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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 05/04/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 846/2020 R.G., avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
TRA
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Francesco Crusco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Santa Maria del Cedro (CS), via del Pino Loricato n. 10, in virtù di procura alle liti posta a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.1.2025, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente da parte attrice, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato a mani in data 27/07/2020, la sig.ra Parte_1
conveniva, innanzi al Tribunale di Paola, il in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., deducendo che: il giorno 17.10.2016, verso le ore 19,00, l'attrice, nel mentre – in compagnia del marito e di altri conoscenti del posto, nonché alla presenza di numerosi passanti – percorreva a piedi la strada Lungomare Via Amerigo Vespucci nell'abitato di e, precisamente, Controparte_1
camminando con andatura lenta e prudente, procedendo con la massima cautela, considerata la ridotta luce dell'ora serale, giunta nei pressi dell'esercizio commerciale ”, Parte_2 nell'atto di scendere dal marciapiede, rovinava al suolo inciampando in un avvallamento dell'asfalto situato proprio a ridosso del marciapiede stesso;
il sito stradale dell'evento destinato a percorso
1 pedonale pubblico, al momento della caduta, pur all'apparenza perfettamente percorribile dagli utenti della strada, si rilevava di fatto sconnesso ed irregolare per mancanza dei necessari interventi manutentivi;
la caduta come descritta è riconducibile, per come comprovato dalle foto dei luoghi ritratti al momento del sinistro, agli avvallamenti, dislivelli e sconnessioni del sito viario, non visibili e non segnalati, presenti a carico della fascia bituminosa posta a ridosso del marciapiede impegnata dalla al momento del sinistro;
la descritta condizione del sito è stata anche accertata in sede Parte_1
di sopralluogo, effettuato in data 02/11/2016, prot. n. 3386/16, dall'operatore di Polizia Locale del
Comune di debitamente rappresentata anche a mezzo foto accluse, unitamente Controparte_1
ad altri documenti e al verbale di accertamento detto;
l'impatto con il suolo, assolutamente inevitabile attese le circostanze descritte, causava gravi danni alla persona dell'attrice, la quale, nelle condizioni di tempo e di luogo in cui lo stesso si è verificato, nulla ha potuto fare per impedire l'evento lesivo;
l'attrice, dopo l'evento, veniva soccorsa e condotta presso l'Ospedale Civile di Cetraro ove, in seguito alle prime cure di pronto intervento sanitario e a consulenza ortopedica, le veniva successivamente immobilizzato l'arto inferiore destro con una valva gessata;
nell'immediatezza del soccorso i sanitari diagnosticarono: “frattura spiroide bifocale composta del malleolo peroneale caviglia destra”; in data 22/11/2016 veniva rimosso l'apparecchio gessato applicato il 29/10/2016; successivamente, nella data del 28/11/2016, le venne confezionato all'arto inferiore destro un gambaletto gessato da carico, rimosso in data 3/01/2017; stabilizzati postumi conseguenti alle patite lesioni ed effettuate le necessarie visite ortopediche e cicli di terapia educativa, la ricorrente si sottoponeva a visita medico- legale per la valutazione del danno alla salute subito e conseguente eventuale individuazione di postumi invalidanti;
il sanitario incaricato di effettuare detti accertamenti, in seguito alle opportune visite e consulenze specialistiche, rassegnava conclusioni e considerazioni valutative del seguente tenore: “in seguito all'incidente da insidia stradale patito in data 17/10/2016, la Sig.ra Parte_1
è affetta da: lieve zoppia alla deambulazione da postumi di grave distorsione della caviglia
[...]
destra con frattura bifocale, spiroide del malleolo peroneale e con residua instabilità articolare”; conclusivamente il sanitario affermava che “i postumi esitati all'incidente da insidia stradale del
17/10/2016 sostanzino oggi un danno biologico del 7%; si indicano altresì: giorni 43 per invalidità temporanea assoluta al 100%, giorni 36 per invalidità temporanea relativa al 75%, giorni 72 per invalidità temporanea relativa al 25%”; quanto alle valutazioni in punto di nesso causale il sanitario, nel proprio elaborato peritale affermava testualmente: “è ammissibile rapporto di causalità con la dinamica dell'incidente così come dichiarata dalla periziata in sede di CTP”; in forza di quanto sopra, ai fini del computo, sul profilo strettamente economico del danno alla salute patito dall'attrice in conseguenza e dipendenza del sinistro sopra descritto, tenendo conto dell'età della danneggiata, anni
50 alla data del sinistro, la domanda risarcitoria può essere così quantificata: invalidità permanente
2 pari al 7% euro 11.717,00 + invalidità temporanea totale 100% giorni 43 € 4.214,00 + invalidità temporanea relativa 75% giorni 36 € 2.646,00 + invalidità temporanea relativa 25% giorni 72 €
1.764,00; danno biologico temporaneo + invalidità permanente totale euro 20.341,00 + aumento personalizzato totale euro 26.200,00; l'aumento computato a titolo di personalizzazione del danno trova piena giustificazione nelle particolari circostanze, specifiche ed eccezionali che, nel caso di specie rendono il danno a risarcirsi più grave rispetto alle conseguenze ordinarie derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età; sul punto si evidenziano quali conseguenze immediate e dirette dell'evento dannoso di cui trattasi, qualificate dal carattere di specificità ed eccezionalità: l'assoluta, obbligata sospensione dell'attività lavorativa di docente svolta dalla per lungo tempo, segnatamente 4 mesi e 4 giorni;
l'isolamento totale dell'infortunata Parte_1
per i lunghi periodi di riposo e cure presso la propria abitazione, obbligato dalle fasciature e tutori sanitari e dal necessario uso della sedia pieghevole con pedana noleggiata dall'attrice; privazione dei rapporti sociali e parentali, specie con riferimento ai parenti dell'infortunata residenti nella regione
Puglia, da sempre raggiunti ed assiduamente frequentati, privazione che si è aggiunta all'obbligato radicale mutamento delle proprie abitudini di vita e al coinvolgimento di tutti i suoi familiari nelle pratiche richieste per assistenza e terapie, con particolare riguardo agli spostamenti necessari per raggiungere i presidi sanitari fuori dal Comune di residenza;
impossibilità di attendere alla cura e gestione del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare esistente nella detta regione Puglia, stante l'assoluta inabilità dell'infortunata alla guida di veicoli;
alle somme sopra computate a titolo risarcitorio devono aggiungersi, altresì, le spese mediche sostenute per terapie e cure, farmaci, presidi ortopedici, esami vari, tickets e competenze relative alla visita specialistica per CTP;
dette spese ammontano complessivamente a euro 1.084,50; in forza di quanto sopra elencato e computato, la somma totale al risarcirsi ammonta ad euro 27.284,50; tutte le innumerevoli attività svolte dalla difesa di parte attrice nei confronti della convenuta amministrazione comunale sono rimaste senza esito, ivi inclusa la formale diffida risarcitoria datata 10/03/2017, inoltrata a mezzo pec, comprese altresì le intercorse successive istanze epistolari tra le quali si segnala la richiesta datata 03/04/2019, inoltrata a mezzo pec, volta all'ottenimento di copia degli atti di accertamento di sopralluogo della polizia municipale effettuati in seguito al sinistro, richiesta liquidata con la risposta di cui alla missiva datata
10/06/2019, a firma del responsabile del settore tecnico del di Controparte_1
seguito testualmente riportata: “gli atti da voi richiesti risultano smarriti e a oggi non presenti in archivio”; non miglior sorte hanno conseguito le successive iniziative svolte dall'odierna difesa per la soluzione bonaria e stragiudiziale della domanda risarcitoria per cui è causa con particolare riferimento al formale invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, invito datato
12/05/2020 e in pari data inoltrato al a mezzo raccomandata;
atto Controparte_1
3 parimenti del tutto ignorato da parte convenuta;
pertanto, ricorrendo nel caso di specie la condizione di mancata risposta all'invito detto, si chiede in sede di pronunciamento sulle spese di lite di valutare il comportamento richiamato, serbato da parte avversa, nel presente giudizio per risarcimento danni.
