Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/02/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente Dott. Camillo MAndini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4206 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 18 febbraio 2025 e vertente tra
TRA
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
, C.F. , nella predetta qualità, nonché della Parte_2 C.F._1 Controparte_1 (già , C.F. , quale terza datrice d'ipoteca e società fideiubente della Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. , Parte_1 Controparte_3
C.F. nella predetta qualità, quale fideiussore della C.F._2 Parte_1
e terzo datore d'ipoteca; nonché , C.F. , ,
[...] Parte_3 C.F._3 Parte_4
C.F. , C.F. , , C.F. C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
, tutti quali fideiussori della rappresentati e C.F._6 Parte_1 difesi, giusta procura in atti dagli Avv.ti Angelo Ciolina , Carlo Maltese e Luigi Mazza;
APPELLANTI
E
(codice fiscale ), Controparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti Paolo e Antonio Pannunzio;
APPELLATA
Nonché odice fiscale e numero di iscrizione nel Controparte_5
Registro delle Imprese di Napoli rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. P.IVA_4
Nicola Maione;
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
e terzo datore di ipoteca, , , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, quali fideiussori della proponevano opposizione avverso l'atto di
[...] Parte_1 precetto loro notificato dalla BCC di MA in data 18, 19, 23 giugno 2020 e 3 luglio 2020 della complessiva somma di € 1.426.705,20 oltre spese, competenze, ed interessi successivi in forza del contratto di mutuo fondiario (ai sensi dell'art. 38 e segg. del D.Lgs. n. 385/1993) a rogito del Notaio dott. in del 3 ottobre 2013, repertorio n. 35170 raccolta n. 16286 con il Persona_1 CP_4 quale era stata erogata alla mutuataria la somma di €.1325.000. Parte_1
A garanzia reale del predetto contratto di mutuo è stata iscritta ipoteca volontaria sui beni di proprietà:
a) della " (oggi , per l'ammontare di euro 800.000,00, Controparte_2 Controparte_1 relativamente al complesso immobiliare sito in Comune di località Lunghezza, Via del CP_4
Casalone n. 28, meglio identificato al Catasto Terreni al foglio 666 particella 2418, ente urbano di mq. 4.660 (quattromila seicentosessanta) ed in Catasto Fabbricati al Foglio 666, Particella 268, sub.
501 e particella 2418, tra loro graffate, Via del Casalone n. 26 n. 28 n. 36 p. S1-T-1, Z.C. 6, Cat. D/8,
R.C. Euro 42.894;
b) del Sig. , dell'immobile sito nel Comune di Via Montelaniano n. 7, distinto Controparte_3 CP_4 in Catasto Fabbricati al Foglio 670, p.lla 619, sub. 503 Via Montelapiano n. 7 P.
1-2 int. 3 scala U
z.c.
6. Cat. A/2 cl. 6 vani 6 5 R.C. Euro 1.057,45;
c) dei signori e (al momento dell'iscrizione Parte_7 Parte_6 ipotecaria), 1) dell'immobile sito nel Comune di Via Montelaniano n. 7, distinto in Catasto CP_4
Fabbricati al Foglio 670, p.lla 619, sub. 502 Via Montelaniano 7 n. T int. 2 scala U z.c. 6 Cat. A/2. cl. 6 cons. vani 5,5 r.c. Euro 894.76; 2) dell'immobile sito nel Comune di Via Montelapiano n. CP_4
7 e precisamente appartamento sito ai piani primo e secondo, distinto con il n. 4 (quattro), distinto in
Catasto Fabbricati al Foglio 670 p.lla 619 sub. 504 Via Montelaniano 7 D.
1-2 int. 4 scala U z.c. 6,
Cat. A/2 cl. 6 cons. vani 4.5 r.c. Euro 732 08.
- a garanzia personale dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal precitato contratto di mutuo si costituivano fideiussori della sino alla concorrenza di Euro Parte_1
2.700.000,00, i Sig.ri , , , , Controparte_3 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
.
[...]
Tali soggetti nelle surriferite qualità proponevano opposizione al precetto, deducendo i seguenti motivi:
1) mancanza di realità del mutuo in quanto la somma erogata era costituita in deposito infruttifero,
l'erogazione era condizionata da numerose condizioni sospensive e non vi era disponibilità in capo al mutuatario;
ciò comportava l'inidoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo;
2 .a) ISC contrattualizzato differente dal tasso effettivo: indeterminatezza dell'oggetto del contratto: Par rispetto all'ISC dichiarato pari a 5,455% il consulente di parte ha ricalcolato l' in 5,477% con una maggiorazione di 0.02% con violazione degli artt. 1284, 1346, 1419 e 116-117TUB; 2 b) violazione della trasparenza bancaria di cui all'art. 116 TUB: per l'induzione in errore determinato da indicazione di un ISC pari a 5,455% in luogo dell'ISC effettivo pari a 5,477%; 2 c) usurarietà delle condizioni contrattuali: il contratto prevede un TAN di 5,19% (componente fissa 4,85% e tasso
Euribor alla stipulazione); il tasso di mora è pari al tasso corrispettivo + 3 punti quindi 8,19%. Il tasso soglia è fissato al 8,85%. Si avrebbe comunque superamento del tasso soglia e usurarietà contrattuale considerando gli ingenti costi iniziali che renderebbero il tasso usurario in caso di estinzione anticipata;
ad avviso degli opponenti sovvengono non solo il Tan e l'ISC ma altresì il tasso moratorio e l'indennizzo per estinzione anticipata al calcolo del tasso soglia di tal ché il computo della penale del 2% dell'estinzione anticipata e dei tassi di mora dovrebbero essere computati nel tasso soglia: dalla consulenza di parte si evince che sommando il tasso di mora e la penale di estinzione anticipata si ottiene un valore di 10.19% superiore al tasso soglia di usura fissato a 8,85%; 3 d) indeterminatezza dei tassi applicati con violazione degli artt. 1346 c.c. e 117 TUB: si richiama la nullità delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati con conseguente applicazione dei tassi BOT;
inoltre si contesta l'anatocismo nella richiesta degli interessi moratori sull'intera rata scaduta e sono solo sulla quota capitale (senza peraltro indicare da dove si evinca che gli interessi moratori siano stati richiesti anche sulla quota interessi); 3 e) nullità delle clausole determinative del tasso di interesse in quanto il piano di ammortamento alla francese comporta l'applicazione del tasso di interesse composto, che ad avviso degli opponenti, è illegale se non nei limiti di cui all'art. 1283 c.c. (patto anatocistico espresso successivo alla maturazione degli interessi). Diversamente il piano di ammortamento alla francese implicherebbe la violazione del divieto di anatocismo. Dalla consulenza tecnica risulta “un'evidente indeterminatezza del tasso dovuta all'errata applicazione della formula di conversione in regime composto in luogo del regime semplice” nel computo del tasso di interesse semestrale rispetto al tasso di interesse annuale (non cita da dove si evinca questo errore).
Violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. per l'applicazione del piano di ammortamento in regime composto;
3 f) nullità del contratto di finanziamento per illiceità della causa, dopo un inconferente trattazione sul mutuo di scopo convenzionale, gli opponenti rilevano che il contratto di mutuo de quo sia stato stipulato a chiudere una pregressa posizione debitoria intrattenuta con la BCC sicché solo
€433 mila non sono state destinate ad estinzione di pregresse passività. Inoltre, a seguito dei ricalcoli del consulente di parte che si riservava di produrre ( ma che non sono stati poi prodotti), l'esposizione era molto inferiore e non sarebbe stato necessario far indebitare gli opponenti per €1.325.000: ciò ha comportato che il contratto stipulato ha una causa illecita in quanto il credito pregresso era illegittimo mentre a seguito della stipulazione del mutuo, il credito è legittimo. “Il saldo del conto alla data di erogazione non poteva quindi essere certamente quello rilevato in estratto conto e che la ha CP_4 poi chiesto di ridurre mediante il mutuo”; gli opponenti rilevavano che “prima del 03.10.2013 la
Società aveva la seguente esposizione: - 567 mila di ipotecario - 990 mila di chirografo Totale debito
1557 mila. Dopo il 03.10.2013 abbiamo: - 1350 mila di ipotecario (mutuo) - 400 mila di ipotecario
(apercredito ipotecario). Ciò comporterebbe invalidità del contratto per l'utilizzo del finanziamento non conforme allo scopo oltre che sostituzione di un credito illecito con uno lecito (ma non vi è alcuna allegazione della presunta illiceità della precedente esposizione debitore già ipotecaria).
4) nullità della fideiussione e liberazione dei fideiussori in quanto pur essendo determinato l'importo massimo garantito, la clausola che rende i fideiussori obbligati per tutti i debiti presenti e futuri comporta violazione dei principi di correttezza e buona fede, anche in presenza di una clausola di dispensa dall'onere di conseguire una specifica autorizzazione del fideiussore per nuove concessioni di credito (manca alcuna allegazione in punto di fatti che hanno determinato la violazione dei principi di correttezza);
6) eccezione di compensazione legale ed in via subordinata giudiziale delle somme corrisposte a titolo di interessi usurari, spese ed interesse debitori, voci di costo ed oneri illegittimamente applicabili secondo quanto sarà accertato in corso di causa e comunque formulando domanda di ripetizione nella misura di €185.291,24 ove si ritenga l'usurarietà degli interessi o nella misura di €157,392,62 in caso di ritenuta indeterminatezza dei tassi e sostituzione tassi bot.
Concludeva (con conclusioni identiche a quelle della prima memoria ex art. 183 VI c.p.c.)
In via principale, nel merito: - dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
- dichiarare la nullità del precetto notificato alla in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, SI , nella predetta qualità, nonché la (già Parte_2 Controparte_1 [...]
, quale terza datrice d'ipoteca e società fideiubente della in CP_2 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. , nella predetta qualità, quale Controparte_3 fideiussore della e terzo datore d'ipoteca; nonché dei Sig.ri , Parte_1 Parte_3
, e , quali fideiussori della Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_1 per essere la somma precettata non liquida e/o indeterminata e indeterminabile e/o non certa e/o non esigibile, per le causali di cui in narrativa;
- dichiarare l'impignorabilità dei beni immobili;
In via subordinata, nel merito: - accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di contratto di finanziamento rep. n. 35170, racc. 16286 del 3/10/2013, che hanno pubblicizzato tassi, voci di costo ed oneri difformi da quelli effettivamente applicati e pubblicati, ex art. 116 e 117 t.u.b., nonché ex art. 1346 c.c., e per l'effetto dichiarare la inefficacia/nullità del precetto notificato per l'eccessività della somma precettata e perché basato su un contratto contenente costi celati ed inducenti il cliente all'inganno/errore; - accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di finanziamento che stabiliscono la corresponsione di interessi a tasso usurario e di conseguenza accertare e dichiarare la gratuità del contratto di finanziamento ex art. 1815 c.c.; - accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di finanziamento determinative degli interessi perché poste in violazione degli artt. 1346,
1418 e 1419 c.c., nonché incompatibili con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli art. 1283 c.c. e 1284 c.c.; - accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento in quanto in palese contrasto con la norma imperativa di cui agli artt. 644 c.p., art.
