Articolo 7 della Legge 9 agosto 1954, n. 635
Articolo 6Articolo 8
Versione
31 agosto 1954
Art. 7.
Per gli anni 1954 e 1955, qualora le quote di partecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata spettanti ai Comuni a norma dell' art. 1 della legge 2 luglio 1952, n. 703 , risultino inferiori alle somme attribuite con l' art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 , per nove decimi dell'imposta riscossa nell'anno 1951 sul bestiame bovino, ovino, suino ed equino e sui vini, mosti ed uva da vino, saranno integrati a carico del bilancio dello Stato in misura non superiore al 60 per cento delle differenze per il primo anno ed al 30 per cento per il secondo anno ed entro il limite della rimanenza dei fondi stanziati per la integrazione temporanea, per l'anno 1953, prevista dall'art. 2 della citata legge 2 luglio 1952, n. 703 .
Entrata in vigore il 31 agosto 1954