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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 21/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 854/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 854/2023 R.G., vertente tra
, , , rap- Parte_1 Parte_2 Parte_3 presentati e difesi dall'avv. Aldo Occhigrossi del Foro di Tivoli, con studio in
Anticoli CO (RM) via Attilio Selva n.11, giusta procura in atti;
appellanti e
, elettivamente domiciliato in L'Aquila, Piazza Santa Giusta CP_1
n. 5, presso lo studio dell'avv. Francesco Valentini, che lo rappresenta e di- fende, giusta procura in atti;
appellato
CONCLUSIONI: per gli appellanti: “Voglia l‟Ecc.ma Corte D'Appello dell'Aquila Consigliere
Istruttore e Sezione Civile Designanda, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto di appello ed in TOTALE RIFORMA della sentenza appellata;
sentenza n. 479 / 2023 pubblicata in data 28.06.2023 del Tribunale Ordinario di L‟Aquila a defini- zione del giudizio di primo grado R.G. 2762 / 2019 e notificata il 30.06.2023.
IN VIA PRINCIPALE
a) Accogliere la domanda degli appellanti e per l'effetto dichiarare la sostitu- zione di essi riscattanti e Parte_1 Parte_2 Parte_3
ella posizione contrattuale del terzo acquirente producendo con effet-
[...]
to ex tunc ogni connessa modificazione soggettiva ne contratto di compravendita relativamente ai fondi distinti nel CT del comune di Pizzoli fg. 52 particella 904 e fg. 53 particella 107 estromettendo come ac- quirente il sig. e determinando il prezzo da restituire al sig. CP_1 [...]
nella misura di € 3.700 oltre l'importò delle spese notarili ovvero in Pt_4
quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia prezzo e spese che saranno resi senza indugio alcuno ovvero entro prefiggendo termine.
In conseguenza ritenere e dichiarare essi Parte_1 Parte_2
e proprietari pieno iure dei fondi rustici di cui sopra ordi- Parte_3 nando al Conservatore dei Registri Immobiliari dell'Aquila di trascrivere l'emananda sentenza con esonero di responsabilità.
b) Dichiarare inammissibile ed improcedibile la domanda riconvenzionale di rilascio dei fondi e di indennizzo da occupazione senza titolo per omesso esperimento del TENTATIVO DI CONCILIAZIONE OBBLIGATORIO EX
ART. 46 LEGGE 203 1982 DA PARTE DI subentrato CP_1
ex lege nel rapporto contrattuale agrario con durata di anni 15 ex art. 1 legge
203 1982
c) Dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale Ordinario dell'Aquila
Sezione Civile Monocratica relativamente alla domanda riconvenzionale pro- posta da per essere competente la Sezione Specializzata Agraria CP_1
dello stesso Tribunale in Composizione Collegiale con ogni conseguente deci- sione
2 d) condannare l‟ appellato al pagamento delle spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio in favore degli appellanti oltre spese di CTU se am- messa e con condanna dell'appellato alla restituzione delle somme già versate dagli appellanti a titolo di spese, compensi ed indennità di occupazione già ri- chiesti e versati all'appellato giusta sentenza di primo grado. CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione e espletamento della prova orale richiesta con memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc del 09.12.2020 innanzi trascritta, limi- tando l'escussione a n.3 testi a scelta delle parti appellanti e della nomina del
CTU richiesto nella stessa memoria ai fini della determinazione del prezzo di riscatto ed alla verifica del requisito della capacità lavorativa di cui all'art. 8 comma 1 legge 590 1965 (il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non su- peri il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia) […]”;
per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni istanza, eccezione e deduzione e previa ogni necessaria declaratoria, ri- gettare le domande tutte proposte dai IGg. e Parte_1 Parte_2
nei confronti del IG. , confermando integralmen- Parte_3 CP_1
te la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 479/2023 del Tribunale di
L'Aquila, pubblicata il 28.06.2023 e notificata in data 30.06.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 479/2023 pubblicata in data 28.06.2023, il Tribunale di
L'Aquila rigettava le domande proposte da , e Parte_1 Parte_2
3 nei confronti di e volte sostanzialmente ad accer- Parte_3 CP_1 tare i presupposti per l'esercizio del diritto di prelazione agraria su dei fondi rustici siti nel Comune di Pizzoli (Aq) (distinti in C.T. fg. 52 p.lla 904 e fg. 53
p.lla 107) oggetto di alienazione in favore di quest'ultimo, e per l'effetto, ad ottenere la sostituzione dei medesimi nella posizione contrattuale del terzo acquirente nel relativo contratto di compravendita.
Con la medesima sentenza, il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzio- nale spiegata dal , condannando gli attori al rilascio dei terreni, nonché al CP_1 pagamento della somma equitativamente determinata di € 600,00 (complessi- vamente pari a quattro annualità), oltre interessi e rivalutazione, a titolo di oc- cupazione senza titolo.
1.1. A sostegno della propria pretesa, gli attori rappresentavano, in punto di fatto:
- di essere conduttori in affittanza agraria da oltre 30 anni dei fondi rustici in oggetto, in forza di accordo verbale intercorso tra il dante causa Persona_1
[.
ed il loro genitore, al decesso del quale il rapporto proseguiva tra gli stessi ed il proprietario, con pagamento in grano nel mese di agosto di ogni anno fi- no all'anno 1996 e, successivamente, con pagamento in denaro per Lire
100.000 annui e con coltivazione di grano alternato con erba medica;
- che in data 22.10.2018 i predetti fondi rustici, unitamente ad altri fondi in medesima località o limitrofe, costituivano oggetto di cessione da parte di
[...]
- nel frattempo succeduta al defunto padre – in fa- Parte_5 Persona_2
vore di con atto di compravendita Rep. 29480 Notaio CP_1 Per_3
.
[...]
Allegavano, dunque, che la compravendita non era stata preceduta dagli adempimenti prescritti dall'art. 8 della L. 26 maggio 1965 n. 590, lamentando per l'effetto di non avere potuto validamente esercitare il diritto potestativo di prelazione, pur possedendo tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal-
4 la normativa speciale e ritenendo conseguentemente di agire in giudizio ai fini del riconoscimento del proprio diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente.
1.2. La motivazione esplicitata in sentenza era consistita, in sintesi:
a) nel mancato soddisfacimento dell'onere probatorio in relazione al dedotto titolo di affitto, difettando in atti qualsiasi riferimento di natura documentale ovvero principio di prova da cui poter desumere l'esistenza delle asserite inte- se verbali, non avendo peraltro gli attori temporalmente individuato i distinti periodi relativamente ai quali avrebbero corrisposto un canone attraverso di- stinte modalità ovvero da quale data avrebbero convertito la dazione dei pro- dotti in natura con la dazione in denaro, né avendo i medesimi fornito prova dei pagamenti effettuati.
Le prospettazioni attoree, peraltro, si ponevano in conflitto con la documenta- zione prodotta in atti dalla convenuta, ossia la scrittura privata del 24.02.2014, avente ad oggetto la cessione in affitto dei fondi medesimi ed intervenuta tra ed un soggetto terzo, nonché la richiesta, datata 28.02.2019 e Persona_2
contenente pretesa analoga a quella avanzata dagli attori, formulata nell'interesse di altro soggetto terzo, tale Persona_4
“Viene dunque meno il primo requisito soggettivo necessario per la configu- rabilità del diritto di prelazione, quale quello di avere coltivato (presupponen- done l'affitto) i fondi oggetto di trasferimento, e tale evidenza è da valere per tutti e tre gli attori in ragione della contrastante documentazione sopra richia- mata (scrittura privata e corrispondenza , ed ancor più rela- Per_5 Per_4
tivamente a già qualificatosi ex se confinante e non affittua- Parte_1
rio, il quale dunque eventualmente avrebbe dovuto invocare e far valere in se- de giudiziaria la violazione dell'art. 7 comma 2 n.2 legge n. 817/71 e non dell'art. 8 legge 590/65”.
b) Quanto all'accoglimento della domanda riconvenzionale di rilascio dei fondi spiegata da , nell'applicazione del principio di cui all'art. CP_1
115 cpc, essendo tale domanda rimasta interamente incontestata.
5 2. Avverso tale sentenza, hanno proposto appello Parte_1 Pt_2
e chiedendone la integrale riforma sulla base di 4 mo-
[...] Parte_3
tivi di censura:
1) erronea decisione in ordine alla inammissibilità della prova orale formulata dagli attori con la memoria ex art. 183 comma VI, n. 2 c.p.c. del 9.12.2020;
2) erronea valutazione della scrittura privata del 24.12.2014, avente ad ogget- to la cessione in affitto, nonché delle richieste di prelazione quale confinante del e di Parte_1 Persona_4
3) improcedibilità della domanda riconvenzionale per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 L. n.
203 del 1982, sul presupposto della competenza funzionale della sezione spe- cializzata agraria;
4) erronea motivazione in ordine alla non contestazione della domanda ricon- venzionale di rilascio.
3. Si è costituito in giudizio , instando per il rigetto dell'appello in CP_1
quanto inammissibile e, in ogni caso, infondato nel merito, con conferma in- tegrale della impugnata sentenza.
4. Ritiene questa Corte che l'appello, benché ammissibile, non possa trovare accoglimento in quanto infondato, per le ragioni di seguito esplicitate.
5.1. In particolare, il primo motivo è volto a censurare la sentenza nella parte in cui si afferma che gli attori non avevano fornito prova della loro qualità e della effettiva lavorazione dei fondi rustici con pagamento del corrispettivo, in quanto strettamente connessa, nonché in rapporto di diretta consequenzialità, con l'ordinanza del 17.02.2021, che aveva precedentemente rigettato le istan- ze istruttorie volte all'esperimento di prova testimoniale.
Nel negare siffatte istanze il Tribunale, da un lato, non avrebbe permesso l'espletamento di una prova ammissibile e rilevante, dall'altro non avrebbe neanche permesso di provare la qualifica di coltivatore diretto in base all'effettiva prova della coltivazione del fondo.
6 Proprio in riferimento a detta ordinanza, l'appellante lamenta la erronea ge- stione in diritto dei presupposti di cui agli artt. 2721 c.c. e 2726 c.c., posti dal primo giudice a base del rigetto.
Viene a tal proposito dedotta la illogicità del riferimento al divieto di cui all'art. 2721 c.c., in quanto non conforme alla ratio legis della norma, nonché all'art. 2726 c.c., attesa l'esiguità del canone mensile e la circostanza che, fino all'anno 1996, tale canone venisse corrisposto in natura.
Viene quindi argomentato che le circostanze, così come articolate da parte at- trice nel giudizio di primo grado ed aventi ad oggetto i fatti storici di cui alla prova orale, sarebbero state di per sé sufficienti a fornire prova sia del paga- mento che della effettiva coltivazione dei fondi e della decorrenza del contrat- to.
Sotto altro profilo, l'art. 41 della l. 203/1982 in tema di contratti agrari, nel prevedere espressamente una deroga alla forma scritta richiesta dall'art. 1350
c.c., confermerebbe la non necessità di documentare l'esistenza del contratto di affitto, la relativa prova potendo quindi essere fornita con altri mezzi. Pe- raltro, la qualità di coltivatore diretto sarebbe da rinvenire non in base a certi- ficazioni amministrative, ma in base ad elementi concreti in relazione alla ef- fettiva coltivazione dei fondi, la relativa prova ben potendo essere fornita per testimoni.
5.2. Il motivo non ha fondamento.
Correttamente il primo giudice aveva ritenuto inammissibili le prove orali ri- chieste da parte attrice, dirette a provare la stipulazione di un contratto di af- fitto di fondo rustico e del pagamento di un canone periodico costituito da una somma di denaro, in quanto in violazione del divieto di cui all'art. 2721 c.c., applicabile, in forza del rinvio operato dall'art. 2726 c.c., anche ai pagamenti.
Sul punto, si rileva anzitutto l'opportunità di precisare come “In tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 cod. civ., non è tenuto a esporre le ra-
7 gioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità” (Cass. n.
8181/2022).