1-3 L.108/96, artt. 2, 4 e ss. L. 17.02.1992 n. 154, artt. 1175,
1176, 1284, 1346, 1375, 1418, 1419, 1815, 1938, 1939, 1956 c.c., artt. 38, II comma, 116, 117, TUB, nonché come esposto in narrativa;
- accertare e dichiarare, altresì, che il TAEG applicato al contratto di finanziamento per cui è causa risulta usurario e che la violazione dei limiti fissati dalla Legge antiusura è stata accertata alla data della stipula dei singoli atti (usura originaria);
- accertata e dichiarata la nullità delle clausole del contratto di finanziamento rep. n. 35170, racc.
16286 del 3/10/2013, che hanno pubblicizzato un tasso difforme da quello effettivamente applicato, ex art. 116-117 t.u.b., compensando le somme corrisposte in ragione delle suddette clausole nulle con l'importo ancora dovuto, rideterminare il dare e avere tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa e conseguentemente ridurre l'importo precettato alle somme che risultassero dovute, come emergenti in corso di giudizio, ordinando il ricalcolo dello stesso secondo legge, con esclusione del tasso ultralegale ed usurario, al netto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, comprese quelle di mora, di assicurazione, di perizia e di estinzione anticipata, così come dedotto in narrativa, - accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento aveva uno scopo illegittimo per tutti i motivi indicati in narrativa e/o apposto in violazione delle norme imperative e/o in violazione degli artt. 1325, 1344 c.c.; - dichiarare non dovuta la quota interessi, in ossequio all'art. 1815 c.c. comma 2; - e/o SOSTITUIRE il tasso contrattuale con il tasso ai minimi BOT, ai sensi dell'art. 117, VII comma TUB dato che il TAEG contrattuale non corrisponde a quello effettivo con la conseguente rideterminazione del piano di ammortamento;
- e/o
SOSTITUIRE il tasso contrattuale con il tasso legale ai sensi dell'art. 1284 c.c. dato che il tasso contrattuale è diverso da quello effettivo rendendole le clausole indeterminate e generiche con la conseguente rideterminazione dei contesi piani di ammortamento;
- accertare e dichiarare la liberazione dei fideiussori (già , Sig.ri Controparte_1 Controparte_2
, , , , , per violazione Controparte_3 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 dell'art. art. 1939 c.c., art.1956 c.c. e per tutti i motivi deducibili in narrativa;
- condannare l'istituto bancario alla soccombenza e alle spese di giudizio, a causa degli illeciti addebiti dedotti in narrativa, nella misura indicata in atti o nella maggiore o minor somma che provata o liquidata in via equitativa dal giudice.
II – In via istruttoria:
Disporre la CTU contabile al fine di:
(i) Calcolare l'entità delle somme illegittimamente percepite dalla a titolo di interessi usurari;
CP_4
(ii) Verificare se il piano di ammortamento, applicato al contratto ora detto, seguiva lo schema alla c.d. francese nel calcolo degli interessi, per valutare se vi è difformità tra i tassi di interessi convenuti ed il tasso concretamente applicato alle rate;
(iii) Determinare la violazione degli art. 116 e 117 Tub, nonché degli artt. 1346, 1418, 1419, 1815,
1325, 1343, 1342 c.c.
(iv) Determinare le somme dovute all'attore a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
(v) Verificare se il contratto di finanziamento ha uno scopo illegittimo per tutti i motivi indicati in narrativa e/o apposto in violazione delle norme imperative e/o in violazione degli artt. 1325, 1344
c.c.
Con riserva su ogni istanza all'esito delle deduzioni eventualmente svolte dalla opposta.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
Si costituiva BCC di che contestava funditus le avverse eccezioni, anche evidenziando che con CP_4 atto di riforma del piano di ammortamento di mutuo erogato del 22 aprile 2016, atto a rogito del
Notaio dott. di repertorio n. 37710, debitamente annotato, presso la Persona_1 CP_4
Conservatoria dei RR. II di 1 in data 12 maggio 2016 al n. 8189 di formalità, le parti avevano CP_4 predisposto un nuovo piano di ammortamento, con decorrenza dalla medesima data originaria, fermi restando tutti gli obblighi contenuti nel contratto di mutuo fondiario del 3 ottobre 2013 rep. n. 35170 racc. n. 16286 con prolungamento degli obblighi di restituzione con il quale la parte mutuataria si obbligava a restituire il capitale residuo di €1.288.605,20, dopo i pagamenti eseguiti, con decorrenza dal 1.10.2015 mediante 40 rate semestrali, l'ultima scadente il 30.09.2015 come da piano di ammortamento allegato sub B e sottoscritto.
Concludeva: Nel merito, rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi e le eccezioni di cui in narrativa. - In via meramente subordinata, e nella non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertato che l'importo dovuto dagli opponenti alla sia inferiore CP_4
a quello precettato dichiarare valido ed efficace il precetto per la minor somma effettivamente dovuta.
Con vittoria di spese e compensi professionali per il presente giudizio e con salvezza di ogni diritto”.
A seguito della prima udienza di trattazione, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione ed assegnava termini ex art. 183 VI c.p.c. Con la seconda memoria, gli opponenti chiedevano l'ammissione di CTU contabile con il seguente quesito:
A. Relativamente all'accertamento del tasso usurario. Accerti il C.T.U. se i tassi di interesse
(corrispettivi/compensativi/moratori o comunque quelli previsti per la fisiologica durata del rapporto contrattuale) applicati al contratto indicato superino, al momento della stipulazione del medesimo, il tasso soglia oltre il quale gli interessi vanno considerati usurari con riguardo alle leggi di riferimento in materia;
A.
2. Calcoli il CTU, al momento della pattuizione contrattuale, il Tasso effettivamente applicato in contratto secondo la formula del TAEG (o ISC) includendo nella stessa commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo, inclusi eventuali compensi di mediazione percepiti dai soggetti intermediari e spese, anche quelle notarili e per perizie tecniche, escluse quelle per imposte e tasse, compresa la maggiorazione per gli interessi di mora, spese assicurative, nonché il tasso effettivo applicato nel piano di ammortamento allegato al contratto;
A.
3. Nell'ipotesi che la pattuizione contrattuale originaria, con i criteri sopra indicati, risulti superiore rispetto al tasso soglia, effettui il CTU, il ricalcolo dell'intero mutuo espungendo tutti gli interessi (art. 1815 comma 2 c.c.), competenze bancarie e oneri vari, procedendo da un lato al ricalcolo e determinazione delle varie rate del mutuo secondo l'originario piano di ammortamento, tenuto conto del solo capitale, e dall'altro procedendo alla quantificazione degli interessi, competenze e spese collegate e comunque riconducibili all'erogazione del finanziamento (spese notarili, di assicurazione, per perizie tecniche, capitalizzazione composta ecc.) versati e non dovuti;
A.4.
Nell'ipotesi di esecuzione, alla luce del calcolo precedente, determini il CTU, se al momento della revoca del beneficio del termine ( art. 1186 c.c.) il cliente fosse a debito o a credito, tenendo conto, nel calcolo, che gli interessi e le competenze indebite già versati dovranno essere imputati a capitale, rispetto al capitale estinto e previsto dal piano di ammortamento sottoscritto con l'Istituto di credito;
B. Relativamente alla verifica della applicazione della capitalizzazione composta nel piano di ammortamento. B.
1. Verifichi il CTU, al momento della pattuizione contrattuale, il tasso indicato nell'atto, procedendo poi alla realizzazione del piano di ammortamento utilizzando la formula dell'interesse semplice, ovvero senza alcuna capitalizzazione (il tasso indicato in contratto deve corrispondere a quello effettivo utilizzato per lo sviluppo del piano di ammortamento); B.2.
Nell'ipotesi che detto ricalcolo evidenzi delle rate più ridotte, rivelando l'uso di capitalizzazione composta occulta nel calcolo originario ed un incertezza nella determinazione del tasso ultralegale, ricalcoli il CTU, il tasso contrattuale ai sensi di quanto previsto dall'art. 1284 c.c. nei casi di indeterminatezza del tasso e sviluppi un nuovo piano di ammortamento utilizzando il tasso legale vigente alla sottoscrizione del contratto;
adeguando il tasso per il calcolo degli interessi ai saggi legali vigenti nei successivi periodi, rilevazione del tasso legale ad inizio periodo;
calcoli il debito residuo alla data di estinzione naturale del contratto tenuto conto dei versamento pro tempore effettuati;
C.
1. Nell'ipotesi che la pattuizione contrattuale originaria preveda, per la determinazione del tasso dovuto dal cliente alla banca, il tasso di interesse Libor o Euribor, effettui il CTU il ricalcolo dell'intero finanziamento espungendo tutti gli interessi e competenze bancarie (ad esclusione dello spread se previsto contrattualmente), cfr. art. 2 lettera a) ed art. 3 della legge 287 del 10 ottobre 1990 – “Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”, procedendo da un lato al ricalcolo ed alla determinazione delle varie rate del finanziamento secondo l'originario piano di ammortamento (ovviamente tenuto conto del solo capitale) e dall'altro, procedendo alla quantificazione degli interessi versati e non dovuti.”. D. Verifichi il CTU se nel rapporto di mutuo intercorso tra le parti sia stato applicato il tasso di interesse pattuito in contratto;
nel caso in cui il tasso di interesse non sia stato determinato in contratto oppure manchi il contratto o, ancora, se il tasso venga determinato mediante rinvio alle condizioni su piazza, sostituisca gli interessi applicati dalla banca con gli interessi al tasso legale se il contratto è antecedente al
09/07/1992 (data di entrata in vigore della L. 154/92) fino a tale data;
applichi invece il tasso nominale minimo dei B.O.T. per le operazioni attive della banca (i prestiti al cliente) ed il tasso nominale massimo per le operazioni passive (annotazioni a credito del cliente), determinando tale tasso sui
B.O.T. a 12 mesi emessi nell'anno precedente a quelli di applicazione nel tempo e comunque ai sensi e per gli effetti dell'art. 117-118 T.U.B.”. la BCC di MA si opponeva, il Giudice ritenuta che la richiesta CTU contabile esplorativa e che le prospettazioni teoriche di parte attrice non tengono conto delle recentissime evoluzioni in tema di usura della Suprema Corte, rinviava la causa per precisazione delle conclusioni. All'udienza di p.c., gli opponenti chiedevano la revoca dell'ordinanza istruttoria e che la causa venisse rimessa in istruttoria per l'ammissione della CTU. La parti precisavano, altresì, le conclusioni con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.. Le parti depositavano memorie conclusionali e di replica.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “1) Rigetta l'opposizione presentata dalle società “ quale mutuataria, la società “ Parte_1 CP_1
quale terza datrice di ipoteca e fideiubente, i signori , quale fideiussore della
[...] Controparte_3
“ e terzo datore di ipoteca, , , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , quali fideiussori della “ ;
[...] Parte_6 Parte_1
2) Condanna altresì le parti società “ quale mutuataria, la società Parte_1
“ quale terza datrice di ipoteca e fideiubente, i signori , quale Controparte_1 Controparte_3 fideiussore della “ e terzo datore di ipoteca, , Parte_1 Parte_3 [...]
