Sentenza 5 luglio 2001
Massime • 1
La natura reale del contratto di mutuo non richiede in via tassativa che la cosa mutuata sia materialmente consegnata dal mutuante al mutuatario, l'esigenza del requisito della "traditio" potendo ritenersi soddisfatta in determinati casi, allorquando il risultato pratico completamente raggiunto si identifichi con quello che si sarebbe realizzato con la consegna materiale del bene mutuato.
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FATTI DI CAUSA 1. Augustus SPV s.r.l. e, per essa, Phoenix Asset Management s.p.a. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma con la quale è stato respinto l'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 18742/2017 del Tribunale di Roma. 2. Questi i fatti dai quali trae origine la controversia. 2.1. Elio D.F., debitore esecutato, propose opposizione avverso l'esecuzione, deducendo che il creditore Trevi Finance s.p.a., ora Augustus SPV s.r.l., intervenuto in forza di mutuo ipotecario, non era munito di titolo esecutivo idoneo a dare impulso alla procedura esecutiva a seguito di rinuncia del creditore procedente F.lli Claudio e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9074 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. AN SABATINI - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EN NA IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI 74/B, presso lo studio dell'avvocato TLEILA BENHAR, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato MASSIMO FRATTALI CLEMENTI, la prima per procura speciale per NO AO BR MA Mangiapane di Roma dell'08/03/00 rep. n. 63945 ed il secondo per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LD AN, LD LA, LD TO, VE TT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LEONE XIII 464, presso lo studio dell'avvocato NICOLÒ ANTONINO BONTEMPO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
LD EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FONTANILE ARENATO 96, presso lo studio dell'avvocato ALDO OCCHIGROSSI, difeso dall'avvocato SERGIO DI LA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2023/99 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 26/05/99 e depositata il 22/06/99 (R.G. 3090/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/01 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito l'Avvocato Angelo SCHIANO (per delega Leila BENHAR);
udito l'Avvocato NI Antonino BONTEMPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 12 ottobre 1995 FR AL, NT RA, NI AL e OM AL rispettivamente genitori e fratelli di IU AL esponevano che tra l'ottobre 1994 e il marzo 1995 avevano concesso a quest'ultimo ed a sua moglie AN MA TE un mutuo di lire 320.299.144, al fine di consentire l'acquisto di un appartamento. Deducendo che la somma mutuata non era stata restituita, convenivano lo stesso IU AL e la TE davanti al Tribunale di Roma, chiedendone la condanna alla restituzione.
Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale, in accoglimento della domanda, condannava i convenuti in solido al pagamento somma reclamata, e la decisione, impugnata dalla TE, era confermata dalla Corte d'appello di Roma.
Per la cassazione della sentenza la valente proponeva ricorso sulla base di più motivi.
Gli intimati resistevano con controricorso illustrato da memoria. La ricorrente ha presentato note di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 1813 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la ricorrente - nel ricordare che il mutuo è un contratto reale, che si perfeziona cioè, con la datio della cosa deduce che, "alla luce delle circostanze di fatto così come emerse dall'istruttoria un mutuo a favore della TE non fu mai erogato da chicchessia per il semplice fatto che ad essa non fu mai consegnato denaro". In particolare, nessuno aveva mai riferito in causa tale circostanza, la quale, peraltro, non appariva contraddetta dalle testimonianze escusse, secondo cui essa era presente in occasione della consegna degli assegni ed erano stati consegnati ad entrambi i coniugi, una volta considerato, in via decisiva, che erano intestati IU AL od a lui girati. In sostanza, la disponibilità del denaro, se mai consegnato, era stata conseguita da IU AL, e non era stato provato che essa TE l'avesse successivamente acquisito, in tutto o in parte. Nessun rilievo, ai fini della configurazione di un mutuo anche a suo carico, assumeva il fatto che la somma mutuata sarebbe stata destinata all'acquisto della sua quota della casa coniugale, e d'altro canto, - specie in regime di separazione dei beni, le obbligazioni assunte da un coniuge nell'interesse della famiglia non comportano la responsabilità dell'altro.
