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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/04/2025, n. 6181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6181 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
RG 34092/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 34092 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nella qualità di eredi di rappresentate e difese dall'Avv. C.F._2 Persona_1
Gregorio Triolo ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Via Carlo Poma, n. 2;
- appellanti -
E
(C.F. ), con sede in Roma, Via di Controparte_1 P.IVA_1
Villa Lucina, n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata CP_2
e difesa dall'Avv. Giorgio La Russa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
Viale Città D'Europa, n. 623;
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma n. 31474/2017 del
09.11.17 – Ricognizione di debito. Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, e nella Parte_1 Parte_2
qualità di eredi di convenivano, dinanzi al Tribunale di Roma, la Persona_1 Controparte_1
e per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adìto, Controparte_1
rigettata ogni contraria istanza, difesa, eccezione, deduzione, annullare e riformare completamente la gravata sentenza del Giudice di Pace di Roma 31474/2017 depositata il 9.11.2017 e resa nel procedimento r.g. 19591/2015 con ogni conseguenziale effetto di legge, confermando il decreto ingiuntivo oggetto di causa e riconoscendo, se necessario, in capo alle appellanti il credito di Euro
2.538,00 oltre interessi come liquidati, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Con ordinanza del 05.04.2019, veniva dichiarata la contumacia dell'appellata Controparte_1
la quale, tuttavia, si costituiva tardivamente, con comparsa di costituzione e risposta,
[...] depositata il 14.05.2021, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto dalle sigg.re e Parte_1 Parte_2
nella loro qualità di eredi di perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, Persona_1
confermare in toto le statuizioni contenute nella sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 31474/17.
Con vittoria di spese e compenso del giudizio. Con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario”.
In sintesi, con sentenza n. 31474/2017, del 09.11.17, emessa dal Giudice di Pace di Roma, veniva revocato il decreto ingiuntivo n. 17330/2014 dell'11.12.2014, emesso dal Giudice di Pace di Roma in favore del Sig. con cui veniva ingiunto, all'odierna appellata, il pagamento di Persona_1
€ 2.538,00, oltre interessi, in favore del medesimo in virtù di un credito asseritamente Per_1 vantato da quest'ultimo nei confronti dell'associazione sportiva.
Le odierne appellanti, nella qualità di eredi del impugnavano la detta sentenza del Giudice Per_1
di Pace di Roma, al fine di sentir dichiarare, in riforma alla medesima, la fondatezza della propria pretesa creditoria, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, motivando l'appello in ragione dell'asserita mancata valutazione ai fini probatori, da parte del Giudice di Pace, del bilancio preventivo 2010/2011 versato in atti nel giudizio di primo grado, oltre che dell'errata valutazione delle prove testimoniali e dell'interrogatorio formale espletati, il tutto come meglio articolato in atti e nelle sopra riportate conclusioni. La convenuta si costituiva tardivamente in giudizio, chiedendo il rigetto delle avverse deduzioni, con conseguente conferma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma oggetto del presente gravame, in ragione del mancato raggiungimento della prova da parte delle appellanti in ordine al credito controverso, il tutto come meglio precisato nelle sopra riportate conclusioni.
All'udienza del 13.06.2024, le parti precisavano le conclusioni, come sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, l'appello è fondato e deve essere accolto, per le ragioni di seguito specificate.
Risulta fondato il primo motivo di gravame, ovvero il mancato esame, da parte del Giudice di Pace, del bilancio preventivo 2010/2011 dell'associazione sportiva appellata, in quanto, nella motivazione della sentenza in oggetto si fa riferimento ai soli bilanci degli anni 2008/2009 e 2009/2010, mentre il più recente bilancio 2010/2011 non risulta essere stato preso in considerazione da giudice di prime cure.
In secondo luogo, dalle prove testimoniali espletate in primo grado, emerge quanto segue: che i bilanci dell'associazione sportiva appellata, in particolare quelli versati in atti, relativi agli anni
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, risultano redatti senza il rispetto delle prescrizioni di legge e che, per prassi invalsa nell'ambito della gestione dell'associazione, venivano redatti sotto forma di rendicontazione da parte del tesoriere, con previsioni di entrata e di uscita, così come confermato dal medesimo tesoriere e dall'ex presidente dell'associazione, il quale, Per_2 Tes_1 confermando tutti i capitoli formulati dall'opposta in primo grado, precisava che, i documenti contabili e i verbali d'assemblea venivano redatti su carta bianca, non intestata e che solitamente venivano sottoscritti e che, tuttavia, poteva capitare che nessuno li firmasse essendovi un clima di grande fiducia tra tutti gli associati.