, e , quali fideiussori della “ a Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_1 rifondere alla parte le spese di lite, che Controparte_4 si liquidano in €38.000 per onorari, comprensivi della fase cautelare, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Preliminarmente l'opposizione proposta dal debitore principale e da tutti i fideiussori svolge plurime censure che contestano l'esistenza del titolo esecutivo, quantomeno nella quantificazione operata dalla banca, anche ponendo alcune somme che deriverebbero dal ricalcolo degli interessi indebitamente pagati a deconto di quanto precettato;
inoltre, i fideiussori eccepiscono la nullità della fideiussione, che costituisce la ragione della debenza della somma intimata.
Tanto premesso, prima di analizzare partitamente le censure, corre l'obbligo di rilevare che la profusione di censure sollevate dagli opponenti non sembra ancorata all'allegazione di dati fattuali espressamente menzionati dagli opponenti.
Come si vedrà alcune censure vengono accennate, magari dopo lunghe e inconferenti dissertazioni di diritto, senza che le stesse vengano poi concretamente calate nel rapporto controverso.
Da altro canto, la consulenza contabile di parte non può semplicemente essere allegata all'opposizione ma se ne deve recepire il contenuto, esplicitando la rilevanza della stessa nel fornire se non la prova, il principio di prova che consenta, poi, al giudice, ove ritenga valide le premesse teoriche, di disporre una consulenza d'ufficio per ottenere la prova o la smentita delle deduzione della parte.
Sicché, la richiesta di rimessione in istruttoria da parte degli opponenti e la censura in ordine al diniego asseritamente immotivato della consulenza contabile non si mostra fondata.
Ciò in quanto rispetto alle censure per le quali motivatamente può essere richiesta una consulenza tecnica, questo giudice ha ritenuto in alcuni punti di non condividere le premesse teoriche del consulente di parte, per altri che la parte motiva delle censure di cui all'opposizione fosse generica
e non specificatamente indirizzata a provare eventuali vizi del rapporto di mutuo.
In particolare, ricade sulla parte l'onere di allegazione che richiede la specifica deduzione del fatto, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione.
In merito alla consulenza di parte, sono pochi i brani espressamente richiamati nell'atto di citazione
e fatti propri quali argomenti difensivi: tali parti, come si dirà, non risultano condivisibili.
Peraltro, la stessa modalità di redazione della consulenza di parte si connota, come molte nel settore, di una ricostruzione giurisprudenziale fine a se stessa di nozioni di diritto che certo non sono bagaglio specifico del consulente contabile mentre risultano elusive nella spiegazione dei risultati contabili degli assunti recepiti.
Infatti, le due tabelle che asseritamente enucleano i risultati dell'applicazione dei principi assunti come validi non esplicitano chiaramente i passaggi mediante i quali le stesse sono state calcolate.
Nel caso specifico, la consulenza tecnica si dilunga pure su aspetti, quali ad esempio, la nullità del mutuo stipulato per coprire pregresse passività o la nullità del contratto di fideiussione che non sono certo di pertinenza del consulente.
Tanto premesso, passando ad analizzare i singoli motivi di opposizione.
Sulla realità del mutuo
Quanto sopra riferito in merito alla deduzione che l'atto di citazione sia stato preparato “per tutte le stagioni” è calzante rispetto a quanto affermato dagli opponenti in merito al deposito della somma erogata in deposito infruttifero.
Invero, il contratto di mutuo prevede l'erogazione immediata della somma di €1.350.000 “che viene erogata contestualmente alla sottoscrizione del contratto alla parte mutuataria che ne rilascia ampia
e liberatoria quietanza”.
Il mutuatario si obbliga ad una serie di adempimenti entro 60 giorni, e all'art. 11 si statuisce che costituisce clausola risolutiva espressa il mancato adempimento entro 60 giorni della stipula del presente contratto delle condizioni di cui all'art. 1 del Capitolato.
Dacchè si comprende trattasi di mutuo risolutivamente condizionato che ha comportato l'immediata disponibilità giuridica della somma.
Da alcuna parte del contratto di mutuo si evince che la somma sia stata allocata in deposito infruttifero. Peraltro, anche tale destinazione in quanto un posterius rispetto alla previa disponibilità giuridica sarebbe compatibile con la realità del contratto di mutuo.
Si può richiamare il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità che ha avuto una prima rielaborazione con la sentenza sez. III , del 27/08/2015, n. 17194.
Nel citato arresto, la Cassazione fornisce una rilettura dei caratteri essenziali del contratto di mutuo che tenga conto dell'evolversi della realtà fattuale della progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e della loro progressiva sostituzione con annotazioni contabili, che non si accompagna alla scomparsa di strumenti di tradizionale utilizzazione nella pratica degli affari e nella vita sociale in genere quali il contratto di mutuo.
In quest'ottica, la giurisprudenza della Corte pur ribadendo la tesi tradizionale per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma data
a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto (così come il pur necessario consenso legittimamente prestato dalle parti al trasferimento di questa somma), non configura la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo esclusivamente nei termini di materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, ritenendo sufficiente che questi ne acquisisca la disponibilità giuridica. Si affianca, pertanto, in posizione paritetica alla immediata acquisizione della disponibilità materiale del denaro l'acquisizione della disponibilità giuridica di esso, correlata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore: tale disponibilità giuridica per essere equipollente della traditio, comporta che il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. già Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonchè Cass.
n. 2483 del 2001, Cass. 5 luglio 2001, n. 9074 e 28 agosto 2004, a 17211; e, da ultimo, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14). Sempre in tale ricostruzione, la Cassazione ripercorre varie ipotesi nelle quali la giurisprudenza ha ritenuto la realità del contratto allorchè, in luogo della consegna materiale della somma data in prestito, talvolta non proponibile per i più diversi motivi (quali l'ingenza delle somme, la necessità di averne disponibilità in un luogo diverso da quello di conclusione del mutuo), si svolgano altre forme di trasferimento della disponibilità ritenute equipollenti alla consegna materiale, atteso che il requisito della realità, proprio di tale tipologia contrattuale, può essere integrato anche mediante il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa, piuttosto che con la sua consegna in natura:
- si è affermato che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso la consegna dell'assegno (nella specie, circolare interno, intestato alla parte e con clausola di intrasferibilità) alla parte mutuataria, che abbia dichiarato di accettarlo "come denaro contante", rilasciandone quietanza a saldo (Cass.
n. 14 del 2011);
- si è affermato che l'esecuzione dell'ordine, proveniente da un istituto bancario, di versare un importo determinato a un terzo, realizzato mediante un mandato emesso sulla propria cassa, cui segua un "atto di quietanza finale di mutuo fondiario", integra il perfezionamento del contratto di mutuo (Cass. n. 25569 del 2011);
- si è dato atto, infine, della reciproca integrazione dell'atto di mutuo con l'atto di erogazione e quietanza che può contenere anche la specificazione di alcuni elementi contenuti nel contratto di mutuo, quale il criterio per la quantificazione degli interessi (Cass. n. 18325 del 2014).
- si è affermato che integra la traditio il deposito cauzionale infruttifero intestato alla mutuataria, destinato ad essere svincolato all'esito dell'adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali (Cassazione civile sez. I, 27/10/2017, n.25632);
Si deve poi valorizzare, nell'interpretazione del contratto, la volontà delle parti come espressa nell'atto pubblico ed il valore della dichiarazione di scienza di ricezione dell'importo mutuato e del successivo riversamento. Come affermato da Cass. Sez. U. 22 settembre 2014, n. 19888, la quietanza, pur non essendo del tutto identificabile con la confessione stragiudiziale in quanto corrispondente ad un atto dovuto espressione di un diritto del solvens ed essendo sottoposta ad un regime speciale quanto all'accertamento della data (art. 2704 c.c., comma 3), è tuttavia soggetta in via analogica agli artt. 2732 e 2735 c.c. in quanto asseverazione di un fatto a sè sfavorevole e favorevole al solvens.
In quanto dichiarazione di scienza, con portata equivalente a quella della confessione, la quietanza
è affermazione di un fatto e non di un effetto giuridico quale l'estinzione dell'obbligazione (cfr. Cass.
25 marzo 1999, n. 2819).
In ultimo, risulta che con atto pubblico del 12 maggio 2016 trascritto al n. 8189 di formalità, le parti hanno predisposto un nuovo piano di ammortamento, con decorrenza dalla medesima data originaria, fermi restando tutti gli obblighi contenuti nel contratto di mutuo fondiario del 3 ottobre
2013 rep. n. 35170 racc. n. 16286, dando atto che non risultavano pagate le rate semestrali del predetto mutuo scadute dal 30 settembre 2017 al 30 settembre 2019 con evidente ammissione della precedente erogazione del somma mutuata nonché atto costituente di per sé riconoscimento di debito.
Nullità del precetto per non debenza della somma precettata – ISC contrattualizzato differente dal tasso effettivo: indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Gli opponenti sostengono che l'ISC indicato pari a 5,455% sia difforme da quello effettivo calcolato dal consulente di parte in 5,477 con una maggiorazione di 0,02%.
Ciò comporterebbe una violazione a pena di nullità degli artt. 1284, 1346, 1419 c.c. e 116-117 TUB.
Pe gli opponenti alle voci di spesa indicate nel contratto di finanziamento e da includere nella formula del TAEG/ISC deve aggiungersi la commissione di estinzione anticipata del mutuo (2% del capitale anticipatamente restituito), calcolata dal consulente di parte in €27.000. Lamentano, in sede di comparsa conclusionale, la completa indeterminatezza delle voci di costo, citando pure la commissione massimo scoperto che nulla ha a che vedere con il contratto di mutuo (p.6). Pa Deve poi rilevarsi che tanto nell'atto di citazione quanto nella comparsa conclusionale l' pattuito viene alternativamente indicato in 5,455% o in 4,55%, quando è chiaramente riportato nel documento di sintesi che l'ISC/TAEG è pari a 5,455%.
