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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/07/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
P.U. 84-1/2025
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione Civile
Sottosezione Procedure concorsuali
Nel procedimento unitario iscritto al R.G. n. 84/2025, avente ad oggetto procedura di ristrutturazione dei debiti sul ricorso depositato ai sensi degli artt. 66 e ss. CCII da:
C.F. 1Controparte_1 nato a [...] il [...] C.F. e residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesco
Cacciola ed Elvira Carpentieri, iscritti all'Albo degli Avvocati di Salerno, entrambi con studio in
Salerno alla via G. Garibaldi n. 124/2, tel 0899434951 cell 3714133110, PEC
presso i quali ha eletto domicilio, come da procura in attiEmail_1
ricorrente con la partecipazione di:
P.IVA_1 ), con sede legale in Francia, 21 rue de Chateaudun Parigi CP_2 (p.i.
75009, con sede legale e direzione generale italiana in Roma (RM), Via Sardegna n. 40, in p.l.r. p.t. per l'Italia, Dott. qui rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Monni (c.f. Controparte_3
(), con studio il Caldiero (VR), Via A. Meucci n. 5/B, in virtù di procura alle C.F. 2
liti su separato foglio allegata al presente fascicolo (All.A: procura alle liti) e domiciliata digitalmente presso il suo indirizzo pec Email_2
-creditore opponente-
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.7.25 ha emesso la seguente:
SENTENZA
Controparte_1 deducendo di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, comma 1, lettera c), CCII. e di avere la qualità di consumatore, ha presentato ricorso per la ristrutturazione dei debiti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 67 e ss. CCII, chiedendone l'omologazione secondo le modalità ivi descritte. Da quanto dedotto, il debitore risulta attualmente occupato con contratto a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa - Centro Nazionale Amministrativo Esercito, con la qualifica di
Graduato Aiutante, e percepisce un reddito mensile netto di € 1.318,03, che rappresenta la fonte esclusiva per la soddisfazione dei creditori.
Risulta ex actiis che il predetto non possiede beni immobili né altri elementi di attivo patrimoniale, se non l'indicata capacità reddituale regolare.
La sua esposizione debitoria complessiva risulta pari a € 74.416,00, come da elenco dei creditori allegato.
La proposta presentata prevede la corresponsione, a titolo di soddisfacimento del ceto chirografario, della somma complessiva di € 33.011,13, con una previsione di pagamento pari al 20% dei rispettivi crediti, così come determinati dal Gestore della crisi.
Per quanto attiene ai crediti prededucibili, rappresentati dalle spese di procedura, il totale ammonta a
€ 14.220,84.
Relativamente al debito iscritto a ruolo, alla data odierna, in favore di Controparte_4
[...] è prevista una soddisfazione integrale, peri al 100%, per un importo complessivo di '
€1.200,00, da corrispondersi mediante 5 rate mensili da € 240,00 ciascuna.
Di seguito si riporta la tabella allegata al ricorso:
Creditore Contratto e natura Privilegiato Chirografario Younited prestito personale €. 22.416,00
AV delega delega €. 20.000
AV cessione cessione €. 28.000
Ager iscritti a ruolo €. 1.200 Fineco prestito personale €. 2.400
bolli bolli auto €.
TOTALE
€ 74.416
COMPLESSIVO PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL DEBITO
Pagamento spese di procedura in prededuzione come da tabella che segue:
CREDITORI VALORE DEL PAGAMENTO % SODDISFAZIONE
PREDEDUCIBILI CREDITO OFFERTO
Gestore della Crisi € 5.979,15 € 5.979,15 100%
Avvocati Cacciola e € 3.056,86 € 3.056,86 100%
Carpentieri
Totale dei creditori
€. 14.220,84 €. 14.220,84 prededucibili
PAGAMENTO DEBITO ISCRITTO A RUOLO PRESSO Controparte_4
[...]
QUOTA MENSILE CREDITORE VALORE DEL %
DESTINATA AL CREDITO SODDISFAZIONE
CREDITORE
Agenzia €. 1.200 100% €. 240 per n. 5 rate
Entrate Riscossione
PAGAMENTO CREDITORI CHIROGRAFARI CREDITORI VALORE DEL PAGAMENTO
% SODDISFAZIONE
CREDITO OFFERTO Younited €. 20.963,54 € 5.892,85 28,11%
AV delega € 20.020,00 € 5.627,62 28,11 %
AV cessione € 24.490,00 € 6.884,14 28,11 %
FI € 1.756,00 € 493,61 28,11 %
Compass € 596,00 € 167,54 28,11 %
Regione Campania €
€ 3.567,34 3.567,34 100%
Agenzia
Alto Adige Riscossione € 1.332,02 € 1.332,02 100%
Totale offerto ai
€ 33.01,13 creditori
Ciò posto, il CP_1 pare effettivamente versare in una condizione di perdurante ed oggettivo squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e le risorse a sua disposizione.
A fronte del reddito mensile netto pari ad €1.318,03 ut supra, egli sostiene spese mensili ordinarie per
€ 1.000,00, necessarie al proprio sostentamento e a quello del suo nucleo familiare.
Pertanto, la somma mensile che potrebbe ragionevolmente destinare alla procedura, senza pregiudizio per le esigenze vitali e di mantenimento, sarebbe di €318,00.
Nell'ambito della proposta di ristrutturazione dei debiti, il debitore ha altresì richiesto l'applicazione delle misure protettive previste dalla legge, al fine di garantire la concreta attuazione del piano presentato;
piano che evidenzia, a dire del ricorrente e dell'OCC., una concreta e sostenibile possibilità di ristrutturazione dell'esposizione debitoria, mediante trattenuta mensile sullo stipendio, da effettuarsi per un periodo determinato;
trattandosi di una posizione reddituale stabile, derivante da rapporto di pubblico impiego, la probabilità di inadempimento appare estremamente contenuta.
In data 09.04.2025, questo Giudice ha richiesto integrazioni a) "dovendo il piano prevedere la collocazione in privilegio del compenso del difensore dei ricorrenti, non ricorrendo alcuna delle condizioni previste sul punto dall'art. 6 CCII per la relativa allocazione in prededuzione;
b) dovendo il piano prevedere specificazione: (i) dei tempi di soddisfazione dei crediti in privilegio e/o agli importi costituenti gli interessi legali sulla sorta in relazione a quanto previsto dall'art. 67, co. 4,
CCII; (ii) in conseguenza di quanto al punto a) ed al punto d 1) che segue, di individuare eventuale impatto sulla percentuale di soddisfazione dei crediti chirografari;
c) dovendo la relazione dell'OCC:
1) dettagliare analiticamente sulla diligenza impiegata dai singoli debitori nell'assumere le relative obbligazioni, ai sensi dell'art. 68, co. 2, lett. a) CCII;
2) dettagliare sulla valutazione del comportamento tenuto da ciascun soggetto finanziatore nell'erogazione dei rispettivi finanziamenti in relazione al reddito del ricorrente disponibile pro tempore, dedotto l'importo necessario a mantenere in dignitoso tenore di v ita come quantificato dall'art. 68, co. 3 CCII;
3) chiarire il rapporto di lavoro dipendente del ricorrente, alla luce di quanto in premessa della relazione e quanto diversamente riportato al riguardo a pag. 8 della nota"; con il medesimo provvedimento il
Giudicante concedeva: "termine sino al 22.4.2025 per le integrazioni di cui in parte motiva”.
In relazione alla richiesta di integrazione formulata ai punti a) e b) del provvedimento, la parte ha allegato il piano di ammortamento aggiornato, nel quale è stato previsto il riconoscimento del compenso spettante al difensore del ricorrente in via privilegiata nonché l'indicazione dei tempi di soddisfacimento dei crediti ivi riportati.
QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI
Percentuale
Debito Rapporto Finanziario Rientro Riduzione di residuo soddisfazione
Compenso OCC in con € 5.979,15 accantonamento
€ 5.979,15 100,00% liquidazione ai sensi art. 71 c. 4
Compenso Legale € 3.056,86 € 3.056,86 100,00%
Regione Campania € 3.567,34 € 3.567,34 100,00% Agenzia Alto Adige
€ 1.332,02
€ 1.332,02 100,00% Riscossione
€20.963,54 € 5.892,85 € 15.070,69 28,11% Younited
AV CQS n. 61850 € 24.490,00 € 6.884,14 28,11%
€ 31.998,24 AV DLG n. 83376
€ 20.020,00 € 5.627,62 28,11 %
FIBank SPA
€ 1.756,00 € 493,61 € 1.262,39 28,11%
Compass SPA € 596,00 € 167,54 € 428,46 28,11% TOTALE € 81.760,91 € 33.001,13 € 48.759,78
N.