È pur vero che, tuttavia, il giudice possa ammettere la prova testimoniale in deroga al limite fissato dall'art. 2721, comma 1 c.c. per il valore eccedente quello di € 2,58, atteso che l'art. 2721, comma 2 c.c., gli attribuisce un potere discrezionale il cui esercizio è ricollegato alla qualità delle parti, alla natura del contratto e ad ogni altra circostanza, (cfr. ex multis Cass. n. 21411/2022).
Ciononostante, deve ritenersi come, nel caso di specie, l'univocità delle risul- tanze documentali fosse tale da impedire al giudice di derogare al divieto di cui all'art. 2721 c.c., dal momento che, così come già rilevato dal primo giu- dice, “la richiesta di prova testimoniale si scontra con altre prove documentali in atti e in ogni caso non sarebbe concludente, atteso che sarebbe idonea a di- mostrare solo l'effettiva detenzione del fondo ma non il titolo di detenzione”
(ordinanza del 21.02.2021; fasc. I grado).
Sotto diverso profilo, va altresì rilevato come tale ultimo inciso ponga la ulte- riore questione concernente la rilevanza, nonché l'attitudine dimostrativa, del- la richiesta prova testimoniale ai fini della decisione de qua.
Risulta infatti principio ampiamente consolidato in giurisprudenza di legitti- mità quello secondo cui “In tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assu- mere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggior- mente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, do- vendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enun-
8 ciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni” (Cass. n. 13485/2014).
Invero, la necessità da parte del giudice di scrutinare la rilevanza ed ammissi- bilità dei singoli mezzi proposti dalla parte si coniuga ed è coerente con i principi della ragionevole durata del processo, con cui collide l'espletamento di attività processuali non necessarie o superflue ai fini della pronuncia (Cass.
n. 16517/2020).
Sul punto, deve rilevarsi come le prove orali articolate dagli odierni appellan- ti, anche ove fossero ammesse e conducessero all'esito accertativo con esse perseguito, sarebbero insufficienti (ciò che ne determina, in ogni caso,
l'irrilevanza) a fornire la dimostrazione della sussistenza di un contratto di af- fitto di fondi rustici e, in ogni caso, dei requisiti cui gli artt. 7 legge 871/1971
e 8 legge 590/1965 subordinano il diritto qui azionato.
Come è noto, a norma dell'art. 41 della L. n. 203 /1982, “I contratti agrari ul- tranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali o non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi”; tuttavia, “come risulta chia- ramente dall'art. 23 della detta legge n. 203, l'art. 41 non si applica ai contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, sicché deve ritenersi che a tali contratti si continui ad applicare, relativamente alla prova di essi, l'art. 3 della legge n. 606, che ne richiede la prova scritta” (Cassazione civile, sez. III,
27/10/1992, n. 11689; Cassazione civile, sez. III, 18/05/1999, n. 4804; Cass.
30.7.2002, n. 11248; Cass. 17.3.2015, n. 5200; Cass. 18.5.2015, n. 10136;
Cass. 17.10.2017, n. 24489).
Il principio di libertà delle forme sancito da tale norma presuppone dunque la prova a carico della parte che deduce la sussistenza del rapporto a fondamento della pretesa dei seguenti imprescindibili requisiti:
a) l'accordo delle parti sulla circostanza che una di queste abbia, per fini agri- coli, il godimento di un fondo di cui l'altra ha la disponibilità, verso un corri- spettivo;
9 b) dal punto di vista oggettivo, che il contratto abbia ad oggetto lo sfruttamen- to di un fondo agricolo;
c) dal punto di vista soggettivo, che 'conduttore sia un «coltivatore diretto» a norma dell'art. 6 l. 3 maggio 1982 n. 203' e 'rispetto al contratto di affitto a conduttore coltivatore diretto non può darsi per acquisito o per certo il preesi- stente possesso della qualifica di coltivatore diretto dell'affittuario' (in termini
Cassazione civile, sez. III, 05/09/2006, n. 19076); tale qualifica deve preesi- stere al momento in cui si stipula il contratto che solo in tal caso prescinde dalla forma scritta senza possibilità di conversione ex post per l'intervenuto mutamento delle condizioni soggettive (Cass. 30.7.2002, n. 11248).
L'art. 6 della l. 203/1982 definisce coltivatori diretti 'coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza la- vorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali neces- sità di coltivazione del fondo, tenuto conto agli effetti del computo delle gior- nate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole'. Circa la prova della qualità di coltivatore diretto, è conso- lidato l'orientamento per cui essa integra una circostanza di fatto non soggetta
'a limitazioni probatorie (e, in particolare, a quelle fissate dagli art. 2721 ss.
c.c., per cui ne è consentita la dimostrazione per testimoni, per presunzioni, ed addirittura attraverso il comportamento processuale della controparte, che ne abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta la sussistenza)' e 'svinco- lata da qualsiasi accertamento o controllo amministrativo' (Cass. 25 giugno
1997 n. 5671; Cass 12.1.2006, n. 413); la prova deve dunque essere fornita in concreto in relazione alle necessità colturali del fondo, dimostrando l'effettivo esercizio dell'attività agricola con lavoro prevalentemente proprio o della pro- pria famiglia, rimanendo irrilevante il dato formale dell'eventuale iscrizione dell'interessato in appositi elenchi o albi (Cass. 20 gennaio 2006 n. 1112, non- ché Cass. 12 gennaio 2006 n. 413; Cass. 24 giugno 1992 n. 7723, nonché
Cass. 27 gennaio 1988 n. 721).
10 Per quanto invece concerne i requisiti cui, in caso di trasferimento a titolo oneroso di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, l'art. 8 legge 590/1965 subordina il diritto di prelazione, è necessario che questi “coltivi il fondo stes- so da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfi- teusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorati- va della sua famiglia”.
E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui tutte le circostanze appena ricordate (ivi comprese la adeguatezza della capa- cità lavorativa) costituiscano condizioni dell'azione alla cui ricorrenza è su- bordinata l'insorgenza del diritto di prelazione agraria, sicché la prova della loro sussistenza spetta a chi eserciti il relativo diritto, a nulla rilevando il ca- rattere di fatto negativo di alcune di esse, che non comporta una inversione dell'onere della prova, ma solo la necessità di allegare fatti positivi contrari, anche per mezzo di testimoni o di presunzioni. Pertanto, l'accertamento di tut- te dette condizioni è necessario affinché la domanda di riscatto possa trovare accoglimento e, per converso, il mancato accertamento anche solo di una tra esse determina il rigetto della domanda medesima (si veda, da ultimo, Cass. n.
537/2020).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, sottolineato come, attesa la rile- vante compressione dell'autonomia privata che comporta l'esercizio del dirit- to di prelazione e/o riscatto, l'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge
«deve essere condotto con particolare rigore al fine di scongiurare intenti spe- culativi e di salvaguardare le finalità sociali dell'istituto» (Cass. n.
15899/2011).
Ciò posto, occorre rilevare, anzitutto, che le prove orali richieste dagli odierni appellanti non concernono in alcun modo la dimostrazione della preesistenza,
11 al momento della dedotta stipula del contratto, della qualifica di coltivatore diretto, con la conseguente necessità che, come visto, la stipulazione di siffat- ta tipologia contrattuale debba rivestire la forma scritta, essendo questa previ- sta ad substantiam ex art.1350 n.8 c.c., nonché dall'art. 3 della l. n. 606/1966, che prescrive che il contratto di affitto debba essere provato per iscritto, donde l'irrilevanza degli altri mezzi di prova di natura testimoniale volti a provare l'esistenza tra le parti di un contratto di affittanza agraria.
D'altro canto, occorre altresì rilevare come, in relazione al requisito della suf- ficienza della forza lavorativa, la relativa dimostrazione poggiava unicamente sulla generica circostanza che gli attori, oltre ai terreni oggetto del presente giudizio, “coltivano i fondi siti nel medesimo Comune e distinti in catasto al fg. 52 part. 903 fg. 52 part. 924 fg. 52 part. 923 fg. 52 part. 922 e fg. 53 part. 17”, che “gli attori coltivano i predetti fondi esclusivamente in prima perso- na”, che “nello svolgimento delle attività descritte non si avvalgono di mano- dopera diversa dalla propria” e che “essi dispongono per la coltivazione dei predetti fondi oltre che dei comuni attrezzi agricolo manuali (zappe, pale, vanghe ecc) anche di n.3 trattori” (così i capitoli 11, 13,14,15).
Se si considera che la capacità lavorativa deve essere provata dimostrando la precisa entità della superficie su cui si è esercitata l'attività diretto-coltivatrice e della capacità di apporto lavorativo dei membri della famiglia, da apprezzar- si in concreto (Cass. 3257/2008; 3978/2012), è del tutto evidente come la ge- nerica circostanza in proposito capitolata dagli attori-appellanti, la quale si li- mita a fare riferimento ai vari appezzamenti coltivati, senza specificare né le superfici interessate dalle singole colture indicate, né la composizione nume- rica della famiglia dei ricorrenti coinvolta nella coltivazione diretta, è non so- lo inidonea a fornire prova diretta della sufficienza della capacità lavorativa nel senso richiesto dalle norme ricordate, ma anche a fornire elementi utili ad un accertamento indiretto (eventualmente tramite la pur richiesta e dunque inutile consulenza tecnica) del requisito in esame.
12 Le considerazioni che precedono danno ampia ragione, sia della irrilevanza delle prove orali articolate dagli appellanti (le quali, ove anche ammesse, sa- rebbero comunque inidonee a dimostrare tutti i requisiti cui è subordinato il diritto di riscatto), sia della correttezza della conclusione cui era pervenuta la sentenza impugnata in ordine al mancato adempimento dell'onere probatorio gravante sugli odierni appellanti.
6.1. Il secondo motivo è invece volto a censurare la erronea valutazione delle prove documentali da parte del primo giudice. In particolare, quanto alla scrit- tura privata del 24.02.2014, il relativo oggetto, rappresentato dalla cessione in affitto dei medesimi fondi al terzo soggetto sarebbe sintoma- Controparte_2 tico di un'attività strumentale e finalizzata alla precostituzione di una prova da parte del convenuto.
Infatti, a prescindere della certezza della data indicata nel contratto e della mancata prova del versamento di un canone di affitto, apparirebbe inverosimi- le la circostanza che il conduttore non avesse mai reclamato i fondi sui quali vanterebbe un diritto di detenzione qualificata sin dal 2014, alcuna prova ri- sultando in atti circa la presenza del titolare del contratto sui fondi oggetto di causa, ovvero rispetto ad un'azione finalizzata a riottenere la disponibilità de- gli stessi.
Quanto alle richieste di esercizio della prelazione formulata da parte di
[...]
e di , avrebbe errato il primo giudice nel non ri- Persona_6 Parte_1
tenere la possibilità di coesistenza delle qualifiche di confinante del fondo e di coltivatore diretto, oltre che nel ritenere che il avesse perso il diritto di Pt_1
esercitare il diritto di prelazione ex art. 8, l. 590/1965 avendo sottoscritto una lettera quale confinante.
La coesistenza delle due qualifiche, infatti, sarebbe possibile oltre che lecita in natura ed in diritto, così come anche la possibilità di esercitare alternativa- mente i relativi diritti potestativi.
13 Nella specie, il avrebbe esercitato giudizialmente quello di affittuario, Pt_1
alcuna norma vietando tale esercizio, pur rivestendo egli (anche) la qualifica di confinante ed avendo esercitato senza esito il diritto di prelazione come ta- le.
In ogni caso, tale scelta non potrebbe avere effetto alcuno sugli altri attori e , avendo questi esercitato il diritto di prelazione Parte_2 Parte_3
esclusivamente come affittuari.
6.2. Anche tale motivo risulta privo di fondamento.
A prescindere infatti dalla valenza probatoria da attribuire alla scrittura priva- ta in esame, resta la circostanza che, così come rilevato dal primo giudice, il compendio istruttorio aveva fatto emergere la sussistenza di una analoga pre- tesa proveniente da un soggetto terzo, volta a far valere il proprio diritto di prelazione sui terreni in oggetto, datata 28.02.2019 ed avanzata “in nome e per conto della IG.ra (titolare della omonima Azienda Persona_4
Agricola ed affittuaria dei fondi appresso indicati), nonché - quantenus opus - nell'interesse di proprietario e coltivatore del fondo confi- Parte_1 nante”.
