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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 10607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10607 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N.27500/2024 R.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza definitiva riservata all'udienza del 14/11/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.27500/2024 R.G.Cont.
tra
, P.iva: , con Parte_1 P.IVA_1
sede legale Crispano (Na) alla via Provinciale n. 53, rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Malesci
(C.F: , presso il quale elettivamente domicilia in San Vitaliano (Na) alla via C.F._1
Mazzini n. 8, giusta procura in atti ATTRICE
E
res Sanguinetti via San Marco 27/6 CP_1
CONVENUTO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI NAPOLI (C.F. in persona del Ministro pro tempore, P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici, in
Napoli, alla Via Diaz n. 11, domicilia per legge CONVENUTI
Oggetto : opposizione ex art 170 DPR 115/2002
conclusioni per le parti : come da atti introduttivi e verbale del 14/11/2025 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso in opposizione del 16/12/2024 , la
[...]
. ha impugnato il decreto del 20/11/2024 , con il quale il Parte_1
Tribunale di Napoli, Sezione Gip , nel procedimento penale recante Rg. 42903/2011 R.G. GIP. a carico di ha rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi per la custodia CP_1
dell'autoveicolo Fiat Croma, Tg. VAB80343 ex art 352 cpp in area recintata e scoperta, da parte della società ricorrente dal 22/10/1997 al 20/09/2017, per un totale di 7.273 giorni, per presunta decadenza;
in particolare in questa sede la società contesta la declaratoria di decadenza alla luce dell'istanza di liquidazione depositata in data 2/11/2017 dalla società ricorrente, ovvero entro il termine di 100 giorni dal compimento delle operazioni (20/09/2017).
Ora, premesso che oltre che tempestivo il ricorso è stato correttamente notificato al Controparte_2
, al P.M.,all'imputato ( cfr Ord Cass n. 13784/2022: “Nel giudizio di opposizione al
[...]
decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento
penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il P.M. e,
tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto
compenso. Ne consegue che l'omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione delle parti -
disposta ex art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, cui rinvia l'art. 170 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 - ad uno dei soggetti obbligati al pagamento, ove manchi la partecipazione di costui al
procedimento, determina non l'inammissibilità del ricorso (dato che il suo deposito realizza la
"editio actionis" necessaria all'incardinamento della seconda fase processuale), ma la nullità del
successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del
contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice
"a quo"; ord Cass n. 11795/2020: “Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del
compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei
quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso. Ne consegue che l'omessa notificazione
del ricorso e del decreto di comparizione delle parti ad uno dei soggetti obbligati al pagamento,
ove manchi la partecipazione di costui al procedimento, determina non l'inammissibilità del
ricorso, dato che il suo deposito realizza la "editio actionis" necessaria all'incardinamento della
seconda fase processuale, ma la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in
ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della
decisione stessa e rinvio della causa al giudice "a quo"), nel merito ritiene questo giudice che la statuizione del primo Giudice sia corretta atteso che agli atti risulta prodotta l'istanza di liquidazione depositata in data 2/11/2017 dalla società ricorrente, ovvero entro il termine di 100
giorni dal compimento delle operazioni di distruzione del veicolo (20/09/2017; cfr in tema sent Cass
n. 25443/2025), ma presso la Corte di Appello di Napoli, autorità del tutto diversa dalla sezione
G.I.P. presso il Tribunale di Napoli , autorità procedente a cui spetta, ex art 72 e 168 DPR
115/2002, la liquidazione dei compensi degli ausiliari e custodi;
né la ricorrente ha motivato e giustificato la presentazione dell'istanza a tale diversa autorità.
Al rigetto dell'opposizione segue la condanna della società istante al pagamento delle spese di lite sopportate dal , liquidate in base al DM 55/2014 scaglione fino ad Controparte_2
€5.200,00 valore medio ridotto per la semplicità delle questioni .
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta l'opposizione.
Condanna la al pagamento Parte_1
delle spese di lite per € 1.278,00 per compensi oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso .
Napoli 18/11/2025 Il Giudice
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza definitiva riservata all'udienza del 14/11/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.27500/2024 R.G.Cont.
tra
, P.iva: , con Parte_1 P.IVA_1
sede legale Crispano (Na) alla via Provinciale n. 53, rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Malesci
(C.F: , presso il quale elettivamente domicilia in San Vitaliano (Na) alla via C.F._1
Mazzini n. 8, giusta procura in atti ATTRICE
E
res Sanguinetti via San Marco 27/6 CP_1
CONVENUTO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI NAPOLI (C.F. in persona del Ministro pro tempore, P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici, in
Napoli, alla Via Diaz n. 11, domicilia per legge CONVENUTI
Oggetto : opposizione ex art 170 DPR 115/2002
conclusioni per le parti : come da atti introduttivi e verbale del 14/11/2025 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso in opposizione del 16/12/2024 , la
[...]
. ha impugnato il decreto del 20/11/2024 , con il quale il Parte_1
Tribunale di Napoli, Sezione Gip , nel procedimento penale recante Rg. 42903/2011 R.G. GIP. a carico di ha rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi per la custodia CP_1
dell'autoveicolo Fiat Croma, Tg. VAB80343 ex art 352 cpp in area recintata e scoperta, da parte della società ricorrente dal 22/10/1997 al 20/09/2017, per un totale di 7.273 giorni, per presunta decadenza;
in particolare in questa sede la società contesta la declaratoria di decadenza alla luce dell'istanza di liquidazione depositata in data 2/11/2017 dalla società ricorrente, ovvero entro il termine di 100 giorni dal compimento delle operazioni (20/09/2017).
Ora, premesso che oltre che tempestivo il ricorso è stato correttamente notificato al Controparte_2
, al P.M.,all'imputato ( cfr Ord Cass n. 13784/2022: “Nel giudizio di opposizione al
[...]
decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento
penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il P.M. e,
tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto
compenso. Ne consegue che l'omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione delle parti -
disposta ex art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, cui rinvia l'art. 170 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 - ad uno dei soggetti obbligati al pagamento, ove manchi la partecipazione di costui al
procedimento, determina non l'inammissibilità del ricorso (dato che il suo deposito realizza la
"editio actionis" necessaria all'incardinamento della seconda fase processuale), ma la nullità del
successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del
contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice
"a quo"; ord Cass n. 11795/2020: “Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del
compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei
quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso. Ne consegue che l'omessa notificazione
del ricorso e del decreto di comparizione delle parti ad uno dei soggetti obbligati al pagamento,
ove manchi la partecipazione di costui al procedimento, determina non l'inammissibilità del
ricorso, dato che il suo deposito realizza la "editio actionis" necessaria all'incardinamento della
seconda fase processuale, ma la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in
ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della
decisione stessa e rinvio della causa al giudice "a quo"), nel merito ritiene questo giudice che la statuizione del primo Giudice sia corretta atteso che agli atti risulta prodotta l'istanza di liquidazione depositata in data 2/11/2017 dalla società ricorrente, ovvero entro il termine di 100
giorni dal compimento delle operazioni di distruzione del veicolo (20/09/2017; cfr in tema sent Cass
n. 25443/2025), ma presso la Corte di Appello di Napoli, autorità del tutto diversa dalla sezione
G.I.P. presso il Tribunale di Napoli , autorità procedente a cui spetta, ex art 72 e 168 DPR
115/2002, la liquidazione dei compensi degli ausiliari e custodi;
né la ricorrente ha motivato e giustificato la presentazione dell'istanza a tale diversa autorità.
Al rigetto dell'opposizione segue la condanna della società istante al pagamento delle spese di lite sopportate dal , liquidate in base al DM 55/2014 scaglione fino ad Controparte_2
€5.200,00 valore medio ridotto per la semplicità delle questioni .
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta l'opposizione.
Condanna la al pagamento Parte_1
delle spese di lite per € 1.278,00 per compensi oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso .
Napoli 18/11/2025 Il Giudice