Rapporto Finanziario Importo Rata rata/Importo Totale
rata n. 60 X €
€ 5.979,15 Dalla rata n. 1 alla rata n. 60 Compenso OCC 99,65 € 5.979,00
Regione Campania € 3.567,34 n. 10 X € Dalla rata n. 1 alla rata n. 10
€ 3.279,10
327,91 Rata n. 11
€ 288,24 n. 1 X €
€ 3.567,34 288,24
Dalla rata n. 1 alla rata n. 10 n. 10 X € € 1.224,40 Agenzia Alto Adige € 1.332,02
Rata n. 11 Riscossione 122,44 € 107,62
n.1 X € 107,62 € 1.332,02
€ 3.056,86 rata n. 11 n. 1 X € 54,49 € 54,49
Dalla rata n. 12 alla rata n. n. 6 € € 2.702,10 Compenso Legale 450,35 € 300,27 17
n. 1 X € € 3.056,86 Rata n. 18 300,27
Younited € 5.892,85 Rata n. 18 n. 1 X € 46,87
€ 46,87 Dalla rata n. 19 alla rata n. n. 42 X €
€ 5.845,98
60 139,19
€ 5.892,85
AV CQS n. 61850 € 6.884,14 Rata n. 18 n. 1 X € 54,52
€ 54,52 Dalla rata n. 19 alla rata n. n. 42 X €
€ 6.829,62
60 162,61
€ 6.884,14
n. € 5.627,62 Rata n. 18 n. 1 X € 44,56 AV DLG
€ 44,56 Dalla rata n. 19 alla rata n. n. 42 X € 83376
€ 5.583,06
60 132,93
€ 5.627,62
FIBank SPA € 493,61 Rata n. 18 n. 1 X € 3,989
€ 3,89 Dalla rata n. 19 alla rata n. n. 42 X €
€ 489,72 60 11,66
€ 493,61
Compass SPA € 167,54 Rata n. 18
€ 1,22 n. 1 X € 1,22 Dalla rata n. 19 alla rata n. n. 42 X € 3,96 € 166,32 60
€ 493,61
n. 60 X € € TOTALE € 33.001,13 Dalla rata n. 1 alla rata n. 60 550,00 33.000,00*
*gli importi differenziano di € 1,13 per effetto degli arrotondamenti.
Con riferimento alla richiesta sub lettera c), punto 1, il ricorrente ha dedotto che nel corso dell'anno
2021 ha manifestato una patologia da dipendenza da gioco (ludopatia), circostanza che lo ha portato a sottoscrivere numerosi contratti di finanziamento, finalizzati in larga parte all'ottenimento di liquidità da destinare all'attività ludica.
Benché gli importi richiesti risultino considerevoli, il ricorrente ha sostenuto che al momento della concessione del credito aveva una capacità reddituale tale da apparire idonea a garantire il rimborso;
di poi, che nel tempo tale capacità si è notevolmente ridimensionata, compromettendo la possibilità per il debitore di condurre una vita conforme ai principi di dignità e adeguato sostentamento.
Con riguardo alla richiesta di cui alla lettera c), punto 2, invero l'art. 68, comma 3, CCII. prevede che l'OCC, nella propria relazione, valuti se il soggetto erogante il finanziamento abbia adeguatamente considerato il merito creditizio del debitore, tenendo conto del reddito effettivamente disponibile al netto dell'importo necessario a garantire un'esistenza decorosa.
Tale importo minimo, a fini valutativi, viene comunemente individuato in una soglia non inferiore al valore dell'assegno sociale moltiplicato per il coefficiente corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare, secondo la scala di equivalenza ISEE prevista dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.
159.
Sul punto l'OCC ha reso le sue valutazioni.
Pertanto con decreto del 29.4.25 questo Giudice ha così statuito:
rilevata la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste ex artt. 66 e 67 del Codice e versando il ricorrente in palese condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera c), CCII;
ritenuta la completezza documentale e della relazione del gestore, avv. Francesco D'Amora;
preso atto, in particolare, della relazione integrativa depositata dal gestore della crisi, con la quale si è proceduto a riscontrare le richieste d'integrazioni e di chiarimenti invocati da questo Giudice con decreto ex art. 70, co. 1, CCII del 9.4.25;
considerata, infine, la mancanza di condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII;
preso atto della richiesta di misure protettive formulata in ricorso, parzialmente accoglibili allo stato ad eccezione dell'invocato divieto di acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, invero non previsto come misura tipica dall'art. 70 co. 4 CCII ed in assenza di elementi idonee a fondarla quali misure atipica
P.Q.M.
DISPONE
che la proposta e il piano, come integrati, siano pubblicati sul sito del Tribunale;
che, a cura dell'OCC, di essi sia data comunicazione ai creditori nel termine di 30 giorni;
che, ai sensi dell'art. 70, co. 3, CCII, nel contesto della comunicazione l'OCC dia avviso ai creditori della facoltà di presentare osservazioni entro i 20 venti giorni successivi, inviandole all'indirizzo di posta certificata ivi indicato;
che, decorsi i 10 giorni dalla scadenza del termine che precede, l'OCC-sentito il debitore - riferisca al giudice, proponendo del caso le modifiche del piano ritenute necessarie;
che la presente fase processuale dovrà pertanto chiudersi nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del presente decreto all'OCC.
FISSA
sin d'ora all'8.7.25 l'udienza per l'omologa
DISPONE
che tale udienza sia tenuta in modalità cartolare;
Ebbene, a seguito della comunicazione ricevuta dall'OCC, la creditrice CP_2
rappresentata in giudizio dall'avv. Alessia Monni, ha trasmesso le proprie osservazioni in merito al sollevando contestazioni sia sul piano fattuale sia sul piano giuridicopiano presentato dal CP_1
e precisamente quelle di seguito riportate:
1. Le incoerenze relative al luogo in cui effettivamente vive il debitore e sui beni immobili.
Controparte_1 "ha dichiarato
1.1. Nella memoria conclusiva del Gestore si afferma che di vivere, in virtù del contratto di comodato d'uso gratuito intestato alla moglie" presso Via Raffaello
Sanzio n. 18. Tale affermazione non è verosimile per due ordini di ragioni.
1.2. Anzitutto, per il contratto di comodato allegato non è stata prodotta la ricevuta della relativa registrazione, con l'evidenza che tale contratto non ha alcuna valenza probatoria (cfr. doc.14
relazione integrativa).
1.3. Inoltre, è singolare il fatto che il debitore abbia dichiarato di vivere presso tale indirizzo atteso che le notifiche del ricorso per d.i. e dell'atto di precetto ivi eseguite da CP_2 si sono perfezionate ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Infatti, come si evince dalle relate degli Ufficiali Giudiziari
(doc.01: ricorso per d.i.; doc.02: atto di precetto) Controparte_1 è risultato
"sconosciuto all'indirizzo" anche in base alle informazioni assunte in loco.
1.4. Sul punto, è altresì necessario rilevare che la disponibilità dell'alloggio demaniale durante i giorni lavorativi è tutt'altro che "marginale", in quanto non solo tale fatto incide significativamente sulle spese mensili per il sostentamento della famiglia ma è altresì rappresentativo della non veridicità delle informazioni rese dal ricorrente.
Controparte_11.5. In ragione di quanto sopra, è evidente che abbia omesso di riferire circostanze relative all'effettivo luogo in cui lo stesso vive assieme al proprio nucleo familiare e come sia verosimile che lo stesso non risieda né all'indirizzo indicato in atti "Via Evangelista Enrico
Torricelli n. 15" e neppure in quello di residenza, ma presso gli appartamenti di proprietà della moglie (cfr. docc. 1 e 2 dell'All.B).Parte_1
1.6. In proposito, a nulla rileva la contestazione in merito al mancato coinvolgimento di quest'ultima dal momento che è lo stesso ricorrente ad aver allegato gli estratti contributivi della moglie nella relazione integrativa (cfr. doc.6 relazione integrativa).
2. La mancata indicazione nel piano di alcuni debiti di Controparte_1
2.1. Si rappresenta poi che nel piano e nella relazione integrativa sono stati indicati i seguenti creditori: (i) Regione Campania;
(ii) Agenzia Alto Adige Riscossione, (iii) CP_2 ; (iv) AV per una cessione del quinto e una delegazione di pagamento, (v) FI Bank per un contratto di finanziamento e (vi) Compass Spa.
2.2. Tuttavia, dopo aver avuto accesso al fascicolo del presente procedimento e aver preso visione dell'estratto CR e CR del debitore (cfr. doc. 10 e 11), si è appreso che nel piano sono stati omessi dei creditori e cioè: 1. CP_5 per una carta di credito revolving con un limite di utilizzo di € 2.500,00;
2. un fido di € 3.000,00 accordato da CP che, da ultime rilevazioni dell'estratto
CR allegate, era utilizzato per € 1.936,00;
3. un rapporto con Parte_2 indicato
nell'estratto centrale rischi come "rischio a scadenza" con un credito accordato di € 95.634,00;
4. una garanzia rilasciata a favore di Parte_1 per un importo di € 140.000,00 per un rapporto con IA SPV SRL, presumibilmente il mutuo per l'acquisto della prima casa.