Ad ogni buon conto, nella determinazione dell'ISC/TAEG il consulente di parte indica quali spese considerate: Istruttoria € 10.125,00; b. Spese di perizia € 1.000,00: c. Stipula atto fuori sede €
210,00; d. Invio avviso scadenza rata € 2,00 a rata;
e. Polizze assicurative (per il complesso degli immobili assicurati) pari ad € 4.207,03.
Rilevato che il contratto di mutuo indica una serie di spese alcune meramente eventuali (accollo mutuo) ed altre senz'altro sostenute come le polizze assicurative di cui al documento di sintesi (per
l'importo complessivo di €4207,03), si deve rilevare che almeno la spesa di €210 per la stipulazione dell'atto fuori sede non doveva essere computata nel calcolo in quanto il mutuo è stato stipulato nella sede della BCC di CP_4
In mancanza di una precisa indicazione delle modalità di calcolo da parte del consulente di parte, non pare che possa ritenersi provata la divergenza, invero, marginale, pari allo 0,02% rispetto al
TAEG indicato.
Tra l'altro, nel documento di sintesi si precisa che il TAEG si riferisce all'ipotesi di invarianza del tasso di interesse;
la presenza di un interesse variabile rende ancora più cogente la necessità per il consulente di parte di indicare con precisione gli importi inseriti nella formula di calcolo del TAEG al fine di una sua verificabilità. Pa Peraltro, le conseguenze dell'indicazione di difforme da quello dichiarato sono diverse da quelle prospettate dagli opponenti.
L'indicazione nel contratto di un ISC inferiore rispetto al TAEG non costituisce una violazione dell'art. 117, comma VI, del TUB - secondo cui sono da ritenersi nulle quelle clausole che prevedono per i clienti condizioni economiche più sfavorevoli di quelle pubblicizzate, con conseguente nullità della clausola relativa agli interessi e, conseguentemente, la necessità di applicare - in sostituzione del tasso dichiarato nullo - il tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro ai sensi dell'art. 117, comma 7 TUB. Pa Secondo il più recente indirizzo ermeneutico, condiviso dall'adito giudicante, l' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il Pa costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 TUB (cfr. Trib. MA 19 aprile 2017).
Quest'ultimo orientamento è stato ribadito anche dal Tribunale di Milano, secondo cui non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125-bis, comma VI, del TUB dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell'ISC) sono da considerarsi nulle. Pa Ne consegue che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra
e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, lo avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125-bis, comma VI, TUB.
Si tratta, invero, di uno strumento di carattere informativo e non di un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, giacchè non richiamato dall'art. 3, sezione III. Proprio la Pa collocazione sistematica dell nell'art.9, sezione II, concernente l'informazione e la pubblicità precontrattuale, e non nell'art.3, sezione III, disciplinante la forma e il contenuto minimo dei contratti bancari, induce a ritenere che l'eventuale omissione/erroneità di tale elemento non comporta la nullità del negozio giuridico quando nel contratto siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentano al cliente di determinarlo e, dunque, di individuare il costo complessivo dell'operazione di finanziamento, salva la responsabilità precontrattuale. Pa In conclusione, l'erronea indicazione dell non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, pertanto la violazione Pa dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla Banca mediante l'erronea quantificazione dell non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della Banca (cfr. Trib. Milano n. 10832 del 26/10/2017).
Sull'usurarietà delle condizioni contrattuali
Gli opponenti basano la loro censura su due assunti: il primo è quello della necessità di includere nel TAEG o meglio nel calcolo del TEG al fine di verificare il superamento della soglia di usura la penale per l'estinzione anticipata del mutuo. L'altro è la rielaborazione del peso delle spese iniziali che determinerebbe un TAN soprasoglia ove calcolato non in relazione alla durata del mutuo ma per la durata di 90 giorni.
L'opponente ipotizza che il soggetto decida di estinguere il finanziamento prima che vada in ammortamento;
in tale ipotesi il costo delle spese e degli interessi maturati porterebbe ad un TEG superiore al tasso soglia.
L'ipotesi prospettata è priva di qualsivoglia pregio giuridico.
La remunerazione per la messa a disposizione di un capitale è ovviamente correlata non solo all'entità della somma ma anche alla durata prevista per la restituzione del capitale e degli interessi.
Ricalcolare il tasso di interesse in relazione ad un periodo inferiore è un privo di senso perchè il piano di ammortamento è costruito in modo che la somma erogata ed il montante (capitale ed interessi) siano finanziariamente equivalenti (nell'ottica della naturale fruttuosità del costo del denaro).
Il tasso di interesse non può che essere quello stabilito dalle parti per la durata pattuita.
Inoltre, la pretesa di considerare negli oneri da computare nella determinazione del tasso effettivo globale anche la penale per l'estinzione anticipata è giuridicamente incomprensibile.
Si tratta di un costo che il mutuatario che decida di risolvere anticipatamente il contratto deve sostenere in luogo degli interessi corrispettivi pattuiti;
la penale per l'estinzione anticipata si pone in posizione di alternatività con l'obbligazione degli interessi corrispettivi che non sono più dovuti.
Pertanto, includere nel TEG un costo solo potenziale che comunque andrebbe a sostituire il costo per la remunerazione del mutuo erogato non solo viola il principio di simmetria e la riserva di legge che presidia la fattispecie penale (in quanto le circolari della Banca
d'Italia di rilevazione del TEGM sono norme autorizzate dai decreti ministeriali integrativi della norma penale) ma viola in primo luogo la logica.
Indeterminatezza dei tassi applicati- violazione degli artt. 1346 c.c. e 117 TUB
Gli opponenti rilevano che il calcolo degli interessi di mora sulle rate scadute (e quindi anche sulla quota interessi di tali rate) non è in violazione dell'anatocismo in quanto la delibera CICR 9.02.2000
è stata assunta anteriormente alla stipulazione del mutuo. Tuttavia tale possibilità di computazione degli interessi di mora sulle rate scadute avrebbe una ricaduta sulle clausole determinative dell'ISC/TAEG e sul tasso di mora, con non debenza delle somme a tale titolo richieste.
Trattasi di postulato non accoglibile;
invero, dal calcolo del TAEG sono comunque escluse le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito, ivi compresi gli interessi di mora. (Cfr. Provvedimento del 29.7.2009
Banca d'Italia integrato dal Provvedimento del 9.2.2011 e successivi con cui la Banca d'Italia ha emanato nuove disposizioni su "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”; precedentemente, l'art. 19, comma 2, L. n. 142/92 e il Decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio '92, successivamente integrato – a seguito del D. Lgs n. 63/00 di recepimento della nuova Direttiva del credito al consumo 98/7/CE – dal Decreto del Ministro dell'Economia 6 maggio 2000 che disponeva tra le spese escluse: “Sono escluse dal calcolo del TAEG: a) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora”.
Se ne ricava come gli interessi moratori anche pagati sulla quota di interessi delle rate scadute non possano essere calcolati nel TAEG. La valutazione di tale peso sul TEGM viola il principio di simmetria e la funzione forfettariamente risarcitoria degli interessi di mora rispetto agli interessi corrispettivi. La deduzione è, peraltro, estremamente generica.
Nullità delle clausole determinative del tasso di interesse per violazione degli artt. 1238, 1346 c.c.
e 117 TUB.
Ad avviso degli opponenti, il calcolo degli interessi è determinato secondo la formula dell'interesse composto che comporta il calcolo degli interessi sugli interessi con violazione del principio del calcolo degli interessi giorno per giorno assunto dal codice civile (art. 821 c.c.). Sarebbe vietata
l'applicazione della legge dell'interesse composto se non nei limiti di cui all'art. 1283 c.c. ossia per patto espresso e solo in via posticipata alla loro maturazione.
Da ciò conseguirebbe l'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi con conseguente applicazione ex art. 1284 c.c. dell'interesse legale o in subordine del tasso sostitutivo di cui all'art.
117 TUB.
Invero, il consulente tecnico, premessa l'impossibilità di costruire un piano di ammortamento alla francese in capitalizzazione semplice, sostiene che l'ammortamento alla francese implica necessariamente il calcolo degli interessi su interessi, posto che l'ammortamento si costruisce partendo dalla determinazione della rata R. Le rate sono posticipate e composte da quota interessi calcolata al tempo 𝒕𝒌 (con K = 1, 2, 3,…,n), corrispondente al capitale erogato in 𝒕𝟎 e regolato da un tasso convenuto pari ad i. I singoli termini del piano alla francese saranno calcolati sulla base di una procedura ricorsiva a progressione geometrica a cui viene applicato un tasso annuale del 5,19%.
Ha riportato una tabella che andrebbe a precisare in un piano di ammortamento alla francese a rata fissa, la quota di interesse di carattere anatocistico e quella invece esente da tale difetto, precisando
l'erroneità della comune deduzione per la quale le quote interessi nel piano di ammortamento alla francese vengono calcolate sul debito residuo della scadenza precedente e che risultano costituite dai soli interessi prodotti nel periodo di riferimento.
In capitalizzazione composta, ogni debito residuo si ottiene dal precedente, sottraendo la quota capitale corrente (ricavata per differenza con la quota interesse dalla rata calcolata in capitalizzazione composta), ossia sottraendo (contabilizzando) la rata e aggiungendo
(capitalizzando) la quota interessi.
Invero, è assodato che il calcolo degli interessi in regime semplice, presuppone che gli interessi siano calcolati in qualunque istante di un periodo (0, T) sempre e comunque sullo stesso capitale iniziale
C, ad un tasso periodale i, da cui la formula per il calcolo del M al tempo t(0, T): Pt_9
M = C x [ 1 + i x t(0, T) ]
Da cui si ricava la formula di calcolo degli interessi riferiti a ciascun periodo :
I = C x i x t(0, T).
In ipotesi, sotto la legge dell'interesse semplice, un capitale dato a prestito di Euro 100,00, ad un tasso d'interesse nominale del 10,00% annuo, con restituzione prevista dopo cinque anni, maturerà interessi pari ad Euro 50,00 alla fine del quinquennio con la maturazione di €10 annui.
Egualmente, non vi sono dubbi sul carattere esponenziale e quindi ricorsivo della formula per il calcolo degli interessi a regime composto.
Il calcolo degli interessi in regime composto o esponenziale presuppone che gli interessi siano calcolati in qualunque istante di un periodo (0, T), ad un tasso periodale i sul Montante al tempo t(0, T)-1, e non sul capitale iniziale C, da cui la formula per il calcolo del Montante M al tempo t(0, T):
M = C x (1 + i) alla t(0, T)
Da cui si ricava la formula di calcolo degli interessi di ciascun periodo di capitalizzazione: I = C x
i t(0, T) – C.
