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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 11/12/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 10.12.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 555/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv. W. Miceli (C.F.: ), F. Ganci (C.F.: C.F._2
), N. ER (C.F.: ) e C.F._3 C.F._4 [...]
(C.F.: ) Pt_2 C.F._5
ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila (C.F.: ) P.IVA_1
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 08.07.2025, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il e, Controparte_1
dopo aver premesso di aver prestato servizio per il convenuto in CP_1
qualità di docente per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025, in forza di reiterati contratti a tempo determinato e per un complessivo arco temporale superiore a 36 mesi, ha lamentato l'illegittimità della condotta del concretatasi nell'abusivo ricorso alla CP_1
contrattazione a termine e, richiamando la normativa vigente e l'evoluzione della giurisprudenza europea e nazionale sviluppatasi in materia, ha domandato accertarsi il suo diritto al risarcimento del danno derivante dall'illegittima reiterazione dei contratti a termini stipulati con l'amministrazione resistente, con conseguente condanna di quest'ultima al prefato risarcimento. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi, posta da parte resistente, per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente, con conseguente condanna del
al risarcimento danno secondo i criteri forfettari Controparte_1
indicati nel ricorso”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, il resistente, ha domandato il rigetto del CP_1
ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto e, in via subordinata, la limitazione del quantum debeatur. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Pag. 2 di 22 Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, occorre ricostruire la normativa di riferimento, per poi soffermarsi sull'evoluzione della giurisprudenza europea e nazionale sviluppatasi nel tempo in materia.
L'art. 4, commi 1, 2 e 3, L. n. 124/1999 individua i diversi tipi di supplenze che possono essere conferite ai docenti dall'amministrazione scolastica in base a contratti a tempo determinato, classificandole in: supplenze annuali su organico di diritto, riguardanti posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto); supplenze temporanee su organico di fatto, relative a posti non vacanti ma comunque disponibili, con scadenza al termine delle attività didattiche (30 giugno); supplenze temporanee per le ipotesi residuali, destinate a durare fino alla cessazione delle esigenze per le quali sono state disposte.
Le peculiarità dell'organizzazione del sistema scolastico, spesso caratterizzato da frequente mobilità e vacanze di posto, nell'intento di assicurare comunque la continuità dell'attività didattica, ha giustificato nel tempo l'esigenza di fare sovente ricorso agli incarichi a termine, ciò che ha determinato, a su volta, la scelta legislativa di introdurre un regime speciale, derogatorio rispetto a quello generale in materia di contratti a termine di cui al D.Lgs. n. 165/2002 ed al D.Lgs. n. 368/2001
E infatti, come anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 368/2001 non si applica al personale scolastico, destinatario di una disciplina ad hoc, insensibile, ex art. 70, comma 8, D.Lgs. n. 165/2001, agli interventi del legislatore in materia di
Pag. 3 di 22 contratto a tempo determinato nel settore privatistico;
in particolare, la normativa che regolamenta l'apposizione del termine nel settore scolastico non contrasta con la disciplina comunitaria di quella tipologia contrattuale, consentendo l'apposizione del termine in presenza di circostanze precise e concrete e di esigenze oggettive e specifiche, tali da scongiurare ogni possibilità di abusi da parte datoriale, priva di qualsiasi potere discrezionale e invece tenuta al puntuale rispetto di un'articolata normativa che regola puntualmente sia il numero delle assunzioni a termine cui si può procedere ogni anno sia l'individuazione del lavoratore che si può assumere a termine;
pertanto, l'art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001 (al pari degli altri precetti di tale decreto legislativo) non si applica al personale della scuola e, al riguardo, il disposto dell'art. 9 D.L. n. 70/2011 è meramente confermativo di un principio già enucleabile dal sistema ed è privo di qualsiasi carattere innovativo;
conseguentemente, la reiterazione dei contratti a termine non conferisce al lavoratore il diritto alla conversione in contratto a tempo indeterminato, né il diritto al risarcimento del danno, ove non risulti perpetrato, ai suoi danni, uno specifico abuso del diritto nell'assegnazione degli incarichi di supplenza (Cass. n. 10127/2012).
Il particolare regime derogatorio sulla contrattazione a termine nel comparto a scuola ha dato origine ad una serie di contenziosi, prevalentemente incentrati sulla compatibilità di detto regime con la disciplina eurounitaria, in particolare con la Direttiva 1999/70/CE, emanata in recepimento dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalle organizzazioni europee delle parti sociali Ceep, Ces ed Unice.
Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, con sentenza del 26.11.2014, ha statuito che la clausola 5, punto 1,
Pag. 4 di 22 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo, aggiungendo che risulterebbe che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato (CGUE, cause riunite
C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, ). Per_1
A seguito della citata pronuncia, il legislatore italiano, proprio al fine di adeguare la normativa italiana con quella europea, è intervenuto con la L. n.
107/2015, con cui ha autorizzato il ad attuare un Controparte_1
piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico, ai sensi dell'art. 399 D.Lgs. n.
297/1994 (art. 1, comma 95), prevedendo, in particolare, l'assunzione a
Pag. 5 di 22 tempo indeterminato dei soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto n.
82 del 24.09.2012 e di quelli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), L.
n. 296/2006 (art. 1, comma 96). Il comma 98, infine, ha disposto che al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo tre fasi: a) i soggetti di cui al comma 96 sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto, secondo le ordinarie procedure di cui all'art. 399 D.Lgs. n. 297/1994; b) in deroga a quest'ultimo articolo, i soggetti di cui al comma 96 che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a), sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a); c) sempre in deroga al più volte citato art. 399, i soggetti di cui al comma 96, che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b), sono assunti, con decorrenza giuridica al 1°settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1 allegata alla stessa L. n. 107/2015 (vale a dire
55.258 posti).
A tale normativa transitoria si sono aggiunte ulteriori disposizioni a regime.
Più nello specifico, deve menzionarsi il comma 131 dell'art. 1, secondo cui, a decorrere dal 01.09.2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi;
la durata complessiva dei contratti a termine è poi assunta dal legislatore quale parametro di operatività del fondo istituito
Pag. 6 di 22 dal successivo comma 132 dell'art.