Ora, seppur non possa astrattamente ritenersi incompatibile la coesistenza del- le qualifiche di confinante e di coltivatore diretto del fondo, la circostanza che il nella relativa missiva, si fosse espressamente qualificato quale confi- Pt_1
nante, tacendo sul proprio status di affittuario, non può che rilevare, quanto- meno in via indiziaria, al fine di ritenere la insussistenza del requisito in og- getto da parte dell'attore.
Scarsamente persuasiva poi, deve ritenersi l'argomentazione fornita da parte attrice volta a scongiurare l'apparente contraddizione, sul presupposto che affermava di essere affittuaria, sulla base della erronea Persona_4 convinzione per cui la sua titolarità formale dell'azienda agricola di famiglia le attribuisse tale qualità. dal canto suo, ignorava (non es- Parte_1
sendo, neppure lui, un avvocato), che la presenza di un affittuario insediato
14 sul fondo elide ogni diritto del confinante” (cfr. II Memoria ex art. 183 c.p.c.; fasc. di I grado di parte appellante).
Non può invero non rilevarsi l'insita contraddizione logica tra il presunto er- rore circa la qualifica di affittuario rivestita dalla (circostanza che non Per_4
poteva non ritenersi conosciuta dal , la relativa pretesa essen- Parte_1
do stata avanzata anche per suo conto a mezzo della medesima missiva, seb- bene nella diversa qualità di confinante) e quanto affermato in punto di fatto con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ove gli attori allegavano che, in principio, tali terreni sarebbero stati affittati loro unitamente al loro genitore, e che, una volta deceduto quest'ultimo, nel Persona_7
febbraio 2000, il rapporto sarebbe proseguito con i soli attori.
Non è dato intendersi, invero, come nell'invito rivolto al proprietario affinché
i terreni oggetto di compravendita fossero ritrasferiti in capo alla Per_4
l'attore (nel cui nome e per il cui conto, oltre a quello della Parte_1
prima, il relativo atto veniva notificato alle opposte parti) non si fosse avvedu- to dell'errore, avendo egli stesso fisicamente rivestito il ruolo di parte (in base a quanto in questa sede allegato) nella stipulazione verbale del relativo con- tratto di affitto agrario.
Ad ogni buon conto, deve rilevarsi come le censure di cui al motivo in esame rimangano in ogni caso assorbite sulla base di quanto già esposto in merito al- la mancata dimostrazione, da parte degli attori odierni appellanti, dei requisiti cui l'esercizio del diritto di riscatto è subordinato.
7.1. Parimenti, deve ritenersi la infondatezza del terzo motivo, volto a conte- stare la competenza del primo giudice in ordine al rapporto oggetto della do- manda riconvenzionale, la quale – secondo la tesi prospettata da parte appel- lante - avrebbe dovuto essere sottoposta al vaglio della Sezione Specializzata
Agraria. Il relativo rapporto contrattuale, se accertato dal suddetto Giudice, avrebbe peraltro dovuto essere collocato nella durata contrattuale di 15 anni ai sensi dell'art. 1, l. 203/1982.
15 Viene inoltre dedotto che, in ogni caso, la domanda riconvenzionale avrebbe dovuto essere preceduta dall'esperimento del tentativo obbligatorio di conci- liazione ex art. 46, l. 203/1982, con conseguente improcedibilità ed impropo- nibilità della proposta domanda riconvenzionale e della conseguente richiesta di indennizzo per occupazione senza titolo.
7.2. Sul punto, si ritiene opportuno precisare come, per quanto specificata- mente attiene alle controversie in materia di riscatto di fondo rustico da parte dell'affittuario coltivatore diretto, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio
1965, n. 590, queste non rientrino tra quelle devolute alla competenza per ma- teria delle Sezioni Specializzate Agrarie, ma appartengano alla competenza del giudice ordinario, non implicando l'applicazione di norme sul rapporto agrario, la cui esistenza è solo uno dei presupposti di fatto dell'operatività dell'istituto, che, al pari degli altri, può come tale costituire oggetto di accer- tamento incidenter tantum da parte dello stesso giudice non specializzato, sal- vo che sia stato richiesto l'accertamento, con valore di giudicato, dell'esistenza o inesistenza di un contratto di affitto agrario” (Cass. n. 19748/2011).
La Suprema Corte ha tuttavia più volte ribadito che “Per radicare la compe- tenza funzionale della sezione specializzata agraria - da ultimo prevista, in via generale, dalla legge, n. 29 del 1990, è necessario e sufficiente che la
contro
- versia implichi la necessità dell'accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari, senza che, nella introduzione del giudizio, le parti siano tenute ad indicare, specificamente ed analiticamente, la natura del rapporto oggetto della lite, es- sendo quel giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano la astratta individuazione delle caratteristiche e del "nomen iu- ris" dei rapporti in contestazione, pur nella eventualità che il giudizio si risol- va in una negazione della natura agraria della instaurata controversia, come nel caso in cui risulti da stabilire se il convenuto per il rilascio di un fondo sia un occupante "sine titulo" ovvero, alla stregua di una prospettazione "prima
16 facie" non infondata, detenga lo stesso in forza di un contratto di affitto, o di altro contratto agrario” (Cass. n. 35345/2022; cfr. Cass. n. 15881/2014).
La competenza delle Sezioni Specializzate Agrarie, quindi, può essere a volte preminente su quella del giudice ordinario anche nelle controversie di prela- zione agraria, poiché è sufficiente dedurre che la controversia implica la ne- cessità dell'accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari.
La corte della nomofilachia, difatti, secondo una giurisprudenza tralatizia e più volte ribadita nel corso del tempo, ha affermato che “se l'affittuario di un fondo rustico agisce per il riscatto di esso nei confronti degli acquirenti (art. 8
l. 26 maggio 1965 n. 590) e questi, in riconvenzionale, chiedono di accertare l'inesistenza del contratto di affitto agrario, anche la controversia sull'esistenza del diritto di riscatto, di competenza del giudice ordinario, diviene di compe- tenza della sezione specializzata agraria (art. 9 l. 14 febbraio 1990), perché
l'accertamento, con efficacia di giudicato, del presupposto dell'esercizio del diritto di riscatto - e cioè della titolarità del rapporto agrario - non comporta la sospensione necessaria del giudizio pregiudicato in attesa della definizione di quello pregiudiziale (art. 295 c.p.c.), bensì, ai sensi degli art. 34 e 36 c.p.c.,
l'attrazione della causa connessa dinanzi al giudice specializzato, come è con- fermato anche dall'art. 40, comma 3 - novellato con l. 26 novembre 1990 n. 353 - che, nel caso di causa connessa soggetta al rito speciale e rientrante tra le cause indicate dall'art. 409 c.p.c. (come nella specie), dispone la prevalenza di esso su quello ordinario, presupponendo che il simultaneus processus si svolga dinanzi al giudice specializzato” (vedi Cassazione civile, sez. III, 02/03/1998, n. 2269).
In pratica, secondo la corte di legittimità, ove l'affittuario di fondo rustico proponga azione di riscatto nei confronti dell'acquirente e lo stesso chieda in via riconvenzionale l'accertamento dell'inesistenza del contratto di affitto, la controversia sul riscatto, di competenza del giudice ordinario, diventa di com-
17 petenza della sezione specializzata agraria in quanto, a norma dell'art. 34
c.p.c. l'accertamento con efficacia di giudicato della titolarità del rapporto agrario - presupposto del riscatto - attrae l'intera controversia nella competen- za del giudice specializzato.
Ciò premesso, deve tuttavia rilevarsi come, in caso di incompetenza per mate- ria dell'organo giurisdizionale adito, debba trovare applicazione la disciplina dell'art. 38 c.p.c., alla stregua della quale l'incompetenza medesima non può essere eccepita dalle parti se non con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, né può essere rilevata d'ufficio dopo la prima udienza di trattazio- ne, per cui il giudizio rimane altrimenti definitivamente radicato presso il giu- dice preventivamente adito (cfr. Cass. SS.UU. n. 21858/2007). Né, tantomeno l'incompetenza, non rilevata in primo grado, può essere dedotta o rilevata per la prima volta in appello (sul punto v. Cass. n. 24049/2004).
Nel caso di specie, non avendo la parte tempestivamente avanzato eccezione di incompetenza del giudice adito - la quale avrebbe dovuto essere proposta, al più, nel primo atto difensivo successivo alla comparsa di costituzione di parte convenuta contenente la domanda riconvenzionale suscettibile di am- pliare il thema decidendum e di radicare la competenza presso il giudice spe- cializzato - né essendo l'incompetenza oggetto di tempestivo rilievo d'ufficio, la presente causa restava correttamente radicata presso il Tribunale ordinario.
Parimenti, deve ritenersi la infondatezza dell'eccezione di improponibilità della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado dal convenuto odier- no appellato, sul rilievo della violazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 150/2011, per il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in tema di controversie agrarie.
Al riguardo, giova precisare che tale ultima disposizione, in maniera del tutto speculare rispetto all'abrogato art. 46, comma 1, l. n. 203/1982, prevede l'onere, in capo a chi intenda proporre in giudizio una domanda relativa ad una controversia in materia di contratti agrari e prima di adire l'autorità giudi-
18 ziaria, di attivare un procedimento conciliativo (regolato dai commi 4,5,6 e 7) presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.
L'assolvimento di tale onere viene qualificato dalla giurisprudenza come con- dizione di procedibilità (Cass. n. 19056/2003) ammissibilità (Cass. n.
3397/1994) o proponibilità (Cass. n. 830/2006) della domanda giudiziale e si sostanzia nel mero inoltro all'Ispettorato competente della richiesta di attiva- zione del procedimento (Cass. n. 13964/2005; Cass. n. 9386/2003).
Il comma 7 del medesimo articolo precisa, inoltre, che, nel caso in cui il tenta- tivo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazio- ne che attiva il procedimento, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente.
Il mancato rispetto di tale onere è rilevabile d'ufficio ed è insuscettibile di sa- natoria (così Cass. n. 8474/1991, in relazione all'art. 46, comma 1, l.
203/1982).
Quanto all'ambito di estensione relativo all'applicabilità di siffatta condizio- ne, la giurisprudenza di legittimità ha, in un suo recente arresto, affermato che
“In materia di contratti agrari, la domanda, in relazione alla quale va esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, deve essere intesa nel significato on- nicomprensivo di istanza volta al riconoscimento di un diritto o comunque al- la tutela di un bene della vita avente scaturigine in un contratto agrario, non assumendo alcuna rilevanza, a tali fini, la sequenza procedimentale attivata
(ordinaria o semplificata) o la modalità di proposizione seguita (in via princi- pale o riconvenzionale). (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha rite- nuto assoggettata al tentativo obbligatorio di conciliazione la domanda ricon- venzionale formulata, ai fini del riconoscimento dell'indennità per i migliora- menti apportati al fondo, dal soggetto convenuto in giudizio per l'accertamen- to della cessazione di un contratto di affitto agrario e la conseguente condanna al rilascio del fondo medesimo)” (Cass. 33379/2022).
19 Purtuttavia, deve evidenziarsi come, in fattispecie del tutto analoghe a quella oggetto del presente giudizio, dove a venire in contestazione era la detenzione di un fondo asseritamente senza titolo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “la domanda con la quale l'attore chiede il ri- lascio di un fondo sostenendo che lo stesso è detenuto senza titolo non ha ad oggetto una controversia relativa ad un contratto agrario, per cui non soggiace all'onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione avanti all'i- spettorato dell'agricoltura ai sensi dell'art. 46 legge 3 maggio 1982 n. 203”
(così Cass. n. 6517/1997, che esclude altresì che tale onere possa successi- vamente porsi nei confronti dell'attore prima della riassunzione dinanzi alla sezione specializzata agraria in seguito alla pronuncia con cui il giudice origi- nariamente adito, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di parte convenuta di essere titolare di un contratto agrario, abbia dichiarato la propria incompetenza per materia, atteso che detta riassunzione non comporta l'in- staurazione di un nuovo rapporto processuale, costituendo esso la prosecuzio- ne di quello promosso dinanzi al giudice dichiaratosi incompetente, incom- bendo invece al convenuto, in ragione dell'eccezione proposta, l'onere di rea- lizzare detta condizione di proponibilità; nei medesimi termini si veda altresì
Cass. n. 1963/2002, la quale esclude possa in ciò ravvisarsi violazione degli artt. 3 e 24 Cost. “dal momento che l'intervento dell'organo amministrativo al fine di comporre stragiudizialmente la lite può giovare quando siano
contro
- versi aspetti di un contratto agrario, ma non anche quando sia dedotta proprio la mancanza di tale rapporto, mentre il diritto di difesa si esercita, e senza al- cuna preclusione, in sede giudiziaria, non già nella fase precedente”).