L'attrice, pertanto, domandava accogliersi la domanda proposta e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che il sinistro occorsole in data 17.10.2016, per cui è causa, si era verificato per esclusiva colpa e responsabilità dell'amministrazione comunale di per l'effetto, Controparte_1
condannarsi la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali per come innanzi specificati, subiti dall'attrice nell'occorso sinistro, quantificati nella somma complessiva pari ad euro 27.284,50, ovvero a quegli importi maggiori o minori e/o meglio visti, da accertarsi in istruttoria di causa, con gli interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al soddisfo, in forza del disposto normativo di cui all'art. 2051 e, in subordine, a mente dell'articolo 2043 del codice civile;
condannarsi parte convenuta al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c., avv. Francesco Crusco;
dichiararsi la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Instaurato il contraddittorio, il in persona del Sindaco p.t., seppur Controparte_1
ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, sicché se ne dichiarava la contumacia con ordinanza del 16.12.2020. Assunta prova orale, espletata CTU, parte attrice, con note scritte in sostituzione dell'udienza dell'08.01.2025, precisava le conclusioni e il giudice assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, si rinvengono in atti n. 6 riproduzioni fotografiche, rappresentanti lo stato dei luoghi relativi al fatto oggetto di causa.
Dal verbale di sopralluogo, prot. n. 3386/2016 dell'08.11.2016, inerente all'incidente pedonale di cui alla denuncia scritta, prot. 3207/16 R.G. del 24/10/2016, a firma di redatto dal Parte_1
Comando della Polizia Locale – servizio associato – di Acquappesa e CP_1 Controparte_1 risulta che l'operatore, Tundis, in sede di sopralluogo, eseguito il 2.11.2016, in Controparte_1 via A. Vespucci, nel tratto di mare prospiciente il pubblico esercizio Parte_2
constatava che sull'asfalto a ridosso del marciapiede, lato mare, del tratto di lungomare in questione insisteva un avvallamento nel piano visibile lungo circa metri due e largo metri 1,50 e che detto avvallamento si era determinato a causa dell'assestamento del materiale utilizzato per tamponare uno smottamento causato dalle mareggiate. L'operatore constatava al momento del sopralluogo che lo stesso si presentava riempito di terra e ghiaia, leggermente sotto livellato rispetto al piano stradale e che il punto più basso dell'avvallamento, a ridosso del marciapiede, risultava sotto livellato di circa
25 cm rispetto al piano di calpestio del marciapiede stesso. Precisava che in quel tratto di lungomare
4 il piano di calpestio del marciapiede e il piano stradale divergevano di quota tra loro per cui l'altezza del marciapiede risultava 15 cm a sud dell'avvallamento e centimetri 20 a nord dello stesso.
Dal verbale di Pronto Soccorso n. 20161014090, rilasciato dal nosocomio di Cetraro, risulta che la sig.ra faceva ingresso in pronto soccorso in data 17.10.2016 alle 19:31 e usciva alle 20:29. Parte_1
All'esito degli esami eseguiti le veniva diagnosticata frattura spiroide bifocale composta del malleolo peroneale caviglia destra, con la prescrizione di tornare il giorno successivo per visita ortopedica ambulatoriale e con prognosi di giorni 25.
L'attrice allega anche le copie relative alle spese mediche sostenute e, in particolare, n. 17 fatture, oltre che scontrini fiscali. Dette fatture riguardano il noleggio della sedia, rx al piede, visite specialistiche ortopediche, esami del sangue e sedute di magnetoterapia e riabilitazione, oltre che le spese sostenute per la CTP e per farmaci. In ultimo, è allegato il cedolino dell'attrice relativo alla mensilità di stipendio di dicembre 2016 da cui risultano le ritenute relative al debito accertato per il periodo di assenza per malattia dal 18.10.2016 al 27.10.2016, informando che il debito sarebbe stato recuperato con ritenuta mensile fino al 12/2016.
Con lettera di messa in mora datata 10/03/2017, inoltrata a mezzo pec in data 07/04/2017 al protocollo Par del Comune di come da ricevuta di accettazione e consegna, la sig.ra Controparte_1
[...]
per il tramite di proprio difensore, esponeva i fatti lei occorsi in data 17/10/2016, in Parte_1
alla via Amerigo Vespucci, nel tratto di lungomare prospiciente il bar ristorante Controparte_1
Descritta la dinamica del sinistro accadutole ed evidenziata la responsabilità Pt_2
dell'amministrazione comunale con riguardo all'occorso, per difetto di manutenzione della strada, invitava e diffidava detta amministrazione a risarcire i danni da ella subiti, riservandosi di far pervenire apposita quantificazione in uno al certificato di guarigione.
Con missiva, datata 3.04.2019, inoltrata mezzo pec in pari data, come da ricevute di inoltro e di avvenuta consegna, la sig.ra per il tramite di proprio difensore, esposti i fatti accaduti, Parte_1
inoltrava al protocollo del Comune di e alla polizia municipale di Acquappesa Controparte_1
richiesta di copia delle sommarie informazioni rese dal sig. e nonché Parte_3 Parte_4
copia della documentazione fotografica che evidenziava lo stato dei luoghi teatro del sinistro, oltre che il nominativo del funzionario responsabile della pratica, ai fini di una sua eventuale responsabilità.
Il Comune di riscontrava detta richiesta con missiva prot. n. 04/19 UT, datata Controparte_1
10.06.2019, comunicando all'uopo che gli atti richiesti risultavano smarriti e non presenti in archivio.
L'attrice, per il tramite di proprio procuratore, avv. Crusco, con missiva datata 12.05.2020, inoltrata a mezzo raccomandata a/r spedita in pari data e ricevuta dal in data Controparte_1
14.5.2020, come da ricevuta di spedizione e avviso di ricevimento allegati in atti, esposti i fatti per
5 come occorsi, invitava l'amministrazione comunale alla stipula di convenzione di negoziazione assistita.
Alle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 2, parte attrice allega estratto timbrato dal Dirigente
Scolastico, prof. da cui risultano i giorni totali di assenza dal lavoro per malattia Persona_1 della sig.ra dall'Istituto Comprensivo Statale “Gaetano Cistaro”, per un totale di 126 giorni Parte_1
e, in particolare, nei seguenti periodi: dal 18.10.2016 al 13.11.2016, per 27 giorni al 100%; dal
14.11.2016 al 14.12.2016, per 31 giorni al 100%; dal 15.12.2016 al 15.01.2017, per 31 giorni al
100%; dal 16.01.2017 al 7.02.2017, per 23 giorni al 100%; dall'08.02.2017 al 21.02.2017, per 14 giorni al 100%.
Il teste sig. dichiara che il giorno 17.10.2016, ore 19:00, lungo il marciapiede del Parte_4
lungomare di via Amerigo Vespucci, vide la sig.ra già caduta a Controparte_1 Parte_1
terra e il figlio accanto a lei. Riferisce che quella è una zona caratterizzata da avvallamenti e buche, presenti anche al momento del suo arrivo. Dichiara che, non avendo visto la sig.ra cadere a terra, non poteva riferire se ella fosse caduta su una buca, ma poteva dire che c'erano delle buche vicino a lei.
Il teste, poi, riferisce di non aver visto segnali di pericolo presenti nella zona e di ricordare che il luogo era illuminato. Dichiara che la sig.ra lamentava dolori, non riusciva nemmeno a Parte_1
parlare, ma non ricordava ferite. Riferisce che fin quando era stato sul posto, la sig.ra non era in grado di camminare e nemmeno di alzarsi. Il teste afferma che la sig.ra gli disse che era caduta e che stava aspettando il marito che era andato a prendere la macchina. Il teste riconosce le foto che gli vengono esibite e che rappresentano i luoghi del sinistro, dichiarando di ricordare che non vi erano pedoni circolanti al momento dell'infortunio.