In ipotesi, quindi, un capitale dato a prestito di Euro 100,00, ad un tasso d'interesse nominale del
10,00% annuo, con restituzione prevista dopo cinque anni, maturerà interessi calcolati in regime dell'interesse composto, ipotizzato il periodo di capitalizzazione pari all'anno per semplicità, pari ad Euro 61,05 alla fine del quinquennio, come risulta dalla tabella che segue :
Debito residuo Interessi
0 100,00
1 110,00 10,00
2 121,00 11,00
3 133,10 12,10
4 146,41 13,31
5 161,05 14,64
61,05
Nel calcolo degli interessi in regime composto o esponenziale, quindi, gli interessi del periodo t(0,
T) sono sempre calcolati sul montante del periodo t(0, T)-1 (per semplicità esemplificato in unità), comprensivo, quindi, sia del capitale iniziale C, sia degli intessi maturati fino al tempo t(0, T)-1, in forza di tale regime.
In parole ancor più semplici, il regime dell'interesse composto presuppone, tempo per tempo, il calcolo degli interessi sugli interessi già maturati.
Si deve però osservare che il regime composto è impiegato non per il calcolo degli interessi, ma a monte per il calcolo del montante ossia dell'importo di interessi e restituzione di capitale che configura l'equilibrio finanziario per il mutuante.
Il piano di ammortamento alla francese prevede che il montante sia determinato quale funzione del capitale erogato, del tasso di interesse e del numero delle rate ed è la rata mensile ad essere stata calcolata in legge degli interessi composti.
Alla data iniziale dell'ammortamento l'importo mutuato è uguale alla somma delle enne rate R mensili attualizzate in legge degli interessi composti con tasso i.
Il calcolo della quota interessi è evidente sottraendo al montante (rata costante per il numero delle rate) il capitale erogato.
Pertanto, vero è che il mutuatario ben difficilmente è consapevole dell'algoritmo matematico utilizzato per la costruzione del piano di ammortamento ma è altrettanto evidente che lo stesso è in grado di valutare l'onerosità del piano, facendo una semplice addizione delle identiche rate di mutuo, ragguagliando detto importo alla somma erogata.
E' poi in grado di comprendere che la semplice moltiplicazione dell'interesse indicato per l'importo ed il numero delle rate non corrisponde al montante raffigurato nel piano di ammortamento.
Dal punto di vista economico, la differenza tra interesse semplice e composto si può ricavare dall'esempio del risparmiatore che ogni anno incassa il 5% dell'importo depositato (senza aumentare il capitale) e di quello che invece lascia gli interessi maturati in deposito, aumentando la base di calcolo dell'interesse.
Non dovrebbe sorprendere che la banca ritenga non conveniente il tasso lineare. In punto di diritto, i frutti civili sono anche gli interessi dei capitali che, ai sensi dell'art. 821 c.c., maturano giorno per giorno.
Trattasi di norma sussidiaria che non sembra poter impedire la produzione di interessi secondo una legge non lineare ma geometrica.
Il limite di cui all'art. 1283 c.c. si riferisce agli interessi scaduti, mentre il calcolo del montante è preliminare alla erogazione della somma.
Pare, quindi, che di per sé non possa ritenersi vietato il metodo di calcolo del montante in regime di interesse composto.
Tornando alla tabella del consulente di parte, non viene spiegato come lo stesso scomputi l'interesse frutto di anatocismo da quello non frutto di anatocismo.
Ad ogni buon conto, non viene confutata la tesi maggioritaria per la quale anche nel piano di ammortamento alla francese l'interesse viene calcolato moltiplicando il tasso di interesse periodale
(annuale/12 per esempio) al debito residuo (senza applicazione di alcuna legge finanziaria per il loro calcolo).
Il capitale viene abbattuto della differenza tra la rata fissa pagata ed il quantum di interesse come sopra calcolato.
E' ben vero che dall'esame di un piano di ammortamento si ricava che la base di calcolo dell'interesse e, quindi, il residuo ante sia algebricamente la risultante della sottrazione della rata e della addizione della quota interessi della stessa rata, apparendo, quindi, inglobare la quota di interessi precedente;
tuttavia, è altrettanto rispondente al vero che e significativo dal punto di vista economico-finanziario, che la base di calcolo dell'interesse sia il residuo ante meno la quota capitale. Come ovvio dal punto di vista economico-finanziario, l'interesse da corrispondere in relazione a un debito si calcola infatti facendo riferimento al capitale da rimborsare (e non a rate
e/o quote interessi precedenti).
Quindi, delle due affermazioni entrambe algebricamente corrette, solo la seconda è anche corretta dal punto di vista economico-finanziario.
In conclusione, si deve escludere che di per sé sia illegittimo il piano di ammortamento alla francese che pure implica un allargamento della base di calcolo degli interessi rispetto al capitale iniziale, non risultando vietata l'applicazione della legge di interesse composto.
Può porsi, peraltro, una questione di comprensione della maggiore onerosità del piano;
tuttavia,
l'allegazione del piano di ammortamento consente facilmente al mutuatario di accertare il quantum degli interessi pretesi rispetto al mutuo erogato e la non applicazione del regime lineare degli interessi.
Non si ritiene, nel caso di specie, che il mutuante abbia applicato tassi maggiori di quelli dichiarati in presenza di un preciso piano di ammortamento da cui evincere il peso economico degli interessi pretesi.
Né può essere accolta la censura di indeterminatezza, in presenza della precisa indicazione del tasso di interesse, del piano di ammortamento e degli interessi richiesti, nonché dell'indicazione che trattavasi di piano di ammortamento alla francese.
Nullità del contratto di finanziamento per illiceità della causa – mutuo a scopo negoziale – mancanza di causa per copertura di pregressa esposizione debitoria.
Preliminarmente si deve rilevare che in caso di inadempimento dello scopo convenzionalmente assunto, il rimedio sarebbe quello risolutorio e non certo sul piano della nullità. L'orientamento consolidato della Suprema Corte esclude la sussistenza della nullità del contratto di mutuo fondiario in ragione dell'impiego dell'utilizzo delle somme per ripianare debiti pregressi. Si riscontrano, infatti, numerosi arresti di legittimità che analizzano, sotto svariati profili, gli effetti che da un simile contratto derivano (dandosi implicitamente per scontata, dunque, la sua validità), essendosi escluso ad esempio, che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo
(ad es., Cass. n. 4792/2012), oppure essendosi ritenuto che esso realizzi un pagamento con mezzi anormali, ai fini della revocatoria fallimentare (Cass. n. 20622/2007, Cass. n. 8634/1999); più di recente, anzi, la tesi propugnata dagli opponenti è stata decisamente ed espressamente respinta da questa Corte, essendosi escluso "in linea generale, che la destinazione all'estinzione di pregresse passività della somma erogata a titolo di mutuo possa di per sé determinare la nullità per difetto di causa del contratto di mutuo" (così, Cass. n. 25842/2021, in motivazione, ove si richiama anche Cass.
n. 724/2021; sostanzialmente conforme, da ultimo, Cass. n. 37654/2021; cfr. Cassazione civile sez.
I, 03/12/2021, (ud. 15/10/2021, dep. 03/12/2021), n.38331; Cassazione civile sez. III, 03/02/2022,
(ud. 09/12/2021, dep. 03/02/2022), n.3298). In particolare, si è detto, “il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili
(rustici o urbani) a garanzia ipotecaria" (Cass. n. 9511/07, 4792/12; cfr. anche: Sez. 3, Sentenza n.
9511 del 20/04/2007; Sez. 1, Sentenza n. 4792 del 26/03/2012).
Va peraltro, evidenziato che alcune pronunce di legittimità hanno talvolta negato la stessa configurabilità del tipo contrattuale mutuo nel caso di impiego per il ripianamento di pregresse passività, essendosi affermato che in siffatti casi si sarebbe al cospetto di una mera operazione contabile, sub specie di pactum de non petendo ad tempus, priva di carattere innovativo (Cass. n.
20896/2019, Cass. n. 1517/2021), impostazione che - sia essa condivisibile o meno - giunge ad un risultato ben diverso dalla dedotta nullità per difetto della causa in concreto.
Peraltro, è ammesso dagli stessi opponenti che una quota pari a €433.000 su €1350.000 è entrata nella disponibilità della mutuataria per non essere state utilizzate per il consolidamento delle posizioni debitorie delle società. La stessa ultima pronuncia citata riconosce il mutuo quantomeno per la somma effettivamente erogata.
Manca, anche, in questo caso, la documentazione contabile relativa.
Gli opponenti fanno pure riferimento non solo all'acquisizione di una garanzia ipotecaria in luogo del pregresso debito chirografario ma anche di una novazione da un debito illecito ad uno lecito, senza peraltro neppure esplicitare in cosa sarebbe consistita e dove sarebbe maturata la dedotta illegittimità.
In linea generale, si deve concordare che l'erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare un'effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integra necessariamente né le fattispecie della simulazione del mutuo
(con dissimulazione della concessione di una garanzia per un debito preesistente) né quella della novazione (con la sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito): essa può integrare, invece, – e normalmente integra – una fattispecie di procedimento negoziale indiretto, nel cui ambito il mutuo ipotecario viene erogato realmente e viene utilizzato per l'estinzione del precedente debito chirografario. In questo caso, ove il mutuo ipotecario risulti stipulato a copertura di un'esposizione debitoria pregressa, il fallimento, sussistendone i presupposti, ha la possibilità di impugnare l'intera operazione, ai sensi dell'art. 67, comma 1, l. fall., in quanto diretta ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione, e pure le rimesse effettuate con la provvista in quanto abbiano avuto carattere solutorio.
Pertanto, non si arriva a denunciare di nullità il contratto di mutuo, giustamente facendo presente che la revocatoria fallimentare è il rimedio alla stipulazione di un contratto di mutuo stipulato all'unico fine del ripianamento del debito ove il debitore non abbia acquisito effettiva liquidità. L'intento delle parti di recare pregiudizio ad altri, quindi, ove non sia riconducibile agli artt. 1343,
1344 e 1345 c.c., non è illecito, non rinvenendosi nell'ordinamento una norma che sancisca – come per il contratto in frode alla legge – l'invalidità del contratto in frode ai terzi ai quali l'ordinamento appresta, invece, altri rimedi a tutela dei loro diritti”: non dà, in specie, “luogo a nullità del contratto
l'intento di frodare i creditori (il cui diritto è altrimenti tutelato, come, ad es., con le azioni revocatorie (Cass. S.U. 25 ottobre 1993 n. 10603).
Nullità della fideiussione e conseguente liberazione dei fideiussori.