Facendo applicazione dei principi suesposti, deve dunque escludersi che la domanda riconvenzionale azionata dal convenuto e volta ad ottenere la con- danna degli attori al rilascio dei terreni in quanto occupati sine titulo, fosse soggetta all'onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 11, d.lgs. 150/2011.
20 8.1. Il quarto motivo è infine volto a lamentare la erroneità della decisione nella parte in cui viene accolta la domanda riconvenzionale di rilascio in virtù dell'art. 115 c.p.c..
Sostengono infatti gli appellanti che la domanda non risulterebbe affatto paci- fica e incontestata, avendo i medesimi dedotto ed eccepito di essere affittuari del terreno in qualità di coltivatori diretti, a fronte del pagamento di un cano- ne.
La motivazione espressa in sentenza non avrebbe debitamente tenuto in con- siderazione tale aspetto, ritenendo erroneamente di poter applicare il recente orientamento giurisprudenziale, il quale sarebbe invece applicabile unicamen- te ai casi di assenza di contestazione, nella specie non sussistente essendo la posizione di affittuari non compatibile con la posizione di occupante senza ti- tolo.
8.2. Il motivo, pur effettivamente cogliendo profili di erroneità insiti nel per- corso logico posto alla base dell'accoglimento della domanda di rilascio, non
è idoneo a far pervenire ad una riforma della decisione nel senso perorato da parte appellante, dovendo sul punto provvedersi ad integrare la relativa moti- vazione.
Occorre rilevare, infatti, che, in virtù del principio di non contestazione, risa- lente alla pronuncia Cass. SS.UU. n. 761/2002 ed attualmente codificato nell'art. 115 c.p.c., nella versione modificata dalla l. n. 69/2009, devono rite- nersi pacifici in causa non solo i fatti esplicitamente e implicitamente ammes- si, ma anche quelli su cui la controparte rimanga silente.
Nel caso di specie, gli attori avevano tuttavia svolto - nel proprio atto intro- duttivo del giudizio di primo grado, così come nei successivi scritti difensivi - delle difese incompatibili con la generica contestazione della insussistenza di titolo per l'occupazione dei terreni posta a fondamento della domanda ricon- venzionale di rilascio, sostenendo invero di essere affittuari dei fondi e di aver in corso un rapporto di affitto a coltivatore diretto sin dall'anno 1988.
21 Risulta invero orientamento giurisprudenziale consolidato quello per il quale una contestazione, per essere specifica, debba contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile, oppure con una difesa che appaia seria per la puntualità dei riferimenti richiamati (Cass. n. 5356/2009;
Cass. n. 8933/2009; Cass., n. 3727/2012; Cass., n. 8213/2013).
Inoltre, “affinché un fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico sì da essere posto a base della decisione, ancorché non provato, non è sufficiente la mancata contestazione, non sussistendo nel nostro ordinamento processuale un principio che vincoli alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte, occorrendo invece che esso sia esplicitamente ammesso dalla controparte, ovvero che questa, pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze o argo- mentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento” (Cass. n.
5699/1999).
È evidente allora come, nel caso di specie, l'argomento fornito da parte attri- ce, in tesi sostenendo di essere conduttori per affitto agrario “dall'anno 1988 a tutt'oggi” dei fondi rustici controversi - in virtù di accordo verbale intercorso tra ed il loro genitore, il quale rapporto sarebbe proseguito tra Persona_2
gli attori medesimi ed il predetto proprietario con pagamento in grano nel me- se di agosto di ogni anno fino all'anno 1996 e, successivamente, con paga- mento in denaro per Lire 100.000 annui e con coltivazione di grano alternato con erba medica - costituisce allegazione che si pone in termini di assoluta in- compatibilità con la deduzione di parte convenuta circa il fatto costitutivo del- la occupazione sine titulo dei fondi medesimi.
Né potrebbe a tal proposito rilevare la circostanza che, nel caso di specie, la contestazione di parte attrice fosse antecedente rispetto alla successiva allega- zione del convenuto, atteso che, come opportunamente chiarito dalla più re- cente giurisprudenza di legittimità, “la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell'atto introduttivo del giudizio non ribal-
22 ta sull'attore l'onere di “contestare l'altrui contestazione”, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo. Diversamente, il processo si trasformerebbe in una sorta di gioco di specchi contrapposti che rinviano all'infinito le immagini riflesse, per cui ciascuna parte avrebbe sempre l'onere di contestare l'altrui contestazione e così via, in una sorta di agone dialettico in cui prevale l'ultimo che contesti (magari con mera formula di stile)
l'avverso dedotto (come già osservato da Cass. n. 18046/14). Né - per altro verso - potrebbe mai supporsi un onere di contestare l'altrui contestazione, poiché ciò, oltre a violare l'art. 115 cod. proc. civ., “stravolgerebbe il senso stesso e la scansione di quella circolarità fra onere di allegazione, contestazio- ne e prova asserita dalla giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. S.U. n.
11353/04).” (Cass. n. 6183/2018; cfr. Cass. n. 15811/2020)”.
Sul punto, non può dunque essere condivisa la motivazione posta dal primo giudice a fondamento della domanda di rilascio.
8.3. Purtuttavia, ritiene questa Corte di dover autonomamente procedere a va- gliare la fondatezza della domanda sulla base delle difese svolte dalle parti, nonché degli elementi processuali acquisiti.
Ai fini del corretto inquadramento giuridico della fattispecie, occorre premet- tere che l'azione volta ad accertare l'occupazione sine titulo di un immobile risulta astrattamente suscettibile di essere esercitata in termini di azione di ri- vendicazione, avente natura reale, ovvero di azione di restituzione, avente na- tura personale.
Così, se nella prima ipotesi l'attore mira a far accertare il proprio diritto di proprietà e, per l'effetto, agisce contro chi ne eserciti il possesso illegittimo sul bene al fine di esserne reintegrato, nella seconda l'attore non chiede di accerta- re il proprio diritto di proprietà, ma si limita a chiedere la restituzione del bene da parte di chi lo detenga perché gli sia stato consegnato e il titolo di consegna sia venuto meno, ovvero perché se ne sia impossessato senza alcun titolo.
23 L'inquadramento dell'azione proposta nell'una o nell'altra fattispecie presenta importanti implicazioni in punto di onere della prova gravante sull'attore ai fini dell'accoglimento della domanda, in quanto, nel primo caso, si richiede che l'attore provi il diritto di proprietà sulla cosa, risalendo anche attraverso i propri danti causa ad un acquisto a titolo originario (o provando di aver egli stesso posseduto fino al compimento dell'usucapione: è questa la cd. “proba- tio diabolica”) e il convenuto ha invece l'onere di provare il titolo in forza del quale la detiene o possiede;
nell'azione personale, invece, l'attore non ha l'one- re di provare in quei termini il diritto di proprietà del bene, che si pone esclu- sivamente quale requisito di legittimazione, onde si può limitare o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo legittimante la materiale disponibi- lità del bene da parte del convenuto ovvero a dimostrare l'avvenuta consegna del bene al convenuto stesso in base ad un titolo ed il successivo venir meno di questo per qualsiasi causa (Cass. 27.2.01 n. 2908, 12.10.00 n. 13605,
26.6.91 n. 7162, 30.11.87 n. 8895, 28.1.85 n. 439); spetta, viceversa, al con- venuto provare il proprio titolo che legittima il possesso del bene (in questo senso, la costante giurisprudenza: ex multis Corte di Cass., sent. n. 1210 del
2017; Cass. Civ., Sez. Un., 7305/2014; Cass. Civ., sent. n. 26003 del 2010).
Nel caso di specie, dall'esame della domanda e delle ragioni svolte nella pro- pria comparsa di costituzione e risposta, nonché dal preciso tenore letterale delle conclusioni formulate, emerge in tutta evidenza che l'odierno appellato avesse esperito un'azione personale di rilascio per detenzione sine titulo del bene immobile, costituito dai fondi rustici di sua proprietà siti in Pizzoli (AQ)
e distinti nel Catasto Terreni al fg. 52 p.lla 904 e fg. 53, p.lla 107.
Sul punto si veda, per tutte, Cass. n. 23086/2004: "la domanda di restituzione di un bene, allorquando sia fondata sulla deduzione dell'arbitraria disponibilità materiale dello stesso da parte del convenuto e non accompagnata dalla conte- stuale richiesta di accertamento del diritto reale di proprietà, non può qualifi- carsi come rivendica e non integra un'azione reale, ma deve essere qualificata
24 come azione personale di rilascio o di restituzione e, qualora il convenuto contrapponga il suo diritto alla detenzione in base ad un titolo giuridico, la va- lidità e persistenza di quest'ultimo diventa l'oggetto della controversia".
Invero, le domande di restituzione aventi natura personale non sono soltanto quelle basate sulla preesistenza di un rapporto obbligatorio tra attore e conve- nuto avente ad oggetto l'attribuzione della materiale disponibilità del bene da parte del primo al secondo, rapporto del quale l'uno denunzi l'estinzione, in- vocando di conseguenza il proprio diritto a riottenere la detta disponibilità dall'altro, ma anche quelle basate sulla semplice deduzione, da parte dell'atto- re, che del bene si dichiari proprietario, ma che di tale diritto non chieda l'ac- certamento nei confronti del convenuto, richiedendo esclusivamente l'accertamento di una detenzione sine titulo da parte di quest'ultimo.
8.4. Così inquadrata la fattispecie, si osserva che, nel merito, la domanda di rilascio è fondata e ne va pertanto confermato l'accoglimento già disposto in prime cure.
Risulta infatti documentalmente provata la legittimazione attiva dell'appellato
, così come la proprietà dei fondi per i quali viene chiesto il rila- CP_1
scio (cfr. atto pubblico del 22.10.2018; fasc. di I grado di parte appellante), non essendo peraltro tali circostanze oggetto di contestazione, essendo le dife- se svolte da parte appellante logicamente incompatibili con la negazione del diritto di proprietà dal medesimo vantato, costituendo questo il presupposto stesso dell'azione di riscatto (entro tali, più modesti limiti dovendo il princi- pio di cui all'art. 115 c.p.c. trovare applicazione).
Viceversa, le argomentazioni sopra esposte in relazione al primo motivo de- pongono nel senso di dover ritenere il mancato adempimento dell'onere pro- batorio gravante sugli odierni appellanti, relativo alla esistenza di un contratto di affitto agrario.
Da ciò consegue che l'occupazione del bene da parte degli attori odierni ap- pellanti risulta senza titolo alcuno, non avendo i medesimi provato la sussi-
25 stenza di valido titolo legittimante che li autorizzi a permanere nella detenzio- ne dei fondi.
9. In conclusione, l'appello deve essere interamente respinto, dovendo trovare conferma quanto statuito nella sentenza impugnata, seppur la relativa motiva- zione debba, in relazione alla domanda di rilascio, essere emendata nel senso sopra esposto.
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in di- spositivo secondo le tabelle di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornate con D.M.
147/2022, valori medi.
11. L'esito del giudizio comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012), costituita dal versamento di un ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) respinge l'appello;
2) condanna gli appellanti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
a rifondere, in solido tra loro, le spese del grado in favore dell'appellato CP_1
, liquidate in € 2.915,00, oltre 15% di rimborso spese generali, iva e cpa,
[...]
per compensi;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore impor- to, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio svoltasi in L'Aquila in data 12/02/2025.
