Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1939.
(Validita' della fideiussione).
La fideiussione non e' valida se non e' valida l'obbligazione principale, salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace.
(Validita' della fideiussione).
La fideiussione non e' valida se non e' valida l'obbligazione principale, salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace.
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