Il teste, sig. , riferito di essere il marito della sig.ra conferma che il Testimone_1 Parte_1
giorno 17/10/2016 alle ore 19.00 circa, assisteva ad un infortunio culminato nella caduta al suolo della sig.ra nel mentre camminava lungo il marciapiede sul lungomare di Parte_1
via Amerigo Vespucci, e precisa che stavano passeggiando e sua moglie era Controparte_1
scesa dal marciapiede, aveva trovato il vuoto ed era caduta lamentando dolori fortissimi. Dichiara che il sito era scarsamente illuminato e non vi erano segnali di pericolo. Il teste riferisce che, in seguito alla caduta, la moglie lamentava forti dolori, anche se non erano visibili ferite. Dichiara che la stessa non era in condizione di camminare autonomamente. Afferma di aver cercato di sollevare la moglie e sistemarla, ma la stessa avvertiva fortissimi dolori. Il teste riconosce i luoghi del sinistro rappresentati nelle foto che gli venivano esibite, precisando che sul marciapiede non c'erano situazioni di pericolo, ma queste erano presenti sulla strada e non si notavano. Il medesimo afferma che la moglie fu costretta ad usare una sedia a ruote e non era in grado di svolgere le sue attività quotidiane. Conferma, infine, che l'infortunata era stata impedita, per oltre 4 mesi, di mettersi alla
6 guida della propria autovettura, rimanendo immobilizzata in casa, obbligata dalle fasciature e tutori sanitari e lungamente costretta su sedia pieghevole con pedana, necessitando di assistenza continua di terzi, specie da parte del medesimo e del figlio.
Il CTU, dott. ha concluso affermando che “Dopo visita peritale … ed anche alla luce Persona_2
della documentazione clinica avuta a disposizione, ho riscontrato un soggetto con:
- lieve limitazione della mobilità della caviglia destra (articolazione tibiotarsica e sotto-astragalica) con residua tumefazione locale e sintomatologia dolorosa in esito di frattura composta malleolo peroneale destro, trattata in maniera conservativa. Le frattura dei malleoli riguardano una regione anatomica in prossimità dell'articolazione della caviglia (tibio-tarsica) e pertanto possono esitare, qualunque sia il trattamento, in una limitazione della mobilità articolare. … Nel caso in oggetto la frattura riguardava il solo malleolo peroneale e presentava ab initio un buon affrontamento dei margini di frattura (frattura composta); per tale motivo è stato attuato un trattamento conservativo, che ha previsto l'immobilizzazione in app.gessato senza carico nei primi quaranta giorni, poi secondo app.gessato di carico per altri trentacinque giorni, quindi rieducazione motoria, giungendo alla guarigione clinica, come obbiettivamente riscontrabile e descritto nei certificati rilasciati dai
Sanitari. Residua, tuttavia, una lieve limitazione del movimento, associata ad un modesto quadro doloroso-disfunzionale che la periziata riferisce. La causa di una frattura di questo tipo è un evento traumatico a carico della caviglia con meccanismo prevalentemente torsionale, che determina la direzione della rima di frattura e l'entità della scomposizione, come può avvenire per una scivolata con violenta distorsione e caduta a terra. Oltretutto alla lesione scheletrica si associa una lesione – di entità variabile - del complesso capsulo-legamentoso della caviglia, che può esitare in instabilità, aspetto clinico appena sfumato nel caso trattato. Considerate le modalità traumatiche riferite dalla periziata, ritengo esista nesso di causalità tra queste e la frattura che si è verificata con i suoi esiti clinici, rappresentati dalla lieve disfunzione dolorosa della caviglia, esiti da considerare a tutt'oggi, dopo oltre cinque anni, stabilizzati. Ritengo che … la durata della inabilità, in accordo con quanto richiesto nella CTP, possa essere valutata in complessivi giorni centocinquantuno, suddivisibili in - giorni 43 (quarantatré) di ITT (immobilizzazione in app.gessato con divieto di carico a destra), - giorni 36 (trentasei) di ITP al 75%, - giorni 72 (settantadue) di ITP al 25%. Vengono documentate spese relative a visite e certificati medici, accertamenti strumentali, trattamenti riabilitativi, acquisto di prodotti in farmacia, pari ad euro 1006,13 (milleseieuro/13), spese che si ritengono congrue.
Valutate le comuni tabelle di riferimento (Linee guida per la valutazione medicolegale del danno alla persona in ambito civilistico, SIMLA, Giuffrè Ed.2016; Tabella delle menomazioni alla integrità psico-fisica D.M. 3.7.2003; Tabella delle menomazioni D.M. 12.07.2000; Guida alla valutazione medico-legale del danno biologico e dell'invalidità permanente, et al. 2002), ed in assenza di CP_2
7 precedenti morbosi riferiti nelle sedi anatomiche oggetto del trauma, ritengo che la frattura composta del malleolo peroneale destro verificatasi in data 17.10.2016 abbia determinato postumi invalidanti da considerarsi stabilizzati e non suscettibili di ulteriore miglioramento, responsabili della riduzione in modo permanente della complessiva integrità psicofisica della sig.ra nella Parte_1
misura del 6% (sei per cento)”.
Evidenziato che la c.t.p., “ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (Cass. civ.,
SS.UU., n. 13902/2013)” (Cass. ord. n. 27297 del 30.11.2020), dal complessivo compendio probatorio in atti emerge la prova dei presupposti dell'invocata responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. del convenuto. CP_1
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, escludendo che lo stato di una strada comunale - risultata "molto sconnessa" e contraddistinta dalla presenza di "buche e rappezzi" - costituisse esimente della responsabilità dell'ente per i danni subiti da un pedone, caduto a causa di una delle buche presenti sul manto stradale, atteso che il comportamento disattento dell'utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile)” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 29/07/2016).
In proposito, si è sostenuto che “la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia costituisce “caso fortuito”, idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., ove sia colposa ed imprevedibile” (Cass. n. 25837/17).
La dinamica del fatto è comprovata dal teste oculare sig. , il quale, riferito di Testimone_1
essere il marito della sig.ra conferma che il giorno 17/10/2016 alle ore 19.00 circa, Parte_1
assisteva ad un infortunio culminato nella caduta al suolo della medesima, nel mentre camminava lungo il marciapiede sul lungomare di via Amerigo Vespucci, e precisa che Controparte_1
stavano passeggiando e sua moglie era scesa dal marciapiede, aveva trovato il vuoto ed era caduta lamentando dolori fortissimi. Dichiara che il sito era scarsamente illuminato e non vi erano segnali di pericolo. Il teste riferisce che, in seguito alla caduta, la moglie lamentava forti dolori, anche se non erano visibili ferite. Dichiara che la stessa non era in condizione di camminare autonomamente.
8 Afferma di aver cercato di sollevare la moglie e sistemarla, ma la stessa avvertiva fortissimi dolori.
Il teste riconosce i luoghi del sinistro rappresentati nelle foto che gli venivano esibite, precisando che sul marciapiede non c'erano situazioni di pericolo, ma queste erano presenti sulla strada e non si notavano.
Il teste, sig. , dichiara che il giorno 17.10.2016, ore 19:00, lungo il marciapiede del Parte_4
lungomare di via Amerigo Vespucci, vide la sig.ra già caduta a Controparte_1 Parte_1
terra. Riferisce che quella è una zona caratterizzata da avvallamenti e buche, presenti anche al momento del suo arrivo. Pur non avendo visto la sig.ra cadere a terra, poteva dire che c'erano delle buche vicino a lei. Il teste, poi, riferisce di non aver visto segnali di pericolo presenti nella zona.
Entrambi i testi riconoscono le foto loro esibite, dalle quali emerge un avvallamento-dissesto del manto stradale, posto proprio accanto al marciapiede, descritto anche nel verbale di sopralluogo, prot.
n. 3386/2016 dell'08.11.2016, redatto dal Comando della Polizia Locale – servizio associato –
Comune di Acquappesa e Guardia Piemontese, in cui l'operatore, in sede di sopralluogo, eseguito il
2.11.2016, in via A. Vespucci, nel tratto di mare prospiciente il pubblico Controparte_1 esercizio ” constatava che sull'asfalto a ridosso del marciapiede, lato mare, Parte_2
del tratto di lungomare in questione insisteva un avvallamento nel piano visibile lungo circa metri due e largo metri 1,50 e che detto avvallamento si era determinato a causa dell'assestamento del materiale utilizzato per tamponare uno smottamento. L'operatore constatava al momento del sopralluogo che lo stesso si presentava riempito di terra e ghiaia, leggermente sotto livellato rispetto al piano stradale e che il punto più basso dell'avvallamento, a ridosso del marciapiede, risultava sotto livellato di circa 25 cm rispetto al piano di calpestio del marciapiede stesso. Precisava che in quel tratto di lungomare il piano di calpestio del marciapiede e il piano stradale divergevano di quota tra loro per cui l'altezza del marciapiede risultava 15 cm a sud dell'avvallamento e centimetri 20 a nord dello stesso.