Gli opponenti deducono la nullità della fideiussione per non avere la banca agito nei confronti dei fideiussori con correttezza e secondo buona fede,
Tuttavia, mancano di indicare la condotta scorretta che imputano alla banca e ciò assorbe ogni altra considerazione sul tema.
Eccezione di compensazione
Come già rappresentato, il consulente di parte ha rideterminato il piano di ammortamento considerando l'usurarietà del tasso pattuito (anche corrispettivo in virtù dell'inclusione della penale per estinzione anticipata), con conseguente gratuità del mutuo e ritenuta non debenza delle somme versate. Non si condividono gli assunti posti alla base del detto ricalcolo.]»
§ 2 — Hanno proposto appello gli originari opponenti, come indicati in epigrafe, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo: “ I. IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata n. 9103/2022, rep. n.
11447/2022, resa inter partes dal Tribunale di MA, IV Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Cristina Pigozzo – R.G. n. 37858/2020, pubblicata il 09.06.2022, notificata il 21/06/2022, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
II. NEL MERITO:
1) ACCERTARE E DICHIARARE la contraddittoria, insufficiente, erronea, mo-tivazione della sentenza di primo grado n. 9103/2022, rep. n. 11447/2022, resa in-ter partes dal Tribunale di MA,
IV Sezione Civile, in persona del Giudice Uni-co Dott.ssa Cristina Pigozzo – R.G. n. 37858/2020, pubblicata il 09.06.2022, noti-ficata il 21/06/2022, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per tutto quanto esposto in narrativa , RIFORMARE in toto l'impugnata sentenza;
Controparte_6
2) ACCERTARE E DICHIARARE la contraddittoria, insufficiente, erronea, moti-vazione della sentenza di primo grado oggi impugnata, nella parte in cui l'Ill.mo Tribunale non abbia valutato i fatti e/o statuito conformemente sulla valutazione di questi e/o di tutta la documentazione contabile
e contrattuale prodotta, nonché sul-le circostanze da cui deriva la violazione della legge, ai sensi degli artt. 644 c.p., L.108/96, L. 154/92, artt. 1175, 1176, 1284, 1346, 1375, 1418, 1419, 1815, 1938,
1939, 1956 c.c., artt. 38, II comma, 116, 117, 120 TUB, come dedotto in narrativa E, PER
L'EFFETTO, RIFORMARE in toto l'impugnata sentenza;
3) RIFORMARE la sentenza di primo grado n. 9103/2022, rep. n. 11447/2022, resa inter partes dal
Tribunale di MA, IV Sezione Civile, in persona del Giudice Uni-co Dott.ssa Cristina Pigozzo –
R.G. n. 37858/2020, pubblicata il 09.06.2022, noti-ficata il 21/06/2022 e accogliere le domande di parte attrice, come precisate e sen-za alcuna rinuncia, avanzate con il giudizio di primo grado;
4) ACCERTARE E DICHIARARE la contraddittoria, insufficiente, erronea, moti-vazione della sentenza di primo grado oggi impugnata, nella parte in cui l'Ill.mo Tribunale non abbia valutato i fatti e/o statuito conformemente sulla valutazione di questi e/o di tutta la documentazione contabile
e contrattuale prodotta, nonché sul-le circostanze da cui deriva la violazione della legge:
a) sull'usurarietà del contratto di mutuo, anche in ragione del costo complessivo dell' “affare”
e b) sull'indeterminatezza e/o indeterminabilità del TAEG/ISC; in violazione e falsa applicazione degli artt. 1284, 1322, 1325, 1343, 1344,1346, 1350, 1394,1418,
1419, 1428, 1429 e ss., 1815, 2033, 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., art. 644 c.p., art. 2 L. 108/96, 116, 117
TUB, sulla base delle motivazioni e deduzioni di cui in narrativa;
c) sull'illegittimità dell'anatocismo del piano di ammortamento “alla francese”, in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 1418, 1419, 1421, 1815, 2033, 2697
c.c., 115, 116 c.p.c., art. 644 c.p., art. 2 L. 108/96, 117, 120 TUB, sulla base delle motivazioni e deduzioni di cui in narrativa;
5) RIDETERMINARE il “dare ed avere” tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, sulla base di tutta la documentazione contabile e contrattuale pro-dotta in atti e comunque ritenuto più idoneo dall'Ecc.ma Corte e ordinando il ri-calcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi, come dedotto in narrativa e conformemente ai ricalcoli predisposti dal CTP predisposti nell'ambito del giudizio di prime cure;
6) ACCERTARE E DICHIARARE la non debenza delle voci di spesa e/o costi e/o oneri e/o commissioni addebitate unilateralmente dalla convenuta;
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7) DICHIARARE non dovuta la quota interessi, in ossequio all'art. 1815 c.c. comma 2;
8) e/o SOSTITUIRE il tasso contrattuale con il tasso ai minimi BOT, ai sensi dell'art. 117, VII comma
TUB dato che il TAEG contrattuale non corrisponde a quello effettivo con la conseguente rideterminazione del piano di ammortamento;
9) e/o SOSTITUIRE il tasso contrattuale con il tasso legale ai sensi dell'art. 1284 c.c. dato che il tasso contrattuale è diverso da quello effettivo rendendole le clausole indeterminate e generiche con la conseguente rideterminazione dei con-tesi piani di ammortamento;
10) CONDANNARE, PER L'EFFETTO, l'istituto di credito convenuto alla soccombenza, nonché a restituire alla società attrice, previa compensazione legale e/o giudiziale delle poste attive e passive, le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse secondo quanto esposto in narrativa, o quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
11) CONDANNARE, PER L'EFFETTO, l'istituto di credito convenuto a corrispondere all'attrice gli interessi di legge sulla somma come sopra rivalutata.
III. IN VIA ISTRUTTORIA
1) AMMETTERE la Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile sul rapporto di conto corrente oggetto di giudizio al fine di determinare l'ammontare corretto della somma capitale, epurata dagli interessi usurari, anatocistici, non iure e/o imputati con ammontare effettivamente difforme da quello pattuito, indeterminate e/o inde-terminabili per tutto quanto dedotto in narrativa e sulla base dei quesiti istruttori rassegnati nel corso della memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c., qui da intendersi integralmente riportati e trascritti”.
Ha resistito parte appellata - con comparsa di 33 pagine - chiedendo il rigetto dell'appello.
Con ordinanza in data 10 gennaio 2023 la Corte respingeva l'istanza inibitoria e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18 febbraio 2025.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento in data 15 febbraio 2023.
Concesse memorie conclusionali anticipate, solo parte appellante depositava l'atto difensivo finale composto di 29 pagine.
Le note di trattazione cartolare venivano depositate dagli appellanti e dalla parte intervenuta.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 42 pagine, è articolato in quattro motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pagg. 12/16) – titolato “ SULL'ONERE PROBATORIO E DI
ALLEGAZIONE DEI FATTI GIURIDICI MERITEVOLI DI TUTELA POSITIVA
1.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2697 C.C., ARTT. 115 / 116 C.P.C. –
CONTRADDITTORIETÀ ED ERRONEITÀ DELLA SENTENZA” – gli appellanti deducono che il
Tribunale non avrebbe tenuto conto che l'onere della prova gravava sulla banca, anche in ragione del principio di “vicinanza della prova” e dell'onere del giudicante di dover verificare la documentazione fornita, tra la quale gli studi peritali (v. pag. 15) che vengono indicati come “richiamati e trascritti”.
Gli appellanti così concludono” La sentenza n. 9103/20222, pertanto, dovrà essere totalmente riformata, atteso che l'adito Tribunale non si avvedeva – in violazione e falsa applicazione degli artt.
115, 116, c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. – delle prove (contratto di mutuo e piano di ammor-tamento) e delle fondi di prova (perizia econometrica asseverata), nonché delle alle-gazioni difensive spiegate da questa difesa, ove venivano riportati ed allegati i fatti meritevoli di tutela positiva in favore dell'esponente. Tutto ciò altresì, come meglio esposto nel corso del precedente grado, nonché come si vedrà nell'espositiva del pre-sente atto, in violazione e falsa applicazione degli artt. 644 c.p., art.
1-3 L.108/96, artt. 2, 4 e ss. L. 17.02.1992 n. 154, artt. 1175, 1176, 1284, 1283, 1346, 1375, 1418,
1419, 1815, 1938, 1939, 1956 c.c., artt. 38, II comma, 116, 117, TUB”.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pagg. 16/26) – titolato “SULL'USURARIETÀ DEL CONTRATTO DI
MUTUO, ANCHE IN RA-GIONE DEL COSTO COMPLESSIVO DELL' “AFFARE”. INDETERMI-
NATEZZA DEL TAEG/ISC E VIOLAZIONE DEL-LA FORMA SCRITTA
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1284,1322, 1325, 1343, 1344,1346,
1350, 1394,1418, 1419, 1428, 1429 e ss., 1815, 2033, 2697 C.C., 115, 116 C.P.C., ART. 644 C.P.,
ART. 2 L. 108/96, 116, 117 TUB” – gli appellanti lamentano che il Tribunale non avrebbe compreso che il TAEG indicato in contratto non era quello reale con conseguente induzione in errore del mutuatario e che non avrebbe compreso il superamento del tasso soglia in ragione dei costi iniziali, compresa la penale da estinzione anticipata, così come la sottoposizione anche degli interessi di mora alla soglia usura, riportando dottrina in materia.
Gli appellanti così concludono” Alla luce di quanto sopra si ritiene che la sentenza appellata dovrà essere riformata sia in punto usura del tasso complessivamente applicato, sia in punto di in- determinatezza e/o indeterminabilità del TAEG/ISC, atteso che, per tutto quanto sopra esposto,
l'Ill.mo Tribunale di prime cure nell'emettere l'impugnata sentenza abbia errato sulla valutazione delle prove fornite in atti, come già evidenziato nell'ambito del giudizio di primo grado.
Attesa dunque la violazione e/o falsa applicazione degli 1284,1322, 1325, 1343, 1344,1346, 1350,
1394,1418, 1419, 1428, 1429 e ss., 1815, 2033, 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., art. 644 c.p., art. 2 l.
108/96, 116, 117 tub, si richiede la totale riforma della sentenza n. 9103/2022, richiedendo all'Ecc.ma Corte, sulla base delle deduzioni e conclusioni rassegnate nel corso del primitivo grado di giudizio, di effettuare un ricalcolo dei litigiosi rapporti ex art. 1815 c.c. ed, in ogni caso, accertando l'indeterminatezza e/o indeterminabilità, nullità ed inefficacia delle condizioni generali di contratto di mutuo per violazione degli artt. 1284,1322, 1325, 1343, 1344,1346, 1350, 1394,1418,
1419, 1428, 1429 e ss., 1815, 2033, 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., art. 644 c.p., art. 2 l. 108/96, 116, 117 tub”.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pagg. 26/ 33) – titolato “ SULL'ILLEGITTIMITÀ DELL'ANATOCISMO
DEL PIANO DI AMMORTAMENTO “ALLA FRANCESE
3. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICA-ZIONE DEGLI ARTT.