Il Presidente estensore
Silvia Rita Fabrizio
26 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 854/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 854/2023 R.G., vertente tra
, , , rap- Parte_1 Parte_2 Parte_3 presentati e difesi dall'avv. Aldo Occhigrossi del Foro di Tivoli, con studio in
Anticoli CO (RM) via Attilio Selva n.11, giusta procura in atti;
appellanti e
, elettivamente domiciliato in L'Aquila, Piazza Santa Giusta CP_1
n. 5, presso lo studio dell'avv. Francesco Valentini, che lo rappresenta e di- fende, giusta procura in atti;
appellato
CONCLUSIONI: per gli appellanti: “Voglia l‟Ecc.ma Corte D'Appello dell'Aquila Consigliere
Istruttore e Sezione Civile Designanda, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto di appello ed in TOTALE RIFORMA della sentenza appellata;
sentenza n. 479 / 2023 pubblicata in data 28.06.2023 del Tribunale Ordinario di L‟Aquila a defini- zione del giudizio di primo grado R.G. 2762 / 2019 e notificata il 30.06.2023.
IN VIA PRINCIPALE
a) Accogliere la domanda degli appellanti e per l'effetto dichiarare la sostitu- zione di essi riscattanti e Parte_1 Parte_2 Parte_3
ella posizione contrattuale del terzo acquirente producendo con effet-
[...]
to ex tunc ogni connessa modificazione soggettiva ne contratto di compravendita relativamente ai fondi distinti nel CT del comune di Pizzoli fg. 52 particella 904 e fg. 53 particella 107 estromettendo come ac- quirente il sig. e determinando il prezzo da restituire al sig. CP_1 [...]
nella misura di € 3.700 oltre l'importò delle spese notarili ovvero in Pt_4
quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia prezzo e spese che saranno resi senza indugio alcuno ovvero entro prefiggendo termine.
In conseguenza ritenere e dichiarare essi Parte_1 Parte_2
e proprietari pieno iure dei fondi rustici di cui sopra ordi- Parte_3 nando al Conservatore dei Registri Immobiliari dell'Aquila di trascrivere l'emananda sentenza con esonero di responsabilità.
b) Dichiarare inammissibile ed improcedibile la domanda riconvenzionale di rilascio dei fondi e di indennizzo da occupazione senza titolo per omesso esperimento del TENTATIVO DI CONCILIAZIONE OBBLIGATORIO EX
ART. 46 LEGGE 203 1982 DA PARTE DI subentrato CP_1
ex lege nel rapporto contrattuale agrario con durata di anni 15 ex art. 1 legge
203 1982
c) Dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale Ordinario dell'Aquila
Sezione Civile Monocratica relativamente alla domanda riconvenzionale pro- posta da per essere competente la Sezione Specializzata Agraria CP_1
dello stesso Tribunale in Composizione Collegiale con ogni conseguente deci- sione
2 d) condannare l‟ appellato al pagamento delle spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio in favore degli appellanti oltre spese di CTU se am- messa e con condanna dell'appellato alla restituzione delle somme già versate dagli appellanti a titolo di spese, compensi ed indennità di occupazione già ri- chiesti e versati all'appellato giusta sentenza di primo grado. CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione e espletamento della prova orale richiesta con memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc del 09.12.2020 innanzi trascritta, limi- tando l'escussione a n.3 testi a scelta delle parti appellanti e della nomina del
CTU richiesto nella stessa memoria ai fini della determinazione del prezzo di riscatto ed alla verifica del requisito della capacità lavorativa di cui all'art. 8 comma 1 legge 590 1965 (il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non su- peri il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia) […]”;
per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni istanza, eccezione e deduzione e previa ogni necessaria declaratoria, ri- gettare le domande tutte proposte dai IGg. e Parte_1 Parte_2
nei confronti del IG. , confermando integralmen- Parte_3 CP_1
te la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 479/2023 del Tribunale di
L'Aquila, pubblicata il 28.06.2023 e notificata in data 30.06.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 479/2023 pubblicata in data 28.06.2023, il Tribunale di
L'Aquila rigettava le domande proposte da , e Parte_1 Parte_2
3 nei confronti di e volte sostanzialmente ad accer- Parte_3 CP_1 tare i presupposti per l'esercizio del diritto di prelazione agraria su dei fondi rustici siti nel Comune di Pizzoli (Aq) (distinti in C.T. fg. 52 p.lla 904 e fg. 53
p.lla 107) oggetto di alienazione in favore di quest'ultimo, e per l'effetto, ad ottenere la sostituzione dei medesimi nella posizione contrattuale del terzo acquirente nel relativo contratto di compravendita.
Con la medesima sentenza, il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzio- nale spiegata dal , condannando gli attori al rilascio dei terreni, nonché al CP_1 pagamento della somma equitativamente determinata di € 600,00 (complessi- vamente pari a quattro annualità), oltre interessi e rivalutazione, a titolo di oc- cupazione senza titolo.
1.1. A sostegno della propria pretesa, gli attori rappresentavano, in punto di fatto:
- di essere conduttori in affittanza agraria da oltre 30 anni dei fondi rustici in oggetto, in forza di accordo verbale intercorso tra il dante causa Persona_1
[.
ed il loro genitore, al decesso del quale il rapporto proseguiva tra gli stessi ed il proprietario, con pagamento in grano nel mese di agosto di ogni anno fi- no all'anno 1996 e, successivamente, con pagamento in denaro per Lire
100.000 annui e con coltivazione di grano alternato con erba medica;
- che in data 22.10.2018 i predetti fondi rustici, unitamente ad altri fondi in medesima località o limitrofe, costituivano oggetto di cessione da parte di
[...]
- nel frattempo succeduta al defunto padre – in fa- Parte_5 Persona_2
vore di con atto di compravendita Rep. 29480 Notaio CP_1 Per_3
.
[...]
Allegavano, dunque, che la compravendita non era stata preceduta dagli adempimenti prescritti dall'art. 8 della L. 26 maggio 1965 n. 590, lamentando per l'effetto di non avere potuto validamente esercitare il diritto potestativo di prelazione, pur possedendo tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal-
4 la normativa speciale e ritenendo conseguentemente di agire in giudizio ai fini del riconoscimento del proprio diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente.
1.2. La motivazione esplicitata in sentenza era consistita, in sintesi:
a) nel mancato soddisfacimento dell'onere probatorio in relazione al dedotto titolo di affitto, difettando in atti qualsiasi riferimento di natura documentale ovvero principio di prova da cui poter desumere l'esistenza delle asserite inte- se verbali, non avendo peraltro gli attori temporalmente individuato i distinti periodi relativamente ai quali avrebbero corrisposto un canone attraverso di- stinte modalità ovvero da quale data avrebbero convertito la dazione dei pro- dotti in natura con la dazione in denaro, né avendo i medesimi fornito prova dei pagamenti effettuati.
Le prospettazioni attoree, peraltro, si ponevano in conflitto con la documenta- zione prodotta in atti dalla convenuta, ossia la scrittura privata del 24.02.2014, avente ad oggetto la cessione in affitto dei fondi medesimi ed intervenuta tra ed un soggetto terzo, nonché la richiesta, datata 28.02.2019 e Persona_2
contenente pretesa analoga a quella avanzata dagli attori, formulata nell'interesse di altro soggetto terzo, tale Persona_4
“Viene dunque meno il primo requisito soggettivo necessario per la configu- rabilità del diritto di prelazione, quale quello di avere coltivato (presupponen- done l'affitto) i fondi oggetto di trasferimento, e tale evidenza è da valere per tutti e tre gli attori in ragione della contrastante documentazione sopra richia- mata (scrittura privata e corrispondenza , ed ancor più rela- Per_5 Per_4
tivamente a già qualificatosi ex se confinante e non affittua- Parte_1
rio, il quale dunque eventualmente avrebbe dovuto invocare e far valere in se- de giudiziaria la violazione dell'art. 7 comma 2 n.2 legge n. 817/71 e non dell'art. 8 legge 590/65”.
b) Quanto all'accoglimento della domanda riconvenzionale di rilascio dei fondi spiegata da , nell'applicazione del principio di cui all'art. CP_1
115 cpc, essendo tale domanda rimasta interamente incontestata.
5 2. Avverso tale sentenza, hanno proposto appello Parte_1 Pt_2
e chiedendone la integrale riforma sulla base di 4 mo-
[...] Parte_3
tivi di censura:
1) erronea decisione in ordine alla inammissibilità della prova orale formulata dagli attori con la memoria ex art. 183 comma VI, n. 2 c.p.c. del 9.12.2020;
2) erronea valutazione della scrittura privata del 24.12.2014, avente ad ogget- to la cessione in affitto, nonché delle richieste di prelazione quale confinante del e di Parte_1 Persona_4
3) improcedibilità della domanda riconvenzionale per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 L. n.
203 del 1982, sul presupposto della competenza funzionale della sezione spe- cializzata agraria;
4) erronea motivazione in ordine alla non contestazione della domanda ricon- venzionale di rilascio.
3. Si è costituito in giudizio , instando per il rigetto dell'appello in CP_1
quanto inammissibile e, in ogni caso, infondato nel merito, con conferma in- tegrale della impugnata sentenza.
4. Ritiene questa Corte che l'appello, benché ammissibile, non possa trovare accoglimento in quanto infondato, per le ragioni di seguito esplicitate.
5.1. In particolare, il primo motivo è volto a censurare la sentenza nella parte in cui si afferma che gli attori non avevano fornito prova della loro qualità e della effettiva lavorazione dei fondi rustici con pagamento del corrispettivo, in quanto strettamente connessa, nonché in rapporto di diretta consequenzialità, con l'ordinanza del 17.02.2021, che aveva precedentemente rigettato le istan- ze istruttorie volte all'esperimento di prova testimoniale.
Nel negare siffatte istanze il Tribunale, da un lato, non avrebbe permesso l'espletamento di una prova ammissibile e rilevante, dall'altro non avrebbe neanche permesso di provare la qualifica di coltivatore diretto in base all'effettiva prova della coltivazione del fondo.
6 Proprio in riferimento a detta ordinanza, l'appellante lamenta la erronea ge- stione in diritto dei presupposti di cui agli artt. 2721 c.c. e 2726 c.c., posti dal primo giudice a base del rigetto.
Viene a tal proposito dedotta la illogicità del riferimento al divieto di cui all'art. 2721 c.c., in quanto non conforme alla ratio legis della norma, nonché all'art. 2726 c.c., attesa l'esiguità del canone mensile e la circostanza che, fino all'anno 1996, tale canone venisse corrisposto in natura.
Viene quindi argomentato che le circostanze, così come articolate da parte at- trice nel giudizio di primo grado ed aventi ad oggetto i fatti storici di cui alla prova orale, sarebbero state di per sé sufficienti a fornire prova sia del paga- mento che della effettiva coltivazione dei fondi e della decorrenza del contrat- to.
Sotto altro profilo, l'art. 41 della l. 203/1982 in tema di contratti agrari, nel prevedere espressamente una deroga alla forma scritta richiesta dall'art. 1350
c.c., confermerebbe la non necessità di documentare l'esistenza del contratto di affitto, la relativa prova potendo quindi essere fornita con altri mezzi. Pe- raltro, la qualità di coltivatore diretto sarebbe da rinvenire non in base a certi- ficazioni amministrative, ma in base ad elementi concreti in relazione alla ef- fettiva coltivazione dei fondi, la relativa prova ben potendo essere fornita per testimoni.
5.2. Il motivo non ha fondamento.
Correttamente il primo giudice aveva ritenuto inammissibili le prove orali ri- chieste da parte attrice, dirette a provare la stipulazione di un contratto di af- fitto di fondo rustico e del pagamento di un canone periodico costituito da una somma di denaro, in quanto in violazione del divieto di cui all'art. 2721 c.c., applicabile, in forza del rinvio operato dall'art. 2726 c.c., anche ai pagamenti.
Sul punto, si rileva anzitutto l'opportunità di precisare come “In tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 cod. civ., non è tenuto a esporre le ra-
7 gioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità” (Cass. n.
8181/2022).