Trattasi, dunque, di avvallamento-dissesto del manto stradale oggettivamente assai pericoloso, posto proprio a ridosso del marciapiede, non segnalato e difficilmente visibile per un pedone che, dal marciapiede, si accinge a porre il piede sul manto stradale sottostante per attraversare la strada, anche in considerazione dell'orario della caduta, avvenuta alle ore 19.00 circa del 17/10/2016.
In ogni caso, anche a prescindere da tale osservazione, come evidenziato in una recente pronuncia di legittimità (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13729 del 2022), “Cass., 3, ord. 12 maggio 2020 n. 8811 rileva ancora che la responsabilità ex articolo 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di provare l'esistenza del caso fortuito, considerato comunque che i suoi obblighi di vigilanza, controllo e diligenza gli impongono di adottare tutte le misure idonee per prevenire e impedire la produzione di danni a terzi. Cass., 2, n. 456 del 2021 da ultimo conferma che il danneggiato deve
9 limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità.
A questo indirizzo giurisprudenziale, cui il Collegio intende dare continuità, la sentenza non appare conforme in quanto la Corte di merito ha ritenuto che la condotta del danneggiato integrasse di per sé il caso fortuito perché l'avvallamento era percepibile per la sua dimensione e per l'orario in cui era avvenuto il sinistro. Ciò non toglie che, alla luce appunto della giurisprudenza sopra indicata, il avrebbe dovuto prevenire l'avvallamento certamente presente ed intrinsecamente CP_1
pericoloso, non avendo provato che si fosse appena creato. Ragionando diversamente, tutti i custodi di strade potrebbero permettersi di lasciarle non riparate a tempi indefiniti, ovvero astenersi dalla custodia, perché gli avvallamenti possono essere percepiti materialmente da chi passa nelle ore luminose del giorno, soltanto negli orari notturni "risorgendo" la custodia”.
Le lesioni subite dall'attrice e il nesso di causalità tra le stesse e la caduta sono corroborate, oltre che dal compendio probatorio in atti, anche dalla CTU espletata, in cui il consulente d'ufficio ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra le modalità traumatiche riferite dalla periziata e la frattura che si è verificata “con i suoi esiti clinici, rappresentati dalla lieve disfunzione dolorosa della caviglia”, esiti da considerare a tutt'oggi stabilizzati.
Sulla scorta della documentazione tempestivamente versata in atti e della CTU espletata, che si ritiene di condividere, in quanto corretta ed immune da vizi logici, le predette lesioni riportate dalla danneggiata hanno determinato un danno biologico permanente valutabile nella misura del 6%, nonché: -inabilità temporanea totale di giorni 43; -inabilità temporanea parziale di giorni 36 al 75%;
-inabilità temporanea parziale di giorni 72 al 25%.
Tanto premesso, applicando le recenti tabelle del Tribunale di Milano 2024, in uso presso questo ufficio, considerando l'età della danneggiata all'epoca del fatto (50 anni) e la percentuale di invalidità permanente da lei riportata (6%), il danno biologico permanente dalla medesima subito deve essere liquidato nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di € 8.678,00. Il danno biologico da invalidità temporanea va liquidato, all'attualità, in base alle predette tabelle, in complessivi €
10.120,00 (di cui € 4.945,00 per inabilità temporanea totale di giorni 43; € 3.105,00 per inabilità temporanea parziale di giorni 36 al 75%; € 2.070,00 per inabilità temporanea parziale di giorni 72 al
25%.).
Le spese mediche documentate e riconosciute, ritenute congrue, anche in base alla CTU espletata, sono pari ad € 1.006,13.
Sul punto, infatti, il CTU ha evidenziato che “vengono documentate spese relative a visite e certificati medici, accertamenti strumentali, trattamenti riabilitativi, acquisto di prodotti in farmacia, pari ad
10 euro 1006,13 (milleseieuro/13), spese che si ritengono congrue”. Dall'elenco delle spese documentate, contenuto a pag. 4 della relazione tecnica, risulta che il CTU ha già conteggiato anche le spese relative alla CTP del Dr. Per_3
Concludendo, all'attrice spetta la somma complessiva di € 19.804,13, di cui € 18.798,00 per danno non patrimoniale (€ 8.678,00 per danno biologico permanente ed € 10.120,00 per danno da invalidità temporanea) ed € 1.006,13 per danno patrimoniale accertato, consistente in spese mediche documentate e riconosciute.
Sull'importo di € 19.804,13, trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi dalla data dell'evento dannoso (17.10.2016) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale, calcolati sulla somma che, previa devalutazione sino al momento dell'evento (17.10.2016), deve essere poi via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo gli interessi al tasso legale devono essere computati sulla somma già attualizzata in sentenza (quindi sull'importo di € 19.804,13). Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, in quanto l'importo risulta già attualizzato.
Secondo un condivisibile orientamento di legittimità, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
28988 del 11/11/2019).
Nel caso di specie l'attrice non ha tempestivamente allegato e provato conseguenze anomale o del tutto peculiari rispetto a quelle ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, anche considerando la sede anatomica oggetto del trauma, non appalesandosi le circostanze dedotte a pag. 4 dell'atto di citazione come anomale o del tutto peculiari, tali da giustificare la personalizzazione in aumento, evidenziato che il danno biologico, c.d. dinamico- relazionale, già coincide con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto.
Circa il danno morale, che non è dovuto in re ipsa ed è autonomo e distinto da quello biologico,
l'attrice non ha tempestivamente allegato gli elementi di fatto necessari per dimostrarlo in via presuntiva.
Stante, infatti, la piena autonomia del danno morale rispetto a quello biologico, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, ma il danneggiato deve “allegare tutti gli
11 elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008).
Nel caso di specie, la danneggiata non ha adeguatamente e tempestivamente allegato tali elementi, non allegando nemmeno nell'atto di citazione il danno morale, indi l'effettivo e concreto pregiudizio soggettivo-interiore patito in dipendenza del fatto in oggetto.
Esso non è neanche presuntivamente inferibile dalla documentazione allegata né dalle testimonianze assunte, non conseguendo il dolore psicologico automaticamente da quello fisico né potendo la prova presuntiva rendere in re ipsa il danno de quo.
Non sussiste, infatti, “alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 339 del 13/01/2016).
Alla luce delle esposte considerazioni, si accerta e dichiara che il sinistro occorso all'attrice in data
17.10.2016, per cui è causa, si è verificato per esclusiva colpa e responsabilità dell'amministrazione comunale di per l'effetto, si condanna il convenuto, in persona del Controparte_1 CP_1
Sindaco p.t., in forza del disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per come innanzi specificati, subiti dall'attrice nell'occorso sinistro, quantificati nella somma complessiva pari ad € 19.804,13, già attualizzata, oltre agli interessi da calcolare con le modalità sopra indicate.
Rilevato che l'attrice in citazione ha chiesto la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni subiti nella somma ivi indicata “ovvero a quegli importi maggiori o minori e/o meglio visti, da accertarsi in istruttoria di causa,” e che “non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021), le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da €
5.201 a € 26.000), seguono la soccombenza della parte convenuta, con attribuzione all'avv. Francesco
Crusco.
Parimenti, le eventuali spese di CTU vanno poste a carico del convenuto, in persona del CP_1
Sindaco p.t.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 846/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
12 1) accerta e dichiara che il sinistro occorso all'attrice in data 17.10.2016, per cui è causa, si è verificato per esclusiva colpa e responsabilità dell'amministrazione comunale di
[...]