Con il secondo mezzo, denunciando violazione degli artt. 2697 2727 e 2722 c.c. in riferimento all'art. 380, n. 5, c.p.c., la medesima ricorrente deduce che sussistevano gravi incongruenze nelle testimonianze assunte sia a proposito della collocazione temporale del presunto accordo, sia del suo contenuto. Sul primo punto, in particolare, il BA aveva riferito che l'accordo era intervenuto tra l'inizio ed il marzo 1995, mentre il VI aveva fatto riferimento all'estate 1994. Sul secondo, FR e IU AL avevano parlato di un originario accordo per lire 200.000.000, laddove il BA aveva posto tra il gennaio ed il marzo 1995 la riunione familiare nel corso della quale era stato raggiunto l'accordo per un prestito di lire 300.000.000 - 320.000.000; altre contraddizioni sussistevano poi - soggiunge il ricorrente tra i testi BA e VI sull'obbligo di pagare gli interessi.
Addirittura, poteva fondatamente dubitarsi che il AL avesse percepito quel denaro, giacché. gli assegni circolari intestati allo stesso ben avrebbero potuto essere rilasciati a lui direttamente ovvero a terzi, mentre, quanto ai titoli diversamente intestati, non risultava la girata a suo favore: il quale dubbio pareva suffragato da varie deposizioni testimoniali, ed ulteriormente confermato da IU AL che aveva affermato, nel giudizio di separazione, che il prestito era stato fatto a lui.
I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente, attenendo a questioni intimamente connesse, ovvero in parte sovrapponibili. La Corte d'appello così motivò la propria decisione. La TE, nel criticare le argomentazioni svolte dal primo giudice, aveva dedotto, i n sede di gravame: a) che l'assunto degli attori era stato confermato da testimoni compiacenti, in quanto legati ai primi da vincoli di parentela, e, a parte ciò, le loro dichiarazioni erano risultate imprecise;
b) che l'acquisto dell'immobile al nome dei due convenuti non valeva a fare ritenere che il mutuo fosse stato fatto ad entrambi;
c) che le dichiarazioni rese da quest'ultimo nella causa di separazione ("per comprare la casa di via dei Gonzaga n. 145 i miei fratelli mi hanno prestato lire 320.000.000"), ancorché prive di valore confessorio, costituivano prova indiziaria del fatto che il prestito era stato fatto in favore del marito.
Ebbene, osservava la Corte, tutte le censure erano infondate, perché: a) le deposizioni dei testi VI e BA apparivano attendibilmente circostanziate e coincidenti nel punto essenziale che il mutuo era stato richiesto ed accettato anche, dalla TE, in quanto necessario per l'acquisto dell'abitazione di via dei Gonzaga, ritenuta idonea alle esigenze familiari da entrambi i coniugi. La non perfetto corrispondenza dei riferimenti circa gli interessi (che, secondo gli attori, erano quelli bancari sui depositi, mentre, per i BA, erano stati esclusi, e, per il VI, non pattuiti) non privava la tesi attorea di sostanziale coerenza e credibilità. Nè rilevava in senso contrario - continuava quel giudice - che una somma rilevante per l'acquisto (lire 133.000.000) fosse stata procurata direttamente dalla TE, e che questa non potesse avere promesso il rimborso del mutuo col ricavo della vendita di un immobile che, in realtà, essa non possedeva (come riferito da IU AL e dal, VI); b) la cointestazione del bene ad entrambi i coniugi dell'immobile acquistato da essi lasciava presumere che entrambi si ritenessero impegnati a restituirlo, tale circostanza non essendo contraddetta dal fatto che gli assegni consegnati per il mutuo fossero intestati al solo AL perché la cointestazione ne avrebbe complicato l'incasso; c) la dichiarazione resa dal AL in sede di separazione, oltreché inopponibile agli attori perché proveniente da un terzo, era in contrasto con gli altri elementi di prova acquisiti al processo.