Peraltro, dall'espletata istruttoria orale, emerge la conferma della congruita dei valori inseriti nei rendiconti redatti, seppur non sottoscritti, ed allegati ai verbali di assemblea, sottoscritti;
veniva, inoltre, confermato e riconosciuto dai testi escussi, il documento in cui veniva riportato il bilancio dell'anno 2010/2011 e da cui risulta il debito da restituzione dovuto nei confronti del (a Per_1
restituzione di somme costituenti, di fatto, finanziamento soci), per un importo di € 2.538,00, oltre che il bilancio dell'anno 2008/2009, da parte del Sig. , in sede di interrogatorio formale, da cui CP_2 risultava il debito nei confronti del per € 1.440,00. Per_1
Lo stesso tesoriere confermava, peraltro, la circostanza che al passaggio di consegne, il nuovo presidente dell'associazione, , veniva informato del credito di cui era titolare il nei CP_2 Per_1 confronti dell'associazione e relativamente al quale, asseriva di aver consegnato al medesimo CP_2
un progetto da cui risultava il detto credito.
Per altro verso, in sede di interrogatorio formale, il Sig. confermava la circostanza che gli CP_2
vennero consegnati i verbali delle assemblee e le rendicontazioni, tra cui anche il rendiconto relativo all'anno 2008/2009: da tale ultimo rendiconto, va qui rammentato, risultava il credito del per un importo totale di € 2.440,00, alla voce “contributi personali restituzione quota G. Per_1
Pratesi + anticipo campi . Per_1
A quanto sopra dedotto va aggiunto, infine, che risulta confermato, in sede di escussione testi,
l'esborso sostenuto dal a beneficio dell'associazione: entrambi i testi, invero, confermano Per_1 il pagamento di alcune fatture da parte del a beneficio dell'attività svolta dall'associazione, Per_1 confermando, altresì, approssimativamente l'importo dovuto.
Orbene, va qui rammentato, che ai sensi del disposto di cui all'art. 1988 c.c. la ricognizione di debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale e che l'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
Va rilevato, altresì, che nel caso di specie, la lettera consegnata dall'ex presidente dell'associazione al recante la data del 01.03.2013, è certamente idonea a costituire una valida Tes_1 Per_1 ricognizione di debito nei confronti di quest'ultimo, emergendo chiaramente, dal tenore letterale della dichiarazione, la debenza di € 2.538,00 a titolo di debito associativo e non a titolo di debito personale del il quale in sede di prova testimoniale confermava e riconosceva la scrittura, Tes_1 redatta su carta intestata dell'associazione e la relativa sottoscrizione dal medesimo apposta, oltre che la causale della debenza stessa, facendo riferimento all'acquisto di divise per l'associazione.
Il medesimo importo sopra menzionato, riportato nella di ricognizione di debito, trova riscontro, inoltre, anche nei suddetti bilanci, sebbene risultino alcune incongruenze nelle causali e negli importi riportati nel bilancio dell'anno 2008/2009, in cui il debito da restituzione al risulta Per_1 ammontante a € 1.440,00 alla voce “contributi personali restituzione quota G. Pratesi + anticipo campi e il bilancio 2010/2011, in cui tale debito risultava pari a € 2.538,00, come da Per_1 ricognizione di debito effettuata dal alle voci “fattura materiale (pagato Sig. ” e Tes_1 Per_1
“anticipo Sig. per campi giugno 2009”. Per_1
È ragionevole ritenere, pertanto, ricostruendo la situazione contabile dell'associazione appellata, in virtù di quanto depositato, allegato e provato in giudizio, che il debito in oggetto si componesse di entrambe le voci, dettagliatamente indicate soltanto nel più recente bilancio di previsione 2010/2011, in cui si fa riferimento a € 688,00 per l'acquisto di materiale da parte del ed € Per_1
1.850,00 per i campi, il cui pagamento veniva anticipato anch'esso dal per un totale di Per_1 complessivi € 2.538,00.