CP_1
2) per l'effetto, condanna il convenuto, in persona del Sindaco p.t., in forza del disposto CP_1
normativo di cui all'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per come specificati in parte motiva, subiti dall'attrice nell'occorso sinistro, quantificati nella somma complessiva pari ad € 19.804,13, già attualizzata, oltre agli interessi da calcolare con le modalità indicate in parte motiva;
3) condanna il convenuto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore CP_1 dell'attrice, delle spese processuali, che si liquidano in € 573,67 per esborsi, € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Crusco;
4) pone le eventuali spese di CTU a carico del convenuto, in persona del Sindaco p.t. CP_1
Paola, lì 5.4.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 846/2020 R.G., avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
TRA
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Francesco Crusco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Santa Maria del Cedro (CS), via del Pino Loricato n. 10, in virtù di procura alle liti posta a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.1.2025, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente da parte attrice, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato a mani in data 27/07/2020, la sig.ra Parte_1
conveniva, innanzi al Tribunale di Paola, il in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., deducendo che: il giorno 17.10.2016, verso le ore 19,00, l'attrice, nel mentre – in compagnia del marito e di altri conoscenti del posto, nonché alla presenza di numerosi passanti – percorreva a piedi la strada Lungomare Via Amerigo Vespucci nell'abitato di e, precisamente, Controparte_1
camminando con andatura lenta e prudente, procedendo con la massima cautela, considerata la ridotta luce dell'ora serale, giunta nei pressi dell'esercizio commerciale ”, Parte_2 nell'atto di scendere dal marciapiede, rovinava al suolo inciampando in un avvallamento dell'asfalto situato proprio a ridosso del marciapiede stesso;
il sito stradale dell'evento destinato a percorso
1 pedonale pubblico, al momento della caduta, pur all'apparenza perfettamente percorribile dagli utenti della strada, si rilevava di fatto sconnesso ed irregolare per mancanza dei necessari interventi manutentivi;
la caduta come descritta è riconducibile, per come comprovato dalle foto dei luoghi ritratti al momento del sinistro, agli avvallamenti, dislivelli e sconnessioni del sito viario, non visibili e non segnalati, presenti a carico della fascia bituminosa posta a ridosso del marciapiede impegnata dalla al momento del sinistro;
la descritta condizione del sito è stata anche accertata in sede Parte_1
di sopralluogo, effettuato in data 02/11/2016, prot. n. 3386/16, dall'operatore di Polizia Locale del
Comune di debitamente rappresentata anche a mezzo foto accluse, unitamente Controparte_1
ad altri documenti e al verbale di accertamento detto;
l'impatto con il suolo, assolutamente inevitabile attese le circostanze descritte, causava gravi danni alla persona dell'attrice, la quale, nelle condizioni di tempo e di luogo in cui lo stesso si è verificato, nulla ha potuto fare per impedire l'evento lesivo;
l'attrice, dopo l'evento, veniva soccorsa e condotta presso l'Ospedale Civile di Cetraro ove, in seguito alle prime cure di pronto intervento sanitario e a consulenza ortopedica, le veniva successivamente immobilizzato l'arto inferiore destro con una valva gessata;
nell'immediatezza del soccorso i sanitari diagnosticarono: “frattura spiroide bifocale composta del malleolo peroneale caviglia destra”; in data 22/11/2016 veniva rimosso l'apparecchio gessato applicato il 29/10/2016; successivamente, nella data del 28/11/2016, le venne confezionato all'arto inferiore destro un gambaletto gessato da carico, rimosso in data 3/01/2017; stabilizzati postumi conseguenti alle patite lesioni ed effettuate le necessarie visite ortopediche e cicli di terapia educativa, la ricorrente si sottoponeva a visita medico- legale per la valutazione del danno alla salute subito e conseguente eventuale individuazione di postumi invalidanti;
il sanitario incaricato di effettuare detti accertamenti, in seguito alle opportune visite e consulenze specialistiche, rassegnava conclusioni e considerazioni valutative del seguente tenore: “in seguito all'incidente da insidia stradale patito in data 17/10/2016, la Sig.ra Parte_1
è affetta da: lieve zoppia alla deambulazione da postumi di grave distorsione della caviglia
[...]
destra con frattura bifocale, spiroide del malleolo peroneale e con residua instabilità articolare”; conclusivamente il sanitario affermava che “i postumi esitati all'incidente da insidia stradale del
17/10/2016 sostanzino oggi un danno biologico del 7%; si indicano altresì: giorni 43 per invalidità temporanea assoluta al 100%, giorni 36 per invalidità temporanea relativa al 75%, giorni 72 per invalidità temporanea relativa al 25%”; quanto alle valutazioni in punto di nesso causale il sanitario, nel proprio elaborato peritale affermava testualmente: “è ammissibile rapporto di causalità con la dinamica dell'incidente così come dichiarata dalla periziata in sede di CTP”; in forza di quanto sopra, ai fini del computo, sul profilo strettamente economico del danno alla salute patito dall'attrice in conseguenza e dipendenza del sinistro sopra descritto, tenendo conto dell'età della danneggiata, anni
50 alla data del sinistro, la domanda risarcitoria può essere così quantificata: invalidità permanente
2 pari al 7% euro 11.717,00 + invalidità temporanea totale 100% giorni 43 € 4.214,00 + invalidità temporanea relativa 75% giorni 36 € 2.646,00 + invalidità temporanea relativa 25% giorni 72 €
1.764,00; danno biologico temporaneo + invalidità permanente totale euro 20.341,00 + aumento personalizzato totale euro 26.200,00; l'aumento computato a titolo di personalizzazione del danno trova piena giustificazione nelle particolari circostanze, specifiche ed eccezionali che, nel caso di specie rendono il danno a risarcirsi più grave rispetto alle conseguenze ordinarie derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età; sul punto si evidenziano quali conseguenze immediate e dirette dell'evento dannoso di cui trattasi, qualificate dal carattere di specificità ed eccezionalità: l'assoluta, obbligata sospensione dell'attività lavorativa di docente svolta dalla per lungo tempo, segnatamente 4 mesi e 4 giorni;
l'isolamento totale dell'infortunata Parte_1
per i lunghi periodi di riposo e cure presso la propria abitazione, obbligato dalle fasciature e tutori sanitari e dal necessario uso della sedia pieghevole con pedana noleggiata dall'attrice; privazione dei rapporti sociali e parentali, specie con riferimento ai parenti dell'infortunata residenti nella regione
Puglia, da sempre raggiunti ed assiduamente frequentati, privazione che si è aggiunta all'obbligato radicale mutamento delle proprie abitudini di vita e al coinvolgimento di tutti i suoi familiari nelle pratiche richieste per assistenza e terapie, con particolare riguardo agli spostamenti necessari per raggiungere i presidi sanitari fuori dal Comune di residenza;
impossibilità di attendere alla cura e gestione del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare esistente nella detta regione Puglia, stante l'assoluta inabilità dell'infortunata alla guida di veicoli;
alle somme sopra computate a titolo risarcitorio devono aggiungersi, altresì, le spese mediche sostenute per terapie e cure, farmaci, presidi ortopedici, esami vari, tickets e competenze relative alla visita specialistica per CTP;
dette spese ammontano complessivamente a euro 1.084,50; in forza di quanto sopra elencato e computato, la somma totale al risarcirsi ammonta ad euro 27.284,50; tutte le innumerevoli attività svolte dalla difesa di parte attrice nei confronti della convenuta amministrazione comunale sono rimaste senza esito, ivi inclusa la formale diffida risarcitoria datata 10/03/2017, inoltrata a mezzo pec, comprese altresì le intercorse successive istanze epistolari tra le quali si segnala la richiesta datata 03/04/2019, inoltrata a mezzo pec, volta all'ottenimento di copia degli atti di accertamento di sopralluogo della polizia municipale effettuati in seguito al sinistro, richiesta liquidata con la risposta di cui alla missiva datata
10/06/2019, a firma del responsabile del settore tecnico del di Controparte_1
seguito testualmente riportata: “gli atti da voi richiesti risultano smarriti e a oggi non presenti in archivio”; non miglior sorte hanno conseguito le successive iniziative svolte dall'odierna difesa per la soluzione bonaria e stragiudiziale della domanda risarcitoria per cui è causa con particolare riferimento al formale invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, invito datato
12/05/2020 e in pari data inoltrato al a mezzo raccomandata;
atto Controparte_1
3 parimenti del tutto ignorato da parte convenuta;
pertanto, ricorrendo nel caso di specie la condizione di mancata risposta all'invito detto, si chiede in sede di pronunciamento sulle spese di lite di valutare il comportamento richiamato, serbato da parte avversa, nel presente giudizio per risarcimento danni.