1283 C.C., 120 T.U.B.” – gli appellanti denunciano l'esistenza di una capitalizzazione occulta , richiamando quanto sarebbe emerso nella loro perizia di parte (v. pag. 31) e invocando la dottrina sull'argomento.
Gli appellanti così concludono: “ Tanto premesso, non può accogliersi la pronuncia oggi impugnata in argo-mento.
Sul punto la dottrina dominante ritiene concordemente che è fuori luogo negare l'evidenza che ci si trova di fronte ad una forma di anatocismo nascosto nel piano di rimborso francese. Tale costo in quanto connesso con l'erogazione del credito, de-ve essere incluso nelle verifiche sull'usura.
La divergenza tra e in difetto di previsione pattizia del TAE e del re-gime finanziario Pt_10 CP_7 applicato, rende, infatti, indeterminata la clausola relativa al tasso di interesse, dal momento che
l'individuazione del tasso effettivo di interesse viene affi-data ad un artificioso ed occulto incremento del tasso pattuito conseguente all'applicazione della formula dell'interesse composto nella fase di elaborazione del piano di ammortamento, cioè in un momento successivo alla conclusione del mutuo
e sulla base di un regime finanziario (quello dell'interesse composto) non previsto in contratto (cfr., sul punto, T. Massa, 3 agosto 2020; T. Lucca, 10 giugno 2020; App. Campobasso, 5 dicembre 2019;
T. Cremona, 28 marzo 2019; T. Bari 29 ottobre 2008). Il Giudice di prime cure, dunque, sulla base della documentazione contrattuale e contabile, afferente al litigioso rapporto di mutuo, avrebbe dovuto accertarsi (anche ex officio) dei costi occulti promananti dal regime di capitalizzazione oc- culta ed artificiosa del tasso in ammortamento, in violazione e/o falsa applica-zione degli artt. 1283,
1284, 1346, 1418, 1419, 1421, 1815, 2033, 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., art. 644 c.p., art. 2 L. 108/96,
117, 120 TUB”. §3.4 – Con il quarto motivo (pag. 33) – titolato “ SULLA NECESSARIA CTU 4. VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2697 C.C., 115-116 C.P.C. – CONTRADDITTORIETÀ ED
ERRONEITÀ DELLA SENTENZA” – gli appellanti insistono sull'ammissione dell'accertamento tecnico d'ufficio, citando giurisprudenza e deducendone la obbligatorietà.
Queste le conclusioni: “ Pertanto, richiamandoci a tutto quanto già esposto e dedotto nel precedente gra-do di giudizio, si chiede all'Ecc.ma Corte di assumere la decisione conforme a legge, previa ammissione della CTU tecnico contabile atteso che l' Ill.mo Tribunale di prime cure, abbia completamente omesso ed errato nella va-lutazione delle prove e delle fonti di prova, in violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., ritenendo per l'effetto non ammissibile la consulenza tecnica
d'ufficio al fine di suffragare le anomale vicende contrattuali e contabili afferenti ai contesi contratti di conto corrente.
Ciò premesso si richiede alla Corte d'Appello adita di accertare e dichiarare la non debenza degli importi addebitati in ragione della usurarietà e/o indeterminatezza di voci di costo, spese ed oneri non ossequiosi della norma imperativa, anche per quanto contrarie all'illegittimo effetto anatocistico del piano di ammortamento predisposto dal banchiere”.
§ 4 — Preso atto che non è stata devoluta la questione relativa alle fideiussioni (nullità e liberazione) con conseguente passaggio in giudicato della sentenza sul punto, l'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
I motivi di gravame, strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
Come emerge anche dal tenore testuale e complessivo del gravame, quest'ultimo è costituito per lo più dalla mera ripetizione delle tesi sostenute in primo grado e già condivisibilmente valutate dal
Tribunale come meramente congetturali, prive di un aggancio concreto alla situazione sottoposta al vaglio giudiziario.
A ciò si aggiunga che la sentenza impugnata, per come testualmente riportata, ha esaminato in dettaglio ed in modo particolareggiato tutte le questioni sottoposte, mentre in realtà l'appello – pur contestando certe scelte dell'organo giudiziario – non offre
contro
-argomentazioni serie e concrete, né tanto meno tiene conto dell'evoluzione giurisprudenziale sulla materia come già assestata al momento della proposizione del gravame stesso.
E ciò, peraltro, risulta comportamento replicato in modo pedissequo anche nelle note finali anticipate depositate, integrate dalla mera ripetizione dei motivi di appello, senza neppure tener conto delle difese della banca appellata che ha offerto numerose indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità.
A questo, poi, si aggiunga che il gravame non pare rispettoso dei criteri di specificità neppure per quanto attiene il continuo richiamo alla consulenza di parte “asseverata”, di cui non viene neppure indicata la collocazione quale documento del proprio fascicolo di parte, né di questo grado né del grado precedente. E poi, anche a voler applicare il noto principio giurisprudenziale secondo il quale detta perizia di parte equivale ad un atto difensivo, era necessario (ma lo aveva già detto il Tribunale, senza che gli appellanti ne abbiano colto il tenore) riportare gli elementi (almeno fondamentali) dai quali l'elaborazione contabile era stata svolta. Ed invece, a parte i richiami generici alla dottrina, detto elaborato peritale di parte viene indicato come “richiamato e trascritto”, in aperta violazione del disposto di cui all'art. 342 CPC che pone, appunto, a carico di parte appellante l'onere di allegare e provare gli elementi che consentono alla Corte di pervenire ad un convincimento diverso rispetto a quello esposto dal Tribunale nella sentenza impugnata.
Ora, il primo profilo da affrontare riguarda la ripartizione dell'onere probatorio.
A tale proposito, va ricordato che la fattispecie in esame consiste nella opposizione a precetto, fondato quest'ultimo su un titolo esecutivo quale è il mutuo fondiario e che non vi è alcuna contestazione circa il mancato pagamento delle rate come indicato dalla banca;
piuttosto, l'azione di opposizione consiste nella richiesta di accertamento negativo e di ripetizione di indebito sulla base di tutti i profili sopra ricordati, a cominciare dalla nullità stessa del mutuo perché “solutorio” e comunque privo della realità.
E' granitica ormai la giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. N. 16521/24; Cass. N.
17584/24) nell'affermare che in tali casi è onere della parte attrice in ripetizione allegare e provare l'assenza di causa per le voci applicate , così come dello stesso contratto, con conseguente onere anche di proporre documentazione e conteggi idonei a far comprendere a quali situazioni di carenza di causa e di illegittimità si faccia concreto riferimento e senza che si possa invertire tale onere sulla base del principio della c.d. “vicinanza della prova”, che invece gli appellanti qui invocano in modo del tutto inconferente.
Quanto al mutuo solutorio – stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante - questo certamente non è nullo, in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico, e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo (cfr. Cass. civ., Sez. 3, ord. 30.11.2021, n. 37654, la quale ha anche ritenuto irrilevante che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso) e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (cfr. Cass. civ., Sez. III, 25.7.2022, n. 23149).
A ciò si aggiunga che una parte della somma – come è stato indicato pacificamente dalle parti – non
è stata utilizzata a tal fine e comunque l'intera somma (come emerge dalla quietanza rilasciata alla banca) è entrata nella piena disponibilità della parte mutuataria, come ha già detto il primo giudice, senza che sul punto vi sia stata una seria
contro
-argomentazione, visto che è stata meramente reiterata la tesi già spesa (come detto) in primo grado.
Quanto all'usura, poi, posto che la consulenza di parte è stata solo apoditticamente richiamata e che non è possibile verificare in alcun modo la base dei conteggi – posti in dubbio dal Tribunale che li ha ritenuti in ogni caso non condivisibili senza che tale passaggio sia stato attaccato dagli appellanti
– la reiterazione delle doglianze è fondata, sostanzialmente, sulla tesi della valutazione di tutte le voci che sarebbero collegate all'erogazione del credito, ma da calcolarsi (sembrerebbe) sui tassi moratori, ivi compresa la penale per estinzione anticipata.
Posto che quest'ultima voce certamente è da escludersi nel computo – il Tribunale lo ha chiaramente detto ma gli appellanti non si sono avveduti del ragionamento – come è ormai pacifico (Cass. N.
7352/22: In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi) per il resto gli appellanti eseguono con confusione e con mere congetture questa “sommatoria” di voci, rivendicando l'applicabilità del tasso soglia usura anche per i tassi moratori.
Quest'ultimo aspetto è certo e ormai apprezzato dalla giurisprudenza di legittimità che, però, tenendo ben distinto il momento fisiologico dal momento patologico del contratto, è arrivata a calcolare il tasso soglia mora con modalità particolarmente elaborate , rispetto alle quali invero quanto proposto dagli appellanti non pare affatto conferente.
Posto che il primo giudice ha chiaramente riconosciuto che anche il tasso di mora è assoggettabile al controllo anti-usura, ha escluso il superamento della soglia per tutti i motivi sopra espressi.
Oggi, però, gli appellanti non prendono (neppure nelle note finali) in considerazione l'evoluzione giurisprudenziale (v. Cass. Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024): La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma
1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal
T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il
Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il
T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.. “ .
Dai conteggi inseriti nel gravame non emerge alcunchè di conferente rispetto a questi principi, con la conseguenza che anche lì ove si voglia valutare la nullità perché rilevabile d'ufficio, era onere degli appellanti odierni fornire la “pista probatoria” corretta e concreta per mettere l'organo giudicante nelle condizioni di effettuare tale vaglio, sicchè anche l'invocata CTU continua a manifestarsi come meramente esplorativa.
Ma anche la prospettata “capitalizzazione occulta” sia nel calcolo degli interessi di mora, sia nel c.d. ammortamento alla francese resta pura congettura: per il primo profilo, non è stato indicato alcun conteggio dal quale emerga un indizio in ordine al conteggio della mora su rata scaduta comprensiva anche dell'interesse corrispettivo capitalizzato.
Per il secondo profilo , si dirà in seguito per ragioni di logica. Par Quanto, poi, alla non corrispondenza tra TAEG e , il Tribunale ha già risposto in modo del tutto condivisibile e, peraltro, conforme al dettato della giurisprudenza di legittimità oltre che Cont all'orientamento di questo ufficio ex art. 118 disp. Att. : “ Al contrario non costituisce pattuizione di tasso né di prezzo o di condizione la previsione normalmente riportata nel documento di sintesi del contratto di finanziamento dell'ISC (indicazione sintetica di costo), sicchè essa non può Par essere colpita dalla nullità comminata dallo stesso art. 117, comma 6 TUB. L'indicazione dell' non può neppure essere suscettibile della nullità prevista dall'art. 125 relative ai costi a carico del consumatore, tutte le volte che non siano state incluse o siano state incluse in modo non corretto nella stessa n altri termini, è fulminata dalla nullità la clausola di costo indebitamente posto a carico Pt_8 Par del consumatore per non essere stato preso in considerazione al momento di pubblicizzare l' , non Par la previsione dell' che dovesse rivelarsi difforme dalla sommatoria dei tassi, oneri e costi che la Par formano. Vero è che l'eventuale erronea indicazione dell' non comporta una maggiore onerosità del finanziamento, non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e in particolare del tasso di interesse effettivamente pattuito, né costituisce una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa, utile al cliente che voglia conoscere il costo totale effettivo del finanziamento in una sintetica percentuale piuttosto che in valore assoluto”.
In conclusione, questa Corte condivide l'orientamento emerso nella giurisprudenza di merito secondo Par cui la violazione dell'obbligo pubblicitario per erronea quantificazione dell' non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli Par interessi), ma al più costituirebbe un illecito fonte di responsabilità. L' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolga unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale Par effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione le previsioni normative di nullità che presidiano i contratti di credito e finanziamento.”.
Residua, a questo punto, la questione del c.d. ammortamento alla francese.
Come già affermato da questa Corte in vicende similari ex art. 118 disp. Att. Cpc , le questioni devolute riguardano la c.d. capitalizzazione composta ed il divieto di anatocismo, questioni strettamente correlate alla peculiare tipologia di ammortamento c.d. alla francese, sulla quale si è di recente espressa la Corte di legittimità a sezioni unite n. 15130/24.
Quanto a questo primo profilo, va ricordato che in ogni ipotesi di rimborso rateale di un mutuo (cioè in ogni ipotesi in cui la somma oggetto di finanziamento viene restituita ratealmente e non in unica soluzione) le rate sono composte di capitale ed interessi: il debitore infatti paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale.
Segnatamente, la rata di ammortamento è composta da due parti:
- la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo;
- la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito.
Ora, di tali quote componenti la rata, solo le quote di capitale vanno ad estinguere il debito, generando
– di rata in rata – un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva.
Di rata in rata, quindi, le quote di interessi sono sempre decrescenti, ma la differenza tra le modalità di ammortamento (ovvero di restituzione rateale) sta nella composizione della rata: le quote capitali, infatti, possono essere costanti oppure variabili. Nel primo caso (metodo di ammortamento c.d. uniforme) le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti nel tempo;
nel secondo invece (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese) ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui – essendo la quota interesse comunque decrescente – la quota capitale è invece crescente nel tempo.
Anzi, la rata sarà a tutti gli effetti costante nel solo caso di ammortamento alla francese e pattuizione di tasso di interesse debitorio fisso, mentre sconterà un margine di variabilità in caso di interesse variabile: ma anche in questo caso manterrà una stabilità ancorata all'arco temporale di indicizzazione, nel senso che la "miccia" che accende la variazione è il solo parametro variabile cui
è agganciato l'interesse debitorio.
Come anticipato, il contratto concluso dalle parti contempla la restituzione graduale del capitale, e quindi la composizione delle rate tendenzialmente stabili di capitale ed interessi: si tratta pacificamente di un caso di ammortamento alla francese.
Ebbene, laddove, come nel caso di specie, il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito;
2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
nonché 3) il numero dei periodi di pagamento. La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia la rata costante capace di rimborsare quel prestito (euro x al tasso d'interesse y) con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti (ad esempio, z). In altri termini, la rata discende matematicamente da quegli elementi contrattuali: il rimborso di quel prestito, accordato a quel determinato tasso, rimborsabile con quel determinato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
Individuato l'ammontare della rata costante, ne segue la determinazione del piano di ammortamento, di modo che, da un lato, si abbia comunque l'estinzione dell'intero capitale (sicché la somma delle quote capitale contenute in tutte le rate deve corrispondere all'importo originario del prestito) nonché, dall'altro lato, che con il pagamento della rata siano riconosciuti tutti gli interessi maturati nel periodo cui la rata si riferisce.
Ora, è stato effettivamente osservato in dottrina che il conteggio dell'ammontare complessivo degli interessi dovuti dal mutuatario e la loro suddivisione nelle molteplici rate di cui si compone il piano di ammortamento determina il pagamento degli interessi in un momento anteriore rispetto al rimborso del (la quota di) capitale che li ha generati: il fatto che le rate iniziali siano composte più da interessi che da capitale evidenzia che il mutuatario, pagando la singola rata, sta pagando gli interessi relativi ad una quota di capitale che ancora non è "entrato" in quella stessa rata.
Sennonché, se anche si segue quell'orientamento che qualifica detto fenomeno del pagamento Cont anticipato quale "interesse composto", questa Corte- come ha già affermato ex art. 118 disp. Att. in vicende similari - non condivide la tesi per cui detto meccanismo violerebbe il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.
La questione è, piuttosto, se detto meccanismo pattizio, che certamente rallenta il rimborso del capitale, ma non nasconde la produzione di interessi ad opera di interessi, violi o meno l'art. 1283 c.c.
Ritiene la Corte che la violazione invocata non ricorra.
L'art. 1283 c.c. stabilisce il divieto per gli interessi di produrre (ulteriori) interessi, salvo due eccezioni, una delle quali illumina l'interpretazione della norma: salvo che la produzione di interessi non sia pattuita dopo la scadenza degli interessi medesimi (che siano dovuti almeno per sei mesi) – e salvo che non ricorra domanda giudiziale. Cosicché, non può affermarsi che il Legislatore impedisca in modo assoluto agli interessi di produrre ulteriori interessi, perché già il fatto che la stessa norma contempli due eccezioni implica la natura non assoluta del divieto.
Piuttosto, confrontando la fattispecie derogatoria ed ammissiva con la fattispecie vietata, emerge che il criterio scriminante è il fattore temporale: cioè, è lecito pattuire che gli interessi producano interessi quando ciò è deciso dopo la loro scadenza, mentre non è lecita la pattuizione anteriore. La ragione della distinzione è intuitiva: il Legislatore protegge il soggetto finanziato da una pattuizione "alla cieca", della quale – proprio in quanto concordata in anticipo – non sia in grado di cogliere le conseguenze economiche, giacché non può sapere in anticipo se non sarà in grado di pagare le rate alla loro scadenza.
Ma se è vera la premessa, se quindi la ratio del divieto dell'art. 1283 c.c. va individuata non nell'esigenza di proteggere il debitore da un particolare meccanismo finanziario di rimborso del debito anche se più gravoso rispetto ad altri, quanto nell'esigenza di proteggerlo da una pattuizione idonea a produrre una crescita del debito per interessi senza limiti e fuori controllo (perché connessa al fattore tempo con riferimento all'incapacità di rimborso, che non è prevedibile quanto durerà), in quella norma non può rintracciarsi anche il divieto al debito per interesse composto come ricostruito sulla base del piano di ammortamento alla francese, che - si ribadisce - non contempla il maturare di interessi su interessi. In questo meccanismo finanziario, infatti, non si verifica una crescita indefinita del debito per interessi, giacché l'ammontare degli interessi è conteggiato ab initio tenuto conto del capitale erogato, del tempo di rimborso e delle rate concordate (l'unica variabile riposa sulla variabilità del tasso debitorio eventualmente concordato in luogo del tasso fisso): manca, quindi, nella fattispecie in esame l'effetto (brutta) sorpresa, da cui l'art. 1283 c.c. intende proteggere il mutuatario.
Cosicché, la composizione delle rate come ricostruita implica effettivamente che, restituendo meno capitale come porzione di ciascuna rata, la sommatoria degli interessi che vengono restituiti nel tempo di ammortamento risulta superiore rispetto alla sommatoria degli interessi che verrebbero restituiti nel medesimo intervallo temporale se tutte le prime rate fossero integralmente imputate alla restituzione del capitale, giacché la restituzione del capitale avverrebbe in un intervallo temporale inferiore e quindi le ultime rate avrebbero ad oggetto esclusivamente la restituzione degli interessi: ma il meccanismo appena esposto non appartiene a nessuna modalità di restituzione rateale di un finanziamento, ed in particolare è espressamente escluso dal contratto in esame che – si ribadisce – espressamente e legittimamente contempla la composizione della singola rata di interessi e capitale.
Infine, il fatto che l'ammontare degli interessi sia conteggiato ab initio tenuto conto del capitale erogato, del tempo di rimborso e delle rate concordate esclude altresì che ci si trovi in presenza di una pattuizione generica: o, quanto meno, non più generica di qualsiasi previsione di interesse ancorata ad un parametro variabile.
In sintesi e in conclusione sul punto, non sussiste nel caso di specie l'illegittima capitalizzazione degli interessi genericamente lamentata dall'appellante.
Tali considerazioni, peraltro, hanno trovato riscontro nella recente pronuncia a sezioni unite n.
15130/24: la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Peraltro, le ipotesi di calcolo – come in casi similari fondate su dottrina e non su una perizia specifica relativa al caso concreto – sono finalizzate a comprovare che, con un altro sistema di capitalizzazione
(c.d. semplice) le rate del mutuo sarebbero state di misura inferiore, ma la “convenienza” di un sistema diverso rispetto a quello stipulato dall'odierno appellante non può essere la misura per condurre ad una declaratoria di nullità o ad un accertamento di inadempimento a carico della banca.
Per concludere, non è apprezzabile in questa sede quello che pare, anche, un argomento idoneo ad imporre una indagine nuova, quella cioè della induzione in errore (così viene prospettata dagli appellanti) e, quindi, un vizio del consenso, sicchè sia la genericità della doglianza, sia la sua novità ne impongono la reiezione.
Alla luce di tali considerazioni, non può darsi ingresso – come già detto – ad alcuna attività istruttoria perché in assenza di una seria pista probatoria si procederebbe in modo del tutto esplorativo, peraltro in aperto contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.
Il gravame va totalmente respinto.
§ 5 — Quanto alle spese, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri massimi (in considerazione anche della fase interinale oltre che della molteplicità delle questioni sollevate con il gravame) e del valore (indeterminabile) della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore massimo: € 11.127,00
Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 6.470,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo: € 14.906,00
Fase decisionale, valore massimo: € 18.500,00
Compenso tabellare (valori massimi) € 51.003,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 9103/22 del tribunale di MA , ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione – in favore delle parti appellata e intervenuta – delle spese del grado che si liquidano in Euro 51.003,00 – per ciascuna parte – oltre
IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara le parti appellanti tenute, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
IL PRESIDENTE Il consigliere estensore