2.3. Tali omissioni comportano l'inammissibilità del piano proposto dal debitore, atteso che l'esclusione di questi debiti nell'alveo di tale procedura potrebbe comportarne la decadenza. Infatti, tali creditori potrebbero agire giudizialmente nei confronti del debitore per l'intero ammontare del debito e ciò in spregio alla par condicio creditorum.
3. L'incompleta allegazione della documentazione relativa al reddito del ricorrente.
3.1. Anche in relazione ai redditi del debitore, si rappresenta che le informazioni non sono sufficienti.
Al di là del fatto che a pag. 5 della memoria si riferisce che Controparte_1 percepisce un "reddito netto mensile di circa € 2.242,00 per 14 mensilità" quando dalla relazione dell'O.C.C. tale cifra si riferisce all'importo "lordo", si ribadisce che le C.U. allegate non possono essere tenute in considerazione in quanto riferite al 2023 per l'anno 2022.
3.2. Diversamente, dovrà essere tenuta in considerazione la retribuzione attualmente percepita che, come da dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa dal Centro Nazionale Amministrativo Esercito (cfr. doc.04 All.B), ad aprile 2025, corrispondeva ad € 2.817,61 lordi ed € 1.911,00 netti per 13 mensilità.
A. Sulla mancata prova del nesso causale tra la patologia del debitore e il sovraindebitamento.
A.
1. Per quanto concerne invece la causa del sovraindebitamento del debitore, si segnala che la ludopatia non è stata sufficientemente approfondita. Nello specifico, si rappresenta che è stato allegato un "attestato" rilasciato da parte dell' CP_7 datato 2023, in cui viene precisato che "Il sig. Controparte_1 [...] è affetto da GAP (gioco d'azzardo patologico) per cui necessita del prosieguo degli incontri con lo psicologo". A.
2. Dal predetto documento si evince che il debitore, quanto meno al 04.09.2023, avesse ancora la necessità di continuare con un percorso riabilitativo di cui, tuttavia, ad oggi non è stata fornita ulteriore prova.
A.
3. Pertanto, il nesso causale tra la ludopatia e il sovraindebitamento non è stato dimostrato in quanto né dal predetto attestato né da altra documentazione in atti è emerso in alcun modo che i debiti contratti siano direttamente connessi al gioco d'azzardo.
B. Sulla violazione dell'art. 70 CCI e sulla non convenienza economica della proposta.
B.
1. In relazione alla violazione dell'art. 70 CCI per assenza di una reale proposta liquidativa,
CP_2 si riporta a quanto sollevato nelle osservazioni (cfr. All.B).
B.
2. Ad ogni modo, si ribadisce che, qualora il credito venisse assegnato a CP_2 a seguito di procedura esecutiva, alla stessa spetterebbe un importo mensile di € 269,00 circa, pari ad 1/5 della retribuzione percepita dal debitore (cfr. doc.04 All.B). A tal proposito si rappresenta che, contrariamente a quanto sostenuto nelle memorie conclusive del gestore, ad oggi non è pendente alcuna procedura esecutiva mobiliare presso terzi instaurata da CP_2
B.
3. Alla luce di quanto sopra, è pertanto evidente la non convenienza per CP_2
dell'omologazione del piano di ristrutturazione del debito rispetto all'alternativa liquidatoria
Ebbene la domanda di ristrutturazione dei debiti non può essere accolta. In primo luogo, è necessario porre in evidenza la questione relativa alla veridicità delle informazioni rese dal ricorrente, con particolare riferimento alla sua effettiva residenza.
Dalla documentazione agli atti risulta che il CP_1 ha dichiarato di abitare in un immobile concesso in comodato gratuito dalla moglie, sito in Via Raffaello Sanzio n. 18.
Tuttavia, tale affermazione non è stata supportata da alcuna documentazione, quale ad es. una ricevuta di registrazione del contratto di comodato.
È altresì necessario rilevare che precedenti notifiche eseguite dalla creditrice CP_2 presso lo stesso indirizzo sono state perfezionate ai sensi dell'art. 143 c.p.c., a seguito dell'accertamento degli
Ufficiali Giudiziari che hanno riscontrato l'irreperibilità ivi del CP_1
Il ricorrente, d'altra parte, non ha riferito in modo chiaro e completo sulla disponibilità di un alloggio demaniale, utilizzato nei giorni lavorativi, circostanza quest'ultima che lascia intendere egli sia proprietario di altri beni il cui mantenimento incide in modo significativo sulle spese mensili familiari.
L'omessa indicazione di tale circostanza non solo altera il quadro economico presentato ma è anche indicativa della mancanza di trasparenza e buona fede nella costruzione del piano.
A ciò va aggiunto un ulteriore profilo di criticità, di natura assai più rilevante: la mancata inclusione di numerosi debiti attualmente in essere in capo al ricorrente.
Come dedotto dall'opponente, previo visione dell'estratto CR e CR del debitore (cfr. doc. 10 e 11),
Controparte_5 per una carta di si è riscontrato che nel piano sono stati omessi dei creditori: 1)
CP , per un fido di € 3.000,00, con un credito revolving con un plafond di € 2.500,00; 2) per un credito utilizzo di € 1.936,00; 3) Parte_2
classificato come "rischio a scadenza” pari a € 95.634,00; 4) Emilia SPV S.r.l., per un mutuo risulta escusso presumibilmente contratto dalla coniuge sul quale il sig. CP_1 Parte_1
quale fideiussore per un importo garantito pari a € 140.000,00.
La mancata indicazione di tali poste debitorie compromette gravemente la completezza e attendibilità del piano proposto, determinando una lesione evidente del principio della par condicio creditorum, che rappresenta uno dei cardini del sistema della crisi da sovraindebitamento.
Escludere tali debiti dalla procedura, infatti, significa precludere a detti creditori la possibilità di partecipare alla ristrutturazione, con il rischio concreto che gli stessi possano agire autonomamente nei confronti del debitore per l'intero importo, rendendo di fatto inefficace il piano stesso e vanificando gli effetti protettivi della procedura. L'insieme delle omissioni, delle incongruenze e delle informazioni parziali o inesatte rese dal ricorrente mina la trasparenza e la serietà della proposta, determinando una lesione sostanziale del principio di correttezza su cui si fonda l'intero impianto normativo della procedura.
Invero la valutazione di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano, quindi, è interamente rimessa al giudice, che deve prima decidere se ammettere il consumatore alla procedura e, successivamente, se omologare (cioè approvare in via definitiva) il piano proposto.
Ad ogni buon conto mette conto evidenziare quanto da ultimo sostenuto dalla Suprema Corte, secondo cui "In sede di omologa del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può presentare opposizione e reclamo per contestare i requisiti di legittimità della proposta, essendogli inibita - ai sensi dell'art. 69, comma 2, c.c.i.i. - soltanto la presentazione di opposizione e reclamo per contestare la convenienza della proposta" (Cass. Civ. n. 20672/2025).
Ne deriva che ai fini di tale valutazione e, in speciale modo, dell'ammissibilità giuridica, il Giudice possa e debba tener conto delle osservazioni e/o dell'opposizione di un creditore che, a sua volta, nell'erogare il finanziamento abbia violato la disciplina sul merito creditizio.
Nel caso di specie, le omissioni innanzi esaminate già evidenziano l'incompletezza della documentazione prodotta e delle informazioni necessarie ad ostendere la situazione debitoria, quella patrimoniale e quella economico/finanziaria, da impedire peraltro la partecipazione al procedimento di tutti i creditori.
Alle lacune evidenziate va aggiunta quella connessa della relazione dell'OCC, che avrebbe dovuto verificare e segnalare tali mancanza.
D'altro canto, elemento fondamentale che il giudice è chiamato a valutare è quello della meritevolezza del consumatore, declinato dall'art. 69 CCII in termini di assenza colpa grave, mala fede o frode nella determinazione della condizione di sovraindebitamento.
Occorre ricordare che in merito al ricorso ai finanziamenti per esigenze di vita, si è espresso un recente orientamento giurisprudenziale (tra cui Corte d'Appello di Bologna sentenza 9 febbraio 2024, n. 309), che aderisce all'abbandono della tesi del c.d. "shock esogeno" formatasi nell'ambito del predecessore piano del consumatore previsto dalla L. n. 3 del 2012, schierandosi a favore dell'orientamento, più permissivo, che consente di accedere alla ristrutturazione il debitore consumatore pur in assenza di fattori esterni ed imprevedibili quali cause del sovraindebitamento incolpevole. In particolare, la giurisprudenza di merito (Appello Firenze, 8 novembre 2023, Trib. Reggio Calabria
25 gennaio 2024), allineandosi ai precedenti di legittimità (Cass. 22 settembre 2022 n. 27843; Cass.
