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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/04/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3907/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3907/2022 promossa da:
, assistita dall'avv. CACCIATORE Parte_1
ANGELO , ed elettivamente domiciliata in G. SCIUTI, 112 PALERMO ATTORE/I contro assistita dall'avv. CARUSO EUGENIO , ed elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
ALBERTO SERRA 14 COSENZA
CONVENUTO/I
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. Preso atto, preliminarmente, che il presente fascicolo, sebbene rimesso allo scrivente per la decisione, non appariva in consolle tra i procedimenti da decidere e che pertanto a tale circostanza, in uno con il lungo periodo di malattia sofferto, è da attribuire il ritardo nella trattazione dello stesso, si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
adiva innanzi l'intestato tribunale la . Allegava in fatto che il 30
[...] Controparte_1 dicembre del 2016 si incendiava un autoveicolo di proprietà della società convenuta e che l'incendio distruggeva poi l'ambulanza di proprietà della targata CRI 15318 e danneggiava Parte_1
l'ambulanza targata CRI 164AD. Tanto risultava dalla denuncia del legale rappresentante della
, sig. , presentata innanzi i Carabinieri di Castrolibero in data 30.12.2016 e CP_1 Persona_1 della denuncia integrativa presentata in data 03.01.2017, documentazione che allegava in giudizio.
Atteso che l'incendio si era verificato all'interno di una area di proprietà della , ove erano CP_1 parcheggiati i mezzi e dall'automezzo di proprietà della medesima società si propagava investendo le ambulanze della attrice, ritenendo la responsabilità di tali fatti in capo alla convenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., nonché in virtù di quanto previsto dall'art. 2051 e 2054 c.c, chiedeva che la venisse condannata al pagamento della somma di € 12.000,00, oltre cui occorre Controparte_1 aggiungere gli interessi e la rivalutazione monetaria sino al soddisfo. pagina 1 di 2 2. Si costituiva in giudizio la eccependo la prescrizione del diritto azionato e, nel Controparte_1 merito, la carenza probatoria della domanda sia in punto di titolarità attiva, non avendo l'attrice provato di essere proprietaria dei mezzi incendiati, sia in punto di quantum della pretesa non avendo provato l'entità del danno. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda.
3. Rilevato il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, poi effettuato nei termini concessi, venivano poi assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma Cpc e, assegnata la causa allo scrivente magistrato, veniva poi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
Cpc.
4. La domanda va rigettata per le ragioni che seguono. Sotto un primo profilo, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, deve infatti ritenersi che, nel caso di specie, a prescindere dal concreto accertamento circa la liceità o illiceità della condotta della convenuta, parte attrice non abbia fornito prova del danno che sostiene di avere subito dalla condotta asseritamente illegittima tenuta dalla convenuta. Com'è noto, il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (ex plurimis, in questi esatti termini v. Cass. Civ., sez. VI - L, 28.05.2014, n. 12002). Sebbene il fatto storico inteso come incendio di due mezzi, di cui uno adibito ad autoambulanza, di proprietà della , sulla scorta della documentazione versata in atti possa ritenersi Parte_1 verosimilmente accaduto, appare evidente come la parte attric e, a seguito delle specifiche contestazioni operate dalla convenuta, avrebbe dovuto documentare (non solo e non tanto) la effettiva proprietà dei mezzi ma, soprattutto, offrire elementi probatori a supporto dei presunti danni subiti. Parte attrice, infatti, non ha prodotto elementi utili a poter neppure supplire a tale carenza mediante CTU, atteso che l'assenza dei libretti di circolazione contenenti i dati dei mezzi, di foto documentanti l'effettiva portata dei danni, alcuna attività (tra l'altro certamente inammissibilmente esplorativa) poteva essere disposta dal Giudice. Giova sottolineare che parte attrice non ha colmato tale lacuna neppure nell'alveo delle memorie istruttorie avendo proceduto (nel termine imposto ma senza il deposito di specifica memoria ex art. 183
VI comma n. 2) a depositare solo – in disparte alcune pec – una scheda di intervento dei Vigili del
Fuoco e un verbale di un perito assicurativo che non fornivano alcun elemento utile alla verifica della esistenza e della consistenza del danno.
Di conseguenza la domanda va rigettata.