1. Tale ultima disposizione, infatti, stabilisce che, nello stato di previsione del , è istituito un fondo per i CP_2
pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016; il comma 113 dell'art. 1 che, modificando in parte l'art. 400 del D.Lgs. n. 297/1994, prevede che i concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio;
infine, il comma 109 dell'art. 1, secondo cui l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente educativo della scuola statale, fermo il piano straordinario di assunzioni citato, avverrà mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, ai sensi del suddetto art. 400 del d.lgs. n. 297 del 1994, come modificato.
La Corte Costituzionale, tenendo conto del sopra descritto diritto sopravvenuto, si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della L. 124/1999, in materia di supplenze annuali su organico di diritto, alla luce dei parametri enucleati dalla Corte di Giustizia con la citata sentenza del 26.11.2014, dichiarandone l'illegittimità Per_1
costituzionale, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo
Pag. 7 di 22 potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino e statuendo i seguenti principi: secondo la normativa comunitaria, in caso di ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione (sentenza cit., parag. 79). Dunque, è solo una la Per_1
misura da applicare, purché presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela;
una tale efficacia va riconosciuta sia alla sanzione generale del risarcimento sia all'altra misura, che sostanzialmente costituisce anche essa un risarcimento ma in forma specifica, della stabilizzazione del rapporto (o, secondo la Corte di Giustizia, è sufficiente una disciplina che garantisca serie chances di stabilizzazione del rapporto); dalla combinazione dei vari interventi a regime e transitori effettuati dal legislatore nel 2015, emerge l'esistenza, in tutti i casi che vengono in rilievo, di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dalla Corte di giustizia. In particolare, quanto alle situazioni future, è stato introdotto un termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato il cui rispetto è garantito dal risarcimento del danno. E questo configura quella sanzione dissuasiva che la normativa comunitaria ritiene indispensabile. Quanto alle situazioni pregresse, occorre distinguere a seconda del personale interessato: a) per i docenti, si è scelta la strada della loro stabilizzazione con il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto. Esso è volto a garantire all'intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di
Pag. 8 di 22 un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 L n. 107/2015, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati). In tal modo, vengono attribuite serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutto il personale interessato, secondo una delle alternative espressamente prese in considerazione dalla Corte di giustizia. Si tratta di una scelta, quella della stabilizzazione, più ragionevole e soddisfacente rispetto a quella del risarcimento, tanto per lo Stato, che vede assicurata la indispensabile provvista di docenti stabili, quanto per il richiedente, in quanto gli attribuisce il bene della vita la cui certezza di acquisizione era stata lesa dalla condotta inadempiente della Amministrazione;
b) per il personale ATA, invece, non è previsto alcun piano straordinario di assunzione e, pertanto, nei suoi confronti, deve trovare applicazione la misura ordinaria del risarcimento del danno (misura del resto prevista dal comma 132 dell'art. 1 L n. 107/2015, che quindi anche per questo aspetto deve ritenersi in linea con la normativa comunitaria) (Cort. Cost. n. 187/2016).
In definitiva, il giudice delle leggi ha concluso nel senso che lo Stato italiano si è reso responsabile della violazione del diritto dell'Unione Europea, ma anche che il conseguente illecito è stato cancellato con la previsione di adeguati ristori al personale interessato.
In altri termini, la Corte di giustizia dell'Unione Europea, nella ricordata sentenza Mascolo, ha ritenuto la normativa nazionale in materia di supplenze annuali su organico di diritto in contrasto con quella comunitaria, in quanto il termine di immissione in ruolo dei docenti destinatari di ripetute assunzioni a termine è variabile e incerto. Esso, infatti, dipende da circostanze aleatorie
Pag. 9 di 22 e imprevedibili, sia perché l'immissione in ruolo per effetto dell'avanzamento dei docenti in graduatoria è in funzione della durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato, nonché dei posti che sono nel frattempo divenuti vacanti, sia perché non è previsto alcun termine preciso per l'organizzazione delle procedure concorsuali. Quanto, poi, alle misure sanzionatorie, la stessa Corte di Giustizia, muovendo dalla constatazione che la normativa italiana escluderebbe sia il risarcimento del danno subito a causa del ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore dell'insegnamento, sia la trasformazione di tali contratti in contratti a tempo indeterminato, ha concluso nel senso della mancanza di misure adeguate per sanzionare debitamente il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato.
Ebbene, la Corte Costituzionale ha evidenziato come le disposizioni della L.
n. 107/2015 abbiano impattato proprio sui predetti profili di contrasto tra il diritto nazionale e quello comunitario denunciati dai giudici europei, garantendo, per un verso, l'immissione in ruolo (o serie chances di immissione in ruolo) ai docenti destinatari, nel corso degli anni passati, di ripetute assunzioni a termine e, per altro verso, una misura alternativa (il risarcimento del danno) per le altre ipotesi di ripetuto e illegittimo ricorso ad assunzioni a tempo determinato.
Stante il delineato quadro normativo, così come intercettato dalle importanti pronunce richiamate della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale, la successiva giurisprudenza di legittimità ha fatto applicazione dei descritti principi alle diverse ipotesi di assunzione a termine di personale scolastico che potrebbero verificarsi in concreto, al fine di assicurare uniformi linee interpretative in materia. Si è così affermato che: la disciplina del
Pag. 10 di 22 reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, contenuta nel
D.Lgs. 124/1999, atteso il suo carattere speciale ex art. 70 D.Lgs. n.