È pur vero che, tuttavia, il giudice possa ammettere la prova testimoniale in deroga al limite fissato dall'art. 2721, comma 1 c.c. per il valore eccedente quello di € 2,58, atteso che l'art. 2721, comma 2 c.c., gli attribuisce un potere discrezionale il cui esercizio è ricollegato alla qualità delle parti, alla natura del contratto e ad ogni altra circostanza, (cfr. ex multis Cass. n. 21411/2022).
Ciononostante, deve ritenersi come, nel caso di specie, l'univocità delle risul- tanze documentali fosse tale da impedire al giudice di derogare al divieto di cui all'art. 2721 c.c., dal momento che, così come già rilevato dal primo giu- dice, “la richiesta di prova testimoniale si scontra con altre prove documentali in atti e in ogni caso non sarebbe concludente, atteso che sarebbe idonea a di- mostrare solo l'effettiva detenzione del fondo ma non il titolo di detenzione”
(ordinanza del 21.02.2021; fasc. I grado).
Sotto diverso profilo, va altresì rilevato come tale ultimo inciso ponga la ulte- riore questione concernente la rilevanza, nonché l'attitudine dimostrativa, del- la richiesta prova testimoniale ai fini della decisione de qua.
Risulta infatti principio ampiamente consolidato in giurisprudenza di legitti- mità quello secondo cui “In tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assu- mere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggior- mente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, do- vendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enun-
8 ciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni” (Cass. n. 13485/2014).
Invero, la necessità da parte del giudice di scrutinare la rilevanza ed ammissi- bilità dei singoli mezzi proposti dalla parte si coniuga ed è coerente con i principi della ragionevole durata del processo, con cui collide l'espletamento di attività processuali non necessarie o superflue ai fini della pronuncia (Cass.
n. 16517/2020).
Sul punto, deve rilevarsi come le prove orali articolate dagli odierni appellan- ti, anche ove fossero ammesse e conducessero all'esito accertativo con esse perseguito, sarebbero insufficienti (ciò che ne determina, in ogni caso,
l'irrilevanza) a fornire la dimostrazione della sussistenza di un contratto di af- fitto di fondi rustici e, in ogni caso, dei requisiti cui gli artt. 7 legge 871/1971
e 8 legge 590/1965 subordinano il diritto qui azionato.
Come è noto, a norma dell'art. 41 della L. n. 203 /1982, “I contratti agrari ul- tranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali o non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi”; tuttavia, “come risulta chia- ramente dall'art. 23 della detta legge n. 203, l'art. 41 non si applica ai contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, sicché deve ritenersi che a tali contratti si continui ad applicare, relativamente alla prova di essi, l'art. 3 della legge n. 606, che ne richiede la prova scritta” (Cassazione civile, sez. III,
27/10/1992, n. 11689; Cassazione civile, sez. III, 18/05/1999, n. 4804; Cass.
30.7.2002, n. 11248; Cass. 17.3.2015, n. 5200; Cass. 18.5.2015, n. 10136;
Cass. 17.10.2017, n. 24489).
Il principio di libertà delle forme sancito da tale norma presuppone dunque la prova a carico della parte che deduce la sussistenza del rapporto a fondamento della pretesa dei seguenti imprescindibili requisiti:
a) l'accordo delle parti sulla circostanza che una di queste abbia, per fini agri- coli, il godimento di un fondo di cui l'altra ha la disponibilità, verso un corri- spettivo;
9 b) dal punto di vista oggettivo, che il contratto abbia ad oggetto lo sfruttamen- to di un fondo agricolo;
c) dal punto di vista soggettivo, che 'conduttore sia un «coltivatore diretto» a norma dell'art. 6 l. 3 maggio 1982 n. 203' e 'rispetto al contratto di affitto a conduttore coltivatore diretto non può darsi per acquisito o per certo il preesi- stente possesso della qualifica di coltivatore diretto dell'affittuario' (in termini
Cassazione civile, sez. III, 05/09/2006, n. 19076); tale qualifica deve preesi- stere al momento in cui si stipula il contratto che solo in tal caso prescinde dalla forma scritta senza possibilità di conversione ex post per l'intervenuto mutamento delle condizioni soggettive (Cass. 30.7.2002, n. 11248).
L'art. 6 della l. 203/1982 definisce coltivatori diretti 'coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza la- vorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali neces- sità di coltivazione del fondo, tenuto conto agli effetti del computo delle gior- nate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole'. Circa la prova della qualità di coltivatore diretto, è conso- lidato l'orientamento per cui essa integra una circostanza di fatto non soggetta
'a limitazioni probatorie (e, in particolare, a quelle fissate dagli art. 2721 ss.
c.c., per cui ne è consentita la dimostrazione per testimoni, per presunzioni, ed addirittura attraverso il comportamento processuale della controparte, che ne abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta la sussistenza)' e 'svinco- lata da qualsiasi accertamento o controllo amministrativo' (Cass. 25 giugno
1997 n. 5671; Cass 12.1.2006, n. 413); la prova deve dunque essere fornita in concreto in relazione alle necessità colturali del fondo, dimostrando l'effettivo esercizio dell'attività agricola con lavoro prevalentemente proprio o della pro- pria famiglia, rimanendo irrilevante il dato formale dell'eventuale iscrizione dell'interessato in appositi elenchi o albi (Cass. 20 gennaio 2006 n. 1112, non- ché Cass. 12 gennaio 2006 n. 413; Cass. 24 giugno 1992 n. 7723, nonché
Cass. 27 gennaio 1988 n. 721).
10 Per quanto invece concerne i requisiti cui, in caso di trasferimento a titolo oneroso di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, l'art. 8 legge 590/1965 subordina il diritto di prelazione, è necessario che questi “coltivi il fondo stes- so da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfi- teusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorati- va della sua famiglia”.
E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui tutte le circostanze appena ricordate (ivi comprese la adeguatezza della capa- cità lavorativa) costituiscano condizioni dell'azione alla cui ricorrenza è su- bordinata l'insorgenza del diritto di prelazione agraria, sicché la prova della loro sussistenza spetta a chi eserciti il relativo diritto, a nulla rilevando il ca- rattere di fatto negativo di alcune di esse, che non comporta una inversione dell'onere della prova, ma solo la necessità di allegare fatti positivi contrari, anche per mezzo di testimoni o di presunzioni. Pertanto, l'accertamento di tut- te dette condizioni è necessario affinché la domanda di riscatto possa trovare accoglimento e, per converso, il mancato accertamento anche solo di una tra esse determina il rigetto della domanda medesima (si veda, da ultimo, Cass. n.
537/2020).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, sottolineato come, attesa la rile- vante compressione dell'autonomia privata che comporta l'esercizio del dirit- to di prelazione e/o riscatto, l'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge
«deve essere condotto con particolare rigore al fine di scongiurare intenti spe- culativi e di salvaguardare le finalità sociali dell'istituto» (Cass. n.
15899/2011).
Ciò posto, occorre rilevare, anzitutto, che le prove orali richieste dagli odierni appellanti non concernono in alcun modo la dimostrazione della preesistenza,
11 al momento della dedotta stipula del contratto, della qualifica di coltivatore diretto, con la conseguente necessità che, come visto, la stipulazione di siffat- ta tipologia contrattuale debba rivestire la forma scritta, essendo questa previ- sta ad substantiam ex art.1350 n.8 c.c., nonché dall'art. 3 della l. n. 606/1966, che prescrive che il contratto di affitto debba essere provato per iscritto, donde l'irrilevanza degli altri mezzi di prova di natura testimoniale volti a provare l'esistenza tra le parti di un contratto di affittanza agraria.
D'altro canto, occorre altresì rilevare come, in relazione al requisito della suf- ficienza della forza lavorativa, la relativa dimostrazione poggiava unicamente sulla generica circostanza che gli attori, oltre ai terreni oggetto del presente giudizio, “coltivano i fondi siti nel medesimo Comune e distinti in catasto al fg. 52 part. 903 fg. 52 part. 924 fg. 52 part. 923 fg. 52 part. 922 e fg. 53 part. 17”, che “gli attori coltivano i predetti fondi esclusivamente in prima perso- na”, che “nello svolgimento delle attività descritte non si avvalgono di mano- dopera diversa dalla propria” e che “essi dispongono per la coltivazione dei predetti fondi oltre che dei comuni attrezzi agricolo manuali (zappe, pale, vanghe ecc) anche di n.3 trattori” (così i capitoli 11, 13,14,15).
Se si considera che la capacità lavorativa deve essere provata dimostrando la precisa entità della superficie su cui si è esercitata l'attività diretto-coltivatrice e della capacità di apporto lavorativo dei membri della famiglia, da apprezzar- si in concreto (Cass. 3257/2008; 3978/2012), è del tutto evidente come la ge- nerica circostanza in proposito capitolata dagli attori-appellanti, la quale si li- mita a fare riferimento ai vari appezzamenti coltivati, senza specificare né le superfici interessate dalle singole colture indicate, né la composizione nume- rica della famiglia dei ricorrenti coinvolta nella coltivazione diretta, è non so- lo inidonea a fornire prova diretta della sufficienza della capacità lavorativa nel senso richiesto dalle norme ricordate, ma anche a fornire elementi utili ad un accertamento indiretto (eventualmente tramite la pur richiesta e dunque inutile consulenza tecnica) del requisito in esame.
12 Le considerazioni che precedono danno ampia ragione, sia della irrilevanza delle prove orali articolate dagli appellanti (le quali, ove anche ammesse, sa- rebbero comunque inidonee a dimostrare tutti i requisiti cui è subordinato il diritto di riscatto), sia della correttezza della conclusione cui era pervenuta la sentenza impugnata in ordine al mancato adempimento dell'onere probatorio gravante sugli odierni appellanti.
6.1. Il secondo motivo è invece volto a censurare la erronea valutazione delle prove documentali da parte del primo giudice. In particolare, quanto alla scrit- tura privata del 24.02.2014, il relativo oggetto, rappresentato dalla cessione in affitto dei medesimi fondi al terzo soggetto sarebbe sintoma- Controparte_2 tico di un'attività strumentale e finalizzata alla precostituzione di una prova da parte del convenuto.
Infatti, a prescindere della certezza della data indicata nel contratto e della mancata prova del versamento di un canone di affitto, apparirebbe inverosimi- le la circostanza che il conduttore non avesse mai reclamato i fondi sui quali vanterebbe un diritto di detenzione qualificata sin dal 2014, alcuna prova ri- sultando in atti circa la presenza del titolare del contratto sui fondi oggetto di causa, ovvero rispetto ad un'azione finalizzata a riottenere la disponibilità de- gli stessi.
Quanto alle richieste di esercizio della prelazione formulata da parte di
[...]
e di , avrebbe errato il primo giudice nel non ri- Persona_6 Parte_1
tenere la possibilità di coesistenza delle qualifiche di confinante del fondo e di coltivatore diretto, oltre che nel ritenere che il avesse perso il diritto di Pt_1
esercitare il diritto di prelazione ex art. 8, l. 590/1965 avendo sottoscritto una lettera quale confinante.
La coesistenza delle due qualifiche, infatti, sarebbe possibile oltre che lecita in natura ed in diritto, così come anche la possibilità di esercitare alternativa- mente i relativi diritti potestativi.
13 Nella specie, il avrebbe esercitato giudizialmente quello di affittuario, Pt_1
alcuna norma vietando tale esercizio, pur rivestendo egli (anche) la qualifica di confinante ed avendo esercitato senza esito il diritto di prelazione come ta- le.
In ogni caso, tale scelta non potrebbe avere effetto alcuno sugli altri attori e , avendo questi esercitato il diritto di prelazione Parte_2 Parte_3
esclusivamente come affittuari.
6.2. Anche tale motivo risulta privo di fondamento.
A prescindere infatti dalla valenza probatoria da attribuire alla scrittura priva- ta in esame, resta la circostanza che, così come rilevato dal primo giudice, il compendio istruttorio aveva fatto emergere la sussistenza di una analoga pre- tesa proveniente da un soggetto terzo, volta a far valere il proprio diritto di prelazione sui terreni in oggetto, datata 28.02.2019 ed avanzata “in nome e per conto della IG.ra (titolare della omonima Azienda Persona_4
Agricola ed affittuaria dei fondi appresso indicati), nonché - quantenus opus - nell'interesse di proprietario e coltivatore del fondo confi- Parte_1 nante”.
