenendo conto delle aspirazioni del figlio minore e senza necessità di ulteriori provvedimenti del giudice, possano, di volta in volta, modificare la collocazione del minori;
f) revocare l'assegnazione dell'uso della casa familiare a che provvederà a Parte_1 restituire l'immobile, libero da persone e cose, all'ex coniuge proprietario, entro e non oltre il 1 marzo
2025, mentre restituirà, su accordo congiunto delle parti, il box auto di pertinenza libero da persone e cose entro e non oltre il 30 aprile 2025 data fino alla quale l'immobile sarà in suo uso per il ricovero di beni personali;
g) confermare che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento ordinario dei figli (maggiorenne ma non economicamente autonoma) e (minore di età) Per_2 Per_1 nei periodi nei quali essi si trovano presso lo stesso;
h) pone a carico di entrambi i genitori, in parti uguali, l'onere delle spese straordinarie necessarie per i figli e , disciplinate come Per_2 Per_1
pagina 2 di 4 analiticamente in sentenza di divorzio;
j) spese compensate private e processuali integralmente compensate fra le parti che dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una nei confronti dell'altra”.
All'udienza del 15.04.2025, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice delegato dal Collegio ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del proprio parere e quindi al tribunale in camera di consiglio per la decisione. In data 20.06.2025 il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio merita di essere accolta.
Costituisce principio riconosciuto dall'ordinamento quello secondo il quale i provvedimenti, anche definitivi, che regolano i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono emanati rebus sic stantibus, e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione.
Il successivo e fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti e, conseguentemente, determinare la necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti all'interesse della prole e ravvisato che esse non sono contrarie a disposizioni normative, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei ricorrenti di modifica delle condizioni di divorzio può, pertanto, essere accolta.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti, come dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata congiuntamente il 10.01.2025 da , nata a [...] Parte_1
(Venezuela) il 09.11.1975, e , nato a [...] il [...], con l'intervento Parte_2 del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, provvede in conformità delle condizioni tutte concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
pagina 3 di 4 Così deciso in camera di consiglio, il 28.08.2025
Il Presidente estensore
dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 4 di 4