165/2001, non è stata abrogata dal D.Lgs. 368/2001; la reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11 della L. n. 124/1999 (per supplenze annuali su organico di diritto) è illegittima, se realizzata dopo il 10.07.2001, ossia il termine previsto dalla
Direttiva 1999/70/CE per adeguare le normative statati alla direttiva stessa, e se ha durata complessiva, anche non continuativa, superiore a 36 mesi;
in caso di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato, nei termini così descritti, costituisce misura proporzionata, effettiva ed idonea a prevenire e sanzionare l'abuso: a) per il personale docente, la stabilizzazione prevista nella L. n. 107/2015, sia in caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego;
b) per il personale docente e ATA, la stabilizzazione acquisita attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi concorsuali. In entrambe le ipotesi di stabilizzazione,
l'avvenuta iscrizione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda risarcitoria per i danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo, con onere di allegazione e prova a carico del lavoratore;
in difetto di tali presupposti, per il personale docente e ATA non stabilizzato (o senza certezza di stabilizzazione), va, invece, riconosciuto il risarcimento del danno;
infine, nell'ipotesi di reiterazioni di contratti a termine per supplenze temporanee su organico di fatto o altrimenti temporanee (art. 4, commi 2 e 3, L. n. 124/1999) non è in sé configurabile alcun abuso, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze,
Pag. 11 di 22 prospettando non già la sola reiterazione, ma anche le sintomatiche condizioni concrete della medesima, tra cui, esemplificativamente, il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra (Cass. n. 22552/2016; Cass. n. 22553/2016; Cass. n.
22554/2016; Cass. n. 22555/2016; Cass. n. 22556/2016; Cass. n. 22557/2016;
Cass. n. 22558/2016).
Venendo, ora, ai rimedi esperibili, si osserva che, sempre in base all'evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi in materia, essi sono da individuarsi nella trasformazione ipso iure in rapporti a tempo indeterminato, ovvero nella stabilizzazione mediante procedure straordinarie destinate ai precari, ovvero ancora al risarcimento del danno.
Quanto al primo rimedio, esso trova ostacolo nella previa necessità di concorso, in sé non superabile, stante il tenore dell'art. 97 Cost., nonché dell'art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001, a termini del quale “La violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione”.
Del resto, la stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto che il divieto di conversione, nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico, dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato non violi la disciplina europea in materia di contratto di lavoro a termine contenuta nell' Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (ex multis CGUE 7 settembre
2006, e;
CGUE 7 settembre 2006, ). CP_3 CP_4 Per_2
Pag. 12 di 22 Parimenti, costituisce idoneo ed apposito rimedio la stabilizzazione mediante procedure concorsuali straordinarie, rientrante nella discrezionalità del legislatore (art. 1, commi 95 ss. L. n. 107/2015).
Resta, infine, il rimedio risarcitorio, che sicuramente l'ordinamento, per come consolidatosi nel diritto vivente, riconosce a favore di chi sia stato utilizzato con modalità abusive, secondo le regole proprie di ciascun sistema finalizzate ad evitare il mantenimento di una condizione di precarizzazione, sussistente a causa del rinnovo di rapporti a termine per esigenze durature. E,
a tal riguardo, va richiamata la sentenza delle SS.UU. della Corte di
Cassazione secondo cui “In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla
Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché… può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto”, in concreto in quest'ultimo caso da ricondurre alla “… prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.”. (SS.UU. n. 5072/2016).
In definitiva, chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso,
Pag. 13 di 22 il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario e l'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive. Del pari, chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva matura il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario, se, in concreto, abbia lavorato per un periodo superiore a tre annualità, sulla base di incarichi non infrannuali. Le conseguenze pregiudizievoli che possono ricorrere nei diversi casi di abuso sopra delineati possono trovare riscontro nella liquidazione del danno presunto ai sensi dell'art. 32, comma 5, cit. (ora art. 28, comma 2, d. lgs. 81/2015), attraverso l'opportuno dosaggio tra i minimi ed i massimi previsti dalla norma, afferendo essi comunque al “comportamento delle parti e alle condizioni delle parti” di cui all'art. 8 ivi richiamato e fermo il ristoro del maggiore danno, se provato. I predetti diritti restano, altresì, indifferenti all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotata da automaticità, nel senso che soltanto l'immissione in ruolo legata da un effettivo rapporto di causa- effetto con la precedente condotta illegittima di abuso reiterato dei contratti a termine consente di sanare detta condotta e da escludere, dunque, il diritto al risarcimento, mentre l'assenza del predetto nesso causale non permette, di contro, tale sanatoria e, quindi, non esclude il maturarsi del diritto al risarcimento del danno (Cass. n. 14815/2021; Cass. n. 32904/2023).
Quanto ai criteri di liquidazione, essi sono da intendersi quali parametri risarcitori tratti da sistema analogo e fissati demandando al giudice di stabilire “un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un
Pag. 14 di 22 minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio
1966, n. 604”, sicché la misura “edittale” è solo quella di cui ai predetti artt.
32 comma 5 L. n. 183/2010, e 28 comma 2, D.Lgs. n. 81/2015, mentre il rinvio all'art. 8 si riferisce, come è reso evidente dalla concatenazione logica delle parole, soltanto ai criteri cui il giudice deve avere riguardo (numero dei dipendenti occupati, anzianità di servizio, comportamento e condizioni delle parti) e non certo al raddoppio di cui alla seconda parte dello stesso art. 8, riguardante l'indennità di cui a quella norma e non l'indennità, non a caso definita espressamente come “onnicomprensiva”, prevista dalle diverse disposizioni qui da applicare come parametri risarcitori (Cass. n. 19371/2013;
Cass. n. 26951/2013; Cass. n.17457/2014; SS.UU. n. 5072/2016 cit.; Cass. n.
3478/2019; Cass. n. 7530/2021; Cass. n. 36659/2022; Cass. n. 19044/2022 cit.).
Pur tuttavia, deve necessariamente osservarsi che il comma 5 dell'art. 36 citato è stato recentemente modificato dall'art. 12, comma 1, D.L. n.
131/2024, conv. Con mod. dalla L. n. 166/2024, e, nel testo vigente, così recita: “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il
Pag. 15 di 22 maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Dunque, la norma, sia per il suo tenore letterale che, soprattutto, per la ratio giustificatrice sottesa (il decreto legge che l'ha introdotta è intervenuto con la chiara ed autodichiarata finalità di dare attuazione agli obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione, tra cui quella n.
