Provvedimento: […] - per intervenuta decadenza dell'azione di riscossione; - per carenza di motivazione; - per carenza di motivazione in ordine alla quantificazione degli interessi di mora, anatocistici, in violazione dell'art.1238 del c.c., nonché delle spese esecutive e di aggio; - per violazione della L. n.16/2012. Deduce, altresì, che una cartella sottesa all'atto impugnato è stata regolarmente opposta avanti la C.T.R. con giudizio ancora pendente. La Riscossione Sicilia S.p.A., sì costituisce in giudizio eccependo l'assoluta regolarità dei prodromici atti impositivi e la legittimità della procedura di riscossione. Conclude come da comparsa allegando relate di notifica delle cartelle. Il ricorso viene discusso in pubblica udienza come da verbale. MOTIVI DELLA DECISIONE
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