L'attrice, pertanto, domandava accogliersi la domanda proposta e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che il sinistro occorsole in data 17.10.2016, per cui è causa, si era verificato per esclusiva colpa e responsabilità dell'amministrazione comunale di per l'effetto, Controparte_1
condannarsi la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali per come innanzi specificati, subiti dall'attrice nell'occorso sinistro, quantificati nella somma complessiva pari ad euro 27.284,50, ovvero a quegli importi maggiori o minori e/o meglio visti, da accertarsi in istruttoria di causa, con gli interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al soddisfo, in forza del disposto normativo di cui all'art. 2051 e, in subordine, a mente dell'articolo 2043 del codice civile;
condannarsi parte convenuta al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c., avv. Francesco Crusco;
dichiararsi la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Instaurato il contraddittorio, il in persona del Sindaco p.t., seppur Controparte_1
ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, sicché se ne dichiarava la contumacia con ordinanza del 16.12.2020. Assunta prova orale, espletata CTU, parte attrice, con note scritte in sostituzione dell'udienza dell'08.01.2025, precisava le conclusioni e il giudice assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, si rinvengono in atti n. 6 riproduzioni fotografiche, rappresentanti lo stato dei luoghi relativi al fatto oggetto di causa.
Dal verbale di sopralluogo, prot. n. 3386/2016 dell'08.11.2016, inerente all'incidente pedonale di cui alla denuncia scritta, prot. 3207/16 R.G. del 24/10/2016, a firma di redatto dal Parte_1
Comando della Polizia Locale – servizio associato – di Acquappesa e CP_1 Controparte_1 risulta che l'operatore, Tundis, in sede di sopralluogo, eseguito il 2.11.2016, in Controparte_1 via A. Vespucci, nel tratto di mare prospiciente il pubblico esercizio Parte_2
constatava che sull'asfalto a ridosso del marciapiede, lato mare, del tratto di lungomare in questione insisteva un avvallamento nel piano visibile lungo circa metri due e largo metri 1,50 e che detto avvallamento si era determinato a causa dell'assestamento del materiale utilizzato per tamponare uno smottamento causato dalle mareggiate. L'operatore constatava al momento del sopralluogo che lo stesso si presentava riempito di terra e ghiaia, leggermente sotto livellato rispetto al piano stradale e che il punto più basso dell'avvallamento, a ridosso del marciapiede, risultava sotto livellato di circa
25 cm rispetto al piano di calpestio del marciapiede stesso. Precisava che in quel tratto di lungomare
4 il piano di calpestio del marciapiede e il piano stradale divergevano di quota tra loro per cui l'altezza del marciapiede risultava 15 cm a sud dell'avvallamento e centimetri 20 a nord dello stesso.
Dal verbale di Pronto Soccorso n. 20161014090, rilasciato dal nosocomio di Cetraro, risulta che la sig.ra faceva ingresso in pronto soccorso in data 17.10.2016 alle 19:31 e usciva alle 20:29. Parte_1
All'esito degli esami eseguiti le veniva diagnosticata frattura spiroide bifocale composta del malleolo peroneale caviglia destra, con la prescrizione di tornare il giorno successivo per visita ortopedica ambulatoriale e con prognosi di giorni 25.
L'attrice allega anche le copie relative alle spese mediche sostenute e, in particolare, n. 17 fatture, oltre che scontrini fiscali. Dette fatture riguardano il noleggio della sedia, rx al piede, visite specialistiche ortopediche, esami del sangue e sedute di magnetoterapia e riabilitazione, oltre che le spese sostenute per la CTP e per farmaci. In ultimo, è allegato il cedolino dell'attrice relativo alla mensilità di stipendio di dicembre 2016 da cui risultano le ritenute relative al debito accertato per il periodo di assenza per malattia dal 18.10.2016 al 27.10.2016, informando che il debito sarebbe stato recuperato con ritenuta mensile fino al 12/2016.
Con lettera di messa in mora datata 10/03/2017, inoltrata a mezzo pec in data 07/04/2017 al protocollo Par del Comune di come da ricevuta di accettazione e consegna, la sig.ra Controparte_1
[...]
per il tramite di proprio difensore, esponeva i fatti lei occorsi in data 17/10/2016, in Parte_1
alla via Amerigo Vespucci, nel tratto di lungomare prospiciente il bar ristorante Controparte_1
Descritta la dinamica del sinistro accadutole ed evidenziata la responsabilità Pt_2
dell'amministrazione comunale con riguardo all'occorso, per difetto di manutenzione della strada, invitava e diffidava detta amministrazione a risarcire i danni da ella subiti, riservandosi di far pervenire apposita quantificazione in uno al certificato di guarigione.
Con missiva, datata 3.04.2019, inoltrata mezzo pec in pari data, come da ricevute di inoltro e di avvenuta consegna, la sig.ra per il tramite di proprio difensore, esposti i fatti accaduti, Parte_1
inoltrava al protocollo del Comune di e alla polizia municipale di Acquappesa Controparte_1
richiesta di copia delle sommarie informazioni rese dal sig. e nonché Parte_3 Parte_4
copia della documentazione fotografica che evidenziava lo stato dei luoghi teatro del sinistro, oltre che il nominativo del funzionario responsabile della pratica, ai fini di una sua eventuale responsabilità.
Il Comune di riscontrava detta richiesta con missiva prot. n. 04/19 UT, datata Controparte_1
10.06.2019, comunicando all'uopo che gli atti richiesti risultavano smarriti e non presenti in archivio.
L'attrice, per il tramite di proprio procuratore, avv. Crusco, con missiva datata 12.05.2020, inoltrata a mezzo raccomandata a/r spedita in pari data e ricevuta dal in data Controparte_1
14.5.2020, come da ricevuta di spedizione e avviso di ricevimento allegati in atti, esposti i fatti per
5 come occorsi, invitava l'amministrazione comunale alla stipula di convenzione di negoziazione assistita.
Alle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 2, parte attrice allega estratto timbrato dal Dirigente
Scolastico, prof. da cui risultano i giorni totali di assenza dal lavoro per malattia Persona_1 della sig.ra dall'Istituto Comprensivo Statale “Gaetano Cistaro”, per un totale di 126 giorni Parte_1
e, in particolare, nei seguenti periodi: dal 18.10.2016 al 13.11.2016, per 27 giorni al 100%; dal
14.11.2016 al 14.12.2016, per 31 giorni al 100%; dal 15.12.2016 al 15.01.2017, per 31 giorni al
100%; dal 16.01.2017 al 7.02.2017, per 23 giorni al 100%; dall'08.02.2017 al 21.02.2017, per 14 giorni al 100%.
Il teste sig. dichiara che il giorno 17.10.2016, ore 19:00, lungo il marciapiede del Parte_4
lungomare di via Amerigo Vespucci, vide la sig.ra già caduta a Controparte_1 Parte_1
terra e il figlio accanto a lei. Riferisce che quella è una zona caratterizzata da avvallamenti e buche, presenti anche al momento del suo arrivo. Dichiara che, non avendo visto la sig.ra cadere a terra, non poteva riferire se ella fosse caduta su una buca, ma poteva dire che c'erano delle buche vicino a lei.
Il teste, poi, riferisce di non aver visto segnali di pericolo presenti nella zona e di ricordare che il luogo era illuminato. Dichiara che la sig.ra lamentava dolori, non riusciva nemmeno a Parte_1
parlare, ma non ricordava ferite. Riferisce che fin quando era stato sul posto, la sig.ra non era in grado di camminare e nemmeno di alzarsi. Il teste afferma che la sig.ra gli disse che era caduta e che stava aspettando il marito che era andato a prendere la macchina. Il teste riconosce le foto che gli vengono esibite e che rappresentano i luoghi del sinistro, dichiarando di ricordare che non vi erano pedoni circolanti al momento dell'infortunio.