Queste essendo le argomentazioni poste a base, della sentenza, impugnata, la seconda parte del primo motivo e l'intero seco rido mezzo sono da rigettare, avendo il giudice merito illustrato, con ragionamento completo e coerente l'iter logico seguito nel decidere. In particolare, la Corte d'appello, alla luce delle riferite testimonianze e della prova logica, espresse il proprio motivato convincimento sul fatto che anche la TE aveva stipulato il contratto di mutuo, in tale modo obbligandosi alla restituzione della somma mutuata. Nè omise di considerare, essa Corte, talune incongruenze emerse nell'ambito del materiale probatorio acquisito, concludendo tuttavia per la loro irrilevanza, nel senso che non valevano ad infirmare il nucleo essenziale dei fatti accertati. In definitiva, a ben vedere, la ricorrente intende contrapporre all'opinione, espressa dal giudice del merito, sull'effettivo accadimento della vicenda, la propria diversa opinione, e le doglianze, così intese, finiscono per risolversi in una non consentita richiesta di riesame del merito della causa. Resta da esaminare, a questo punto, la prima parte del primo mezzo. Com'è noto, la natura reale del contratto di mutuo non richiede, in via tassativa, che la cosa mutuata sia materialmente consegnata dal mutuante al mutuatario, l'esigenza del requisito della traditio potendo ritenersi soddisfatta, in determinati casi, allorquando il risultato pratico concretamente raggiunto s'identifichi con quello che si sarebbe realizzato con la consegna materiale del bene mutuato (vedi, per utili riferimenti, Cass. 3 agosto 1995, n. 8487). Alla stregua di tale condivisibile principio, la censura è da rigettare, nella misura in cui sembra pretendere, come elemento indefettibile del momento perfezionativo del contratto di mutuo, la materiale consegna della res mutuata dal mutuante al mutuatario:
laddove tale momento perfezionativo, come appena detto, può talora diversamente atteggiarsi.
Non errò dunque la Corte d'appello se, come si trae dalla complessiva trama argomentativa della decisione impugnata, ritenne l'esistenza del contestato elemento reale pur quando la cosa mutuata sia consegnata a chi - oltre a riceverla in quale mutuatario - rappresenti o di fatto agisca per altro mutuatario.
Con il terzo mezzo, denunciando violazione dell'art. 99 c.p.c. in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la ricorrente deduce che la domanda degli attori, quale riprodotta in sede di conclusioni definitive, era nel senso che la restituzione della somma de qua dovesse avvenire entro il termine di sessanta giorni dalla pronuncia delle decisione, con interessi a partire dalla scadenza di esso, laddove la sentenza aveva pronunciato la restituzione immediata con interessi dalla notifica della citazione.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Premesso che il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado non può essere utilmente dedotto come mezzo di ricorso per cassazione - neppure se riferito alla sentenza di secondo grado confermativa della precedente - quando non abbia costituito oggetto di motivo di gravame (Cass. 25 gennaio 2000, n. 822, Cass. 5 luglio 1996, n.. 6152), dal diretto esame degli atti processuali, consentito dalla natura del vizio denunciato, non risulta che la ricorrente si sia doluta, in appello, della contestata statuizione. Ne deriva appunto, in adesione al riprodotto postulato, l'inammissibilità della censura, in quanto preclusa. Con il quarto motivo, denunciando violazione di legge ai sensi dell'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c. con riferimento all'art. 2697 c.c. e al profilo della prova della legittimazione attiva, nonché assenza di motivazione, la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia ritenuto che la titolarità dell'azionato diritto di credito spettava alle controparti (a tutte le controparti, e solo esse). In realtà, dalle prove assunte pareva, da un lato, che la somma in questione fosse stata data in mutuo, oltre che dagli attori, anche da altri, tra cui i testi BA e VI, con conseguente nullità delle loro deposizioni, in quanto parti sostanziali, e violazione del principio del contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse;
dall'altro, sotto diversa angolazione, sembrava invece che estranei a tale vicenda fossero NI e OM AL.
Tale motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. È inammissibile in relazione alla prima censura, poiché, mentre la questione di nullità delle assunte testimonianze non risulta proposta in appello, non ha interesse, la ricorrente, a dedurre che anche altri soggetti sarebbero suoi creditori.
È invece infondato in relazione alla seconda, la quale si traduce, ancora una volta, in una richiesta di riesame del merito della lite, non consentita in questa sede di legittimità.
Il ricorso, in conclusione, va integralmente rigettato. Nella sussistenza di giusti motivi si compensano fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 7 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2001