27 luglio 2023, n. 22890) formatasi sul punto, ha ritenuto che "diversamente dall'art. 12 bis L. n. 3 del 2012 nella sua originaria formulazione, l'art. 69 CCII prevede espressamente che il consumatore non possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave", andando quindi ad eliminare "il requisito della valutazione della colpa genericamente intesa, avendo il legislatore deciso - ai fini dell'ammissione del debitore alle procedure di sovraindebitamento di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, in
-
considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari del beneficio, che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento, eliminando di tatto il giudizio di meritevolezza ed ancorando l'accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi".
Tale requisito si ritiene soddisfatto quando il debitore, al momento in cui ha contratto i debiti, ha agito in modo ragionevole, confidando nella propria capacità di far fronte agli impegni assunti grazie al reddito e al patrimonio di cui dispone.
In altre parole, è considerato meritevole chi ha agito in buona fede, pensando realisticamente di poter ottemperare alle obbligazioni assunte alla scadenza.
Al contrario, il consumatore non è meritevole - nell'accezione esaminata se ha fatto ricorso al credito in modo sproporzionato rispetto alle proprie possibilità economiche, per esempio contraendo finanziamenti eccessivi rispetto al proprio reddito e patrimonio.
Ebbene, dalla relazione dell'OCC depositata il 25.3.25 emerge, tra gli altri, la seguente epoca ed entità di formazione del debito sussistente in capo al ricorrente:
1. CP_2 per prestito personale accordato in data 15 settembre 2021, debito residuo pari ad €
,
20.963,54 (di cui € 20.251,04 per sorta capitale, € 145,50 per spese liquidate ed € 567,00 per onorari liquidati, oltre interessi liquidati come richiesti, oltre spese generali ed accessori liquidati), così come si evince dall'esame del decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 11 ottobre 2024, dichiarato esecutivo per mancanza di opposizione nel termine di legge in data 16 gennaio 2025, trasmesso allo scrivente a mezzo pec (cfr. all. n. 10); 2. CP_6 , per prestito personale accordato in data 5 maggio 2021, per l'importo di € 1.756,00 aggiornato al 30 settembre 2023, come da visura CR (cfr. all. n. 11).
3. Compass, per prestito finalizzato accordato in data 7 giugno 2023, per l'importo di € 596,00 aggiornato al 30 settembre 2023, come da visura CR (cfr. all. n. 11).
4. AV (ex FI), per cessione del quinto dello stipendio accordato in data 31 maggio 2021 per
€ 39.127,85, debito residuo al 28 febbraio 2025 pari ad € 24.490,00, come da visura CT (cfr. all. n.
12).
5. AV (ex FI), per delega di pagamento accordato in data 31 agosto 2021 per € 26.179,87, debito residuo al 28 febbraio 2025 pari ad € 20.020,00, come da visura CT (cfr. all. n. 12).
Ciò sta a significare che tra maggio e settembre 2021 il ricorrente ha contratto finanziamenti per €
88.027,26, insoluti al momento della domanda per € 67.798,54.
Finanziamenti da restituire con rate mensili complessivamente di € 1.377,00, quindi con una percentuale pari al 76,5% della retribuzione netta del Tartaglione.
Ebbene, l'accesso al credito in tale esorbitante misura rispetto alla capacità di reddito, non appare il frutto di eventi esterni o imprevedibili bensì il risultato di una reiterata e imprudente condotta, tenuta o nonostante l'assenza di concrete e stabili capacità restitutive.
Lo stesso ricorrente riconosce che le cause del proprio sovraindebitamento non sono riconducibili a un fatto isolato o contingente, piuttosto si radicano in una condotta continuativa, legata alla dipendenza dal gioco d'azzardo, la quale lo ha indotto a contrarre nuovi debiti per compensare le perdite via via subite.
È noto che le patologie di tipo compulsivo, quali la ludopatia, possano incidere negativamente sulla capacità di valutazione economica e gestionale del soggetto che ne è affetto tante che si riteneva che
"In tema di piano del consumatore, con riferimento all'incidenza del requisito della meritevolezza, la diagnosi di ludopatia nel consumatore esclude la colpa grave nella causazione del proprio sovraindebitamento” (così Tribunale Torino, Sez. VI, 26/07/2023).
Orbene è incontrovertibile e previsto dall'art. 68, co. 2 CCII che il giudice debba riceva dal debitore e dall'OCC informazioni dettagliate sulle cause dell'indebitamento, sulla tempistica dei finanziamenti, sugli eventuali inadempimenti e sulle risorse economiche disponibili al momento della sottoscrizione dei contratti.
Nel caso esaminato, tuttavia, non è emersa alcuna motivazione che possa giustifica l'assenza di colpa grave nella determinazione dell'indebitamento, determinata dall'assunzione da parte del debitore di debiti rilevanti in modo avventato e irrazionale, senza considerare minimamente la sostenibilità degli obblighi assunti rispetto alle (scarse) risorse a disposizione, accettando consapevolmente il rischio di non poter adempiere.
In particolare, non risultano allegati né provati in modo sufficiente gli elementi idonei a ricondurre l'origine dello stato di sovraindebitamento alla condizione di ludopatia del CP_1 Con riferimento ai soggetti affetti da disturbo da gioco d'azzardo patologico, la giurisprudenza ha chiarito che, ai fini dell'accesso alla procedura di sovraindebitamento, la condizione patologica deve essere effettiva e non frutto di condotta colposa. Essa deve essere certificata, preferibilmente, da una struttura sanitaria pubblica e deve risultare talmente compromettente da rendere il soggetto inconsapevole dei rischi economici connessi alla frequentazione di sale da gioco, richiedendo un adeguato programma terapeutico (cfr. Trib. Catania, 11 agosto 2020).
Sul punto, anche la dottrina ha distinto tra il soggetto semplicemente dedito al gioco d'azzardo e colui che è affetto da disturbo da gioco d'azzardo patologico (GAP), come riconosciuto dalle Linee guida del Ministero della Salute (2015) e dal DSM (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali).
Secondo i predetti documenti, il disturbo si configura alla stregua di una condizione persistente e ricorrente, che determina un disagio o una compromissione clinicamente significativi, laddove siano presenti almeno quattro dei seguenti criteri in un arco temporale di dodici mesi:
a) necessità di aumentare le puntate per raggiungere l'eccitazione desiderata;
b) irrequietezza o irritabilità nel tentativo di ridurre o interrompere il gioco;
c) ripetuti tentativi falliti di controllare o cessare il comportamento di gioco;
d) preoccupazione costante per il gioco d'azzardo;
e) gioco come risposta a stati emotivi negativi;
f) ricerca di rivincita dopo perdite economiche;
g) tendenza a mentire per occultare la reale entità del coinvolgimento nel gioco;
h) compromissione di relazioni, lavoro o opportunità personali a causa del gioco;
i) dipendenza economica da terzi per rimediare a crisi finanziarie generate dal gioco.
Alla luce di quanto sopra, in assenza di una documentazione dettagliata e clinicamente strutturata, il
Tribunale ritiene non dimostrata l'esistenza di una patologia in grado di escludere la consapevolezza del debitore al momento della contrazione dei debiti, così come richiesto dalla normativa vigente e da consolidata giurisprudenza.
Più segnatamente, risulta agli atti un'attestazione rilasciata dall' CP_7 in data 4.9.23, da cui emerge che il ricorrente sarebbe stato preso in carico dalla struttura per la patologia dedotta solo nel maggio 2022, quindi ben oltre l'epoca di contrazione dei debiti come riferiti.
Viepiù, alla luce degli elementi disponibili, si può ritenere che la condotta del ricorrente, consistente nell'irrazionale e reiterato ricorso ad innumerevoli finanziamenti senza alcuna ponderazione dei rischi associati, debba imputarsi a una colpa grave, non riconducibile alla condizione di ludopatia invocata. In assenza, pertanto, di elementi idonei a far ritenere la ricorrenza del requisito soggettivo, ossia l'assunzione di obbligazioni da parte del debitore in assenza di dolo o colpa grave, il ricorso non può che essere respinto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Designato dr. Enrico Quaranta, letti gli artt. 67, 68, 69 e 70 CCII:
Rigetta il ricorso;
dichiara inefficaci le misure protettive concesse.
Si comunichi ai creditori ed al debitore. Si dispone la pubblicazione sul sito web del Tribunale.