2014/4231, preannunciata all'epoca dalla Commissione Europea per non corretto recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE e omessa adozione di misure efficaci atte a prevenire e sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico in Italia, tra cui insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica, ciò che induce a ritenere che lo stesso legislatore abbia valutato che la forfetizzazione del risarcimento del danno per un ammontare compreso tra 2,5 e 12 mensilità non costituisse una tutela del lavoratore congrua e sufficientemente dissuasiva contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel lavoro pubblico contrattualizzato) deve ritenersi applicabile anche alle situazioni iniziate e concluse anteriormente alla sua entrata in vigore (Trib. Verona n.
576 del 03.10.2024; Trib. Torino n. 3226 del 05.12.2024).
Pag. 16 di 22 Alla luce di tutto il quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato, deve ritenersi sussistente l'an del diritto invocato in giudizio da parte ricorrente.
Più nello specifico, la ricorrente ha documentalmente dimostrato (cfr. doc. n.
1 fascicolo parte ricorrente) di aver prestato servizio per il CP_1
convenuto in forza di reiterati contratti a termine, come di seguito indicati:
- dall'a.s. 2021/2022 all'a.s. 2024/2025, continuativamente, con incarichi di sostegno per supplenze temporanee su organico di fatto, relative a posti non vacanti ma comunque disponibili, con scadenza al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Orbene, per tali supplenze, proprio in quanto svolte, in continuità anno per anno, su organico di fatto relative a posti non vacanti ma comunque disponibili, con orario pieno su posto di sostegno e con scadenza al termine delle attività didattiche, si evidenzia un uso reiterato della contrattazione a termine non già per soddisfare specifiche e concrete ragioni oggettive e temporanee atte a giustificarla, bensì, evidentemente, per far fronte ad esigenze di carattere permanente e duraturo, anche in considerazione del fatto che le stesse risultano essere state espletate presso il medesimo istituto scolastico IS Mattioli S. D'Acquisto di San Salvo, per la durata complessiva di 40 mesi.
E tanto, in omaggio alle coordinate normative ed ermeneutiche su riportate, costituisce circostanza in fatto sintomatica di un utilizzo del docente, giustappunto, non destinato a sopperire ad esigenze di natura eccezionale e temporanea, sì da concretizzare la fattispecie della illegittima reiterazione di contratti a termine, sia con riguardo al dispiegamento nel tempo dei rinnovi, di durata complessiva superiore a 36
Pag. 17 di 22 mesi, in particolare per 4 mesi (al netto dei 36 mesi entro i quali l'abuso non sarebbe stato consumato), quanto in relazione alle ragioni per cui le supplenze sono state disposte (per la copertura di posti vacanti su organico di fatto sempre presso lo stesso istituto).
Inoltre, non è stata offerta prova concreta in ordine alla immissione in ruolo della ricorrente, né in forza del piano straordinario di assunzioni ex L. n.
107/2015, ovvero della stabilizzazione per l'operare dei pregressi strumenti selettivi concorsuali, né in ordine alla sussistenza della seria possibilità di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego. Allo stesso modo, al di là di generiche affermazioni di principio sulla corretta interpretazione della normativa vigente, così come desumibile dalla giurisprudenza europea e nazionale, e della sua compatibilità con il diritto unionale - affermazioni che non si ritiene di condividere, per tutti i motivi sopra esposti - parte resistente nulla ha dedotto, articolato e provato, con riguardo alla fattispecie concreta, in ordine tanto alla sussistenza di concrete ragioni oggettive giustificative della sua condotta, quanto alla effettiva sussistenza di esigenze di carattere eccezionale e temporanee alla base della scelta del ricorso a plurimi contratti a termine, di talché deve ritenersi, all'opposto, che tali rapporti si siano succeduti nel tempo per far fronte ad esigenze di natura stabile e permanente.
Pertanto, deve ritenersi abusiva e, dunque, illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati tra le parti, con conseguente diritto di parte ricorrente al risarcimento del danno “comunitario”, quale misura alternativa alla stabilizzazione idonea a porre rimedio al predetto abuso.
Pag. 18 di 22 Per quanto concerne il quantum debeatur, in applicazione dei criteri indicati nell'art. 8 L. n. 604/1966 (richiamati dall'art. 32, comma, 5 L. n. 183/2010), in particolare della anzianità di servizio di parte ricorrente, come innanzi riportata e delle dimensioni del datore di lavoro (in quanto amministrazione dello Stato), nonché della consistenza della violazione (superamento della soglia dei 36 mesi per le annualità sopra riportate, in tutto pari a 4 mesi), si ritiene congruo determinare il risarcimento del danno nella misura di 4
(quattro) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, misura che appare congrua ed adeguata a compensare parte ricorrente dell'ingiustizia patita. Trattandosi di indennità forfetizzata e omnicomprensiva, avente natura risarcitoria e non retributiva, deve escludersi tanto la rivalutazione monetaria, quanto la decorrenza degli interessi, fatta eccezione per gli interessi di mora che potranno eventualmente maturarsi dalla sentenza al saldo (Cass. n.
3027/2014).
Alla luce delle argomentazioni innanzi svolte, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi l'illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati tra le parti e, per l'effetto, il diritto di parte ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato, per un ammontare complessivo pari a 4 (quattro) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dal giorno della sentenza sino al saldo;
per l'ulteriore effetto, deve condannarsi parte resistente al risarcimento, in favore di parte ricorrente, del danno conseguente alla
Pag. 19 di 22 illegittima reiterazione dei predetti contratti a tempo determinato, per un ammontare complessivo pari a 4 (quattro) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dal giorno della sentenza sino al saldo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00, in ragione del decisum) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria).
La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della natura seriale della controversia e della ormai consolidata giurisprudenza europea e nazionale richiamata dal ricorrente ed espressasi in senso favorevole alle relative istanze.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
Pag. 20 di 22 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati tra le parti ed il diritto di parte ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato, per un ammontare complessivo pari a 4
(quattro) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dal giorno della sentenza sino al saldo;
- condanna parte resistente al risarcimento, in favore di parte ricorrente, del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei suddetti contratti a tempo determinato, per un ammontare complessivo pari a 4 (quattro) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dal giorno della sentenza sino al saldo;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 2.130,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Vasto, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 21 di 22 Pag. 22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 10.12.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 555/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv. W. Miceli (C.F.: ), F. Ganci (C.F.: C.F._2
), N. ER (C.F.: ) e C.F._3 C.F._4 [...]
