Cass. civ., sez. II, ordinanza 04/12/2024, n. 31130
CASS
Ordinanza 4 dicembre 2024

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La citazione notificata ad una società di persone estinta per intervenuta cancellazione volontaria dal registro delle imprese è nulla per inesistenza della parte convenuta ma tale vizio, rilevabile di ufficio, è sanato dalla costituzione in giudizio del successore dell'ente (nella specie il socio accomandatario), indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale di questo. La vocatio in ius di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la vocatio mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 04/12/2024, n. 31130
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31130
Data del deposito : 4 dicembre 2024

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