Così deciso in Santa Maria C.V., 25/07/2025
Il Giudice
Dr. Enrico Quaranta
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione Civile
Sottosezione Procedure concorsuali
Nel procedimento unitario iscritto al R.G. n. 84/2025, avente ad oggetto procedura di ristrutturazione dei debiti sul ricorso depositato ai sensi degli artt. 66 e ss. CCII da:
C.F. 1Controparte_1 nato a [...] il [...] C.F. e residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesco
Cacciola ed Elvira Carpentieri, iscritti all'Albo degli Avvocati di Salerno, entrambi con studio in
Salerno alla via G. Garibaldi n. 124/2, tel 0899434951 cell 3714133110, PEC
presso i quali ha eletto domicilio, come da procura in attiEmail_1
ricorrente con la partecipazione di:
P.IVA_1 ), con sede legale in Francia, 21 rue de Chateaudun Parigi CP_2 (p.i.
75009, con sede legale e direzione generale italiana in Roma (RM), Via Sardegna n. 40, in p.l.r. p.t. per l'Italia, Dott. qui rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Monni (c.f. Controparte_3
(), con studio il Caldiero (VR), Via A. Meucci n. 5/B, in virtù di procura alle C.F. 2
liti su separato foglio allegata al presente fascicolo (All.A: procura alle liti) e domiciliata digitalmente presso il suo indirizzo pec Email_2
-creditore opponente-
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.7.25 ha emesso la seguente:
SENTENZA
Controparte_1 deducendo di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, comma 1, lettera c), CCII. e di avere la qualità di consumatore, ha presentato ricorso per la ristrutturazione dei debiti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 67 e ss. CCII, chiedendone l'omologazione secondo le modalità ivi descritte. Da quanto dedotto, il debitore risulta attualmente occupato con contratto a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa - Centro Nazionale Amministrativo Esercito, con la qualifica di
Graduato Aiutante, e percepisce un reddito mensile netto di € 1.318,03, che rappresenta la fonte esclusiva per la soddisfazione dei creditori.
Risulta ex actiis che il predetto non possiede beni immobili né altri elementi di attivo patrimoniale, se non l'indicata capacità reddituale regolare.
La sua esposizione debitoria complessiva risulta pari a € 74.416,00, come da elenco dei creditori allegato.
La proposta presentata prevede la corresponsione, a titolo di soddisfacimento del ceto chirografario, della somma complessiva di € 33.011,13, con una previsione di pagamento pari al 20% dei rispettivi crediti, così come determinati dal Gestore della crisi.
Per quanto attiene ai crediti prededucibili, rappresentati dalle spese di procedura, il totale ammonta a
€ 14.220,84.
Relativamente al debito iscritto a ruolo, alla data odierna, in favore di Controparte_4
[...] è prevista una soddisfazione integrale, peri al 100%, per un importo complessivo di '
€1.200,00, da corrispondersi mediante 5 rate mensili da € 240,00 ciascuna.
Di seguito si riporta la tabella allegata al ricorso:
Creditore Contratto e natura Privilegiato Chirografario Younited prestito personale €. 22.416,00
AV delega delega €. 20.000
AV cessione cessione €. 28.000
Ager iscritti a ruolo €. 1.200 Fineco prestito personale €. 2.400
bolli bolli auto €.
TOTALE
€ 74.416
COMPLESSIVO PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL DEBITO
Pagamento spese di procedura in prededuzione come da tabella che segue:
CREDITORI VALORE DEL PAGAMENTO % SODDISFAZIONE
PREDEDUCIBILI CREDITO OFFERTO
Gestore della Crisi € 5.979,15 € 5.979,15 100%
Avvocati Cacciola e € 3.056,86 € 3.056,86 100%
Carpentieri
Totale dei creditori
€. 14.220,84 €. 14.220,84 prededucibili
PAGAMENTO DEBITO ISCRITTO A RUOLO PRESSO Controparte_4
[...]
QUOTA MENSILE CREDITORE VALORE DEL %
DESTINATA AL CREDITO SODDISFAZIONE
CREDITORE
Agenzia €. 1.200 100% €. 240 per n. 5 rate
Entrate Riscossione
PAGAMENTO CREDITORI CHIROGRAFARI CREDITORI VALORE DEL PAGAMENTO
% SODDISFAZIONE
CREDITO OFFERTO Younited €. 20.963,54 € 5.892,85 28,11%
AV delega € 20.020,00 € 5.627,62 28,11 %
AV cessione € 24.490,00 € 6.884,14 28,11 %
FI € 1.756,00 € 493,61 28,11 %
Compass € 596,00 € 167,54 28,11 %
Regione Campania €
€ 3.567,34 3.567,34 100%
Agenzia
Alto Adige Riscossione € 1.332,02 € 1.332,02 100%
Totale offerto ai
€ 33.01,13 creditori
Ciò posto, il CP_1 pare effettivamente versare in una condizione di perdurante ed oggettivo squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e le risorse a sua disposizione.
A fronte del reddito mensile netto pari ad €1.318,03 ut supra, egli sostiene spese mensili ordinarie per
€ 1.000,00, necessarie al proprio sostentamento e a quello del suo nucleo familiare.
Pertanto, la somma mensile che potrebbe ragionevolmente destinare alla procedura, senza pregiudizio per le esigenze vitali e di mantenimento, sarebbe di €318,00.
Nell'ambito della proposta di ristrutturazione dei debiti, il debitore ha altresì richiesto l'applicazione delle misure protettive previste dalla legge, al fine di garantire la concreta attuazione del piano presentato;
piano che evidenzia, a dire del ricorrente e dell'OCC., una concreta e sostenibile possibilità di ristrutturazione dell'esposizione debitoria, mediante trattenuta mensile sullo stipendio, da effettuarsi per un periodo determinato;
trattandosi di una posizione reddituale stabile, derivante da rapporto di pubblico impiego, la probabilità di inadempimento appare estremamente contenuta.
In data 09.04.2025, questo Giudice ha richiesto integrazioni a) "dovendo il piano prevedere la collocazione in privilegio del compenso del difensore dei ricorrenti, non ricorrendo alcuna delle condizioni previste sul punto dall'art. 6 CCII per la relativa allocazione in prededuzione;
b) dovendo il piano prevedere specificazione: (i) dei tempi di soddisfazione dei crediti in privilegio e/o agli importi costituenti gli interessi legali sulla sorta in relazione a quanto previsto dall'art. 67, co. 4,
CCII; (ii) in conseguenza di quanto al punto a) ed al punto d 1) che segue, di individuare eventuale impatto sulla percentuale di soddisfazione dei crediti chirografari;
c) dovendo la relazione dell'OCC:
1) dettagliare analiticamente sulla diligenza impiegata dai singoli debitori nell'assumere le relative obbligazioni, ai sensi dell'art. 68, co. 2, lett. a) CCII;
2) dettagliare sulla valutazione del comportamento tenuto da ciascun soggetto finanziatore nell'erogazione dei rispettivi finanziamenti in relazione al reddito del ricorrente disponibile pro tempore, dedotto l'importo necessario a mantenere in dignitoso tenore di v ita come quantificato dall'art. 68, co. 3 CCII;
3) chiarire il rapporto di lavoro dipendente del ricorrente, alla luce di quanto in premessa della relazione e quanto diversamente riportato al riguardo a pag. 8 della nota"; con il medesimo provvedimento il
Giudicante concedeva: "termine sino al 22.4.2025 per le integrazioni di cui in parte motiva”.
In relazione alla richiesta di integrazione formulata ai punti a) e b) del provvedimento, la parte ha allegato il piano di ammortamento aggiornato, nel quale è stato previsto il riconoscimento del compenso spettante al difensore del ricorrente in via privilegiata nonché l'indicazione dei tempi di soddisfacimento dei crediti ivi riportati.
QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI
Percentuale
Debito Rapporto Finanziario Rientro Riduzione di residuo soddisfazione
Compenso OCC in con € 5.979,15 accantonamento
€ 5.979,15 100,00% liquidazione ai sensi art. 71 c. 4
Compenso Legale € 3.056,86 € 3.056,86 100,00%
Regione Campania € 3.567,34 € 3.567,34 100,00% Agenzia Alto Adige
€ 1.332,02
€ 1.332,02 100,00% Riscossione
€20.963,54 € 5.892,85 € 15.070,69 28,11% Younited
AV CQS n. 61850 € 24.490,00 € 6.884,14 28,11%
€ 31.998,24 AV DLG n. 83376
€ 20.020,00 € 5.627,62 28,11 %
FIBank SPA
€ 1.756,00 € 493,61 € 1.262,39 28,11%
Compass SPA € 596,00 € 167,54 € 428,46 28,11% TOTALE € 81.760,91 € 33.001,13 € 48.759,78
N.