(C.F.: ) Pt_2 C.F._5
ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila (C.F.: ) P.IVA_1
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 08.07.2025, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il e, Controparte_1
dopo aver premesso di aver prestato servizio per il convenuto in CP_1
qualità di docente per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025, in forza di reiterati contratti a tempo determinato e per un complessivo arco temporale superiore a 36 mesi, ha lamentato l'illegittimità della condotta del concretatasi nell'abusivo ricorso alla CP_1
contrattazione a termine e, richiamando la normativa vigente e l'evoluzione della giurisprudenza europea e nazionale sviluppatasi in materia, ha domandato accertarsi il suo diritto al risarcimento del danno derivante dall'illegittima reiterazione dei contratti a termini stipulati con l'amministrazione resistente, con conseguente condanna di quest'ultima al prefato risarcimento. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi, posta da parte resistente, per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente, con conseguente condanna del
al risarcimento danno secondo i criteri forfettari Controparte_1
indicati nel ricorso”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, il resistente, ha domandato il rigetto del CP_1
ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto e, in via subordinata, la limitazione del quantum debeatur. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Pag. 2 di 22 Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, occorre ricostruire la normativa di riferimento, per poi soffermarsi sull'evoluzione della giurisprudenza europea e nazionale sviluppatasi nel tempo in materia.
L'art. 4, commi 1, 2 e 3, L. n. 124/1999 individua i diversi tipi di supplenze che possono essere conferite ai docenti dall'amministrazione scolastica in base a contratti a tempo determinato, classificandole in: supplenze annuali su organico di diritto, riguardanti posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto); supplenze temporanee su organico di fatto, relative a posti non vacanti ma comunque disponibili, con scadenza al termine delle attività didattiche (30 giugno); supplenze temporanee per le ipotesi residuali, destinate a durare fino alla cessazione delle esigenze per le quali sono state disposte.
Le peculiarità dell'organizzazione del sistema scolastico, spesso caratterizzato da frequente mobilità e vacanze di posto, nell'intento di assicurare comunque la continuità dell'attività didattica, ha giustificato nel tempo l'esigenza di fare sovente ricorso agli incarichi a termine, ciò che ha determinato, a su volta, la scelta legislativa di introdurre un regime speciale, derogatorio rispetto a quello generale in materia di contratti a termine di cui al D.Lgs. n. 165/2002 ed al D.Lgs. n. 368/2001
E infatti, come anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 368/2001 non si applica al personale scolastico, destinatario di una disciplina ad hoc, insensibile, ex art. 70, comma 8, D.Lgs. n. 165/2001, agli interventi del legislatore in materia di
Pag. 3 di 22 contratto a tempo determinato nel settore privatistico;
in particolare, la normativa che regolamenta l'apposizione del termine nel settore scolastico non contrasta con la disciplina comunitaria di quella tipologia contrattuale, consentendo l'apposizione del termine in presenza di circostanze precise e concrete e di esigenze oggettive e specifiche, tali da scongiurare ogni possibilità di abusi da parte datoriale, priva di qualsiasi potere discrezionale e invece tenuta al puntuale rispetto di un'articolata normativa che regola puntualmente sia il numero delle assunzioni a termine cui si può procedere ogni anno sia l'individuazione del lavoratore che si può assumere a termine;
pertanto, l'art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001 (al pari degli altri precetti di tale decreto legislativo) non si applica al personale della scuola e, al riguardo, il disposto dell'art. 9 D.L. n. 70/2011 è meramente confermativo di un principio già enucleabile dal sistema ed è privo di qualsiasi carattere innovativo;
conseguentemente, la reiterazione dei contratti a termine non conferisce al lavoratore il diritto alla conversione in contratto a tempo indeterminato, né il diritto al risarcimento del danno, ove non risulti perpetrato, ai suoi danni, uno specifico abuso del diritto nell'assegnazione degli incarichi di supplenza (Cass. n. 10127/2012).
Il particolare regime derogatorio sulla contrattazione a termine nel comparto a scuola ha dato origine ad una serie di contenziosi, prevalentemente incentrati sulla compatibilità di detto regime con la disciplina eurounitaria, in particolare con la Direttiva 1999/70/CE, emanata in recepimento dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalle organizzazioni europee delle parti sociali Ceep, Ces ed Unice.
Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, con sentenza del 26.11.2014, ha statuito che la clausola 5, punto 1,
Pag. 4 di 22 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo, aggiungendo che risulterebbe che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato (CGUE, cause riunite
C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, ). Per_1
A seguito della citata pronuncia, il legislatore italiano, proprio al fine di adeguare la normativa italiana con quella europea, è intervenuto con la L. n.
107/2015, con cui ha autorizzato il ad attuare un Controparte_1
piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico, ai sensi dell'art. 399 D.Lgs. n.
297/1994 (art. 1, comma 95), prevedendo, in particolare, l'assunzione a
Pag. 5 di 22 tempo indeterminato dei soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto n.
82 del 24.09.2012 e di quelli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), L.
n. 296/2006 (art. 1, comma 96). Il comma 98, infine, ha disposto che al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo tre fasi: a) i soggetti di cui al comma 96 sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto, secondo le ordinarie procedure di cui all'art. 399 D.Lgs. n. 297/1994; b) in deroga a quest'ultimo articolo, i soggetti di cui al comma 96 che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a), sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a); c) sempre in deroga al più volte citato art. 399, i soggetti di cui al comma 96, che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b), sono assunti, con decorrenza giuridica al 1°settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1 allegata alla stessa L. n. 107/2015 (vale a dire
55.258 posti).
A tale normativa transitoria si sono aggiunte ulteriori disposizioni a regime.
Più nello specifico, deve menzionarsi il comma 131 dell'art. 1, secondo cui, a decorrere dal 01.09.2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi;
la durata complessiva dei contratti a termine è poi assunta dal legislatore quale parametro di operatività del fondo istituito
Pag. 6 di 22 dal successivo comma 132 dell'art.