In definitiva, può ritenersi accertata, alla luce dei documenti versati in atti e delle risultanze istruttorie, l'esistenza del debito dell'associazione nei confronti del debito che può dirsi Per_1 accertato sia nell'an che nel quantum, in ragione della sussistenza di più elementi concordanti sul punto – in particolare, il bilancio relativo all'anno 2010/2011, la cui valutazione veniva omessa in primo grado, la lettera del 01.03.2011 con cui veniva formulata la ricognizione di debito, la successiva lettera del 20.03.2011, oltre che le risultanze emerse dalla prova per testi e dall'interrogatorio formale espletati in primo grado – risultando decisiva, in tal senso, la circostanza che l'appellata, su cui gravava l'onere della prova contraria in ordine all'esistenza del debito in oggetto, ai sensi e per gli effetti del citato art. 1988 c.c., non forniva alcun elemento di prova atto a dimostrare l'estinzione del debito, per adempimento da parte dell'associazione, ovvero, per altra causa, ovvero, ancora, l'inesistenza ab origine del debito stesso in capo all'associazione, limitandosi a formulare contestazioni meramente generiche sul punto, non suffragate da elementi di prova.
La sentenza n. 31474/2017, emessa dal Giudice di Pace di Roma, deve essere, quindi, riformata per le ragioni sopra esposte, con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 17330/2014 del 11.12.2014 emesso dal Giudice di Pace di Roma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma alla sentenza n. 31474/2017, del 09.11.17, emessa dal
Giudice di Pace di Roma, respinge l'opposizione formulata in primo grado da
[...]
, con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 17330/2014 Controparte_1
emesso dal Giudice di Roma, in data 11.12.2014;
- condanna la , alla rifusione delle spese di lite Controparte_1
sostenute da in solido dal lato attivo, che liquida Parte_1 Parte_2 in € 174,00 per esborsi ed € 2.552,00 a titolo di compensi professionali, oltre Iva, C.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge quanto al grado d'appello e in complessivi € 1.205,00, oltre Iva, C.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, quanto al primo grado di giudizio.
Roma, 23/04/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Lidia Fiumara, Funzionario addetto all'Ufficio per il processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 34092 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nella qualità di eredi di rappresentate e difese dall'Avv. C.F._2 Persona_1
Gregorio Triolo ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Via Carlo Poma, n. 2;
- appellanti -
E
(C.F. ), con sede in Roma, Via di Controparte_1 P.IVA_1
Villa Lucina, n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata CP_2
e difesa dall'Avv. Giorgio La Russa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
Viale Città D'Europa, n. 623;
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma n. 31474/2017 del
09.11.17 – Ricognizione di debito. Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, e nella Parte_1 Parte_2
qualità di eredi di convenivano, dinanzi al Tribunale di Roma, la Persona_1 Controparte_1
e per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adìto, Controparte_1
rigettata ogni contraria istanza, difesa, eccezione, deduzione, annullare e riformare completamente la gravata sentenza del Giudice di Pace di Roma 31474/2017 depositata il 9.11.2017 e resa nel procedimento r.g. 19591/2015 con ogni conseguenziale effetto di legge, confermando il decreto ingiuntivo oggetto di causa e riconoscendo, se necessario, in capo alle appellanti il credito di Euro
2.538,00 oltre interessi come liquidati, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Con ordinanza del 05.04.2019, veniva dichiarata la contumacia dell'appellata Controparte_1
la quale, tuttavia, si costituiva tardivamente, con comparsa di costituzione e risposta,
[...] depositata il 14.05.2021, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto dalle sigg.re e Parte_1 Parte_2
nella loro qualità di eredi di perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, Persona_1
confermare in toto le statuizioni contenute nella sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 31474/17.
Con vittoria di spese e compenso del giudizio. Con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario”.
In sintesi, con sentenza n. 31474/2017, del 09.11.17, emessa dal Giudice di Pace di Roma, veniva revocato il decreto ingiuntivo n. 17330/2014 dell'11.12.2014, emesso dal Giudice di Pace di Roma in favore del Sig. con cui veniva ingiunto, all'odierna appellata, il pagamento di Persona_1
€ 2.538,00, oltre interessi, in favore del medesimo in virtù di un credito asseritamente Per_1 vantato da quest'ultimo nei confronti dell'associazione sportiva.