5. L'accertamento del fatto storico denunciato induce il Tribunale a disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA la domanda proposta;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cosenza, 04/04/2025
Il Giudice
Pietro Sommella
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3907/2022 promossa da:
, assistita dall'avv. CACCIATORE Parte_1
ANGELO , ed elettivamente domiciliata in G. SCIUTI, 112 PALERMO ATTORE/I contro assistita dall'avv. CARUSO EUGENIO , ed elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
ALBERTO SERRA 14 COSENZA
CONVENUTO/I
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. Preso atto, preliminarmente, che il presente fascicolo, sebbene rimesso allo scrivente per la decisione, non appariva in consolle tra i procedimenti da decidere e che pertanto a tale circostanza, in uno con il lungo periodo di malattia sofferto, è da attribuire il ritardo nella trattazione dello stesso, si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
adiva innanzi l'intestato tribunale la . Allegava in fatto che il 30
[...] Controparte_1 dicembre del 2016 si incendiava un autoveicolo di proprietà della società convenuta e che l'incendio distruggeva poi l'ambulanza di proprietà della targata CRI 15318 e danneggiava Parte_1
l'ambulanza targata CRI 164AD. Tanto risultava dalla denuncia del legale rappresentante della
, sig. , presentata innanzi i Carabinieri di Castrolibero in data 30.12.2016 e CP_1 Persona_1 della denuncia integrativa presentata in data 03.01.2017, documentazione che allegava in giudizio.
Atteso che l'incendio si era verificato all'interno di una area di proprietà della , ove erano CP_1 parcheggiati i mezzi e dall'automezzo di proprietà della medesima società si propagava investendo le ambulanze della attrice, ritenendo la responsabilità di tali fatti in capo alla convenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., nonché in virtù di quanto previsto dall'art. 2051 e 2054 c.c, chiedeva che la venisse condannata al pagamento della somma di € 12.000,00, oltre cui occorre Controparte_1 aggiungere gli interessi e la rivalutazione monetaria sino al soddisfo. pagina 1 di 2 2. Si costituiva in giudizio la eccependo la prescrizione del diritto azionato e, nel Controparte_1 merito, la carenza probatoria della domanda sia in punto di titolarità attiva, non avendo l'attrice provato di essere proprietaria dei mezzi incendiati, sia in punto di quantum della pretesa non avendo provato l'entità del danno. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda.
3. Rilevato il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, poi effettuato nei termini concessi, venivano poi assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma Cpc e, assegnata la causa allo scrivente magistrato, veniva poi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
Cpc.
4. La domanda va rigettata per le ragioni che seguono. Sotto un primo profilo, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, deve infatti ritenersi che, nel caso di specie, a prescindere dal concreto accertamento circa la liceità o illiceità della condotta della convenuta, parte attrice non abbia fornito prova del danno che sostiene di avere subito dalla condotta asseritamente illegittima tenuta dalla convenuta. Com'è noto, il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (ex plurimis, in questi esatti termini v. Cass. Civ., sez. VI - L, 28.05.2014, n. 12002). Sebbene il fatto storico inteso come incendio di due mezzi, di cui uno adibito ad autoambulanza, di proprietà della , sulla scorta della documentazione versata in atti possa ritenersi Parte_1 verosimilmente accaduto, appare evidente come la parte attric e, a seguito delle specifiche contestazioni operate dalla convenuta, avrebbe dovuto documentare (non solo e non tanto) la effettiva proprietà dei mezzi ma, soprattutto, offrire elementi probatori a supporto dei presunti danni subiti. Parte attrice, infatti, non ha prodotto elementi utili a poter neppure supplire a tale carenza mediante CTU, atteso che l'assenza dei libretti di circolazione contenenti i dati dei mezzi, di foto documentanti l'effettiva portata dei danni, alcuna attività (tra l'altro certamente inammissibilmente esplorativa) poteva essere disposta dal Giudice. Giova sottolineare che parte attrice non ha colmato tale lacuna neppure nell'alveo delle memorie istruttorie avendo proceduto (nel termine imposto ma senza il deposito di specifica memoria ex art. 183
VI comma n. 2) a depositare solo – in disparte alcune pec – una scheda di intervento dei Vigili del
Fuoco e un verbale di un perito assicurativo che non fornivano alcun elemento utile alla verifica della esistenza e della consistenza del danno.
Di conseguenza la domanda va rigettata.
5. L'accertamento del fatto storico denunciato induce il Tribunale a disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA la domanda proposta;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cosenza, 04/04/2025
Il Giudice
Pietro Sommella
pagina 2 di 2