1. Tale ultima disposizione, infatti, stabilisce che, nello stato di previsione del , è istituito un fondo per i CP_2
pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016; il comma 113 dell'art. 1 che, modificando in parte l'art. 400 del D.Lgs. n. 297/1994, prevede che i concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio;
infine, il comma 109 dell'art. 1, secondo cui l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente educativo della scuola statale, fermo il piano straordinario di assunzioni citato, avverrà mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, ai sensi del suddetto art. 400 del d.lgs. n. 297 del 1994, come modificato.
La Corte Costituzionale, tenendo conto del sopra descritto diritto sopravvenuto, si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della L. 124/1999, in materia di supplenze annuali su organico di diritto, alla luce dei parametri enucleati dalla Corte di Giustizia con la citata sentenza del 26.11.2014, dichiarandone l'illegittimità Per_1
costituzionale, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo
Pag. 7 di 22 potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino e statuendo i seguenti principi: secondo la normativa comunitaria, in caso di ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione (sentenza cit., parag. 79). Dunque, è solo una la Per_1
misura da applicare, purché presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela;
una tale efficacia va riconosciuta sia alla sanzione generale del risarcimento sia all'altra misura, che sostanzialmente costituisce anche essa un risarcimento ma in forma specifica, della stabilizzazione del rapporto (o, secondo la Corte di Giustizia, è sufficiente una disciplina che garantisca serie chances di stabilizzazione del rapporto); dalla combinazione dei vari interventi a regime e transitori effettuati dal legislatore nel 2015, emerge l'esistenza, in tutti i casi che vengono in rilievo, di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dalla Corte di giustizia. In particolare, quanto alle situazioni future, è stato introdotto un termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato il cui rispetto è garantito dal risarcimento del danno. E questo configura quella sanzione dissuasiva che la normativa comunitaria ritiene indispensabile. Quanto alle situazioni pregresse, occorre distinguere a seconda del personale interessato: a) per i docenti, si è scelta la strada della loro stabilizzazione con il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto. Esso è volto a garantire all'intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di
Pag. 8 di 22 un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 L n. 107/2015, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati). In tal modo, vengono attribuite serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutto il personale interessato, secondo una delle alternative espressamente prese in considerazione dalla Corte di giustizia. Si tratta di una scelta, quella della stabilizzazione, più ragionevole e soddisfacente rispetto a quella del risarcimento, tanto per lo Stato, che vede assicurata la indispensabile provvista di docenti stabili, quanto per il richiedente, in quanto gli attribuisce il bene della vita la cui certezza di acquisizione era stata lesa dalla condotta inadempiente della Amministrazione;
b) per il personale ATA, invece, non è previsto alcun piano straordinario di assunzione e, pertanto, nei suoi confronti, deve trovare applicazione la misura ordinaria del risarcimento del danno (misura del resto prevista dal comma 132 dell'art. 1 L n. 107/2015, che quindi anche per questo aspetto deve ritenersi in linea con la normativa comunitaria) (Cort. Cost. n. 187/2016).
In definitiva, il giudice delle leggi ha concluso nel senso che lo Stato italiano si è reso responsabile della violazione del diritto dell'Unione Europea, ma anche che il conseguente illecito è stato cancellato con la previsione di adeguati ristori al personale interessato.
In altri termini, la Corte di giustizia dell'Unione Europea, nella ricordata sentenza Mascolo, ha ritenuto la normativa nazionale in materia di supplenze annuali su organico di diritto in contrasto con quella comunitaria, in quanto il termine di immissione in ruolo dei docenti destinatari di ripetute assunzioni a termine è variabile e incerto. Esso, infatti, dipende da circostanze aleatorie
Pag. 9 di 22 e imprevedibili, sia perché l'immissione in ruolo per effetto dell'avanzamento dei docenti in graduatoria è in funzione della durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato, nonché dei posti che sono nel frattempo divenuti vacanti, sia perché non è previsto alcun termine preciso per l'organizzazione delle procedure concorsuali. Quanto, poi, alle misure sanzionatorie, la stessa Corte di Giustizia, muovendo dalla constatazione che la normativa italiana escluderebbe sia il risarcimento del danno subito a causa del ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore dell'insegnamento, sia la trasformazione di tali contratti in contratti a tempo indeterminato, ha concluso nel senso della mancanza di misure adeguate per sanzionare debitamente il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato.
Ebbene, la Corte Costituzionale ha evidenziato come le disposizioni della L.
n. 107/2015 abbiano impattato proprio sui predetti profili di contrasto tra il diritto nazionale e quello comunitario denunciati dai giudici europei, garantendo, per un verso, l'immissione in ruolo (o serie chances di immissione in ruolo) ai docenti destinatari, nel corso degli anni passati, di ripetute assunzioni a termine e, per altro verso, una misura alternativa (il risarcimento del danno) per le altre ipotesi di ripetuto e illegittimo ricorso ad assunzioni a tempo determinato.
Stante il delineato quadro normativo, così come intercettato dalle importanti pronunce richiamate della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale, la successiva giurisprudenza di legittimità ha fatto applicazione dei descritti principi alle diverse ipotesi di assunzione a termine di personale scolastico che potrebbero verificarsi in concreto, al fine di assicurare uniformi linee interpretative in materia. Si è così affermato che: la disciplina del
Pag. 10 di 22 reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, contenuta nel
D.Lgs. 124/1999, atteso il suo carattere speciale ex art. 70 D.Lgs. n.
