Articolo 1939 del Codice civile
Articolo 1938Articolo 1940
Versione
19 aprile 1942
Art. 1939.

(Validita' della fideiussione).

La fideiussione non e' valida se non e' valida l'obbligazione principale, salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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