Il teste, sig. , riferito di essere il marito della sig.ra conferma che il Testimone_1 Parte_1
giorno 17/10/2016 alle ore 19.00 circa, assisteva ad un infortunio culminato nella caduta al suolo della sig.ra nel mentre camminava lungo il marciapiede sul lungomare di Parte_1
via Amerigo Vespucci, e precisa che stavano passeggiando e sua moglie era Controparte_1
scesa dal marciapiede, aveva trovato il vuoto ed era caduta lamentando dolori fortissimi. Dichiara che il sito era scarsamente illuminato e non vi erano segnali di pericolo. Il teste riferisce che, in seguito alla caduta, la moglie lamentava forti dolori, anche se non erano visibili ferite. Dichiara che la stessa non era in condizione di camminare autonomamente. Afferma di aver cercato di sollevare la moglie e sistemarla, ma la stessa avvertiva fortissimi dolori. Il teste riconosce i luoghi del sinistro rappresentati nelle foto che gli venivano esibite, precisando che sul marciapiede non c'erano situazioni di pericolo, ma queste erano presenti sulla strada e non si notavano. Il medesimo afferma che la moglie fu costretta ad usare una sedia a ruote e non era in grado di svolgere le sue attività quotidiane. Conferma, infine, che l'infortunata era stata impedita, per oltre 4 mesi, di mettersi alla
6 guida della propria autovettura, rimanendo immobilizzata in casa, obbligata dalle fasciature e tutori sanitari e lungamente costretta su sedia pieghevole con pedana, necessitando di assistenza continua di terzi, specie da parte del medesimo e del figlio.
Il CTU, dott. ha concluso affermando che “Dopo visita peritale … ed anche alla luce Persona_2
della documentazione clinica avuta a disposizione, ho riscontrato un soggetto con:
- lieve limitazione della mobilità della caviglia destra (articolazione tibiotarsica e sotto-astragalica) con residua tumefazione locale e sintomatologia dolorosa in esito di frattura composta malleolo peroneale destro, trattata in maniera conservativa. Le frattura dei malleoli riguardano una regione anatomica in prossimità dell'articolazione della caviglia (tibio-tarsica) e pertanto possono esitare, qualunque sia il trattamento, in una limitazione della mobilità articolare. … Nel caso in oggetto la frattura riguardava il solo malleolo peroneale e presentava ab initio un buon affrontamento dei margini di frattura (frattura composta); per tale motivo è stato attuato un trattamento conservativo, che ha previsto l'immobilizzazione in app.gessato senza carico nei primi quaranta giorni, poi secondo app.gessato di carico per altri trentacinque giorni, quindi rieducazione motoria, giungendo alla guarigione clinica, come obbiettivamente riscontrabile e descritto nei certificati rilasciati dai
Sanitari. Residua, tuttavia, una lieve limitazione del movimento, associata ad un modesto quadro doloroso-disfunzionale che la periziata riferisce. La causa di una frattura di questo tipo è un evento traumatico a carico della caviglia con meccanismo prevalentemente torsionale, che determina la direzione della rima di frattura e l'entità della scomposizione, come può avvenire per una scivolata con violenta distorsione e caduta a terra. Oltretutto alla lesione scheletrica si associa una lesione – di entità variabile - del complesso capsulo-legamentoso della caviglia, che può esitare in instabilità, aspetto clinico appena sfumato nel caso trattato. Considerate le modalità traumatiche riferite dalla periziata, ritengo esista nesso di causalità tra queste e la frattura che si è verificata con i suoi esiti clinici, rappresentati dalla lieve disfunzione dolorosa della caviglia, esiti da considerare a tutt'oggi, dopo oltre cinque anni, stabilizzati. Ritengo che … la durata della inabilità, in accordo con quanto richiesto nella CTP, possa essere valutata in complessivi giorni centocinquantuno, suddivisibili in - giorni 43 (quarantatré) di ITT (immobilizzazione in app.gessato con divieto di carico a destra), - giorni 36 (trentasei) di ITP al 75%, - giorni 72 (settantadue) di ITP al 25%. Vengono documentate spese relative a visite e certificati medici, accertamenti strumentali, trattamenti riabilitativi, acquisto di prodotti in farmacia, pari ad euro 1006,13 (milleseieuro/13), spese che si ritengono congrue.
Valutate le comuni tabelle di riferimento (Linee guida per la valutazione medicolegale del danno alla persona in ambito civilistico, SIMLA, Giuffrè Ed.2016; Tabella delle menomazioni alla integrità psico-fisica D.M. 3.7.2003; Tabella delle menomazioni D.M. 12.07.2000; Guida alla valutazione medico-legale del danno biologico e dell'invalidità permanente, et al. 2002), ed in assenza di CP_2
7 precedenti morbosi riferiti nelle sedi anatomiche oggetto del trauma, ritengo che la frattura composta del malleolo peroneale destro verificatasi in data 17.10.2016 abbia determinato postumi invalidanti da considerarsi stabilizzati e non suscettibili di ulteriore miglioramento, responsabili della riduzione in modo permanente della complessiva integrità psicofisica della sig.ra nella Parte_1
misura del 6% (sei per cento)”.
Evidenziato che la c.t.p., “ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (Cass. civ.,
SS.UU., n. 13902/2013)” (Cass. ord. n. 27297 del 30.11.2020), dal complessivo compendio probatorio in atti emerge la prova dei presupposti dell'invocata responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. del convenuto. CP_1
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, escludendo che lo stato di una strada comunale - risultata "molto sconnessa" e contraddistinta dalla presenza di "buche e rappezzi" - costituisse esimente della responsabilità dell'ente per i danni subiti da un pedone, caduto a causa di una delle buche presenti sul manto stradale, atteso che il comportamento disattento dell'utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile)” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 29/07/2016).
In proposito, si è sostenuto che “la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia costituisce “caso fortuito”, idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., ove sia colposa ed imprevedibile” (Cass. n. 25837/17).
La dinamica del fatto è comprovata dal teste oculare sig. , il quale, riferito di Testimone_1
essere il marito della sig.ra conferma che il giorno 17/10/2016 alle ore 19.00 circa, Parte_1
assisteva ad un infortunio culminato nella caduta al suolo della medesima, nel mentre camminava lungo il marciapiede sul lungomare di via Amerigo Vespucci, e precisa che Controparte_1
stavano passeggiando e sua moglie era scesa dal marciapiede, aveva trovato il vuoto ed era caduta lamentando dolori fortissimi. Dichiara che il sito era scarsamente illuminato e non vi erano segnali di pericolo. Il teste riferisce che, in seguito alla caduta, la moglie lamentava forti dolori, anche se non erano visibili ferite. Dichiara che la stessa non era in condizione di camminare autonomamente.
8 Afferma di aver cercato di sollevare la moglie e sistemarla, ma la stessa avvertiva fortissimi dolori.
Il teste riconosce i luoghi del sinistro rappresentati nelle foto che gli venivano esibite, precisando che sul marciapiede non c'erano situazioni di pericolo, ma queste erano presenti sulla strada e non si notavano.
Il teste, sig. , dichiara che il giorno 17.10.2016, ore 19:00, lungo il marciapiede del Parte_4
lungomare di via Amerigo Vespucci, vide la sig.ra già caduta a Controparte_1 Parte_1
terra. Riferisce che quella è una zona caratterizzata da avvallamenti e buche, presenti anche al momento del suo arrivo. Pur non avendo visto la sig.ra cadere a terra, poteva dire che c'erano delle buche vicino a lei. Il teste, poi, riferisce di non aver visto segnali di pericolo presenti nella zona.
Entrambi i testi riconoscono le foto loro esibite, dalle quali emerge un avvallamento-dissesto del manto stradale, posto proprio accanto al marciapiede, descritto anche nel verbale di sopralluogo, prot.
n. 3386/2016 dell'08.11.2016, redatto dal Comando della Polizia Locale – servizio associato –
Comune di Acquappesa e Guardia Piemontese, in cui l'operatore, in sede di sopralluogo, eseguito il
2.11.2016, in via A. Vespucci, nel tratto di mare prospiciente il pubblico Controparte_1 esercizio ” constatava che sull'asfalto a ridosso del marciapiede, lato mare, Parte_2
del tratto di lungomare in questione insisteva un avvallamento nel piano visibile lungo circa metri due e largo metri 1,50 e che detto avvallamento si era determinato a causa dell'assestamento del materiale utilizzato per tamponare uno smottamento. L'operatore constatava al momento del sopralluogo che lo stesso si presentava riempito di terra e ghiaia, leggermente sotto livellato rispetto al piano stradale e che il punto più basso dell'avvallamento, a ridosso del marciapiede, risultava sotto livellato di circa 25 cm rispetto al piano di calpestio del marciapiede stesso. Precisava che in quel tratto di lungomare il piano di calpestio del marciapiede e il piano stradale divergevano di quota tra loro per cui l'altezza del marciapiede risultava 15 cm a sud dell'avvallamento e centimetri 20 a nord dello stesso.