Rapporto Finanziario Importo Rata rata/Importo Totale
rata n. 60 X €
€ 5.979,15 Dalla rata n. 1 alla rata n. 60 Compenso OCC 99,65 € 5.979,00
Regione Campania € 3.567,34 n. 10 X € Dalla rata n. 1 alla rata n. 10
€ 3.279,10
327,91 Rata n. 11
€ 288,24 n. 1 X €
€ 3.567,34 288,24
Dalla rata n. 1 alla rata n. 10 n. 10 X € € 1.224,40 Agenzia Alto Adige € 1.332,02
Rata n. 11 Riscossione 122,44 € 107,62
n.1 X € 107,62 € 1.332,02
€ 3.056,86 rata n. 11 n. 1 X € 54,49 € 54,49
Dalla rata n. 12 alla rata n. n. 6 € € 2.702,10 Compenso Legale 450,35 € 300,27 17
n. 1 X € € 3.056,86 Rata n. 18 300,27
Younited € 5.892,85 Rata n. 18 n. 1 X € 46,87
€ 46,87 Dalla rata n. 19 alla rata n. n. 42 X €
€ 5.845,98
60 139,19
€ 5.892,85
AV CQS n. 61850 € 6.884,14 Rata n. 18 n. 1 X € 54,52
€ 54,52 Dalla rata n. 19 alla rata n. n. 42 X €
€ 6.829,62
60 162,61
€ 6.884,14
n. € 5.627,62 Rata n. 18 n. 1 X € 44,56 AV DLG
€ 44,56 Dalla rata n. 19 alla rata n. n. 42 X € 83376
€ 5.583,06
60 132,93
€ 5.627,62
FIBank SPA € 493,61 Rata n. 18 n. 1 X € 3,989
€ 3,89 Dalla rata n. 19 alla rata n. n. 42 X €
€ 489,72 60 11,66
€ 493,61
Compass SPA € 167,54 Rata n. 18
€ 1,22 n. 1 X € 1,22 Dalla rata n. 19 alla rata n. n. 42 X € 3,96 € 166,32 60
€ 493,61
n. 60 X € € TOTALE € 33.001,13 Dalla rata n. 1 alla rata n. 60 550,00 33.000,00*
*gli importi differenziano di € 1,13 per effetto degli arrotondamenti.
Con riferimento alla richiesta sub lettera c), punto 1, il ricorrente ha dedotto che nel corso dell'anno
2021 ha manifestato una patologia da dipendenza da gioco (ludopatia), circostanza che lo ha portato a sottoscrivere numerosi contratti di finanziamento, finalizzati in larga parte all'ottenimento di liquidità da destinare all'attività ludica.
Benché gli importi richiesti risultino considerevoli, il ricorrente ha sostenuto che al momento della concessione del credito aveva una capacità reddituale tale da apparire idonea a garantire il rimborso;
di poi, che nel tempo tale capacità si è notevolmente ridimensionata, compromettendo la possibilità per il debitore di condurre una vita conforme ai principi di dignità e adeguato sostentamento.
Con riguardo alla richiesta di cui alla lettera c), punto 2, invero l'art. 68, comma 3, CCII. prevede che l'OCC, nella propria relazione, valuti se il soggetto erogante il finanziamento abbia adeguatamente considerato il merito creditizio del debitore, tenendo conto del reddito effettivamente disponibile al netto dell'importo necessario a garantire un'esistenza decorosa.
Tale importo minimo, a fini valutativi, viene comunemente individuato in una soglia non inferiore al valore dell'assegno sociale moltiplicato per il coefficiente corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare, secondo la scala di equivalenza ISEE prevista dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.
159.
Sul punto l'OCC ha reso le sue valutazioni.
Pertanto con decreto del 29.4.25 questo Giudice ha così statuito:
rilevata la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste ex artt. 66 e 67 del Codice e versando il ricorrente in palese condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera c), CCII;
ritenuta la completezza documentale e della relazione del gestore, avv. Francesco D'Amora;
preso atto, in particolare, della relazione integrativa depositata dal gestore della crisi, con la quale si è proceduto a riscontrare le richieste d'integrazioni e di chiarimenti invocati da questo Giudice con decreto ex art. 70, co. 1, CCII del 9.4.25;
considerata, infine, la mancanza di condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII;
preso atto della richiesta di misure protettive formulata in ricorso, parzialmente accoglibili allo stato ad eccezione dell'invocato divieto di acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, invero non previsto come misura tipica dall'art. 70 co. 4 CCII ed in assenza di elementi idonee a fondarla quali misure atipica
P.Q.M.
DISPONE
che la proposta e il piano, come integrati, siano pubblicati sul sito del Tribunale;
che, a cura dell'OCC, di essi sia data comunicazione ai creditori nel termine di 30 giorni;
che, ai sensi dell'art. 70, co. 3, CCII, nel contesto della comunicazione l'OCC dia avviso ai creditori della facoltà di presentare osservazioni entro i 20 venti giorni successivi, inviandole all'indirizzo di posta certificata ivi indicato;
che, decorsi i 10 giorni dalla scadenza del termine che precede, l'OCC-sentito il debitore - riferisca al giudice, proponendo del caso le modifiche del piano ritenute necessarie;
che la presente fase processuale dovrà pertanto chiudersi nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del presente decreto all'OCC.
FISSA
sin d'ora all'8.7.25 l'udienza per l'omologa
DISPONE
che tale udienza sia tenuta in modalità cartolare;
Ebbene, a seguito della comunicazione ricevuta dall'OCC, la creditrice CP_2
rappresentata in giudizio dall'avv. Alessia Monni, ha trasmesso le proprie osservazioni in merito al sollevando contestazioni sia sul piano fattuale sia sul piano giuridicopiano presentato dal CP_1
e precisamente quelle di seguito riportate:
1. Le incoerenze relative al luogo in cui effettivamente vive il debitore e sui beni immobili.
Controparte_1 "ha dichiarato
1.1. Nella memoria conclusiva del Gestore si afferma che di vivere, in virtù del contratto di comodato d'uso gratuito intestato alla moglie" presso Via Raffaello
Sanzio n. 18. Tale affermazione non è verosimile per due ordini di ragioni.
1.2. Anzitutto, per il contratto di comodato allegato non è stata prodotta la ricevuta della relativa registrazione, con l'evidenza che tale contratto non ha alcuna valenza probatoria (cfr. doc.14
relazione integrativa).
1.3. Inoltre, è singolare il fatto che il debitore abbia dichiarato di vivere presso tale indirizzo atteso che le notifiche del ricorso per d.i. e dell'atto di precetto ivi eseguite da CP_2 si sono perfezionate ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Infatti, come si evince dalle relate degli Ufficiali Giudiziari
(doc.01: ricorso per d.i.; doc.02: atto di precetto) Controparte_1 è risultato
"sconosciuto all'indirizzo" anche in base alle informazioni assunte in loco.
1.4. Sul punto, è altresì necessario rilevare che la disponibilità dell'alloggio demaniale durante i giorni lavorativi è tutt'altro che "marginale", in quanto non solo tale fatto incide significativamente sulle spese mensili per il sostentamento della famiglia ma è altresì rappresentativo della non veridicità delle informazioni rese dal ricorrente.
Controparte_11.5. In ragione di quanto sopra, è evidente che abbia omesso di riferire circostanze relative all'effettivo luogo in cui lo stesso vive assieme al proprio nucleo familiare e come sia verosimile che lo stesso non risieda né all'indirizzo indicato in atti "Via Evangelista Enrico
Torricelli n. 15" e neppure in quello di residenza, ma presso gli appartamenti di proprietà della moglie (cfr. docc. 1 e 2 dell'All.B).Parte_1
1.6. In proposito, a nulla rileva la contestazione in merito al mancato coinvolgimento di quest'ultima dal momento che è lo stesso ricorrente ad aver allegato gli estratti contributivi della moglie nella relazione integrativa (cfr. doc.6 relazione integrativa).
2. La mancata indicazione nel piano di alcuni debiti di Controparte_1
2.1. Si rappresenta poi che nel piano e nella relazione integrativa sono stati indicati i seguenti creditori: (i) Regione Campania;
(ii) Agenzia Alto Adige Riscossione, (iii) CP_2 ; (iv) AV per una cessione del quinto e una delegazione di pagamento, (v) FI Bank per un contratto di finanziamento e (vi) Compass Spa.
2.2. Tuttavia, dopo aver avuto accesso al fascicolo del presente procedimento e aver preso visione dell'estratto CR e CR del debitore (cfr. doc. 10 e 11), si è appreso che nel piano sono stati omessi dei creditori e cioè: 1. CP_5 per una carta di credito revolving con un limite di utilizzo di € 2.500,00;
2. un fido di € 3.000,00 accordato da CP che, da ultime rilevazioni dell'estratto
CR allegate, era utilizzato per € 1.936,00;
3. un rapporto con Parte_2 indicato
nell'estratto centrale rischi come "rischio a scadenza" con un credito accordato di € 95.634,00;
4. una garanzia rilasciata a favore di Parte_1 per un importo di € 140.000,00 per un rapporto con IA SPV SRL, presumibilmente il mutuo per l'acquisto della prima casa.