165/2001, non è stata abrogata dal D.Lgs. 368/2001; la reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11 della L. n. 124/1999 (per supplenze annuali su organico di diritto) è illegittima, se realizzata dopo il 10.07.2001, ossia il termine previsto dalla
Direttiva 1999/70/CE per adeguare le normative statati alla direttiva stessa, e se ha durata complessiva, anche non continuativa, superiore a 36 mesi;
in caso di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato, nei termini così descritti, costituisce misura proporzionata, effettiva ed idonea a prevenire e sanzionare l'abuso: a) per il personale docente, la stabilizzazione prevista nella L. n. 107/2015, sia in caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego;
b) per il personale docente e ATA, la stabilizzazione acquisita attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi concorsuali. In entrambe le ipotesi di stabilizzazione,
l'avvenuta iscrizione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda risarcitoria per i danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo, con onere di allegazione e prova a carico del lavoratore;
in difetto di tali presupposti, per il personale docente e ATA non stabilizzato (o senza certezza di stabilizzazione), va, invece, riconosciuto il risarcimento del danno;
infine, nell'ipotesi di reiterazioni di contratti a termine per supplenze temporanee su organico di fatto o altrimenti temporanee (art. 4, commi 2 e 3, L. n. 124/1999) non è in sé configurabile alcun abuso, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze,
Pag. 11 di 22 prospettando non già la sola reiterazione, ma anche le sintomatiche condizioni concrete della medesima, tra cui, esemplificativamente, il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra (Cass. n. 22552/2016; Cass. n. 22553/2016; Cass. n.
22554/2016; Cass. n. 22555/2016; Cass. n. 22556/2016; Cass. n. 22557/2016;
Cass. n. 22558/2016).
Venendo, ora, ai rimedi esperibili, si osserva che, sempre in base all'evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi in materia, essi sono da individuarsi nella trasformazione ipso iure in rapporti a tempo indeterminato, ovvero nella stabilizzazione mediante procedure straordinarie destinate ai precari, ovvero ancora al risarcimento del danno.
Quanto al primo rimedio, esso trova ostacolo nella previa necessità di concorso, in sé non superabile, stante il tenore dell'art. 97 Cost., nonché dell'art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001, a termini del quale “La violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione”.
Del resto, la stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto che il divieto di conversione, nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico, dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato non violi la disciplina europea in materia di contratto di lavoro a termine contenuta nell' Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (ex multis CGUE 7 settembre
2006, e;
CGUE 7 settembre 2006, ). CP_3 CP_4 Per_2
Pag. 12 di 22 Parimenti, costituisce idoneo ed apposito rimedio la stabilizzazione mediante procedure concorsuali straordinarie, rientrante nella discrezionalità del legislatore (art. 1, commi 95 ss. L. n. 107/2015).
Resta, infine, il rimedio risarcitorio, che sicuramente l'ordinamento, per come consolidatosi nel diritto vivente, riconosce a favore di chi sia stato utilizzato con modalità abusive, secondo le regole proprie di ciascun sistema finalizzate ad evitare il mantenimento di una condizione di precarizzazione, sussistente a causa del rinnovo di rapporti a termine per esigenze durature. E,
a tal riguardo, va richiamata la sentenza delle SS.UU. della Corte di
Cassazione secondo cui “In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla
Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché… può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto”, in concreto in quest'ultimo caso da ricondurre alla “… prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.”. (SS.UU. n. 5072/2016).
In definitiva, chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso,
Pag. 13 di 22 il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario e l'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive. Del pari, chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva matura il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario, se, in concreto, abbia lavorato per un periodo superiore a tre annualità, sulla base di incarichi non infrannuali. Le conseguenze pregiudizievoli che possono ricorrere nei diversi casi di abuso sopra delineati possono trovare riscontro nella liquidazione del danno presunto ai sensi dell'art. 32, comma 5, cit. (ora art. 28, comma 2, d. lgs. 81/2015), attraverso l'opportuno dosaggio tra i minimi ed i massimi previsti dalla norma, afferendo essi comunque al “comportamento delle parti e alle condizioni delle parti” di cui all'art. 8 ivi richiamato e fermo il ristoro del maggiore danno, se provato. I predetti diritti restano, altresì, indifferenti all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotata da automaticità, nel senso che soltanto l'immissione in ruolo legata da un effettivo rapporto di causa- effetto con la precedente condotta illegittima di abuso reiterato dei contratti a termine consente di sanare detta condotta e da escludere, dunque, il diritto al risarcimento, mentre l'assenza del predetto nesso causale non permette, di contro, tale sanatoria e, quindi, non esclude il maturarsi del diritto al risarcimento del danno (Cass. n. 14815/2021; Cass. n. 32904/2023).
Quanto ai criteri di liquidazione, essi sono da intendersi quali parametri risarcitori tratti da sistema analogo e fissati demandando al giudice di stabilire “un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un
Pag. 14 di 22 minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio
1966, n. 604”, sicché la misura “edittale” è solo quella di cui ai predetti artt.
32 comma 5 L. n. 183/2010, e 28 comma 2, D.Lgs. n. 81/2015, mentre il rinvio all'art. 8 si riferisce, come è reso evidente dalla concatenazione logica delle parole, soltanto ai criteri cui il giudice deve avere riguardo (numero dei dipendenti occupati, anzianità di servizio, comportamento e condizioni delle parti) e non certo al raddoppio di cui alla seconda parte dello stesso art. 8, riguardante l'indennità di cui a quella norma e non l'indennità, non a caso definita espressamente come “onnicomprensiva”, prevista dalle diverse disposizioni qui da applicare come parametri risarcitori (Cass. n. 19371/2013;
Cass. n. 26951/2013; Cass. n.17457/2014; SS.UU. n. 5072/2016 cit.; Cass. n.
3478/2019; Cass. n. 7530/2021; Cass. n. 36659/2022; Cass. n. 19044/2022 cit.).
Pur tuttavia, deve necessariamente osservarsi che il comma 5 dell'art. 36 citato è stato recentemente modificato dall'art. 12, comma 1, D.L. n.
131/2024, conv. Con mod. dalla L. n. 166/2024, e, nel testo vigente, così recita: “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il
Pag. 15 di 22 maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Dunque, la norma, sia per il suo tenore letterale che, soprattutto, per la ratio giustificatrice sottesa (il decreto legge che l'ha introdotta è intervenuto con la chiara ed autodichiarata finalità di dare attuazione agli obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione, tra cui quella n.