Trattasi, dunque, di avvallamento-dissesto del manto stradale oggettivamente assai pericoloso, posto proprio a ridosso del marciapiede, non segnalato e difficilmente visibile per un pedone che, dal marciapiede, si accinge a porre il piede sul manto stradale sottostante per attraversare la strada, anche in considerazione dell'orario della caduta, avvenuta alle ore 19.00 circa del 17/10/2016.
In ogni caso, anche a prescindere da tale osservazione, come evidenziato in una recente pronuncia di legittimità (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13729 del 2022), “Cass., 3, ord. 12 maggio 2020 n. 8811 rileva ancora che la responsabilità ex articolo 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di provare l'esistenza del caso fortuito, considerato comunque che i suoi obblighi di vigilanza, controllo e diligenza gli impongono di adottare tutte le misure idonee per prevenire e impedire la produzione di danni a terzi. Cass., 2, n. 456 del 2021 da ultimo conferma che il danneggiato deve
9 limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità.
A questo indirizzo giurisprudenziale, cui il Collegio intende dare continuità, la sentenza non appare conforme in quanto la Corte di merito ha ritenuto che la condotta del danneggiato integrasse di per sé il caso fortuito perché l'avvallamento era percepibile per la sua dimensione e per l'orario in cui era avvenuto il sinistro. Ciò non toglie che, alla luce appunto della giurisprudenza sopra indicata, il avrebbe dovuto prevenire l'avvallamento certamente presente ed intrinsecamente CP_1
pericoloso, non avendo provato che si fosse appena creato. Ragionando diversamente, tutti i custodi di strade potrebbero permettersi di lasciarle non riparate a tempi indefiniti, ovvero astenersi dalla custodia, perché gli avvallamenti possono essere percepiti materialmente da chi passa nelle ore luminose del giorno, soltanto negli orari notturni "risorgendo" la custodia”.
Le lesioni subite dall'attrice e il nesso di causalità tra le stesse e la caduta sono corroborate, oltre che dal compendio probatorio in atti, anche dalla CTU espletata, in cui il consulente d'ufficio ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra le modalità traumatiche riferite dalla periziata e la frattura che si è verificata “con i suoi esiti clinici, rappresentati dalla lieve disfunzione dolorosa della caviglia”, esiti da considerare a tutt'oggi stabilizzati.
Sulla scorta della documentazione tempestivamente versata in atti e della CTU espletata, che si ritiene di condividere, in quanto corretta ed immune da vizi logici, le predette lesioni riportate dalla danneggiata hanno determinato un danno biologico permanente valutabile nella misura del 6%, nonché: -inabilità temporanea totale di giorni 43; -inabilità temporanea parziale di giorni 36 al 75%;
-inabilità temporanea parziale di giorni 72 al 25%.
Tanto premesso, applicando le recenti tabelle del Tribunale di Milano 2024, in uso presso questo ufficio, considerando l'età della danneggiata all'epoca del fatto (50 anni) e la percentuale di invalidità permanente da lei riportata (6%), il danno biologico permanente dalla medesima subito deve essere liquidato nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di € 8.678,00. Il danno biologico da invalidità temporanea va liquidato, all'attualità, in base alle predette tabelle, in complessivi €
10.120,00 (di cui € 4.945,00 per inabilità temporanea totale di giorni 43; € 3.105,00 per inabilità temporanea parziale di giorni 36 al 75%; € 2.070,00 per inabilità temporanea parziale di giorni 72 al
25%.).
Le spese mediche documentate e riconosciute, ritenute congrue, anche in base alla CTU espletata, sono pari ad € 1.006,13.
Sul punto, infatti, il CTU ha evidenziato che “vengono documentate spese relative a visite e certificati medici, accertamenti strumentali, trattamenti riabilitativi, acquisto di prodotti in farmacia, pari ad
10 euro 1006,13 (milleseieuro/13), spese che si ritengono congrue”. Dall'elenco delle spese documentate, contenuto a pag. 4 della relazione tecnica, risulta che il CTU ha già conteggiato anche le spese relative alla CTP del Dr. Per_3
Concludendo, all'attrice spetta la somma complessiva di € 19.804,13, di cui € 18.798,00 per danno non patrimoniale (€ 8.678,00 per danno biologico permanente ed € 10.120,00 per danno da invalidità temporanea) ed € 1.006,13 per danno patrimoniale accertato, consistente in spese mediche documentate e riconosciute.
Sull'importo di € 19.804,13, trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi dalla data dell'evento dannoso (17.10.2016) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale, calcolati sulla somma che, previa devalutazione sino al momento dell'evento (17.10.2016), deve essere poi via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo gli interessi al tasso legale devono essere computati sulla somma già attualizzata in sentenza (quindi sull'importo di € 19.804,13). Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, in quanto l'importo risulta già attualizzato.
Secondo un condivisibile orientamento di legittimità, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
28988 del 11/11/2019).
Nel caso di specie l'attrice non ha tempestivamente allegato e provato conseguenze anomale o del tutto peculiari rispetto a quelle ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, anche considerando la sede anatomica oggetto del trauma, non appalesandosi le circostanze dedotte a pag. 4 dell'atto di citazione come anomale o del tutto peculiari, tali da giustificare la personalizzazione in aumento, evidenziato che il danno biologico, c.d. dinamico- relazionale, già coincide con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto.
Circa il danno morale, che non è dovuto in re ipsa ed è autonomo e distinto da quello biologico,
l'attrice non ha tempestivamente allegato gli elementi di fatto necessari per dimostrarlo in via presuntiva.
Stante, infatti, la piena autonomia del danno morale rispetto a quello biologico, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, ma il danneggiato deve “allegare tutti gli
11 elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008).
Nel caso di specie, la danneggiata non ha adeguatamente e tempestivamente allegato tali elementi, non allegando nemmeno nell'atto di citazione il danno morale, indi l'effettivo e concreto pregiudizio soggettivo-interiore patito in dipendenza del fatto in oggetto.
Esso non è neanche presuntivamente inferibile dalla documentazione allegata né dalle testimonianze assunte, non conseguendo il dolore psicologico automaticamente da quello fisico né potendo la prova presuntiva rendere in re ipsa il danno de quo.
Non sussiste, infatti, “alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 339 del 13/01/2016).
Alla luce delle esposte considerazioni, si accerta e dichiara che il sinistro occorso all'attrice in data
17.10.2016, per cui è causa, si è verificato per esclusiva colpa e responsabilità dell'amministrazione comunale di per l'effetto, si condanna il convenuto, in persona del Controparte_1 CP_1
Sindaco p.t., in forza del disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per come innanzi specificati, subiti dall'attrice nell'occorso sinistro, quantificati nella somma complessiva pari ad € 19.804,13, già attualizzata, oltre agli interessi da calcolare con le modalità sopra indicate.
Rilevato che l'attrice in citazione ha chiesto la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni subiti nella somma ivi indicata “ovvero a quegli importi maggiori o minori e/o meglio visti, da accertarsi in istruttoria di causa,” e che “non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021), le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da €
5.201 a € 26.000), seguono la soccombenza della parte convenuta, con attribuzione all'avv. Francesco
Crusco.
Parimenti, le eventuali spese di CTU vanno poste a carico del convenuto, in persona del CP_1
Sindaco p.t.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 846/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
12 1) accerta e dichiara che il sinistro occorso all'attrice in data 17.10.2016, per cui è causa, si è verificato per esclusiva colpa e responsabilità dell'amministrazione comunale di
[...]
CP_1
2) per l'effetto, condanna il convenuto, in persona del Sindaco p.t., in forza del disposto CP_1
normativo di cui all'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per come specificati in parte motiva, subiti dall'attrice nell'occorso sinistro, quantificati nella somma complessiva pari ad € 19.804,13, già attualizzata, oltre agli interessi da calcolare con le modalità indicate in parte motiva;
3) condanna il convenuto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore CP_1 dell'attrice, delle spese processuali, che si liquidano in € 573,67 per esborsi, € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Crusco;
4) pone le eventuali spese di CTU a carico del convenuto, in persona del Sindaco p.t. CP_1
Paola, lì 5.4.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
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