Ordinanza cautelare 30 luglio 2021
Sentenza 30 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 30/07/2021, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/07/2021
N. 00606/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 606 del 2021, proposto da
IE DR in proprio e quale proc. Gen. Di MI DR e CA DE rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Acerboni e Elisabetta Orsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Federico Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Civica a in Venezia, S. Marco 4091;
il Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e per il Turismo, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
il Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e per il Turismo - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
Iul Condominio Palazzo Bernardo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Codognato e Gianluca Sicchiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri;
Azzolina Avogadro, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) dell'ordinanza ad adempiere PG 2021/146624 del 23.03.2021 trasmessa con prot. 4146/2021, prot. 4145/2021, prot. 4143/2021 del 30 marzo 2021, emessa dal Comune di Venezia rispettivamente nei confronti dei signori EA RI DR, MI DR e CA DR, con cui è stato ordinato ai ricorrenti, in qualità di comproprietari dell'edificio Palazzo Bernardo, in relazione alla segnalazione di dissesto statico, crollo e lesioni dell'immobile di:
- adottare tutte le misure necessarie per la messa in sicurezza dell'immobile, denominato Palazzo Bernardo, sito in Venezia San Polo 1977 – 1977 A atte a garantire la tutela dell'incolumità pubblica e privata entro 30 giorni;
- di far verificare da parte di professionista abilitato le condizioni delle strutture danneggiate e di eseguire i necessari lavori di consolidamento/ripristino previo ottenimento di tutti i titoli abilitativi necessari;
- con l'avvertimento, in caso di inottemperanza, delle gravi responsabilità civili e penali che deriverebbero in caso di danni a persone, cose e animali; del reato punibile ex art. 650 c.p., nonché della sanzione amministrativa ex art. 677 c.p.
2) dell'ordinanza ad adempiere pg 2021/237597 del 18.08.2021 emessa dal Comune di Venezia, in sostituzione dell'ordinanza ad adempiere PG 2021/146624 del 23.03.2021, nei confronti dei signori EA RI DR, MI DR e CA DR, notificata al sig. EA RI DR in data 26 maggio 2021, con cui è stato ordinato ai ricorrenti, di porre in essere quanto già indicato nella precedente ordinanza ad adempiere, di cui ha identico contenuto
3) nonché di ogni atto antecedente o susseguente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Venezia e di Condominio Palazzo Bernardo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio tenutasi da remoto del giorno 29 luglio 2021 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la invocata condominialità tra l'immobile interessato dal crollo e il condominio Palazzo Bernardo non è stata compiutamente dimostrata dai ricorrenti ed è controversa tra le parti;
Considerato altresì che il relativo accertamento (peraltro in via principale eccedente i limiti della giurisdizione amministrativa) esige indagini di complessità non compatibile con il carattere sommario di questa fase;
Ritenuto che, nelle more della decisione in merito, il bilanciamento dei contrapposti interessi palesa la prevalenza di quello pubblico a prevenire l'incombente pericolo per l' incolumità delle persone, a fronte del quale è recessivo quello patrimoniale dei ricorrenti, peraltro riparabile ex post in caso di ingiusta lesione;
Ritenuto altresì che non sia stata dimostrata la gravità del danno, tenuto conto che il costo (come preventivato in ATP) della messa in sicurezza e del consolidamento statico va ripartito tra sei destinatari dell'ordinanza, e che non ne è stata minimamente specificata la rilevanza proporzionale rispetto alla capacità economica dei ricorrenti, nemmeno allegata.
PQM
.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), Respinge l' istanza cautelare.
Condanna in solido i ricorrenti alla rifusione delle spese di questa fase nella misura di euro mille per ciascuna parte resistente.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio tenutasi da remoto del giorno 29 luglio 2021 in modalità di videoconferenza con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO