(Validita' della fideiussione).
La fideiussione non e' valida se non e' valida l'obbligazione principale, salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace.
[…] Ne consegue che, a fronte del chiaro contenuto contrattuale sopra richiamato, con cui le parti hanno previsto in capo al garante non solo il pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”, ma anche l'espressa deroga all'art. 1939 c.c. e la dispensa del creditore dall'onere di agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c., il negozio in esame vada qualificato come contratto autonomo di garanzia. […]
Leggi di più…[…] In base a quanto riportato dall'art. 1939 c.c. “la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale, salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace”. […]
Leggi di più…[…] La natura accessoria dell'obbligazione fideiussoria [Torna su] Il carattere accessorio si desume dall'art. 1939 c.c., secondo il quale la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale, dunque l'estinzione di questa ha effetto anche sull'altra. […] Articolo 4 … inserire tutte le ulteriori eventuali pattuizioni concordate tra le parti, come ad esempio la deroga all'articolo 1939 c.c. (ad esempio: "le parti convengono di derogare all'articolo 1939 c.c., stabilendo che la presente fideiussione presti efficacia anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale"). […]
Leggi di più…[…] In ogni caso la volontà deve essere espressa! La caratteristica principale della fideiussione è la sua accessorietà che va rinvenuta nell'articolo 1939 c.c. secondo il quale la fideiussione non è valida, se non lo è l'obbligazione principale, nell'articolo 1941 c.c. secondo il quale la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore né può essere prestata a condizioni più onerose e dall'articolo 1945 c.c. dove si enuncia che il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quella derivante da incapacità. […]
Leggi di più…[…] Articolo 4 … inserire tutte le ulteriori eventuali pattuizioni concordate tra le parti, come ad esempio la deroga all'articolo 1939 c.c. (ad esempio: "le parti convengono di derogare all'articolo 1939 c.c., stabilendo che la presente fideiussione presti efficacia anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale"). […]
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