Art. 1238.
(Rinunzia alle garanzie).
La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito.
(Rinunzia alle garanzie).
La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito.
[…] La base giuridica si rinviene negli artt. 1236–1238 c.c. (remissione del debito) e 1965 c.c. (transazione) . […]
Leggi di più…Il nuovo concordato fallimentare (Trib. Mantova, 20 febbraio 2007; 23 marzo 2007; 3 aprile 2007; 26 aprile 2007; 29 maggio 2007) Pubblicato il 28/07/08 02:00 [Articolo 1238]
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