2014/4231, preannunciata all'epoca dalla Commissione Europea per non corretto recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE e omessa adozione di misure efficaci atte a prevenire e sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico in Italia, tra cui insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica, ciò che induce a ritenere che lo stesso legislatore abbia valutato che la forfetizzazione del risarcimento del danno per un ammontare compreso tra 2,5 e 12 mensilità non costituisse una tutela del lavoratore congrua e sufficientemente dissuasiva contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel lavoro pubblico contrattualizzato) deve ritenersi applicabile anche alle situazioni iniziate e concluse anteriormente alla sua entrata in vigore (Trib. Verona n.
576 del 03.10.2024; Trib. Torino n. 3226 del 05.12.2024).
Pag. 16 di 22 Alla luce di tutto il quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato, deve ritenersi sussistente l'an del diritto invocato in giudizio da parte ricorrente.
Più nello specifico, la ricorrente ha documentalmente dimostrato (cfr. doc. n.
1 fascicolo parte ricorrente) di aver prestato servizio per il CP_1
convenuto in forza di reiterati contratti a termine, come di seguito indicati:
- dall'a.s. 2021/2022 all'a.s. 2024/2025, continuativamente, con incarichi di sostegno per supplenze temporanee su organico di fatto, relative a posti non vacanti ma comunque disponibili, con scadenza al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Orbene, per tali supplenze, proprio in quanto svolte, in continuità anno per anno, su organico di fatto relative a posti non vacanti ma comunque disponibili, con orario pieno su posto di sostegno e con scadenza al termine delle attività didattiche, si evidenzia un uso reiterato della contrattazione a termine non già per soddisfare specifiche e concrete ragioni oggettive e temporanee atte a giustificarla, bensì, evidentemente, per far fronte ad esigenze di carattere permanente e duraturo, anche in considerazione del fatto che le stesse risultano essere state espletate presso il medesimo istituto scolastico IS Mattioli S. D'Acquisto di San Salvo, per la durata complessiva di 40 mesi.
E tanto, in omaggio alle coordinate normative ed ermeneutiche su riportate, costituisce circostanza in fatto sintomatica di un utilizzo del docente, giustappunto, non destinato a sopperire ad esigenze di natura eccezionale e temporanea, sì da concretizzare la fattispecie della illegittima reiterazione di contratti a termine, sia con riguardo al dispiegamento nel tempo dei rinnovi, di durata complessiva superiore a 36
Pag. 17 di 22 mesi, in particolare per 4 mesi (al netto dei 36 mesi entro i quali l'abuso non sarebbe stato consumato), quanto in relazione alle ragioni per cui le supplenze sono state disposte (per la copertura di posti vacanti su organico di fatto sempre presso lo stesso istituto).
Inoltre, non è stata offerta prova concreta in ordine alla immissione in ruolo della ricorrente, né in forza del piano straordinario di assunzioni ex L. n.
107/2015, ovvero della stabilizzazione per l'operare dei pregressi strumenti selettivi concorsuali, né in ordine alla sussistenza della seria possibilità di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego. Allo stesso modo, al di là di generiche affermazioni di principio sulla corretta interpretazione della normativa vigente, così come desumibile dalla giurisprudenza europea e nazionale, e della sua compatibilità con il diritto unionale - affermazioni che non si ritiene di condividere, per tutti i motivi sopra esposti - parte resistente nulla ha dedotto, articolato e provato, con riguardo alla fattispecie concreta, in ordine tanto alla sussistenza di concrete ragioni oggettive giustificative della sua condotta, quanto alla effettiva sussistenza di esigenze di carattere eccezionale e temporanee alla base della scelta del ricorso a plurimi contratti a termine, di talché deve ritenersi, all'opposto, che tali rapporti si siano succeduti nel tempo per far fronte ad esigenze di natura stabile e permanente.
Pertanto, deve ritenersi abusiva e, dunque, illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati tra le parti, con conseguente diritto di parte ricorrente al risarcimento del danno “comunitario”, quale misura alternativa alla stabilizzazione idonea a porre rimedio al predetto abuso.
Pag. 18 di 22 Per quanto concerne il quantum debeatur, in applicazione dei criteri indicati nell'art. 8 L. n. 604/1966 (richiamati dall'art. 32, comma, 5 L. n. 183/2010), in particolare della anzianità di servizio di parte ricorrente, come innanzi riportata e delle dimensioni del datore di lavoro (in quanto amministrazione dello Stato), nonché della consistenza della violazione (superamento della soglia dei 36 mesi per le annualità sopra riportate, in tutto pari a 4 mesi), si ritiene congruo determinare il risarcimento del danno nella misura di 4
(quattro) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, misura che appare congrua ed adeguata a compensare parte ricorrente dell'ingiustizia patita. Trattandosi di indennità forfetizzata e omnicomprensiva, avente natura risarcitoria e non retributiva, deve escludersi tanto la rivalutazione monetaria, quanto la decorrenza degli interessi, fatta eccezione per gli interessi di mora che potranno eventualmente maturarsi dalla sentenza al saldo (Cass. n.
3027/2014).
Alla luce delle argomentazioni innanzi svolte, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi l'illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati tra le parti e, per l'effetto, il diritto di parte ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato, per un ammontare complessivo pari a 4 (quattro) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dal giorno della sentenza sino al saldo;
per l'ulteriore effetto, deve condannarsi parte resistente al risarcimento, in favore di parte ricorrente, del danno conseguente alla
Pag. 19 di 22 illegittima reiterazione dei predetti contratti a tempo determinato, per un ammontare complessivo pari a 4 (quattro) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dal giorno della sentenza sino al saldo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00, in ragione del decisum) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria).
La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della natura seriale della controversia e della ormai consolidata giurisprudenza europea e nazionale richiamata dal ricorrente ed espressasi in senso favorevole alle relative istanze.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
Pag. 20 di 22 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati tra le parti ed il diritto di parte ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato, per un ammontare complessivo pari a 4
(quattro) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dal giorno della sentenza sino al saldo;
- condanna parte resistente al risarcimento, in favore di parte ricorrente, del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei suddetti contratti a tempo determinato, per un ammontare complessivo pari a 4 (quattro) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dal giorno della sentenza sino al saldo;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 2.130,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Vasto, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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