Le odierne appellanti, nella qualità di eredi del impugnavano la detta sentenza del Giudice Per_1
di Pace di Roma, al fine di sentir dichiarare, in riforma alla medesima, la fondatezza della propria pretesa creditoria, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, motivando l'appello in ragione dell'asserita mancata valutazione ai fini probatori, da parte del Giudice di Pace, del bilancio preventivo 2010/2011 versato in atti nel giudizio di primo grado, oltre che dell'errata valutazione delle prove testimoniali e dell'interrogatorio formale espletati, il tutto come meglio articolato in atti e nelle sopra riportate conclusioni. La convenuta si costituiva tardivamente in giudizio, chiedendo il rigetto delle avverse deduzioni, con conseguente conferma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma oggetto del presente gravame, in ragione del mancato raggiungimento della prova da parte delle appellanti in ordine al credito controverso, il tutto come meglio precisato nelle sopra riportate conclusioni.
All'udienza del 13.06.2024, le parti precisavano le conclusioni, come sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, l'appello è fondato e deve essere accolto, per le ragioni di seguito specificate.
Risulta fondato il primo motivo di gravame, ovvero il mancato esame, da parte del Giudice di Pace, del bilancio preventivo 2010/2011 dell'associazione sportiva appellata, in quanto, nella motivazione della sentenza in oggetto si fa riferimento ai soli bilanci degli anni 2008/2009 e 2009/2010, mentre il più recente bilancio 2010/2011 non risulta essere stato preso in considerazione da giudice di prime cure.
In secondo luogo, dalle prove testimoniali espletate in primo grado, emerge quanto segue: che i bilanci dell'associazione sportiva appellata, in particolare quelli versati in atti, relativi agli anni
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, risultano redatti senza il rispetto delle prescrizioni di legge e che, per prassi invalsa nell'ambito della gestione dell'associazione, venivano redatti sotto forma di rendicontazione da parte del tesoriere, con previsioni di entrata e di uscita, così come confermato dal medesimo tesoriere e dall'ex presidente dell'associazione, il quale, Per_2 Tes_1 confermando tutti i capitoli formulati dall'opposta in primo grado, precisava che, i documenti contabili e i verbali d'assemblea venivano redatti su carta bianca, non intestata e che solitamente venivano sottoscritti e che, tuttavia, poteva capitare che nessuno li firmasse essendovi un clima di grande fiducia tra tutti gli associati.
Peraltro, dall'espletata istruttoria orale, emerge la conferma della congruita dei valori inseriti nei rendiconti redatti, seppur non sottoscritti, ed allegati ai verbali di assemblea, sottoscritti;
veniva, inoltre, confermato e riconosciuto dai testi escussi, il documento in cui veniva riportato il bilancio dell'anno 2010/2011 e da cui risulta il debito da restituzione dovuto nei confronti del (a Per_1
restituzione di somme costituenti, di fatto, finanziamento soci), per un importo di € 2.538,00, oltre che il bilancio dell'anno 2008/2009, da parte del Sig. , in sede di interrogatorio formale, da cui CP_2 risultava il debito nei confronti del per € 1.440,00. Per_1
Lo stesso tesoriere confermava, peraltro, la circostanza che al passaggio di consegne, il nuovo presidente dell'associazione, , veniva informato del credito di cui era titolare il nei CP_2 Per_1 confronti dell'associazione e relativamente al quale, asseriva di aver consegnato al medesimo CP_2
un progetto da cui risultava il detto credito.
Per altro verso, in sede di interrogatorio formale, il Sig. confermava la circostanza che gli CP_2
vennero consegnati i verbali delle assemblee e le rendicontazioni, tra cui anche il rendiconto relativo all'anno 2008/2009: da tale ultimo rendiconto, va qui rammentato, risultava il credito del per un importo totale di € 2.440,00, alla voce “contributi personali restituzione quota G. Per_1
Pratesi + anticipo campi . Per_1
A quanto sopra dedotto va aggiunto, infine, che risulta confermato, in sede di escussione testi,
l'esborso sostenuto dal a beneficio dell'associazione: entrambi i testi, invero, confermano Per_1 il pagamento di alcune fatture da parte del a beneficio dell'attività svolta dall'associazione, Per_1 confermando, altresì, approssimativamente l'importo dovuto.