2.3. Tali omissioni comportano l'inammissibilità del piano proposto dal debitore, atteso che l'esclusione di questi debiti nell'alveo di tale procedura potrebbe comportarne la decadenza. Infatti, tali creditori potrebbero agire giudizialmente nei confronti del debitore per l'intero ammontare del debito e ciò in spregio alla par condicio creditorum.
3. L'incompleta allegazione della documentazione relativa al reddito del ricorrente.
3.1. Anche in relazione ai redditi del debitore, si rappresenta che le informazioni non sono sufficienti.
Al di là del fatto che a pag. 5 della memoria si riferisce che Controparte_1 percepisce un "reddito netto mensile di circa € 2.242,00 per 14 mensilità" quando dalla relazione dell'O.C.C. tale cifra si riferisce all'importo "lordo", si ribadisce che le C.U. allegate non possono essere tenute in considerazione in quanto riferite al 2023 per l'anno 2022.
3.2. Diversamente, dovrà essere tenuta in considerazione la retribuzione attualmente percepita che, come da dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa dal Centro Nazionale Amministrativo Esercito (cfr. doc.04 All.B), ad aprile 2025, corrispondeva ad € 2.817,61 lordi ed € 1.911,00 netti per 13 mensilità.
A. Sulla mancata prova del nesso causale tra la patologia del debitore e il sovraindebitamento.
A.
1. Per quanto concerne invece la causa del sovraindebitamento del debitore, si segnala che la ludopatia non è stata sufficientemente approfondita. Nello specifico, si rappresenta che è stato allegato un "attestato" rilasciato da parte dell' CP_7 datato 2023, in cui viene precisato che "Il sig. Controparte_1 [...] è affetto da GAP (gioco d'azzardo patologico) per cui necessita del prosieguo degli incontri con lo psicologo". A.
2. Dal predetto documento si evince che il debitore, quanto meno al 04.09.2023, avesse ancora la necessità di continuare con un percorso riabilitativo di cui, tuttavia, ad oggi non è stata fornita ulteriore prova.
A.
3. Pertanto, il nesso causale tra la ludopatia e il sovraindebitamento non è stato dimostrato in quanto né dal predetto attestato né da altra documentazione in atti è emerso in alcun modo che i debiti contratti siano direttamente connessi al gioco d'azzardo.
B. Sulla violazione dell'art. 70 CCI e sulla non convenienza economica della proposta.
B.
1. In relazione alla violazione dell'art. 70 CCI per assenza di una reale proposta liquidativa,
CP_2 si riporta a quanto sollevato nelle osservazioni (cfr. All.B).
B.
2. Ad ogni modo, si ribadisce che, qualora il credito venisse assegnato a CP_2 a seguito di procedura esecutiva, alla stessa spetterebbe un importo mensile di € 269,00 circa, pari ad 1/5 della retribuzione percepita dal debitore (cfr. doc.04 All.B). A tal proposito si rappresenta che, contrariamente a quanto sostenuto nelle memorie conclusive del gestore, ad oggi non è pendente alcuna procedura esecutiva mobiliare presso terzi instaurata da CP_2
B.
3. Alla luce di quanto sopra, è pertanto evidente la non convenienza per CP_2
dell'omologazione del piano di ristrutturazione del debito rispetto all'alternativa liquidatoria
Ebbene la domanda di ristrutturazione dei debiti non può essere accolta. In primo luogo, è necessario porre in evidenza la questione relativa alla veridicità delle informazioni rese dal ricorrente, con particolare riferimento alla sua effettiva residenza.
Dalla documentazione agli atti risulta che il CP_1 ha dichiarato di abitare in un immobile concesso in comodato gratuito dalla moglie, sito in Via Raffaello Sanzio n. 18.
Tuttavia, tale affermazione non è stata supportata da alcuna documentazione, quale ad es. una ricevuta di registrazione del contratto di comodato.
È altresì necessario rilevare che precedenti notifiche eseguite dalla creditrice CP_2 presso lo stesso indirizzo sono state perfezionate ai sensi dell'art. 143 c.p.c., a seguito dell'accertamento degli
Ufficiali Giudiziari che hanno riscontrato l'irreperibilità ivi del CP_1
Il ricorrente, d'altra parte, non ha riferito in modo chiaro e completo sulla disponibilità di un alloggio demaniale, utilizzato nei giorni lavorativi, circostanza quest'ultima che lascia intendere egli sia proprietario di altri beni il cui mantenimento incide in modo significativo sulle spese mensili familiari.
L'omessa indicazione di tale circostanza non solo altera il quadro economico presentato ma è anche indicativa della mancanza di trasparenza e buona fede nella costruzione del piano.
A ciò va aggiunto un ulteriore profilo di criticità, di natura assai più rilevante: la mancata inclusione di numerosi debiti attualmente in essere in capo al ricorrente.
Come dedotto dall'opponente, previo visione dell'estratto CR e CR del debitore (cfr. doc. 10 e 11),
Controparte_5 per una carta di si è riscontrato che nel piano sono stati omessi dei creditori: 1)
CP , per un fido di € 3.000,00, con un credito revolving con un plafond di € 2.500,00; 2) per un credito utilizzo di € 1.936,00; 3) Parte_2
classificato come "rischio a scadenza” pari a € 95.634,00; 4) Emilia SPV S.r.l., per un mutuo risulta escusso presumibilmente contratto dalla coniuge sul quale il sig. CP_1 Parte_1
quale fideiussore per un importo garantito pari a € 140.000,00.
La mancata indicazione di tali poste debitorie compromette gravemente la completezza e attendibilità del piano proposto, determinando una lesione evidente del principio della par condicio creditorum, che rappresenta uno dei cardini del sistema della crisi da sovraindebitamento.
Escludere tali debiti dalla procedura, infatti, significa precludere a detti creditori la possibilità di partecipare alla ristrutturazione, con il rischio concreto che gli stessi possano agire autonomamente nei confronti del debitore per l'intero importo, rendendo di fatto inefficace il piano stesso e vanificando gli effetti protettivi della procedura. L'insieme delle omissioni, delle incongruenze e delle informazioni parziali o inesatte rese dal ricorrente mina la trasparenza e la serietà della proposta, determinando una lesione sostanziale del principio di correttezza su cui si fonda l'intero impianto normativo della procedura.
Invero la valutazione di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano, quindi, è interamente rimessa al giudice, che deve prima decidere se ammettere il consumatore alla procedura e, successivamente, se omologare (cioè approvare in via definitiva) il piano proposto.
Ad ogni buon conto mette conto evidenziare quanto da ultimo sostenuto dalla Suprema Corte, secondo cui "In sede di omologa del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può presentare opposizione e reclamo per contestare i requisiti di legittimità della proposta, essendogli inibita - ai sensi dell'art. 69, comma 2, c.c.i.i. - soltanto la presentazione di opposizione e reclamo per contestare la convenienza della proposta" (Cass. Civ. n. 20672/2025).
Ne deriva che ai fini di tale valutazione e, in speciale modo, dell'ammissibilità giuridica, il Giudice possa e debba tener conto delle osservazioni e/o dell'opposizione di un creditore che, a sua volta, nell'erogare il finanziamento abbia violato la disciplina sul merito creditizio.
Nel caso di specie, le omissioni innanzi esaminate già evidenziano l'incompletezza della documentazione prodotta e delle informazioni necessarie ad ostendere la situazione debitoria, quella patrimoniale e quella economico/finanziaria, da impedire peraltro la partecipazione al procedimento di tutti i creditori.
Alle lacune evidenziate va aggiunta quella connessa della relazione dell'OCC, che avrebbe dovuto verificare e segnalare tali mancanza.
D'altro canto, elemento fondamentale che il giudice è chiamato a valutare è quello della meritevolezza del consumatore, declinato dall'art. 69 CCII in termini di assenza colpa grave, mala fede o frode nella determinazione della condizione di sovraindebitamento.
Occorre ricordare che in merito al ricorso ai finanziamenti per esigenze di vita, si è espresso un recente orientamento giurisprudenziale (tra cui Corte d'Appello di Bologna sentenza 9 febbraio 2024, n. 309), che aderisce all'abbandono della tesi del c.d. "shock esogeno" formatasi nell'ambito del predecessore piano del consumatore previsto dalla L. n. 3 del 2012, schierandosi a favore dell'orientamento, più permissivo, che consente di accedere alla ristrutturazione il debitore consumatore pur in assenza di fattori esterni ed imprevedibili quali cause del sovraindebitamento incolpevole. In particolare, la giurisprudenza di merito (Appello Firenze, 8 novembre 2023, Trib. Reggio Calabria
25 gennaio 2024), allineandosi ai precedenti di legittimità (Cass. 22 settembre 2022 n. 27843; Cass.
