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Decreto 9 giugno 2025
Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
n. R.G. 758/2025
TRIBUNALE DI MATERA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
IL GIUDICE
Letto il ricorso depositato nell'interesse di;
Parte_1 visti gli artt. 633 e ss. c.p.c. ; considerato:
- che il presupposto per richiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo è l'esistenza di un credito certo liquido ed esigibile (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3760 del 19/11/1969);
- che nel caso specifico è stata chiesta l'ingiunzione del pagamento del t.f.r. assumendo che il rapporto di lavoro sia cessato il 7/1/2025;
- che “il diritto al trattamento di fine rapporto sorge, a norma dell'art. 2120 c.c., comma
1, (come sostituito dalla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 1 recante la disciplina del trattamento di fine rapporto) e per come previsto dalla lettera della legge, al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed in conseguenza di essa. Ed invero l'uso del termine "quota" con riferimento all'importo della retribuzione annuale "dovuta", lungi dal dare l'idea del frazionamento annuale e dell'acquisizione periodica del diritto, richiama, invece, solo una modalità del calcolo dell'unico diritto al trattamento di fine rapporto, da adoperarsi al momento in cui questo sorge, con la cessazione del rapporto, al fine di determinarne, mediante l'utilizzazione degli altri coefficienti previsti, applicati con riferimento a tutta la durata del rapporto stesso, l'entità complessiva che è solo ed esclusivamente quella finale.
Ma oltre che dal dato letterale, la tesi è suffragata dal rilievo che nel nuovo contesto, la somma da corrispondere, se pur non è costituita da una quota dell'ultima retribuzione, come per l'indennità di anzianità, è pur sempre rappresentata non già dalla somma degli accantonamenti annuali, bensì da quella delle "quote", che avrebbero dovuto essere accantonate anno per anno, di una retribuzione annua dovuta, calcolabile solo alla cessazione del rapporto come è stato già osservato. Cosa questa che impedisce che possa parlarsi di liquidità e di certezza anno per anno essendo l'entità del diritto quantificabile solo alla fine del rapporto sia come base retributiva che, consequenzialmente, come quota rivalutativa secondo il meccanismo previsto, anche se l'importo che ne risulta può anche e solo eventualmente, corrispondere a quello risultante dall'accantonamento progressivo.
D'altronde, l'incertezza sulla determinazione delle quote annuali accantonate a motivo della computabilità o meno di somme corrisposte non appare eliminabile in costanza di rapporto in via autonoma, giacché ai fini di questa computabilità può essere determinante la previsione della contrattazione collettiva del tempo della cessazione del rapporto;
con la conseguenza che la tesi di parte ricorrente porterebbe alla incidenza, in maniera irrimediabile, degli errori e delle omissioni non fatti valere tempestivamente, sulla entità del TFR calcolata al momento in cui sorge il diritto, e cioè al momento della cessazione del rapporto lavorativo” Cass. Sez. Lav. 18/2/2010, n. 3894; rilevato:
- che non vi è prova scritta dell'esatto importo dell'eventuale credito (non frazionabile) che potrebbe essere data solo con l'ultimo prospetto paga o con la certificazione unica 2026 relativa all'ultimo anno di durata del rapporto, non già dalla certificazione unica relativa all'anno precedente la cessazione del rapporto che non dà (e non può dare) atto della misura del credito che sorge solo nell'importo (residuale di eventuali anticipazioni) esistente e documentato al momento della cessazione del rapporto;
- ritenuto, pertanto, che il credito oggetto del petitum non sia certo, liquido ed esigibile
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Matera, 09/06/2025.
IL GIUDICE
dott. Antonio Marzario
TRIBUNALE DI MATERA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
IL GIUDICE
Letto il ricorso depositato nell'interesse di;
Parte_1 visti gli artt. 633 e ss. c.p.c. ; considerato:
- che il presupposto per richiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo è l'esistenza di un credito certo liquido ed esigibile (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3760 del 19/11/1969);
- che nel caso specifico è stata chiesta l'ingiunzione del pagamento del t.f.r. assumendo che il rapporto di lavoro sia cessato il 7/1/2025;
- che “il diritto al trattamento di fine rapporto sorge, a norma dell'art. 2120 c.c., comma
1, (come sostituito dalla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 1 recante la disciplina del trattamento di fine rapporto) e per come previsto dalla lettera della legge, al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed in conseguenza di essa. Ed invero l'uso del termine "quota" con riferimento all'importo della retribuzione annuale "dovuta", lungi dal dare l'idea del frazionamento annuale e dell'acquisizione periodica del diritto, richiama, invece, solo una modalità del calcolo dell'unico diritto al trattamento di fine rapporto, da adoperarsi al momento in cui questo sorge, con la cessazione del rapporto, al fine di determinarne, mediante l'utilizzazione degli altri coefficienti previsti, applicati con riferimento a tutta la durata del rapporto stesso, l'entità complessiva che è solo ed esclusivamente quella finale.
Ma oltre che dal dato letterale, la tesi è suffragata dal rilievo che nel nuovo contesto, la somma da corrispondere, se pur non è costituita da una quota dell'ultima retribuzione, come per l'indennità di anzianità, è pur sempre rappresentata non già dalla somma degli accantonamenti annuali, bensì da quella delle "quote", che avrebbero dovuto essere accantonate anno per anno, di una retribuzione annua dovuta, calcolabile solo alla cessazione del rapporto come è stato già osservato. Cosa questa che impedisce che possa parlarsi di liquidità e di certezza anno per anno essendo l'entità del diritto quantificabile solo alla fine del rapporto sia come base retributiva che, consequenzialmente, come quota rivalutativa secondo il meccanismo previsto, anche se l'importo che ne risulta può anche e solo eventualmente, corrispondere a quello risultante dall'accantonamento progressivo.
D'altronde, l'incertezza sulla determinazione delle quote annuali accantonate a motivo della computabilità o meno di somme corrisposte non appare eliminabile in costanza di rapporto in via autonoma, giacché ai fini di questa computabilità può essere determinante la previsione della contrattazione collettiva del tempo della cessazione del rapporto;
con la conseguenza che la tesi di parte ricorrente porterebbe alla incidenza, in maniera irrimediabile, degli errori e delle omissioni non fatti valere tempestivamente, sulla entità del TFR calcolata al momento in cui sorge il diritto, e cioè al momento della cessazione del rapporto lavorativo” Cass. Sez. Lav. 18/2/2010, n. 3894; rilevato:
- che non vi è prova scritta dell'esatto importo dell'eventuale credito (non frazionabile) che potrebbe essere data solo con l'ultimo prospetto paga o con la certificazione unica 2026 relativa all'ultimo anno di durata del rapporto, non già dalla certificazione unica relativa all'anno precedente la cessazione del rapporto che non dà (e non può dare) atto della misura del credito che sorge solo nell'importo (residuale di eventuali anticipazioni) esistente e documentato al momento della cessazione del rapporto;
- ritenuto, pertanto, che il credito oggetto del petitum non sia certo, liquido ed esigibile
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Matera, 09/06/2025.
IL GIUDICE
dott. Antonio Marzario