Ora, seppur non possa astrattamente ritenersi incompatibile la coesistenza del- le qualifiche di confinante e di coltivatore diretto del fondo, la circostanza che il nella relativa missiva, si fosse espressamente qualificato quale confi- Pt_1
nante, tacendo sul proprio status di affittuario, non può che rilevare, quanto- meno in via indiziaria, al fine di ritenere la insussistenza del requisito in og- getto da parte dell'attore.
Scarsamente persuasiva poi, deve ritenersi l'argomentazione fornita da parte attrice volta a scongiurare l'apparente contraddizione, sul presupposto che affermava di essere affittuaria, sulla base della erronea Persona_4 convinzione per cui la sua titolarità formale dell'azienda agricola di famiglia le attribuisse tale qualità. dal canto suo, ignorava (non es- Parte_1
sendo, neppure lui, un avvocato), che la presenza di un affittuario insediato
14 sul fondo elide ogni diritto del confinante” (cfr. II Memoria ex art. 183 c.p.c.; fasc. di I grado di parte appellante).
Non può invero non rilevarsi l'insita contraddizione logica tra il presunto er- rore circa la qualifica di affittuario rivestita dalla (circostanza che non Per_4
poteva non ritenersi conosciuta dal , la relativa pretesa essen- Parte_1
do stata avanzata anche per suo conto a mezzo della medesima missiva, seb- bene nella diversa qualità di confinante) e quanto affermato in punto di fatto con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ove gli attori allegavano che, in principio, tali terreni sarebbero stati affittati loro unitamente al loro genitore, e che, una volta deceduto quest'ultimo, nel Persona_7
febbraio 2000, il rapporto sarebbe proseguito con i soli attori.
Non è dato intendersi, invero, come nell'invito rivolto al proprietario affinché
i terreni oggetto di compravendita fossero ritrasferiti in capo alla Per_4
l'attore (nel cui nome e per il cui conto, oltre a quello della Parte_1
prima, il relativo atto veniva notificato alle opposte parti) non si fosse avvedu- to dell'errore, avendo egli stesso fisicamente rivestito il ruolo di parte (in base a quanto in questa sede allegato) nella stipulazione verbale del relativo con- tratto di affitto agrario.
Ad ogni buon conto, deve rilevarsi come le censure di cui al motivo in esame rimangano in ogni caso assorbite sulla base di quanto già esposto in merito al- la mancata dimostrazione, da parte degli attori odierni appellanti, dei requisiti cui l'esercizio del diritto di riscatto è subordinato.
7.1. Parimenti, deve ritenersi la infondatezza del terzo motivo, volto a conte- stare la competenza del primo giudice in ordine al rapporto oggetto della do- manda riconvenzionale, la quale – secondo la tesi prospettata da parte appel- lante - avrebbe dovuto essere sottoposta al vaglio della Sezione Specializzata
Agraria. Il relativo rapporto contrattuale, se accertato dal suddetto Giudice, avrebbe peraltro dovuto essere collocato nella durata contrattuale di 15 anni ai sensi dell'art. 1, l. 203/1982.
15 Viene inoltre dedotto che, in ogni caso, la domanda riconvenzionale avrebbe dovuto essere preceduta dall'esperimento del tentativo obbligatorio di conci- liazione ex art. 46, l. 203/1982, con conseguente improcedibilità ed impropo- nibilità della proposta domanda riconvenzionale e della conseguente richiesta di indennizzo per occupazione senza titolo.
7.2. Sul punto, si ritiene opportuno precisare come, per quanto specificata- mente attiene alle controversie in materia di riscatto di fondo rustico da parte dell'affittuario coltivatore diretto, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio
1965, n. 590, queste non rientrino tra quelle devolute alla competenza per ma- teria delle Sezioni Specializzate Agrarie, ma appartengano alla competenza del giudice ordinario, non implicando l'applicazione di norme sul rapporto agrario, la cui esistenza è solo uno dei presupposti di fatto dell'operatività dell'istituto, che, al pari degli altri, può come tale costituire oggetto di accer- tamento incidenter tantum da parte dello stesso giudice non specializzato, sal- vo che sia stato richiesto l'accertamento, con valore di giudicato, dell'esistenza o inesistenza di un contratto di affitto agrario” (Cass. n. 19748/2011).
La Suprema Corte ha tuttavia più volte ribadito che “Per radicare la compe- tenza funzionale della sezione specializzata agraria - da ultimo prevista, in via generale, dalla legge, n. 29 del 1990, è necessario e sufficiente che la
contro
- versia implichi la necessità dell'accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari, senza che, nella introduzione del giudizio, le parti siano tenute ad indicare, specificamente ed analiticamente, la natura del rapporto oggetto della lite, es- sendo quel giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano la astratta individuazione delle caratteristiche e del "nomen iu- ris" dei rapporti in contestazione, pur nella eventualità che il giudizio si risol- va in una negazione della natura agraria della instaurata controversia, come nel caso in cui risulti da stabilire se il convenuto per il rilascio di un fondo sia un occupante "sine titulo" ovvero, alla stregua di una prospettazione "prima
16 facie" non infondata, detenga lo stesso in forza di un contratto di affitto, o di altro contratto agrario” (Cass. n. 35345/2022; cfr. Cass. n. 15881/2014).
La competenza delle Sezioni Specializzate Agrarie, quindi, può essere a volte preminente su quella del giudice ordinario anche nelle controversie di prela- zione agraria, poiché è sufficiente dedurre che la controversia implica la ne- cessità dell'accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari.
La corte della nomofilachia, difatti, secondo una giurisprudenza tralatizia e più volte ribadita nel corso del tempo, ha affermato che “se l'affittuario di un fondo rustico agisce per il riscatto di esso nei confronti degli acquirenti (art. 8
l. 26 maggio 1965 n. 590) e questi, in riconvenzionale, chiedono di accertare l'inesistenza del contratto di affitto agrario, anche la controversia sull'esistenza del diritto di riscatto, di competenza del giudice ordinario, diviene di compe- tenza della sezione specializzata agraria (art. 9 l. 14 febbraio 1990), perché
l'accertamento, con efficacia di giudicato, del presupposto dell'esercizio del diritto di riscatto - e cioè della titolarità del rapporto agrario - non comporta la sospensione necessaria del giudizio pregiudicato in attesa della definizione di quello pregiudiziale (art. 295 c.p.c.), bensì, ai sensi degli art. 34 e 36 c.p.c.,
l'attrazione della causa connessa dinanzi al giudice specializzato, come è con- fermato anche dall'art. 40, comma 3 - novellato con l. 26 novembre 1990 n. 353 - che, nel caso di causa connessa soggetta al rito speciale e rientrante tra le cause indicate dall'art. 409 c.p.c. (come nella specie), dispone la prevalenza di esso su quello ordinario, presupponendo che il simultaneus processus si svolga dinanzi al giudice specializzato” (vedi Cassazione civile, sez. III, 02/03/1998, n. 2269).
In pratica, secondo la corte di legittimità, ove l'affittuario di fondo rustico proponga azione di riscatto nei confronti dell'acquirente e lo stesso chieda in via riconvenzionale l'accertamento dell'inesistenza del contratto di affitto, la controversia sul riscatto, di competenza del giudice ordinario, diventa di com-
17 petenza della sezione specializzata agraria in quanto, a norma dell'art. 34
c.p.c. l'accertamento con efficacia di giudicato della titolarità del rapporto agrario - presupposto del riscatto - attrae l'intera controversia nella competen- za del giudice specializzato.
Ciò premesso, deve tuttavia rilevarsi come, in caso di incompetenza per mate- ria dell'organo giurisdizionale adito, debba trovare applicazione la disciplina dell'art. 38 c.p.c., alla stregua della quale l'incompetenza medesima non può essere eccepita dalle parti se non con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, né può essere rilevata d'ufficio dopo la prima udienza di trattazio- ne, per cui il giudizio rimane altrimenti definitivamente radicato presso il giu- dice preventivamente adito (cfr. Cass. SS.UU. n. 21858/2007). Né, tantomeno l'incompetenza, non rilevata in primo grado, può essere dedotta o rilevata per la prima volta in appello (sul punto v. Cass. n. 24049/2004).
Nel caso di specie, non avendo la parte tempestivamente avanzato eccezione di incompetenza del giudice adito - la quale avrebbe dovuto essere proposta, al più, nel primo atto difensivo successivo alla comparsa di costituzione di parte convenuta contenente la domanda riconvenzionale suscettibile di am- pliare il thema decidendum e di radicare la competenza presso il giudice spe- cializzato - né essendo l'incompetenza oggetto di tempestivo rilievo d'ufficio, la presente causa restava correttamente radicata presso il Tribunale ordinario.
Parimenti, deve ritenersi la infondatezza dell'eccezione di improponibilità della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado dal convenuto odier- no appellato, sul rilievo della violazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 150/2011, per il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in tema di controversie agrarie.
Al riguardo, giova precisare che tale ultima disposizione, in maniera del tutto speculare rispetto all'abrogato art. 46, comma 1, l. n. 203/1982, prevede l'onere, in capo a chi intenda proporre in giudizio una domanda relativa ad una controversia in materia di contratti agrari e prima di adire l'autorità giudi-
18 ziaria, di attivare un procedimento conciliativo (regolato dai commi 4,5,6 e 7) presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.
L'assolvimento di tale onere viene qualificato dalla giurisprudenza come con- dizione di procedibilità (Cass. n. 19056/2003) ammissibilità (Cass. n.
3397/1994) o proponibilità (Cass. n. 830/2006) della domanda giudiziale e si sostanzia nel mero inoltro all'Ispettorato competente della richiesta di attiva- zione del procedimento (Cass. n. 13964/2005; Cass. n. 9386/2003).
Il comma 7 del medesimo articolo precisa, inoltre, che, nel caso in cui il tenta- tivo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazio- ne che attiva il procedimento, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente.
Il mancato rispetto di tale onere è rilevabile d'ufficio ed è insuscettibile di sa- natoria (così Cass. n. 8474/1991, in relazione all'art. 46, comma 1, l.
203/1982).
Quanto all'ambito di estensione relativo all'applicabilità di siffatta condizio- ne, la giurisprudenza di legittimità ha, in un suo recente arresto, affermato che
“In materia di contratti agrari, la domanda, in relazione alla quale va esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, deve essere intesa nel significato on- nicomprensivo di istanza volta al riconoscimento di un diritto o comunque al- la tutela di un bene della vita avente scaturigine in un contratto agrario, non assumendo alcuna rilevanza, a tali fini, la sequenza procedimentale attivata
(ordinaria o semplificata) o la modalità di proposizione seguita (in via princi- pale o riconvenzionale). (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha rite- nuto assoggettata al tentativo obbligatorio di conciliazione la domanda ricon- venzionale formulata, ai fini del riconoscimento dell'indennità per i migliora- menti apportati al fondo, dal soggetto convenuto in giudizio per l'accertamen- to della cessazione di un contratto di affitto agrario e la conseguente condanna al rilascio del fondo medesimo)” (Cass. 33379/2022).
19 Purtuttavia, deve evidenziarsi come, in fattispecie del tutto analoghe a quella oggetto del presente giudizio, dove a venire in contestazione era la detenzione di un fondo asseritamente senza titolo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “la domanda con la quale l'attore chiede il ri- lascio di un fondo sostenendo che lo stesso è detenuto senza titolo non ha ad oggetto una controversia relativa ad un contratto agrario, per cui non soggiace all'onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione avanti all'i- spettorato dell'agricoltura ai sensi dell'art. 46 legge 3 maggio 1982 n. 203”
(così Cass. n. 6517/1997, che esclude altresì che tale onere possa successi- vamente porsi nei confronti dell'attore prima della riassunzione dinanzi alla sezione specializzata agraria in seguito alla pronuncia con cui il giudice origi- nariamente adito, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di parte convenuta di essere titolare di un contratto agrario, abbia dichiarato la propria incompetenza per materia, atteso che detta riassunzione non comporta l'in- staurazione di un nuovo rapporto processuale, costituendo esso la prosecuzio- ne di quello promosso dinanzi al giudice dichiaratosi incompetente, incom- bendo invece al convenuto, in ragione dell'eccezione proposta, l'onere di rea- lizzare detta condizione di proponibilità; nei medesimi termini si veda altresì
Cass. n. 1963/2002, la quale esclude possa in ciò ravvisarsi violazione degli artt. 3 e 24 Cost. “dal momento che l'intervento dell'organo amministrativo al fine di comporre stragiudizialmente la lite può giovare quando siano
contro
- versi aspetti di un contratto agrario, ma non anche quando sia dedotta proprio la mancanza di tale rapporto, mentre il diritto di difesa si esercita, e senza al- cuna preclusione, in sede giudiziaria, non già nella fase precedente”).