27 luglio 2023, n. 22890) formatasi sul punto, ha ritenuto che "diversamente dall'art. 12 bis L. n. 3 del 2012 nella sua originaria formulazione, l'art. 69 CCII prevede espressamente che il consumatore non possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave", andando quindi ad eliminare "il requisito della valutazione della colpa genericamente intesa, avendo il legislatore deciso - ai fini dell'ammissione del debitore alle procedure di sovraindebitamento di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, in
-
considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari del beneficio, che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento, eliminando di tatto il giudizio di meritevolezza ed ancorando l'accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi".
Tale requisito si ritiene soddisfatto quando il debitore, al momento in cui ha contratto i debiti, ha agito in modo ragionevole, confidando nella propria capacità di far fronte agli impegni assunti grazie al reddito e al patrimonio di cui dispone.
In altre parole, è considerato meritevole chi ha agito in buona fede, pensando realisticamente di poter ottemperare alle obbligazioni assunte alla scadenza.
Al contrario, il consumatore non è meritevole - nell'accezione esaminata se ha fatto ricorso al credito in modo sproporzionato rispetto alle proprie possibilità economiche, per esempio contraendo finanziamenti eccessivi rispetto al proprio reddito e patrimonio.
Ebbene, dalla relazione dell'OCC depositata il 25.3.25 emerge, tra gli altri, la seguente epoca ed entità di formazione del debito sussistente in capo al ricorrente:
1. CP_2 per prestito personale accordato in data 15 settembre 2021, debito residuo pari ad €
,
20.963,54 (di cui € 20.251,04 per sorta capitale, € 145,50 per spese liquidate ed € 567,00 per onorari liquidati, oltre interessi liquidati come richiesti, oltre spese generali ed accessori liquidati), così come si evince dall'esame del decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 11 ottobre 2024, dichiarato esecutivo per mancanza di opposizione nel termine di legge in data 16 gennaio 2025, trasmesso allo scrivente a mezzo pec (cfr. all. n. 10); 2. CP_6 , per prestito personale accordato in data 5 maggio 2021, per l'importo di € 1.756,00 aggiornato al 30 settembre 2023, come da visura CR (cfr. all. n. 11).
3. Compass, per prestito finalizzato accordato in data 7 giugno 2023, per l'importo di € 596,00 aggiornato al 30 settembre 2023, come da visura CR (cfr. all. n. 11).
4. AV (ex FI), per cessione del quinto dello stipendio accordato in data 31 maggio 2021 per
€ 39.127,85, debito residuo al 28 febbraio 2025 pari ad € 24.490,00, come da visura CT (cfr. all. n.
12).
5. AV (ex FI), per delega di pagamento accordato in data 31 agosto 2021 per € 26.179,87, debito residuo al 28 febbraio 2025 pari ad € 20.020,00, come da visura CT (cfr. all. n. 12).
Ciò sta a significare che tra maggio e settembre 2021 il ricorrente ha contratto finanziamenti per €
88.027,26, insoluti al momento della domanda per € 67.798,54.
Finanziamenti da restituire con rate mensili complessivamente di € 1.377,00, quindi con una percentuale pari al 76,5% della retribuzione netta del Tartaglione.
Ebbene, l'accesso al credito in tale esorbitante misura rispetto alla capacità di reddito, non appare il frutto di eventi esterni o imprevedibili bensì il risultato di una reiterata e imprudente condotta, tenuta o nonostante l'assenza di concrete e stabili capacità restitutive.
Lo stesso ricorrente riconosce che le cause del proprio sovraindebitamento non sono riconducibili a un fatto isolato o contingente, piuttosto si radicano in una condotta continuativa, legata alla dipendenza dal gioco d'azzardo, la quale lo ha indotto a contrarre nuovi debiti per compensare le perdite via via subite.
È noto che le patologie di tipo compulsivo, quali la ludopatia, possano incidere negativamente sulla capacità di valutazione economica e gestionale del soggetto che ne è affetto tante che si riteneva che
"In tema di piano del consumatore, con riferimento all'incidenza del requisito della meritevolezza, la diagnosi di ludopatia nel consumatore esclude la colpa grave nella causazione del proprio sovraindebitamento” (così Tribunale Torino, Sez. VI, 26/07/2023).
Orbene è incontrovertibile e previsto dall'art. 68, co. 2 CCII che il giudice debba riceva dal debitore e dall'OCC informazioni dettagliate sulle cause dell'indebitamento, sulla tempistica dei finanziamenti, sugli eventuali inadempimenti e sulle risorse economiche disponibili al momento della sottoscrizione dei contratti.
Nel caso esaminato, tuttavia, non è emersa alcuna motivazione che possa giustifica l'assenza di colpa grave nella determinazione dell'indebitamento, determinata dall'assunzione da parte del debitore di debiti rilevanti in modo avventato e irrazionale, senza considerare minimamente la sostenibilità degli obblighi assunti rispetto alle (scarse) risorse a disposizione, accettando consapevolmente il rischio di non poter adempiere.
In particolare, non risultano allegati né provati in modo sufficiente gli elementi idonei a ricondurre l'origine dello stato di sovraindebitamento alla condizione di ludopatia del CP_1 Con riferimento ai soggetti affetti da disturbo da gioco d'azzardo patologico, la giurisprudenza ha chiarito che, ai fini dell'accesso alla procedura di sovraindebitamento, la condizione patologica deve essere effettiva e non frutto di condotta colposa. Essa deve essere certificata, preferibilmente, da una struttura sanitaria pubblica e deve risultare talmente compromettente da rendere il soggetto inconsapevole dei rischi economici connessi alla frequentazione di sale da gioco, richiedendo un adeguato programma terapeutico (cfr. Trib. Catania, 11 agosto 2020).
Sul punto, anche la dottrina ha distinto tra il soggetto semplicemente dedito al gioco d'azzardo e colui che è affetto da disturbo da gioco d'azzardo patologico (GAP), come riconosciuto dalle Linee guida del Ministero della Salute (2015) e dal DSM (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali).
Secondo i predetti documenti, il disturbo si configura alla stregua di una condizione persistente e ricorrente, che determina un disagio o una compromissione clinicamente significativi, laddove siano presenti almeno quattro dei seguenti criteri in un arco temporale di dodici mesi:
a) necessità di aumentare le puntate per raggiungere l'eccitazione desiderata;
b) irrequietezza o irritabilità nel tentativo di ridurre o interrompere il gioco;
c) ripetuti tentativi falliti di controllare o cessare il comportamento di gioco;
d) preoccupazione costante per il gioco d'azzardo;
e) gioco come risposta a stati emotivi negativi;
f) ricerca di rivincita dopo perdite economiche;
g) tendenza a mentire per occultare la reale entità del coinvolgimento nel gioco;
h) compromissione di relazioni, lavoro o opportunità personali a causa del gioco;
i) dipendenza economica da terzi per rimediare a crisi finanziarie generate dal gioco.
Alla luce di quanto sopra, in assenza di una documentazione dettagliata e clinicamente strutturata, il
Tribunale ritiene non dimostrata l'esistenza di una patologia in grado di escludere la consapevolezza del debitore al momento della contrazione dei debiti, così come richiesto dalla normativa vigente e da consolidata giurisprudenza.
Più segnatamente, risulta agli atti un'attestazione rilasciata dall' CP_7 in data 4.9.23, da cui emerge che il ricorrente sarebbe stato preso in carico dalla struttura per la patologia dedotta solo nel maggio 2022, quindi ben oltre l'epoca di contrazione dei debiti come riferiti.
Viepiù, alla luce degli elementi disponibili, si può ritenere che la condotta del ricorrente, consistente nell'irrazionale e reiterato ricorso ad innumerevoli finanziamenti senza alcuna ponderazione dei rischi associati, debba imputarsi a una colpa grave, non riconducibile alla condizione di ludopatia invocata. In assenza, pertanto, di elementi idonei a far ritenere la ricorrenza del requisito soggettivo, ossia l'assunzione di obbligazioni da parte del debitore in assenza di dolo o colpa grave, il ricorso non può che essere respinto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Designato dr. Enrico Quaranta, letti gli artt. 67, 68, 69 e 70 CCII:
Rigetta il ricorso;
dichiara inefficaci le misure protettive concesse.
Si comunichi ai creditori ed al debitore. Si dispone la pubblicazione sul sito web del Tribunale.
Così deciso in Santa Maria C.V., 25/07/2025
Il Giudice
Dr. Enrico Quaranta