Orbene, va qui rammentato, che ai sensi del disposto di cui all'art. 1988 c.c. la ricognizione di debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale e che l'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
Va rilevato, altresì, che nel caso di specie, la lettera consegnata dall'ex presidente dell'associazione al recante la data del 01.03.2013, è certamente idonea a costituire una valida Tes_1 Per_1 ricognizione di debito nei confronti di quest'ultimo, emergendo chiaramente, dal tenore letterale della dichiarazione, la debenza di € 2.538,00 a titolo di debito associativo e non a titolo di debito personale del il quale in sede di prova testimoniale confermava e riconosceva la scrittura, Tes_1 redatta su carta intestata dell'associazione e la relativa sottoscrizione dal medesimo apposta, oltre che la causale della debenza stessa, facendo riferimento all'acquisto di divise per l'associazione.
Il medesimo importo sopra menzionato, riportato nella di ricognizione di debito, trova riscontro, inoltre, anche nei suddetti bilanci, sebbene risultino alcune incongruenze nelle causali e negli importi riportati nel bilancio dell'anno 2008/2009, in cui il debito da restituzione al risulta Per_1 ammontante a € 1.440,00 alla voce “contributi personali restituzione quota G. Pratesi + anticipo campi e il bilancio 2010/2011, in cui tale debito risultava pari a € 2.538,00, come da Per_1 ricognizione di debito effettuata dal alle voci “fattura materiale (pagato Sig. ” e Tes_1 Per_1
“anticipo Sig. per campi giugno 2009”. Per_1
È ragionevole ritenere, pertanto, ricostruendo la situazione contabile dell'associazione appellata, in virtù di quanto depositato, allegato e provato in giudizio, che il debito in oggetto si componesse di entrambe le voci, dettagliatamente indicate soltanto nel più recente bilancio di previsione 2010/2011, in cui si fa riferimento a € 688,00 per l'acquisto di materiale da parte del ed € Per_1
1.850,00 per i campi, il cui pagamento veniva anticipato anch'esso dal per un totale di Per_1 complessivi € 2.538,00.
In definitiva, può ritenersi accertata, alla luce dei documenti versati in atti e delle risultanze istruttorie, l'esistenza del debito dell'associazione nei confronti del debito che può dirsi Per_1 accertato sia nell'an che nel quantum, in ragione della sussistenza di più elementi concordanti sul punto – in particolare, il bilancio relativo all'anno 2010/2011, la cui valutazione veniva omessa in primo grado, la lettera del 01.03.2011 con cui veniva formulata la ricognizione di debito, la successiva lettera del 20.03.2011, oltre che le risultanze emerse dalla prova per testi e dall'interrogatorio formale espletati in primo grado – risultando decisiva, in tal senso, la circostanza che l'appellata, su cui gravava l'onere della prova contraria in ordine all'esistenza del debito in oggetto, ai sensi e per gli effetti del citato art. 1988 c.c., non forniva alcun elemento di prova atto a dimostrare l'estinzione del debito, per adempimento da parte dell'associazione, ovvero, per altra causa, ovvero, ancora, l'inesistenza ab origine del debito stesso in capo all'associazione, limitandosi a formulare contestazioni meramente generiche sul punto, non suffragate da elementi di prova.
La sentenza n. 31474/2017, emessa dal Giudice di Pace di Roma, deve essere, quindi, riformata per le ragioni sopra esposte, con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 17330/2014 del 11.12.2014 emesso dal Giudice di Pace di Roma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma alla sentenza n. 31474/2017, del 09.11.17, emessa dal
Giudice di Pace di Roma, respinge l'opposizione formulata in primo grado da
[...]
, con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 17330/2014 Controparte_1
emesso dal Giudice di Roma, in data 11.12.2014;
- condanna la , alla rifusione delle spese di lite Controparte_1
sostenute da in solido dal lato attivo, che liquida Parte_1 Parte_2 in € 174,00 per esborsi ed € 2.552,00 a titolo di compensi professionali, oltre Iva, C.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge quanto al grado d'appello e in complessivi € 1.205,00, oltre Iva, C.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, quanto al primo grado di giudizio.
Roma, 23/04/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Lidia Fiumara, Funzionario addetto all'Ufficio per il processo.