Facendo applicazione dei principi suesposti, deve dunque escludersi che la domanda riconvenzionale azionata dal convenuto e volta ad ottenere la con- danna degli attori al rilascio dei terreni in quanto occupati sine titulo, fosse soggetta all'onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 11, d.lgs. 150/2011.
20 8.1. Il quarto motivo è infine volto a lamentare la erroneità della decisione nella parte in cui viene accolta la domanda riconvenzionale di rilascio in virtù dell'art. 115 c.p.c..
Sostengono infatti gli appellanti che la domanda non risulterebbe affatto paci- fica e incontestata, avendo i medesimi dedotto ed eccepito di essere affittuari del terreno in qualità di coltivatori diretti, a fronte del pagamento di un cano- ne.
La motivazione espressa in sentenza non avrebbe debitamente tenuto in con- siderazione tale aspetto, ritenendo erroneamente di poter applicare il recente orientamento giurisprudenziale, il quale sarebbe invece applicabile unicamen- te ai casi di assenza di contestazione, nella specie non sussistente essendo la posizione di affittuari non compatibile con la posizione di occupante senza ti- tolo.
8.2. Il motivo, pur effettivamente cogliendo profili di erroneità insiti nel per- corso logico posto alla base dell'accoglimento della domanda di rilascio, non
è idoneo a far pervenire ad una riforma della decisione nel senso perorato da parte appellante, dovendo sul punto provvedersi ad integrare la relativa moti- vazione.
Occorre rilevare, infatti, che, in virtù del principio di non contestazione, risa- lente alla pronuncia Cass. SS.UU. n. 761/2002 ed attualmente codificato nell'art. 115 c.p.c., nella versione modificata dalla l. n. 69/2009, devono rite- nersi pacifici in causa non solo i fatti esplicitamente e implicitamente ammes- si, ma anche quelli su cui la controparte rimanga silente.
Nel caso di specie, gli attori avevano tuttavia svolto - nel proprio atto intro- duttivo del giudizio di primo grado, così come nei successivi scritti difensivi - delle difese incompatibili con la generica contestazione della insussistenza di titolo per l'occupazione dei terreni posta a fondamento della domanda ricon- venzionale di rilascio, sostenendo invero di essere affittuari dei fondi e di aver in corso un rapporto di affitto a coltivatore diretto sin dall'anno 1988.
21 Risulta invero orientamento giurisprudenziale consolidato quello per il quale una contestazione, per essere specifica, debba contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile, oppure con una difesa che appaia seria per la puntualità dei riferimenti richiamati (Cass. n. 5356/2009;
Cass. n. 8933/2009; Cass., n. 3727/2012; Cass., n. 8213/2013).
Inoltre, “affinché un fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico sì da essere posto a base della decisione, ancorché non provato, non è sufficiente la mancata contestazione, non sussistendo nel nostro ordinamento processuale un principio che vincoli alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte, occorrendo invece che esso sia esplicitamente ammesso dalla controparte, ovvero che questa, pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze o argo- mentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento” (Cass. n.
5699/1999).
È evidente allora come, nel caso di specie, l'argomento fornito da parte attri- ce, in tesi sostenendo di essere conduttori per affitto agrario “dall'anno 1988 a tutt'oggi” dei fondi rustici controversi - in virtù di accordo verbale intercorso tra ed il loro genitore, il quale rapporto sarebbe proseguito tra Persona_2
gli attori medesimi ed il predetto proprietario con pagamento in grano nel me- se di agosto di ogni anno fino all'anno 1996 e, successivamente, con paga- mento in denaro per Lire 100.000 annui e con coltivazione di grano alternato con erba medica - costituisce allegazione che si pone in termini di assoluta in- compatibilità con la deduzione di parte convenuta circa il fatto costitutivo del- la occupazione sine titulo dei fondi medesimi.
Né potrebbe a tal proposito rilevare la circostanza che, nel caso di specie, la contestazione di parte attrice fosse antecedente rispetto alla successiva allega- zione del convenuto, atteso che, come opportunamente chiarito dalla più re- cente giurisprudenza di legittimità, “la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell'atto introduttivo del giudizio non ribal-
22 ta sull'attore l'onere di “contestare l'altrui contestazione”, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo. Diversamente, il processo si trasformerebbe in una sorta di gioco di specchi contrapposti che rinviano all'infinito le immagini riflesse, per cui ciascuna parte avrebbe sempre l'onere di contestare l'altrui contestazione e così via, in una sorta di agone dialettico in cui prevale l'ultimo che contesti (magari con mera formula di stile)
l'avverso dedotto (come già osservato da Cass. n. 18046/14). Né - per altro verso - potrebbe mai supporsi un onere di contestare l'altrui contestazione, poiché ciò, oltre a violare l'art. 115 cod. proc. civ., “stravolgerebbe il senso stesso e la scansione di quella circolarità fra onere di allegazione, contestazio- ne e prova asserita dalla giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. S.U. n.
11353/04).” (Cass. n. 6183/2018; cfr. Cass. n. 15811/2020)”.
Sul punto, non può dunque essere condivisa la motivazione posta dal primo giudice a fondamento della domanda di rilascio.
8.3. Purtuttavia, ritiene questa Corte di dover autonomamente procedere a va- gliare la fondatezza della domanda sulla base delle difese svolte dalle parti, nonché degli elementi processuali acquisiti.
Ai fini del corretto inquadramento giuridico della fattispecie, occorre premet- tere che l'azione volta ad accertare l'occupazione sine titulo di un immobile risulta astrattamente suscettibile di essere esercitata in termini di azione di ri- vendicazione, avente natura reale, ovvero di azione di restituzione, avente na- tura personale.
Così, se nella prima ipotesi l'attore mira a far accertare il proprio diritto di proprietà e, per l'effetto, agisce contro chi ne eserciti il possesso illegittimo sul bene al fine di esserne reintegrato, nella seconda l'attore non chiede di accerta- re il proprio diritto di proprietà, ma si limita a chiedere la restituzione del bene da parte di chi lo detenga perché gli sia stato consegnato e il titolo di consegna sia venuto meno, ovvero perché se ne sia impossessato senza alcun titolo.
23 L'inquadramento dell'azione proposta nell'una o nell'altra fattispecie presenta importanti implicazioni in punto di onere della prova gravante sull'attore ai fini dell'accoglimento della domanda, in quanto, nel primo caso, si richiede che l'attore provi il diritto di proprietà sulla cosa, risalendo anche attraverso i propri danti causa ad un acquisto a titolo originario (o provando di aver egli stesso posseduto fino al compimento dell'usucapione: è questa la cd. “proba- tio diabolica”) e il convenuto ha invece l'onere di provare il titolo in forza del quale la detiene o possiede;
nell'azione personale, invece, l'attore non ha l'one- re di provare in quei termini il diritto di proprietà del bene, che si pone esclu- sivamente quale requisito di legittimazione, onde si può limitare o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo legittimante la materiale disponibi- lità del bene da parte del convenuto ovvero a dimostrare l'avvenuta consegna del bene al convenuto stesso in base ad un titolo ed il successivo venir meno di questo per qualsiasi causa (Cass. 27.2.01 n. 2908, 12.10.00 n. 13605,
26.6.91 n. 7162, 30.11.87 n. 8895, 28.1.85 n. 439); spetta, viceversa, al con- venuto provare il proprio titolo che legittima il possesso del bene (in questo senso, la costante giurisprudenza: ex multis Corte di Cass., sent. n. 1210 del
2017; Cass. Civ., Sez. Un., 7305/2014; Cass. Civ., sent. n. 26003 del 2010).
Nel caso di specie, dall'esame della domanda e delle ragioni svolte nella pro- pria comparsa di costituzione e risposta, nonché dal preciso tenore letterale delle conclusioni formulate, emerge in tutta evidenza che l'odierno appellato avesse esperito un'azione personale di rilascio per detenzione sine titulo del bene immobile, costituito dai fondi rustici di sua proprietà siti in Pizzoli (AQ)
e distinti nel Catasto Terreni al fg. 52 p.lla 904 e fg. 53, p.lla 107.
Sul punto si veda, per tutte, Cass. n. 23086/2004: "la domanda di restituzione di un bene, allorquando sia fondata sulla deduzione dell'arbitraria disponibilità materiale dello stesso da parte del convenuto e non accompagnata dalla conte- stuale richiesta di accertamento del diritto reale di proprietà, non può qualifi- carsi come rivendica e non integra un'azione reale, ma deve essere qualificata
24 come azione personale di rilascio o di restituzione e, qualora il convenuto contrapponga il suo diritto alla detenzione in base ad un titolo giuridico, la va- lidità e persistenza di quest'ultimo diventa l'oggetto della controversia".
Invero, le domande di restituzione aventi natura personale non sono soltanto quelle basate sulla preesistenza di un rapporto obbligatorio tra attore e conve- nuto avente ad oggetto l'attribuzione della materiale disponibilità del bene da parte del primo al secondo, rapporto del quale l'uno denunzi l'estinzione, in- vocando di conseguenza il proprio diritto a riottenere la detta disponibilità dall'altro, ma anche quelle basate sulla semplice deduzione, da parte dell'atto- re, che del bene si dichiari proprietario, ma che di tale diritto non chieda l'ac- certamento nei confronti del convenuto, richiedendo esclusivamente l'accertamento di una detenzione sine titulo da parte di quest'ultimo.
8.4. Così inquadrata la fattispecie, si osserva che, nel merito, la domanda di rilascio è fondata e ne va pertanto confermato l'accoglimento già disposto in prime cure.
Risulta infatti documentalmente provata la legittimazione attiva dell'appellato
, così come la proprietà dei fondi per i quali viene chiesto il rila- CP_1
scio (cfr. atto pubblico del 22.10.2018; fasc. di I grado di parte appellante), non essendo peraltro tali circostanze oggetto di contestazione, essendo le dife- se svolte da parte appellante logicamente incompatibili con la negazione del diritto di proprietà dal medesimo vantato, costituendo questo il presupposto stesso dell'azione di riscatto (entro tali, più modesti limiti dovendo il princi- pio di cui all'art. 115 c.p.c. trovare applicazione).
Viceversa, le argomentazioni sopra esposte in relazione al primo motivo de- pongono nel senso di dover ritenere il mancato adempimento dell'onere pro- batorio gravante sugli odierni appellanti, relativo alla esistenza di un contratto di affitto agrario.
Da ciò consegue che l'occupazione del bene da parte degli attori odierni ap- pellanti risulta senza titolo alcuno, non avendo i medesimi provato la sussi-
25 stenza di valido titolo legittimante che li autorizzi a permanere nella detenzio- ne dei fondi.
9. In conclusione, l'appello deve essere interamente respinto, dovendo trovare conferma quanto statuito nella sentenza impugnata, seppur la relativa motiva- zione debba, in relazione alla domanda di rilascio, essere emendata nel senso sopra esposto.
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in di- spositivo secondo le tabelle di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornate con D.M.
147/2022, valori medi.
11. L'esito del giudizio comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012), costituita dal versamento di un ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) respinge l'appello;
2) condanna gli appellanti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
a rifondere, in solido tra loro, le spese del grado in favore dell'appellato CP_1
, liquidate in € 2.915,00, oltre 15% di rimborso spese generali, iva e cpa,
[...]
per compensi;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore impor- to, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio svoltasi in L'Aquila in data 12/02/2025.
Il Presidente estensore
Silvia Rita Fabrizio
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